ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA
ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA
LA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
E
IL CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA SCIENCE PARK
* * *
La Direzione Centrale cultura, sport e solidarietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominata “D.C.C.”), con sede in xxx Xxxxxx 00 - Xxxxxxx, rappresentata dalla dott.ssa Xxxx Xxx Xxxxxx domiciliata per la sua carica presso la sede della Direzione medesima e il Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – AREA Science Park (di seguito denominato “AREA Science Park”), con sede legale in Padriciano 99
– Trieste, rappresentato dal Direttore Generale xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente
premesso che
- la Regione intende promuovere il rafforzamento e il rinnovamento del sistema produttivo regionale, favorendo la valorizzazione dei risultati della ricerca e il loro sfruttamento economico, nonché incentivando la creazione di nuove imprese e supportandole nella fase immediatamente successiva alla loro nascita, mediante i fondi strutturali che a tale scopo le sono stati assegnati per il periodo 2014- 2020;
- nel mese di agosto 2016 è stato sottoscritto un accordo tra la Regione
Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la valorizzazione del sistema scientifico e dell’innovazione del Friuli Venezia Giulia (SiS FVG), che, tra l’altro, prevede, negli obiettivi, la valorizzazione delle strutture regionali che operano nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e nello sviluppo di innovazione e individua AREA Science Park quale soggetto a cui la Regione, il MIUR ed il MAECI affidano il supporto operativo per il raggiungimento degli obiettivi dell’accordo stesso;
- AREA Science Park, nel perseguimento delle proprie finalità statutarie, ricopre sia il ruolo di anello di congiunzione tra il mondo della ricerca e quello dell’impresa, sia il ruolo di facilitatore nell’intero ciclo di vita delle realtà imprenditoriali e dei centri di ricerca (dallo sviluppo del concept progettuale, allo scouting dei finanziamenti, alla verifica di opportunità progettuali internazionali, all’alta formazione, al knowledge sharing e ai processi di creazione di nuove imprese) e, in tale ambito, ha regolari rapporti di collaborazione con i quattro incubatori certificati regionali ai sensi della Legge 221/2012;
- in particolare AREA Science Park si propone di valorizzare il territorio in cui opera e di sviluppare imprese innovative, anche creando le condizioni per ottimizzare i luoghi dove le start up cresceranno e utilizzando la rete degli incubatori certificati, attraverso il proprio sistema di competenze distintive, che ne hanno fatto un
punto di riferimento di eccellenza nel settore del trasferimento tecnologico e dell’innovazione, della promozione della crescita della competitività e dell’attrattività dei territori di riferimento, nonché nella valorizzazione di ricerca e impresa e in particolare nella diffusione della cultura imprenditoriale e nella nascita e sviluppo di nuova imprenditoria innovativa ad alto potenziale di crescita;
- al fine di dare attuazione alle azioni della programmazione europea per il periodo 2014-2020, con delibera di Giunta di data 16 dicembre 2016, n. 2472 la Regione ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12, paragrafo IV della Direttiva 2014/24/UE, lo schema di convenzione quadro da stipulare con AREA Science Park finalizzato alla costituzione di un Partenariato Pubblico - Pubblico non istituzionale orizzontale, volto a favorire la creazione di nuove imprese e la valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso lo sviluppo di attività di incubazione di imprese;
- la suddetta convenzione quadro, sottoscritta in data 30 dicembre 2016, prevede che compete alle Direzioni di entrambe le Parti individuare gli interventi di comune interesse nell’ambito dell’attività di incubazione di impresa, atti al conseguimento degli obiettivi concordati, disciplinando con specifici accordi attuativi i contenuti dei predetti interventi e le loro modalità operative;
- la Regione ha individuato nell’incubazione d’impresa il modello di sviluppo più idoneo a valorizzare l’elevato potenziale imprenditoriale inespresso che caratterizza le Imprese Culturali e Creative (I.C.C.), in particolare sfruttando il vantaggio competitivo derivante dalla
presenza sul territorio regionale di Incubatori certificati, nonché, fra gli altri, di Centri di ricerca dotati di adeguate strutture immobiliari, di attrezzature e di una struttura tecnico-manageriale di riconosciuta esperienza, funzionali all’offerta di servizi di pre-incubazione e incubazione e di accelerazione e consolidamento;
- con il presente accordo attuativo le Parti intendono pertanto regolare i termini e le condizioni dei rispettivi impegni;
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l’articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 autorizzano le pubbliche amministrazioni a concludere, tra di loro, accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto di seguito
* * * ARTICOLO 1
Valore delle premesse e definizioni
1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. Ai fini del presente Accordo, conformemente a quanto disposto all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si applicano le seguenti definizioni:
a) Operazione: un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati dalle Autorità di gestione dei Programmi (intesi come “programmi operativi” di cui alla parte III o alla parte IV del citato regolamento) o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate;
b) Beneficiario: un organismo pubblico o privato responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, l’organismo che riceve l’aiuto.
