Disciplina contrattuale e fiscale dei sub-agenti di assicurazione
Disciplina contrattuale e fiscale dei sub-agenti di assicurazione
(edizione aggiornata aprile 2008)
Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione
1. La normativa riguardante i subagenti di assicurazione
Mancando una regolamentazione normativa collettiva (legale e/o convenzionale) che disciplina il rapporto tra agente e subagente, è necessario rifarsi al contratto di subagenzia individuale in essere.
Il Sindacato ha predisposto un testo di lettera di nomina che potrà essere opportunamente integrato da clausole contrattuali, secondo le specifiche esigenze, e che tiene conto del disposto degli artt. 1742 e segg. C.C., in tanto in quanto applicabili al contratto di subagenzia. Tale testo potrà subire, nei prossimi mesi, delle modifiche, anche sostanziali, a causa di future disposizioni di legge e/o dell’Autorità di Xxxxxxxxx. Concludiamo questa breve panoramica ricordando che gli Accordi Nazionali Imprese/ Agenti 1981, 1994 e 2003, prevedono espressamente all’art. 1 II comma che gli stessi non sono applicabili ai subagenti, comunque denominati, operanti per le agenzie di assicurazioni in gestione libera (anche se gestite interinalmente dalle Imprese).
2. Indennità fine rapporto subagenti
Per coloro che non hanno contrattualizzato con il subagente la misura dell’indennità di fine rapporto, ovvero non abbiano stipulato per iscritto un contratto di subagenzia, la quantificazione dell’indennità di fine rapporto dovuta al subagente verrà effettuata dal giudice in base all’art. 1751 C.C. ovvero secondo equità, tenendo conto degli usi vigenti. In entrambi i casi, i criteri di quantificazione sono incerti e rischiosi.
La lettera di nomina predisposta dal Sindacato, all’art. 8 – Indennità di cessazione del rapporto, regolamenta, invece, in caso di scioglimento del contratto in questione, le consigliate modalità di corresponsione delle indennità dovute al subagente. Per meglio chiarire il contenuto di detto articolo, riportiamo, a semplice titolo esemplificativo, un caso da cui si potranno evincere le modalità di calcolo:
ESEMPIO di calcolo dell’indennità di cessazione (art. 8 lettera di nomina subagenti) |
ptf iniziale rami di cui al primo comma dell’art. 8 100.000 euro ptf finale, degli ultimi 12 mesi di gestione,
nei rami di cui al 2° comma dell’art. 8 300.000 euro
incremento 200.000 euro
1° scaglione 1,77% = 1.008,90 euro
2° scaglione 1,35% = 769,50 euro
3° scaglione 0,90% = 468,00 euro
4° scaglione 0,73% = 248,20 euro
- Totale indennità dei rami, di cui al primo comma dell’art. 8 = 2.494,60 euro
- Totale indennità ramo tutela legale (Provvigioni 8.000 euro x 1%) = 80,00 euro
- Totale indennità ramo vita (Provvigioni 20.000 euro x 0,3%) = 60,00 euro TOTALE INDENNITA’ calcolata alla cessazione della gestione = 2.634,60 euro ACCONTO del 50%, entro 2 mesi dall’avvenuta riconsegna = 1.317,30 euro
Il SALDO, entro 15 mesi, sarebbe di 1.317,30 euro |
Ricalcolo dell’importo del saldo: |
premi non incassati nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto: 11.000 euro |
calcolo detrazione percentuale 11.000 x 100 : 300.000 = 3,67 % |
calcolo detrazione effettiva dal saldo: 1.317,30 x 3,67 % = 48,34 euro |
calcolo del saldo corretto: 1.317,30 – 48,34 = 1.268,96 euro |
SALDO entro 15 mesi dalla data di scioglimento del rapporto=1.268,96 euro
3. Registro degli intermediari e Codice delle Assicurazioni - titolo IX
Il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore il nuovo Codice delle Assicurazioni (D.L. n. 209 del 2005), approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 settembre 2005.
Abolendo gli albi, l’art. 109 del Codice istituisce il c.d. “registro unico elettronico” degli intermediari autorizzati e riconosciuti, alla cui lettera e) menziona i collaboratori degli agenti per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove si opera. Solo se iscritto in tale registro, il subagente potrà esercitare l’attività di intermediazione assicurativa.
In caso contrario, verrebbe applicata la norma che prevede anche la reclusione fino a 2 anni e una multa fino a € 100.000.
Xxxxxx all’agente che intrattiene il rapporto con il subagente, iscrivere lo stesso nella sezione del registro di cui alla lettera E) e dare alla propria mandante notizia della richiesta di iscrizione del subagente che opera per suo conto.
L’agente deve accertare che il subagente sia in possesso dei requisiti di cui all’allegato n. 10. Inoltre, al momento dell’iscrizione al RUI, il subagente deve essere anche in possesso di attestati (con esito positivo) relativi alla frequenza a corsi di formazione professionale della durata di 60 ore. Ciò, a dimostrazione del possesso, da parte del subagente, di capacità professionali adeguate.
Entro 90 giorni dall’iscrizione, l’ISVAP, dopo aver effettuato le necessarie operazioni di verifica, rilascerà, su richiesta, un’attestazione di avvenuta iscrizione nel registro.
Per quanto attiene alla questione della separazione patrimoniale del subagente, di cui all’art. 117 del codice delle assicurazioni, è consigliabile, date le numerose possibili soluzioni operative, rimandare ad una successiva lettera di istruzioni, da parte dell’agente, la descrizione delle regole operative che il subagente sarà tenuto a rispettare.
4. Regolamento ISVAP n. 5/2006
Il Regolamento n. 5 altro non è che il regolamento attuativo del Nuovo Codice delle Assicurazioni, emanato dall’ISVAP.
Qui di seguito, riportiamo le più importanti indicazioni operative su quanto gli agenti devono effettuare per l’iscrizione, la reiscrizione e la cancellazione al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all’art. 109 D. Lgs. 209/ 2005, dei loro subagenti . Si precisa che i requisiti per l’iscrizione alla sez. E) di nuovi subagenti sono quelli previsti agli artt. 21 e 22 del Regolamento.
E cioè:
I subagenti (persone fisiche), inclusi i loro dipendenti e collaboratori, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del registro devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del decreto;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
c) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri previsti dall’articolo 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura dell’agente per il quali operano o delle relative imprese preponenti. Ai fini dell’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, l’oggetto dei corsi di formazione deve essere integrato con nozioni specifiche relative all’attività da svolgere, che abbiano riguardo, rispettivamente, alla disciplina del contratto di riassicurazione e dell’impresa di riassicurazione o alle norme sulla previdenza complementare.
Nella domanda di iscrizione al registro, l’agente che si avvale del subagente attesta il conseguimento da parte di quest’ultimo della formazione professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b).
Per tali ultimi requisiti, è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’ISVAP della domanda.
I subagenti (società), inclusi i loro dipendenti e collaboratori, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del registro devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del decreto;
b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
c) non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
d) aver affidato la responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di intermediazione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione E è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di intermediazione ad un numero adeguato di soggetti nell’ambito della dirigenza, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
e) preporre all’attività di intermediazione esclusivamente addetti iscritti nella sezione E. Il possesso dei requisiti da parte delle società di cui al comma 1 è accertato dall’agente che se ne avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella domanda di iscrizione. E’ considerata valida l’attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere
a) e b), effettuata sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’ISVAP della domanda di iscrizione.
Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun agente presenta all’ISVAP apposita domanda, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo.
La domanda di iscrizione è redatta secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1.
Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta che i soggetti da iscrivere nella sezione E abbiano effettuato il versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla legge.
