PROTOCOLLO DI INTESA ex art. 15 L. 241/90 tra
PROTOCOLLO DI INTESA ex art. 15 L. 241/90
tra
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, con sede legale in Milano in via Vivaio, 1 , PIVA 08911820960 ai fini del presente atto rappresentata dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx (di seguito “Città Metropolitana”)
e
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO BICOCCA, con sede in Milano, Piazza dell’ateneo Nuovo, 1 - C.F. e P. IVA 12621570154, ai fini del presente atto rappresentata da Rettore Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx giusta delega conferita con Decreto Rettorale n. 2283/2013 vista la Determina Dirigenziale n. 2442 prot. 58847 del 28/10/2016 (di seguito denominata “Università”)
premesso che:
• L’art. 15 della L. 241/90, prevede la possibilità di accordi tra le amministrazioni pubbliche al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• la Città Metropolitana intende proseguire nelle azioni di valorizzazione territoriale a scopi di integrazione fra le potenzialità economiche dei beni culturali e del paesaggio e le buone pratiche che attengono allo sviluppo economico dell’area di sua pertinenza, agevolando la costituzione di network di stakeholders privati e di comuni del territorio;
• sussiste all’interno del Settore cultura, moda, eccellenze l’esigenza di partecipare bandi europei ed a tal fine si è organizzato un gruppo di lavoro trasversale ai settori Sviluppo Economico e Cultura Moda Eccellenze con il coinvolgimento del Servizio Politiche e Programmazione Europea, dedicato a cogliere le opportunità proposte dalla Comunità Europea per
maturare le competenze e l’esperienza prima in qualità di partner europei ed in prospettiva per candidare la Città Metropolitana come Ente capofila;
• l’Università ha tra i suoi fini statutari la promozione della ricerca e dell’alta
formazione anche mediante l’apporto coordinato di altri enti e istituzioni, ovvero mediante accordi con enti esterni, Preso atto che all’interno dell' Ateneo operano esperti di fama internazionale impegnati in progetti formativi finalizzati all’elaborazione e all’implementazione di modelli innovativi ed efficaci nei servizi educativi con particolare attenzione alle metodologie e-learning tradizionali e open source.
• La Città Metropolitana riconosce in queste competenze un valore di
interesse fondamentale che l’Università Bicocca quale prezioso interlocutore. La sua capacità di contribuire all’indirizzo scientifico a supporto della realizzazione di buone pratiche è significativa per realizzate quegli intenti che attengono agli ambiti progettuali possibili.
In particolare a quelli in risposta alle opportunità proposte dalla Comunità europea e che si concretizzano nei bandi per i temi di pertinenza culturale sociale ed economica.
• L’Università degli Studi Milano Bicocca, riconosce nella Città Metropolitana
di Milano quell’Ente territoriale fra i cui obiettivi vi è la valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio nell’ottica di un posizionamento del contesto metropolitano nel quadro della competizione internazionale. Ne individua un interlocutore per porre in essere accordi di azioni comuni tese a supportare ambiti progettuali, di ricerca e formazione, laddove vi siano evidenti sinergie.
Si conviene che:
L’Università degli Studi Milano Bicocca, si impegna a segnalare le opportunità
proposte dalla Comunità Europea, ma anche dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che possano essere di reciproco interesse.
La Città Metropolitana s’impegna a considerare le proposte progettuali di volta in volta presentate dall’Ateneo e, nel caso si ritenga opportuno da parte di entrambi proseguire con azioni concrete, ad attribuire all’università Bicocca la responsabilità scientifica per le proposte stesse, nonché a considerare le indicazioni dei cultori della materia che meglio possano essere efficaci.
L’Università Bicocca e la Città Metropolitana non si vincolano ad attribuzione di ruoli rigidamente e immutabilmente definiti, in quanto sia l’Università sia l’Amministrazione hanno interesse a consolidare e sviluppare competenze per candidarsi quali Ente Capofila con riferimento alla partecipazione ai bandi Europei.
La Città Metropolitana e l’Ateneo concordano che ogni progetto attività ed iniziativa verrà di volta in volta definita nella sua specificità ed approvato dai responsabili dei due enti o da loro delegato, mediante la stipula di appositi e specifici accordi
Le parti non escludono di poter stipulare analoghi accordi con altri enti per progetti relativi alle medesime materie.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE
La Città Metropolitana e l’Università ritengono di reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione, ispirandosi ai principi della promozione e valorizzazione della libera iniziativa e della leale sinergia, nel più pieno e completo rispetto delle leggi, al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della ricerca scientifica e della formazione, talché le attività dell’Università e della Città Metropolitana possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con
particolare riferimento alle azioni di valorizzazione territoriale a scopi di integrazione fra le potenzialità economiche dei beni culturali e del paesaggio e le buone pratiche che attengono allo sviluppo economico agevolando la costituzione di network di stakeholders privati e di comuni del territorio.
