TRA
CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE
TRA
La Ditta Individuale Xxxxxx Xxxxxxxx - con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx 00, partita IVA 02584670901 -, in persona del titolare sig. Xxxxxx Xxxxxxxx – nato a Roma il 09.11.1972, residente im Ossi (SS), xxx Xxxxxx x. 00, c.f. SRFRNT72S09H501O -, titolare del marchio registrato “La Cozzeria di Arborea ” (di seguito indicata come “Affiliante’);
E
La ………………………… - con sede legale in………………. -, in persona del legale rappresentante pro tempore sig...................– nato a ........... il ,
residente ..........................., c.f. .. -, (di seguito indicata come “Affiliata”
e, congiuntamente all’Affiliante, le ‘Parti’);
PREMESSO CHE
a) L'Affiliante ha maturato un’esperienza pluriennale nel settore della ristorazione;
b) L’Affiliante garantisce di essere il proprietario del Marchio “La Cozzeria di Arborea – ristoratori marini” (di seguito anche “Marchio”), regolarmente registrato dal sig. Xxxxxx Xxxxxxxx in data 20 giugno 2014 alla Camera di Commercio di Sassari sotto la classe 43: attività di ristorazione; (all. n. 1)
c) L’Affiliante, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale nel settore della ristorazione, ha deciso di utilizzare il proprio Marchio “La Cozzeria di Arborea – ristoratori marini ”, il proprio Know how (per tale intendendosi un complesso di conoscenze, metodi, procedure, tecniche, sistemi e servizi studiati e sviluppati dall’Affiliante medesima), la propria metodologia operativa e la propria struttura organizzativa, in modo da raggiungere una posizione di rilievo nei settori di competenza, sia operandovi in via diretta ed immediata, sia collegando a se (affiliando) a certe condizioni, altri soggetti, consentendo loro l’uso del marchio e mettendo a disposizione degli stessi (Affiliati), mediante la formula contrattuale proposta, il proprio Know how;
d) L'Affiliata ha manifestato interesse a concludere con l’Affiliante un contratto di affiliazione commerciale (di seguito “Contratto”), inteso come forma di collaborazione continuativa per la distribuzione di servizi, attraverso il quale la Ditta Individuale Xxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Affiliante, è disposta a concedere – secondo i termini e le condizioni che seguiranno - alla , in qualità di Affiliato,
dietro pagamento di un corrispettivo, l’utilizzazione della propria formula commerciale, comprensiva del diritto di sfruttare il suo Know-how, il logo ed i propri segni distintivi (marchio ed insegna), e di usufruire, inoltre, di altre prestazioni e forme di assistenza atte a consentire all’Affiliata la gestione della sua attività con la medesima immagine dell’Affiliante;
e) L’Affiliata dichiara di possedere l’effettiva disponibilità dei locali dove saranno commercializzati i prodotti di cui al presente contratto e dichiara inoltre che l’esercizio commerciale di cui si tratta ha i requisiti necessari e tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per entrare nella rete di vendita, nonché, le prescritte autorizzazioni amministrative;
f) Le Parti danno reciprocamente atto che il presente Contratto è caratterizzato dalla fiducia e dall’intuitus personae posto nella persona del Sig. ……….., quale amministratore unico e legale rappresentante della Società Affiliata;
g) L'Affiliante e l'Affiliata sono soggetti di diritto indipendenti ed autonomi, ciascuno con separata responsabilità imprenditoriale, finanziaria e legale.