ART. | ATTIVITÀ | ALLEGATO MODULO | DOVE | NOTE |
25 | ISCRIZIONE DI NUOVI COLLABORATORI (PERSONE FISICHE E SOCIETA’) DI AGENTE PERSONA FISICA | 1G | SEZ. E | I nuovi collaboratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e svolgere attività al di fuori dei locali dell’agente. Il modulo 1/ G può essere utilizzato anche per richiedere il passaggio da altra sezione del registro |
25 | ISCRIZIONE DI NUOVI COLLABORATORI (PERSONE FISICHE E SOCIETA’) DI AGENTE SOCIETA’ | 1H | SEZ. E | I nuovi collaboratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e svolgere attività al di fuori dei locali dell’agente. Il modulo 1/ H può essere utilizzato anche per richiedere il passaggio da altra sezione del registro |
25 | ISCRIZIONE DI NUOVI DIPENDENTI E DI NUOVI COLLABORATORI DI SUBAGENTI (PERSONE FISICHE) GIA’ ISCRITTI ALLA SEZ. E – AGENTE PERSONA FISICA | 1I | SEZ. E | I nuovi collaboratori o dipendenti debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità nonché, svolgere attività al di fuori dei locali agenziali. Il modulo 1I può essere utilizzato anche per richiedere il passaggio da altra sezione del registro |
25 | ISCRIZIONE DI NUOVI RESPONSABILI DELL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE DI SUBAGENTI (SOCIETA’) GIA’ ISCRITTI ALLA SEZ. E – AGENTE PERSONA FISICA | 1I | SEZ. E | I nuovi responsabili debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità nonché, svolgere attività al di fuori dei locali agenziali. Il modulo 1I può essere utilizzato anche per richiedere il passaggio da altra sezione del registro |
25 | ISCRIZIONE DI NUOVI DIPENDENTI E DI NUOVI COLLABORATORI DI SUBAGENTI (PERSONE FISICHE) GIA’ ISCRITTI ALLA SEZ. E – AGENTE SOCIETÀ | 1L | SEZ. E | I nuovi collaboratori o dipendenti debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità nonché, svolgere attività al di fuorideilocaliagenziali. Ilmodulo 1L può essere utilizzato anche per richiedere il passaggio da altra sezione del registro |
25 | ISCRIZIONE DI NUOVI RESPONSABILI DELL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE ED ADDETTI ALL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE DI SUBAGENTI (SOCIETÀ) GIA’ ISCRITTI NELLA SEZ. E – AGENTE SOCIETÀ | 1L | SEZ. E | I nuovi responsabili o addetti debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità nonché, svolgere attività al di fuori dei locali agenziali. Il modulo 1L può essere utilizzato anche per richiedere il passaggio da altra sezione del registro |
26 | CANCELLAZIONE DI SUBAGENTI (PERSONE FISICHE E SOCIETA’) ISCRITTI NELLA SEZ. E – AGENTE PERSONA FISICA | 2D | SEZ. E | Non usare questo modello se viene cessato il rapporto ma il subagente continua ad essere iscritto nel registro |
26 | CANCELLAZIONE SUBAGENTI (PERSONE FISICHE E SOCIETA’) ISCRITTI NELLA SEZ. E – AGENTE SOCIETÀ | 2E | SEZ. E | Non usare questo modello se viene cessato il rapporto ma il subagente continua ad essere iscritto nel registro |
36 | CONFERIMENTO INCARICO SOLO RCA A SUBAGENTI (PERSONE FISICHE E SOCIETÀ) | 5B TAB. B | ===== | ===================== ===================== |
36 | CESSAZIONE INCARICO SOLO RCA A SUBAGENTI (PERSONE FISICHE E SOCIETA’) | 5B TAB. B | ===== | Non usare questo modello per cancellare dal registro il subagente |
36 | CONFERIMENTO INCARICO A SUBAGENTI (PERSONE FISICHE E SOCIETA’) | 5B TAB. C | ===== | ===================== ===================== |
36 | CESSAZIONE INCARICO A SUBAGENTI (PERSONE FISICHE E SOCIETA’) | 5B TAB. C | ===== | Non usare questo modello per cancellare dal registro il subagente |
27 28 | REISCRIZIONE DI SUBAGENTI (PERSONE FISICHE E SOCIETA’) GIA’ ISCRITTI AL REGISTRO E POI CANCELLATI – AGENTE PERSONA FISICA | 3G | SEZ. E | Il subagente deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e svolgere attività al di fuori dei locali agenziali |
27 28 | REISCRIZIONE DI SUBAGENTI (PERSONE FISICHE E SOCIETA’) GIA’ ISCRITTI AL REGISTRO E POI CANCELLATI – AGENTE SOCIETA’ | 3H | SEZ. E | Il subagente deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e svolgere attività al di fuori dei locali agenziali |
5. Decreti “Bersani 1 e 2” - questioni di esclusiva
Il testo dell’art. 1 della lettera di nomina potrà essere indifferentemente adottato sia dagli agenti monomandatari che plurimandatari, così come da quelli che, a seguito delle modifiche legislative, diverranno plurimandatari nel 2008.
Tale testo è già sufficiente a stabilire l’obbligo di esclusiva del subagente nei confronti dell’agente preponente, anche qualora quest’ultimo operi per più imprese. Ovvio che, in tal caso, l’agente potrà decidere di far operare il subagente per tutte le imprese sue mandanti, fermo restando il divieto per il subagente di operare per altre agenzie.
E’ bene chiarire che sia l’art. 8 del D.L. 4.7.2006 che l’art. 5 del D.L. 31.1.2007 hanno stabilito la nullità delle clausole di esclusiva con riferimento ai soli rapporti tra imprese ed agenti e non tra questi ultimi e loro subagenti che, in quanto loro
collaboratori, rimangono soggetti alle condizioni previste dalla lettera di incarico. Riteniamo, pertanto, che un’eventuale clausola di esclusiva presente nel contratto di subagenzia resti pienamente valida ed operante anche successivamente al 1° gennaio 2008.
Ciò non esclude, ovviamente, che l’agente possa decidere di conferire un mandato ad un subagente plurimandatario; cosa che, a partire dal 2008, dovrà ritenersi consentita da parte di tutti gli agenti, ivi compresi quelli che resteranno, di fatto, monomandatari, stante la nullità della relativa clausola di esclusiva e del conseguente e derivato loro obbligo, nei confronti della mandante, di conferire incarichi subagenziali solo a subagenti a loro volta monomandatari dell’agente.
Quindi, dal 2008, l’agente, liberato dall’obbligo di esclusiva nei confronti della Sua mandante, potrà liberamente conferire incarichi subagenziali a subagenti plurimandatari (cioè, che operano anche per altri agenti o, se a loro volta agenti, per altre imprese), anche qualora egli continui ad operare per una sola impresa.
In conseguenza di quanto sopra, l’ipotesi contemplata alla clausola 1.bis della lettera di incarico potrà essere utilizzata non solo nel caso in cui l’agente preponente è plurimandatario, bensì in ogni caso in cui l’agente (sia esso monomandatario che plurimandatario) intenda nominare un subagente plurimandatario (a partire dal 2008).
6. Formazione ed aggiornamento professionali
L’art. 22 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, elenca puntualmente tutti i requisiti necessari che l’intermediario assicurativo di cui alla sez. E) (quindi, anche il subagente ed i suoi collaboratori e dipendenti) deve avere ai fini dell’iscrizione al RUI.
Tra questi, notevole importanza assume quello della formazione professionale che consiste nell’essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione tenuti od organizzati a cura dell’agente o delle relative imprese.
Tale attività di formazione deve mirare al conseguimento di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità tecnico-operative e di comunicazione con la clientela: deve avere ad oggetto nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche, concernenti la materia assicurativa nonché, le caratteristiche tecniche e gli elementi giuridici dei contratti assicurativi. Particolare attenzione va posta alla disciplina dei contratti assicurativi ed alle disposizioni sulla tutela del consumatore.
La formazione dev’essere impartita da docenti specializzati con esperienza qualificata nel settore assicurativo (a tal proposito, si ritiene che la formazione possa essere impartita dall’agente, se in possesso di tali requisiti).
Ogni corso si deve concludere con un test di verifica delle conoscenze acquisite. Se l’esito è positivo, si rilascerà un attestato, firmato dal partecipante e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, e da cui risulteranno i nominativi dei formatori, il numero delle ore di partecipazione, gli argomenti trattati e l’esito del test finale.
Nella suddetta domanda di iscrizione al RUI, l’agente attesta il conseguimento della formazione.
Una copia di tale attestato va rilasciata al subagente.
Tale formazione deve avvenire nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione che l’agente effettua.
La durata della formazione non dev’essere inferiore alle 60 ore con corsi in aula e/o a distanza, di cui almeno 30 in aula.
L’art. 38 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 obbliga ogni intermediario (quindi, anche il subagente ed i suoi collaboratori e dipendenti), a partire dal 2008, ad aggiornare periodicamente le proprie cognizioni professionali.
Pertanto, è obbligato a seguire annualmente corsi di formazione in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula. Tale aggiornamento è da effettuarsi, comunque, in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell’evoluzione della normativa del settore.
Anche detti corsi di aggiornamento sono assoggettati alle stesse regole e procedure di cui alla “formazione professionale”.
7. Per i contratti già in corso
Se si vorranno adeguare lettere di nomina a subagente già in corso da tempo alle nuove disposizioni di legge o, comunque, ai nuovi modelli organizzativi ed operativi agenziali, risulterà più semplice predisporre una appendice che ne potrà fare parte integrante, previo accordo tra le Parti.
Qui di seguito, si propone un faxsimile di tale appendice:
APPENDICEN…… ALLALETTERADIINCARICO A SUBAGENTEDEL……………… RILASCIATA DA……….. A………. |
Facendo seguito alle intese intercorse, le Parti contraenti pattuiscono che, allo scioglimento del presente contratto, in sostituzione di quanto previsto al punto ……. della lettera di incarico di subagente rilasciata in data ………, si applicheranno le seguenti disposizioni: (riportare integralmente i punti 7, 8, 8bis (e qualunque altro necessiti, inclusi gli allegati) della lettera tipo di conferimento dell’incarico di subagente). Lo Parti concordano, altresì, che la sottoscrizione della presente appendice non comporta novazione del contratto di subagenzia in corso e che l’anzianità di servizio del subagente decorre dal ……(inserire la data di effetto del contratto di subagenzia in corso). |
L’Agente Il Subagente |
8. Circolare ISVAP n. 533/D
La circolare Isvap n. 533/D del 2004 e successive comunicazioni integrative dell’ISVAP, dispongono che l’Impresa di assicurazioni debba predisporre idonee procedure in merito alla nomina di subagenti da parte dell’agente.
Questi, pertanto, dovrà, prima ancora di conferire l’incarico, verificare oggettivamente i requisiti di onorabilità e di adeguata formazione professionale del candidato subagente e parteciparli alla mandante.
Se il candidato risulta privo di adeguata formazione professionale, si consiglia l’agente,
prima ancora di affidargli l’incarico, di pianificare un sia pur semplice programma di formazione di base, anche in agenzia, sui singoli argomenti tecnici, commerciali ed amministrativi. Al termine di ogni singolo corso, sarà opportuno rilasciare al candidato subagente, attestazioni di frequenza (vedi allegato n. 8). Dette attestazioni contribuiranno a formare, per il subagente, l’oggettiva dimostrazione della sua preparazione professionale.
Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità, invece, l’agente potrà o farsi rilasciare dal candidato subagente un suo curriculum, un certificato carichi pendenti e un certificato penale generale oppure, farsi firmare una autocertificazione (vedi allegato 9). Il tutto dovrà essere allegato ad una comunicazione alla mandante (vedi allegato n. 6).
9. Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Il Codice della Privacy, agli artt. 31 - 35 e all'Allegato B (c.d. disciplinare tecnico), disciplina gli obblighi di sicurezza e misure minime a tutela dei dati personali, descrivendo le modalità tecniche da adottare nell'attuazione delle misure minime di sicurezza e distinguendo a seconda che il trattamento sia effettuato con o senza l'ausilio di strumenti elettronici oppure che riguardi dati sensibili o giudiziari. Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il Codice, all'art. 169, sanziona come reato la fattispecie della omessa adozione delle misure "minime" previste dall'art. 33, disponendo la pena dell'arresto sino a due anni o dell'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. Il comma 2 dell'art. 169 consente all'autore della condotta criminosa di avvalersi di una particolare modalità di estinzione del reato (il c.d. "ravvedimento operoso"), subordinata al verificarsi di due condizioni. Il titolare, infatti, può dimostrare il suo "ravvedimento operoso" ed estinguere il reato soltanto se adempie, in un termine comunque non superiore a sei mesi, alle prescrizioni impartite dal Garante per regolarizzare le misure di sicurezza, e se provvede, successivamente, al pagamento di un'ammenda in forma ridotta (somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione). Essendo anche le agenzie di assicurazioni assoggettate alla suddetta normativa, l’agente è tenuto ad autorizzare ufficialmente il proprio subagente, in qualità di incaricato, a trattare i dati personali contenuti negli archivi di cui la agenzia è titolare e la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento dei compiti a lui affidati.
Il Sindacato ha elaborato i testi degli allegati alla lettera di incarico a subagente relativi: al consenso dato dal subagente all’agente per il trattamento dei dati, che questi dovrà allegare alla “lettera di incarico a subagente”; al conferimento del ruolo di “incaricato” per il trattamento dei dati personali; alle regole comportamentali del subagente (vedi rispettivamente allegati nn. 4, 5, 6).
10. Separazione patrimoniale ex art. 117 - Codice delle Assicurazioni
L’art. 4 della Direttiva 2002/92, che costituisce il presupposto che legittima l’art. 117 del nuovo C. d. A., impone, agli Stati membri, di adottare tutte le misure necessarie per tutelare i consumatori contro l’incapacità dell’intermediario assicurativo di trasferire i premi all’impresa di assicurazioni o di trasferire all’assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premio. In particolare, il punto c) di tale
xxxxx stabilisce che le somme del cliente debbono essere trasferite rigorosamente attraverso conti-cliente, non utilizzabili, in caso di fallimento, per il soddisfacimento di altri creditori.
Tale norma coinvolge, oltre all’agente, anche ogni suo collaboratore abilitato ad intermediare prodotti assicurativi, e quindi ogni suo subagente.
Pertanto, appare opportuno regolamentare la disciplina dell’incasso dei premi realizzata attraverso i subagenti di cui si avvale l’agente.
Va ribadito, a tal proposito, che, per ciò che attiene alle regole che disciplinano i subagenti, le Imprese preponenti restano escluse dalla partecipazione ai relativi rapporti.
Si ritiene, pertanto, che debba essere formulata una prima distinzione tra: subagenti che operano in zone distanti dalla sede dell’agenzia;
e subagenti che invece operano nelle immediate vicinanze dell’agenzia.
Soprattutto per i primi, e in quanto delegati dall’agente all’incasso dei premi, valgono le regole di cui all’art. 117.
Ciò, anche a riguardo dell’art. 3. e 5. della lettera di incarico proposta.
Quindi, per essi si configurano più modi di operare, alternativi tra loro, a discrezione dell’agente:
A. potranno versare gli incassi direttamente all’agente preponente (presso i locali agenziali) il quale provvederà poi a farli urgentemente confluire sul proprio conto separato dell’agenzia (vedi allegato n. 1);
B. potranno versare sul conto separato intestato all’agente, tramite delega operativa di versamento rilasciata loro (vedi allegato n. 2). Se sulla piazza dove ha sede il subagente è presente uno sportello dello stesso istituto di credito presso il quale l’agente ha aperto il suo conto corrente separato, ai sensi dell’art. 117, quest’ultimo – previo accordo con la banca – dovrà consentire al subagente la possibilità di versare i premi incassati, tramite il suddetto sportello, direttamente sul conto corrente separato dell’agenzia. Si ritiene infatti che tale modalità, ove realizzabile, soddisfi le esigenze di controllo e di certezza dell’avvenuto versamento sia per l’agente, che è responsabile dell’operato dei suoi collaboratori, che per l’impresa;
C. potranno aprire (debitamente autorizzati dall’agente preponente) un proprio conto corrente bancario separato, espressamente riferito alle condizioni di cui all’art. 117 del Codice delle Assicurazioni e versare gli incassi effettuati con assegni ad essi intestati nella loro espressa qualità di subagente dell’agenzia generale dell’impresa…di…, ai sensi dell’art. 117 del D.L. n. 209/2005, mutuando, in questo caso, le stesse regole previste per il conto corrente dell’agente. Tale conto corrente dovrà essere così intestato:
“Nome Cognome (o Ragione sociale) del Subagente nella Sua qualità di subagente dell’Agenzia di……della Impresa… ”. Detta indicazione era già
stata formulata dall’ISVAP nella circolare 533/D e successive lettere interpretative. Qui, l’ISVAP stabiliva che il versamento dei premi attraverso mezzi di pagamento come sopra intestati, è equiparabile all’ipotesi di incasso realizzato attraverso strumenti che abbiano quale diretta beneficiaria l’Impresa e, quindi, nella ns. fattispecie, anche l’Agenzia preponente.
Il pagamento del premio effettuato in contanti invece è consentito a condizione che venga rilasciata, all’assicurato, relativa quietanza sottoscritta esclusivamente dall’Impresa o dall’agente preponente nonché, vistata e datata dal subagente che materialmente provvede all’incasso. Nel suddetto c/c bancario dovranno
confluire tutti i pagamenti dei premi e non potranno transitare operazioni personali del subagente o relative alla gestione della subagenzia, potendo, il subagente, esclusivamente prelevare da tale conto separato gli importi provvigionali.
L’agente, a Sua discrezione, potrà richiedere al subagente che questi adotti, nel rapporto con l’Istituto bancario il seguente testo:
A seguito dell’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni, avvenuta il 1/1/2006 (D.L. n. 209/2005), il conto corrente n… dovrà intendersi a me intestato nella
espressa qualità di subagente di assicurazioni (ex art. 109, lettera E del Codice delle Assicurazioni) dell’agenzia generale dell’impresa…di… e soggetto al regime stabilito dall’art. 117 dello stesso Xxxxxx. Conseguentemente, riguardo alle “Condizioni generali di contratto per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” sono da ritenersi inapplicabili le norme ivi contenute in contrasto con il citato art. 117 D.L. 209/2205 e, in particolare, è escluso ogni diritto di compensazione legale, giudiziale e convenzionale anche rispetto ai crediti da Voi vantati nei miei confronti. Come altresì previsto dal citato art. 117, non sono ammesse, sul detto conto, azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati o dall’Impresa o agenzia preponente.
Alle scadenze contrattuali previste dalla lettera di incarico, il subagente, dovrà trasmettere le giacenze dei premi (al netto di eventuali provvigioni,) a mezzo assegno relativo al suddetto conto corrente, direttamente all’agente preponente (vedi allegato n. 3).
Tutti gli altri subagenti, con sede operativa nelle immediate vicinanze dell’agenzia, potranno, quotidianamente, versare gli incassi effettuati, direttamente all’agente (vedi allegato n. 1).
Gli adempimenti aventi carattere previdenziale e fiscale sono eguali a quelli degli Agenti. In particolare:
A - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
La Commissione Centrale Commercianti, nella riunione del 17.02.1987, ha disposto l’iscrivibilità dei Subagenti di assicurazione alla Cassa Mutua Malattia degli esercenti attività commerciali ai sensi dell’art. 1, Legge 27.11.1960, n. 1397, sostituito dall’art. 29, Legge 3.06.1975, n. 160. Per effetto di tale iscrizione, i Subagenti sono conseguentemente inclusi nella gestione speciale Inps per la pensione IVS.
Quindi, il Subagente, all’inizio dell’attività, deve iscriversi all’Inps, gestione commercianti, e xxxx’ sottoposto agli adempimenti previsti per tale categoria di soggetti. Detti adempimenti sono i seguenti:
1) Pagamento dei minimi contributivi sulla scorta dei bollettini emessi e spediti dall’Inps nei mesi successivi all’iscrizione iniziale nonché ad inizio di ogni anno successivo;
2) Presentazione della dichiarazione dei redditi annuale contenente, tra l’altro, l’indicazione del reddito d’impresa che costituisce base calcolo per la determinazione dei contributi previdenziali;
3) Pagamento dell’eventuale saldo contributivo per l’anno cui si riferisce la dichiarazione fiscale;
4) Determinazione e, successivamente, pagamento degli acconti dei contributi a percentuale eventualmente calcolati sulla base calcolo di cui al punto 2).
Si ricorda, in proposito, che detti acconti debbono essere versati tramite il Mod. F24 utilizzato per il pagamento delle imposte (Ires e Irap) alle stesse scadenze previste per le citate imposte (Maggio/Luglio e Novembre);
5) Segnalazione pronta all’Inps di ogni e qualsiasi variazione dell’attività.
I minimi contributivi debbono essere pagati esclusivamente tramite i bollettini ricevuti dall’Inps alle seguenti scadenze riferite a ciascun anno: 16/5, 16/8, 16/11, 16/2. Se detti bollettini non arrivassero, avvertire l’Inps.
Il saldo annuale e il primo acconto contributivo per l’anno successivo, determinati entrambi in sede di dichiarazione dei redditi, possono essere versati in una unica soluzione entro il 30 Giugno, o entro il 20 Luglio con la maggiorazione dello 0,40%, utilizzando il Mod. F24. Gli stessi importi possono essere versati ratealmente con versamenti di pari importo, maggiorati di interessi utilizzando i seguenti coefficienti:
Per la rata del 16 Luglio : 0,40%
Per la rata del 16 Agosto : 0,43% Per la rata del 16 Settembre : 0,93% Per la rata del 16 Ottobre : 1,43% Per la rata del 16 Novembre : 1,93%
Il secondo acconto previdenziale deve essere versato soltanto in una unica soluzione entro il 30 Novembre e sempre tramite il Mod. F24.