ART. 2 - AMBITI E MODALITÀ DELLA COOPERAZIONE
Considerate le rispettive aree di attività e competenze, l’Università e la Città Metropolitana si impegnano ad attuare la cooperazione di cui all’art. 1 tramite specifici accordi, da prendersi di volta in volta, che potranno riguardare le seguenti singole fattispecie:
- attività di collaborazione scientifica;
- attività di ricerca e/o consulenza
- formazione con particolare riferimento a strumenti e-learning
- organizzazione di convegni e seminari.
ART. 3 - RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL PROTOCOLLO DI INTESA
L’Università indica quale proprio referente e responsabile del presente Protocollo di Intesa il Xxxx. Xxxx Xxxxx Ordinario del Settore Scientifico Disciplinare Sociologia dell’Ambiente e del Territorio e membro del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca Interdipartimentale QuaSi Universiscuola.
La Città Metropolitana indica quale proprio referente e responsabile del presente Protocollo di Intesa il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Direttore del Settore sviluppo economico e sociale.
ART. 4 - PROPRIETÀ E DIFFUSIONE DEI RISULTATI
Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione, nelle more della stipulazione degli accordi attuativi, resteranno di proprietà comune delle parti, che ne disciplineranno di comune accordo l’uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 6.
La proprietà dei beni materiali e immateriali prodotti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi e le forme di diffusione, formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi medesimi.
ART. 5 - USO RECIPROCO DEL MARCHIO, DEL NOME, DI PREROGATIVE DI LEGGE E DI ALTRI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
L’utilizzazione del nome e/o logo delle parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.
ART. 6 - UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
L’utilizzo delle informazioni scambiate dalle parti sottoscrittrici è sottoposto all’obbligo di citarne la fonte. Le parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto del presente Protocollo di Intesa senza previo accordo tra le parti stesse.
ART. 7 – ACCESSO TEMPORANEO DI RISORSE UMANE
Ove possibile e compatibile con le rispettive necessità di funzionamento, con la normativa di legge, con i contratti di lavoro ed i rispettivi ordinamenti e regolamenti, l’accesso temporaneo di personale delle parti, al fine di permettere una migliore riuscita dei progetti, sarà specificatamente regolato negli appositi atti attuativi del presente Protocollo di Intesa.
ART. 8 – RESPONSABILITÀ
La responsabilità civile per danni che dovessero derivare a persone o cose dall’esecuzione delle attività oggetto dei contratti attuativi del presente Protocollo di Intesa, sarà regolata negli stessi contratti attuativi.
ART. 9 - AGGRAVI FINANZIARI
Il presente Protocollo di Intesa non comporta aggravi finanziari per le parti
contraenti.
Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui all’art. 2 saranno regolati nei singoli contratti attuativi a seconda del tipo di attività.
ART. 10 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Protocollo di Intesa nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte.
La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di diritto il presente Protocollo di Intesa.
ART. 11 – FACOLTÀ DI RECESSO
Le parti potranno recedere dal presente Protocollo di Intesa mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 180 giorni.
Lo scioglimento del presente Protocollo di Intesa non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
ART. 12 – DURATA E RINNOVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA
Il presente Protocollo di Intesa ha durata quinquennale a decorrere dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito.
Alla scadenza potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.
ARTICOLO 13 - COPERTURA ASSICURATIVA
L’Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Protocollo di Intesa.
L’Università potrà avvalersi di personale esterno (borsisti, dottorandi, collaboratori, etc...) a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.
La Città Metropolitana garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Protocollo di Intesa, vengano trattati esclusivamente per le finalità del protocollo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Università, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del Protocollo di Intesa.
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’articolo 7 del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
ART. 15 - CONTROVERSIE
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente Protocollo di Intesa.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, la controversia sorta in relazione alla presente convenzione sarà di competenza del Foro di Milano.
ART. 16- REGISTRAZIONE E SPESE
La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
L’Imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca (aut. n. 95936 del 23.12.02) per un importo complessivo di € 32,00.
Milano
Università degli Studi di Milano Bicocca Il Rettore
(Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx)
Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. n. 82
Milano
Città Metropolitana di Milano Il Delegato del Sindaco (xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx)
Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. n. 82