Tutto ciò premesso e costituente parte integrante ed inscindibile del presente accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Con il presente contratto l’Affiliante concede all’Affiliata, che accetta, alle condizioni di seguito specificate e dietro corrispettivo, il diritto di:
1.1.1 entrare a far parte del proprio Network;
1.1.2 utilizzare il Marchio, i segni distintivi ed il Know-how dell’Affiliante per la commercializzazione dei prodotti che compongono il proprio assortimento nel proprio esercizio commerciale, ubicato in ……………….., (di seguito, il “Negozio”);
1.1.3 usufruire dei servizi di consulenza e assistenza tecnica offerti dall’Affiliante
1.2 L’Affiliante si riserva la facoltà di fornire all’Affiliata, direttamente o tramite fornitori selezionati ed appositamente incaricati, ed ai quali l’affiliata sarà tenuta a rivolgersi, una serie di servizi quali: a) direttive in merito alla definizione di un programma di iniziative promozionali o pubblicitarie locali, nonché di vetrinistica in linea con tutto il network; b) consulenza ed assistenza per l’allestimento del negozio
e per la presentazione dei prodotti; c) aggiornamento sulle nuove proposte del settore.
ART. 2 - OBBLIGHI DELL'AFFILIANTE
2.1 L'Affiliante si impegna a fornire all'Affiliato il patrimonio delle conoscenze tecnico-scientifiche, con le procedure tecnico-operative connesse ed i relativi materiali.
2.2 L'Affiliante si impegna, altresì a fornire all'Affiliato il patrimonio segreto, sostanziale ed individuato delle conoscenze pratiche non brevettate (Know-how) derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'Affiliante.
2.3 L' Affiliante si impegna a fornire all'Affiliato l’assistenza tecnica, commerciale, amministrativa, pubblicitaria e di marketing, nonché́ i servizi in termini di progettazione, allestimento e formazione, garantendo corsi di formazione iniziale e di aggiornamento; in tale ottica, si impegna, altresì, a fornire su espressa richiesta dell'Affiliato il materiale cartaceo a ciò necessario (carta intestata, buste, biglietti da visita).
2.4 L'Affiliante si impegna a fornire all'Affiliato tutti i suoi prodotti in esclusiva, per l’ambito territoriale così come verrà individuato nel contesto del successivo art. 6 (di seguito, la “Zona”).
ART. 3 - OBBLIGHI DELL'AFFILIATO
3.1 L’Affiliata, nella sua qualità di imprenditore, si obbliga a svolgere e promuovere l’attività, con il più elevato grado di diligenza professionale e capacità tecnico- organizzativa, applicando scrupolosamente le indicazioni fornitegli dall’Affiliante e assumendosi l’obbligo di offrire alla clientela un servizio che sia conforme ai più elevati standard qualitativi e quantitativi.
3.2 L'Affiliata si obbliga ad utilizzare nello svolgimento della propria attività, l’immagine, la politica e la formula commerciale dell'Affiliante, compresi il marchio e i segni distintivi. Il Marchio e i segni distintivi non potranno essere usati dall’Affiliato per scopi non connessi e/o non afferenti al presente Contratto, né potranno essere ceduti o concessi in sub-concessione a soggetti terzi, senza preventiva autorizzazione scritta dall’Affiliante.
3.3 L'Affiliato si obbliga a sottoporre all’autorizzazione dell’Affiliante, prima della diffusione, tutto il materiale pubblicitario e/o informativo da essa eventualmente
predisposto in aggiunta al materiale direttamente fornito dall’Affiliante, obbligandosi ad apportare tutte le modifiche eventualmente richieste dall’Affiliante.
3.4 L'Affiliata si impegna ad usufruire delle conoscenze e delle procedure tecnico- operative dell'Affiliante nel rispetto della politica commerciale dell'Affiliante stesso.
3.5 L'Affiliata si impegna a non immagazzinare prodotti della concorrenza anche se di proprietà di terzi e si impegna, altresì, a non concedere recapito alla concorrenza.
3.6 L'Affiliata si obbliga a non intraprendere, direttamente o indirettamente, attività concorrente con quella dell'Affiliante e a non aderire ad altri franchising nel settore di appartenenza dell'Affiliante per tutta la durata del presente Contratto.
3.7 L’Affiliata si impegna ad acquistare dall’Affiliante tutti i prodotti contrassegnati dal marchio “La Cozzeria di Arborea”, ed in particolare, vini, birre, bicchieri, tovaglioli, menù, oltre a quant’altro indichi i segni distintivi de “La Cozzeria di Arborea”.
