CIG: 9055944167
CIG: 9055944167
Capitolato Speciale d’Appalto
Stazione Appaltante
Comune di Quarrata (PT)
Responsabile Unico del Procedimento
Istruttore tecnico Xxxxxxxx Xxxx
Gennaio 2022
INDICE
Art.1 Durata e oggetto dell'appalto
CAPITOLO 1
DESCRIZIONE DEI LAVORI
Art.2 Ammontare dei lavori, designazione sommaria delle opere e delle categorie, importo contrattuale
Art.3 Condizioni preliminari e consegna dei lavori
Art.4 Interventi su chiamata, reperibilità, pronto intervento Art.5 Materiali e apparecchiature
Art.6 Dichiarazioni e certificazioni
Art.7 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto Art.8 Allegati al Capitolato Speciale d'appalto
Art.9 Documenti che fanno parte del contratto Art.10 Criterio di aggiudicazione
Art.11 Contabilizzazione delle opere
Art.12 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari Art.13 Disposizioni generali relative ai prezzi Art.14 Pagamenti
CAPITOLO 2
CONTRATTO
Art.15 Affidamento dei lavori Art.16 Polizze assicurative
Art.17 Norme sui contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera Art.18 Disciplina del subappalto
CAPITOLO 3
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art.19 Consegna dei lavori
Art.20 Rappresentante dell'affidatario sui lavori – Personale dell'affidatario Art.21 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'affidatario
Art.22 Piani di sicurezza
Art.23 Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario e notturno Art.24 Sospensioni e proroghe
Art.25 Penali in caso di ritardo
Art.26 Ultimazione dei singoli lavori e presa in consegna dei lavori ultimati
Art.27 Ultimazione di tutti i lavori e termini per il Certificato di Regolare Esecuzione
CAPITOLO 4
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art.28 Risoluzione del contratto
Art.29 Risoluzione del contratto per reati accertati Art.30 Facoltà di subentro
Art.31 Controversie
Art.32 Riservatezza
CAPITOLO 5
RISERVATEZZA
Art.33 Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento
ABBREVIAZIONI E SPECIFICAZIONI
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145).
- D.Lgs. 09 APRILE 2008 N. 81 e s.m.i. (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- D.P.R. n. 34/2000 (Decreto del Presidente della Repubblica 25.01.2000, n. 34 – Regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici.
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice”)
- Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)
- D.P.R. 5 0ttobre 2010 n. 207 e s.m.i. relativo al “Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’ex X.Xxx n. 163/2006. Relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016):
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207).
- Stazione Appaltante: L’amministrazione Comunale di Quarrata.
CAPITOLO 1 DESCRIZIONE DEI LAVORI
Art. 1 Durata e oggetto dell'appalto.
1. L'appalto riguarda la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e di segnalazione semaforica per l’anno 2022.
L’Amministrazione Comunale si riserva di far iniziare il Servizio in appalto entro 30 gg. dalla comunicazione formale dell'aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto.
L’accordo quadro si esaurisce entro il 31/12/2022 a decorrere dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
Entro il suddetto arco di tempo di validità contrattuale avverranno le successive consegne dei lavori, relativamente ai singoli interventi che si renderà necessario effettuare, sulla base delle priorità rilevate dall'Amministrazione, non predeterminati, in questa fase, né nel numero né nella singola consistenza in termini economici.
L’accordo quadro si esaurirà prima della scadenza naturale sopra indicata nel caso di:
- risoluzione;
- esaurimento dell’intero importo contrattuale dei lavori (allorquando, prima del 31/12/2022, siano stati emessi ordinativi per un importo pari ad euro 36.064,00 comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza).
Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per effettuare la manutenzione ordinaria agli impianti di pubblica illuminazione e di segnalazione semaforica, dislocati sul territorio comunale.
Negli allegati al presente C.S.A., sono elencati a titolo indicativo, ma non esaustivo, l'ubicazione dei principali impianti di pubblica illuminazione e di segnalazione semaforica dove saranno effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria oltre agli immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale esclusivamente nel in caso di intervento urgente e indifferibile da effettuarsi in reperibilità.
Allegato A - Elenco forniture illuminazione pubblica; Allegato B - Elenco impianti semaforici;
Allegato C - Elenco principali edifici.
L’appaltatore, nella propria sede operativa, dovrà attivare una postazione informatica, allo scopo di gestire le richieste di intervento da parte di questo Servizio Lavori Pubblici, mediante una casella di posta elettronica dedicata.
L'appaltatore dovrà inoltre comunicare un numero telefonico dedicato, sia per le richieste d'intervento, sia per l'eventuale invio di fax.
Inoltre l’appaltatore dovrà:
a) indicare un numero telefonico al quale sia garantita la reperibilità tutti i giorni dell’anno 24 ore su
24. Tale numero telefonico sarà comunicato esclusivamente al personale preposto del Servizio Lavori Pubblici e della Polizia Municipale, agli Amministratori, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato e ai Vigili del Fuoco.
b) garantire l’intervento richiesto per difetto di funzionalità dell’impianto entro 45 minuti dalla chiamata da parte del personale preposto del Servizio LL.PP., del Servizio di Polizia Municipale, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, dei VV.FF., ecc..
c) durante tale intervento dovrà essere rimossa l'eventuale situazione di pericolo e ove possibile, ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto;
d) comunicare agli Uffici Tecnici competenti le eventuali cause ostative la riparazione del guasto entro 2 ore dall’accertamento dello stesso;
e) rendersi disponibile ad effettuare sopralluogo sul luogo dell'intervento a seguito di semplice richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, entro il giorno successivo in caso di intervento ordinario, oppure entro 45 minuti nel caso in cui il guasto all'impianto interrompa un pubblico servizio o sia causa di potenziali pericoli per la pubblica e privata incolumità;
f) annotare la data, l’orario di inizio e conclusione di ogni intervento, il personale, i mezzi e i materiali impiegati;
g) nominare un responsabile tecnico unico, il quale dovrà essere reperibile telefonicamente durante le ore lavorative e rendersi disponibile ad effettuare sopralluoghi nelle modalità sopra indicate;
h) gestire in locale o attraverso la telegestione, ove possibile, i sistemi di supervisione degli impianti elettrici, speciali e antintrusione;
i) effettuare assistenza tecnica, con personale elettricista abilitato, alla ASL o ad altro Ente notificato durante la verifica degli impianti di messa a terra installati negli immobili e negli impianti di pubblica illuminazione.