Questi criteri sono gli stessi con cui possono essere versate le imposte Ires e Irap.
B - TRATTAMENTO FISCALE
B.1 - Adempimenti
Il Subagente, svolgendo abitualmente tale attività, deve iscriversi all’Iva con codice attivita’ 66.22.03 e alla CCIAA. Dette iscrizioni debbono essere effettuate entro 30 giorni dall’inizio dell’attività che coincide con la decorrenza prevista dalla lettera di incarico. É opportuno ricordare che il Subagente, puo’ NON optare per l’art. 36 bis (legge Iva) relativo alla dispensa dagli adempimenti per chi effettua operazioni esenti. Infatti, tale agevolazione interessa gli Agenti che, optando, non sono obbligati ad emettere fattura per l’addebito a terzi delle provvigioni assicurative. Il Subagente, in teoria, dovrebbe emettere, nei confronti dell’Agente mandante, una fattura al mese (12 in un anno).
Il reddito prodotto dal Subagente é un reddito d’impresa. Perciò, deve sottostare ai seguenti adempimenti:
1) Annotazione delle fatture emesse nei confronti dell’Agenzia mandante o di eventuali acquirenti di beni strumentali dimessi;
2) Annotazione delle fatture o ricevute fiscali ricevute;
3) Annotazione delle altre operazioni contabili qualora si sia optato per la contabilità ordinaria. Tale tipo di contabilità é obbligatoria qualora il Volume d’Affari di un anno superi € 309.874,14=
4) Numerazione progressiva delle fatture emesse e di quelle ricevute, partendo dal numero 1, ad ogni inizio anno. Chi é in contabilità ordinaria, deve numerare progressivamente anche ogni altro documento attinente la contabilità.
Se il Subagente effettua esclusivamente operazioni esenti, non deve presentare la dichiarazione annuale Iva e le comunicazioni periodiche.
Si ricorda che chi effettua esclusivamente operazioni esenti non può recuperare l’Iva esposta sulle fatture ricevute. Pertanto, qualora dovesse vendere uno o più beni strumentali, dovrà emettere una fattura senza Iva, indicando che l’operazione é esente ai sensi dell’art. 10, comma 27quinquies, Dpr 633/72.
B.2 - Dichiarazione dei Redditi
Il Subagente realizza un reddito d’impresa che, quindi, deve essere determinato secondo il criterio di competenza. Ciò sta a significare che i ricavi (provvigioni) debbono essere dichiarati in relazione alla data in cui “matura il diritto alle provvigioni”. Non si tiene in alcun conto della data in cui dette provvigioni vengono materialmente corrisposte.
Analoga considerazione vale per i costi e le spese.
B.3 - Ritenute d’acconto sulle provvigioni corrisposte al Subagente
L’art. 25bis, Dpr 600/73, stabilisce che sul 50% delle provvigioni deve essere operata una ritenuta d’acconto la cui percentuale è stata resa mobile dalla Legge 27.12.1997, n° 449; nel senso che è stata fissata pari all’aliquota del primo scaglione Irpef.
Quindi, detta percentuale varia ogniqualvolta variano gli scaglioni Irpef. Attualmente, al momento della stampa, l’aliquota del primo scaglione è pari al 23%.
Qualora il Subagente si avvalga, in via continuativa, di personale dipendente può richiedere all’Agente mandante di commisurare la citata ritenuta d’acconto sul 20% delle provvigioni anziché sul 50%. Per ottenere tale beneficio, il Subagente deve inviare alla mandante, entro l’inizio dell’anno o, comunque, prima di emettere la prima fattura, una lettera raccomandata con la specifica richiesta. Se ciò non avviene entro i termini prescritti, l’agevolazione decade. Detta comunicazione deve essere redatta ogni anno.
La ritenuta d’acconto operata deve essere versata all’Erario entro il 16 del mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state corrisposte.
L’Agente mandante assume quindi la figura del sostituto d’imposta e, ai sensi dell’art. 7bis, Dpr 600/73, entro il mese di marzo di ogni anno, deve consegnare al Subagente il Certificato dei sostituti d’imposta che evidenzia le provvigioni corrisposte e la conseguente ritenuta d’acconto operata.
B.4 - Regimi fiscali agevolati
I Subagenti possono fruire di regimi fiscali agevolati che, in casi specifici, possono far risparmiare al soggetto che li adotta sia impegno contabile (essendo ridotti drasticamente gli adempimenti contabili) sia imposte (essendo ridotto forfetariamente l’ammontare del reddito imponibile oppure venga applicata, in luogo dell’Irpef o Ire, una imposta sostitutiva costituita da una percentuale molto ridotta).
Ogni soluzione agevolata presenta sue specifiche condizioni il cui verificarsi deve essere attentamente valutato.
Questi regimi sono:
- Il regime dei minimi (commi dal 96 al 117 dell’art. 1, Legge 24.12.2007, n° 244 (Legge Finanziaria per il 2008))
- Il regime sostitutivo per nuove iniziative
É bene valutare attentamente l’adesione ad uno di tali regimi al fine di massimizzare e rendere più duraturo il risparmio fiscale. In Sindacato è disponibile documentazione sull’argomento.
ENASARCO
Evidenziamo che l’articolo 343, comma 6) del D.L. 7/9/2005 n. 209 “Codice delle Assicurazioni” recita così: “le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa”.
In forza di quanto precede, i subagenti non sono soggetti alla contribuzione Enasarco.
CARTA INTESTATA DELL’AGENZIA GENERALE RACCOMANDATA A.R. Gentile Sig.ra/Sig. - Spett.le (Nome, Cognome o Ragione Sociale) Via CAP Città CODICE FISCALE E PARTITA XXX Xxxxx e data CONFERIMENTO DI INCARICO A SUBAGENTE Gentile/Egregio… , a mezzo della presente lettera di nomina, Le conferiamo l'incarico di nostro subagente professionista, in quanto iscritto al Registro degli Intermediari di assicurazione di cui al Decreto Legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) e al Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, con decorrenza dal …………………..., per: promuovere, sviluppare, conservare e gestire affari di assicurazione, ivi compresa la relativa riscossione dei premi e l’accettazione delle denunce di sinistro, per conto dell’Agente, anche qualora Le venga affidato un portafoglio il cui valore, ai fini del calcolo dell’indennità di cessazione di cui all’art. 8 (nei rami indicati al primo comma del medesimo articolo 8) viene concordemente quantificato in € ; Nello svolgimento del presente incarico, Lei sarà soggetto agli obblighi previsti dalla presente lettera di nomina nonché, alle ulteriori disposizioni (vigenti e future) previste dalle leggi e/o dalle Autorità attinenti allo svolgimento dell’attività subagenziale, ed in particolare a quelle sotto indicate (di cui provvederemo, in seguito, a fornirLe il testo, per Sua opportuna conoscenza): 1. Decreto Legislativo n. 209 del 7/9/2005 Codice delle Assicurazioni private; 2. Decreto Legislativo n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali; 3. Legge 273/2002 Misure dirette a favorire la trasparenza e la concorrenza dei servizi assicurativi; 4. X.X.Xxxx; 5. Legge 197/91 del 5 luglio 1991 Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio; |
6. Circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005 - Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria X.X.Xxxx – disciplina del bonus/malus; 7. Circolare ISVAP n. 551/D del 1/3/2005 - Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di assicurazione sulla vita; 8. Circolare ISVAP n. 533/D del 4/6/2004 - Disposizioni in materia di distribuzione di polizze di assicurazione, incasso dei premi e pubblicità dei prodotti assicurativi; 9. Circolare ISVAP n. 502/D del 25/3/2003 - Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria x.x.xxxx; 10. Circolare ISVAP n. 257 del 5/10/1995 – Disposizioni in materia di adempimenti alle disposizioni per la lotta al riciclaggio al sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197; 11. Regolamento ISVAP n. 5/2006. La gestione dell’attività di subagenzia verrà svolta interamente a Suo rischio e Sue spese. Ogni rapporto relativo al presente incarico si svolgerà unicamente tra Lei e l’Agente, in quanto le Imprese preponenti rimangono del tutto estranee e non contraggono con Lei alcun rapporto, né diretto né indiretto, fatte salve future norme e/o disposizioni di legge che potranno determinare interferenze di qualsiasi tipo da parte delle suddette Imprese nel ns. rapporto. Ella non ha alcun potere di rappresentanza dell’Agente e deve quindi astenersi: • dall'assumere impegni scritti o verbali; • dal compiere qualsiasi atto di rappresentanza o che possa far presumere l'esistenza di rappresentanza dell’Agente. Nell'esecuzione dell'incarico affidatoLe, Ella agirà con assoluta indipendenza da qualsiasi vincolo di subordinazione, determinando in modo autonomo le modalità di svolgimento della Sua attività. Ella, pertanto, svolgerà la Sua attività con diligenza, correttezza e trasparenza, e nel rispetto di tutte le norme di legge applicabili e non in contrasto con la politica commerciale adottata dall’Agente. In particolare, Xxxx si impegna a: - partecipare alle riunioni che verranno promosse, anche a livello locale, per l'aggiornamento ed il perfezionamento della formazione professionale, anche conformemente ai criteri previsti dagli artt. 17) comma 2 e 38) del Regolamento ISVAP n. 5; - sostenere e collaborare attivamente alle iniziative promozionali proposte o promosse dall’Agente, nei tempi e nei modi previsti, previo verifica degli aspetti organizzativi; - concordare con l’Agente ogni iniziativa pubblicitaria inerente l’attività assicurativa subagenziale; - conservare con cura e diligenza presso i locali subagenziali tutta la documentazione inerente le operazioni trattate in ragione dell’incarico; - utilizzare correttamente la modulistica, le circolari, le informazioni, le |