ARTICOLO 2
Oggetto
1. Con il presente accordo la D.C.C. e AREA Science Park si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza, a collaborare al fine di dare attuazione all’Attività 2.1.b del POR FESR FVG 2014-2020 “Interventi dedicati alle Imprese Culturali e Creative (I.C.C.) nell’area di specializzazione Cultura, Creatività e Turismo”, quale individuata dal documento programmatico Research Innovation Smart Specialization Strategy (R.I.S. 3).
2. Nel perseguimento del suddetto scopo la D.C.C. e AREA Science Park intendono sfruttare il vantaggio competitivo derivante dalla presenza sul territorio regionale di Incubatori certificati, dotati di adeguate strutture immobiliari, di attrezzature e di una struttura tecnico-manageriale di riconosciuta esperienza, in grado di erogare servizi di incubazione di impresa, che consentano di valorizzare l’elevato potenziale imprenditoriale inespresso che caratterizza le I.C.C.. In particolare attraverso gli Incubatori le Parti intendono erogare i servizi di pre-incubazione e incubazione (Linea di intervento 2.1.b.1) e di accelerazione e consolidamento (Linea di intervento 2.1.b.2) elencati nel catalogo allegato sub A) al presente Accordo e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo.
ARTICOLO 3
Ruoli e responsabilità delle Parti
1. La Regione individua nella Direzione Centrale cultura, sport e solidarietà - Servizio Attività Culturali - P.O. Coordinamento degli interventi regionali a sostegno delle attività culturali in materia di musica, folclore, teatro amatoriale, attività bandistica e coristica, delle arti figurative, della divulgazione della cultura, della valorizzazione della memoria storica e gestione attività FESR, la Struttura Regionale Attuatrice (di seguito “S.R.A.”).
2. La S.R.A è Responsabile della Gestione dell’Attività 2.1.b nel rispetto della normativa in materia di programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.
3. AREA Science Park assume il ruolo di Responsabile del coordinamento tecnico operativo delle Linee di intervento 2.1.b.1 e 2.1.b.2, e rappresenta, ai limitati fini delle attività oggetto del presente Accordo, gli Incubatori certificati, Responsabili dell’erogazione dei servizi di supporto allo sviluppo imprenditoriale dei progetti sovvenzionati, elencati nel catalogo allegato sub A) al presente Accordo.
ARTICOLO 4
Impegni e responsabilità della S.R.A.
1. La S.R.A, svolge le funzioni di cui all’articolo 6, comma 4, del D.P.Reg. 1 luglio 2015, n. 136/Pres., nonché dalle disposizioni attuative prescritte dal “Manuale delle procedure per la gestione e il controllo del Programma”, approvato con Decreto n. 2578/PROTUR del 21 novembre 2016, e in particolare si impegna a svolgere le funzioni di seguito elencate:
a) con specifico riferimento alla funzioni ascritte alla gestione dell’Attività 2.1.b, nonché al coordinamento dei rapporti intercorrenti
con le altre Strutture di gestione e controllo del Programma facenti capo alla Regione:
1) supervisionare sul corretto esercizio delle funzioni di AREA Science Park, Responsabile del coordinamento tecnico operativo delle Linee di intervento 2.1.b.1 e 2.1.b.2, nonché degli Incubatori certificati, Responsabili dell’erogazione dei servizi di supporto allo sviluppo imprenditoriale dei progetti sovvenzionati, anche attraverso verifiche finalizzate a garantire la sana gestione e la corretta attuazione degli adempimenti correlati all’implementazione del Programma, compresi gli aspetti legati alla gestione finanziaria e agli obblighi concernenti l’adeguato assetto organizzativo ed il rispetto delle disposizioni sul conflitto di interesse;
2) garantire in modo continuativo un’adeguata struttura organizzativa, sia in termini di strumentazione informatica sia in termini di risorse umane, definita con un apposito ordine di servizio o altro atto organizzativo interno equivalente ai fini delle funzioni di selezione, controllo e dell’adempimento degli obblighi di monitoraggio del Programma, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni;
3) concorrere alla definizione dei documenti di programmazione, dei criteri di selezione delle operazioni, secondo le rispettive competenze settoriali, e alla definizione del sistema di gestione e controllo;
4) collaborare alle attività di valutazione del Programma;
5) implementare e aggiornare le piste di controllo per le attività di
propria competenza, attraverso le attività di cui alla lettera b), punti
13) e 14), nel rispetto della preminente normativa comunitaria di riferimento;
