Regolamento dei “Soggetti Sponsor”
Regolamento dei “Soggetti Sponsor”
VISTO l’Accordo di Ricerca dal titolo “Prestazioni Strutturali residue a fine vita del viadotto di interscambio Corso Grosseto – Corso Potenza a Torino” (di seguito denominato Accordo), sottoscritto in data 18.12.2018 tra i seguenti soggetti proponenti (di seguito anche denominati Parti): Lombardi Ingegneria S.r.l., Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica, Torino Nuova Economia S.p.A., Regione Piemonte (Assessorato ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Difesa del Suolo), S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza della Regione Piemonte (S.C.R. Piemonte S.p.A.), ATI Itinera S.p.A. – Consorzio Integra Soc. Coop e la sua assegnataria C.M.B. Soc. Coop. per il tramite della società consortile XXXXXX
S.C. a R.L., ATI Despe S.p.A. e Xxxxxx Xxxxx X.x.x., Città di Torino (Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture), Città Metropolitana di Torino (Dipartimento territorio, edilizia e viabilità - Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1), Studio Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx;
VISTO il Regolamento del Comitato di Gestione approvato in data 27.02.2019, in
particolare l’art. 5 comma c);
VISTO che il Comitato di Xxxxxxxx è stato eletto con 11 (undici) membri in rappresentanza degli 11 (undici) enti/società dei soggetti proponenti ed ha nominato in data 27.02.2019: il Presidente del Comitato di Gestione, Arch. Xxxxxx Xxxxx, il Segretario, Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, il Coordinatore Scientifico, Prof. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx.
VISTO che il Comitato di Xxxxxxxx ha approvato in data 27.06.2019 l’acronimo “BRIDGE|50”, il logo del progetto di ricerca e la creazione di un sito-web;
CONSIDERATO che all’art. 1 dell’Accordo è definito il “Soggetto Sponsor”, richiamato anche all’art
2.2 e all’art. 3.4;
CONSIDERATO che gli elementi strutturali del viadotto di Corso Grosseto sono stati presi in consegna nel campo prove sotto la responsabilità del Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx del Politecnico di Torino;
PRESO ATTO che alcuni membri del Comitato di Gestione hanno ricevuto nelle fasi di avvio del progetto di ricerca richieste da terzi o hanno manifestato la possibilità di coinvolgere enti terzi in qualità di “Soggetti Sponsor”;
il Comitato di Gestione, riunitosi in seduta il 05.03.2020, decide all’unanimità di dotarsi del presente
Regolamento dei “Soggetti Sponsor”.
Art. 1 – Oggetto e premesse
Sono “Soggetto Sponsor” Terzi che, attraverso la sottoscrizione di appositi contratti attuativi con le Parti durante il periodo di vigenza dell’Accordo, contribuiranno allo sviluppo dell’oggetto dell’Accordo secondo modalità che saranno definite nel dettaglio nei contratti attuativi.
Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le modalità di attivazione e gestione di tali Soggetti Sponsor ai fini del progetto di ricerca “BRIDGE|50”, “Prestazioni strutturali residue a fine vita del viadotto d’interscambio Corso Grosseto – Corso Potenza a Torino”, nello specifico:
• contribuire alla ricerca teorica e applicata, proponendo obiettivi complementari xx xxxxxx
all’ambito del progetto di ricerca in oggetto;
• contribuire all’informazione e/o alla formazione nell’ambito del progetto di ricerca in oggetto; È interesse del Comitato di Gestione stabilire accordi di cooperazione con professionisti, enti pubblici e privati, società attive nei settori attinenti all’ingegneria delle costruzioni esistenti, ovvero riguardante i temi di:
• affidabilità di elementi strutturali a fine ciclo di vita;
• rilievo, indagini, prove e rinforzo di elementi strutturali a fine ciclo di vita;
• sviluppo di nuovi materiali, tecnologie e strumentazioni per la valutazione di elementi strutturali a fine ciclo di vita;
Art. 2 – Definizione di “Soggetto Sponsor”
Si definisce “Soggetto Sponsor”, come da art. 1 dell’Accordo sopra richiamato, “TERZI che, attraverso la sottoscrizione di appositi atti con le PARTI durante il periodo di vigenza del presente ACCORDO, finanzieranno l’oggetto dell’ACCORDO secondo modalità che saranno definite nel dettaglio nei predetti atti.”.
