Contract
Il subappalto dopo la legge 108/2021
A domanda Risponde Xxxxxxx XXXX
18 novembre dalle ore 15.00 alle 16.00
Quesiti
🞄 • VALE ANCHE PER GLI AFFIDAMENTI GIÀ
EFFETTUATI?
🞄 • SI CHIEDE SE, CON RIFERIMENTO A CONTRATTO ATTUATIVO DERIVANTE DA ACCORDO QUADRO (QUESTO STIPULATO IL 20.12.2019) SI POSSANO APPLICARE LE NORME DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI E QUINDI CONCEDERE IL SUBAPPALTO FINO AL 50% O SE VALE LA DISCIPLINA PREVIGENTE?
quesiti
🞄 • IN CASO DI APPALTO DI LAVORI CON PREVALENTE OG2 E DUE SCORPORABILI SIOS POSSO PREVEDERE PER CIASCUNA SIOS DELLE QUOTE DI SUBAPPALTO DIVERSE ?
🞄 • QUAL È ATTUALMENTE LA PRECETTIVITÀ DELL'ART.105, COMMA 4, LETT. A)? OCCORRE APPLICARLO NELLE MORE DELL'ADOZIONE DELLA LEGGE EUROPEA DI PROSSIMA APPROVAZIONE CHE NE MODIFICHERÀ LA PORTATA?
Legge comunitaria
🞄 4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
🞄 a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla
procedura per l'affidamento dell'appalto;
🞄 (lettera che sarà soppressa dall'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge europea)
🞄 b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria
[e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui
all’articolo 80];
🞄 (lettera che sarà così modificata dall'articolo 8, comma 1,
lettera c), della legge europea)
Legge comunitaria
🞄 c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
🞄 d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
🞄 (lettera che sarà soppressa dall'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge europea)
quesiti
🞄 • POTETE INTERPRETARE LE CAPIENZE PER SUBAPPALTI DELLE CAT. SIOS CON DL 77? GLI IMPORTI DI SUBAPPALTO DELLE CAT. SIOS ERODONO O SI AGGIUNGONO AL LIMITE DEL 50% DEL CONTRATTO COMPLESSIVAMENTE SUBAPPALTABILE PER GARE RIENTRANTI NELL'APPLICAZIONE DEL DL 77?
🞄 • PER I SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA RIMANGONO I VINCOLI PREVISTI DALLE LINEE GUIDA PER CUI È POSSIBILE SUBAPPALTARE SOLO DETERMINATE ATTIVITÀ?
🞄 • L'INDICAZIONE DELLE LAVORAZIONI CHE NON VOGLIAMO SIANO SUBAPPALTATE PUÒ ESSERE INSERITA NEL CAPITOLATO?
quesiti
🞄 • NEL CASO IN CUI UNA GARA VENGA PUBBLICATA PRIMA DEL 01.11.2021 CON SCADENZA DOPO IL 01.11.2021: IL SUBAPPALTO DEVE ESSERE APPLICATO NELLA MISURA DEL 50% OPPURE È LIBERO FATTA ECCEZIONE PER LE LAVORAZIONI E SERVIZI INDIVIDUATI DALLA STAZIONE APPALTANTE ?
quesito
🞄 • LE ULTIME DISPOSIZIONI: LETT. A), CO. 1) DELL'ART. 49 DELLA LEGGE, E LA CONSEGUENTE ABROGAZIONE DEL CO. 5 DELL'ART. 105 DEL CODICE, SONO APPLICABILI AI CONTRATTI IN CORSO DI STIPULA ED ALE COMMESSE GIÀ IN CORSO DI ESECUZIONE??
🞄 • LE NUOVE NORME, SI APPLICANO SOLO PER LE GARE O AFFIDAMENTI DIRETTI EFFETTUATE DAL 1 NOVEMBRE O ANCHE PER QUELLI IN CORSO GIÀ AGGIUDICATI?
🞄 • LE CATEGORIE SUPERSPECIALISTICHE E QUELLE NON PREVALENTI
SONO SUBAPPALTABILI AL 100%, COME QUELLA PREVALENTE?