6) fornire all’Autorità di gestione tutte le informazioni utili per la predisposizione delle informazioni e delle relazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale e in particolare la documentazione da sottoporre al Comitato di Sorveglianza, alla Commissione europea, alla Corte dei Conti europea, all’OLAF, al Valutatore, alle istituzioni nazionali e regionali competenti;
7) inoltrare all’Autorità di Gestione le informazioni richieste dalla stessa in merito alla gestione delle Azioni di competenza, comprese quelle necessarie all’eventuale campionamento delle operazioni;
8) concorrere con l’Autorità di Gestione nella definizione e attuazione della strategia di comunicazione di cui all’articolo 116 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
9) applicare le procedure stabilite dall’Autorità di Gestione in caso di irregolarità e di recupero degli importi indebitamente versati;
10) monitorare in concorso con il Soggetto pagatore, in caso di recupero delle risorse erogate, la corretta e regolare restituzione delle risorse al Fondo da parte dei soggetti cui tale obbligo è riferito;
11) svolgere tutte le azioni necessarie, anche correttive, a raggiungere i “target” previsti nel “Performance Framework” ai fini dell’assegnazione della riserva di efficacia di attuazione di cui all’articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
12) richiedere al Responsabile del coordinamento tecnico operativo
delle Linee di intervento (AREA Science Park) e ai Responsabili dell'erogazione dei servizi di supporto allo sviluppo imprenditoriale dei progetti sovvenzionati (Incubatori certificati), tutte le informazioni utili a elaborare e presentare alla Commissione i Rapporti annuali e finale di esecuzione;
b) con specifico riferimento alle funzioni ascritte all’implementazione amministrativa, nonché alla gestione finanziaria dell’Attività 2.1.b:
1) elaborare i bandi e gli inviti da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, utilizzando criteri di selezione trasparenti e non discriminatori, che rispondano alla metodologia e ai criteri approvati dal Comitato di sorveglianza e che garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità d’investimento, e tenendo conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
2) provvedere affinché sia fornito a ciascun Beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna Operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o i servizi da offrire nell’ambito dell’Operazione medesima, nonché il piano finanziario e il termine per la sua esecuzione;
3) garantire la corretta gestione finanziaria delle attività di propria competenza in coerenza con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali rispettando le procedure, gli obblighi e gli impegni previsti dal sistema di gestione e controllo definito dall’Autorità di gestione;
4) selezionare le Operazioni e i Beneficiari da sovvenzionare, in
conformità con i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e secondo le procedure approvate dalla Giunta regionale, curando l’esame, la selezione e l’individuazione delle operazioni presentate a seguito dell’avvio delle procedure di attivazione (ad es. bandi/inviti), nonché la compilazione dei verbali istruttori;
5) accertare che il Beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni per il sostegno relative a ciascuna Operazione prima dell’approvazione dell’Operazione stessa in conformità a quanto previsto dall’articolo 125, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
6) emettere gli atti di impegno e di liquidazione a sostegno delle operazioni finanziate;
7) corrispondere il pagamento della sovvenzione al Beneficiario secondo le modalità prescritte all’articolo 1269 del Codice civile;
8) svolgere le attività di gestione nel corso dell’esecuzione delle Operazioni (ad es. concessione di proroghe, richiesta di documenti nei confronti dei Beneficiari, ecc.);
9) accertare, secondo le procedure definite dall’Autorità di Gestione, attraverso le opportune verifiche amministrative su base documentale e le verifiche in loco, l’effettiva erogazione dell’offerta dei servizi di pre-incubazione, incubazione, accelerazione e consolidamento, l’effettiva esecuzione delle spese correlate alle Operazioni finanziate, nonché la conformità delle medesime rispetto alle norme comunitarie e nazionali di riferimento;
10) disporre e verificare che i soggetti coinvolti nell’attuazione e
nell’esecuzione delle Operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’Operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
