TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia
(applicabile a tutte le procedure di separazione, divorzio, ai procedimenti ex art. 316 comma IV c.c. - già procedimenti ex art. 317-bis c.c.- nonché a tutti i procedimenti che coinvolgono interessi dei minori e della famiglia ivi inclusi quelli incidentali sulla responsabilità genitoriale)
Art. 1
Xxxxxxxx alle disposizioni previste dal protocollo per le udienze civili
Sono espressamente richiamate le disposizioni previste dal protocollo per le udienze civili, ed in particolare:
l'art. 4 (L'avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere presente in udienza, si adopererà per farsi sostituire da un collega che sia a conoscenza degli atti di causa e degli adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza),
l'art. 5 (Il giudice, venuto a conoscenza della sua impossibilità di tenere l'udienza, si adopererà per organizzare al meglio la propria sostituzione),
l'art. 6 (Qualora l'udienza debba essere rinviata, il rinvio d'ufficio deve essere comunicato con congruo preavviso e contenuto, possibilmente, in un periodo non superiore a tre mesi).
Art. 2
Rapporti tra i difensori
Si richiamano le norme introdotte dal nuovo codice deontologico forense .
( In caso di impedimento di una delle parti e/o del difensore all’udienza di comparizione delle parti sarà data tempestiva informazione alla cancelleria e/o al Presidente o Giudice Xxxxxxxxxx nonché all’altro difensore.
In caso di assenza di uno dei difensori all’orario fissato per la trattazione della causa, il difensore assente avrà cura di contattare l’altro difensore per informarlo dei motivi del ritardo e della sua possibile durata.)
Il difensore in udienza, quale gesto di cortesia, offrirà in comunicazione alla parte costituita e al Giudice atti e documenti depositati per consentire più efficiente e spedita trattazione della udienza, se il deposito è avvenuto nelle 48 ore antecedenti l'udienza, fatto salvo il diritto a chiedere termine a difesa.
Art. 3
Predisposizione della documentazione da allegare al ricorso per separazione e divorzio tra i coniugi nonché ai ricorsi aventi ad oggetto famiglia di fatto, responsabilità genitoriale e mantenimento di minori ed ai rispettivi atti di costituzione
Sarà cura del difensore della parte ricorrente produrre ogni documentazione che dimostri la ragione per cui si radica la competenza territoriale del Tribunale adito (a titolo meramente esemplificativo: certificato di residenza anagrafica dei coniugi).
Ai fini della prova dei redditi: il difensore avrà cura di produrre le dichiarazioni complete dei redditi (modello 730 o Mod. Unico) della parte assistita, relative agli ultimi tre anni e non limitarsi invece alla produzione del solo CUD o della sola dichiarazione dell'ultima annualità.
In caso di soggetti privi di reddito, tale circostanza potrà essere provata con apposita dichiarazione in autocertificazione sottoscritta dalla parte personalmente.
Ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, nel giudizio per separazione giudiziale, il difensore produrrà sin dal ricorso introduttivo del giudizio, la documentazione necessaria a provare la situazione economica della parte assistita (ad es. buste paga, contratti di locazione, richieste di finanziamenti, mutui, leasing, ecc.).
Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza e della celerità del processo è auspicabile che i difensori provvedano a produrre e/o integrare tutta la documentazione necessaria nei termini fissati nel decreto di fissazione di udienza.
In caso di mancato deposito, su istanza di parte il Giudice autorizzerà l'accesso a tutta la documentazione utile.
Nei giudizi promossi per il mantenimento di minori o per l'esercizio del diritto di visita per le famiglie non fondate sul matrimonio, dovrà essere altresì depositato estratto dell'atto di nascita
dal quale risulti maternità e paternità.
Si raccomanda, per tutti i ricorsi a firma congiunta, in aggiunta al rituale deposito, anche l'invio a mezzo posta elettronica del ricorso al magistrato designato, come da elenco trasmesso dalla cancelleria all'Ordine degli Avvocati per la dovuta pubblicazione.
Art. 4
Numero di cause per ciascuna udienza,
orario di trattazione di ognuna di esse e fasce orarie per tipologia di attività
In ciascuna udienza verrà fissato un numero di cause tale da consentire un'adeguata trattazione, effettiva e decorosa per ciascuna di esse.