🞄 • LA PERCENTUALE DA APPLICARE AL SUBAPPALTO (50% O 30%) VALE AL MOMENTO IN CUI SI RICHIEDE IL SUBAPPALTO OPPURE SI APPLICA QUELLO VIGENTE ALL'EPOCA DELL'AFFIDAMENTO ?
quesito
🞄 • IN ORDINE ALL'ABOLIZIONE DEL LIMITE DEL 20% DI RIBASSO - EX SENTENZE CDGUE - PER LE PRESTAZIONI AFFIDATE IN SUBAPPALTO, È ORA ONERE DEL RUP IN SEDE DI AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO VALUTARE LA CONGRUITÀ DELL'IMPORTO INDICATO NEL SUBCONTRATTO?
quesiti
🞄 • COME SI TRADUCE NELLA REALTÀ QUESTA PARTE ART. 105 COM 1 "NON PUÒ ESSERE AFFIDATA A TERZI LA
PREVALENTE ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI RELATIVE AL COMPLESSO DELLE CAT PREV"? SIGNIFICA SUBAPPALTO NON OLTRE IL 50% DELLA/E CAT. PREV ?
quesiti
🞄 • CATEGORIA PREVALENTE SUBAPPALTABILE AL 49,99% E SIOS? E' LECITO CHIEDERE IL NOMINATIVO DEL SUBAPPALTATORE IN CASO DI LAVORAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 190/2012?
• PAGAMENTO DIRETTO AL SUB- APPALTATORE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) OBBLIGO E FACOLTA' ???? Comunicato ANAC 20/12/2020
🞄 l citato articolo 105, comma 13, lettera a) del codice dei contratti pubblici prevede l’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa. Tale previsione fa sorgere un obbligo di natura vincolante, in capo alle stazioni appaltanti, ed un diritto potestativo in capo alle piccole e medie imprese, con la conseguenza che, mentre alle prime è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le seconde possono liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse
PAGAMENTO DIRETTO AL SUB- APPALTATORE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) OBBLIGO E FACOLTA' ????
Comunicato ANAC 20/12/2020
🞄 si ritiene che i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante. A tal fine, si ritiene che la rinuncia potrebbe essere espressa nell’ambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto. Nel
caso di inadempimento dell’appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore o subcontraente, resta in ogni caso salva l’applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lettera c) del codice dei contratti pubblici, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante.
PAGAMENTO DIRETTO AL SUB- APPALTATORE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) OBBLIGO E FACOLTA' ????
Comunicato ANAC 20/12/2020
🞄 L’Autorità ritiene utile, inoltre, – al fine di agevolare il soddisfacimento dei crediti maturati dalle micro e piccole imprese che abbiano rinunciato al pagamento diretto da parte delle stazioni appaltanti – fornire gli ulteriori seguenti chiarimenti. È facoltà delle parti prevedere, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto, che l’appaltatore proceda al pagamento delle spettanze dovute al subappaltatore/fornitore dietro
presentazione di fattura, anche a prescindere dall’adozione del
SAL da parte della stazione appaltante. Tale conclusione si
giustifica in considerazione dell’assoluta autonomia del contratto di appalto rispetto ai contratti derivati e della natura privatistica del rapporto intercorrente tra l’appaltatore e il
subappaltatore/fornitore, da cui si desume l’applicabilità, allo
stesso, delle sole previsioni contrattuali.
PAGAMENTO DIRETTO AL SUB- APPALTATORE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) OBBLIGO E FACOLTA' ????
Comunicato ANAC 20/12/2020
🞄 In ogni caso, la stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo in favore dell’appaltatore soltanto all’esito del completamento dell’iter procedurale di verifica dell’avanzamento dei lavori
oggetto dell’appalto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 113-bis, del
codice dei contratti pubblici. Le indicazioni contenute nel presente Comunicato sono fornite nelle more dell’adozione del
Regolamento unico di cui all’articolo 216, comma 27-octies, del codice dei contratti pubblici.
Le doglianze europee contro il limiti fissati dal legislatore domestico
🞄 Lettera commissione UE del 2017
🞄 Procedura d’infrazione del 2019
🞄 Corte di Giustizia tra il 2018 ed il 2019
🞄 I limiti fissati dal legislatore italiano sono incompatibili con le direttive comunitarie che non hanno mai contemplato limiti … inoltre senza giustificazione ..