Chiunque (persona fisica o giuridica) svolga un'attività avente stretta attinenza con quelle del progetto di ricerca in oggetto può divenire “Soggetto Sponsor”, fornendo un contributo economico, di idee e di lavoro alle attività del progetto di ricerca stesso e caratterizzandosi nello specifico con
una tipologia “pura” (contributo finanziario), “tecnica” (contributo di idee o di lavoro) o “mista”
(contributo finanziario e di idee o lavoro).
Tale qualifica non rappresenta una certificazione da parte del Comitato di Gestione del progetto di ricerca delle caratteristiche del “Soggetto Sponsor”, in particolare in termini di affidabilità, onorabilità, eticità, solvibilità, capacità e qualità della produzione e dei servizi da esso erogati.
Art. 3 – Selezione e candidatura iniziale del “Soggetto Sponsor”
La procedura di individuazione del “Soggetto Sponsor” avverrà tramite un iter di evidenza pubblica (con pubblicazione di avviso con documentazione necessaria alla presentazione delle proposte, pubblicato per la durata dell’Accordo, sul sito web del progetto di ricerca) nell’ambito del quale il candidato “Soggetto Sponsor” dovrà autocertificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione di ordine generale, ex art. 80 del D. Lgs.vo n. 50/2016 (vedi Allegato B).
L’avviso dovrà prevedere delle “finestre”, indicativamente bimestrali, per la presentazione delle proposte, al termine di ciascuna delle quali si avvierà la valutazione da parte del Presidente, del Coordinatore Scientifico e del Rappresentante del Politecnico di Torino, con successivo coinvolgimento del Comitato di Gestione secondo le modalità descritte al successivo art. 4.
Le proposte dovranno essere formalizzate tramite una comunicazione scritta (e-mail) redatta in base al modello che sarà allegato all’avviso, contenente le autodichiarazioni necessarie, l’oggetto e le finalità/modalità della possibile collaborazione, il budget di massima (vedi anche art. 4), il nominativo della persona di contatto del proponente “Soggetto Sponsor”. Tale documentazione dovrà essere trasmessa secondo le modalità indicate nell’avviso. A seguito di una valutazione preliminare positiva a cura del Presidente, del Coordinatore Scientifico e del Rappresentante del Politecnico di Torino, verrà coinvolto il Comitato di Gestione secondo le modalità descritte all’art. 4. Art. 4 – Modalità di adesione del “Soggetto Sponsor”
Dopo la prima valutazione positiva del Presidente, del Coordinatore Scientifico e del Rappresentante del Politecnico di Torino, la richiesta di adesione dovrà essere formalizzata dal soggetto richiedente mediante la compilazione del modello specifico (Allegato B). Il parere definitivo sull’ammissione del richiedente a “Soggetto Sponsor” sarà votato a maggioranza assoluta dal Comitato di Gestione a seguito della condivisione preliminare del contratto attuativo che le parti coinvolte nella finalizzazione (fra cui: “Soggetto Sponsor”, il Politecnico di Milano e/o il Politecnico di Torino, eventuali soggetti fra i proponenti di tipologia “società privata”) propongono di stipulare. L'esito della votazione, ossia l'accettazione o meno della richiesta di adesione, verrà comunicato al
richiedente con una motivazione. Il “Soggetto Sponsor” acquisirà tale qualifica soltanto a seguito
dell'esito positivo della votazione.
Il contratto attuativo dovrà esplicitare una delle categorie di “Soggetti Sponsor”, come differenziate sulla base dei vantaggi derivanti dall'adesione e dall'importo della quota versata. Le categorie, le quote previste e i relativi vantaggi sono riportati nella Tabella 1 (Allegato A).
