CONVENZIONE
CONVENZIONE
tra
Roma Capitale
e
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
ROMA CAPITALE, C.F. 0238750586 e P.I. 01057861005, con sede in Roma, nella
persona della dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx, nata a Napoli il 14/05/1971, in qualità di Direttore della Scuola di Formazione Capitolina, domiciliata per la carica presso la sede amministrativa della Scuola di Formazione Capitolina, via Ostiense 131 L, 00154 – Roma
– indirizzo PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx
E
l’Università degli Studi della Tuscia, (di seguito anche solo “Università”), C.F. 80029030568, P. IVA 00575560560, nella persona del Rettore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a Perugia il 08/07/1974, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Università della Tuscia, xxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx x. 0, Xxxxxxx -indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
(di seguito congiuntamente “le Parti”)
PREMESSO CHE
- Roma Capitale, nell’ambito delle iniziative assunte a favore del personale in servizio, sia di ruolo che a titolo di comando o distacco, intende offrire agli stessi l’opportunità di iscriversi a corsi universitari con particolari condizioni di vantaggio, anche nell’ambito delle iniziative volte a favorire, tra l’altro, il benessere organizzativo;
- la formazione del personale rappresenta una leva strategica e un elemento cardine nella gestione delle risorse umane in considerazione, oltre che della continua evoluzione del contesto sociale, economico e normativo, della necessità di perseguire in tutti i settori di attività dell’amministrazione gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030;
- si ravvisa l’esigenza di garantire ai dipendenti un percorso formativo qualificato nell’ambito di un contesto sociale, economico e normativo in continua e rapida evoluzione, in cui al personale sono richieste nuove competenze correlate a specifiche responsabilità;
- tra le finalità istituzionali delle Università pubbliche un ruolo di particolare rilevanza è attribuito alla c.d. “terza missione”, intesa quale promozione del sapere scientifico rivolto ai bisogni delle comunità in termini di conoscenze, trasferimento tecnologico e sviluppo economico;
- Roma Capitale e l’Università intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte per lo sviluppo del capitale umano di Roma Capitale, nonché per la promozione del sapere scientifico nel territorio;
- l’Università, nell’ambito dell’offerta formativa proposta per l’a.a. 2021/2022, offre i seguenti corsi di studio:
CORSI DI LAUREA TRIENNALE
- Scienze dei beni culturali, Classe L-1
- Biotecnologie, Classe L-2
- Design per l’industria sostenibile e il territorio, L-4 a numero programmato1
- Ingegneria industriale, Classe L-9, a numero programmato
- Scienze umanistiche, Classe L-10
- Lingue e culture moderne, Classe L-11
- Scienze biologiche, Classe L-13
- Scienze biologiche ambientali, Classe L-13, sede di Civitavecchia (RM)
- Economia aziendale, Classe L-18, sede di Viterbo
- Economia aziendale, Classe L-18, sede di Civitavecchia RM
- Comunicazione, tecnologie e culture digitali, Classe L-20
- Pianificazione e progettazione del paesaggio e dell’ambiente, Classe L-21 interateneo con l’Università degli Studi “la Sapienza” di Roma
- Scienze agrarie e ambientali, Classe L-25
- Scienze delle foreste e della natura, Classe L-25
- Scienze della montagna, Classe L-25, sede di Rieti
- Produzione sementiera e vivaismo, Classe L-25, corso ad orientamento professionale a numero programmato
- Tecnologie alimentari ed enologiche, Classe L-26
- Scienze naturali e ambientali, Classe L-32
- Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Classe L-36
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
- Archeologia e storia dell'arte. Tutela e valorizzazione LM-2
- Biologia cellulare e molecolare LM-6
- Biologia ed ecologia marina LM-6, sede di Civitavecchia
- Biotecnologie per la sicurezza e la qualità agro-alimentare LM-7
- Biotecnologie Industriali per la salute e il benessere LM-8
- Filologia moderna LM-14
- Ingegneria meccanica LM-33
- Lingue e culture per la comunicazione internazionale LM-37
- Scienze della politica, della sicurezza internazionale e della comunicazione pubblica LM-62
- Scienze agrarie e ambientali LM-69