In merito all'orario fissato per la comparizione delle parti o per la prova si richiama quanto già espressamente previsto dall'art. 2 del protocollo per le udienze civili (...Diversi orari possono essere volta a volta concordati tra giudice e parti, anche al fine di assicurare la riservatezza di audizioni vertenti su fatti personali. I fascicoli saranno ordinati secondo le fasce orarie di chiamata. Con l'ordinanza che dispone il rinvio il giudice indicherà la fascia oraria ovvero l'ora di chiamata, che sarà annotata sulla copertina del fascicolo).
I ruoli affissi sulla porta dei locali in cui si svolgerà l'udienza o comunque nei luoghi antistanti le aule d'udienza, recheranno la fascia oraria di trattazione, l'indicazione del numero di procedimento ed i nominativi dei soli difensori, anziché il nome delle parti, a tutela della privacy delle stesse e il cancelliere provvederà a chiamare la causa riferendosi ai soli difensori.
Art. 5
Gestione del processo: comparizione parti e delega nei procedimenti camerali
Le parti comparse personalmente alla prima udienza saranno interrogate liberamente (dal Presidente e dal Giudice Istruttore nelle rispettive fasi in caso di separazione e divorzio, dal Giudice Relatore in caso di ricorsi camerali), prima l'una e poi l'altra. Per particolari e gravi necessità potrà chiedersi che le dichiarazioni siano raccolte alla presenza del solo difensore di controparte. Successivamente sarà data parola ai difensori, questi potranno sollecitare l'audizione su specifici temi di rilievo ai fini del decidere o domandare approfondimento, chiarimento e specificazioni di quanto già emerso.
Nei procedimenti a trattazione collegiale, il Tribunale potrà quindi delegare l'audizione delle parti a singolo Giudice il quale, previo ascolto, potrà tentare di conciliare le parti o valutare comunque la possibilità e l'opportunità di suggerire un percorso di mediazione familiare. Se detta attività dovesse rivelarsi infruttuosa ai fini della definizione del procedimento, gli atti verranno rimessi al Collegio che provvederà se richiesto e necessario all'emissione dei provvedimenti urgenti, fissando successiva udienza per la valutazione dei mezzi di prova.
Anche l'attività di istruzione del procedimento (ivi compreso l'ascolto del minore di cui all'articolo successivo) potrà essere celebrata innanzi al Giudice Delegato, all’esito della quale, fisserà apposita udienza per la discussione della causa innanzi al Collegio, con possibilità ove richiesto di concessione di un temine antecedente per il deposito di memorie difensive.
ART. 6
Ascolto del minore e modalità per l'audizione
L'ascolto del minore, in ossequio alla previsione di cui all'art. 336 bis cc sarà disposto nei procedimenti contenziosi (separazione, divorzio, interruzione conflittuale di convivenza more uxorio, 709 ter cpc).
In ogni caso, l'ascolto del minore è previsto sia effettuato quando debbano essere assunti provvedimenti che riguardino l'affidamento, le modalità di visita e tutte le decisioni relative ai
figli, eccettuate le ipotesi in cui la vertenza riguardi esclusivamente gli aspetti economici.
Nel caso di procedimenti consensuali, l'ascolto potrà essere disposto soltanto laddove particolari circostanze lo rendano opportuno.
L'ascolto del minore potrà non essere disposto quando il Giudice ritenga, che per le particolari circostanze del caso, non sia rispondente all'interesse del minore stesso.
Le decisioni sulla ammissione o negazione dell'ascolto, sulla sua gestione e sulle sue modalità devono essere oggetto di provvedimento espresso, sentite le parti.
Il Giudice effettuerà l'ascolto unitamente al Giudice onorario ove previsto e potrà, in ogni momento, con riferimento anche all'età del minore, avvalersi della competenza di un esperto nominato ausiliario ex art. 68 c.p.c, esperto in scienze psicologiche o pedagogiche o dell'ausilio delle strutture del territorio ovvero avvalersi di CTU, in ordine tanto alla valutazione della "capacità di discernimento", quanto alla difficoltà nell'espletamento ed al pregiudizio che potrebbe arrecare al minore.
Nei casi in cui l'ascolto del minore seppure effettuato con l'opera degli ausiliari in questione o del CTU sia considerato pregiudizievole per il minore, previa espressa valutazione del Giudice sul punto, questi potrà assumere a giudizio comunque quanto venga dal minore e dal confronto con la sua posizione a mezzo di delega agli ausiliari e/o al CTU.