11) ricevere e verificare la completezza della documentazione di spesa trasmessa da parte dei soggetti coinvolti nell’attuazione e nell’esecuzione delle Operazioni, nonché provvedere alla consegna della medesima al responsabile dell’attività di controllo di I livello;
12) elaborare, tramite il sistema informatico di gestione e monitoraggio del Programma, i dati e le informazioni riguardanti le esigenze finanziarie, le previsioni di spesa e le attestazioni di spesa ai fini delle richieste di rimborso alla CE e allo Stato da parte dell’Autorità di Certificazione;
13) alimentare, unitamente al Soggetto pagatore ed ai soggetti coinvolti nell’attuazione ed esecuzione delle Operazioni finanziate, il sistema informativo del Programma, secondo le disposizioni rese dall’Autorità di Gestione, con tutte le necessarie informazioni concernenti le funzioni di propria competenza, della cui correttezza e veridicità sono responsabili;
14) alimentare il sistema informativo del Programma secondo le scadenze stabilite, con le previsioni di spesa, le attestazioni di spesa, le “check list” e i verbali di controllo relativamente alle Operazioni da inserire nelle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione Europea e allo Stato da parte dell’Autorità di certificazione;
15) garantire la corretta tenuta della documentazione inerente le Operazioni finanziate, da parte della Struttura stessa, nonché
sovrintendere alla tenuta della documentazione da parte dei beneficiari, del Responsabile del coordinamento tecnico operativo delle Linee di intervento (AREA Science Park) e dei Responsabili dell’erogazione dei servizi di supporto allo sviluppo imprenditoriale dei progetti sovvenzionati (Incubatori certificati), al fine di garantire un’adeguata pista di controllo, ai sensi della normativa comunitaria (Regolamento (UE) 1303/2013, articolo 72, lettera g).
ARTICOLO 5
Impegni e responsabilità di AREA Science Park
1. AREA Science Park, in qualità Responsabile del coordinamento tecnico operativo delle Linee d’intervento, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, x.xx n. 37) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si impegna a garantire l’offerta di servizi oggetto del presente Accordo nel rispetto delle previsioni di seguito elencate:
a) individuare e comunicare formalmente alla D.C.C. i nominativi e i profili di appartenenza del personale specifico dedicato, in modo continuativo, all’esecuzione delle attività di competenza di AREA Science Park e degli Incubatori;
b) coinvolgere, secondo criterio di imparzialità, tutti gli Incubatori certificati operanti sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, interessati a partecipare all’attuazione del presente Accordo, sottoscrivendo un apposito Accordo esecutivo, che preveda, fra le altre:
- la formale assunzione, da parte degli Incubatori medesimi, dell’incarico di Responsabili dell’erogazione dei servizi di
supporto allo sviluppo imprenditoriale dei progetti sovvenzionati loro assegnati, in conformità al catalogo dei servizi di cui all’allegato sub A) al presente Accordo, e delle relative responsabilità;
- una clausola che istituisca un rapporto di rappresentanza tra i Responsabili dell’erogazione dei servizi di supporto allo sviluppo imprenditoriale dei progetti sovvenzionati e il Responsabile del coordinamento tecnico operativo nella gestione dei rapporti intercorrenti tra la S.R.A. e tutti i soggetti attuatori previsti dal presente Accordo;
- l’impegno per gli Incubatori di individuare e comunicare formalmente ad AREA Science Park i nominativi e i profili di appartenenza del personale specifico dedicato, in modo continuativo, all’esecuzione delle Operazioni di propria competenza, secondo gli standard quantitativi e qualitativi condivisi con la S.R.A.;
- l’impegno per gli Incubatori di supportare AREA Science Park nella definizione delle modalità operative d’esecuzione delle Operazioni da condividere con la S.R.A., nonché nell’analisi dei fabbisogni di cui alla successiva lettera e);
- la definizione delle modalità e dei termini di utilizzazione dei locali e della strumentazione, funzionali all’esecuzione delle Operazioni;
- per ciascuna Operazione selezionata, il coinvolgimento dell’Incubatore nella predisposizione della Convenzione di
sovvenzione condiviso tra S.R.A., AREA Science Park, Incubatore certificato e Beneficiario;
- il rispetto e l’adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa comunitaria in relazione al finanziamento di ciascuna Operazione;
- una clausola di adesione che consenta ad altri incubatori certificati che dovessero costituirsi in Regione di entrare a far parte dell’Accordo medesimo;