Nel solo caso di enti di ricerca, che possano apportare un evidente prestigio al progetto di ricerca “BRIDGE|50” (ovvero: istituti o dipartimenti universitari, istituti di ricerca, associazioni tecnico - scientifiche nazionali ed internazionali), è possibile (differentemente dalle tipologie di adesione di cui all’Allegato A) definire un rapporto di “Soggetto Sponsor” tramite accordi “ad hoc” da concordare fra le Parti.
Art. 5 – Durata del contratto attuativo
La sottoscrizione del contratto attuativo deve essere effettuata in data antecedente la conclusione del progetto di ricerca; l’attività oggetto del contratto attuativo si potrà protrarre entro 1 (uno) anno dalla conclusione del progetto di ricerca medesimo.
Alla scadenza, il contratto attuativo potrà essere rinnovato per un periodo ulteriore mediante semplice scambio di lettere e dietro pagamento, da parte del “Soggetto Sponsor”, di un importo che verrà concordato con il Comitato di Gestione.
Art. 6 – Esclusività del rapporto
Il/i membro/i del Comitato di Gestione o di un loro delegato che si assumono la responsabilità scientifica del contratto attuativo ed il “Soggetto Sponsor” sono vincolati allo svolgimento esclusivo di prestazioni e collaborazioni tecniche e di ricerca. I soggetti coinvolti nella ricerca si impegnano formalmente ed esplicitamente, nei confronti reciproci e di terzi, a non divulgare alcuna notizia concernente le caratteristiche dei reciproci prodotti o servizi di cui dovessero, per lo svolgimento delle proprie attività, venire a conoscenza durante il periodo di validità del contratto attuativo e fino a 5 (cinque) anni successive al termine del contratto stesso.
Art. 7 – Dati personali del “Soggetto Sponsor” e dei suoi referenti
Il trattamento dei dati personali del “Soggetto Sponsor” e di tutti i suoi referenti, nonché l’utilizzo degli stessi da parte del Comitato di Gestione verrà effettuato come previsto dal D. Leg.vo 01/2018 (attuativo del Regolamento UE 679/2016).
Art. 8 – Diritti e doveri del “Soggetto Sponsor”
Il “Soggetto Sponsor” si impegna, entro trenta giorni naturali e consecutivi dall'assunzione di tale qualifica, ad inserire il logo del progetto di ricerca “BRIDGE|50” sul proprio sito web, possibilmente in home page, con link alla pagina web del sito del progetto di ricerca. Il logo istituzionale del progetto di ricerca “BRIDGE|50” non può essere utilizzato dai Soggetti Sponsor né su pubblicazioni né su altro materiale a stampa.
Il “Soggetto Sponsor” dovrà concordare per iscritto con il/i membro/i del Comitato di Gestione che stipula/no il contratto attuativo, salvo il parere positivo del Presidente, del Coordinatore Scientifico del Comitato di Gestione e del Rappresentante del Politecnico di Torino, le linee guida delle attività da svolgere, con la dettagliata esplicitazione delle finalità/modalità ed impegno per la collaborazione di ricerca e dei rispettivi finanziamenti apportati e delle tempistiche di sviluppo compatibilmente con la programmazione della ricerca principale.
Successivamente il “Soggetto Sponsor” dovrà procedere con la stipula del/i contratto/i attuativo/i. Il mancato rispetto di una o più delle regole sopra riportate o il venir meno di uno o più dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.vo 50/2016, con riferimento al quale l’onere di comunicazione è a carico del “Soggetto Sponsor”, verrà comunicato via PEC dal Comitato di Gestione (per il tramite del Presidente) al “Soggetto Sponsor”, che dovrà porre rimedio entro trenta giorni dalla data di invio della e-mail stessa. Trascorso inutilmente tale termine il “Soggetto Sponsor”, senza necessità di alcuna altra comunicazione, decadrà dalla sua qualifica ed avrà diritto al rimborso dell'eventuale importo concordato relativo alle attività aggiuntive (quota esclusa) non ancora svolte nel progetto di ricerca.
Art. 9 – Cessazione della qualifica “Soggetto Sponsor”
Il “Soggetto Sponsor” cessa automaticamente la propria qualifica alla scadenza del relativo contratto attuativo ed è obbligato, non oltre trenta giorni da tale data, a rimuovere il logo “BRIDGE|50” dal sito web di propria pertinenza.