L'ascolto del minore dovrà essere disposto, al fine di prevenire eventuali inasprimenti del conflitto ed, in ogni caso, ad udienza fissa, in ambiente adeguato ed a porte chiuse, possibilmente in orario fissato ad hoc per minimizzare, per quanto possibile, l'impatto del minore in ambito giudiziario.
Ciascuna Autorità giudiziaria (o le Cancellerie e gli Uffici amministrativi competenti) dovrà dunque dare disposizioni affinché a queste udienze venga assicurata particolare priorità ed attenzione, sia in termini di rispetto dei tempi, sia con riferimento al luogo ove l'audizione verrà effettuata che dovrà garantire la massima riservatezza e tranquillità al minore, prevedendo che anche l'ambiente sia — ove possibile — pensato o qualificato per accogliere un minore.
In mancanza o qualora non venga ritenuto idoneo il locale disponibile, l'audizione avverrà presso strutture esterne, specificatamente individuate (associazioni, consultori o cooperative sociali), che siano predisposte in modo da accogliere il minore.
L'incontro sarà verbalizzato utilizzando, per quanto possibile il linguaggio del minore e questi avrà il diritto di leggere e di sottoscrivere il verbale, che sarà messo con immediatezza a disposizione delle parti.
L'audizione sarà condotta dal Giudice titolare della procedura, anche avvalendosi dell'eventuale ausiliario o esperto.
Previa autorizzazione del Giudice, all'audizione potranno assistere il difensore del minore o il curatore del minore, ove già nominati, il pubblico ministero ed i difensori delle parti, che avranno cura di assistere con la massima discrezione, senza interferire sullo svolgimento della audizione stessa.
La mancata autorizzazione verrà motivata con provvedimento.
In ogni caso, prima dell'audizione, i legali delle parti potranno sottoporre al Giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.
Se il minore richiederà espressamente la presenza di un genitore o di entrambi o di una persona esterna al nucleo familiare in ossequio al diritto ad un'assistenza affettiva e psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell'età del minore, dovrà comunque essere valutata dal Giudice.
Qualora venga disposta l'audizione di più fratelli, il Giudice valuterà se ascoltarli separatamente o assieme.
Art. 7
Informazioni al minore e alle parti
Prima dell'audizione il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del procedimento.
Prima dell'audizione del minore il Giudice fornirà ai genitori ed agli avvocati indicazioni al fine di comunicare, in modo corretto, al minore tempi e modalità di ascolto.
In tale contesto verranno segnalati, anche dal curatore o dal difensore del minore (ove esistenti), eventuali elementi di pregiudizio che dalle dinamiche processuali potrebbero derivare allo stesso.
A tal fine ed al pari delle altre parti il curatore del minore o il difensore del minor e saranno sentiti prima dell'adozione dei provvedimenti riguardanti i minori, salvo il caso di somma ed indifferibile urgenza motivato espressamente, per il quale il Giudice decida di provvedere differendo il contraddittorio.
Si raccomanda vivamente l'osservanza dell'art. 56 del codice deontologico forense.
Art. 8
CTU ed ascolto del minore
Nel disporre CTU, quando necessario e tenuto conto delle informazioni portate dalla eventuale attività dei servizi pubblici espletata secondo le previsioni di cui all'articolo successivo, il Xxxxxxx chiederà previamente al Consulente di indicare la tipologia del suo approccio scientifico, per consentire alle parti il contraddittorio su di esso al fine di validarne la possibile efficacia per il caso da trattare.
Il CTU dovrà prima dell'effettivo avvio delle operazioni peritali confrontarsi con i CTP sul metodo e sulle attività da compiere per rispondere al quesito. Di detto dibattito e delle osservazioni emerse dovrà essere dato atto nel relativo verbale di sessione peritale e risposta in sede di relazione finale qualora fra CTU e CTP emergano contrasti anche sul metodo e /o sugli strumenti da utilizzare.
Le sessioni peritali comportanti audizioni delle parti o di minori è opportuno vengano videoregistrate.
Dei protocolli seguiti e dei test utilizzati dovrà inoltre essere dato espresso conto anche con allegazione degli stessi alla relazione finale, per consentire il necessario contraddittorio scientifico. Qualora si proceda ad un ascolto del minore in sede di CTU, detto incombente avverrà in presenza dei CTP che potranno assistervi senza "interferire", secondo le modalità previste dai più
accreditati protocolli scientifici
Il CTU darà conto del protocollo prescelto e della sua corretta applicazione. E' opportuno comunque che l'ascolto del minore, anche in considerazione della particolare complessità del caso, venga realizzato con modalità di audizione in forma protetta, in locali ad essa preposti.