L'Impresa è tenuta ad informare la D.L., di ogni anomalia eventualmente riscontrata durante la normale esecuzione del lavoro e nei limiti del possibile, l'Impresa stessa interverrà immediatamente, in accordo con la D.L..
Si definiscono nell’ambito del presente appalto le seguenti attività:
1) Interventi di manutenzione ordinaria su impianti di pubblica illuminazione e di segnalazione semaforica;
2) Gestione tecnico/amministrativa di cui ai punti precedenti;
3) Interventi urgenti e imprevedibili mediante reperibilità 24h.
Per tutti gli interventi, senza nessuna eccezione, dovranno essere annotate e comunicate tramite email, entro il giorno successivo all'intervento stesso: la data, l’orario di inizio e conclusione, il personale, i mezzi utilizzati e l'elenco dei materiali impiegati.
La D.L. si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore il sopralluogo sul posto per verificare che l'intervento sia stato eseguito a perfetta regola d'arte.
Il costo dei sopralluoghi, effettuati a seguito di richiesta, si intendono compresi nell'importo dell'intervento effettuato.
A seguito di guasti di una certa entità e/o sostituzioni e/o installazioni di apparecchiature non più in commercio, l'Appaltatore è tenuto a redigere e presentare un preventivo di spesa dove dovranno essere individuate le soluzioni tecniche atte a risolvere gli specifici problemi manutentivi, applicando gli importi dei listini prezzi di riferimento, con applicazione dello sconto offerto in fase di gara.
La documentazione tecnico-economica fornita all'Amministrazione dovrà essere congrua ed esaustiva, al fine di consentire la decisione più opportuna in merito all'intervento.
L’Amministrazione Comunale non dovrà alcun compenso all’appaltatore per i preventivi di spesa da lui redatti, in quanto ricompresi nell'appalto.
I lavori stimati nei suddetti preventivi di spesa dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale, la quale si riserva la facoltà di effettuarli nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni.
In conformità a quanto previsto dal Dlgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, per ogni lavoro rientrante nell'ambito di applicazione dello stesso decreto, l'impresa dovrà, oltre ad adempiere agli obblighi previsti dall’art. 26 del Dlgs 81/2008, predisporre se necessario, prima dell'inizio di ogni singolo lavoro ordinato, i piani di sicurezza previsti.
Gli interventi (ovvero singoli contratti attuativi ovvero i singoli "ordinativi") non sono predeterminati nel numero e nella consistenza, ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione. Ciascun intervento manutentivo sarà individuato di volta in volta, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative, e sarà attuato previa adozione, da parte del Responsabile del procedimento, degli atti necessari alla sua esecuzione.
Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’aggiudicatario.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare le opere di manutenzione ordinaria completamente compiute e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le regole e precisazioni impartite dalla D.L.
I lavori e le prestazioni dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e i materiali sostituiti devono corrispondere per forma, dimensione e qualità a quelli presenti. Qualora i materiali da sostituire non siano più reperibili sul mercato sarà cura della ditta affidataria individuare pezzi similari e presentarli all'approvazione della D.L. nei modi sopra specificati.
L’ appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
La Stazione Appaltante stabilisce gli obiettivi e la conseguente realizzazione delle opere nei seguenti punti:
- elevata qualità e precisione esecutiva, dotata delle certificazioni dei materiali impiegati e
della posa in opera secondo norme vigenti;
- durabilità delle opere in condizioni di perfetta efficienza;
- massimo contenimento dei costi di manutenzione prevedibili nel ciclo di vita utile delle opere;
- minima ricaduta ambientale sia nella fase dei lavori, sia nella gestione corrente, sia nella
fase dello smantellamento al termine della vita utile.
La qualità e le caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e dei componenti impiegati devono essere uguali o superiori a quelli attualmente installati.
L'Amministrazione Comunale (Stazione Appaltante) si riserva la facoltà di eseguire in proprio alcuni dei lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari negli impianti oggetto dell'appalto,
mediante l'impiego del personale e dei mezzi dell'Ente, senza che la ditta appaltatrice nulla abbia a pretendere.
Il contratto verrà stipulato a misura, mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
e con l’osservanza dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle offerte anormalmente basse. La descrizione sommaria delle opere, lavorazioni e prestazioni è riportata nel successivo articolo 2.
Art. 2 Ammontare dei lavori, designazione sommaria delle opere e delle categorie, importo contrattuale.
1. L’importo dei lavori complessivo per l’appalto in oggetto, al netto dell’IVA di legge, ammonta ad
€ 36.064,00 di cui € 1.000,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso. L’importo soggetto a ribasso d’asta è conseguentemente pari ad € 35.064,00, comprensivo dell'indennità per il servizio di reperibilità (stimato in € 447,00/mese per un massimo di 11 mensilità), cosicché l’importo contrattuale sarà determinato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi:
a) dall’importo dei lavori di manutenzione ordinaria e indennità per il servizio di reperibilità, soggetti a ribasso (pari ad euro 35.064,00), applicando a questo il ribasso percentuale offerto in fase di gara;
b) dall’importo degli oneri per la sicurezza (pari ad euro 1.000,00) non soggetto a ribasso d’asta come disposto dal D.Lgs. 81/2008.
