Disciplinare Tecnico n. 1
Disciplinare Tecnico n. 1
Modalità di Gestione dei Rifiuti
1. Premessa
Il presente disciplinare è emanato ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Accordo di Programma per “La gestione dei rifiuti provenienti da attività agricole” tra Provincia di Foggia, COGERA e RETECO Rete di Imprese, giusta Deliberazione Giunta Provinciale n. 50 del 05/03/2013.
2. Scopo
Lo scopo del presente documento è quello di disciplinare la Modalità di Gestione dei Rifiuti nei Centri di Raccolta Temporanei, previsti all’art. 2, comma 2, lettera b, dell’Accordo di Programma per “La gestione dei rifiuti provenienti da attività agricole” .
3. Definizioni
• Codice C.E.R.: è il codice identificativo assegnato ad ogni tipologia di rifiuto in base alla composizione e al processo di provenienza;
• Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
Inoltre, ai soli fini del presente Disciplinare, si applicano le seguenti definizioni:
• Rifiuto non pericoloso : imballaggi in carta e cartone (codice C.E.R. 15.01.01), imballaggi in plastica (codice C.E.R. 15.01.02) ;
• Rifiuto pericoloso: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (codice C.E.R. 15.01.10*), assorbenti, materiali filtranti ecc. contaminati da sostanze pericolose (codice C.E.R. 15.02.02*), filtri olio (codice C.E.R. 16.01.07*);
• Produttore: l’Imprenditore agricolo aderente al COGERA la cui attività produce rifiuti;
• Centro di raccolta temporaneo: spazio messo a disposizione dai consorziati COGERA (prevalentemente cooperative agricole);
• Container scarrabili: cassoni destinati a raccogliere i rifiuti, pericolosi e non, di dimensioni pari a mm 0000x0000, h 2000.
• Contenitori: buste in plastica o fusti, in plastica o metallo, atti a contenere i rifiuti (per i filtri dell’olio potranno utilizzarsi esclusivamente contenitori rigidi).
4. Modalità di Trasporto dei rifiuti dal Produttore al Centro di Raccolta Temporaneo
Nella fase del trasporto, dal deposito temporaneo al Centro di Raccolta Temporaneo , il rifiuto dovrà essere accompagnato da un documento di trasporto compilato in quattro copie a cura del Produttore (come previsto all’art. 2, comma 15, dell’Accordo di Programma) .
Il Documento di Trasporto deve essere compilato riportando i dati nel modo che segue:
- alla voce “Produttore” l’azienda agricola che ha prodotto i rifiuti;
- alla voce “Trasportatore” la stessa azienda agricola che ha prodotto i rifiuti;
- alla voce “Destinatario” RETECO;
Il Documento di Trasporto è composto da quattro copie, delle quali:
- la 1^ rimane al produttore all’atto del conferimento dei rifiuti;
- la 2^ viene trattenuta dal COGERA;
- la 3^ consegnata alla RETECO all’atto del ritiro del container;
- la 4^ firmata dal destinatario sarà consegnata al produttore.
5. Modalità di Gestione dei Rifiuti nei Centri di Raccolta Temporanei
Nei centri di raccolta temporanei, in spazi individuati dal COGERA in accordo con i consorziati, verranno posizionati i container scarrabili forniti da RETECO. Ogni centro di raccolta temporaneo sarà dotato di container per la raccolta di rifiuti, pericolosi e non, conferiti dai produttori.
I container nei quali si raccoglieranno i rifiuti saranno di due tipi:
- container per rifiuti pericolosi, che raccoglieranno le differenti tipologie di rifiuti pericolosi imballati in colli;
- container per rifiuti non pericolosi, che raccoglieranno le differenti tipologie di rifiuti non pericolosi imballati in colli.
I produttori dovranno conferire i rifiuti per categorie omogenee, in contenitori chiusi, sigillati ove necessario, ed etichettati.
L’etichetta dovrà riportare il nominativo del produttore, il peso in chilogrammi ed il codice C.E.R. con la denominazione del rifiuto.
Il Centro di Raccolta deve essere dotato di bilancia per pesare i singoli colli conferiti e di un bilico/pesa per autocarro che servirà a pesare il container.
6. Trasporto dei rifiuti dal Centro di Raccolta Temporaneo agli Impianti di Trattamento
Le aziende RETECO ritireranno i container e tutti i Documenti di Trasporto che accompagnano i rifiuti in essi contenuti.
Il container sarà ritirato con il Formulario Identificativo dei Rifiuti (previsto dall’art. 193, comma 1 del D. Lgs. 152/2006) che riporterà i dati nel modo seguente:
- alla voce “Produttore” il COGERA, specificando la sede del Centro di Raccolta Temporaneo;
- alla voce “Trasportatore” l’azienda aderente alla RETECO che effettua il trasporto;
- nelle annotazioni gli estremi dell’Accordo di Programma.
7. Disposizioni varie e finali.
Le parti si impegnano a dare la massima diffusione al presente disciplinare.
Sarà compito del COGERA di vigilare sulla corretta applicazione del presente disciplinare da parte dei consorziati, e di RETECO vigilare sulla corretta applicazione dello stesso da parte delle imprese costituenti la rete.
COGERA RETECO
Il Presidente Il Presidente
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