Prima dell'audizione i consulenti di parte potranno sottoporre al CTU i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore. L'interazione CTU/CTP verrà garantita secondo il protocollo scientifico prescelto.
ART. 9
Prova scientifica, relazioni e rapporti SS e ASP
Viene qui fatto espresso richiamo al protocollo già vigente fra Tribunali, Azienda Sanitaria Provinciale e Servizi Sociali Territoriali. In applicazione dello stesso e per favorirne l'efficace utilizzazione nelle ipotesi di richiesta di loro intervento, l'Autorità Giudiziaria invierà le richieste direttamente al Servizio Sociale del Comune di residenza del minore, ed al Coordinatore dei Servizi Sociosanitari dell'ASP, i quali si attiveranno, collaborando tra loro coordinando le specifiche competenze di entrambi, raccordandosi per elaborare un unico documento finale comprendente i verbali di equipe, le singole relazioni degli operatori territoriali coinvolti, i
protocolli utilizzati per gli accertamenti, l'indicazione della tempistica e i test utilizzati.
Al fine di pienamente utilizzare a fini probatori in giudizio l'esito di dette attività, il Giudice ammetterà il contributo delle parti in contraddittorio sul da farsi e sulle modalità di esso, oltre che sulla verificazione e critica dei risultati. Essi dovranno essere forniti completi in ogni parte per consentire la verificabilità del corretto modus procedendi tanto negli accertamenti ripetibili o in quelli che non possono reiterarsi se non a distanza di tempo, quanto in quelli che per loro natura sono irripetibili o la cui ripetizione può causare deterioramento della qualità scientifica del dato raccolto. Sarà infine prevista discussione scientifica sui risultati prima della definitiva utilizzazione di essi nel processo.
In dette attività le parti potranno fasi coadiuvare da Consulenti tecnici che forniscano alle difese gli elementi necessari alla discussione anche a mezzo di deduzioni scritte, se autorizzate. In udienza, pertanto il Difensore potrà essere coadiuvato dal proprio Consulente.
L'A.G. potrà utilizzare il modello di delega all'uopo predisposto (all. 1)
ART. 10
Componenti del mantenimento dei figli minori.
Il mantenimento dei figli viene fatto gravare sulle parti con modalità diretta, concorrendo nelle spese come canoni locativi e mutui e/o con la previsione della corresponsione di un assegno mensile a carico di uno o dell'altro dei genitori. Tutte dette voci vanno a comporre comunque il mantenimento mensile ordinario ed a tal fine sono fissate espressamente dal Giudice in modo da consentirne l'immediata eseguibilità (quanto alle prestazioni economiche e patrimoniali) e/o sanzionabilità per l'inadempimento.
La determinazione dell'assegno di mantenimento tiene conto dell'eventuale concorso del coniuge onerato nelle altre forme testé indicate, ma viene fissato considerando quelle spese che già erano le correnti della famiglia coesa (come ad es. anche la baby sitter). A tal fine le parti hanno l'onere di esporle con il maggior dettaglio possibile nei rispettivi atti difensivi, con specifico riguardo a quelli introduttivi.
Quanto alla ulteriore componente del mantenimento costituita dalle spese cd "straordinarie", essa verrà fissata del Giudice in percentuale per ciascuno dei genitori che tenga conto delle possibilità effettive delle parti per come emergenti processualmente. A tal fine le parti hanno l'onere di esporle con il maggior dettaglio possibile nei rispettivi atti difensivi, con specifico riguardo a quelli introduttivi.
Il Giudice determinerà la concreta misura e modalità da seguirsi perché si costituisca l'onere gravante su ciascun genitore anche con richiamo — quanto alla comprensività nell'assegno "ordinario" e/o nelle varie categorie di spese "straordinarie" — del presente protocollo in parte qua e/o dei suoi allegati per quanto attiene alle singole voci esemplificativamente indicate.
I provvedimenti, oltre ad indicare le diverse categorie di spese, conterranno l'indicazione - ove necessaria - della possibilità, per il coniuge che sostiene la spesa straordinaria, di considerare acquisito il consenso dell'altro coniuge, decorsi giorni 20 (o con diverso termine, motivatamente occorrendo) dall'invio della richiesta.