🞄 I limiti possono essere fissati dalla stazione appaltante
Le contestazioni
«comunitarie»
🞄 1. il divieto di subappaltare più del 30% delle prestazioni dedotte in contratto (art. 105, comma 2 ora modificato)
🞄 2. L’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori (art. 105, comma 6 (comma ora congelato fino al 30/6/2023 e) di cui è prevista l’abrogazione con la legge europea
🞄 0.Xx divieto del subappalto a cascata (art. 105, c. 19)
🞄 4, divieto di subappaltare a soggetto contemporaneamente partecipante della stessa competizione (art. 105, comma 4, lett. a) – soppressione definitiva con la legge europea
Diversi interventi per porre rimedio
🞄 Dallo sblocca cantieri (2019) al dl semplificazioni al milleproroghe 2021 (per il 2020)..limite al 40% e sospensione terna fino al 31/12/2021.. Ulteriormente congelata
🞄 La legge 108/2021
L’alternarsi orientamenti giurisprudenziali sui limiti
La necessità di
mettersi al «riparo»
🞄 Il Consiglio di Stato di Stato (4150/2021), ad esempio, ha aderito alle indicazioni comunitarie ritenendo non corrette le limitazioni affermando la disapplicazione delle norme del Codice
🞄 A livello di primo grado si è affermata, in sostanza, la legittimità delle limitazioni (o la necessità di applicare la normativa del Codice)
Legge 108/2021
🞄 Occasione per la modifica
🞄 Introdurre delle disposizioni che contemperassero le diverse esigenze e, soprattutto, l’esigenza di tutela del nostro legislatore
🞄 Art. 49
Art. 49
🞄 Le modifiche riguardano i contratti del codice dei contratti
🞄 Riguardano gli appalti del PNRR PNC
🞄 Tre differenti momenti temporali
Art. 49 Modifiche alla disciplina del subappalto
🞄 Tre differenti segmenti temporali
🞄 A) una disciplina immediatamente efficace e definitiva applicabile dal 1/6/2021 (entrata in vigore del dl 77/2021 del 31 maggio)
🞄 Primo segmento che riguarda: i
commi 1,14, 16 dell’articolo 105 del
Codice
🞄 Art. 49 comma 1, lett. b) punti 3 e 4
Primo segmento temporale art. 49
🞄 b) all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n.50:
🞄 1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "A pena di nullita', fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo' essere ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto,
🞄 (né puo essere ceduta) nonche‘ la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita' di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.";
Sanzione della nullità dal 1°
giugno 2021
🞄 La cessione «integrale» del contratto
🞄 La completa esecuzione
🞄 La prevalente esecuzione da parte di suba.
🞄 A) delle lavorazioni relativa al complesso delle categorie prevalenti
🞄 B) la completa esecuzione da parte di sub di contratti ad alta intensità di manodopera
Comma 14 art.
105
(eliminazione tra l’altro della soglia massima di ribasso del 20%)
–la tutale sociale del lavoro
🞄 2) al comma 14, il primo periodo e' sostituito dal
seguente:
🞄 "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita' oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.".
Nel dossier che
🞄 La modifica appare in linea con quanto affermato, in un giudizio su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato, dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza 27 novembre 2019, C-402/18, in cui la Corte ha affermato che la normativa europea (nella specie, oggetto del rinvio pregiudiziale era la direttiva 2004/18/CE) osta a una normativa nazionale che limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20 per cento rispetto ai prezzi risultanti
accompagna la
dall’aggiudicazione. Sotto il profilo della tutela salariale per i lavoratori impiegati nel contesto di un subappalto, il limite del 20 per cento – secondo il giudice europeo – non lascia spazio
legge
ad una valutazione caso per caso da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice, dal momento che si applica indipendentemente da qualsiasi presa in considerazione della tutela sociale garantita dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti collettivi applicabili ai lavoratori interessati.
Le categorie prevalenti (dossier)
🞄 La nozione di categoria prevalente è definita dall’art. 3, comma 1, lettera oo-bis) del Codice come “la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei
documenti di gara”.
🞄 il comma 2 dell’art. 12 del D.L. n. 47/2014 ha previsto che,in tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Art. 49 comma
3
🞄 3. Le amministrazioni competenti:
🞄 a) assicurano la piena operativita' della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dall'((articolo 53)) del presente decreto;
🞄 b) adottano il documento relativo alla congruita' dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
🞄 c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di cui all'articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Congruità costo manodopera
🞄 Il comma 16 dell’art. 105 del Codice prevede che al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
Congruità costo manodopera
🞄 Il comma 10-bis dell’art. 8 del D.L. n. 76/2020 stabilisce che al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento,
Disciplina transitoria dal 1 giugno 2021
al 31 ottobre
2021 – art. 49
comma 1, lett. a)
🞄 Secondo momento/frangente temporale
🞄 a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non puo' superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. E' ((soppresso)) l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