L'applicazione del ribasso percentuale offerto in fase di gara sarà applicato pertanto anche all’indennità economica mensile, stimata per il servizio di reperibilità.
L’importo dell'accordo quadro è definito come segue:
voce | OPERE | A MISURA |
a) | Importo esecuzione lavori di manutenzione ordinaria | € 30.147,00 |
b) | Importo indennità per reperibilità 24h (Euro 447,00 per 10 mensilità) | € 4.917,00 |
c) | Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 1.000,00 |
d) | IMPORTO COMPLESSIVO | € 36.064,00 |
Somme a disposizione | ||
e) | IVA 22% (sulla voce d) | € 7.934,08 |
f) | TOTALE (d+e) | € 43.998,08 |
Nell’importo complessivo dell'appalto, si intende compreso l’approvvigionamento e l’uso dei mezzi di lavoro necessari a effettuare i lavori a perfetta regola d’arte, in sicurezza e nei tempi prescritti dall’Amministrazione.
L’importo dei lavori di manutenzione ordinaria a base di gara è comprensivo di tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori, nonché le opere provvisionali, ponteggi, trabattelli, piattaforme mobili ecc. ,
gli oneri per la sicurezza, ex D.Lgs 81/2008 e gli oneri della sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, i lavori e le provviste necessarie per completare, in ogni loro parte tutte le opere oggetto dell’appalto, anche per quanto non possa essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale. I prezzi offerti sono da considerarsi comprensivi di ogni onere necessario all’esecuzione delle singole opere/interventi comprensivi delle spese generali, utili d'impresa e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative esistenti.
Il contratto è stipulato “a misura ed a corpo”; il contenuto del contratto è conforme al Capitolato Generale DM 145/2000 ed all’art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
L’importo massimo dell’accordo quadro è invariabile e pari a € 36.064,00, comprensivo degli oneri
per la sicurezza e dell'importo per il servizio di reperibilità 24h fino al 31/12/2022 (stimato in Euro 447,00 mensili per un massimo di 11 mensilità).
Il CIG dell'accordo-quadro è: 9055944167
In fase di gara l’appaltatore offrirà un ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, il quale, così ribassato, costituirà i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite relativamente agli interventi ricadenti nella manutenzione ordinaria.
Per la definizione «a misura» si assume quella di cui all’art. 3 lettera eeeee) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Per la definizione «a corpo» si assume quella di cui all’art. 3 lettera ddddd) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Prima della formulazione dell’offerta il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l’esame degli elaborati progettuali in visione e acquisibile. La presentazione dell’offerta da parte della ditta equivale ad accettazione incondizionata di tutti i documenti componenti la procedura di gara, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali , sull'esecuzione dei lavori ed i prezzi nel loro complesso remunerativi tali da consentire il ribasso offerto. La stessa presentazione dell’offerta equivale inoltre all'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Amministrazione Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.
Ogni Contratto attuativo sarà riferito ad una categoria di lavori specifica e sarà caratterizzato da un CIG derivato, corrispondente al relativo importo contrattuale, determinato dall’importo dei lavori, depurato del ribasso di aggiudicazione sull'elenco prezzi posto a base d’asta, incrementato delle somme relative agli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
L’importo del singolo ordinativo può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità ef- fettivamente eseguite, ferme le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.
Categoria prevalente, categorie scorporabili e sub-appaltabili
1. Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «OG 10» (impianti per la trasformazione
alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione).
2. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio della Dichiarazione di Conformità di cui al D.M. 37/2008.
3. La categoria prevalente di cui al comma 1 è costituita da lavorazioni omogenee.
Le relative lavorazioni sono subappaltabili nella misura massima prevista dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e S.M.I.
Art. 3 Condizioni preliminari e consegna dei lavori.
L’appaltatore partecipando alla gara si impegna a intervenire in tutti gli impianti specificati nel presente capitolato e nei documenti allegati, senza eccezione e riserve, nello stato di fatto in cui si trovano e conseguentemente, ad accettare ed osservare tutti gli adempimenti ed oneri previsti nel presente CSA e nei suoi allegati senza riserva alcuna.
Le imprese partecipanti alla gara possono visionare gli immobili, i relativi impianti e gli impianti dislocati sul territorio, per prendere visione dello stato attuale degli stessi.
L’Amministrazione provvederà, successivamente all'affidamento, a consegnare la documentazione disponibile degli impianti esistenti in formato digitale o cartaceo.
L’impresa appaltatrice entro 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna lavori, potrà effettuare sopralluoghi per visionare gli impianti dislocati sul territorio e negli immobili di proprietà e/o in uso all'Amministrazione Comunale, concordando i tempi e le modalità con il personale dell'Ente, comunque per un massimo di 40 ore, in modo da poter intervenire al meglio in caso di guasto (orario dei sopralluoghi 08,00/13,00 dal lunedì al venerdì compresi).
Art. 4 Interventi su chiamata/reperibilità/pronto intervento.
Per garantire tutti gli interventi, compresi quelli urgenti, di emergenza ed imprevedibili negli impianti dislocati sul territorio e a servizio degli edifici di proprietà dell'Amministrazione Comunale, l’Appaltatore dovrà costituire, 24 ore su 24, pertanto anche al di fuori del normale orario di lavoro e nei giorni prefestivi e festivi, un'adeguata squadra di maestranze composta da tecnici e mezzi operativi idonei ad eseguire ogni tipo di intervento impiantistico, comprensivo delle necessarie opere edili, al fine di rimuovere eventuali pericoli e se possibile ripristinare la funzionalità dell'impianto stesso.