Il dissenso dovrà essere espresso e documentabile. Ai fini del presente protocollo si considerano:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura
degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortódontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
ART. 11
Negoziazione assistita
11.1 Assistenza forense
I coniugi, per le soluzioni consensuali attinenti all'unione familiare, possono concludere un accordo di negoziazione assistita per il tramite di "almeno un avvocato per parte".
In tale contesto, benché l’Avvocato presti attività di assistenza e non di rappresentanza, per esigenze dell’Ufficio, sarebbe auspicabile che il difensore si munisse di procura alle liti e indicasse il proprio indirizzo di posta certificata, ciò al fine di snellire le comunicazioni da parte delle Cancellerie.
11.2 Trasmissione al Procuratore della Repubblica
Sarà preliminare cura del magistrato del PM assicurarsi della propria legittima attribuzione e ciò verificando la competenza del Tribunale secondo la disciplina civilistica in punto di separazione e divorzio.
11.3 Figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
La presenza di figli minori/incapaci o maggiori d'età non economicamente indipendenti impone per legge un regime procedurale più stringente ed un vaglio decisorio più intenso: è infatti configurato l'onere degli avvocati (privo tuttavia di sanzione d'inammissibilità in caso di inottemperanza) di trasmettere l'accordo entro il termine di dieci giorni al Xxxx.xx della Xxx.xx e il dovere di questi, oltre al controllo degli aspetti formali, di entrare nel merito del medesimo vagliando la sua rispondenza all'interesse della prole.
L'handicap "grave" è considerato con riferimento alla l. n. 104/92.
Il provvedimento autorizzatorio è succintamente motivato e viene reso — tendenzialmente
¬nei dieci giorni successivi alla richiesta.
Anche l'eventuale diniego alla autorizzazione, che viene tendenzialmente reso nei cinque
giorni successivi alla presentazione, è provvedimento succintamente motivato contenente però espressamente l'indicazione delle ragioni del rigetto, in modo da consentire il più efficace dipanarsi delle successive previsioni procedimentali.
11.4 Determinazione della misura del contributo
Al fine di determinare la misura del contributo economico per il mantenimento dei figli minori o non economicamente indipendenti, sarà onere delle parti istanti produrre — in analogia con quanto previsto in sede di separazione — completa documentazione reddituale. Con le medesime forme e funzioni, quindi, potranno essere prodotte dalla parti autocertificazioni reddituali. In difetto di attestazione dell'ammontare dei redditi e delle sostanze di ciascuno degli istanti, il P.M., non potendo verificare nel merito la congruità del contributo economico al mantenimento del figlio, dovrà pertanto negare l'autorizzazione.
11. 5 Diniego e successivi adempimenti procedurali
La trasmissione del provvedimento di diniego e dell'incarto contenente l'accordo di negoziazione assistita impone al Presidente del Tribunale di convocare le parti e di provvedere secondo il rito e con le forme della separazione consensuale. In tali casi rimane a carico delle parti il solo versamento del contributo unificato.
11.6- richieste integrative e/o emendative
In caso di criticità superabili - sia nell’ipotesi di richiesta di nullaosta che di autorizzazione - sarà cura del PM sollecitare i difensori ad integrazioni emendative, sia in termini di modificazione dell’accordo (in tal caso con atto a firma delle parti, certificata dai rispetti vi difensori) che di allegazione di documentazione mancante. In tali casi il decorso del termine resterà sospeso fino alla nuova produzione integrativa.
Art. 12
Mediazione familiare
E' istituito presso l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria un punto informativo sulla Mediazione Familiare con uno sportello aperto una mattina a settimana in giorni che verranno concordati e comunicati ai Magistrati.
Il Presidente del Tribunale, per come stabilito dalla norma (art. 337 octies c.c.) potrà, con il decreto che dispone la comparizione o direttamente all'udienza, invitare le parti a recarsi al punto informativo per avere informazioni sul percorso; se la coppia accetta di intraprendere il percorso, verrà disposto un rinvio di quattro-sei mesi. La mediazione potrà essere suggerita in qualsiasi momento anche dal Giudice Istruttore.
Se la coppia intraprende il percorso e lo porta a termine, il mediatore consegnerà alle parti copia dell'accordo di mediazione raggiunto e questi porteranno l'accordo ai rispettivi legali.
Nel caso in cui la mediazione non riuscisse, il percorso rimarrà riservato, mentre il mediatore potrà presentare al Giudice, tramite le parti, solo un responso positivo o negativo senza ulteriore motivazione.