c) coordinare, al fine di garantire la realizzazione delle Operazioni di competenza e la corretta attuazione degli adempimenti, i Responsabili dello sviluppo imprenditoriale dei progetti sovvenzionati;
d) partecipare alla predisposizione, a seguito dell’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria di idoneità delle Operazioni, di una apposita Convenzione di sovvenzione per ogni singola Operazione secondo le previsioni dell’Accordo di cui alla lettera b);
e) provvedere, con il supporto degli Incubatori, all’analisi dei fabbisogni necessari all’esecuzione delle Operazioni sovvenzionate, nonché all’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all’acquisizione delle consulenze, dei beni strumentali, materiali e immateriali, strettamente necessari alla realizzazione delle Operazioni medesime;
f) fornire tutte le informazioni necessarie a consentire alla S.R.A. di alimentare il sistema informativo del POR FESR Mic FVG 2014 - 2020;
g) garantire insieme ai Beneficiari e agli Incubatori l’adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa comunitaria in relazione al finanziamento di ciascuna Operazione;
h) presentare alla S.R.A., con cadenza trimestrale, un Report di sintesi delle attività svolte per ciascuna Operazione sovvenzionata, recante l’evidenza dello stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico dell’Operazione medesima;
i) provvedere, insieme ai Beneficiari e agli Incubatori, alla corretta tenuta della documentazione inerente le Operazioni finanziate al fine di garantire un’adeguata pista di controllo, ai sensi della normativa comunitaria (Regolamento (UE) 1303/2013, articolo 72, lettera g);
j) coadiuvare il Beneficiario nella predisposizione e nella presentazione del rendiconto dei costi sostenuti per dare attuazione ed esecuzione alle Operazioni sovvenzionate, nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dal Bando di riferimento;
k) partecipare al Comitato tecnico di valutazione di cui all’articolo 6, avvalendosi di personale collocato in posizione funzionale indipendente e autonoma rispetto al personale coinvolto nelle attività di coordinamento tecnico operativo previste in carico ad AREA dalla presente Convenzione, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di valutazione dei Progetti in piena autonomia e senza vincoli gerarchici;
l) concorrere, unitamente alla S.R.A., a garantire la corretta gestione finanziaria delle attività di propria competenza in coerenza con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali, rispettando
le procedure, gli obblighi e gli impegni previsti dal sistema di gestione e controllo quale integrato da circolari, direttive e pareri di settore resi dall’Autorità di gestione nel corso della Programmazione;
m) segnalare alla S.R.A. eventuali irregolarità nella gestione delle risorse;
n) collaborare con la S.R.A. nel dare attuazione alle azioni correttive eventualmente necessarie a raggiungere i “target” previsti nel “Performance Framework” ai fini dell’assegnazione della riserva di efficacia di attuazione di cui all’articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
o) fornire tutte le informazioni necessarie richieste dalla S.R.A., nel rispetto dei modi e delle tempistiche previste dalla medesima.
ARTICOLO 6
Comitato tecnico di valutazione
1. Nella fase di selezione delle Operazioni è previsto l’intervento di un apposito Comitato tecnico di valutazione nominato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura.
2. Al Comitato tecnico di valutazione, organismo collegiale eventualmente integrato dall’apporto di valutatori esterni dotati di competenza specifica in riferimento a ciascun bando, è affidata la funzione di valutare il merito tecnico dei Progetti sottoposti all’esame della S.R.A..
ARTICOLO 7
Durata della collaborazione
1. La collaborazione disciplinata dal presente Accordo avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione sino al 31.12.2023, termine finale del periodo di ammissibilità delle spese.
2. Il presente Accordo potrà essere prorogato d’intesa tra le Parti, prima della data di scadenza, in funzione delle programmazioni comunitarie anche successive; in ogni caso, la sua durata non potrà eccedere quella della convenzione quadro, prevista e disciplinata dall’articolo 8 della convenzione medesima.
3. Rimane ferma la facoltà delle Parti di concordare la stipula di ulteriori accordi attuativi per disciplinare la prosecuzione delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla convenzione quadro.