- Scienze e tecnologie alimentari LM-70, Interateneo con Sapienza Università di Roma, con alternanza annuale della sede amministrativa
- Conservazione e restauro dell'ambiente e delle foreste LM-73
- Scienze forestali e ambientali LM-73, corso internazionale
- Circular Economy, LM-76, sede di Civitavecchia, corso internazionale
- Amministrazione, finanza e controllo LM-77
- Marketing e qualità LM-77
1 Corso di studio in attesa di accreditamento da parte del MUR
- Archeologia e storia dell'arte. Tutela e valorizzazione LM-89
- Security and human rights, LM-90, corso internazionale2
- Informazione digitale LM-91
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 anni)
- Giurisprudenza, Classe LMG/01
- Conservazione e restauro dei beni culturali”, Classe LMR/02 (abilitante ai sensi del D.Lgs n. 42/2004), a numero programmato
- l’art. 14 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 consente il riconoscimento da parte delle Università di crediti formativi in misura non superiore a 12 CFU secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, in base alle conoscenze e le abilità professionali possedute e certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- l’Università, in considerazione dei destinatari del presente accordo e delle finalità sopra enunciate, in una prospettiva di collaborazione e di coesione tra amministrazioni pubbliche, favorisce l’iscrizione del personale in servizio presso Roma Capitale (di seguito indicati come “Beneficiari”) ai Corsi di Studio attivi presso l’Ateneo, riconoscendo un’agevolazione nel pagamento delle tasse e contributi, come indicato al successivo Art. 6 “Spese di immatricolazione”;
- l’articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede, tra l’altro, la possibilità per le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici, di stipulare contratti della durata di un anno accademico, a titolo gratuito, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
CONDIVISO
- l’obiettivo di offrire nuove opportunità di promuovere il sapere scientifico nel territorio e tra i dipendenti di Roma Capitale attraverso:
• la frequenza di corsi universitari da parte dei dipendenti in servizio presso Roma Capitale a condizioni agevolate;
• l’organizzazione congiunta di corsi di alta formazione e, più in generale, di iniziative formative e seminariali dirette al personale di Roma Capitale, anche attraverso il coinvolgimento dei ricercatori e dei professori dell’Ateneo;
• lo svolgimento di attività di ricerca e collaborazione su temi di interesse comune,
anche mediante l’attivazione dei c.d. “dottorati comunali”;
• la possibilità che il personale di Roma Capitale in possesso di specifiche professionalità svolga attività di docenza presso l’Università;
• la partecipazione alle iniziative formative della Scuola di Formazione Capitolina
da parte del personale in servizio presso l’Ateneo; Visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2 Corso di studio in attesa di accreditamento da parte del MUR
CONSIDERATO CHE
Roma Capitale e l’Università intendono collaborare sostenendo e favorendo la
formazione anche universitaria dei Beneficiari della presente Convenzione;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art.1 (Premessa)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2
(Scopo ed oggetto della convenzione)
Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra le Parti al fine di offrire nuove opportunità di promuovere il sapere scientifico nel territorio e tra i dipendenti di Roma Capitale attraverso:
a) la frequenza di corsi universitari da parte dei dipendenti in servizio presso Roma Capitale a condizioni agevolate;
b) l’organizzazione congiunta di corsi di alta formazione e, più in generale, di iniziative formative e seminariali dirette al personale di Roma Capitale, anche attraverso il coinvolgimento dei ricercatori e dei professori dell’Ateneo;
c) lo svolgimento di attività di ricerca e collaborazione su temi di interesse comune,
anche mediante l’attivazione dei c.d. “dottorati comunali”;
d) la possibilità che il personale di Roma Capitale in possesso di specifiche
professionalità svolga attività di docenza presso l’Università;
e) la partecipazione alle iniziative formative della Scuola di Formazione Capitolina da parte del personale in servizio presso l’Ateneo.
Gli studenti dell’Università degli Studi della Tuscia dei settori tecnico-scientifici interessati potranno svolgere attività di tirocinio curriculare ed extracurriculare presso gli uffici di Roma Capitale, secondo le forme e le modalità stabilite in appositi accordi attuativi della presente convenzione.
Art. 3
(Beneficiari dell’accordo)
Sono Beneficiari del presente Accordo i dipendenti in servizio presso Roma Capitale in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo idoneo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente.
Art. 4 (Organizzazione dei Corsi di Studio)
Le attività didattiche svolte dall’Università sono organizzate e gestite secondo tempi e modalità stabiliti dall’Università e dai rispettivi dipartimenti.
Art. 5 (Immatricolazioni e iscrizioni)
L’immatricolazione o le iscrizioni dei beneficiari avviene secondo le norme universitarie in vigore. Sulle domande di immatricolazione/iscrizione presentate è facoltà dell’Università richiedere il parere del Consiglio del Corso di Laurea.
Art. 6
(Spese di immatricolazione e iscrizione)
Le tasse e i contributi di immatricolazione e iscrizione dovuti all’Università della Tuscia
dal personale in servizio presso Roma Capitale, sono così definite:
- nel caso di ISEE inferiore a € 30.000 non è dovuto alcun contributo, ma si dovrà
versare comunque la tassa regionale (€ 140) e l'imposta di bollo virtuale (€ 16)
- per ISEE tra € 30.001 e € 40.000 ammontano a € 300 annui onnicomprensivi
- per ISEE tra € 40.001 e € 60.000 ammontano a € 450 annui onnicomprensivi
- per ISEE tra € 60.001 e € 90.000 ammontano a € 650 annui onnicomprensivi
- per ISEE>€ 90.000 ammontano a € 850 annui onnicomprensivi
da versarsi in due rate ciascuna del 50% dell’importo totale. L’Università si impegna a mantenere per tutta la durata della convenzione le condizioni favorevoli previste dal presente articolo.
Nel caso di immatricolazione/iscrizione a corsi di laurea o laurea magistrale interateneo, si applicano le regole e gli importi delle tasse e dei contributi di volta in volta vigenti nell’Ateneo in cui il corso stesso ha sede amministrativa.
L’Università si riserva la facoltà di revisionare le disposizioni del presente articolo sulle spese di immatricolazione/iscrizione alla luce dei decreti ministeriali che saranno adottati in materia.
Art. 7
(Crediti formativi universitari)
L’Università può riconoscere, ai sensi dell’art. 14 della legge 240/2010 di cui in premessa, crediti formativi in misura non superiore a 12 CFU, secondo quanto previsto nel Regolamento didattico di Ateneo, in base alle conoscenze e alle abilità professionali possedute dal singolo dipendente e certificate ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 8
(Clausola di salvaguardia)
Roma Capitale è estranea al rapporto contrattuale intercorrente tra i Beneficiari e la “Università”. Parimenti, l’“Università” è estranea al rapporto giuridico intercorrente fra i Beneficiari e Roma Capitale.
Art. 9
(Contratti ex art. 23, comma 1, legge n. 240 del 2010)
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge n. 240 del 2010, l’Università potrà stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale individuati tra i soggetti in servizio presso Roma Capitale.
Ogni anno l’Università comunicherà a Roma Capitale i nominativi dei dipendenti individuati sulla base dei requisiti previsti dalle norme vigenti e delle forme di organizzazione che Roma Capitale adotterà per raccogliere le disponibilità dei soggetti interessati e predisporrà tutti gli eventuali atti di propria competenza eventualmente necessari alla erogazione dell’insegnamento per l’a.a. di riferimento da parte del soggetto interessato.