Presso lo sportello informativo verrà data ogni indicazione utile circa lo strumento della mediazione familiare. Verranno altresì indicati sia le strutture convenzionate che offrono gratuitamente il percorso, sia la lista dei mediatori privati che, aderendo al Protocollo, accettano di fornire il servizio a tariffe concordate, commisurate al reddito della coppia, documentato tramite ISEE.
all.1 Schema esemplificativo di delega di attività ai SST ed all'ASP All'uopo l'AG potrà utilizzare il modello di seguito riportato
....ritenuta la necessità, in considerazione dello stato di disagio in cui si potrebbero trovare a vivere i minori in conseguenza dei conflittuali rapporti sussistenti fra genitori, di incaricare i servizi competenti per territorio di depositare una relazione illustrativa circa:
• Le loro attuali condizioni di vita sociali e fa miliari (competenza SS);
• I rapporti intrattenuti dai minori con ciascuna delle figure genitoriali, in particolare precisando se sussistano eventuali interferenze da parte di un genitore nella rappresentazione della figura dell'altro, anche con l'ausilio di test psicodiagnostica e con delega alle strutture competenti ove si riscontrino peculiari patologie (competenza ASP);
• Le possibili modalità di affidamento e collocamento dei minori che possano meglio tutelare I' interesse degli stessi ad una crescita sana ed equilibrata (competenza SS e ASP).
Dispone che venga depositata relazione unica di sintesi completa dei risultati espressi dalle competenti strutture investite del caso, dei protocolli utilizzati per gli accertamenti, dei verbali di equipe, della indicazione della tempistica e dei test eventualmente somministrati
E con specifica indicazione delle possibili soluzioni che meglio possono risolvere le problematiche del caso
PQM
Manda al Coordinatore dei Servizi Sociosanitari dell'ASP ed ai SS del luogo di residenza dei minori per il deposito della relazione meglio indicata in parte motiva, nel termine di giorni 60 dall'avviso.
All. 2 — nota sull'assegno di mantenimento
L'estrema genericità del concetto di spese ordinarie e straordinarie, in assenza di una norma specifica che le individui esattamente, rende necessaria l'adozione di un protocollo atto a ridurre in via preventiva il contenzioso.
Considerato
• che a norma dell'art. 337 ter c.c. è il Giudice a fissare "la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli",
• che tale determinazione va adottata sulla base del principio di proporzionalità e considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso xxxxxx in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, le risorse economiche di entrambi, la valenza economica dei compiti domestici e di cura da ciascuno di loro assunti,
si ritiene di includere nell'assegno di mantenimento le voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà, lasciando al di fuori di questo le "spese straordinarie", così definite non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma anche perché, sebbene relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
Nell'ambito di tale seconda categoria (spese straordinarie) vanno distinte le spese che devono ritenersi obbligatorie, in quanto di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle, invece, subordinate al consenso di entrambi i genitori.
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola se già
presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
AII.3 — schema esemplificativo di autorizzazione alla negoziazione assistita in caso di figli minori, maggiori portatori di handicap grave o non autosufficienti.
"Letti gli atti del proc. N. Proc. Civ/Amm.; PREMESSO
- che l'art. 6 d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella 1. n. 162/2014 consente di pervenire a soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio attraverso una convenzione di negoziazione assistita raggiunta dai coniugi con l'assistenza di almeno un avvocato per parte;
-che la medesima disposizione, nei casi di assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, rimette al Procuratore della Xxx.xx presso il Tribunale competente il rilascio di nullaosta per gli adempimenti riguardanti la trasmissione all'ufficiale dello stato civile di copia autenticata dell'accordo, munito delle certificazioni di cui all'art. 5 legge cit.;
-che, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, il medesimo Procuratore della Xxx.xx potrà rilasciare autorizzazione ai fini anzidetti quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli;
-che nella specie sussiste prole minore; RITENUTO
- che, nella specie, l'accordo raggiunto come da atto del…… dai coniugi sottoscrittori………………………… , genitori del minore , rispettivamente assistiti dagli avv.ti , risponde all'interesse del figlio;
- che l'accordo è conforme inoltre a tutti i requisiti di legge e che pertanto non si ravvisano irregolarità;
AUTORIZZA
l'accordo suindicato, facendo obbligo all'avvocato della parte di trasmettere, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'art. 5 della legge n. 162/2014;
MANDA
la Segreteria per le comunicazioni consequenziali.