tariffe e quant’altro dovesse pervenirLe in ragione del presente incarico, conformemente alle istruzioni ricevute; - attenersi scrupolosamente alle indicazioni pervenuteLe dall’Agente in merito alle procedure di raccolta e trasmissione degli atti, delle informazioni o comunicazioni nei ns. rapporti; - attenersi alle istruzioni impartite dall’Agente in merito all’utilizzo di marchi, insegne e segni distintivi in genere nonché, in merito agli arredi ed attrezzature, eventualmente concessi in uso dall’Agente, ed all’immagine dei locali subagenziali; - attenersi alle Regole di presentazione e comportamento nei confronti della Clientela, come previsto agli artt. 45 usque 57 del Regolamento ISVAP n. 5. L'inosservanza delle suindicate norme sarà ritenuta, da parte di quest’Agenzia, motivo di risoluzione del rapporto senza obbligo di preavviso. L'incarico sarà regolato dalle seguenti condizioni: 1. Territorio ed esclusiva: Ella opererà, in esclusiva per la sottoscritta agenzia e senza esclusiva di territorio, nell’ambito dei seguenti Comuni:…………… Conseguentemente: a) Lei non potrà svolgere attività di intermediazione assicurativa, né intrattenere rapporti di collaborazione, per conto di altre agenzie o di altre imprese diverse da quelle per le quali opera l’Agente; b) l’Agente opererà nel territorio sopra indicato senza obblighi nei Suoi confronti. IN ALTERNATIVA, NEL CASO IN CUI L’AGENTE PREPONENTE INTENDA CONFERIRE LETTERA DI INCARICO AD UN SUBAGENTE GIA’ OPERANTE CON ALTRO AGENTE NEI RAMI DANNI: 1. Territorio ed esclusiva: Ella opererà senza esclusiva di marchio, di agenzia e di territorio, nell’ambito dei seguenti Comuni: ………………… Conseguentemente: a) Lei potrà svolgere attività di intermediazione assicurativa per conto di altre agenzie od altre imprese, fermo restando il Suo dovere di informare di ciò preventivamente l’Agente e di rispettare gli obblighi assunti nei confronti dell’Agente con il presente incarico; b) l’Agente opererà nel territorio sopra indicato senza obblighi nei Suoi confronti. 2. Xxxx: la raccolta di proposte di assicurazione si svilupperà in tutti i rami eserciti dall'Agenzia preponente in conformità alle tariffe e condizioni risultanti dalle apposite istruzioni. 3. Provvigioni: Le saranno corrisposte le provvigioni di acquisto e di incasso, di cui alla allegata tabella. Le provvigioni riconosciuteLe verranno a Lei versate dalla sottoscritta Agenzia. Con le suddette provvigioni di acquisto e di incasso e con l'indennità del successivo punto 8) si intenderà saldato ogni Suo credito per qualsiasi diritto, ragione o pretesa in dipendenza |
dello scioglimento del rapporto di subagenzia. Nel caso di annullamento anticipato di una polizza, che comporti storno provvigionale, dovrà restituirci la corrispondente provvigione incassata al momento del perfezionamento della stessa, in ragione della residua durata del contratto. Il predetto obbligo permane anche dopo l’eventuale scioglimento, per qualsiasi ragione, del presente contratto di subagenzia, ove lo storno provvigionale maturi entro 15 mesi dalla data di scioglimento del presente contratto. Il relativo credito dell’agente potrà essere compensato con quello del subagente derivante dall’art. 8) del presente contratto. Nel caso in cui il premio venga incassato tramite azione legale, promossa da questa Agenzia o dalla Impresa, la provvigione di incasso di Sua spettanza sarà calcolata al netto del % delle totali spese legali relative. Eventuali, future, ulteriori disposizioni, previste dalla legge e/o dall’ISVAP, a riguardo delle condizioni contenute nel presente articolo, Le saranno, comunque, comunicate e precisate, prontamente, con apposita lettera di istruzioni. 4. Cauzione: A garanzia dell'esatto adempimento di ogni Sua obbligazione, presterà cauzione di € , fruttifera di interessi al tasso legale, che Le verrà restituita non oltre un anno e mezzo dalla cessazione dell’incarico, purchè sia intervenuta la definitiva concorde chiusura dei conti e risolta ogni eventuale controversia in sede arbitrale o giudiziale inerente il rapporto di subagenzia. La cauzione potrà essere da Lei prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, conforme a quanto previsto al comma precedente. In tal caso, il costo della fidejussione è a Suo totale carico. 5. Adempimenti contabili: Lei avrà l’obbligo di incassare i premi dovuti dagli assicurati (nei modi e forme, che Le saranno precisati in una apposita lettera di istruzioni specifica o in un’appendice allegata alla presente) esclusivamente su titoli emessi da questa agenzia o dall’Impresa (polizze, quietanze, atti di variazione, ecc.), con assoluto divieto di esigere somme su ricevute provvisorie. Dovrà, inoltre, quietanzare regolarmente i titoli incassati apponendovi la data corrente, l’ora (ove sia richiesta) e la Sua firma. Vi è, inoltre, fatto espresso divieto, con rinuncia da parte Sua ad ogni relativa facoltà, di operare, sugli importi incassati a titolo di premi assicurativi, trattenute, deduzioni o compensazioni di sorta, anche a titolo provvigionale od indennitario. Ella sarà, pertanto, responsabile del mancato o ritardato versamento dei premi, incassati secondo le modalità ed i tempi prescritti che Le saranno precisati in una apposita lettera di istruzioni o in un’appendice allegata alla presente; e potrà in ogni momento essere tenuto a rendere conto dei titoli ricevuti per il perfezionamento di contratti o per l’incasso. E’ obbligato ad esibire, in qualsiasi momento, il libro degli incassi e dei pagamenti giornalieri, su cui dovrà registrare tutte le operazioni eseguite. Sotto la Sua personale responsabilità, ci dovrà restituire, entro 60 giorni dalla data di scadenza, tutte le quietanze, a Lei consegnate, ma |
non incassate e, entro 15 giorni dalla data di emissione, le polizze, gli atti di variazione e tutti gli altri titoli, a Lei consegnati e non più perfezionati. A tutti gli effetti, è semplice depositario, senza facoltà di servirsene, delle somme incassate, a qualsiasi titolo per nostro conto. L'inosservanza delle norme contenute nel presente articolo sarà ritenuto da parte di quest’Agenzia motivo di risoluzione del rapporto senza obbligo di preavviso. 6. Responsabilità: Xxxx è tenuto a svolgere personalmente l’incarico affidatoLe con la presente. Le è fatto divieto, pertanto, di nominare e/o avvalersi di collaboratori e/o dipendenti, che svolgano, per Suo conto, attività di intermediazione assicurativa, così come definita all’art. 2) del citato Regolamento ISVAP n. 5, senza averlo preventivamente comunicato a questa Agenzia e da questa averne ottenuto l’autorizzazione, previa iscrizione a cura dell’Agente alla sezione E del Registro degli Intermediari. E' personalmente responsabile dell'operato dei Suoi collaboratori e dipendenti, anche per fatti colposi o dolosi. E', altresì, responsabile in proprio per le inosservanze degli obblighi fiscali, oneri assicurativi ed assistenziali e di qualsiasi altra natura. Sono a Suo carico le imposte, tasse e oneri tributari in genere iscritti nei ruoli a Suo nome o a nome della subagenzia per l'esercizio della stessa, ivi comprese le imposte pubblicitarie non espressamente autorizzate. L'inosservanza delle norme contenute nel presente articolo sarà ritenuto da parte di quest’Agenzia motivo di risoluzione del rapporto senza obbligo di preavviso. 7. Scioglimento del rapporto: Ciascuna delle Parti può recedere dal rapporto di subagenzia, con i seguenti preavvisi: - 1 mese, per il primo anno di durata del contratto; - 2 mesi, per il secondo anno iniziato; - 3 mesi, per il terzo anno iniziato; - 4 mesi, per il quarto anno iniziato; - 5 mesi, per il quinto anno iniziato; - 6 mesi, per il sesto anno iniziato e per tutti gli anni successivi. Per l’individuazione della durata del rapporto e del conseguente periodo di preavviso, si fa riferimento alla data di ricezione della comunicazione di recesso. Da questa data decorrerà il periodo di preavviso dovuto. E' facoltà della scrivente rinunciare in tutto o in parte al preavviso dovutole dal subagente, senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva. Ciascuna Parte può sostituire in tutto o in parte il preavviso dovuto con il versamento di una indennità sostitutiva così calcolata: - Per il preavviso di 1 mese, prima della scadenza del primo anno di rapporto, 1/42 delle provvigioni; - Per il preavviso di 1 mese, alla scadenza del primo anno di rapporto, 1/10 delle provvigioni; |
- Per il preavviso di 2 mesi, prima della scadenza del secondo anno di rapporto, 2/17 delle provvigioni; - Per il preavviso di 2 mesi, alla scadenza del secondo anno di rapporto, 1/6 delle provvigioni; - Per il preavviso di 3 mesi, 2/11 delle provvigioni; - Per il preavviso di 4 mesi, 1/5 delle provvigioni; - Per il preavviso di 5 mesi, 2/9 delle provvigioni; - Per il preavviso di 6 mesi, ¼ delle provvigioni. La Parte che recede dal contratto, senza dare il preavviso di cui al primo comma, deve corrispondere all'altra un'indennità sostitutiva nella misura prevista dal precedente comma. Le provvigioni sulle quali si effettua il calcolo dell'indennità sostitutiva sono quelle liquidate al subagente nell'intero esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione (ovvero, nel minor periodo di durata del rapporto). Nessun preavviso è dovuto in caso di recesso per giusta causa, né in caso di cessazione, per qualunque motivo, delle funzioni dell'Agente, essendo espressamente considerata, quest'ultima circostanza, come causa automatica di scioglimento del rapporto di subagenzia di cui al presente contratto. 8. Indennità di cessazione del rapporto: I COMMA - In caso di scioglimento del presente contratto, al subagente è dovuta un'indennità calcolata sull'incremento del portafoglio apportato dalla subagenzia nei rami furti, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile, responsabilità civile veicoli e natanti, automobili rischi diversi, vetri e cristalli, rischi diversi e tenendo conto dei vantaggi che questa Agenzia continuerà a ricevere da detto portafoglio. II COMMA - L’incremento consiste nella differenza tra il portafoglio incassato, nei rami di cui sopra, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di scioglimento del contratto ed il portafoglio affidato eventualmente all’atto della nomina. III COMMA - Qualora sia imprecisato il portafoglio affidato all’atto della nomina, esso verrà convenzionalmente ricostruito sulla base dei premi incassati negli esercizi successivi e regolarmente contabilizzati, facendo una opportuna proporzione in base al numero degli esercizi ed ai progressi di anno in anno realizzati. IV COMMA - Il portafoglio eventualmente a Lei trasferito nel corso della gestione deve essere, agli effetti del computo dell’incremento, detratto dal portafoglio finale. Sull’incremento, verrà calcolata l’indennità da computarsi a scaglioni secondo le seguenti percentuali: fino a € 57.000,00 € 57.000,00 l’ 1,77% da € 57.001,00 € 114.000,00 l’ 1,35% da € 114.001,00 € 166.000,00 lo 0,90% da € 166.001,00 € 223.000,00 lo 0,73% oltre € 223.000,00 lo 0,45% |