3.8 L’Affiliata, altresì, si impegna, con riferimento ai cibi ed alle bevande da somministrare alla clientela nel contesto della propria attività di ristorazione, ad acquistare ogni genere di materia prima, nessuna esclusa e/o eccettuata, da fornitori previamente ed espressamente indicati dall’Affiliante.
ART. 4 - AUTONOMIA GIURIDICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELL’AFFILIATO
4.1 L’Affiliante e l’Affiliato sono imprenditori indipendenti ed autonomi, dotati ciascuno di una propria separata responsabilità imprenditoriale, finanziaria e legale.
4.2 Le Parti danno reciprocamente atto di escludere, con la stipula del presente Contratto, la creazione di qualsiasi genere di rapporto di natura associativa e/o societaria, nessuno escluso e/o eccettuato, tra le Parti medesime.
4.2.1 Per l’effetto, l’Affiliata non è dotata di legittimazione o potere ai fini della assunzione di impegni e/o obbligazioni in nome e per conto dell’Affiliante.
4.2.2 Pertanto, le obbligazioni ed i debiti assunti, come pure le perdite sostenute ed i danni causati in connessione all’attività, ricadranno sempre per intero sotto la responsabilità dell’Affiliata.
4.3 In quanto imprenditore indipendente ed autonomo, l'Affiliata si impegna a sollevare l’Affiliante da ogni responsabilità, nessuna esclusa e/o eccettuata, relativa a qualsiasi pretesa e/o richiesta di danni avanzata da terzi in relazione all'attività svolta dall'Affiliato in esecuzione del presente contratto.
ART. 5 – ROYALTIES
5.1 L'Affiliata dovrà corrispondere all'Affiliante, a titolo di corrispettivo del presente contratto (di seguito “Royalities”), una percentuale commisurata al giro d’affari realizzato dall’Affiliato medesimo pari al 3% (tre per cento) dell'incasso lordo mensile.
5.1.1 L’Affiliata medesima si impegna, per l’effetto, a comunicare per iscritto all’Affiliante, entro 48 (quarantotto) ore dalla chiusura di ogni mensilità, il fatturato conseguito nel relativo periodo.
5.2 Il corrispettivo così concordato dovrà essere corrisposto entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo rispetto a quello indicato al superiore punto 5.1), dietro presentazione di regolare documentazione fiscale. I relativi versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico sul c/c bancario codice IBAN:
…………………………….o su altro c/c bancario che dovesse essere comunicato per iscritto.
5.3 La mancata corresponsione delle royalties entro giorni 30 (trenta) dal termine indicato al punto 5.2 che precede, legittima l’Affiliante medesima alla immmediata richiesta di risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo ed impregiudicato il diritto di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.
ART. 6 – LOCALIZZAZIONE ED ESCLUSIVITA’ TERRITORIALE
6.1 Tutte le forniture, i servizi, i diritti e gli obblighi di cui al presente contratto si intendono riferiti esclusivamente al Negozio di cui al superiore art. 1.
6.2 L’Affiliante si impegna a non istituire ulteriori affiliazioni nella Zona di ,
da intendersi quest’ultima coincidente in un territorio pari ad raggio di distanza di 40 km dalla medesima città di ………..
6.3 L’Affiliante si impegna, altresì, a non aprire in detta Zona ulteriori propri punti vendita, oltre a quello attualmente corrente in comune di Quartu S.E. alla Xxx Xxxxxxx x. 000, per tutta la durata del presente contratto.
6.4 Detta Zona, fatta eccezione per quanto evidenziato nel contesto del punto 6.3 che precede, è concessa in esclusiva all’Affiliata, la quale non potrà trasferire la sede del Negozio, se non in caso di forza maggiore e, comunque, previa autorizzazione della Affiliante.
6.5 L’Affiliata, inoltre, s’impegna a non istituire ulteriori affiliazioni che non siano riconducibili alla Ditta Individuale Xxxxxx Xxxxxxxx e si impegna, altresì, a non svolgere alcun tipo di attività commerciale in concorrenza diretta e/o indiretta nella predetta Zona di esclusiva.