🞄 18. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021,
N. 108. Fino al 31 dicembre 2023, sono altresi' sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.
Limitazione generale ed astratta a partire dall’entrata in vigore del DL (1°giugno fino al 31/10)
🞄Un unico limite generale del 50% riferito al valore del contratto
🞄Dal 40% (Sblocca Cantieri) al 50% (soppressione norma Sblocca Cantieri)
In vigore dal 1° novembre 2021 – comma
2 art. 49
🞄 Terzo frangente temporale ..oggi
🞄 Superato il regime transitorio viene meno ogni limite quantitativo, generale ed astratto alla possibilità di subappaltare le prestazioni del contratto (con eccezione della «cessione» mascherata)
🞄 Ripristinata la coerenza con i principi comunitari che rimettono la possibilità di limitare l’esecuzione a subappaltatori alla stazione appaltante
Dal 1° novembre
🞄 Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto
🞄 legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11,
, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89,
comma 11,
🞄 la prima delle quali attiene a motivazioni relative a discrezionalità tecnica (specifiche caratteristiche delle lavorazioni), dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessita' delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare,
🞄 La stessa ANAC ha riconosciuto (Delibera n. 704 del 4 Agosto 2020) che “le opere superspecialistiche, c.d. SIOS, in quanto opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessità tecnica, sono soggette a un regime normativo in deroga alle norme generali sotto diversi profili, che si giustifica nelle intenzioni del legislatore con l’esigenza di
assicurare alla stazione appaltante che l’esecuzione
di tali opere sia effettuata soprattutto
dall’appaltatore qualificato”.
Dal 1° novembre
🞄 di rafforzare il controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori
🞄 ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali,
🞄 a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.";
La norma
«guida» le stazioni appaltanti sui limiti
🞄 e la norma in esame individua in ragione:
🞄 - delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’art. 89, comma 11 (opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e che non possono essere pertanto oggetto di avvalimento);
🞄 - dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
🞄 - ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 ovvero
nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30
del D.L. n. 189/2016
Dal 1° novembre
🞄 b) il comma 5 e' abrogato;
🞄 Eliminazione dei limiti anche per le SIOS
🞄 La lettera b) xxxxxx, sempre a decorrere dal 1° novembre 2021, il comma 5 dell’art. 105, disponendo così l’abolizione del limite del 30 per cento per il subappalto e del divieto di suddivisione (in lotti) senza ragioni obiettive anche per le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 11, del Codice (c.d. opere super specialistiche).
Comma 11 art.
89
🞄 Il comma 11 dell’art. 89 del Codice prevede che non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con il regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, è definito l'elenco delle opere di cui al comma 11, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione ed attuazione del Codice, si applica la disposizione transitoria ivi prevista (e, in forza della stessa, il D.M. 10 novembre 2016, n. 248). Si ricorda che a norma del comma 1 del citato art. 89 l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi
Viene modificato il comma 7 art.
105 – (modifica art. 49 in fase di conversione del DL 77/21 )
🞄 7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81.
Viene modificato il comma 7 art.
105 – (modifica art. 49 in fase di conversione del DL 77/21 )
🞄 Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Art. 49,
comma 2 lett.
c) – responsabilità solidale
🞄 c) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.".
Responsabilità solidale
🞄 La lettera c) modifica il primo periodo del comma 8 dell’art. 105, affermando la responsabilità solidale di contraente principale e subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Mentre, prima, nei confronti della stazione appaltante il contraente principale era responsabile in via esclusiva (e rispondeva, dunque, anche dei fatti commessi dal subappaltatore).
🞄 In base all’art. 1292 del codice civile, l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri.
🞄 La riforma non interviene sul secondo periodo del comma 8, e dunque è confermata la responsabilità solidale di aggiudicatario e subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.
Art. 52 comma
1, lett. a) n. 9
🞄Modifica il DL 32/219 congelando la norma sull’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori fino al 31 dicembre 2023 (dal 31/12/2021)
🞄Obbligo previsto all’articolo 105
comma 6
L’applicazione
🞄 Bandi pubblicati dopo l’entrata in vigore del DL o del subentro delle nuove norme
🞄 Inviti spediti dopo
🞄 Secondo un orientamento anche applicabili alle procedure in corso
🞄 Avrebbe senso questa seconda tesi visto che le norme sono «ampliative» adeguandosi a principi di più ampio respiro di origine comunitaria