Tenuto conto della diversificata tipologia di lavori a cui far fronte la ditta appaltatrice dovrà comunque garantire per ogni e qualsiasi tipologia di intervento una “squadra tipo” composta almeno da n.2 unità e specificatamente:
Mano d’opera:
- n.1 operaio specializzato;
- n.1 operaio qualificato;
Mezzi e materiali:
- n. 1 automezzo di trasporto idoneamente attrezzato;
- attrezzature, utensili e materiale di consumo necessario.
La ditta appaltatrice dovrà inoltre avere la disponibilità di una piattaforma aerea su autocarro, per interventi imprescindibili ed urgenti in altezza.
L'appaltatore dovrà munirsi di idonea organizzazione logistica tale da consentire l’immediato intervento, comunque entro e non oltre 45 minuti dalla chiamata da parte delle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, VV.FF., Polizia Municipale, personale preposto dell'Amministrazione Comunale).
Le prestazioni urgenti di manutenzione saranno attuate con interventi tempestivi, richiesti dalla Stazione Appaltante, entro e non oltre 45 minuti dalla chiamata e destinati a salvaguardare o a ripristinare le condizioni di sicurezza dell’impianto di qualunque tipologia. Per l’esecuzione delle prestazioni richieste al presente paragrafo, l’Impresa dovrà avere l’immediata disponibilità, secondo le esigenze dell’Amministrazione, degli operatori e dei mezzi completi di idoneo personale.
Gli interventi dovranno essere tali da mettere in sicurezza, anche mediante opere provvisionali gli impianti in cui si sono riscontrate anomalie.
L'inizio dell'intervento deve avvenire entro il tempo sopra indicato a partire dalla richiesta inviata tramite fax, PEC, mail o in via preferibile tramite semplice chiamata telefonica da parte della D.L. o comunque di un funzionario dell’Amministrazione Comunale all’Impresa.
In caso di ritardato intervento verranno applicate le penali indicate all’art. 25. Trascorso un ritardo di 6 (sei) ore senza che gli operatori siano giunti sul posto, l’Amministrazione ha la facoltà di fare eseguire l'intervento da altra Ditta, a spese dell'Appaltatore e con riserva di eventuale rifusione dei danni e risoluzione contrattuale.
Resta inteso comunque che l'Amministrazione Comunale per motivi di celerità, convenienza, ecc. e/ o quando lo riterrà opportuno si riserva la facoltà di eseguire i lavori di manutenzione ordinaria negli impianti oggetto dell'appalto, in toto e/o in parte tramite il proprio personale e con l'impiego di mezzi dell'Ente, senza che la ditta appaltatrice nulla abbia a pretendere.
Art. 5 Materiali e apparecchiature.
I materiali e le apparecchiature che l'Appaltatore impiegherà dovranno essere conformi, oltre alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Xxxxx, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere analoghi (qualità, caratteristiche, tipologia e colore) a quelli preesistenti, la cui fornitura si intende compensata con i prezzi riportati nei prezzari di riferimento applicando lo sconto offerto in fase di gara. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, l’Appaltatore dovrà effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.
Tutti i materiali, ex novo, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame della A.C. affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili. L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dalla A.C., che potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli.
L’Appaltatore dovrà provvedere a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all’allontanamento dal luogo dell'intervento ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dalla A.C. e quindi non preventivamente autorizzati (art. 18 D.M. 145/2000)
L'accettazione dei materiali da parte della A.C. non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per il buon esito dell’intervento.
I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE secondo quando previsto dalle norme vigenti.
Le opere e le forniture connesse con gli interventi manutentivi saranno eseguite secondo quanto previsto dal Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, di cui al D.M. 145/2000, sulla base di quanto previsto nell'elenco prezzi posto a base di gara.
Qualora venga accertata, in contradditorio con l’A.C., l'esecuzione di opere con materiali diversi da quelli prescritti dal contratto o di lavorazioni effettuate senza la necessaria diligenza, o ancora,la presenza di opere che dopo la loro esecuzione ed accettazione abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, l'Appaltatore, su richiesta, sarà tenuto alla demolizione, al ripristino e rifacimento, a propria cura e spese, delle opere e delle lavorazioni medesime.
Sono applicati gli articoli 1667 e 1668 C.C. e pertanto, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera nei due anni successivi alla consegna della stessa.
E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi del comma 2 dell'art. 1668 C.C.
Nell'esecuzione di opere, forniture, componenti e delle connesse lavorazioni, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e dei componenti.
Per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, devono essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale.
Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del
D.M. 19 aprile 2000, n. 145, tenuto conto delle deleghe e dei compiti esclusivi attribuiti alla A.C. ed ai Direttori Operativi.
Art. 6 Dichiarazioni e certificazioni.
L'Appaltatore dovrà fornire alla conclusione di ogni singolo intervento eseguito, la documentazione prevista dalle normative vigenti e specificatamente:
- dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08, corredata degli allegati obbligatori, se prevista per la tipologia del lavoro eseguito;
- dichiarazione di corretto montaggio del materiale installato.
L'Appaltatore in tutti i casi previsti dalla legge dovrà fornire alla conclusione di ogni singolo intervento qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, in seguito a semplice richiesta della A.C..
Fino a quando l'Appaltatore non avrà consegnato la Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/08, o qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, l’intervento non sarà considerato concluso e conseguentemente saranno applicate le penalità previste in caso di ritardi.
Per le nuove apparecchiature installate e per i nuovi impianti realizzati l’Appaltatore dovrà predisporre un fascicolo con chiare istruzioni per l’uso ordinario, le verifiche e la manutenzione periodica da effettuare. Qualsiasi dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovrà essere fornita alla A.C. senza alcun ulteriore compenso.
Art. 7 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto.
In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente tali, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 8 Allegati al Capitolato Speciale d’Appalto.
Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto i seguenti allegati:
Allegato A - Elenco forniture illuminazione pubblica; Allegato B - Elenco impianti semaforici;
Allegato C - Elenco principali edifici.