6.6 L’Affiliata non potrà operare al di fuori della propria Zona, salvo specifico accordo scritto intercorso con l’Affiliante, da intendersi come integrativo del presente contratto.
ART. 7 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PREZZI AL PUBBLICO
7.1 L'Affiliata si impegna a vendere i prodotti ai prezzi di listino ufficiale stabiliti dall'Affiliante; i prezzi dovranno fare riferimento a tutti i prodotti in modo chiaro e leggibile.
ART. 8 – ONERI E SPESE DI GESTIONE
8.1 L'Affiliata si impegna a farsi carico degli oneri retributivi e contributivi nonché di tutti i contratti di somministrazione (acqua, energia elettrica, telefono ecc.).
ART. 9 - CONTROLLI E VERIFICHE DELL'AFFILIANTE
9.1 L'Affiliata si impegna a consentire all'Affiliante la possibilità di effettuare gli opportuni controlli per accertare il rispetto della politica commerciale e dell’immagine della ditta concedente.
ART. 10 - OBBLIGO A NON TRASFERIRE LA SEDE
10.1 L'Affiliata si obbliga a non trasferire la sede ubicata in .................., senza il preventivo consenso dell'Affiliante, fatte salve le cause di forza maggiore.
ART. 11 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
11.1 L’Affiliata si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali tutte le informazioni di carattere tecnico, strategico, commerciale o di altra natura comunicate dall’Affiliante sia oralmente che per iscritto, su supporto cartaceo o elettronico.
11.2 Riconoscendo la particolare importanza dell'osservanza degli obblighi di riservatezza, l'Affiliata è legittimata ad assumere ogni precauzione e provvedimento che risulteranno necessari ad assicurare il totale rispetto di tali obblighi, anche da
parte del proprio personale o, comunque, di persone, società, imprese ad essa collegate a qualsiasi titolo, assumendo piena responsabilità per ogni possibile violazione dei medesimi obblighi di riservatezza.
11.3 Gli obblighi di segretezza avranno efficacia anche dopo la cessazione del presente contratto.
11.4 L'Affiliata dovrà restituire all’Affiliante entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del presente contratto, ogni documentazione e materiale in cui siano rinvenibili informazioni di cui al presente articolo.
ART. 12 - DURATA DELLA CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
12.1 Il presente Contratto ha durata mesi 7 (sette) e si intenderà tacitamente rinnovato, agli stessi patti e condizioni, per pari tempo, qualora non intervenga disdetta di una delle parti almeno 1 (uno) mese prima della scadenza, mediante lettera raccomandata A/R da inviarsi presso la sede legale del destinatario.
12.2 E’ fatta salva l’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento di una delle parti.
12.3 L’Affiliata non potrà cedere a terzi: (i) il contratto; (ii) i crediti scaturenti dal presente contratto, salvo espressa autorizzazione scritta dell’Affiliante.
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AFFILIANTE
13.1 L’Affiliante avrà diritto di risolvere il presente contratto nel caso di morte, interdizione o inabilitazione, fallimento dell’Affiliato, ovvero in caso di condanna penale del suo legale rappresentante che, per l’entità della misura detentiva o per la risonanza negativa, possa creare un pregiudizio all’Attività.
13.2. L’Affiliante, oltre ad ove specificamente previsto, avrà diritto alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nelle ipotesi di:
13.2.1) violazione degli obblighi di non concorrenza relativi all’attività oggetto del presente contratto;
13.2.2) violazione degli obblighi concernenti il corretto utilizzo della licenza d’uso dei diritti conferiti dall’Affiliante;
13.2.3) violazione degli obblighi di riservatezza;
13.2.4) violazione dell’obbligo di conformarsi alle indicazioni dell’Affiliante;
13.2.5) mancato pagamento dei corrispettivi (Royalities) previsti al superiore art. 5); 13.2.5) prolungata inoperatività dell’Affiliata.
