CONVENZIONE TRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L’EDUCANDATO STATALE SS. ANNUNZIATA di FIRENZE,
CONVENZIONE TRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L’EDUCANDATO STATALE SS. ANNUNZIATA di FIRENZE,
PER ATTIVITA’ di MEDICO COMPETENTE
ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.i.m.
tra
l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze, piazza S. Xxxxx Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Padova il 02/06/1956;
e
l’Educandato Statale SS. Annunziata di Firenze, di seguito denominato Educandato, con sede legale in Xxxxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 Codice Fiscale e partita IVA 80020110484, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Firenze, il 06/09/1957, domiciliato per la sua carica presso la Sede dell’Ente;
premesso
che, l’Educandato Statale SS. Annunziata di Firenze, con nota del 17/03/2021, prot. n. 19580, ha fatto richiesta all’Azienda USL Toscana Centro di rinnovo della collaborazione in merito alle attività di Medicina del Lavoro ed in particolare relativamente all’attività di medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008;
che ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall’art. 115 e dall’art. 117 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19/12/2019, Area Sanità, è possibile svolgere attività professionale,
richiesta a pagamento da terzi all’Azienda, fuori dall’orario di lavoro sia all’interno che all’esterno delle strutture mediante apposita convenzione; che a seguito degli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due enti si è convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta dell’Educandato con il personale dirigente dipendente dell’Azienda, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione fuori dall’orario di lavoro istituzionalmente dovuto;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - Oggetto
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L’Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a garantire all’Educandato Statale X. Xxxxxxxxxx di Firenze, l’attività di medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.i.m., da rendere mediante il proprio personale dirigente medico, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso delle competenze e dei requisiti per l’attività oggetto della presente convenzione fuori dall’orario di lavoro istituzionalmente dovuto.
ART. 2 - Sede
1. L’attività oggetto della presente convenzione viene resa presso le sedi dell’Educandato Statale X. Xxxxxxxxxx di Firenze, che mette a disposizione i locali necessari.
Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni
1. L’attività di cui all’art. 1 sarà svolta dal personale dirigente medico dell’Azienda, a rapporto esclusivo, in possesso delle competenze e dei requisiti per l’attività oggetto della presente convenzione fuori dall’orario di lavoro istituzionalmente dovuto, che abbia dato la propria
disponibilità, compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell’Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l’integrale assolvimento dei compiti istituzionali.
2. Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono svolte fuori del normale orario di lavoro in regime di area a pagamento. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale aziendale e l’Educandato.
3. L’Azienda individua il Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore del Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale, referente dell’attività di cui alla presente convenzione; in particolare per lo svolgimento delle attività richieste viene individuato in virtù delle competenze professionali richieste e dei requisiti posseduti:
- il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx per le funzioni di medico competente.
4. L’attività oggetto della presente convenzione prevede la partecipazione di personale dirigente medico dell’Azienda, nei giorni e con le modalità che saranno direttamente concordati tra l’Educandato ed il medico competente individuato nel presente atto.
5. Le prestazioni dovranno essere svolte secondo la programmazione dell’Educandato e comunque d’intesa con il Referente dell’attività e Responsabile sovraordinato del personale dirigente medico coinvolto.
6. L’impegno orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l’orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo dirigente, al fine di garantire l’equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l’integrale e prioritario assolvimento dei compiti d’istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.
7. Il personale dirigente medico dell’Azienda si reca alla sede dell’Educandato utilizzando propri mezzi.
8. La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in
alcun modo compromettere il buon andamento dell’attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l’Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 7.
Art. 4 - Tariffe
1. L’Educandato si impegna a corrispondere all’Azienda, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, effettuate dal personale dirigente medico dell’Azienda, al di fuori dell’orario di lavoro istituzionalmente dovuto, un importo orario omnicomprensivo pari a euro 107,00, relativamente all’attività svolta presso gli spazi dell’Educandato.
2. L’Azienda, a seguito di trasferimento dal parte dell’Educandato dell’importo complessivo dovuto per l’attività resa, provvede alla liquidazione del compenso orario pari a euro 90,00, al lordo di imposte e comprensivo dei tempi e dei costi di percorrenza, al personale dirigente medico che ha svolto l’attività.
3. La presenza del personale dirigente medico dell’Azienda presso l’Educandato verrà opportunamente registrata, convalidata dal Responsabile sovraordinato del personale dirigente medico coinvolto nonché da parte dell’Educandato, in modo che vengano attestati, con cadenza mensile, i giorni e le ore impegnate per l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, con l’indicazione delle ore rese presso gli spazi dell’Educandato. Con cadenza mensile, una copia verrà inviata alla SOS Attività libero professionale dell’Azienda.
4. Le tariffe relative all’attività svolta sono corrisposte dall’Educandato, a seguito di fattura emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell’Azienda USL Toscana Centro, su richiesta della SOS Attività libero professionale, entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa secondo le modalità indicate in fattura.
5. I compensi spettanti al personale dirigente medico dell’Azienda che ha
svolto l’attività saranno corrisposti a seguito di pagamento della fattura da parte dell’Educandato.
6. La quota di spettanza del personale dirigente medico dell’Azienda che ha svolto le prestazioni, trattenuti i costi aziendali, l’IRAP e l’utile aziendale, è al lordo delle imposte ed è comprensiva dei tempi e dei costi di percorrenza.
Art. 5 - Responsabilità
1. L’Azienda USL Toscana Centro è esonerata, relativamente all’attività di cui alla presente convenzione svolta presso gli spazi dell’Educandato, da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l’uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso l’Educandato.
2. La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall’attività del personale dirigente medico, svolta presso gli spazi dell’Educandato, ai sensi della presente convenzione, è a carico dell’Educandato, beneficiario delle prestazioni. Nel caso in cui il dirigente medico dell’Azienda, nell’esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, subisse un infortunio coperto dall’INAIL, l’Educandato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Azienda che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di legge. L’Azienda e l’Educandato saranno sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all’utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte del personale dirigente medico per il raggiungimento della sede di effettuazione della prestazione stessa.
3. L’Educandato, relativamente all’attività svolta presso i propri spazi, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata.
Art. 6 – Trattamento dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., le parti, Azienda USL Toscana Centro e l’Educandato Statale SS. Annunziata di Firenze, si qualificano ai sensi dell’art. 4 n. 7 del GDRP quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all’attività di cui alla presente convenzione. Per effetto di quanto evidenziato, le parti garantiscono che il personale interno e coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.
2. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.
3. L’Azienda USL Toscana Centro, infine, garantisce che il personale ad essa afferente e coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione sia vincolato al rispetto del segreto professionale.
Art. 7 - Durata
1. La presente convenzione decorre dal ed ha validità annuale. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all’attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo
PEC.
Art. 8 - Registrazione e competenze giurisdizionali
1. La presente convenzione consta di n. 7 pagine e viene redatta in duplice copia, una per l’Educandato ed una da conservare agli atti dell’Azienda che provvede ad iscriverla nel proprio repertorio. Le spese relative all’imposta di bollo sono poste a carico dell’Educandato, beneficiario delle prestazioni.
Letto approvato e sottoscritto.
Letto approvato e sottoscritto. Firenze, Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore Generale
Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Educandato Statale SS. Annunziata di Firenze
Il Presidente CdA Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Il Dirigente Scolastico Reggente delle Scuole Annesse all’Educandato della Santissima Annunziata di Firenze
Prof. Xxxxx Xx Xxxxx