Il “Soggetto Sponsor” che ritenga di voler cessare anticipatamente il proprio sostegno dovrà inviare comunicazione scritta al Presidente del Comitato di Gestione. La cessazione non dà diritto al rimborso delle quote versate sino a quel momento, fatto salvo per le attività/costi non ancora sostenuti nel progetto di ricerca.
Art. 10 – Modifiche unilaterali al Regolamento
Il Comitato di Gestione si riserva, in ogni momento e senza preavviso, di introdurre modifiche unilaterali al presente Regolamento. Il “Soggetto Sponsor” che stipula il contratto attuativo si impegna ad accettare tale clausola nell’ambito del proprio contratto attuativo. Tali modifiche verranno comunicate ai “Soggetti Sponsor” a mezzo PEC dal Comitato di Gestione (per il tramite del Presidente).
Il “Soggetto Sponsor” che non intendesse accettare le modifiche dovrà darne tempestiva comunicazione, decadendo dalla qualifica di “Soggetto Sponsor” e ricevendo il rimborso dell'importo relativo a nuove attività/costi non ancora sostenuti nel progetto di ricerca.
Il presente Regolamento disciplina i principi generali che dovranno essere recepiti nei singoli atti e contratti attuativi.
Il Comitato di Gestione, Torino, 05/03/2020
Il Presidente
Arch. Xxxxxx Xxxxx
Allegato A – Categorie e quote previste del “Soggetto Sponsor”
Categoria di Soggetti Sponsor | Quota (IVA esclusa, se dovuta) | Vantaggi |
Silver | Min 10'000 € | ✓ Segnalazione nome nel sito web del progetto di ricerca “BRIDGE|50”. ✓ Possibilità di esporre nome e brochure nei convegni organizzati o co- organizzati dal progetto di ricerca “BRIDGE|50”. ✓ Formulazione di proposte nell’ambito del progetto di ricerca, tramite un colloquio con il/i membro/i del Comitato di Gestione che stipulano il contratto applicativo, il Presidente del Comitato di Gestione e il Coordinatore Scientifico e sentito il Rappresentante del Politecnico di Torino. ✓ Partecipazione alla conferenza di conclusione del progetto di ricerca. |
Gold | Min 25'000 € | ✓ Vantaggi categoria “Silver”. ✓ Possibilità di eseguire ulteriori rilievi, prove ed indagini per il tramite di azioni/risorse proprie (da concordare con il Coordinatore Scientifico sentito il Rappresentante del Politecnico di Torino). ✓ Possibilità di eseguire elaborazioni numeriche, anche sui risultati sperimentali (da concordare con il Coordinatore Scientifico). |
Platinum | Min 50'000 € | ✓ Vantaggi categoria “Gold”. ✓ Possibilità di partecipazione con un rappresentante fino a due gruppi di lavoro, costituiti dal Comitato di Gestione su un tema di comune interesse. ✓ Possibilità di attivare ulteriori studi sperimentali e/o ricerche numeriche per il tramite di azioni/risorse proprie (da concordare con il Coordinatore Scientifico sentito il Rappresentante del Politecnico di Torino, compatibilmente con le tempistiche del progetto di ricerca). ✓ Possibilità di estendere l’attività di ricerca, di cui al punto precedente, anche su opere d’arte esistenti nella proprietà e/o gestione di soci proponenti. ✓ Possibilità di figurare come co-autore in alcune pubblicazioni tecnico- scientifiche, insieme ad altri Soggetti del gruppo di ricerca. |
Editor (*) | Min 5'000 € | ✓ Segnalazione nome nel sito web del progetto di ricerca “BRIDGE|50”. ✓ Possibilità di esporre nome e brochure nei convegni organizzati o co- organizzati dal progetto di ricerca “BRIDGE|50”. ✓ Possibilità di partecipare ad incontri, programmati dal Comitato di Gestione, volte alla comunicazione degli sviluppi del progetto di ricerca. ✓ Partecipazione alla conferenza di conclusione del progetto di ricerca. |
Liberale | variabile | Da concordare, con riferimento a finalità dirette o indirette ad incrementare il progetto di ricerca. Finalità divulgative, pubblicistiche e per la disseminazione delle conoscenze e risultati. |
(*) riservata solo a editori di giornali o riviste (tecniche, scientifiche e di divulgazione) o ordini professionali.