V COMMA - Per tutti gli altri rami (eccezion fatta per il ramo vita) diversi da quelli indicati al primo comma, l'indennità di cessazione del rapporto verrà determinata nella misura dell’ 1% delle provvigioni liquidate al subagente nel corso della gestione. Per tutto il ramo vita, l’indennità di cessazione del rapporto verrà, invece, determinata nella misura dello 0,30% delle provvigioni liquidate nel corso della gestione. VI COMMA - Le indennità previste dal presente articolo, Le saranno corrisposte con le seguenti modalità: - il 50% dell’importo calcolato ai sensi del secondo, terzo, quarto e quinto comma, entro due mesi dall’avvenuta riconsegna della subagenzia di cui al successivo punto 9); - il saldo, entro 15 mesi dalla data di scioglimento del contratto, previa l’eventuale detrazione percentuale risultante dal conteggio, di cui al comma seguente. VII COMMA - La detrazione percentuale prevista all’ultimo alinea del precedente comma, è pari alla proporzione percentuale esistente tra il portafoglio incassato nei rami di cui al primo comma negli ultimi 12 mesi precedenti la data di scioglimento del contratto e i premi (di tutti i rami) non incassati alle scadenze che maturano nei 12 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto, a seguito di disdetta o di mancato rinnovo, per volontà dell’assicurato. VIII COMMA - Le indennità previste dal presente articolo non sono dovute in caso di recesso dell’Agente dal presente contratto per giusta causa. 8.bis Esercizi annuali-provvigioni -premi - portafoglio: Nel testo delle norme che precedono, il termine "esercizio" designa un periodo continuativo di 12 mesi decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; con la parola "provvigioni" si intendono tutti i compensi provvigionali al netto di xxxxxx e rimborsi conseguenti ad annullamenti, sostituzioni o riduzioni di contratto; con il termine "premi" si intendono i premi al netto di tasse e imposte; il “portafoglio” è costituito dalla somma dei premi (così come suddefiniti) inerenti ai rami di cui all’articolo precedente ed incassati in un arco temporale di 12 mesi. 9. Riconsegna: Alla cessazione dell'incarico, Xxxx dovrà immediatamente versare le somme incassate che si trovassero presso di Lei e riconsegnare tutti gli atti, documenti, (titoli, stampati, registri, schedari, ecc.) e materiale, di pertinenza nostra e/o dell'Impresa, a suo tempo consegnatiLe, inerenti la gestione della subagenzia. Sarà, altresì, tenuto a riconsegnare a questa Agenzia anche tutti gli elenchi, sia cartacei che informatici, di assicurati, beneficiari e contraenti. Ella dovrà cessare di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione o il riferimento alla nostra Agenzia o alla Impresa. 10.Arbitrato irrituale: Ogni e qualsiasi controversia relativa alla interpretazione od esecuzione del presente contratto sarà risolta a mezzo arbitrato irrituale. Il Collegio sarà costituito in …………….. su richiesta di una delle Parti, |
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione delle questioni controverse e la designazione del proprio arbitro. Nei successivi dieci giorni, l'altra Parte dovrà, a sua volta, nominare il proprio arbitro. I due, così designati, nomineranno il terzo arbitro; in mancanza di accordo, la nomina verrà richiesta al Presidente del Tribunale del Foro competente. Gli arbitri decideranno, quali amichevoli compositori, con dispensa ad ogni formalità. Qualora la Parte cui è pervenuta la richiesta di arbitrato lasciasse decorrere inutilmente il termine di cui sopra senza indicare il proprio arbitro, verrà meno la competenza arbitrale e ciascuna delle Parti potrà adire il magistrato ordinario. Qualora la controversia tra Agente e subagente rientri tra quelle di cui all’art. 409 c.p.c. (prestazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, da parte del Subagente): - Le parti hanno in ogni caso facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria; - Qualora le Parti decidano di ricorrere alla procedura di arbitrato irrituale prevista dal presente articolo, la decisione del Collegio Arbitrale dovrà essere riprodotta all’interno di un atto di transazione sottoscritto dalle Parti (Agente e subagente) avanti la competente Direzione Provinciale del Lavoro (D.P.L.). In mancanza di ciò, le Parti avranno comunque facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Voglia restituirci copia della presente e relativi allegati, sottoscritti in segno di accettazione e benestare. Distinti saluti. Firma Agenzia All/………….. Per accettazione: firma subagente Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiaro di accettare e sottoscrivere specificamente le seguenti clausole: 1 (territorio ed esclusiva), 3 (provvigioni), 4 (cauzione), 5 (adempimenti contabili), 6 (responsabilità), 7 (scioglimento del rapporto), 8 (indennità di cessazione del rapporto), 10 (arbitrato irritale). Firma subagente |
ALLEGATO N. 1 (può anche essere alternativo all’allegato 2 e all’allegato 3) NOTA PER L’AGENTE: CASO IN CUI IL SUBAGENTE CONSEGNA DIRETTAMENTE ALL’AGENTE Allegato n.…..alla “lettera di incarico a subagente del….......- Sig. …......…….. Gentile Sig.ra/Sig. - Spett.le (Nome, Cognome o Ragione Sociale) Via CAP Città CODICE FISCALE E PARTITA IVA Ad integrazione di quanto disposto dall’art. 5) di cui all’incarico a subagente, conferitoLe dalla sottoscritta agenzia in data , Le confermiamo quanto segue. Premesso, ancora una volta, che le Imprese preponenti restano escluse dalla partecipazione ai relativi rapporti, in osservanza delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private), ed in particolare all’art. 117 – Separazione Patrimoniale, e di cui al Regolamento ISVAP n. 5/2006, in quanto Lei intermediario assicurativo autorizzato a svolgere l’attività di incasso dei premi, Ella è tenuto a versare, presso la scrivente agenzia, tutti i premi, incassati e contabilizzati, entro la successiva giornata lavorativa. Il pagamento del premio dovrà essere effettuato, dall’assicurato, a mezzo assegno bancario o postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato esattamente al titolare del conto separato. Le è consentito (nei limiti previsti dal Regolamento ISVAP n. 5) effettuare incassi in contanti (fermo il rispetto della Legge 197/91 del 5.7.1991 e successive modificazioni), a condizione che venga rilasciata, all’assicurato, relativa quietanza, sottoscritta esclusivamente dall’Impresa o dall’agente preponente, nonché, vistata e datata da Lei, che materialmente provvede all’incasso. In caso di contratti di nuova emissione, per i quali il pagamento del premio avvenga a mezzo contanti, la prova dell’avvenuto pagamento è determinata dal rilascio della polizza da Lei debitamente quietanzata. Deve, inoltre, dare, in ogni momento, esatto conto dei titoli ricevuti per il perfezionamento e l'incasso. Ogni giorni, provvederemo a liquidarLe le provvigioni di Sua spettanza. Tali disposizioni sono valide sino a diversa comunicazione e salvo eventuali successive disposizioni di legge a riguardo. |
ALLEGATO N. 2 (può anche essere alternativo all’allegato 1 e all’allegato 3) NOTA PER L’AGENTE: CASO IN CUI IL SUBAGENTE VERSA NEL CONTO CORRENTE SEPARATO DELL’AGENTE Allegato n.…..alla “lettera di incarico a subagente del….......- Sig. …......…….. Gentile Sig.ra/Sig. - Spett.le (Nome, Cognome o Ragione Sociale) Via CAP Città CODICE FISCALE E PARTITA IVA Ad integrazione di quanto disposto dall’art. 5) di cui all’incarico a subagente, conferitoLe dalla sottoscritta agenzia in data , Le confermiamo quanto segue. Premesso, ancora una volta, che le Imprese preponenti restano escluse dalla partecipazione ai relativi rapporti, in osservanza delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private), ed in particolare all’art. 117 – Separazione Patrimoniale, nonché, di quelle di cui al Regolamento ISVAP n. 5/2006, in quanto Lei intermediario assicurativo autorizzato a svolgere l’attività di incasso dei premi, La autorizziamo a versare sul conto separato intestato alla sottoscritta agenzia, tramite delega operativa di versamento rilasciataLe in allegato, tutti i premi da Lei incassati per ns. conto. Il pagamento del premio dovrà essere effettuato, dall’assicurato, a mezzo assegno bancario o postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato esattamente al titolare del conto separato. Le è consentito (nei limiti previsti dal Regolamento ISVAP n. 5) effettuare incassi in contanti (fermo il rispetto della Legge 197/91 del 5/7/1991), a condizione che venga rilasciata, all’assicurato, relativa quietanza, sottoscritta esclusivamente dall’Impresa o dall’agente preponente, nonché, vistata e datata da Lei, che materialmente provvede all’incasso. In caso di contratti di nuova emissione, per i quali il pagamento del premio avvenga a mezzo contanti, la prova dell’avvenuto pagamento è determinata dal rilascio della polizza da Lei debitamente quietanzata. Ella è tenuto a versare, su detto conto, tutti i premi, incassati e contabilizzati, entro e non oltre tre giorni dal ricevimento. Inoltre,dovràinviarcigiornalmenteledistinte,concorrispondentedocumentazione, delle operazioni di cassa relative a ciascuna giornata. Deve, inoltre, dare, in ogni momento, esatto conto dei titoli ricevuti per il perfezionamento e l'incasso. Ogni giorni, provvederemo a liquidarLe le provvigioni di Sua spettanza. Le coordinate bancarie del ns. conto sono le seguenti: c/c n…………….......……… codice Abi …..………… Codice Cab ……..……… Intestato a: ..……....…….. nella qualità di Agente della Compagnia …………… Tali disposizioni sono valide sino a diversa comunicazione e salvo eventuali successive disposizioni di legge a riguardo. |