ART. 14 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE O CESSAZIONE DEL CONTRATTO
14.1 In caso di risoluzione, mancato rinnovo o comunque cessazione a qualunque titolo intervenuta del presente Contratto, ovvero di recesso di una dellePparti, l'Affiliata dovrà:
14.1.1 immediatamente cessare l’uso del marchio e di ogni altro segno distintivo;
14.1.2 restituire all’Affiliante il materiale pubblicitario;
14.1.3 provvedere ad eliminare, nel minor tempo possibile, qualsiasi riferimento alla sua qualifica di affiliato alla rete da ogni pubblicazione che contenga tale riferimento, compreso l’elenco del telefono o elenchi similari.
ART. 15 - MODIFICHE CONTRATTUALI E COMUNICAZIONI
15.1 Ogni eventuale integrazione e/o modifica del presente contratto dovrà essere fatta per iscritto di comune accordo tra le parti, sotto pena di nullità.
15.2 Tutte le comunicazioni tra le Parti relative al presente contratto dovranno essere inviate presso le rispettive sedi legali.
ART. 16 – DIVISIBILITA’ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
16.1 L’invalidità o l’inapplicabilità di uno degli Articoli o delle disposizione di cui al presente Contratto, accertate da parte di un Tribunale avente competenza sulla vertenza, ne comporta la relativa cancellazione dallo stesso, ma non ne inficerà in alcun modo la validità e, pertanto, l’applicabilità delle restanti clausole del Contratto medesimo.
ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI E CONTROVERSIE
17.1 Il presente Contratto è stato redatto in lingua Italiana e pertanto, ai fini dell’interpretazione dello stesso, fa fede e sarà adottata la versione Italiana. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità con le norme ivi vigenti.
17.2 Qualsiasi controversia giudiziaria dovesse insorgere tra le parti in relazione alla stipulazione, validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione ed inadempimento del presente Contratto, sarà di competenza esclusiva de Foro di Cagliari.
ART. 18 – TOLLERANZA DI COMPORTAMENTO
18.1 L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste
ART. 19 – CONTRATTO UNICO
19.1 Il presente Contratto ricomprende tutte le obbligazioni, nessuna esclusa e/o eccettuata, assunte dalle Parti in relazione all’oggetto del Contratto medesimo e sostituisce tutti gli accordi, negoziazioni scritte e/o orali ed intese, che siano intervenute in precedenza tra le Parti. Detti accordi, negoziazioni scritte e/o orali ed intese dovranno, pertanto, essere considerate, a tutti gli effetti privi, di efficacia in quanto estinti, per mutuo consenso, a mezzo della presente scrittura.
ART. 20 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
20.1 Le spese per la registrazione del presente Contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.
ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
21.1 Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del D. Lgs. n. 196/2003.
21.2 Le Parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all’interessato.
Letto, confermato e sottoscritto.
…..........................., li...................
L'Affiliante L'Affiliato
A norma degli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver preso visione e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contrattuali: Art. 1 – Oggetto del contratto; Art. 2 – Obblighi dell’Affiliante; Art. 3 – Obblighi dell’Affiliato; Art. 4 – Autonomia giuridica, finanziaria e patrimoniale dell’affiliato; Art. 5 – Corrispettivi (royalities); Art. 6 – Zona; Art. 7 – Obblighi in materia di prezzo al pubblico; Art. 8 – Oneri e spese di gestione; Art. 9 – Controlli e verifiche dell’Affiliante; Art. 10 – Obbligo a non trasferire la sede; Art. 11 – Obblighi di riservatezza; Art. 12 – Durata della concessione e cessione del contratto; Art. 13 – Risoluzione del contratto da parte dell’Affiliante; Art. 14 – effetti della cessazione o risoluzione del contratto; art. 15 – Modifiche contrattuali e comunicazioni; Art. 16 – Divisibilità delle clausole contrattuali; Art. 17 – Disposizioni finali e controversie; Art. 18 - Tolleranza di comportamento; Art. 19 – Contratto unico.
…..........................., li...................
L'Affiliante L'Affiliato