ARTICOLO 8
Impossibilità sopravvenuta
1. La D.C.C., qualora non potesse proseguire la collaborazione per ragioni ad essa non imputabili, si impegna a dare ad AREA Science Park tempestiva comunicazione di recesso e a corrispondere quanto fosse necessario per la copertura delle spese sostenute fino all’avvenuto recesso.
2. AREA Science Park, qualora non potesse proseguire la collaborazione per ragioni ad essa non imputabili, si impegna a dare alla Regione tempestiva comunicazione di recesso e sarà rimborsata delle spese sostenute fino all’avvenuto recesso.
ARTICOLO 9
Clausola di salvaguardia
1. Qualora l’attività derivante dal presente Accordo comporti, anche potenzialmente, un impegno eccedente le sue risorse finanziarie, AREA Science Park si riserva il diritto di recedere per giusta causa.
2. Ciascuna parte si riserva, altresì, il diritto di recedere dalla presente convenzione nel caso di inattività protratta.
3. La comunicazione di recesso è inviata con preavviso di almeno 30 giorni; è fatto salvo il rimborso delle spese sostenute fino all’avvenuto recesso.
ARTICOLO 10
Parte finanziaria
1. L’accordo è stipulato tra le Parti a titolo non oneroso.
2. La Regione provvede all’implementazione dell’attività 2.1.b. “Interventi dedicati alle Imprese Culturali e Creative nell’area di specializzazione della Cultura, Creatività e Turismo”, nei limiti delle risorse finanziarie definite nel Piano Analitico Finanziario del POR FESR FVG 2014
– 2020.
3. I costi relativi alle attività sviluppate nell’attuazione dell’attività 2.1.b dal Responsabile del coordinamento tecnico operativo e dai Responsabili dell’erogazione dei servizi di supporto allo sviluppo imprenditoriale sono oggetto di rendicontazione nell’ambito delle Operazioni finanziate per quanto, anche in quota parte, direttamente imputabili e ammissibili secondo le disposizioni normative comunitarie e nazionali applicabili.
4. I costi sostenuti da Responsabile del coordinamento tecnico operativo per le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera k) non sono rendicontabili nell’ambito dell’attività 2.1.b.
5. I costi sostenuti dal Responsabile del coordinamento tecnico operativo e dai Responsabili dell’erogazione dei servizi di supporto allo sviluppo imprenditoriale nella definizione delle modalità operative d’esecuzione delle Operazioni nonché nell’analisi dei fabbisogni che precedono la concessione del finanziamento al Beneficiario, non sono rendicontabili nell’ambito
dell’attività 2.1.b.
ARTICOLO 11
Controversie
1. Ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera a), n. 2, del D.Lgs. n. 104/2010, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
ARTICOLO 12
Registrazione e spese di bollo
1. La presente collaborazione sarà soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (articolo 4 Tariffa Parte II).
2. Nel caso di registrazione l’importo della spesa sarà a carico della parte che invocherà la registrazione (articolo 57 D.P.R. 131/86).
3. L’atto sottoscritto dalle parti è soggetto a imposta di bollo a carico di Area, ai sensi del D.P.R. 642/1972 (articola 2 dell’Allegato A “tariffa”).
ARTICOLO 13
Forma dell’accordo
1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990 l’accordo è sottoscritto esclusivamente con firma elettronica.
2. Ugualmente saranno sottoscritte esclusivamente in formato elettronico le comunicazioni di cui agli articoli 7 (proroga), e 8 (recesso per impossibilità) e 9 (recesso per giusta causa o inattività).
ARTICOLO 14
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si
rinvia al Codice Civile e alla preminente disciplina dettata dal sistema di gestione e controllo del Programma del POR FESR FVG 2014-2020, nonché a circolari, direttive e pareri di settore prescritti dall’Autorità di Gestione.
2. Le disposizioni dettate dal sistema di gestione e controllo del Programma sopracitate saranno disapplicate solo se superate da nuove disposizioni regolamentari comunitarie o nazionali che si pongano in contrasto con le procedure descritte.
* * * Letto, confermato, sottoscritto digitalmente.
Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
dott. Xxxx Xxx Xxxxxx
* * *
Per il Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - AREA Science Park:
xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
* * *
Il presente testo è costituito da n. 19 pagine intere e fin qui n. 18 righe di pagina 20.