ALLEGATO N. 3 (può anche essere alternativo all’allegato 1 e all’allegato 2) NOTA PER L’AGENTE: CASO IN CUI IL SUBAGENTE APRE UN SUO CONTO CORRENTE SEPARATO Allegato n.…..alla “lettera di incarico a subagente del….......- Sig. …......…….. Gentile Sig.ra/Sig. - Spett.le (Nome, Cognome o Ragione Sociale) Via CAP Città CODICE FISCALE E PARTITA IVA Ad integrazione di quanto disposto dall’art. 5) di cui all’incarico a subagente, conferitoLe dalla sottoscritta agenzia in data , Le confermiamo quanto segue. Premesso, ancora una volta, che le Imprese preponenti restano escluse dalla partecipazione ai relativi rapporti, in osservanza del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e delle norme di cui al D.L. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), ed in particolare all’art. 117 – Separazione Patrimoniale, La autorizziamo, in quanto intermediario assicurativo autorizzato a svolgere attività di incasso dei premi, ad aprire presso un Istituto bancario di Suo gradimento un Suo conto corrente bancario separato, espressamente riferito alle condizioni di cui all’art. 117 del Codice delle Assicurazioni, e a versarvi gli incassi effettuati, nella Sua espressa qualità di subagente dell’agenzia generale ……………….. dell’impresa……… Tale conto corrente dovrà essere così intestato: “Nome Cognome (o Ragione sociale) del Subagente nella Sua qualità di subagente dell’Agenzia di……dell …… Nel suddetto c/c bancario dovranno confluire tutti i pagamenti dei premi e non potranno transitare operazioni personali o relative alla gestione della Sua subagenzia, potendo, Lei, esclusivamente prelevare da tale conto separato gli importi provvigionali di Sua spettanza che Le saranno comunicati dalla scrivente agenzia ogni …. giorni. Il pagamento del premio dovrà essere effettuato, dall’assicurato, a mezzo assegno intestato come sopra e da Lei versato, nei tre giorni successivi a quello in cui è stato da Lei ricevuto, esclusivamente sul detto conto. Le è consentito (nei termini prestabiliti dal Regolamento ISVAP n. 5) effettuare incassi in contanti (fermo il rispetto della Legge 197/91 del 5/7/1991), a condizione che venga rilasciata, all’assicurato, relativa quietanza, sottoscritta esclusivamente dall’Impresa o dall’agente preponente, nonché, vistata e datata da Lei, che materialmente provvede all’incasso. In caso di contratti di nuova emissione, per i quali il pagamento del premio avvenga a mezzo contanti, la prova dell’avvenuto pagamento è determinata dal rilascio della polizza da Lei debitamente quietanzata. La sottoscritta agenzia Le consiglia di adottare, nel rapporto con l’Istituto bancario, il seguente testo: A seguito dell’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni, avvenuta il 1/1/2006 (D.L. n. 209/2005), il conto corrente n dovrà intendersi a me intestato nella |
espressa qualità di subagente di assicurazioni (ex art. 109, lettera E del Codice delle Assicurazioni) dell’agenzia generale dell’impresa…di… e soggetto al regime stabilito dall’art. 117 dello stesso Codice. Conseguentemente, riguardo alle “Condizioni generali di contratto per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” sono da ritenersi inapplicabili le norme ivi contenute in contrasto con il citato art. 117 D.L. 209/2205 e, in particolare, è escluso ogni diritto di compensazione legale, giudiziale e convenzionale anche rispetto ai crediti da Voi vantati nei miei confronti. Come altresì previsto dal citato art. 117, non sono ammesse, sul detto conto, azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati o dall’Impresa o agenzia preponente. Inoltre,dovràinviarcigiornalmenteledistinte,concorrispondentedocumentazione, delle operazioni di cassa relative a ciascuna giornata. Deve, inoltre, dare, in ogni momento, esatto conto dei titoli ricevuti per il perfezionamento e l'incasso, rimettendoci ogni……….. giorni, i saldi di cassa a mezzo assegno bancario tratto sul conto suddetto ed intestato alla scrivente. Tali disposizioni sono valide sino a diversa comunicazione e salvo eventuali successive disposizioni di legge a riguardo. |
ALLEGATO N. 4 Oggetto: Tutela del trattamento dei dati personali – Decreto Legislativo n. 196/03 Regole comportamentali Nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali la SubAgenzia di tratterà i dati personali di terzi (ad es. potenziali clienti /assicurati) di cui fosse entrata in possesso, anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla formalizzazione e gestione del mandato ricevuto ovvero per dare esecuzione a eventuali obblighi di legge. Nel dare esecuzione al proprio mandato, si impegna, nell’ambito della propria autonomia organizzativa: • per garantire la protezione dei dati personali (comuni o sensibili) conservati o comunque oggetto di trattamento in ufficio, a gestire gli atti e i documenti in proprio possesso in condizioni di riservatezza, evitandone la accessibilità da parte di terzi estranei, anche facendo uso di armadi, cassettiere e altri mobili muniti di serratura. In tal senso, dovrà essere rivolta una particolare attenzione al trattamento ed alla conservazione dei dati di carattere sanitario o comunque “sensibili” Al termine dell’attività lavorativa tutti i documenti contenenti dati personali dovranno essere riposti negli armadi, chiusi a chiave; • dato che la legge obbliga a particolari cautele quando il materiale cartaceo contiene dati personali sensibili (acquisiti per esempio attraverso proposte o contratti di assicurazione dei Rami Malattia, Infortuni, Vita o mediante fotocopia della tessera sindacale dell’ iscritto che, per sé o per il suo nucleo familiare, intenda usufruire di sconti per convenzioni), a porre particolare attenzione alla gestione di documenti del genere, dando disposizioni al Vostro personale di non consentirne la visione a terzi non autorizzati e di chiudere a chiave questi documenti negli armadi, cassettiere ed altri mobili disponibili; • a garantire la riservatezza anche in occasione della eventuale distruzione o invio a macero del materiale contenente dati personali dei ns. clienti attuali o potenziali; • ad osservare ed a fare osservare le misure di sicurezza oggi regolate dal Disciplinare Tecnico di cui all’allegato B del decreto legislativo 196/03; in particolare ad adottare nell’ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, tutte le disposizioni organizzative atte ad evitare il rischio di alterazione distruzione o perdita anche parziale, nonché l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle prestazioni oggetto del mandato. Firma dell’Agenzia Firma del sub agente |
ALLEGATO N. 5 Allegato n. .. alla lettera di incarico a subagente del………......…. del Sig. ………......… Sub-Agente di …….......….. (Cod. ) A complemento ed integrazione del suddetto Contratto, si stipula quanto segue: INFORMAZIONI AI SENSI DEL D. Lgs. 30.06.2003 N. 196 “TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI” Il Decreto Legislativo n. 196/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Al proposito, la suddetta legge stabilisce (art. 13) che la persona presso la quale sono raccolti i dati personali riceva una serie di informazioni circa le finalità, le modalità del trattamento ed i diritti attribuiti; prevede inoltre la presenza del consenso espresso, con particolare attenzione ai dati cosiddetti “sensibili” (art. 23) ed alla comunicazione dei dati a terzi (art. 25). L’instaurazione del rapporto di sub-agenzia e la gestione dello stesso comporta necessariamente, da parte dell’Agenzia, l’acquisizione ed il trattamento di dati personali relativi al titolare della sub-agenzia. Si informa pertanto che: 1. i predetti dati personali (anagrafici, professionali, familiari, fiscali, inerenti i rapporti economici tra le parti e le prestazioni effettuate), comunicati e/o elaborati in occasione del conferimento dell’incarico di sub-agenzia e nel corso di esecuzione dello stesso, costituiscono oggetto di trattamento da parte dell’Agenzia esclusivamente ai fini dell’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge e dell’esercizio dei diritti derivanti dal rapporto di sub-agenzia, nonché della esecuzione di ogni conseguente operazione amministrativa e contabile. Per le medesime finalità i suddetti dati personali potranno essere comunicati alla Compagnia; 2. nel corso del rapporto, l’Agenzia può venire a conoscenza di dati “sensibili”, in quanto idonei per esempio a rivelare uno stato di salute (come documentazione inerente eventuali infortuni o malattie invalidanti) ovvero l’adesione ad un sindacato (per esempio comunicazione dell’assunzione di cariche sindacali); tali dati, nel caso, verranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono comunicati all’Agenzia e per quanto eventualmente rilevante ai fini del rapporto in corso; |
3. tutta la documentazione fornita in occasione del conferimento dell’incarico e durante il rapporto di sub-agenzia è conservata a cura dell’Agenzia; il trattamento viene effettuato con l’adozione delle misure idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati e può avvenire mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse; 4. il conferimento di dati, diversi da quelli resi obbligatori dalle normative fiscali e professionali, è facoltativo; l’omesso conferimento o diniego di trattamento non consentirà l’esecuzione delle operazioni per le quali siano necessari; 5. esclusivamente per le finalità di cui al punto 1, i dati conferiti possono essere trattati da tutti i dipendenti e collaboratori dell’Agenzia nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità delle istruzioni ricevute; 6. per le finalità di cui al punto 1, i dati possono essere comunicati ad altre società del Gruppo di appartenenza della compagnia, società incaricate della prestazione di specifici servizi amministrativi, istituti bancari per l’effettuazione di pagamenti, enti previdenziali, organi/società di revisione, ANIA ed altri enti consortili del settore assicurativo anche per finalità antifrode, Enti pubblici nel caso di comunicazione obbligatoria per legge, società di servizi per il controllo delle frodi; 7. in relazione al trattamento dei propri dati personali, l’interessato gode dei diritti stabiliti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 196/03 tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di aver conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso; 8. Titolare del trattamento è l’Agenzia di ………. nella persona di……… con sede….......…… Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali di cui sopra ed in particolare di quelli cosiddetti “sensibili” di cui al punto 2. Firma Agente Firma sub agente |
