RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI “MOROSITA’ INCOLPEVOLE” ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO PER L’ANNO 2019
AVVISO PUBBLICO
RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI “MOROSITA’ INCOLPEVOLE” ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO PER L’ANNO 2019
1. PREMESSA
Con il presente Avviso il Comune di Novate Milanese intende individuare gli inquilini morosi che siano in possesso dei requisiti e della condizione di incolpevolezza per la successiva erogazione del contributo messo a disposizione da Regione Lombardia con il provvedimento di seguito indicato, in attuazione:
- dell’articolo 6, comma 5, del Decreto Legge n.102/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.124/2013;
- del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 agosto 2017;
- della Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia XI/602;
Il presente Avviso non comporta alcun vincolo per il Comune, essendo l’intervento di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli subordinato all’effettiva erogazione delle risorse da parte di Regione Lombardia e condizionato dalla concreta destinazione del contributo dichiarata nella domanda da parte del richiedente e potrà essere erogato sino a concorrenza dello stanziamento in disponibilità del Comune di Novate Milanese e, per esso, alla Agenzia Sociale per la l’Abitare C.A.S.A..
2. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
Sono beneficiari del contributo gli inquilini che si trovino nella condizione di morosità incolpevole 1
come meglio descritto al successivo punto 3. Gli inquilini/richiedenti dovranno risultare destinatari di atto di intimazione di sfratto non ancora convalidato, oppure dovrà risultare emesso nei loro confronti provvedimento di rilascio esecutivo. I beneficiari potranno utilizzare il contributo entro sei mesi dal termine ultimo di rilascio dell’appartamento.
3. ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI MOROSITA’ INCOLPEVOLE
Sono morosi incolpevoli gli inquilini che non hanno potuto provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o della consistente riduzione della loro capacità reddituale dovuti a una delle seguenti cause (a titolo esemplificativo e non indicativo):
o perdita del lavoro per licenziamento;
o accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
o cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
o mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
o cessazioni di attività libero‐professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, risultante dalle dichiarazioni ai
fini fiscali;
o malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
o accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno più figli;
o accrescimento del nucleo familiare per l’ingresso di uno o più componenti privi di reddito o con un reddito non superiore al valore dell’assegno sociale (€ 5.824,91 annuo), comunque legati da vincolo di parentela con un componente del nucleo familiare originario;
o riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato del convivente, che abbia determinato l’uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare;
o cessazione dell’erogazione di sussidi pubblici a favore di uno o più componenti del nucleo familiare, che abbia determinato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo.
Per risultare valida ai fini dell’accertamento della condizione di morosità incolpevole, la causa della stessa deve essersi verificata:
o prima dell’inizio della morosità;
o in un periodo non superiore a 5 anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando (ovvero, per l’anno 2019, a partire dal 1.1.2014);
o successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio. 2
Modalità di individuazione della riduzione reddituale
La consistente riduzione di reddito, e le altre situazioni sopra elencate, si considerano significative ai fini della maturazione della morosità incolpevole quando il rapporto canone/reddito raggiunge un’incidenza superiore al 30%.
La verifica è effettuata considerando il canone di locazione e il reddito complessivo ai fini IRPEF. La verifica si riterrà conclusa positivamente qualora l’incidenza canone/reddito risulti superiore al 30 % in almeno una delle cinque annualità precedenti l’emissione del bando.
4. REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI
Potranno fare domanda tutti gli inquilini morosi incolpevoli, titolari di contratto di locazione sul libero mercato, ivi comprese forme di locazione a canone calmierato comunque denominate, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell’Unione Europea o appartenenza ad uno Stato esterno all’Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno;
b) reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
c) essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità;
d) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno.
Con riferimento al punto d), l’anno di residenza è valutato con riferimento alla data dell’atto di intimazione di sfratto.
5. ENTITA’ E FINALITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo erogabile, nei limiti fissati al successivo punto 6, è finalizzato a consentire la stipula di un nuovo contratto di locazione oppure al ristoro della morosità pregressa mantenendo il contratto in essere oppure a consentire il differimento del provvedimento di rilascio dell’immobile.
In particolare, il contributo potrà essere utilizzato per:
o la copertura totale o parziale della morosità pregressa;
o il versamento del deposito cauzionale;
o il rimborso delle spese per trasloco e per la stipula dei nuovi contratti delle utenze domestiche;
o il pagamento del canone di locazione relativo al nuovo contratto.
3
6. AMMONTARE E DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO
6.1
Contributo in caso di procedimenti di sfratto non ancora convalidati.
L’inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole e in pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida potrà richiedere un contributo fino ad un massimo di € 8.000,00 utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario e a cessare la materia del contendere, ovvero ad ottenere l’estinzione del giudizio mantenendo il contratto in essere a condizione che il contratto stesso abbia una durata residua di almeno due anni.
L’inquilino potrà far valere in sede di giudizio l’apposita comunicazione da parte degli Uffici del Comune di Senago attestante lo stato di morosità incolpevole ai fini del successivo riconoscimento ed erogazione del contributo suddetto.
Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario che dimostri con idonea documentazione l’intervenuto accordo tra le parti e l'estinzione del giudizio.
6.2
Contributo in caso di provvedimento di sfratto convalidato ‐ sottoscrizione di un contratto a
canone concordato o a canoni inferiori a quelli di mercato per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento.