Art. 9 Documenti che fanno parte del contratto.
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
1. il presente Capitolato Speciale di appalto e relativi allegati, con i limiti, per questi ultimi, in relazione al loro valore indicativo e non esaustivo;
2. la lettera d’invito;
3. elenco prezzi unitari;
4. il vigente prezzario lavori pubblici della Regione Toscana, provincia di Pistoia anno 2021, ap- provato con Deliberazione di Giunta n.1491 del 30 Novembre 2020, comprensivo di elenco prezzi unitari.
5. il prezzario lavori pubblici della Regione Toscana, provincia di Pistoia anno 2022 a partire dalla data di approvazione, comprensivo di elenco prezzi unitari.
Il Prezzario Regione Toscana – Provincia di Pistoia è direttamente scaricabile dalla ditta all’indirizzo: xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/;
6. la versione in vigore al momento della procedura di gara dei listini prezzi delle principali case produttrici.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in economia e in particolare:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento generale approvato con il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- la legge regionale toscana 38/07;
- il Capitolato generale d’appalto nelle parti non abrogate;
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile.
La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. Ai sensi dell'articolo 106 del DPR 207/2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori di manutenzione di che trattasi.
Si precisa pertanto che la parte documentale facente parte del contratto rimarrà in vigore per tutta la durata del contratto stesso (fino al 31.12.2022), all'appaltatore non sarà quindi riconosciuta nessuna revisione prezzi, eventuale aumento istat, ecc.
Art. 10 Criterio di aggiudicazione.
L’aggiudicazione dei lavori avverrà secondo il criterio del prezzo più basso e con l’osservanza dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle offerte anormalmente basse. Si procederà all'esclusione automatica delle offerte risultate anomale.
Pertanto prima di procedere all'esame della documentazione amministrativa, il RUP procederà ad effettuare in seduta pubblica il sorteggio tra uno dei 5 criteri previsti per il calcolo dell'anomalia (art. 97 del Codice dei Contratti e nel rispetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs 56/2017).
L'operatore economico è invitato a rimettere la propria offerta, sottoforma di un unico ribasso percentuale, sull'elenco prezzi unitari del Comune di Quarrata, allegato alla presente procedura, a cui si rimanda, che contempla tra le altre, le seguenti voci:
1. Vigente prezzario lavori pubblici della Regione Toscana, Provincia di Pistoia anno 2021, approvato con Deliberazione di Giunta n.1491 del 30 Novembre 2020, comprensivo di elenco prezzi unitari, da applicarsi a maestranze, noli e alle opere compiute contemplate;
2. Prezzario lavori pubblici della Regione Toscana, Provincia di Pistoia anno 2022, a partire dalla data di approvazione, comprensivo di elenco prezzi unitari, da applicarsi a maestranze, noli e alle opere compiute contemplate;
3. Per i materiali, la versione in vigore al momento della procedura di gara dei listini delle principali case produttrici.
A titolo indicativo ma non esaustivo si indicano di seguito le marche dei principali produttori di materiali impiegati negli impianti di proprietà Comunale:
Apparecchi di comando, | Xxxxxxx | Xxxx |
sezionamento e protezione, | Gewiss | Relco |
contenitori, quadri, prese | Schneider Electric | Palazzoli |
civili e industriali ecc.. | Vimar | Urmet |
Xxxxx | Vemer | |
ABB | I Guzzini |
Scame Theben Finder Cembre BM 3M | Siemens | |
Apparecchi illuminanti, componenti per illuminazione pubblica | Disano illuminazione Zumtobel Schreder Philips Osram Beghelli V-Tac | |
Componenti specifici per illuminazione pubblica e impianti semaforici | DKC Europe La semaforica srl Siderpali spa | Sem |
Conduttori elettrici | La Triveneta cavi Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx cavi elettrici General Cavi spa |
Si prenderà in considerazione fino alla cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque (cfr. delibera dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 6/2009).
L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente.
In seguito all’aggiudicazione provvisoria, si procederà alla verifica dei requisiti generali e speciali nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio.
In caso di mancato possesso dei requisiti generali, ovvero di mancato possesso dei requisiti speciali, la stazione appaltante procederà:
- alla revoca dell’aggiudicazione a favore del concorrente;
- all’escussione della cauzione provvisoria;
- alla segnalazione del fatto all’ANAC;
- se del caso, alla segnalazione all’autorità giudiziaria.
Il RUP si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva altresì a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare la procedura di gara, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l’appalto, senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.
Art. 11 Contabilizzazione delle opere.
La misurazione e valutazione dei lavori relativi a ogni singolo ordinativo avverrà con il metodo del cottimo mediante redazione di apposite “bolle di consegna lavori” vistate dal Direttore dei Lavori e
riportate nella documentazione contabile complessiva. All'elenco prezzi redatto dal Comune di Quarrata di cui all’art. 10, sarà applicato il ribasso d’asta offerto in sede di gara.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
Eventuali liste in economia, sono da intendersi eccezionali qualora non sia possibile ricondurre le lavorazioni ordinate alla tipologia delle voci delle opere compiute di cui al prezzario della Regione Toscana. Per le eventuali liste in economia, si utilizzano comunque il prezzario Regionale per quanto concerne la manodopera e la versione in vigore al momento della procedura di gara dei listini delle ditte produttrici per quanto riguarda i materiali, applicando ad essi il ribasso percentuale offerto dalla ditta affidataria.
Art. 12 Obblighi di traccibilità dei flussi finanziari.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finan- ziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice fi- scale delle persone che possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
1. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in rela- zione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) su richiesta della stazione appal- tante relativamente all’accordo quadro e il CIG derivato corrispondente al singolo ordinativo e, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16.01.2003 n. 3 codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
3. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli desti- nati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclu- siva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
4. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
5. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, ap- posita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.
6. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici
servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 500,00, relative all’appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcon- tratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
Art. 13 Disposizioni generali relative ai prezzi.
I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:
a) Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, per la loro manutenzione, per gli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di ogni genere, per le spese di illuminazione del cantiere in caso di lavori notturni o in luoghi oscuri, le spese generali e l’utile di impresa.
b) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti al loro uso, comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, il carburante, i lubrificanti, gli oli, i grassi ed i consumi di ogni genere, il personale necessario con tutti gli oneri del punto “a”, gli oneri relativi ai periodi di inoperosità, le spese generali e l’utile di impresa;
c) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite, sprechi, rotture ecc., nessuna eccettuata, per darli integri e pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro. Sono comprese altresì le spese generali, l’utile di impresa e lo smaltimento del materiale sostituito presso la discarica autorizzata.
L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:
1. dalla frammentarietà dei lavori che potranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comun- que secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile dalla D.L.
Gli interventi da eseguirsi all'interno degli edifici scolastici dovranno essere eseguiti sempre in via prioritaria, in modo particolare in caso di situazioni di pericolo per gli utenti.
Per i lavori di manutenzione ordinaria prevedibili e programmabili, in detti edifici, si dovrà interveni- re quando i locali non sono utilizzati per l'attività scolastica o comunque quando non sono presenti utenti o personale, quindi nel tardo pomeriggio, oppure in giorni prefestivi e festivi.
2. dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dalla rete viaria nella zona di lavoro;
3. dal raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso; non saranno computate in alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del cantiere e/o pause derivanti dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;
4. dalla fornitura e posa in opera di tutta la necessaria segnaletica stradale sia orizzontale che verti- cale ai sensi di legge, compreso la segnaletica per l’illuminazione/segnalazione di cantieri notturni, l’acquisizione di autorizzazioni /ordinanze, necessarie per eseguire i lavori richiesti in conformità alle vigenti normative in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed in ma- teria di viabilità stradale;
5. la pronta reperibilità, come suddetto, 24 ore per ogni giorno di durata contrattuale.
I prezzi offerti sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono accettati dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Nel formulare la propria offerta, l’impresa partecipante terrà conto degli obblighi derivanti dall’attivazione della reperibilità e dai compensi da questo servizio derivanti.
Art. 14 Pagamenti.
I pagamenti all'Impresa esecutrice saranno effettuati in un’unica soluzione, al raggiungimento dell’intero importo contrattuale dell’accordo quadro, pari ad Euro 36.064,00 oltre IVA, o alla scadenza naturale dell’accordo quadro, fissata per il 31/12/2022, nell’eventualità che l’importo contrattuale non venga raggiunto.
All'emissione del certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire il DURC dell’Impresa e procederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione di apposito mandato, previo accertamento della regolarità del DURC.
Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo ordinativo a conclusione dell’accordo quadro, accertata con apposito verbale.
Il Responsabile del procedimento ne darà immediato avviso all'affidatario ed il conto finale stesso dovrà essere sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'affidatario entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione a quest'ultimo.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute, è liquidata entro 30 giorni dall’avvenuta emissione del certificato di certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.
CAPITOLO 2°
Contratto
Art. 15 Affidamento dei lavori.
L'affidamento dei lavori oggetto del presente accordo avverrà secondo le modalità previste dall’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016. L’affidamento è comunque subordinato alla condizione della verifica, in capo all’aggiudicatario, della sussistenza dell’effettivo possesso dei requisiti, come indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di selezione. Allorché si verifichi la mancata sussistenza di alcuno dei requisiti, l’aggiudicatario decade dall’affidamento con effetto retroattivo, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese per l’esecuzione delle prestazioni effettuate fino all’accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dell’affidamento.
Art. 16 Polizze assicurative.
POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - L’affidatario è obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale non inferiore a € 500.000,00=. Tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere e della direzione dei lavori. La garanzia assicurativa prestata dall’affidatario copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
Art. 17 Xxxxx sui contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.
L’affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:
4. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’affidatario si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende indu- striali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nel- la località in cui si svolgono i lavori;
5. i suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipu- lanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
6. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assi- stenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
7. è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori, o comunque esecutori, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subcottimo; il fatto che il sub- cottimo non sia stato autorizzato, o non soggetto ad autorizzazione, non esime l’affidatario dalle re- sponsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9.08.2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 18 Disciplina del subappalto.
L’affidamento in subappalto è consentito, nei limiti massimi previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e S.M.I.
Al momento di ogni singolo ordinativo l’appaltatore dovrà comunicare la propria eventuale intenzione di ricorrere al subappalto specificandone la tipologia e la percentuale nei limiti suddetti, tale comunicazione deve avvenire in forma scritta.
Ai fini dell’autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che:
1. che l’affidatario abbia indicato, all’atto dell’ordinativo, la quota parte dei lavori che intende su- bappaltare;
2. che l’affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la sta- zione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali for- me di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con l’impresa subappal- tatrice;
3. che l’affidatario, trasmetta alla Stazione appaltante la certificazione attestante che il sub-affida- tario possiede i requisiti d’ordine generale e di ordine tecnico-organizzativo previsti dal D.P.R. n° 207/2010 per l’importo dei lavori affidati in subappalto;
4. che venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto, relativa al possesso dei re- quisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti.
Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell’affidatario; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso il medesimo termine, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
L’affidamento dei lavori in subappalto comporta per l'affidatario i seguenti adempimenti:
1 l’affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
2 nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le im- prese subappaltatrici;
3 le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella qua- le si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’affidatario, dell’osservanza delle norme an- zidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
4 le imprese subappaltatrici, per tramite dell’affidatario, trasmetteranno alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il D.U.R.C., ovvero la Stazione Appaltante acquisirà d’ufficio il stesso D.U.R.C.;
0. escludendo la Stazione appaltante la possibilità di corrispondere direttamente al subaffidata- rio o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo all'affidatario di trasmette-
re, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fattu- re quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subaffidatario o cotti- mista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione ap- paltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto di subcottimo.
L’affidatario resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subcottimo, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei lavori subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo del cottimo, arresto da sei mesi ad un anno).
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, da intendersi interamente trascritto al presente articolo ed al quale interamente si rinvia la lettura.
L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni nell’evenienza avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate o concesse sottoforma di sub-contratto come previsto al comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
REGOLE SULLA TRACCIABILITÁ DEI PAGAMENTI
L'appaltatore, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/fornitura/lavoro, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei medesimi contratti. L'appaltatore, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte in ordine agli obblighi di tracciabilità finanziaria è obbligato a darne comunicazione immediata alla stazione appaltante ed alla prefettura del competente ufficio territoriale.
CAPITOLO 3°
Esecuzione del contratto
Art. 19 Consegna dei lavori.
Tenuto conto dell'entità dell'affidamento, il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza fra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in fase di presentazione dell'offerta.
L’Amministrazione provvederà, successivamente all'affidamento, a consegnare la documentazione disponibile degli impianti esistenti in formato digitale o cartaceo.
L’impresa appaltatrice entro 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna lavori, potrà effettuare sopralluoghi per visionare gli impianti dislocati sul territorio e negli immobili di proprietà e/o in uso all'Amministrazione Comunale, concordando i tempi e le modalità con il personale dell'Ente, comunque per un massimo di 40 ore, in modo da poter intervenire al meglio in caso di guasto (orario dei sopralluoghi 08,00/13,00 dal lunedì al venerdì compresi).
Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.
Art. 20 Rappresentante dell'affidatario sui lavori – Personale dell'affidatario.
L'accordo quadro dovrà indicare:
1. il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le nor- me che regolano la contabilità della stazione appaltante;
2. la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al con- tratto. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanza- re deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
In caso di cessione del credito relativo ad ogni ordinativo (contratto attuativo dell’accordo quadro), il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.
Art. 21 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'affidatario.
Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'affidatario:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, compreso quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e per- fetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, an- che su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e succes- sive modificazioni;
j) l'onere della redazione ed aggiornamento di schema quotato degli impianti, fognature ecc. realiz- zati, finalizzato alla manutenzione delle opere medesime;
k) gli oneri per garantire la pronta reperibilità 24 ore su 24 per tutta la durata dell’appalto.
l) L'affidatario deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori.
Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del Capitolato Generale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico dell'Affidatario e compensati nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:
1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal di- rettore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali.
2. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qual- siasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare dete- rioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a carico dell’affi- datario l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispet- to della presente norma.
3. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a ga- rantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’affidata- rio, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorve- glianza lavori.
4. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazio- ne notturna del luogo di lavoro.
5. la custodia e la tutela del luogo di lavoro, diurna e notturna, di tutti i manufatti e dei mate- riali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
6. La formazione e manutenzione di passi provvisori in quel numero che sarà necessario a ga- rantire l’accesso agli spazi e ai locali che rimarranno aperti all’uso pubblico e/o di privati. Inoltre i passi dovranno essere provvisti di lanterne in quel numero sufficiente a tutelare la sicurezza pubbli- ca. Xxxxxxx, inoltre, a carico del medesimo affidatario le provviste e la mano d'opera per la realiz- zazione di parapetti, ponti provvisori, chiusure di strade, deviazioni del traffico ogni qualvolta occor- rano o vengano richieste dalla D.L. per la sicurezza pubblica e/o degli operai addetti ai lavori.
7. La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori nonché di tutte quelle lavorazioni non verificabili dopo la loro esecuzione.
8. Onere per la tenuta in cantiere di un brogliaccio con annotate le lavorazioni e dimensioni di opere successivamente non più ispezionabili o visionabili.
9. E’ a carico dello stesso Affidatario il coordinamento delle eventuali imprese operanti all’inter- no del cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della stessa Amministrazione ap- paltante.
10. L’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà della Stazione Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l’onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori.
11. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misura- zioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna.
12. L’osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventualmente ema- nate durante il corso dell'affidamento, circa l'assunzione di operai in genere.
13. L’affidatario è obbligato ai tracciamenti ed ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico- informatico. L’affidatario deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell’ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’affidatario deve ripristinare tutti i confini ed i picchetti di segnalazione, nelle posizioni, inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
14. L'Affidatario è tenuto prima di dare inizio ai lavori, ad informarsi presso gli Enti preposti, se nelle aree interessate dai lavori stessi, esistono cavi sotterranei o condutture in genere. Chiedendo altresì tutti quei dati e permessi necessari per poter eseguire i lavori senza arrecare danni ai cavi e alle condutture presenti. Il maggiore onere al quale l’impresa dovesse sottostare per l’esecuzione delle opere nelle suddette condizioni, si intende compreso e compensato con i prezzi dell’elenco. In ogni caso, l’Affidatario è tenuto a risarcire direttamente alle Società interessate e/o all'Amministra- zione comunale tutti i danni che nell'esecuzione dei lavori venissero arrecati alle condutture ed ai cavi suddetti. Qualora l'affidatario non provvedesse al risarcimento sopra detto, l'Amministrazione comunale d'ufficio per quanto la riguarda e su specifica richiesta dell’ente interessato, tratterà sulle ritenute di legge e sulla cauzione la somma presuntivamente occorrente al risarcimento medesimo, salvo ad effettuare il pagamento in seguito ad accordo tra le parti od a sentenza. Rimane comunque ben fissato che nei confronti delle opere danneggiate l’unico responsabile rimane l’affidatario rima- nendo del tutto estranea l’amministrazione appaltante da qualsiasi vertenza sia essa civile che pe- nale.