Tabella 1 – tipologie possibili di “Soggetto Sponsor”
Allegato B – Modello richiesta di adesione “Soggetto Sponsor”
Al Comitato di Gestione del progetto di ricerca “BRIDGE|50” “Prestazioni strutturali residue a fine vita del viadotto d’interscambio Corso Grosseto – Corso Potenza a Torino”
Alla c.a. del Presidente Arch. Xxxxxx Xxxxx e Coordinatore Scientifico Prof. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, presso S.C.R. - Piemonte S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx x.00 00000 Xxxxxx
OGGETTO: Richiesta di adesione a “Soggetto Sponsor” al progetto di ricerca “BRIDGE|50”
Il/la sottoscritto/a , nato a il
, in qualità di:
🞏 Professionista
🞏 Rappresentante legale di con sede in
, indirizzo
🞏 Associazione / Ente con sede in
, indirizzo
🞏 Editore del giornale / Ordine con sede in
, indirizzo
Essendo a conoscenza delle attività svolte nel progetto di ricerca “BRIDGE|50” “Prestazioni strutturali residue a fine vita del viadotto d’interscambio Corso Grosseto – Corso Potenza a Torino” ed avendo letto ed accettato il regolamento relativo ai “Soggetti Sponsor”
RICHIEDE
di poter aderire ai Soggetti Sponsor nella categoria:
🞏 Silver
🞏 Gold
🞏 Platinum
🞏 Editor
🞏 Liberale
Comunicando sin d'ora l’impegno proprio o dell'ente/società rappresentato a procedere al versamento della relativa quota al/ai membro/i del Comitato di Gestione che stipulano il contratto attuativo, così come previsto dal citato regolamento.
Confidando nell'accoglimento della presente richiesta, porge distinti saluti
, lì
(Firma del richiedente)
Allegato: fotocopia carta d’identità.
DICHIARAZIONI DI NON ESCLUSIONE EX ART. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il sottoscritto in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, etc.)1 dell’società: con sede in
Provincia indirizzo
Codice attività P. IVA:
CHE PARTECIPA IN QUALITA’ DI SPONSOR AL
PROGETTO DI RICERCA “BRIDGE|50”
Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
Di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare:
1) di non aver subito la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
1 Il presente modello deve essere sottoscritto con firma digitale.
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b.bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile.
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.
• ovvero che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
2) ai sensi di quanto previsto all’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 NON ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto
3) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di NON aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
4) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera b), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.2 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
5) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter) e c-quater), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
2 L’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
6) che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere da f) a m), X.Xxx. 50/2016 e s.m.i.:
f) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), X.Xxx. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, X.Xxx. 81/2008 e s.m.i.;
f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) di non avere l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 553;
i) in applicazione della legge 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), occupa un numero di dipendenti:
[barrare la casella che interessa]
3 L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
☐ inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;
oppure
☐ pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
oppure
☐ pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui alla
predetta legge; sede Ufficio di competenza
Via n.
CAP
TEL
FAX
PEC
[indicare l’ufficio territoriale competente]
l) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, lett. l), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei dati che emergono dall’osservatorio;
m) che: [barrare la sola casella che interessa]
☐ non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359, codice civile, né in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale con altro operatore economico che partecipi in concorrenza alla presente gara singolarmente o quale componente di raggruppamento di imprese o consorzio e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359, codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di [indicare la denominazione dell’operatore economico], operatore economico che si trova, rispetto ad esso, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
7) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti dei soggetti coinvolti nell’Accordo di Ricerca che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di uno dei soggetti coinvolti nell’Accordo di Ricerca nei confronti del medesimo operatore economico.
8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, saranno trattati in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 101/2018.
Luogo e data
FIRMA/E