Art. 9 bis (Collaborazione scientifica e formativa)
Gli enti firmatari organizzeranno seminari, convegni e attività formative di comune intesa, nonché attività di ricerca e collaborazione su temi di interesse della amministrazione di Roma Capitale, anche attraverso il coinvolgimento dei ricercatori e dei professori dell’Ateneo che si renderanno disponibili a svolgere dette attività a titolo gratuito.
Art. 9 ter (Gruppo di coordinamento)
Le attività di cui all’articolo 2, lettere b), c) e d), saranno definite nell’ambito di un Gruppo di coordinamento, composto da due rappresentanti designati da ciascun soggetto firmatario, che si riunirà con cadenza periodica, cui è demandato il compito di concordare gli ambiti di collaborazione e le modalità operative per l’attuazione del presente accordo.
Art. 10 (Durata)
La presente convenzione impegna le parti dal momento della sua sottoscrizione e ha validità di tre anni accademici a decorrere dall’inizio dell’a.a. 2021/2022.
L’Università garantisce, per il periodo di validità dell’accordo, di cui alla presente
convenzione, il corretto rispetto delle agevolazioni offerte.
Le parti, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista, potranno manifestare la volontà di proseguire il presente atto convenzionale.
La convenzione potrà essere rinnovata solo previa formale richiesta ed accettazione delle parti.
Art. 11 (Recesso)
Ciascuna delle Parti può recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento dandone comunicazione all’altra Parte tramite PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di 60 giorni.
L’eventuale cessazione della Convenzione per recesso di una delle Parti non costituisce, di per sé, causa di risoluzione del contratto intercorrente tra l’Università ed il beneficiario con riferimento all’anno accademico in corso.
Art. 12
(Comunicazione dell’accordo)
Roma Capitale provvederà a diramare la presente convenzione e a pubblicarla sul proprio sito intranet.
E’ fatto divieto di pubblicare e di utilizzare la presente convenzione da parte di soggetti
diversi rispetto ai firmatari.
Art. 13
(Utilizzo dei nomi, marchi e dei loghi)
Solo ed esclusivamente per le finalità connesse all’applicazione della presente Convenzione l’Università autorizza l’utilizzo del proprio nome e marchio/logo.
Art. 14
(Tutela della riservatezza )
Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto della presente convenzione è effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (cd. “Regolamento”) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (cd. “Codice”) e avverrà nel rispetto dei princìpi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.
In particolare le Parti si impegnano:
- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell’esecuzione della presente convenzione o nei casi espressamente previsti dalla
legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento;
- a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l’esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.
Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione della presente convenzione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
Art. 15
(Rispetto del Codice Etico)
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver visionato ed accettato integralmente i rispettivi Codici Etici, per l’Università pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxx.xx, e, per il Comune, il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165” pubblicato sul proprio sito internet e di uniformarsi a tali codici. Le Parti si impegnano a tenere un comportamento conforme ai predetti Codici Etici e si obbligano altresì a comunicare immediatamente all’altra Parte il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi dei citati Codici Etici.
Art. 16 (Controversie)
Le Parti si impegnano a risolvere in forma amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere in ragione ed in relazione alla Convenzione entro un termine massimo di 30 giorni a decorrere dal primo tentativo di risoluzione.
Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo, ove non bonariamente risolte tra le parti, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 17
(Imposta di bollo e registrazione)
La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e
dell’art. 21 del Dlgs. 82/2005.
La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo e a registrazione in caso d’uso ai
sensi dell’art. 24 della Tariffa – Parte II del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, e dell’art. 5 del
DPR 26.4.1986, n. 131. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del codice civile.
Viterbo, (data della firma digitale)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Roma, (data della firma digitale)
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXXXX
SerialNumber =
TINIT-BRTSFN74L09G478G C = IT
ROMA CAPITALE
Il Direttore della Scuola di Formazione Capitolina Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXX XXXXXXXXXX