15. Nel caso in cui si rendessero necessari interventi da parte dei gestori dei servizi, questi do- vranno essere preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante e l’affidatario é tenuto a garan- tire l’accesso in cantiere durante le fasi esecutive a detti gestori o ad imprese da loro incaricate e a coordinare con esse gli stessi interventi.
16. le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente gravino sui lavori e sulle for- niture oggetto del cottimo.
17. la pronta reperibilità 24 ore su 24 per tutta la durata dell’appalto.
18. Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione. Tali oneri si intendono compresi nella valutazione dei prezzi di cottimo.
Art. 22 Piani di sicurezza.
La Stazione Appaltante procederà di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione.
Qualora la Stazione appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è fatto obbligo all'affidatario di predisporre, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, il piano sostitutivo delle misure
per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo.
Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione appaltante, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'affidatario può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. N. 81/2008, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 23 Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario e notturno.
L'affidatario può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'affidatario non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'affidatario, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.
Art. 24 Sospensioni e proroghe.
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione lavori d’ufficio o su segnalazione dell’affidatario può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa degli stessi redigendo apposito verbale.
L’affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
Art. 25 Penali in caso di ritardo.
Trattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, in caso di ritardato inizio e/o ultimazione di ogni singolo lavoro, per lavori di manutenzione programmata e/o interventi non programmati di modesta entità, sarà applicata una penale stabilita nella misura giornaliera pari all'1 per mille dell'importo dei lavori relativi all’ordinativo, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo dell’ordinativo stesso.
Qualora il ritardo nell'effettuazione degli adempimenti determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell'importo relativo al singolo ordinativo, sarà facoltà dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:
1. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
2. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal di- rettore dei lavori;
3. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accetta- bili o danneggiati.
In caso di pronto intervento (manutenzione urgente in reperibilità) in ritardo rispetto ai tempi previ- sti:
1. € 150,00 (euro centocinquanta/00) entro le prime due ore di ritardo rispetto ai tempi di inter- vento di cui all’art. 4;
2. € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) dopo le prime due ore ed entro le prime quattro ore di ri- tardo rispetto ai tempi di intervento di cui all’art. 4;
3. € 600,00 (euro seicento/00) dopo quattro ore ed entro le prime sei ore di ritardo rispetto ai tempi di intervento di cui all’art. 4. Oltre le sei ore rispetto ai tempi indicati all’art. 4, il ritardo sarà considerato mancato intervento.
Il mancato intervento di manutenzione urgente in reperibilità sarà assimilato a tutti gli effetti a “grave inadempimento alle obbligazioni di contratto” e potrà comportare la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016.
Art. 26 Ultimazione dei singoli lavori e presa in consegna dei lavori ultimati.
Trattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, al termine dei singoli lavori ordinati e in seguito a richiesta dell'Impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori, entro 10 giorni dalla richiesta, accerta l'ultimazione dei lavori e procede alla presa in consegna anticipata, nelle more dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione contestualmente al verbale di ultimazione lavori relativi all’ordinativo.
Art. 27 Ultimazione di tutti i lavori e termini per il Certificato di Regolare Esecuzione.
A conclusione dell’accordo quadro il Direttore dei Lavori provvederà a redigere un certificato di regolare esecuzione complessivo, che sarà debitamente approvato dalla Stazione Appaltante.
CAPITOLO 4°
Definizione delle controversie
Art. 28 Risoluzione del contratto.
Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto di appalto.
Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza.
Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.
Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto.
Per tutto quanto non espressamente previsto, e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
In ogni caso, l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi:
- violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
- violazione degli obblighi contenuti all’art. 4 del presente capitolato speciale di appalto in tema di PRONTA REPERIBILITÀ. Determina causa di risoluzione contrattuale il ritardo dell’intervento oltre le 6 (sei) ore dalla chiamata di pronto intervento. Determina, inoltre, causa di risoluzione contrattuale l’avvenuto ritardo rispetto ai 45 minuti dalla chiamata in pronta reperibilità, verificatosi almeno in tre occasioni;
- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato;
- in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato;
- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge;
- la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari (rif. Art. 55 del presente capitolato);
- qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale (rif. Art. 32 del presente capitolato).
Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto:
- la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa;
- le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
- la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L’amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/ R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.
L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione, l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.
Art. 29 Risoluzione del contratto per reati accertati.
Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia all’art. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
Art. 30 Facoltà di subentro.
1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara.
2. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa. Le opere eseguite, le analisi, campionamenti, prove o quant’altro rimarrà acquisito all’amministrazione comunale, senza che l’impresa possa accampare nessun diritto.
3. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali, o di mancata costituzione della cauzione definitiva, l’Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 31 Controversie.
Qualora eventuali controversie relative al presente affidamento non siano definite in via amministrativa saranno deferite competenza del Foro di Pistoia.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’affidatario non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
CAPITOLO 6°
RISERVATEZZA
Art. 32 Riservatezza.
Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del Contratto. Il Contraente si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per l’espletamento del Contratto. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità.
Art. 33 Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Quarrata, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:
- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante:
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, ed avviene sulla base delle disposizioni di legge che autorizzano il trattamento dei dati a carattere giudiziario.
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali (in particolare: dipendenti adibiti alla protocollazione degli atti, alla pubblicazione all’albo pretorio, all’ufficio contratti, all’ufficio ragioneria, e all’ufficio competente per il contratto).
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide
con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.
Con la partecipazione alla procedura di selezione per il conferimento del servizio/fornitura/lavoro, l’operatore economico aggiudicatario/appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto, l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Il Titolare del trattamento dei dati personali al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx x.x.x., (Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx; E-mail: xxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx).
X.xx
Il Responsabile del Procedimento Istruttore Tecnico
Xxxxxxxx Xxxx