ALLEGATO N. 6 INCARICO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI La sottoscritta Agenzia di .......................... via.................………………………… … in qualità di Responsabile per il trattamento dei dati personali della Società ………………………………………………………….., ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 30 Decreto Legislativo n.196/03. le conferisce il ruolo di “Incaricato” del trattamento per finalità assicurative, nell’ambito delle funzioni che è chiamato a svolgere nel suo Ufficio. A tal fine, Le vengono qui di seguito fornite una serie di informazioni, nonché le specifiche istruzioni per l’assolvimento del compito assegnatoLe con la presente. Premessa In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196/03 che regola il trattamento dei dati personali La informiamo che qualsiasi operazione di trattamento deve essere svolta seguendo i seguenti principi: 1) il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e secondo correttezza; 2) i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti all’attività svolta; 3) è necessario verificare costantemente la correttezza dei dati trattati e, ove necessario, gli stessi devono essere aggiornati; 4) è necessario verificare altresì costantemente che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal Titolare o dal Responsabile; 5) in ogni operazione di trattamento deve essere garantita la massima riservatezza. In particolare: I) è fatto espresso ed assoluto divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati salvo preventiva autorizzazione del Titolare o del Responsabile; II) l’accesso dei dati dovrà essere strettamente limitato all’espletamento delle Sue ordinarie mansioni nell’ambito del Suo Ufficio; III) nella fase della raccolta dei dati dovrà essere osservata la procedura per il rilascio dell’informativa e l’ottenimento del consenso da parte degli interessati 6) In caso di allontanamento, anche temporaneo, dalla postazione di lavoro, dovrà essere verificato che non vi sia possibilità da parte di terzi (anche se Suoi colleghi o comunque appartenenti alla struttura) di accedere ai dati personali per i quali era in corso una qualunque operazione di trattamento, sia essa mediante supporto cartaceo o informatico. |
7) È assolutamente vietato comunicare a terzi (anche se Suoi colleghi o comunque appartenenti alla struttura) la propria parola chiave necessaria per l’accesso alle banche dati contenenti dati personali, fatto salvo per il soggetto incaricato della custodia di dette parole chiave che avrà il compito di istruirLa dettagliatamente in merito alle modalità di detta comunicazione. 8) Ogni documento cartaceo o informatico contenente dati personali, che sia in sua disponibilità in relazione alla attività da lei svolta, dovrà essere conservato e gestito in modo da tutelarne la sicurezza evitando di esporlo a rischi di distruzione o perdita anche accidentale. 9) Ogni invio di comunicazione attraverso il canale di “posta interna” dovrà essere effettuato con l’utilizzo di buste chiuse specificatamente indirizzate all’ente ricevente. Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere da Lei scrupolosamente osservati anche in seguito all’eventuale cessazione dall’incarico con la presente assegnatoLe ovvero dal rapporto di lavoro attualmente in essere con l’ Agenzia. I principi sopra elencati dovranno essere in ogni caso integrati dal rispetto delle disposizioni contenute nella Guida all’utilizzo dei sistemi informatici, predisposto per le Agenzie , presente nei locali di agenzia e da Lei consultabile direttamente. Nel trattamento Lei dovrà attenersi alle istruzioni impartite dalla nostra mandante …………………………………………………………………………… ………….. e, a tale scopo, le trasmettiamo copia delle circolari dalla stessa emanate in materia di privacy (. ) e le forniremo quelle che ci perverranno. Il presente incarico dovrà intendersi cessato nel momento in cui cesserà, per qualunque causa, il suo rapporto di collaborazione con la nostra Agenzia (o con la nostra Subagenzia): in tale evenienza Lei dovrà riconsegnare all’Agenzia (o alla Subagenzia) tutti gli atti, documenti e supporti informatici contenenti dati personali, evitando di duplicarli, comunicarli a terzi o diffonderli. In caso di violazione da parte Sua degli obblighi previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali o di quanto stabilito dalla nostra mandante Compagnia o dalla scrivente Agenzia, ci riserveremo di ritenerla responsabile. Tutto quanto sopra premesso, in considerazione delle mansioni da Lei ricoperte, con la presente, Le viene conferito l’incarico di compiere le operazioni di trattamento elencate con l’avvertimento che dovrà agire sotto la diretta autorità del Responsabile e rispettando per ogni singola attività i principi di cui sopra. |
Le comunichiamo che per qualsiasi ulteriore informazione in merito alle istruzioni di cui alla presente lettera di incarico potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento. Vorrà restituire l’originale della presente sottoscritta per accettazione e presa visione alla scrivente Agenzia. Distinti saluti Data: Firma dell’Agenzia Firma dell’incaricato per presa visione ed accettazione |
ALLEGATO N. 7 FAC-SIMILE Carta intestata dell’Agenzia Oggetto: conferimento di incarico a Subagente Alla Direzione Società (Compagnia) Via CAP Città Con la presente comunichiamo, ai sensi ed agli effetti del disposto di cui all’art. 2 della circolare Isvap 533/D, che è nostra intenzione, conferire al sig................................. CF........................................... Nato a................................il.......................residente in , incarico di subagente con efficacia dal........................ Tale collaboratore • risulta essere in possesso dei richiesti requisiti di onorabilità necessari, al fine di consentirgli di svolgere in modo corretto le attività affidategli, come da documentazione che alleghiamo in copia; • possiede cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività e ai prodotti sui quali sarà chiamato ad operare. Cordiali saluti. Data: Firma dell’Agenzia |
ALLEGATO N. 8 AUTOCERTIFICAZIONE per l’accertamento dei requisiti di onorabilità previsti dal regolamento Isvap n. 5 del 16.10.2006, per l’iscrizione della PERSONA FISICA nella Sezione E del Registro Unico Elettronico degli Intermediari di assicurazione di cui all’art.109 del Decreto legislativo n. 209/2005. Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il/la sottoscritta (cognome) (Nome) Codice fiscale n. Partita Iva n. Nato/a a Il Residente in Via Nella sua qualità di (1) consapevole delle sanzioni previste dall’articolo 76 dello stesso D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché consapevole delle disposizioni contenute nell’articolo 75 del citato D.P.R. circa la decadenza dall’iscrizione nel registro degli Intermediari in caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara di: a) godere dei diritti civili; b) non aver riportato condanna irrevocabile o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’art. 444 comma II del codice di procedura penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l’Amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a 5 anni, oppure condanna irrevocabile comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a due anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; c) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né di essere stato dichiarato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti, che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, essendo inteso che l’impedimento ha durata fino a cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi; |
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall’art. 10 della legge 31.3.1965 n. 575 e successive modificazioni; e) non essere iscritto/a nel ruolo dei periti assicurativi; f) non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale che superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno; g) di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente. Luogo Data In fede (1) la qualifica di esercizio dell'attività di intermediazione: - dipendente dell’intermediario persona fisica o Società iscritto nella Sezione A; - addetto all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’Intermediario persona fisica o Società iscritto nella sezione A; - dipendente o collaboratore di persone fisiche iscritte nella sezione E; - responsabile dell'attività di intermediazione di società iscritte nella sezione E; - dipendente o collaboratore di una società iscritta nella sezione E. |
AUTOCERTIFICAZIONE per l’accertamento dei requisiti di onorabilità previsti dal regolamento Isvap n. 5 del 16.10.2006, per l’iscrizione della SOCIETA’ nella Sezione E del Registro Unico Elettronico degli Intermediari di assicurazione di cui all’art.109 del Decreto legislativo n. 209/2005. Ai sensi dell’articolo 47 del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000, Xx xxxxxxxxxxxx Società: In persona del Legale Rappresentante: Codice fiscale n. Nato/a a Il Residente in Via consapevole delle sanzioni previste dall’articolo 76 dello stesso D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché consapevole delle disposizioni contenute nell’articolo 75 del citato D.P.R. circa la decadenza dall’iscrizione nel registro degli Intermediari in caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara di: a) avere la sede legale in Italia; b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa; c) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall’art. 10, comma 4, della legge 31.3.1965 n. 575 e successive modificazioni; d) i Legali Rappresentanti e i Soci non sono sottoposti ai divieti e decadenze previste dall’articolo 10, comma 4, della Legge 31.3.1965 n. 575 e successive modificazioni; e) non è Ente Pubblico né Ente o Società controllata da Ente Pubblico; f) lo Statuto sociale prevede nell’ambito dell’oggetto sociale l’attività di intermediazione; g) non opera, direttamente o indirettamente, attraverso altra Società; h) di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente; i) di preporre all’attività di intermediazione assicurativa esclusivamente addetti iscritti nella Sezione E del Registro Unico Elettronico degli Intermediari di assicurazione e riassicurazione. Luogo Data In fede Timbro della Società e firma legale Rappresentante |