L’inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito, potrà richiedere un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di € 12.000,00 utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario che si impegni alla sottoscrizione di un nuovo contratto a canone concordato o a un canone inferiore a quelli di mercato per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento di convalida.
La quota di contributo concedibile per sanare la morosità non può superare in ogni caso l’importo di € 8.000,00.
La restante quota di contributo potrà essere utilizzata per sostenere il pagamento del nuovo canone di locazione e a corrispondere per intero il deposito cauzionale.
Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario che dimostri con idonea documentazione l’intervenuto accordo tra le parti e l'estinzione del giudizio.
6.3
Contributo in caso di provvedimento di sfratto convalidato ‐ misure per il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile.
L’inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato con fissazione del termine per il rilascio ma non ancora eseguito potrà richiedere un contributo a fondo perduto ai fini del ristoro del proprietario dell’alloggio che dimostri la disponibilità a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile. Il contributo verrà erogato al proprietario, in presenza di accordo scritto tra le parti per il differimento dell'esecuzione, in misura pari a:
fino a un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del 4 provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione
abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
Il contributo verrà erogato al proprietario mediante rate trimestrali posticipate previa richiesta del proprietario che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell'alloggio.
6.4
Contributo per la ricerca di una nuova soluzione abitativa in caso di sfratto convalidato ‐ sottoscrizione di un contratto a canone concordato o altre tipologie di canone inferiore a quelli di libero mercato.
L’inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito, che abbia trovato un nuovo alloggio diverso da quello oggetto del provvedimento di rilascio per cui venga sottoscritto un nuovo contratto di locazione a canone concordato o ad altre tipologie di canone inferiore a quelli di mercato, potrà richiedere un contributo a fondo perduto nel limite massimo di € 12.000,00 utile a corrispondere per intero il deposito cauzionale necessario alla stipula del contratto, rimborsare le spese documentate per il trasloco e la stipula di nuovi contratti delle utenze domestiche, sostenere il pagamento del canone
mensile di locazione fino alla concorrenza del limite massimo del contributo.
Il contributo verrà erogato al proprietario e all’inquilino, per quanto di rispettiva competenza, dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e le spese sostenute e comunque ad avvenuto rilascio dell’immobile oggetto di provvedimento di sfratto.
7.PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE DI MOROSITA’ INCOLPEVOLE
La domanda di contributo potrà essere predisposta utilizzando il modulo allegato al presente Avviso, completato in ogni sua parte e corredato da ogni idonea documentazione e dichiarazione. La mancanza della documentazione obbligatoriamente prevista determinerà l’impossibilità di trattazione della domanda sino al suo completamento. Tale modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, dovrà essere presentato presso il Settore Interventi Sociali – Servizio Casa di xxx Xxxxxxxxxx, 00 xxx Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx, dove il richiedente ha la propria residenza, dal 14.01.2019 fino al 18.12.2019. Prima di recarsi presso i gli uffici del comune di Novate Milanese, si invita a contattare telefonicamente gli stessi al numero 0235473355, per le informazioni necessarie alla corretta presentazione della domanda e per fissare un appuntamento.
Non è ammessa altra modalità di presentazione della domanda.
Non saranno prese in considerazione le domande consegnate al di fuori dei termini sopra indicati.
Al termine dell’istruttoria della domanda, il Comune provvederà a comunicare all'interessato l’esito delle verifiche effettuate in ordine al possesso dei requisiti di accesso e delle condizioni di incolpevolezza della morosità, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.3.2016 e dalla X.X.X. x. XX 000/0000 xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx citata in premessa.
L’elenco dei cittadini riconosciuti morosi incolpevoli verranno inoltrati anche all’Agenzia Sociale per 5
l’Abitare C.A.S.A. che provvederà a contattare l’inquilino per attuare tutte le azioni utili alla risoluzione del contendere con il proprietario.
Il termine per la conclusione del procedimento di verifica della condizione di morosità incolpevole è pari a 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Tale termine non potrà essere ridotto in relazione all’imminenza dell’esecuzione dello sfratto.
8. RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO
L’eventuale erogazione del contributo avverrà in base a quanto previsto dal presente Avviso, a seguito di specifica istruttoria della domanda da parte del Comune di Novate Milanese in relazione alla concreta destinazione del contributo in essa dichiarata, e comunque sino ad esaurimento delle risorse disponibili. La dichiarazione di destinazione del contributo indicata nella domanda non è da considerarsi vincolante e potrà essere modificata in sede di erogazione del contributo in relazione alle differenti soluzioni individuate dagli interessati per risolvere la propria condizione abitativa, in collaborazione con l’Agenzia Sociale per l’Abitare C.A.S.A.
Tutti i contributi, così come individuati ai precedenti punti, verranno erogati dall’ Agenzia Sociale per l’Abitare C.A.S.A. dell’Azienda Speciale Consortile “Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale”.
9. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE REGOLAMENTO U. E. 2016/679
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16.
La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per gli interventi per la morosità incolpevole come da X.X.X. XX/000 xxx 00/00/0000 xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati.
Nell’ambito dell’esame delle istanze, il Comune di Novate Milanese e l'Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale si impegnano a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 679/16.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.
I Titolari del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di Novate Milanese. 6
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 è l'Azienda Speciale
Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale.
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR per l'Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale è l'Avv. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx.
La Dirigente
Area Servizi Generali ed alla Persona Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx