LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGOLATORIA DI RETE FISSA E CONTRATTI DI SERVIZIO
Allegato A alla Delibera n. 678/11/CONS
LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGOLATORIA DI RETE FISSA E CONTRATTI DI SERVIZIO
INDICE
Premessa 9
1 INTRODUZIONE ALLE LINEE GUIDA SULLA CONTABILITÀ REGOLATORIA 10
1.1. Le disposizioni normative e regolamentari vigenti in tema di contabilità regolatoria 10
1.1.1.Le disposizioni normative della Direttiva Quadro e del Codice delle Comunicazioni........
................................................................................................................................................10
1.1.2Le disposizioni regolamentari in tema di contabilità regolatoria 13
1.2. Il modello di equivalence per la fornitura dei servizi di accesso SPM 17
0.0.0.Xx perimetro dei servizi di accesso SPM 22
1.3. Le finalità regolamentari ed economiche delle linee guida 24
1.4. Gli ambiti di intervento: separazione contabile e contabilità dei costi 26
2 LA RAPPRESENTAZIONE DEI SERVIZI SPM DI ACCESSO IN CONTABILITÀ REGOLATORIA 28
2.1 Articolazione della separazione contabile ai sensi della normativa vigente 28
2.2 L’evidenza contabile separata dei costi di “Equivalent Open Access” 29
2.3 La rappresentazione contabile dei servizi di accesso SPM 37
2.3.1. Obbligo di separazione contabile 37
2.3.2. Obbligo di contabilità dei costi 39
2.3.3. Estensione alle reti NGAN. 39
3 I TRANSFER CHARGE AL PREZZO 41
3.1 Riferimenti tecnico-operativi per la valorizzazione dei transfer charge al prezzo 41
3.1.1 Relazioni di trasferimento tra servizi SPM all’ingrosso e servizi al dettaglio 41
3.1.2 Criteri per la determinazione del prezzo equivalente 46
3.1.3 Metodologia di rilevazione dei volumi commerciali e tecnici 49
3.1.4 Modifiche della lista dei servizi trasferiti e delle modalità di valorizzazione 58
3.2 Modalità operative di valorizzazione e rendicontazione del transfer charge al prezzo 58
4 I CONTRATTI DI SERVIZIO 61
4.1 Contenuto dei contratti di servizio 62
4.2 Tempi di fornitura dei contratti di servizio 63
4.3 Pubblicazione dei contratti di servizio 64
5 TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE NUOVE NORME 65
5.1 Indicazioni per il revisore e relazioni revisionali 65
5.2 Pubblicazione della contabilità regolatoria 66
Premessa
1 Le presenti Linee guida hanno l’obiettivo di definire le modalità implementative degli obblighi in materia di contabilità regolatoria individuati in capo all’operatore dominante con le delibere dell’Autorità nn. 731/09/CONS e 2/10/CONS, che garantiscono la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS relativa all’approvazione degli Impegni di Telecom Italia (anche TI), in particolare relativamente al Gruppo di Impegni n. 8.
2 Ai sensi del Gruppo di Impegni n. 8, così come recepito nelle successive delibere dell’Autorità, TI è tenuta a predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Autorità, all’interno di appositi contratti di servizio, le condizioni economiche di cessione interna (anche transfer charge) corrispondenti ai servizi SPM (Significativo Potere Di Mercato) forniti da Open Access - e/o da qualsiasi altra funzione di TI cui ne siano attribuite le competenze - alle funzioni commerciali di TI.
3 Parimenti, TI è tenuta a predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Autorità evidenza contabile separata – all’interno della Contabilità Regolatoria - relativa ad Open Access e/o a qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite competenze relative ai servizi regolati oggetto degli Impegni, includendo tutti gli elementi necessari alla verifica dell’equivalenza tra i prezzi di trasferimento interno (transfer charge) ed i prezzi praticati agli altri Operatori nella fornitura dei servizi wholesale.
4 L’evidenza dei transfer charge all’interno della contabilità regolatoria e dei contratti di servizio rappresenta, dunque, uno strumento aggiuntivo per verificare l’effettiva applicazione di condizioni economiche e tecniche equivalenti - sia internamente che esternamente - ed assicurare ai concorrenti e al mercato garanzie di non discriminazione.
5 Ciò premesso, nel seguito del presente documento, dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento vigente e delineato il modello di equivalence sottostante agli Impegni approvati dall’Autorità, si illustra lo scopo delle presenti linee guida e se ne individuano gli ambiti di intervento (cfr. capitolo 1).
6 Nel seguito, vengono quindi declinate la modalità di rappresentazione dei servizi SPM di accesso nell’ambito della contabilità regolatoria (cfr. capitolo 2), le relazioni di scambio tra i vari aggregati contabili, nonché le modalità tecnico- operative per la valorizzazione e rendicontazione del transfer charge in modo equivalente ai prezzi applicati ai servizi wholesale (cfr. capitolo 3). Infine, vengono descritti contenuti e modalità di presentazione dei contratti di servizio (cfr. capitolo 4).
1 INTRODUZIONE ALLE LINEE GUIDA SULLA CONTABILITÀ REGOLATORIA
1.1. Le disposizioni normative e regolamentari vigenti in tema di contabilità regolatoria
1.1.1.Le disposizioni normative della Direttiva Quadro e del Codice delle Comunicazioni
7 In un mercato non perfettamente concorrenziale un’impresa che detiene un significativo potere di mercato potrebbe adottare pratiche anticompetitive a discapito dei concorrenti1. Il rischio risulta accentuato se l’impresa è in grado di sfruttare le asimmetrie informative dovute alla non perfetta conoscenza da parte del regolatore dei costi effettivi da essa sostenuti.
8 Uno strumento che consente al regolatore di superare, almeno in parte, le suddette limitazioni di carattere informativo è costituito dall’accesso ad un sistema contabile che contenga informazioni affidabili e di dettaglio circa la struttura dei costi dell’impresa regolamentata e che consenta, di conseguenza, di verificare se l’impresa abbia adottato comportamenti anticompetitivi. In altri termini, il perseguimento degli obiettivi regolamentari risulta agevolato dalla disponibilità per il regolatore di un efficace sistema contabile.
9 Per questo motivo il legislatore europeo ha previsto, all’art. 11 della “direttiva accesso”, che le Autorità Nazionali di Regolamentazione (ANR) possano imporre obblighi di separazione contabile alle imprese notificate, in base ai quali un’impresa verticalmente integrata deve rendere trasparenti i prezzi all’ingrosso praticati per la vendita di servizi ad altri operatori ed i prezzi per la fornitura dei servizi alle proprie divisioni commerciali (c.d. “prezzi di trasferimento interno”). Ciò consente, tra l’altro, di verificare il rispetto dell’obbligo di non discriminazione relativamente alle condizioni economiche applicate ai vari servizi nonché di prevenire eventuali sussidi incrociati a danno dei concorrenti.
10 La suindicata direttiva prevede, inoltre, che le ANR possano specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare. Per agevolare la verifica dell’osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, le ANR possono richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi e possono, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa
1 Ad esempio creazione o rafforzamento di barriere all’ingresso, prezzi predatori, prezzi discriminatori, sussidi incrociati tra servizi, price squeeze, trasferimento del potere di mercato da un mercato a monte ad un mercato a valle della catena produttiva.
nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali. L’articolo 48 del Codice delle Comunicazioni (il Codice) ha recepito nell’ordinamento nazionale quanto disposto dalla “direttiva accesso” in tema di separazione contabile.
11 Sempre in tema di sistemi contabili, l’art. 13 della “direttiva accesso” e l’art. 17 della “direttiva servizio universale” prevedono che le ANR possano imporre agli operatori notificati, inter alia, l’obbligo di predisporre un sistema di contabilità dei costi. In particolare l’art. 13 della “direttiva accesso” prevede che, qualora un operatore abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l’onere della prova che il prezzo applicato si basi sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un’efficiente fornitura di servizi, le ANR possono approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori e possono esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. Le ANR provvedono affinché, qualora sia imposto un obbligo di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una relazione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi.
12 La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dalle ANR. Gli articoli 50 e 67 del Codice hanno recepito nell’ordinamento nazionale quanto disposto dalla “direttiva accesso” e dalla “direttiva servizio universale” in tema di contabilità dei costi.
13 La Commissione Europea (CE) al fine di fornire indicazioni alle ANR volte a migliorare la trasparenza dei sistemi di contabilità, delle metodologie, dell’elaborazione dei dati e dei processi di audit e comunicazione delle informazioni a beneficio di tutte le parti interessate, ha pubblicato la Raccomandazione 2005/698/CE2 (la Raccomandazione). Tale Raccomandazione aggiorna la precedente Raccomandazione 98/322/CE per recepire le significative modifiche apportate dal nuovo quadro normativo3.
14 La Commissione nella Raccomandazione del 2005 sottolinea che: i) lo scopo dell’obbligo di contabilità dei costi è quello di garantire che gli operatori notificati seguano criteri equi, obiettivi e trasparenti nell’imputare i propri costi ai servizi nelle situazioni in cui sono soggetti agli obblighi di controllo dei prezzi o di prezzi orientati ai costi; ii) lo scopo dell’obbligo di separazione contabile è quello di fornire un livello più alto di articolazione delle informazioni rispetto a quello
2 Raccomandazione sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche, 2005/698/CE, del 19 settembre 2005.
3 Quali l’ampliamento del campo di applicazione, un approccio differente quanto all’imposizione di obblighi ex-ante, l’attuazione del principio di neutralità tecnologica.
ricavabile dai rendiconti finanziari obbligatori dell’operatore notificato, di indicare con maggiore precisione possibile la prestazione di settori di attività dell’operatore notificato, come se si trattasse di attività gestite separatamente e, nel caso di imprese verticalmente integrate, di prevenire discriminazioni a favore delle proprie attività ed evitare sovvenzioni incrociate abusive.
15 A tal fine la Raccomandazione prevede che gli operatori notificati predispongano un conto profitti e perdite e un rendiconto del capitale impiegato “per ciascuna delle entità soggette all’obbligo di comunicazione”, cioè per ciascuno dei mercati rilevanti individuati e per servizi ad essi appartenenti. In altri termini, la Raccomandazione del 2005 prevede che gli obblighi di separazione contabile si applichino ai mercati dei diversi livelli della catena produttiva, ed ai servizi ad essi appartenenti, nei quali l’operatore è notificato.
16 Gli oneri di cessione (anche transfer charge o trasferimenti interni) o gli acquisti tra mercati e servizi devono essere contraddistinti chiaramente, in modo da dimostrare la conformità con gli obblighi di non discriminazione.
17 Un’ulteriore importante novità introdotta dalla Raccomandazione riguarda la possibilità delle ANR, al fine di garantire la coerenza dei dati, di poter estendere l’obbligo di contabilità separata gravante su uno o più mercati nei quali l’operatore è notificato, anche ai mercati in cui l’operatore non detiene significativo potere di mercato4 .
18 Inoltre, la Raccomandazione della Commissione Europea del 20 settembre 2010 relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA), in allegato I, prevede che: “A norma dell’articolo 11 della direttiva 2002/19/CE, le ANR dovrebbero imporre la separazione contabile per far osservare gli obblighi di orientamento ai costi. La contabilità separa per le infrastrutture NGA e/o per gli elementi del servizio per i quali sussiste l’obbligo di accesso dovrebbe essere tenuta in modo che l’ANR possa i) individuare il costo di tutti i beni pertinenti per la determinazione dei prezzi di accesso (compresi deprezzamento e variazioni di valore) e ii) controllare efficacemente se l’operatore SMP concede l’accesso agli altri operatori del mercato alle stesse condizioni e agli stessi prezzi praticati per la propria componente a valle. Tale controllo dovrebbe comprendere l’effettuazione di testi di compressione dei margini. Per evitare il doppio conteggio, i costi dovrebbero essere ripartiti sulla base di criteri oggettivi tra i vari prodotti all’ingrosso e al dettaglio che utilizzano i fattori produttivi”.
4 Cfr. considerando 5 e articolo 4 della Raccomandazione.
1.1.2. Le disposizioni regolamentari in tema di contabilità regolatoria
19 L’Autorità, nel secondo ciclo delle analisi di mercato, ha provveduto ad imporre agli operatori notificati gli obblighi regolamentari previsti dal Codice delle Comunicazioni, tra cui gli obblighi di separazione contabile e di contabilità dei costi, in linea con le indicazioni della Raccomandazione della Commissione del 2005.
20 Per quanto riguarda i mercati dell’accesso, l’Autorità con la delibera n. 314/09/CONS ha individuato Telecom Italia quale operatore che detiene significativo potere di mercato nei seguenti mercati dell’accesso al dettaglio ed all’ingrosso:
- Mercati al dettaglio dell’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali (mercato n. 1a) e non residenziali (mercato n. 1b);
- Mercato dell’accesso fisico all’ingrosso alle infrastrutture di rete in postazione fissa (comprendente sia il servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia quello di accesso disaggregato alla sottorete locale, sia quello di accesso condiviso) forniti mediante l’utilizzo delle tecnologie su rame, su fibra ottica e WLL (Mercato 4);
- Mercato dei servizi di accesso (virtuale) a banda larga all’ingrosso forniti mediante l’utilizzo delle tecnologie su rame (xDSL), su fibra ottica e WLL (Mercato 5).
21 Successivamente, con la delibera n. 731/09/CONS l’Autorità ha imposto a Telecom Italia obblighi differenziati tra i mercati all’ingrosso e al dettaglio, in linea con quanto previsto dal Codice. Per quanto riguarda i mercati all’ingrosso (Mercati 4 e 5), Telecom Italia è soggetta ai seguenti obblighi: i) obbligo di fornire accesso; ii) obbligo di trasparenza; iii) obbligo di non discriminazione; iv) obbligo di separazione contabile; v) obbligo di controllo dei prezzi e contabilità dei costi. Per quanto riguarda i mercati al dettaglio (mercati 1a ed 1b), Telecom Italia è soggetta ai seguenti obblighi: i) obbligo di contabilità dei costi; ii) obbligo di comunicazione preventiva all’Autorità delle condizioni di offerta dei servizi di accesso al dettaglio; iii) di non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali; iv) obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti.
22 Inoltre, con la delibera n. 2/10/CONS l’Autorità ha individuato Telecom Italia quale operatore che detiene significativo potere di mercato anche nel mercato dei circuiti affittati (terminating) per il rilegamento delle sedi d’utente (Mercato 6) ed ha imposto a Telecom Italia gli stessi obblighi imposti negli altri mercati dell’accesso all’ingrosso, elencati al punto precedente.
23 Il perimetro merceologico dei mercati rilevanti individuati dall’Autorità nel secondo ciclo di analisi, in alcuni casi, differisce da quello individuato nel primo
ciclo di analisi sulla base della Raccomandazione 2003/311/CE, come riportato nella tabella seguente.
Tabella 1 – Comparazione delle definizioni dei mercati rilevanti dei servizi di accesso tra il primo ed il secondo ciclo di analisi.
Definizioni I ciclo di analisi (Rac. 2003/311/CE) | Definizioni II ciclo di analisi (Rac. 2007/879/CE) | ||
Mercati | Definizione | Mercati | Definizione |
Mercati 1 e 2 di accesso al dettaglio | La domanda, da parte dell’utenza residenziale e non residenziale, e l’offerta di servizi di accesso in postazione fissa alla rete telefonica pubblica per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e servizi correlati a prescindere dalla tecnologia sottostante. | Mercati 1a e 1b di accesso al dettaglio | La domanda e l’offerta di servizi di accesso alla rete telefonica fissa per effettuare e/o ricevere chiamate e servizi correlati (anche in tecnologia VoIP in decade zero e di tipo managed), attraverso tutte le tecnologie in rame, fibra ottica e wireless fisse (WLL). |
Mercato 11 dell’accesso disaggregato all’ingrosso | La domanda e l’offerta dei servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, dei servizi di accesso disaggregato alla sottorete locale e di servizi di accesso condiviso. | Mercato 4 dell’accesso all’ingrosso (fisico alle infrastrutture di rete in postazione fissa) | La domanda e l’offerta dei servizi all’ingrosso di accesso fisico alle infrastrutture di rete in posizione fissa (comprendente sia il servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia quello di accesso disaggregato alla sottorete locale, sia quello di accesso condiviso) forniti mediante l’utilizzo delle tecnologie su rame, su fibra ottica e WLL. |
Mercato 12 dell’accesso a banda larga all’ingrosso | La domanda e l’offerta di connettività su tecnologie xDSL, su fibra ottica e su tecnologia satellitare. | Mercato 5 dell’accesso a banda larga all’ingrosso | La domanda e l’offerta dei servizi di accesso (virtuale) a banda larga all’ingrosso forniti mediante l’utilizzo delle tecnologie su rame (xDSL), su fibra ottica e WLL. |
Mercato 13 dei segmenti terminali di linee affittate | La domanda e l’offerta di servizi di segmenti terminali di linee affittate (terminating) in tecnologia analogica e digitale per capacità trasmissive fino a 2,5 Gbps. | Mercato 6 dei segmenti terminali di linee affittate | La domanda e l’offerta di servizi di segmenti terminali (terminating) di linee affittate, in tecnologia tradizionale (SDH e PDH) ed Ethernet, per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d’utente (Mercato A). |
24 Dalla tabella si evince che le nuove definizioni dei mercati rilevanti hanno comportato:
- un ampliamento del perimetro del Mercato 4 (mercato 11 della Raccomandazione CE sui mercati rilevanti del 2003), che non è più limitato al solo accesso fisico su rame, ma comprende anche la fibra ottica e il WLL;
- una riduzione del perimetro del Mercato 5 (mercato 12 della Raccomandazione CE sui mercati rilevanti del 2003), dovuta all’esclusione dei servizi xDSL su tecnologia satellitare;
- una variazione del perimetro del Mercato 6 (mercato 13 della Raccomandazione CE sui mercati rilevanti del 2003) dovuta, da un lato, all’inclusione dei circuiti terminating su tecnologia Ethernet e, dall’altro lato, all’esclusione dei circuiti terminating per il rilegamento delle BTS.
25 Le delibere nn. 731/09/CONS e 2/10/CONS, nell’imporre l’obbligo di separazione contabile, hanno individuato, ai fini contabili, le relazioni verticali tra i mercati rilevanti dell’accesso appartenenti ai diversi livelli della catena produttiva. Tali relazioni sono illustrate in sintesi nella figura seguente5.
Figura 1 – Relazioni verticali tra mercati ai fini contabili
Mercato 4
Circuiti Terminating
Bitstream + Naked Bitstream
Mercato 1
Mercato 6
Mercato 5
WLR
Mercati non regolamentati
5 In Allegato 1 sono riportate in dettaglio le relazioni di trasferimento per ciascun mercato e per i servizi corrispondenti.
26 Si osservi, inoltre, che le delibere nn. 731/09/CONS e 2/10/CONS garantiscono la conformità delle disposizioni regolamentari a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS, relativa all’approvazione degli Impegni di Telecom Italia, oltre a specificare le modalità con le quali questi ultimi integrano e rafforzano gli obblighi regolamentari.
27 Per quanto riguarda, in particolare, il Gruppo Impegni n. 8 relativo all’integrazione della contabilità regolatoria di Telecom Italia ed alla determinazione dei transfer charge, la delibera n. 731/09/CONS, all’art. 59 (Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile – Disposizioni comuni), impone a Telecom Italia di predisporre, e sottoporre all’approvazione dell’Autorità, in appositi contratti di servizio, i transfer charge corrispondenti ai servizi di accesso all’ingrosso forniti dalla funzione Open Access, o da qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze nella fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che Telecom Italia predisponga e sottoponga all’approvazione dell’Autorità la contabilità regolatoria separata relativa ad Open Access e/o a qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso.
1.2. Il modello di equivalence per la fornitura dei servizi di accesso SPM
28 Nell’ambito del quadro regolamentare e normativo vigente in tema di contabilità regolatoria (sintetizzato alla sezione 1.1) assume rilievo il modello di equivalence predisposto da Telecom Italia nell’ambito degli Impegni ed approvato dall’Autorità con delibera n. 718/08/CONS, volto a garantire e rafforzare le esigenze di non discriminazione, trasparenza e separazione contabile già previste dalla delibera n. 152/02/CONS e s.m.i..
29 Per dare separata evidenza contabile a Open Access nel documento di contabilità regolatoria, al fine di verificare l’applicazione dell’obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi di accesso SPM, occorre individuare la struttura organizzativa interessata alla fornitura dei servizi SPM, all’interno della quale la funzione Open Access risulta inserita, ed il relativo perimetro funzionale.
30 La funzione Open Access, nata a seguito di una riorganizzazione interna di Telecom Italia, è deputata alla gestione, pianificazione, sviluppo e razionalizzazione della rete di accesso. Essa rappresenta il centro di fornitura dei servizi di accesso SPM alla divisione retail di Telecom Italia, nonché alla divisione Wholesale della stessa, che a sua volta costituisce l’interfaccia con gli operatori concorrenti (anche OLO) ai fini della fornitura dei suddetti servizi SPM.
31 Per svolgere le attività di produzione, l’unità Open Access interagisce principalmente con le seguenti funzioni aziendali:
• Network, che garantisce la pianificazione tecnica e architetturale delle reti, le attività di sviluppo nonché la realizzazione e manutenzione della piattaforma CORE e dei relativi servizi;
• Information Technology, che si occupa dell’innovazione, dello sviluppo e dell’esercizio dei sistemi informativi.
32 Di seguito verranno identificati le funzioni organizzative e i processi che intervengono nella catena di produzione dei servizi di accesso SPM forniti da Open Access agli operatori concorrenti e alle altre divisioni di Telecom Italia; verrà, quindi, proposta un’ipotesi di modello contabile.
33 La funzione Open Access svolge, dunque, l’attività di produzione per la fornitura dei servizi di accesso SPM destinati alle funzioni commerciali di Telecom Italia e agli operatori concorrenti. In particolare, ad Open Access è demandata la responsabilità delle seguenti attività: i) lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture di rete fissa di accesso; ii) la gestione dei processi produttivi e la fornitura dei servizi di accesso (delivery); iii) l’assistenza tecnica relativa ai predetti servizi, svolta nei confronti degli operatori e dei clienti finali di Telecom Italia (assurance).
34 Più precisamente, Open Access garantisce lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture della rete d’accesso, nonché il presidio integrato dei processi di delivery ed assurance dei servizi alle funzioni di Telecom Italia ed in particolare:
(a) riceve dalla funzione Wholesale di TI gli ordini di attivazione/cessazione/variazione dei servizi e le richieste di assistenza tecnica per i clienti OLO;
(b) riceve dalle funzioni Retail di TI gli ordini di attivazione/cessazione/variazione dei servizi per i clienti Telecom Italia;
(c) gestisce direttamente i rapporti con la clientela di Telecom Italia per le richieste di assistenza tecnica;
(d) svolge le attività di configurazione, sia manuale che automatica, degli elementi attivi di rete, ovunque ubicati, necessarie per la fornitura o la manutenzione dei servizi, interagendo a tal fine con la funzione Network (rientrano in tali attività di configurazione, ad esempio, l’assegnazione del numero telefonico e l’attivazione di una linea in modalità ADSL);
(e) impiega per il supporto ai propri processi i servizi informatici messi a disposizione dalla funzione Information Technology di Telecom Italia.
35 La funzione Wholesale di Telecom Italia, a sua volta, gestisce i rapporti con gli operatori concorrenti in una logica di one-stop shopping. Essa funge, cioè, da centro di riferimento per qualsiasi loro esigenza (quale, ad esempio, la richiesta delle offerte, la stipula dei contratti, le attività di project management, le richieste di prestazioni di provisioning e assurance, la fatturazione e l’assistenza
commerciale), in relazione all’acquisto all’ingrosso dei servizi di accesso prodotti da Open Access e dei servizi di rete prodotti dalla funzione Network (quali, ad esempio, la fornitura di circuiti trasmissivi e l’interconnessione alle reti fissa e mobile).
36 Con particolare riferimento ai servizi destinati agli operatori concorrenti, la funzione Wholesale cura, tra l’altro, le seguenti attività:
(a) le verifiche di natura formale e contrattuale in relazione agli ordini di fornitura e alle richieste di assistenza;
(b) le verifiche di natura commerciale in relazione agli ordini di attivazione, variazione e cessazione delle forniture provenienti dagli operatori.
37 Pertanto, TI Wholesale svolge attività inerenti alla gestione sia dei servizi di accesso SPM oggetto degli Impegni che di altri servizi intermedi, che a loro volta possono essere regolamentati (ad esempio, i servizi di interconnessione) oppure non/de- regolamentati.
38 Stante la struttura organizzativa di TI così delineata, è possibile procedere ad una caratterizzazione dei processi produttivi da cui derivano i servizi SPM oggetto degli Impegni.
39 Le delibere n. 731/09/CONS (articoli 59 e 67) e n. 2/10/CONS (articoli 17 e 19), che come visto in precedenza definiscono le condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi, consentono di distinguere i processi produttivi e le corrispondenti attività/costi in due tipologie: i “processi di rete” ed i “processi di gestione” (figura 2). Tali processi devono essere entrambi opportunamente documentati nella contabilità regolatoria, al fine di verificare l’effettivo rispetto del principio di non discriminazione.
Figura 2 – I processi produttivi dei servizi di accesso SPM
40 I processi di rete riguardano, in particolare, le attività di natura strettamente produttiva dei servizi SPM svolte sia per l’interno (funzioni commerciali di TI) sia per l’esterno (OLO) e possono essere così definiti:
(a) sono innescati dagli ordini di attivazione, cessazione e variazione dei servizi, nonché dalle richieste di assistenza tecnica provenienti da TI retail e/o dagli operatori concorrenti;
(b) includono gli interventi sulle reti in rame (quali, ad esempio, l’attivazione delle linee in modalità ULL) e in fibra ottica;
(c) includono le attività di configurazione, sia manuale che automatica, degli elementi attivi di rete, ovunque ubicati, necessari per la fornitura o la manutenzione dei servizi, interagendo a tal fine con la funzione Network (rientrano in tali attività di configurazione, ad esempio, l’assegnazione del numero telefonico e l’attivazione di una linea in modalità ADSL);
(d) sono supportati da risorse informatiche (es. i servizi informatici o di acquisto).
41 I processi di gestione riguardano, invece, le attività di natura amministrativo- commerciale svolte per la fornitura interna (verso le funzioni commerciali di TI) ed esterna (verso gli altri operatori) dei servizi SPM. Essi comprendono:
(a) le attività/risorse necessarie per l’acquisizione degli ordinativi dei servizi di rete SPM, per la diretta commercializzazione dei servizi (es. ULL), ovvero per la loro combinazione (es. accesso bitstream come combinazione dei servizi ULL e di accesso al DSLAM);
(b) la commercializzazione relativa sia alle attività per gli OLO (cui corrispondono i c.d. costi di “gestione operatori”), sia alle attività orientate alle funzioni commerciali interne (cui corrispondono i c.d. costi di “gestione interna”).
42 I processi di fornitura dei servizi SPM oggetto degli Impegni sono, dunque, svolti congiuntamente dalle funzioni organizzative Open Access e Wholesale.
43 Muovendo dall’analisi dei processi produttivi sopra illustrata e procedendo all’evidenziazione dei fenomeni contabili associati a dette attività è possibile individuare un modello di separazione contabile basato sull’aggregato “Equivalent Open Access” (EOA), che ingloba le attività produttive gestite dalla funzione Open Access e quelle svolte da TI Wholesale, relativamente alla fornitura dei servizi di accesso SPM oggetto degli Impegni (figura 3).
Figura 3 – Modello di equivalence per la fornitura dei servizi di accesso SPM
44 Tale aggregato ha l’obiettivo di “simulare” sul piano economico e contabile un’entità separata, cui fanno capo i servizi di accesso SPM oggetto degli Impegni, come altresì integrati dalle successive delibere di analisi di mercato, ferma restando la necessità di fornire, all’interno dei prospetti contabili: a) l’evidenza separata dei costi e dei ricavi di Open Access e TI Wholesale; b) il dettaglio dei costi e dei ricavi generati da ciascun servizio SPM di accesso.
45 Il modello contabile suindicato permette di individuare i seguenti “attori”, rilevanti ai fini della corretta applicazione dell’obbligo di non discriminazione:
(a) “Equivalent Open Access”: rappresenta l’entità che cura le attività di fornitura dei singoli servizi di rete SPM e le relative attività di commercializzazione e gestione di tali servizi verso gli operatori OLO e verso TI Retail. Raccoglie sia i processi di rete che i processi di gestione prima descritti, rappresentando le attività svolte dalla funzione organizzativa Open Access - che a sua volta interagisce con le funzioni Network e Information Technology - e dalla divisione TI Wholesale secondo il modello di figura 3;
(b) “TI Retail”: rappresenta l’entità di TI che cura tutte le attività legate alla commercializzazione al dettaglio dei servizi richiesti dalla clientela finale e formalizza la richiesta di produzione e fornitura interna dei corrispondenti servizi SPM di accesso verso EOA (“ordini”);
(c) Operatore Concorrente: rappresenta gli operatori concorrenti che richiedono all’entità EOA la produzione e la fornitura (“ordini”) dei servizi
wholesale SPM a loro necessari per soddisfare le richieste dei propri clienti finali.
46 Le divisioni commerciali degli OLO e di Telecom Italia, sulla base delle richieste di servizi di comunicazione al dettaglio provenienti dalla clientela finale, domandano i servizi SPM di accesso all’entità contabile “Equivalent Open Access”. Laddove in futuro i sistemi contabili e gestionali di TI relativi al fisso e al mobile convergano in un unico sistema, si ritiene che TI debba rappresentare separatamente i ricavi complessivamente associati alla vendita verso l’esterno, i trasferimenti interni (vale a dire verso le divisioni commerciali di rete fissa) e i ricavi derivanti dalla vendita a TIM (vale a dire alle divisioni commerciali di rete mobile).
1.2.1. Il perimetro dei servizi di accesso SPM
47 Una volta illustrati i processi produttivi e rappresentato il modello contabile di equivalence relativo alla fornitura dei servizi SPM, risulta necessario determinare il perimetro applicativo dello stesso, ossia l’elenco dei servizi SPM in esso compresi, attraverso la lettura congiunta delle disposizioni degli Impegni ex delibera n. 718/08/CONS e delle disposizioni contenute nelle delibere n. 731/09/CONS e n. 2/10/CONS.
48 Nella tabella riportata di seguito vengono elencati i servizi SPM, come definiti ai fini dell’applicazione degli Impegni con la delibera n. 718/08/CONS, indicando con la “X” quelli per i quali è previsto l’obbligo di contabilità dei costi, in adempimento agli esiti delle nuove analisi di mercato.
Tabella 2 – Relazioni tra obblighi regolamentari e Gruppo di Impegni 8.
Mercati/Servizi | Obblighi regolamentari Ex del. 731/09/CONS e 2/10/CONS | ||
Separazione Contabile | Contabilità dei costi | ||
Mercato 4 (delibera 731/09/CONS, artt. 8, 11, 59 e 67) | Full ULL | X | X |
ULL dati | X | X | |
Virtual ULL | X | X | |
Canale numerico | X | X | |
Subloop ULL | X | X | |
Shared Access | X | X | |
Colocazione | X | X | |
Prolungamento dell’accesso con portante in fibra | X | X | |
Mercato 5 (delibera 731/09/CONS, artt . 8, 12, 59 e 67) | Bitstream nodi parent ATM, Ethernet | X | X |
Bitstream nodi distant ATM, Ethernet | ─6 | ─6 | |
Bitstream nodi IP level | ─6 | ─6 | |
Bitstream DSLAM ATM, Ethernet7 | X | X | |
Kit di consegna ATM e Ethernet | X | X | |
Mercato 6 (delibera n. 2/10/CONS, artt. 17 e 19) | Terminating analogici | X | X |
Terminating digitali 1,2Kbps - 2,5Gbps | X | X | |
Multi-punto A/D <19,2 Kbps, rete TI - cliente OLO | ─8 | ─8 | |
Parziali 64 Kbps - 155 Mbps | ─8 | ─8 | |
CDA | ─8 | ─8 | |
CDN 1,2Kbps - 2,5Gbps | ─8 | ─8 | |
Multi-punto A/D <19,2 Kbps, nodo OLO - cliente OLO | ─8 | ─8 | |
RPVD < 2 Mbps | ─8 | ─8 | |
RPVD ad alta capacità | ─8 | ─8 | |
Circuiti terminating Ethernet | X9 | X9 | |
WLR (delibera n. 731/09/CONS, artt. 8, 13, 59 e 67) | Linee Clienti residenziali distinte per tipologia di accesso10 | X | X |
Linee Clienti non residenziali distinte per tipologia di accesso10 | X | X |
6 L’elenco servizi di cui all’art.12, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS non include i servizi bitstream ai Nodi Distant e IP Level tra quelli per cui sono previsti gli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi.
7 Solo nelle aree di centrale non aperte all’unbundling.
8 Servizi appartenenti al vecchio quadro regolamentare, richiamati dalla delibera n. 718/08/CONS.
9 La delibera n. 2/10/CONS prevede l’obbligo di separazione contabile e contabilità dei costi anche per i servizi terminating su tecnologia Ethernet, che non erano stati previsti dalla delibera n. 718/08/CONS.
10 Utenze POTS e/o ISDN PRA, ISDN BRA.
49 Il precedente elenco rappresenta, dunque, la lista esaustiva dei servizi SPM sui quali, in base al criterio ricostruttivo descritto, è da prevedersi l’applicazione degli obblighi di contabilità separata e di contabilità dei costi, fatto salvo gli esiti di successive analisi di mercato.
1.3. Le finalità regolamentari ed economiche delle linee guida
50 L’obiettivo principale del Gruppo di Impegni n. 8 è assicurare ai concorrenti e al mercato ulteriori garanzie di trasparenza e non discriminazione riguardo alle condizioni economiche applicate internamente ed esternamente nella fornitura dei servizi relativi alla rete di accesso.
51 L’attuale separazione per mercati regolati non consente di cogliere, da sola, se non in fase di revisione, la modalità di attribuzione di costi comuni e congiunti ai vari servizi. La nuova separazione contabile, pertanto, ha l’obiettivo di evidenziare i costi diretti o attribuiti ad Open Access e i relativi driver di allocazione di tali costi prima del ribaltamento sui servizi regolati.
52 In tal senso, una migliore visibilità, all’interno della contabilità regolatoria e dei contratti di servizio, dei prezzi dei servizi trasferiti internamente – i transfer charge – rappresenta uno strumento aggiuntivo per verificare l’effettiva applicazione di condizioni economiche equivalenti, sia internamente che esternamente. L’equivalenza fra le condizioni economiche implica che vengano applicati gli stessi prezzi a parità di condizioni tecniche.
53 Il Gruppo di Impegni n. 8 prevede altresì l’integrazione del contenuto dei contratti di servizio, previsti dalla delibera n. 152/02/CONS, con le condizioni economiche di cessione interna al fine di garantire una formalizzazione dei prezzi interni valida sul piano giuridico e di processo. Inoltre, i contratti di servizio devono fornire anche indicatori della qualità applicata ai servizi interni, utili ai fini della verifica della replicabilità tecnica.
54 Tanto premesso, al fine di sostanziare il principio di non discriminazione, è necessario individuare i parametri economici da assumere quali indicatori di riferimento, affinché sia definita una adeguata integrazione alla reportistica di Contabilità Regolatoria. In particolare, occorre definire regole progettuali e implementative, atte a garantire la piena trasparenza dei trasferimenti inerenti ai servizi di accesso SPM. Tali regole rappresentano l’oggetto delle presenti linee guida.
55 In tale ambito, in primo luogo, saranno specificati gli strumenti idonei a dare una rappresentazione autonoma, e con un sufficiente grado di dettaglio, dei servizi scambiati in ciascun mercato, in modo tale da verificare l’applicazione di condizioni equivalenti a tutta la clientela di riferimento.
56 In tal senso, la delibera n. 718/08/CONS, al punto 60, “i) Trasparenza delle condizioni economiche dei servizi intermedi, transfer charge, contabilità separata di Open Access”, indica che per “garantire un’effettiva e completa parità di trattamento tra le divisioni interne di Telecom Italia e gli operatori alternativi è necessario che sia fornita una maggiore trasparenza delle condizioni economiche applicate da Open Access alle proprie divisioni commerciali ed agli operatori alternativi, e che quindi Telecom Italia integri i contratti di servizio previsti dalla delibera n. 152/02/CONS con le condizioni economiche praticate alle proprie divisioni interne (cd. oneri di cessione interna)”.
57 In secondo luogo, saranno individuate le informazioni elementari necessarie per lo svolgimento dell’attività regolamentare e di vigilanza e, in particolare, per la valutazione delle condizioni economiche praticate da Open Access agli operatori concorrenti (contenute nelle offerte di riferimento) e a Telecom Italia Retail, per la verifica delle offerte commerciali al dettaglio presentate da Telecom Italia (oggetto di valutazione per il tramite dei test di prezzo previsti dalla regolamentazione vigente) e per disporre di un set di informazioni utile alle analisi di mercato.
58 In altri termini, è necessario un aggiornamento dei formati contabili in ragione dell’evoluzione del mercato e della regolamentazione registrata negli ultimi anni. Più precisamente, occorre che la contabilità regolatoria ed, in particolare, la rendicontazione dei trasferimenti interni fornita nell’ambito dei contratti di servizio siano sufficientemente dettagliate, in modo da riportare ogni elemento utile per svolgere, con accuratezza e tempestività, le attività di regolamentazione e di verifica.
59 A tal riguardo, è opportuno prevedere un appropriato livello di disaggregazione dei costi dei servizi e delle loro componenti, nell’ottica di una sistematizzazione delle informazioni contabili rilevate. Attualmente, infatti, parte dei dati utilizzati per la valutazione delle condizioni di offerta non sono presenti esplicitamente in contabilità e sono oggetto di apposite comunicazioni di dettaglio durante l’iter procedimentale. Dalla contabilità regolatoria dovrebbe, inoltre, emergere chiaramente che i costi sottostanti ai servizi contenuti nelle offerte di riferimento sono equivalenti alla base dei prezzi dei servizi trasferiti internamente.
60 Inoltre, sono da evidenziare, nei nuovi documenti contabili, i costi dei servizi e delle relative componenti di rete al fine di un loro impiego nell’ambito dei test di prezzo applicati alle offerte presentate da Telecom Italia (prima o dopo la commercializzazione)11. In particolare, il test di replicabilità è svolto confrontando le condizioni economiche dell’offerta commerciale di Telecom Italia con i costi che sosterrebbe l’operatore concorrente efficiente che volesse lanciare un’analoga offerta. Ai fini dell’applicazione del test di prezzo, l’Autorità utilizza in via
11 Cfr. art. 1, comma 5, lettera b della delibera n. 499/10/CONS.
prioritaria, l’Offerta di Riferimento in vigore pubblicata dall’operatore notificato12 ed approvata dall’Autorità, nonché la più recente contabilità resa disponibile dall’operatore notificato soggetto all’obbligo di contabilità dei costi. È, pertanto, utile che nel documento contabile sia riportato con il giusto dettaglio ogni elemento di costo relativo ai servizi soggetti all’analisi di replicabilità.
61 Infine, i dati relativi a ricavi e volumi desunti dalla contabilità regolatoria possono costituire un utile riferimento per le richieste dati inviate dall’Autorità ai fini delle analisi di mercato. In altri termini, gli Uffici dell’Autorità nel predisporre i questionari per le analisi di mercato, possono utilizzare come punto di partenza i dati contabili sui ricavi ed i costi totali relativi a ciascun servizio/mercato e, quindi, richiedere a Telecom Italia ogni altra informazione di dettaglio ritenuta necessaria per la definizione dei mercati rilevanti e la valutazione del significativo potere di mercato.
1.4. Gli ambiti di intervento: separazione contabile e contabilità dei costi
62 Per il perseguimento delle suindicate finalità regolamentari ed economiche, il Gruppo di Impegni n. 8 prevede:
• la predisposizione, da parte di Telecom Italia, di un sistema contabile separato che consenta di evidenziare e consuntivare separatamente i ricavi realizzati per la fornitura interna e per la fornitura esterna dei servizi SPM di accesso all’ingrosso. Per ciascun Mercato si prevedono, dunque, aggregati contabili separati, in grado di evidenziare le relazioni verticali tra i rispettivi servizi;
• la predisposizione di conti economici, relativi a ciascun servizio, che riportino:
- per i servizi venduti agli operatori alternativi, i ricavi conseguiti dalla vendita esterna del servizio;
- per i servizi forniti internamente i ricavi figurativi (transfer charge) derivanti dalla cessione interna dei servizi;
- i costi sostenuti per la produzione di ciascun servizio.
• l’evidenza contabile separata di Open Access, “o di qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi SPM di accesso all’ingrosso”;
• la stipula di contratti di servizio tra “Open Access” e le direzioni commerciali, che riportino il dettaglio delle condizioni tecnico-economiche di trasferimento interno (transfer charge), utilizzate come base di riferimento per la formulazione delle offerte retail.
12 Soggetto all’obbligo di trasparenza ai sensi dell’art. 46 del Codice.
63 Qualora vengano opportunamente utilizzati, tali strumenti, infatti, sono sufficienti ad evidenziare tutti gli elementi informativi che consentano di effettuare un confronto diretto fra le condizioni economiche applicate internamente ed esternamente.
64 Si rimanda ai capitoli successivi per la trattazione puntuale in materia di rappresentazione contabile dei servizi SPM di accesso (cap. 2), definizione dei transfer charge al prezzo (cap. 3) e dei contratti di servizio (cap. 4).
2 LA RAPPRESENTAZIONE DEI SERVIZI SPM DI ACCESSO IN CONTABILITÀ REGOLATORIA
2.1 Articolazione della separazione contabile ai sensi della normativa vigente
65 Le delibere di analisi dei mercati (nn. 731/09/CONS e 2/10/CONS) definiscono gli obblighi di separazione contabile, e, assieme, gli obblighi di contabilità dei costi, per i mercati di accesso wholesale, individuati dalla Raccomandazione del 17 dicembre 2007, per il WLR e per ciascun servizio ad essi appartenente, stabilendo scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto di Capitale) che rendano trasparenti i prezzi dei servizi all’ingrosso forniti agli altri operatori ed i prezzi di fornitura interna.
66 In particolare, con riferimento al Mercato 4, agli articoli 8 e 11 della delibera n. 731/09/CONS, si prevede la predisposizione di un Conto Economico e di un Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di accesso disaggregato e di Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato distinti per ciascuno dei seguenti servizi, e relativi servizi accessori:
i. servizio di full unbundling e unbundling dati;
ii. servizio di virtual unbundling;
iii. servizio di sub-loop unbundling;
iv. servizio di shared access;
v. servizi accessori (co-locazione, prolungamento dell’accesso con portante in fibra ed il canale numerico).
67 Per il Mercato 5, agli articoli 8 e 12 della delibera n. 731/09/CONS, si prevede la predisposizione di un Conto Economico e di un Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di accesso a banda larga all’ingrosso e relativi servizi accessori e di Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato distinti per ciascuno dei seguenti servizi:
i. servizio di accesso al nodo DSLAM su tutte le tecnologie di trasporto (ATM ed GBE/IP) e su tutte le tipologie di accesso;
ii. servizio di accesso al nodo Parent su tutte le tecnologie di trasporto (ATM ed GBE/IP), su tutte le tipologie di accesso (asimmetrico su linea condivisa e linea dedicata, simmetrico in HDSL, in SHDSL, simmetrico a 34 e 155 Mbit/s), su tutte le classi di servizio (incluso il multicast IP);
iii. servizi accessori (kit di consegna ATM ed GBE/IP).
68 Per il Mercato 6, agli articoli 10 e 12 della delibera n. 2/10/CONS, si prevede la predisposizione di un Conto Economico e di un Rendiconto del Capitale
Impiegato di sintesi dei servizi di segmenti terminali di linee affittate, per il rilegamento di sedi d’utente e relativi servizi accessori.
69 Per il WLR, agli articoli 8 e 13 della delibera n. 731/09/CONS, si prevede la predisposizione di un Conto Economico e di un Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi WLR, prestazioni associate e servizi accessori, e di Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato distinti per ciascuno dei seguenti servizi:
i. servizi WLR venduti a clienti residenziali (distinti per tipologia di accesso);
ii. servizi WLR venduti a clienti non residenziali (distinti per tipologia di accesso).
70 Nell’ambito della contabilità dei costi, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, il dettaglio dei costi delle componenti/attività sostenuti per la produzione dei servizi forniti da Telecom Italia è descritto agli articoli 61, 63, 66, 67 della delibera n. 731/09/CONS e all’articolo 19, della delibera n. 2/10/CONS.
71 In Allegato 1 sono illustrate per ciascun mercato e per i servizi corrispondenti le relazioni di trasferimento interno, come previsto dalle suindicate delibere di analisi dei mercati.
2.2 L’evidenza contabile separata dei costi di “Equivalent Open Access”
72 Le disposizioni contenute nel Gruppo di Impegni n. 8 impongono, come visto in precedenza, a Telecom Italia di predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Autorità all’interno della contabilità regolatoria “evidenza contabile separata relativa ad Open Access”.
73 Tale previsione, tuttavia, non riguarda in senso stretto l’unità Open Access, presente all’interno della struttura organizzativa di Telecom Italia, come chiarito dalle successive delibere del secondo ciclo di analisi dei mercati. In particolare l’art. 59 della delibera n. 731/09/CONS e l’art. 17 della delibera n. 2/10/CONS, con riferimento alle condizioni attuative dell’obbligo di separazione contabile, prevedono che “Telecom Italia predispone e sottopone all’approvazione dell’Autorità la contabilità regolatoria separata relativa ad Open Access e/o a qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso”, precisando che tale disposizione garantisce la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS relativa, tra l’altro, al Gruppo di Impegni n. 8.
74 Pertanto, detto obbligo di separazione fa riferimento ad una o più funzioni organizzative, che svolgono le attività di fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso, includendo oltre all’unità Open Access, “qualsiasi altra funzione di
Telecom Italia cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso”. Tale interpretazione consente di acquisire una evidenza della separazione contabile, che si riferisce a costi e ricavi dei servizi scambiati esternamente ed internamente, prescindendo dall’organizzazione interna di Telecom Italia, passibile di eventuali modifiche dettate da esigenze interne, pur sempre in ottemperanza alla normativa vigente.
75 Tanto premesso, in accordo con quanto esplicitato nella precedente sezione 1.2, è possibile individuare una rappresentazione contabile delle funzioni, cui fanno capo le attività di fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso SMP, che sono state accorpate all’interno dell’entità fittizia chiamata Equivalent Open Access, allo stato ricavata dall’unione “simulata” delle attività svolte dalle unità Open Access e delle attività espletate da TI Wholesale.
76 Per una rappresentazione completa a livello contabile delle attività di fornitura dei servizi, tuttavia, è necessario aggiungere alla rendicontazione dei processi (c.d. “Processi di rete” e “Processi di gestione”), secondo la classificazione riportata nella sezione 1.2, anche la rappresentazione delle risorse impiantistiche, vale a dire degli apparati e dei mezzi trasmissivi necessari per la produzione dei servizi (c.d. “Componenti di rete”) e delle infrastrutture civili di posa (c.d. “Infrastrutture di Ingegneria Civile”).
77 A garanzia di trasparenza e non discriminazione, al fine di rendere evidente la ripartizione delle risorse inerenti alla fornitura dei servizi di accesso fra i vari servizi, e di fornire una visione d’insieme della struttura sottostante alla fornitura dei servizi di accesso, oltre alla rappresentazione dei conti economici e dei rendiconti di capitale per ogni mercato (sezione 2.1), l’Autorità ritiene opportuno introdurre un report “trasversale” che dia evidenza dei costi e del capitale impiegato per il totale dei servizi relativi ai mercati dell’accesso (c.d.“Vista unitaria dell’accesso”).
78 Questa “vista unitaria” conterrà il totale dei costi e del capitale impiegato per la fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso e la loro suddivisione fra le risorse di rete e le attività di competenza di Equivalent Open Access. Nello specifico i costi e il capitale impiegato vengono suddivisi in quattro aggregati contabili prima di essere allocati sui servizi SPM di Accesso, come mostrato in figura 4:
• componenti di rete: risorse impiegate per la realizzazione della catena impiantistica dei servizi SPM di accesso (accesso Fonia, accesso bitstream, accesso al Terminating, Colocazione, fibra ottica spenta) per la fornitura sia agli altri operatori che all’interno (funzioni retail di Telecom Italia);
• infrastrutture di Ingegneria Civile: infrastrutture civili utilizzate per la posa dei cavi in fibra o in rame di Telecom Italia e degli altri operatori;
• processi di rete: attività di fornitura tecnica dei servizi SPM di accesso (assurance, provisioning,…) espletate a seguito di richieste di attivazione,
cessazione, variazione di configurazioni dei servizi, interventi di assistenza tecnica sulle reti (in rame o in fibra ottica) e sugli apparati di accesso, avanzate sia dagli altri operatori che dalle funzioni retail di Telecom Italia;
• processi di gestione: includono le attività di commercializzazione e gestione di tutti i servizi wholesale regolati e non regolati richiesti dagli altri operatori (c.d. costi di “gestione operatori”) nonché i costi relativi ai sistemi informativi ed al personale incaricato della gestione degli ordinativi per i servizi regolati e non regolati richiesti dalle divisioni interne di Telecom Italia (c.d. costi di “gestione interna”).
Sono esclusi da tali costi tutti quelli relativi alla commercializzazione al dettaglio dei servizi di Telecom Italia verso la propria clientela retail (in particolare Marketing, Pubblicità, Vendita, Fatturazione e Gestione crediti).
Figura 4 – Attribuzione delle risorse di Equivalent Open Access ai servizi SPM
Componenti di Rete
Infrastrutture di Ingegneria Civile
Processi di rete
Processi Commerciali
Attribuzione di Costi e Capitale
Vendita Servizi
Servizi SPM di Accesso
Trasferimenti interni
Altri Operatori
Servizi Retail di Accesso
Trasferimenti interni tra Servizi Wholesale
verso Servizi Retail
79 Di seguito si riporta la tabella con la lista degli elementi che dovranno essere forniti nel report in questione (tabella 3):
Tabella 3 – Form relativo alla “vista dell’accesso”.
80 Per ogni elemento della tabella, si riporta il dettaglio delle voci considerate:
• Componenti Di Rete
o Impianti d’abbonato - comprendente tutti gli impianti di abbonato ed i relativi raccordi che collegano il distributore a cui è attestato il cliente con il terminale del cliente;
o Attacco d’utente POTS - cartoline d’utente per l’attestazione di utenza residenziale e non residenziale POTS e dell’utenza WLR POTS;
o Attacco d’utente ISDN BRA - cartoline d’utente per l’attestazione di utenza residenziale e non residenziale ISDN BRA e dell’utenza WLR ISDN BRA;
o Attacco d’utente ISDN PRA - cartoline d’utente per l’attestazione di utenza residenziale e non residenziale ISDN PRA e dell’utenza WLR ISDN PRA;
o Apparati di accesso larga banda – DSLAM (ATM o IP) per accessi asimmetrici, modem SHDSL in centrale e RAF per accessi simmetrici SHDSL, apparati ADM per accessi SDH; vengono considerati tutti gli apparati sia per l’accesso retail alla rete dati che per l’accesso al servizio Bitstream sottoscritto dagli OLO;
o Apparati trasmissivi - DCE, MUX-F, Modem HDSL per l’accesso ai segmenti terminali di linee affittate sia retail che wholesale;
o Apparati rete di distribuzione – apparati trasmissivi della rete (elementi di rete di distribuzione primaria e secondaria, armadi) per la fornitura di tutte le coppie per accesso in rame;
o Portanti rete di distribuzione primaria – portanti per la realizzazione del collegamento dell’armadio di distribuzione alla centrale di accesso (fonia, dati o trasmissivo) della rete fissa di TI;
o Portanti rete di distribuzione secondaria – portanti per la realizzazione del collegamento dal distributore a cui è attestato il cliente all’armadio di distribuzione della rete fissa di TI;
o Alimentazione e Condizionamento – apparati per l’alimentazione ed il condizionamento degli impianti della rete di accesso (fonia, dati o trasmissivo);
o Spazi – spazi industriali degli impianti della rete di accesso (fonia, dati o trasmissivo);
o Attività di gestione “Facility”;
o Attività di gestione “Security”;
o Altri Impianti – altri impianti di accesso non catalogati nelle precedenti voci;
o Fibra Ottica spenta in rete primaria;
o Fibra Xxxxxx spenta in rete secondaria;
• Infrastrutture di Ingegneria Civile
o Infrastrutture ad uso esclusivo delle reti NGAN, interamente dedicate alla fibra ottica (già installata o da installare);
o Infrastrutture condivise (rame/NGAN), che sono utilizzate per ospitare sia cavi in fibra che in rame;
o Infrastrutture ad uso esclusivo delle reti in rame, in cui sono presenti soltanto cavi in rame;
• Processi Di Rete
o Provisioning linee attive – attività di equipaggiamento, adeguamento e di assistenza tecnica sugli apparati di accesso, svolte nella fornitura dei servizi SPM di accesso su linee attive sia per gli altri Operatori che per le funzioni Retail di TI;
o Provisioning linee non attive – attività di equipaggiamento, adeguamento e di assistenza tecnica sugli apparati di accesso, svolte nella fornitura dei servizi SPM di accesso su linee non attive sia per gli altri Operatori che per le funzioni Retail di TI;
o Assurance manutenzione preventiva – attività di manutenzione preventiva sugli elementi della rete di accesso utilizzati nella fornitura dei servizi SPM di accesso sia agli altri Operatori che alle funzioni Retail di TI;
o Assurance manutenzione correttiva - attività di manutenzione correttiva sugli apparati di rete di accesso utilizzati nella fornitura dei servizi SPM di accesso sia agli altri Operatori che alle funzioni Retail di TI, di cui:
− “interventi presso la sede del cliente” – attività di manutenzione svolta presso le sedi dei clienti (esclusa l’attivazione di nuovi collegamenti) sia per gli altri Operatori che per le funzioni retail di TI.
− ”specifica ULL” - attività di riparazione guasti effettuate sui doppini in unbundling in corrispondenza della loro attestazione in centrale e dei relativi raccordi dedicati;
o SLA premium di assurance;
o Altri Processi – attività di controllo e supporto operativo svolto non da tecnici relative ai processi di provisioning ed assurance.
• Processi Di Gestione Altri Operatori
o Gestione Commerciale - l’attività raccoglie tutti i costi ricorrenti e non, relativi agli OLO e connessi al ciclo attivo
o Vendita - l’attività raccoglie i costi del personale della Funzione Wholesale
nazionale
o Fatturazione - l’attività raccoglie i costi del personale della Funzione
Wholesale nazionale Charging and Operation ed i relativi costi informatici
o Altri processi di gestione (Sviluppo, gestione ordinativi, etc.)
• Processi Di Gestione Cliente Interno
o Comprende i costi e il capitale impiegato per la gestione degli ordinativi provenienti dalle divisioni interne di Telecom Italia, con indicazione distinta del dettaglio relativo ai sistemi informativi e di quello relativo al personale di rete.
81 L’opportunità di prevedere ulteriori dettagli all’interno della “Vista dell’accesso” sarà valutata a seguito della consegna della contabilità regolatoria sperimentale per l’esercizio 2010 da parte Telecom Italia. In particolare, la possibilità di aggiungere ulteriori elementi di dettaglio relativi alla fornitura dei servizi di accesso su rete in fibra sarà valutata a conclusione dei procedimenti regolamentari in materia di servizi di accesso alle reti di nuova generazione, oltre che a seguito della consegna della contabilità sperimentale per l’anno 2010 da parte di Telecom Italia.
82 Nell’ottica di garantire la trasparenza nell’attribuzione dei costi e del capitale ai vari servizi regolati e non regolati, Telecom Italia fornisce altresì due report distinti – uno per il costo e uno relativo al capitale – che riporteranno in dettaglio le quote di ciascun elemento della lista che sono attribuite ai vari aggregati per mercati (tabella 4).
83 Inoltre, per ciascun mercato Telecom Italia fornisce, all’interno del documento metodologico relativo alla separazione contabile, una relazione descrittiva dei driver di allocazione di tali costi. Tale metodologia di calcolo dei driver potrà essere modificata, laddove se ne ravvedesse l’esigenza, con provvedimento esplicito dell’Autorità, adottato in esito ad un procedimento in contraddittorio. Telecom Italia trasmette altresì all’Autorità una relazione di dettaglio sulla valorizzazione dei driver di allocazione dei costi con le quantità di riferimento.
Tabella 4 – Form relativo alla “vista dell’accesso” e ripartizione delle risorse fra i vari mercati e servizi.
84 A titolo di esempio, nella colonna relativa al Mercato 5 dell’accesso a larga banda all’ingrosso saranno riportate, per ogni voce valorizzata, le quote di costo (o di capitale) direttamente attribuite necessarie alla realizzazione dell’intera catena impiantistica e di processo dei servizi del mercato in esame, così come rilevati nel relativo conto economico.
85 Nel seguito, definite sul piano contabile l’entità Equivalent Open Access e le risorse necessarie per la produzione dei servizi, si descrive la struttura della contabilità regolatoria separata relativa agli stessi.
2.3 La rappresentazione contabile dei servizi di accesso SPM
2.3.1. Obbligo di separazione contabile
86 Nell’ambito della separazione contabile, per verificare la parità di trattamento interno-esterno, occorre stabilire i criteri per la rappresentazione di dettaglio dei costi dei servizi, ivi inclusi i trasferimenti interni. Questi sono valorizzati utilizzando i prezzi unitari estratti dai contratti di servizio13 ed i corrispondenti volumi consuntivati nell’anno di riferimento.
87 I transfer charge vengono inseriti all’interno dei conti economici o come costi o come ricavi, a seconda che derivino dalla cessione agli altri mercati o dall’acquisizione di un servizio.
88 Nello specifico, ogni conto economico riporta:
• i ricavi ottenuti per i servizi forniti esternamente ed internamente (questi ultimi valorizzati come transfer charge al prezzo, suddivisi in base al mercato di provenienza dei ricavi, come precisato nelle delibere del secondo ciclo di analisi dei mercati con riferimento all’obbligo di separazione contabile);
• i costi propri con l’indicazione dettagliata degli “ammortamenti”, dei costi relativi al personale, dei “costi esterni e altri” e delle “quote da riversare”, secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 731/09/CONS − art. 56 comma 5, art. 57 comma 2, art. 58 comma 2 − e alla delibera n. 2/10/CONS – art. 17 comma 2;
• i costi sostenuti per i servizi regolati acquisiti internamente (valorizzati come
transfer charge al prezzo);
13 Il dettaglio circa la valorizzazione del transfer charge sarà fornita nel capitolo 3.
• l’eventuale “adjustment CCA”;
• il margine figurativo netto, ottenuto dalla differenza tra i ricavi e la somma dei costi propri e dei costi di acquisizione interna valorizzati come transfer charge al prezzo.
89 L’obbligo di trasferimento interno dei prodotti/servizi al prezzo imposto dalla normativa vigente non ha impatto sulle scritture patrimoniali della contabilità regolatoria. L’introduzione di un capitale circolante figurativo all’interno del rendiconto del capitale impiegato si ritiene non essere pertinente con il caso di specie in quanto Telecom Italia, in ragione dell’integrazione verticale, non ha la necessità di applicare al suo interno dei sistemi di fatturazione e di gestione del credito che sono invece tipici degli scambi con l’esterno.
90 Inoltre, si evidenzia che il margine figurativo netto derivante dalla rendicontazione dei trasferimenti interni non altera il margine economico complessivo della contabilità regolatoria. Per contro, l’introduzione di un capitale circolante figurativo nelle scritture patrimoniali si ritiene possa produrre effetti distorsivi sul costo unitario pieno (costi operativi + costo del capitale14) dei singoli prodotti/servizi.
91 L’introduzione, quindi, di un transfer charge al prezzo nei rendiconti economici non comporta l’introduzione di un capitale circolante figurativo nei rendiconti patrimoniali al fine di valorizzare gli ipotetici crediti commerciali generati a favore dei servizi cedenti e dei debiti commerciali a carico dei servizi riceventi, che sussisterebbero in caso di una reale separazione societaria tra EOA e le direzioni commerciali di Telecom Italia.
92 A tal proposito, l’Autorità osserva che il capitale circolante figurativo non è strettamente connesso all’introduzione del transfer charge al prezzo, in quanto già in passato il transfer charge al costo simulava un trasferimento interno fra mercati, senza che ciò avesse comportato modifiche a livello finanziario introducendo partite contabili fittizie.
93 Infine, la mancata introduzione del capitale circolante figurativo non costituisce una discriminazione nei confronti dell’operatore dominante in quanto esso stesso già usufruisce dei benefici dell’integrazione verticale che non prevedono la trasposizione all’interno i vincoli nelle condizioni di pagamento tipici delle transazioni con l’esterno.
14 Il costo del capitale è ottenuto moltiplicando il tasso di rendimento del capitale impiegato per il capitale impiegato (capitale fisso + circolante netto).
2.3.2. Obbligo di contabilità dei costi
94 Nell’ambito della contabilità dei costi, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, dovranno essere predisposti dei prospetti di dettaglio15. Per ciascun servizio trasferito internamente, oltre alle informazioni sui costi unitari, dovrà altresì essere riportato il relativo adjustment per la valorizzazione al prezzo (Ca), pari alla differenza fra il prezzo unitario (P) riportato nei contratti di servizio e il relativo costo unitario (C), come illustrato nella tabella 8 (cfr. sezione 3.2).
95 Con riferimento al servizio WLR dovranno essere riportati altresì i costi delle componenti/attività distinti per tipologia di accesso (utenze POTS, ISDN BRA e ISDN PRA).
96 Inoltre, dovranno essere disposti ulteriori prospetti di dettaglio relativi alla valorizzazione del transfer charge complessivo a partire dai valori unitari dei prezzi di trasferimento derivati dai contratti di servizio e dalle relative quantità determinate sulla base delle consistenze installate e dei volumi dei servizi venduti nell’esercizio, come descritto nel successivo capitolo 3.
97 Parimenti, secondo quanto previsto dalle delibere nn. 731/09/CONS, artt. 56 e 57, e 2/10/CONS, art. 17, dovranno essere disposte apposite tabelle di dettaglio all’interno delle quali dovrà essere data evidenza − per ciascuno dei ricavi complessivi generati dalla fornitura agli altri operatori, riportati nei conti economici − delle quantità fornite agli altri operatori e dei prezzi unitari estratti dalle offerte di riferimento.
2.3.3. Estensione alle reti NGAN
98 Relativamente alle infrastrutture di rete in fibra, l’Autorità ha già evidenziato nella delibera n. 731/09/CONS (cfr. considerato 61) che il rispetto del principle of equivalence anche per l’accesso alle infrastrutture necessarie allo sviluppo di reti NGA sia indispensabile per garantire l’efficacia degli obblighi di accesso imposti su tali infrastrutture.
99 In conformità all’art. 56, comma 5 della delibera n. 731/09/CONS (condizioni attuative dell’obbligo di separazione contabile per i mercati dell’accesso all’ingrosso), i conti economici di ciascuno servizio di accesso disaggregato devono includere fra i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi gli ammortamenti degli asset della rete in rame, tra cui quelli relativi alle opere civili di posa dei cavi.
15 Articoli 61, 63, 66 e 67 della delibera n. 731/09/CONS e art. 19 della delibera n. 2/10/CONS.
100 In appositi prospetti di dettaglio dovrà essere data evidenza separata dei costi relativi alle opere civili (infrastrutture di posa) e, laddove presente nella rete di accesso, dei costi relativi alla fibra nei diversi segmenti di rete. Per ciascuno di essi devono essere evidenziati separatamente i costi relativi alla fornitura ed alla manutenzione dei sistemi, nonché i costi di gestione.
101 Il dettaglio degli elementi da rendicontare relativamente alle infrastrutture di posa e alla fibra sarà definito a seguito della ricezione della contabilità sperimentale per l’anno 2010, anche tenuto conto di eventuali indicazioni derivanti dai procedimenti collegati con la Delibera n. 498/10/CONS e s.m.i..
3 I TRANSFER CHARGE AL PREZZO
3.1 Riferimenti tecnico-operativi per la valorizzazione dei transfer charge al prezzo
3.1.1 Relazioni di trasferimento tra servizi SPM all’ingrosso e servizi al dettaglio
102 L’obbligo di separazione contabile imposto a Telecom Italia nel secondo ciclo di analisi dei mercati definisce le relazioni di trasferimento interno tra servizi wholesale appartenenti a mercati differenti16 e tra servizi wholesale e servizi retail17 e di conseguenza i servizi trasferiti (cfr. Allegato 1).
103 Per definire la corretta modalità di valorizzazione dei prezzi dei trasferimenti interni, risulta necessario in primis individuare una lista di servizi e prestazioni impiegate internamente da TI per la produzione dei servizi SPM wholesale (c.d. “servizi intermedi”) nonché per la fornitura dei servizi finali retail. Tale lista dei servizi trasferiti internamente è determinata sulla base di un principio di equivalenza con quelli contenuti nelle Offerte di Riferimento destinate agli OLO, escludendo i servizi e le prestazioni che non risultano applicabili all’operatore dominante in ragione delle oggettive differenze strutturali e impiantistiche.
104 L’individuazione di tali servizi, tuttavia, è condizionata dalla necessità di contemperare due diverse esigenze. Da un lato, infatti, sussiste la necessità di esporre dati contabili accurati e dettagliati, dall’altro, occorre tenere in considerazione la complessità implementativa della misurazione e valorizzazione dei transfer charge al prezzo, che comporta per l’operatore dominante l’onere di adeguare i propri sistemi aziendali al fine di rilevare su tutto il territorio nazionale i volumi corrispondenti a ciascuna risorsa ceduta internamente.
105 Per l’individuazione dei servizi rilevanti per la valorizzazione dei transfer charge
al prezzo, si propone di utilizzare i seguenti criteri:
a. Applicabilità dei servizi a TI Retail;
b. Superamento della soglia di materialità;
c. Rilevanza ai fini dell’equivalence.
106 Non rientrano nell’elenco dei servizi/prestazioni per la valorizzazione dei transfer charge al prezzo quei servizi/prestazioni non fruiti da Telecom Italia Retail, in ragione delle differenze strutturali e impiantistiche (“servizi non applicabili”).
16 Servizi SPM “prodotti” da un mercato wholesale e trasferiti ad un differente mercato wholesale ai fini della costruzione della catena del valore dei servizi propri di questo secondo mercato.
17 Servizi SPM wholesale, venduti agli OLO e necessari anche per la realizzazione dei servizi finali offerti alla clientela Retail di Telecom Italia.
107 Data la complessità della gamma dell’offerta wholesale di Telecom Italia, si individua una “soglia di materialità”18 rispetto alla quale selezionare i servizi e le prestazioni rilevanti per la valorizzazione dei transfer charge.
108 Per il calcolo della soglia di materialità, si assumono come Base di Riferimento Materialità (BRM) i ricavi conseguiti dalla vendita dei servizi agli OLO, al netto dei ricavi dei “servizi non applicabili”. Per ciascun mercato, si individuano BRM distinte per “canoni” e “contributi”.
109 I servizi ritenuti sopra soglia di materialità sono quelli che producono ricavi dalla vendita agli OLO superiore al 3,5% della base di calcolo della materialità.
110 La lista dei servizi forniti internamente di cui è opportuno evidenziare il transfer charge al prezzo, tuttavia, non deve escludere alcuni servizi e prestazioni che, pur rappresentando una percentuale trascurabile in termini di valore (dunque classificati “sotto soglia di materialità”), hanno una valenza regolamentare significativa ai fini dell’obbligo di equivalence oppure hanno una diffusione rilevante tra i servizi retail di TI non riscontrata per i servizi fornito agli OLO19.
111 Per completezza, occorre considerare che possono essere trasferiti internamente anche alcuni servizi per i quali non esiste un equivalente acquisto dagli OLO. In tali casi il prezzo di trasferimento interno del servizio deve essere determinato sulla base delle catene impiantistiche (analizzando funzionalità di rete e/o routing factor) e dei processi necessari alla loro produzione, valorizzati utilizzando i dati dell’ultima contabilità regolatoria disponibile. Il valore unitario del prezzo del servizio trasferito internamente è riportato nei contratti di servizio.
112 Per tali servizi le tabelle di dettaglio della contabilità regolatoria devono riportare le componenti/attività impiegate per la produzione del servizio con i rispettivi coefficienti di utilizzo e costi unitari. Devono essere, altresì, evidenziati gli eventuali adjustment (Ca) relativi alla differenza fra il prezzo del servizio applicato nell’anno di riferimento (P) e il relativo costo unitario (C). I driver di allocazione dei costi devono essere documentati all’interno di note esplicative allegate alla contabilità regolatoria20.
113 In Allegato 2, si riporta la lista dei servizi relativi a ciascun mercato/servizio di accesso all’ingrosso (Mercato 4, Mercato 5, Mercato 6 e WLR), selezionati sulla
18 L’opportunità di introdurre tale soglia è confermata anche dall’analisi dei dati relativi al paniere di servizi wholesale relativo all’anno 2009, che mostrano un’elevata concentrazione della domanda di servizi wholesale da parte degli OLO su un numero ristretto di servizi/prestazioni presenti nelle Offerte di Riferimento.
19 I dati relativi al 2009 rivelano che l’utilizzo congiunto dei due criteri (materialità e rilevanza regolamentare) consente di estrarre i servizi trasferiti internamente in grado di rappresentare quasi il totale del valore economico dei trasferimenti interni, introducendo un errore trascurabile nella valorizzazione del transfer charge complessivo.
20 Art.67, comma 9 della delibera n. 731/09/CONS e art. 19, comma 8 della delibera n. 2/10/CONS
base dei criteri sopra esposti, con l’aggiunta delle cartoline d’utente POTS, ISDN BRA e ISDN PRA21.
114 Per ciascun elemento della lista è riportata esplicita indicazione in ordine ai criteri di selezione dei servizi sopra citati, vale a dire:
i. l’applicabilità o meno a Telecom Italia. Si riporta indicazione anche delle voci che, pur rappresentando una percentuale trascurabile in termini di valore (classificati “sotto soglia di materialità”), hanno una valenza regolamentare significativa ai fini dell’obbligo di equivalence;
ii. la percentuale di ricavi da OLO;
iii. le relazioni di trasferimento verso altri mercati wholesale e/o retail (in coerenza con quanto riportato in Allegato 1) ovvero la motivazione dell’esclusione dall’insieme delle voci valorizzate per cui è prevista la valorizzazione nel processo di calcolo dei transfer charge.
115 Ai fini contabili, dovrà essere calcolato il relativo transfer charge al prezzo per ciascun servizio cedente e per ciascun servizio ricevente, riportato nelle tabelle dell’Allegato 2, che soddisfi i criteri di selezione definiti sopra.
116 Per ciascuna relazione di trasferimento si riportano di seguito alcune considerazioni.
• Trasferimento dai Servizi di Accesso all’Ingrosso (Mercato 4) al Wholesale Line Rental (WLR). La delibera n. 731/09/CONS prevede il trasferimento dal mercato 4 al WLR dei servizi di full unbundling e unbundling dati.
Con riferimento al servizio di unbundling dati, attualmente non risultano erogati servizi WLR che acquisiscono risorse dal servizio di unbundling dati pertanto la rendicontazione di tale trasferimento non sarà prevista da subito ma dovrà essere implementata al momento dell’introduzione di nuovi servizi WLR sul mercato che sfruttino risorse provenienti dall’unbundling dati, secondo una metodologia che sarà disposta dall’Autorità.
Il WLR compone la propria catena del valore ricevendo, tramite transfer charge al prezzo, risorse impiantistiche e processi di rete da parte dei servizi wholesale di full unbundling e co-locazione. Il servizio di WLR si completa poi con la fornitura alla clientela esterna ed interna (ossia OLO o Mercati 1a e 1b) delle cartoline di utente. I servizi WLR ricevono risorse da parte di:
o servizio di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti metalliche in rame (full ULL),
o servizio di co-locazione.
21 Cfr. punti 126 e ss.
• Trasferimento dai Servizi di Accesso all’Ingrosso (Mercato 4) ai servizi di Accesso a Larga Banda all’ingrosso (Mercato 5). La delibera n. 731/09/CONS prevede il trasferimento dal mercato 4 al mercato 5 dei servizi di full unbundling e unbundling dati, subloop unbundling e shared access.
Con riferimento al servizio di unbundling dati, attualmente non risultano erogati servizi del Mercato 5 che acquisiscano risorse dal servizio di unbundling dati pertanto la rendicontazione di tale trasferimento non sarà prevista da subito ma dovrà essere implementata al momento dell’introduzione di nuovi servizi sul mercato che sfruttino risorse provenienti dall’unbundling dati, secondo una metodologia che sarà disposta dall’Autorità.
I servizi di accesso al Bitstream sia su rete ATM che su rete Ethernet utilizzano per la raccolta dell’utenza attestata al DSLAM o ai modem, i collegamenti in rame dedicati (ADSL dedicato o SHDSL) o condivisi (ADSL condiviso). I servizi di accesso ADSL e di accesso simmetrico ricevono quindi, tramite transfer charge al prezzo, risorse impiantistiche e processi di rete da parte di:
o servizio di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche in rame (ULL),
o servizio di co-locazione
• Trasferimento dai Servizi di Accesso all’Ingrosso (Mercato 4) ai Servizi di fornitura di Segmenti Terminali di Linee Affittate all’ingrosso (Mercato 6). La delibera n. 731/09/CONS prevede il trasferimento dal Mercato 4 al Mercato 6 dei servizi di full unbundling e unbundling dati, subloop unbundling e shared access.
Con riferimento ai servizi di unbundling dati e shared access, attualmente non risultano risorse appartenenti a tali servizi acquisite internamente dal Mercato 6. Pertanto la rendicontazione di tali trasferimenti non sarà prevista da subito ma dovrà essere implementata al momento dell’introduzione di nuovi servizi appartenenti a tale mercato che sfruttino risorse provenienti dall’unbundling dati e dallo shared access, secondo una metodologia che sarà disposta dall’Autorità.
I servizi di accesso al terminating nelle velocità fino a 2 Mbit/s utilizzano per il collegamento con il cliente i collegamenti in rame e ricevono, quindi, tramite transfer charge al prezzo risorse impiantistiche e processi di rete da parte di:
o servizi accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche in rame (ULL),
o servizio di co-locazione.
I servizi di accesso al terminating con velocità superiori a 2 Mbit/s utilizzano per il collegamento con il cliente i collegamenti in fibra e ricevono, quindi, tramite transfer charge al prezzo risorse impiantistiche e processi dal Mercato 4 relativo alle reti NGAN. Tale trasferimento, quindi sarà declinato a conclusione del procedimento di cui alla delibera n. 498/10/CONS e successive con provvedimento esplicito dell’Autorità.
• Trasferimento dai Servizi di Accesso all’Ingrosso (Mercato 4) al Servizio di Surcharge TP (Mercato 2). Il servizio di surcharge da telefonia pubblica utilizza la catena produttiva del servizio di full unbundling. Il Servizio di surcharge TP riceve risorse da parte di:
o servizio di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti metalliche in rame (full ULL),
o servizio di co-locazione.
• Trasferimento dal Wholesale Line Rental (WLR) ai Servizi di Accesso Fonia al dettaglio (Mercati 1a ed 1b). Coerentemente con quanto stabilito dalla delibera n. 731/09/CONS, i servizi di accesso alla rete fissa di Telecom Italia al dettaglio “utilizzano” la catena produttiva del servizio wholesale WLR, che cede la propria catena impiantistica e di processo per la realizzazione del servizi finali rivolti alla clientela residenziale e non residenziale.
• Trasferimento dai Servizi di Accesso a Larga Banda all’ingrosso (Mercato 5) ai Servizi di Accesso a Larga Banda al dettaglio. Coerentemente con quanto stabilito dalla delibera n. 731/09/CONS, i servizi a larga banda al dettaglio offerti da Telecom Italia alla propria clientela retail utilizzano le risorse produttive dei servizi bitstream venduti agli OLO (Mercato 5), nelle varie tecnologie di accesso (ADSL, SHDSL, SDH) e di trasporto (ATM ed Ethernet).
Per quanto concerne il trasferimento dal Mercato 5 al Mercato 6 (segmenti terminali di linee affittate), come previsto dall’articolo 57 della delibera 731/09/CONS, non si rileva attualmente la presenza sul mercato di servizi del Mercato 6 che necessitano l’acquisizione di risorse dal Mercato 5.
I servizi del Mercato 5 che effettuano transfer charge verso i servizi di accesso a larga banda al dettaglio sono i servizi di trasporto al nodo parent su rete ATM ed Ethernet.
Non effettuano trasferimenti interni, invece, i servizi relativi ai kit di consegna, in quanto non applicabili a TI che trasporta i dati sulla propria rete, ed il servizio bitstream di accesso al DSLAM ATM ed Ethernet, ritenuto non applicabile a TI.
• Trasferimento dai Servizi di fornitura di Segmenti Terminali di Linee Affittate all’ingrosso (Mercato 6) ai Segmenti Terminali di Linee Affittate al
dettaglio. Coerentemente con quanto stabilito dalla delibera n. 2/10/CONS, i circuiti trasmissivi offerti da Telecom Italia alla propria clientela retail utilizzano le risorse produttive dei segmenti terminali di linee affittate all’ingrosso venduti agli OLO (Mercato 6), nelle varie tecnologie di accesso e di trasporto. Si rimanda alla sezione 3.1.3 per la definizione delle modalità di valorizzazione del trasferimento.
117 Telecom Italia, indipendentemente dal soddisfacimento o meno dei requisiti si selezione, trasmette per ciascuno dei servizi riportati in Allegato 2 indicazione delle “% Ricavi da OLO” entro il mese di luglio di ogni anno successivo all’anno contabile di riferimento, ovvero alla consegna del documento di contabilità regolatoria all’Autorità.
118 Ai fini della rappresentazione dei Contratti di servizio, Telecom Italia riporta negli stessi indicazione delle condizioni tecniche ed economiche per ciascuno dei servizi riportati in Allegato 2, indipendentemente dal soddisfacimento o meno del criterio di selezione relativo alla materialità individuato al fine della loro rendicontazione in contabilità regolatoria. Parimenti Telecom Italia fornisce indicazione puntuale dei servizi e/o delle prestazioni per le quali non è soddisfatto il criterio di materialità.
3.1.2 Criteri per la determinazione del prezzo equivalente
119 Al fine di permettere l’effettiva applicazione del principio di equivalence da parte di TI in termini anche di condizioni economiche di offerta, i prezzi di trasferimento interno sono valorizzati ad un prezzo equivalente a quello praticato agli altri Operatori nelle Offerte di Riferimento.
120 I transfer charge sono quindi ottenuti moltiplicando le quantità (Q) scambiate internamente per il prezzo unitario equivalente (P) incluso nei contratti di servizio.
121 Nel caso di coincidenza delle catene produttive (impianti + processi) dei servizi ceduti all’interno e di quelli venduti all’esterno agli OLO, il prezzo di trasferimento coincide con quello incluso nelle Offerte di Riferimento approvate per la vendita agli altri Operatori (POR), ossia P = POR.
122 Nel caso siano presenti rilevabili differenziazioni nelle catene produttive (impianti e/o processi) dei servizi ceduti all’interno e di quelli venduti all’esterno, il prezzo equivalente si ricava rettificando il prezzo dell’Offerta di Riferimento (POR) con opportuni adjustment (AOR), calcolati valorizzando le differenziazioni delle catene produttive (in incremento o in decremento) secondo le modalità definite nelle presenti linee guida sulla base dei dati dell’ultima contabilità regolatoria disponibile all’atto della presentazione dei contratti di servizio (ossia, P = POR ± AOR). Gli AOR così identificati sono riportati nelle seguenti Linee Guida.
123 Nel caso dei servizi per i quali viene prevista l’esposizione dei transfer charge, come individuati in Allegato 2, allo stato non si evidenziano differenziazioni nelle catene produttive interne ed esterne e pertanto il prezzo di trasferimento unitario
(P) coincide con quello riportato nell’Offerta di Riferimento (POR), fatto salvo per il trasferimento dei servizi WLR verso i mercati dei servizi di accesso retail, per i quali è stato individuato un specifico adjustment (AOR per WLR).
124 Per la valorizzazione del transfer charge da WLR verso i servizi di accesso retail nel caso di centrali chiuse all’ULL si adotta, come prezzo interno, il medesimo prezzo dell’offerta di riferimento del WLR formulata per gli OLO, mentre nel caso di centrali aperte all’ULL (nelle quali non è applicabile l’Offerta Riferimento del WLR formulata per gli OLO) si applica un prezzo interno di trasferimento valutato sulla base della catena impiantistica necessaria alla produzione del servizio ceduto:
- prezzo del servizio ULL (Singola Coppia e Doppia Coppia) venduto agli OLO;
- prezzo del servizio di Colocazione (Energia per Alimentazione e Condizionamento, Spazi, Facility e Security) venduto agli OLO;
- costo pieno della cartolina d’utente ricavato dall’ultima contabilità regolatoria, diversificato in base alla tecnologia di accesso22 (AOR per WLR).
125 Di seguito si fornisce una rappresentazione grafica della relazione di trasferimento tra WLR e fonia retail (figura 6).
22 Utenze POTS, ISDN BRA e ISDN PRA.
Altri
Operatori
Altri Operatori
con accesso su centrali chiuse all’ULL
Vendita Servizi
Wholesale
Accesso Fonia
retail su centrali chiuse all’ULL
Vendita Servizi
Retail
TRANSFER CHARGE
al Prezzo da OR ULL
Vendita Servizi
Wholesale
ULL
TRANSFER CHARGE
al prezzo da OR WLR
WLR
COLOCAZIONE
TRANSFER CHARGE al
prezzo con valorizzazione catena impiantistica(1)
Clienti Retail
Residenziali e non Residenziali
Vendita Servizi
Wholesale
TRANSFER CHARGE
al Prezzo da OR Colocazione
Altri
Operatori
Accesso Fonia
retail su centrali aperte all’ULL
Vendita Servizi
Retail
Figura 6 – Relazioni di trasferimento interno fra WLR e fonia retail
(1) ULL + COLOCAZIONE + CARTOLINA D’UTENTE
126 Nella tabella seguente si riporta il dettaglio della catena produttiva nel caso dei trasferimenti interni da WLR verso accessi retail attestati a centrali aperte all’unbundling.
Figura 7 – Componenti del trasferimento interno dal WLR ai servizi di accesso al dettaglio su centrali aperte all’unbundling
3.1.3 Metodologia di rilevazione dei volumi commerciali e tecnici
127 Telecom Italia realizzerà un apposito sistema che registri le quantità (Q) ed i prezzi per la valorizzazione degli scambi interni relativi ai servizi SPM, limitatamente a quei servizi/prestazioni, riportati in Allegato 2, per i quali si richiede una rendicontazione dei transfer charge in contabilità regolatoria. Tale sistema produrrà un flusso verso la contabilità regolatoria, per consentire la produzione dell’evidenza contabile separata dei transfer charge. Le quantità (Q) rilevate per ciascun servizio “cedente” dovranno essere ripartire tra i rispettivi servizi “riceventi”, sulla base delle relazioni individuate in Allegato 2.
128 Nel sistema saranno rilevati:
- i volumi commerciali dei servizi oggetto di transfer charge verso i servizi
retail oppure verso altri servizi SPM appartenenti a diversi mercati wholesale;
- i volumi tecnici caratteristici delle catene di produzione dei servizi SPM wholesale e quindi utilizzati anche dai servizi retail, che acquisiscono risorse da altri servizi SPM wholesale (es. spazi ed energia).
129 I volumi utilizzati per la valorizzazione del transfer charge saranno, relativamente ad ogni servizio oggetto di cessione interna, le quantità medie rilevate mensilmente delle consistenze suddivise per segmento di clientela, per quanto concerne i canoni, e le quantità di prestazioni erogate nell’anno, per quanto riguarda i contributi. Si riporta di seguito il dettaglio per la determinazione dei volumi relativo a ciascuna relazione di trasferimento.
• Trasferimento dai Servizi di Accesso all’Ingrosso (Mercato 4) al Wholesale Line Rental (WLR).
Le quantità da considerare per i trasferimenti interni del servizio di ULL verso il WLR sono:
o le quantità commerciali vendute ai clienti finali retail (distinte per clientela residenziale e non residenziale) e per tipologia di accesso23, distinte per centrale di attestazione della linea (aperta e/o non aperta all’ULL);
o le quantità commerciali vendute agli OLO che acquistano il servizio WLR (centrali chiuse all’ULL).
Le quantità da considerare per i trasferimenti interni del servizio di co- locazione verso il WLR sono:
o Per gli Spazi: lo spazio standard, in mq, occupato da una coppia, moltiplicato per il totale di coppie retail e per il totale di coppie WLR
23 Utenze POTS e/o ISDN PRA, ISDN BRA.
OLO. Al fine di garantire il principio di equivalence, lo spazio standard di una coppia è definito come quello occupato da una coppia OLO (totale mq occupati da OLO / totale coppie vendute a OLO).
o Per l’Energia Elettrica per Alimentazione e Condizionamento: i KW installati per l’alimentazione ed il condizionamento di una linea, moltiplicato per il totale di linee retail e WLR OLO. I KW installati per una linea sono definiti a partire dal consumo di targa (espresso in CC) misurato per linea equivalente a 64Kbit/s su centrale SL. Il consumo di targa così individuato è successivamente moltiplicato per il parametro di dissipazione, pari a 0,8 per il condizionamento, relativo alla conversione AC/CC.
• Trasferimento dai Servizi di Accesso all’Ingrosso (Mercato 4) ai servizi di Accesso a Larga Banda all’Ingrosso (Mercato 5).
Le quantità da considerare per i trasferimenti interni dei servizi di ULL e di Shared Access verso i servizi di accesso al bitstream in rame sono:
o le quantità commerciali di accessi retail vendute ai clienti finali TI (in quanto i servizi retail di accesso alla larga banda acquisiscono internamente dai servizi bitstream);
o le quantità commerciali vendute agli OLO che acquistano il servizio
bitstream.
Le quantità da considerare per i trasferimenti interni del servizio di co- locazione verso i servizi di accesso al bitstream in rame sono:
o Per gli Spazi: lo spazio standard, in mq, occupato da una coppia, moltiplicato per il totale di coppie retail e per il totale di coppie bitstream attestate agli apparati di accesso alla rete dati (DSLAM o modem SHDSL). Al fine di garantire il principio di equivalence, lo spazio standard di una coppia è definito come quello occupato da una coppia OLO (totale mq occupati da OLO / totale coppie totale coppie vendute a OLO).
o Per l’Energia Elettrica per Alimentazione e Condizionamento: i KW installati per l’alimentazione ed il condizionamento degli apparati di accesso alla rete dati (DSLAM o Modem SHDSL) cui sono attestati gli accessi retail e quelli OLO. I KW installati sono definiti a partire dal consumo di targa (espresso in CC) di tali apparati di accesso alla rete dati. Il consumo di targa è successivamente moltiplicato per il parametro di dissipazione, pari a 0,8 per il condizionamento, relativo alla conversione AC/CC.
• Trasferimento dai Servizi di Accesso all’Ingrosso (Mercato 4) ai Servizi di fornitura di Segmenti Terminali di Linee Affittate all’Ingrosso (Mercato 6).
Le quantità da considerare per i trasferimenti interni del servizio di ULL verso i servizi di terminating in rame sono:
o le quantità commerciali vendute ai clienti finali TI (in quanto i servizi di fornitura di linee affittate retail acquisiscono i servizi di Accesso dal terminating);
o le quantità commerciali vendute agli OLO che acquistano i servizi di accesso al terminating.
Le quantità da considerare per i trasferimenti interni del servizio di co- locazione verso i servizi di accesso al terminating in rame sono:
o Per gli Spazi: lo spazio standard, in mq, occupato da una coppia, moltiplicato per il totale di coppie retail e per il totale di coppie per terminating OLO attestate agli apparati utilizzati per realizzare l’accesso al terminating (MUX e Modem HDSL). Al fine di garantire il principio di equivalence, lo spazio standard di una coppia è definito come quello occupato da una coppia OLO (totale mq occupati da OLO/ totale coppie vendute a OLO).
o Per l’Energia Elettrica per Alimentazione e Condizionamento: i KW installati per l’alimentazione ed il condizionamento degli apparati utilizzati per realizzare l’accesso al terminating (MUX e Modem HDSL) cui sono attestati gli accessi retail e quelli OLO. I KW installati sono definiti a partire dal consumo di targa (espresso in CC) di tali apparati di accesso alla rete trasmissiva. Il consumo di targa è successivamente moltiplicato per il parametro di dissipazione, pari a 0,8 per il condizionamento, relativo alla conversione AC/CC.
• Trasferimento dai Servizi di Accesso all’Ingrosso (Mercato 4) al Servizio di
Surcharge TP (Mercato 2).
Le quantità da considerare per i trasferimenti interni del servizio di Full
Unbundling verso il Surcharge TP (Mercato 2) sono:
o le quantità commerciali vendute alle divisioni interne di Telecom Italia che acquistano accessi retail TP indipendentemente dallo stato della centrale, aperta o chiusa all’unbundling;
o le quantità commerciali vendute agli OLO che acquistano accessi alla telefonia pubblica (centrali aperte all’ULL).
Le quantità da considerare per i trasferimenti interni del servizio di co- locazione verso il Surcharge TP (Mercato 2) sono:
o Per gli Spazi: lo spazio standard, in mq, occupato da una coppia, moltiplicato per il totale di coppie retail TP e per il totale di coppie OLO TP. Al fine di garantire il principio di equivalence, lo spazio standard di
una coppia è definito come quello occupato da una coppia OLO (totale mq occupati da OLO / totale coppie vendute a OLO).
o Per l’Energia Elettrica per Alimentazione e Condizionamento: i KW installati per l’alimentazione ed il condizionamento di una linea, moltiplicato per il totale di linee retail TP e OLO TP. I KW installati per una linea sono definiti a partire dal consumo di targa (espresso in CC) misurato per linea equivalente a 64Kbit/s su centrale SL. Il consumo di targa così individuato è successivamente moltiplicato per il parametro di dissipazione, pari a 0,8 per il condizionamento, relativo alla conversione AC/CC.
• Trasferimento dal Wholesale Line Rental (WLR) ai Servizi di Accesso Fonia al dettaglio (Mercati 1a ed 1b).
Come indicato nei paragrafi precedenti, il prezzo da adottare nelle valorizzazioni dei transfer charge al prezzo dal WLR, verso i servizi al dettaglio dei mercati retail di accesso fonia, è effettuato considerando:
o un prezzo interno equivalente dedotto dall’offerta WLR, per il transfer charge da WLR verso accessi retail attestati su centrali chiuse all’ULL;
o un prezzo interno basato sulla catena impiantistica, per il transfer charge
da WLR verso accessi retail attestati su centrali aperte all’ULL.
Stante tale approccio, al fine di valorizzare correttamente gli scambi interni, è necessario rilevare le quantità commerciali vendute ai clienti finali retail (residenziali e non), distinte per centrale di attestazione della linea (aperta e/o non aperta all’ULL). Tali quantità commerciali, cedute ai mercati di accesso fonia al dettaglio, sono costituite dalle consistenze di accessi retail. Le quantità commerciali così rilevate saranno attribuite alle centrali aperte o chiuse all’ULL in funzione della lista delle centrali WLR resa pubblica agli OLO.
Gli eventuali cambiamenti di “stato di centrale” saranno monitorati, mantenendo l’evidenza delle centrali che si apriranno all’ULL. Le quantità commerciali relative alle centrali che sono state oggetto di “cambio di stato” verranno rilevate e storicizzate nel sistema di valorizzazione dei transfer charge.
• Trasferimento dai Servizi di Accesso a Larga Banda all’Ingrosso (Mercato 5) ai Servizi di Accesso a Larga Banda al dettaglio.
Le quantità commerciali per la cessione dei servizi di Accesso e Trasporto, relativi al Mercato 5, verso le corrispondenti offerte retail, saranno costituite dalle consistenze (accessi e banda) risultanti dai sistemi aziendali retail e relative ai servizi venduti alla clientela finale.
A tali quantità commerciali saranno associate tutte le quantità tecniche (tecnologia di accesso, linee condivise/dedicate, tecnologia di trasporto Ethernet o ATM, classe di servizio, tariffazione flat o consumo, banda condivisa o dedicata) necessarie alla valorizzazione dei servizi sulla base dell’offerta di riferimento formulata per gli OLO ed acquisite sul sistema di contabilità regolatoria.
Per quanto riguarda la cessione all’interno del servizio di trasporto al parent su rete ATM, è necessario esaminare la natura e le caratteristiche dei servizi retail per individuare la tipologia e il calcolo della banda oggetto di transfer charge :
o Mbyte consumati per le offerte a volume;
o minuti di traffico, per le offerte a tempo, convertiti in banda;
o Mbit/s configurati per la banda relativa alle offerte flat.
Per quanto riguarda la configurazione in rete della banda, si considererà:
o il modello di raccolta a banda condivisa (raccolta dei VC relativi a differenti accessi in un VP), per la banda relativa alla clientela con accesso asimmetrico;
o il modello di raccolta a banda dedicata (raccolta del VC per ogni accesso), per la banda relativa alla clientela con accesso simmetrico.
Il transfer charge del servizio di trasporto flat al Parent ATM verrà quindi valorizzato, in funzione del modello di raccolta adottato, facendo riferimento al dettaglio delle condizioni economiche esposte nell’Offerta di Riferimento, in cui è previsto un canone annuo per ogni Mbit/s configurato in banda garantita (MCR) ed un canone per ogni Mbit/s di banda eccedente la garantita (PCR-MCR).
Nel caso di modello a banda condivisa si dovranno quindi considerare i valori di banda MCR e (PCR-MCR) dei VP, mentre nel caso di modello a banda dedicata si prenderà in considerazione la semisomma dei valori UP e DOWN rispettivamente per l’MCR e per (PCR-MCR) dei singoli VC. I valori di MCR e PCR utilizzati saranno quelli riportati nelle normative tecnico commerciali dei relativi servizi retail.
Per i servizi a larga banda a consumo, il trasferimento interno del servizio di trasporto sarà valorizzato, coerentemente a quanto previsto nell’Offerta di Riferimento per gli OLO, sulla base del traffico espresso in Mbyte ricevuti e trasmessi. I volumi di Mbyte e dei minuti (per i servizi a tempo) saranno rilevati dai sistemi aziendali di Telecom Italia relativi ai servizi retail.
Per quanto riguarda la cessione all’interno del servizio di trasporto al Parent su rete Ethernet, la quantità da considerare sarà costituita dalla banda dinamica cumulata, calcolata in funzione delle specifiche commerciali definite per cluster di servizi omogenei (in termini di tipologia di clientela, distinta tra clientela residenziale e non residenziale, velocità di accesso e parametri di configurazione), rispettando i parametri definiti nell‘equivalente Offerta di Riferimento.
• Trasferimento dai Servizi di fornitura di Segmenti Terminali di Linee Affittate all’Ingrosso (Mercato 6) ai Segmenti Terminali di Linee Affittate al Dettaglio.
Per quanto concerne la rilevazione delle quantità da considerare per i trasferimenti interni dei terminating si premette che nell’ambito dei lavori del Gruppo di Impegni n. 8 Telecom Italia ha comunicato una razionalizzazione dell’acquisizione delle quantità commerciali, consistente nel far confluire, in unico sistema informativo, i dati di consistenza dei Circuiti Diretti Retail, presenti in diversi sistemi di fatturazione. Le informazioni dettagliate, disponibili in questi ultimi, e che confluiranno nell’unico sistema informativo di cui sopra, sono funzionali sia alle necessità della Contabilità Regolatoria sia a quelle del calcolo del transfer charge al prezzo, e riguardano tra l’altro:
o Numero di PARD (punti di accesso reti dati): numero di punti terminali di rete (sedi-cliente) interessati dai servizi di circuiti diretti retail;
o Tipologia e velocità del circuito: si distinguono le diverse tipologie di circuiti venduti (CDA 2fili/4fili, CDN tradizionali, CDN Ethernet over SDH) e, per i CDN, le corrispondenti velocità;
o Lunghezza trasmissiva in linea d’aria: per ciascun circuito è rilevata la corrispondente lunghezza in km funzionale all’applicazione dei prezzi.
Ai fini della valorizzazione del trasferimento dai Terminating, per le varie tipologie, velocità e tecnologie utilizzate (PDH, SDH ed Ethernet over SDH) ai Segmenti terminali di linee affittate al dettaglio, è stato elaborato un apposito sistema di valutazione dei circuiti retail di Telecom Italia, da cui emerge che i circuiti offerti alla clientela retail di Telecom Italia sono classificabili nelle seguenti due categorie principali:
i. Circuiti end to end: consentono il rilegamento di due sedi-cliente, o punti terminali di rete, attraverso un circuito diretto della velocità e tipologia
richiesti dal cliente stesso. Le due sedi-cliente possono appartenere allo stesso BTR (Bacino Trasmissivo Regionale) o a due BTR differenti. In quest’ultimo caso il circuito al cliente finale comprenderà anche l’utilizzo della tratta di rete back-bone di Telecom Italia (trasporto trunk);
ii. Circuiti mono-terminati: consentono il rilegamento di una sede cliente (punto terminale di rete) ad una centrale Telecom Italia e sono utilizzati, ad esempio, per fornire al cliente l’accesso alle reti dati di Telecom Italia; in genere, si tratta di circuiti attestati a nodi di accesso alle reti dati che si trovano nell’ambito della stessa BTR in cui si trova la sede cliente.
Il modello di valutazione delle quantità dei servizi scambiati internamente, ossia la composizione di servizi wholesale del Mercato 6 indispensabili per la loro fornitura, si basa su quanto riportato nella tabella sottostante (Tabella 5).
Tabella 5 – Modello per la rappresentazione degli scambi interni fra circuiti retail e servizi wholesale di Linee Affittate.
Tipologia Circuiti Retail | Servizi wholesale di Linee Affittate | Fattore di utilizzo |
Circuito end to end bi‐terminato appartenente ad un BTR | TERMINATING COMPONENTE ACCESSO | 2 |
TERMINATING COMPONENTE TRASPORTO | 124 |
Circuito end to end bi‐terminato tra due BTR differenti | TERMINATING COMPONENTE ACCESSO | 2 |
TERMINATING COMPONENTE TRASPORTO | 2 | |
TRASPORTO TRUNK25 | 1 |
Circuito mono‐terminato appartenente ad un BTR | TERMINATING COMPONENTE ACCESSO | 1 |
TERMINATING COMPONENTE TRASPORTO | 1 |
Circuito mono‐terminato tra due BTR differenti26 | TERMINATING COMPONENTE ACCESSO | 1 |
TERMINATING COMPONENTE TRASPORTO | 1 | |
TRASPORTO TRUNK25 | 1 |
Per ciascun circuito retail di Telecom Italia, si individuano così le quantità
(Q) di terminating cedute internamente ad esso associate.
Più precisamente, per determinare esattamente le quantità di terminating associate ai circuiti venduti alla clientela retail, si procede nel modo seguente:
o per le quantità di “Terminating componente Accesso”, attraverso il numero di PARD, ossia il numero di punti terminali di rete (sedi-cliente) interessati dai servizi di circuiti diretti retail rilevati a consuntivo nel periodo di riferimento;
o per le quantità di “Terminating componente Trasporto”, per ogni circuito diretto si individua:
24 Il nodo di attestazione di Telecom Italia di una delle sedi-cliente coincide con un Nodo Trasmissivo Regionale (NTR) per la consegna dei circuiti retail. Si assume in questo caso che uno dei due terminating ha distanza zero per la componente di trasporto.
25 Il servizio di trasporto trunk non è oggetto di transfer charge al prezzo ma se ne tiene conto in fase di allocazione dei relativi costi.
26 Nell’eventuale caso di presenza di circuiti mono-terminati tra due BTR, si assume che il nodo di accesso alle reti dati, cui è collegata la sede cliente, sia co-locato nell’NTR di attestazione del trunk.
i. inizialmente il Bacino Trasmissivo Regionale (BTR) a cui appartiene ciascuna sede-cliente del circuito considerato;
ii. successivamente, si individua il nodo di transito di competenza (per ogni sede-cliente) coincidente con il punto di consegna (PdC) di un equivalente terminating OLO;
iii. la distanza in linea d’aria, per la valorizzazione del transfer charge al prezzo, è quella tra la prima centrale di attestazione della sede cliente e la centrale in cui l’OLO raccoglierebbe l’equivalente terminating nel BTR considerato.
Per tener conto della presenza di circuiti che collegano due BTR differenti e che danno origine a due “Terminating componente Trasporto”, stante l’attuale indisponibilità sui sistemi di Telecom Italia di informazioni puntuali in merito, si definisce il numero di Terminating ceduto internamente, maggiorando la consistenza di circuiti retail, di ogni fascia di distanza, dell’incidenza percentuale di circuiti che attraversano il livello di rete back- bone. Il valore medio di tale percentuale, per tutte le velocità, è dedotto dalle analisi tecniche effettuate annualmente ai fini dell’elaborazione della Contabilità Regolatoria.
Oltre alle quantità, per valorizzare il transfer charge al prezzo secondo l’articolazione dei prezzi indicata nell’Offerta di Riferimento, è necessario rilevare anche la distanza della componente di trasporto dei circuiti Terminating. In particolare, è necessario distinguere i circuiti retail per velocità nelle corrispondenti fasce di distanza in cui si articola l’offerta dei Terminating wholesale.
Per il consuntivo 2010, che costituisce un versione sperimentale della metodologia da adottare per la valorizzazione del transfer charge al prezzo, l’aggregazione degli stessi circuiti retail nelle corrispondenti fasce di distanza verrà realizzata mediante una fotografia aggiornata della distribuzione dei circuiti retail stessi e a ciascuna fascia verrà associata una distanza media calcolata sulla base delle effettive distanze dei circuiti.
Nei consuntivi successivi, invece, la distanza della componente trasporto di ciascun circuito sarà valutata in maniera puntuale, secondo le rilevazioni effettuate nell’anno di riferimento, ed a questa sarà applicata la corrispondente fascia tariffaria wholesale.
In tal modo si individua per ogni sede-cliente di un Circuito Diretto Retail, il relativo terminating, con la specifica distanza trasmissiva in linea d’aria, necessaria per l’applicazione puntuale del prezzo OR. Quindi, per ogni sede cliente di un circuito retail si applica il canone di accesso relativo alla velocità di quest’ultimo ed il canone trasmissivo relativo (per la velocità
considerata) alla distanza in linea d’aria specifica del terminating (associato alla sede cliente del circuito diretto di cui si tratta).
Con riferimento ai circuiti trasmissivi a capacità dedicata la cui conversione dal “vecchio quadro regolatorio” al “nuovo quadro regolatorio” ha implicato una modifica del percorso fisico realizzato sulla rete, Telecom Italia fornisce evidenza separata nei transfer charge anche della quota di costo relativa a tale attività.
3.1.4 Modifiche della lista dei servizi trasferiti e delle modalità di valorizzazione
130 Eventuali proposte di introduzione, modifica e/o eliminazione degli adjustment applicati rispetto al prezzo corrispondente dell’Offerta di Riferimento (AOR) devono essere comunicate all’Autorità non meno di 30 giorni prima della consegna dei contratti di servizio con le relative motivazioni, ai fini dell’approvazione con atto esplicito da parte dell’Autorità.
131 Parimenti l’Autorità approva con atto esplicito le modifiche alla soglia di materialità individuata ai fini della rendicontazione dei transfer charge in contabilità regolatoria.
132 L’Autorità dispone con provvedimento dell’Ufficio di competenza l’introduzione di nuovi servizi trasferiti internamente nell’ambito delle relazioni di trasferimento individuate, nonché la loro modifica e/o eliminazione.
133 Le Tabelle di relazione tra servizi wholesale e tra servizi wholesale e retail, di cui all’Allegato 2 dovranno riportare, per ciascun anno di riferimento, l’indicazione di tutte le voci di listino indicate nelle Offerte di Riferimento in vigore. La valorizzazione dei trasferimenti interni, secondo le modalità definite dall’Autorità, dovrà essere implementata per gli elementi individuati dall’Autorità nel presente provvedimento ed eventuali successive modificazioni.
3.2 Modalità operative di valorizzazione e rendicontazione del transfer charge al prezzo
134 I transfer charge valorizzati al prezzo sono riportati nelle tabelle di dettaglio contenute all’interno della contabilità regolatoria nelle quali, per ciascuna delle relazioni di corrispondenza tra servizi SPM e Servizi Retail e tra servizi SPM differenti riportate nell’Allegato 2, saranno disponibili i dettagli informativi relativi a:
• Costo unitario di ciascun servizio/prestazione (C);
• Prezzo unitario equivalente (P) con l’evidenza dell’adjustment rispetto al costo (Ca);
• Quantità cedute (Q);
• Ricavi Interni (Q x P).
135 Tali dati sono ricavati come segue:
• il costo unitario (C) è ricavato dai prospetti di dettaglio di cui ai commi 6-12 dell’articolo 67 della delibera 731/09/CONS (nonché ai commi 6-12 dell’art. 19 della delibera 2/10/CONS, per il solo mercato 6);
• il prezzo unitario equivalente (P) è estratto dai contratti di servizio relativi all’esercizio in analisi ed è ottenuto applicando al prezzo corrispondente dell’offerta di riferimento (POR) l’eventuale adjustment basato sulla differente catena impiantistica (AOR);
• le quantità relative alle consistenze medie annue trasferite internamente ai servizi acquirenti nell’esercizio contabile di riferimento (Q). Più propriamente per i canoni dovranno essere riportate le consistenze medie rilevate mensilmente e per i contributi dovranno essere riportate le quantità puntuali erogate nell’anno di riferimento.
secondo quanto illustrato nelle tabelle a seguire (Tabella 6, 7 e 8), fatto salvo eventuali revisioni a esito della verifica della contabilità sperimentale dell’anno 2010.
Tabella 6 - Struttura dei Prospetti di Valorizzazione dei Transfer Charge al prezzo
DETTAGLIO RICAVI INTERNI (TRANSFER CHARGE AL PREZZO DEL MERCATO M XX)
Servizi del Mercato xx vs Mercato Wholesale e Mercati Retail | Servizio 1 | Servizio 2 | … | … | Servizio N | Totale ricavi interni/ Quantità da Transfer Charge | |
Ricavo unitario medio |
Unità di misura | … | … | … | … | … | … | |
SERVIZI MERCATO … | Quantità | ||||||
Ricavi Interni | |||||||
SERVIZI MERCATO … | Quantità | ||||||
Ricavi Interni | |||||||
Totale Servizi | Quantità | ||||||
Ricavi Interni |
Tabella 7 - Struttura dei Prospetti di Valorizzazione dei Transfer Charge al costo
DETTAGLIO RICAVI INTERNI (TRANSFER CHARGE AL COSTO DEL MERCATO M XX)
Servizi del Mercato xx vs Mercato Wholesale e Mercati Retail | Servizio 1 | Servizio 2 | … | … | Servizio N | Totale ricavi interni/ Quantità da Transfer Charge | |
Costo unitario medio |
Unità di misura | … | … | … | … | … | … | |
SERVIZI MERCATO … | Quantità | ||||||
Ricavi Interni | |||||||
SERVIZI MERCATO … | Quantità | ||||||
Ricavi Interni | |||||||
Totale Servizi | Quantità | ||||||
Ricavi Interni |
Tabella 8 - Struttura dei Prospetti di Valorizzazione dei Transfer Charge – Differenza fra ricavi unitari e costi unitari
DETTAGLIO RICAVI INTERNI (TRANSFER CHARGE AL COSTO DEL MERCATO M XX)
Differenza Ricavi Unitari vs Costi Unitari del Mercato xx | Servizio 1 | Servizio 2 | … | … | Servizio N | Totale ricavi interni/ Quantità da Transfer Charge | |
Ricavo unitario medio | |||||||
Costo unitario medio |
4 I CONTRATTI DI SERVIZIO
136 La stipula di appositi “contratti di servizio”27 tra “Open Access” e le direzioni commerciali di Telecom Italia si configura come uno strumento a disposizione della Autorità che integra e rafforza gli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi, ai fini della verifica dell’applicazione da parte di Telecom Italia dell’obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi all’ingrosso per i quali è notificata quale operatore avente Significativo Potere di Mercato.
137 Al riguardo, quanto previsto dal gruppo di impegni n. 8, ovvero dalle successive delibere dell’Autorità28, integra e sostituisce le disposizioni della delibera n. 152/02/CONS29, nella misura in cui dispone che per la fornitura di servizi di accesso equivalenti ai servizi di i) accesso disaggregato alla rete locale, alla sottorete locale nonché servizi di co-locazione ed altri servizi accessori, ii) accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta, iii) bitstream e relativi servizi accessori, iv) WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori, e v) per la fornitura di segmenti terminali di linee affittate, Telecom Italia garantisca la fornitura dei servizi predetti alle proprie divisioni interne “attraverso la stipula di accordi interni che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche”. Peraltro, la normativa in materia dispone che: “Telecom Italia predispone, e sottopone all’approvazione dell’Autorità, in appositi contratti di servizio, i transfer charge corrispondenti ai servizi di accesso all’ingrosso di cui al presente provvedimento forniti dalla funzione Open Access − o da qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze nella fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso”.
138 La regolamentazione prevede, inoltre, che : “Tali accordi hanno validità annuale e contengono almeno le clausole relative agli SLA di provisioning, assurance e
27 Si chiarisce che nella presente proposta di Xxxxx guida si intende per “contratto di servizio” l’”accordo interno” (anche “contratto interno”) che Telecom Italia è tenuta a stipulare e a comunicare all’Autorità, nei termini indicati agli articoli 55, comma 1, lett. a, e 59, comma 1 della delibera n. 731/09/CONS e art. 16, comma 1, lett. a, della delibera n. 2/10/CONS, ovvero al punto 8.1 dell’Allegato A, alla delibera n. 718/08/CONS.
28 Cfr. art. 55, comma 1, lett. a, e art. 59, comma 1 della delibera n. 731/09/CONS e art. 16, comma 1, lett. a, della delibera n. 2/10/CONS.
29 Cfr. art. 2, comma 2, lett. a: “L’Autorità verifica che le misure adottate garantiscano: che la fornitura di servizi di rete alle proprie unità organizzative commerciali avvenga attraverso accordi che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche. Tali accordi devono contenere almeno le clausole di cui all’allegato C;”. All’allegato C suindicato, si dispone che “Gli accordi interni tra le unità organizzative di rete e le unità organizzative commerciali dell’operatore notificato, relativi, tra l’altro, ai servizi di trasporto end- to –end, devono riportare, se applicabili, almeno le clausole presenti nel Service Level Agreement relativo ai servizi di interconnessione dell’operatore notificato presentato nell’ambito dell’offerta di interconnessione di riferimento [..]”.
disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente. Tali SLA devono riportare, se applicabili, le clausole degli SLA relativi ai corrispondenti servizi presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento. I prezzi di cessione interna riportati dai contratti interni sono quelli presentati nell'ambito dell’offerta di riferimento. Tali accordi devono essere comunicati all’Autorità entro il 31 ottobre di ciascun anno unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento”.
4.1 Contenuto dei contratti di servizio
139 Per ciascuna Offerta di Riferimento relativa alla fornitura di servizi di i) accesso disaggregato alla rete locale, alla sottorete locale nonché servizi di co-locazione ed altri servizi accessori, ii) accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta, iii) bitstream e relativi servizi accessori, iv) WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori, e v) di segmenti terminali di linee affittate, Telecom Italia dovrà predisporre un apposito contratto di servizio contenente almeno i seguenti elementi:
(a) Oggetto del contratto;
(b) Durata, decorrenza, modifiche del contratto;
(c) Indicazione delle condizioni tecniche di fornitura dei servizi;
(d) Indicazione delle condizioni economiche di fornitura dei servizi;
(e) Indicazione dei Service Level Agreement di riferimento;
(f) Indicazione delle funzioni di Telecom Italia cui si applicano i contratti.
140 Telecom Italia esplicita nei “contratti di servizio” le condizioni tecniche di fornitura dei servizi, dando altresì evidenza dei prezzi unitari (P) dei servizi offerti internamente30.
141 Come meglio precisato alla sezione 3.1.2 delle presenti Linea Guida, le condizioni economiche (P) rappresentano i prezzi unitari di fornitura interna dei servizi ─ equivalenti a quelli presentati nell’ambito dell’Offerta di Riferimento corrispondente (POR) ─ per ciascuno dei servizi forniti internamente. Inoltre, nei contratti di servizio Telecom Italia esplicita il valore unitario dell’eventuale adjustment di prezzo (AOR).
30 TI deve indicare il prezzo unitario e le condizioni tecniche dei servizi che soddisfano il criterio di “applicabilità interna”, secondo quanto riportato in Allegato 2.
142 Xxxx stato non si evidenziano differenziazioni nelle catene produttive interne ed esterne e pertanto il prezzo di trasferimento unitario (P) dovrà coincidere con quello riportato nell’Offerta di Riferimento, fatto salvo per il trasferimento dei servizi WLR verso i mercati dei servizi di accesso retail (AOR per WLR).
143 Gli SLA di provisioning, assurance e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente sono quelli presentati nell’ambito dell’Offerta di Riferimento corrispondente, corredati da congrue penali interne in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
144 Le funzioni retail che stipulano i contratti di servizio sono tutte quelle adibite alla commercializzazione dei servizi al dettaglio. Le stesse formulano le offerte al dettaglio sulla base dei prezzi contenuti nei contratti di servizio.
4.2 Tempi di fornitura dei contratti di servizio
145 Telecom Italia trasmette all’Autorità i contratti di servizio entro il 31 ottobre di ciascun anno, contestualmente alla pubblicazione della proposta di Offerta di Riferimento corrispondente a ciascuno dei servizi forniti internamente, unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare la parità di trattamento.
146 I contratti di servizio si intendono automaticamente approvati dall’Autorità contestualmente all’approvazione delle Offerte di Riferimento corrispondenti a ciascuno dei servizi forniti internamente senza un atto deliberativo esplicito.
147 Ogni modifica a ciascuna Offerta di Riferimento, ripubblicata per effetto di disposizioni regolamentari, sarà automaticamente recepita – laddove applicabile – dal contratto di servizio che sarà ritrasmesso all’Autorità con le relative variazioni.
148 Gli eventuali adjustment vengono valorizzati secondo le modalità individuate dall’Autorità nelle presenti Linee Guida (cfr. sezione “3.1.2” delle Linee guida)), o successivamente approvate (cfr. sezione “3.1.4” delle Linee guida), utilizzando i dati contabili disponibili più recenti e sono verificati dal revisore contabile.
149 Tali contratti, in maniera equivalente rispetto all’Offerta di Riferimento corrispondente, hanno validità annuale a partire dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Decorrono da tale data retroattivamente, ove non diversamente previsto, anche le eventuali modifiche intervenute a seguito dell’approvazione dell’Offerta di Riferimento corrispondente.
150 La verifica della correttezza e della completezza di tali contratti sarà svolta dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il rispetto della parità di trattamento.
151 Telecom Italia predispone e trasmette all’Autorità all’interno di appositi prospetti di dettaglio all’interno del documento di contabilità regolatoria (cfr. sezione “3.2” delle Linee guida) delle tabelle di dettaglio relative ai trasferimenti interni
contenenti i prezzi unitari dei servizi forniti internamente – estratti dai contratti di servizio - e le informazioni quantitative relative alle consistenze installate ed ai volumi dei servizi venduti nell’esercizio.
4.3 Pubblicazione dei contratti di servizio
152 Telecom Italia pubblica i contratti di servizio sul proprio Portale Wholesale, contestualmente alla pubblicazione della relativa Offerta di Riferimento. A seguito dell’approvazione dell’Offerta di Riferimento, Telecom Italia è tenuta a ripubblicare i contratti di servizio corrispondenti all’Offerta, recependo altresì le eventuali modifiche approvate dall’Autorità.
5 TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE NUOVE NORME
5.1 Indicazioni per il revisore e relazioni revisionali
153 L’art. 14 della delibera n. 731/09/CONS e l’art. 13 della delibera n. 2/10/CONS, “Presentazione e verifica della contabilità regolatoria”, stabiliscono che Telecom Italia invii annualmente all’Autorità, entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio civilistico, le scritture contabili corredate dai prospetti di dettaglio in cui figurano i transfer charge al prezzo31. L’Autorità incarica un soggetto indipendente (Revisore) di certificare la conformità della contabilità regolatoria a quanto previsto dalla normativa vigente.
154 I medesimi articoli prevedono, inoltre, che le disposizioni in materia di separazione contabile e contabilità dei costi oggetto del Gruppo di Impegni n. 8 siano implementate a partire dall’esercizio contabile 2011. Al fine di facilitare la transizione al nuovo sistema contabile, si prevede anche che, per l’esercizio 2010, Telecom Italia affianchi alla contabilità regolatoria redatta secondo la metodologia precedente una contabilità che recepisce in via sperimentale le nuove disposizioni.
155 Inoltre, Telecom Italia è tenuta a fornire all’Autorità entro il 31 ottobre di ogni anno, contestualmente all’Offerta di Riferimento, i contratti di servizio relativi all’anno successivo secondo le modalità e le tempistiche individuate alla precedente sezione 4.
156 Il revisore al fine di verificare la contabilità regolatoria avrà a disposizione il bilancio di esercizio approvato, da cui la stessa contabilità regolatoria deriva; le modalità di valutazione dell’adjustment di prezzo relativi al WLR individuato nelle presenti linee guida (AOR per WLR) ed eventuali altri adjustment approvati successivamente dall’Autorità; infine, rispetto alla reportistica standard avrà a disposizione all’interno della contabilità regolatoria i prospetti di dettaglio32 relativi alla fornitura interna dei servizi (transfer charge).
157 Il revisore, nell’ambito delle attività ordinarie di revisione della contabilità regolatoria, provvederà alla verifica della corretta valorizzazione degli adjustment di prezzo (AOR) sulla base di quanto definito nelle presenti linee guida (sezione 3.1.2).
31 Cfr. sezione 3.2
32 Cfr. sezione 3.2
5.2 Pubblicazione della contabilità regolatoria
158 A valle della verifica da parte del revisore33, l’Autorità rende pubblici i conti economici e i rendiconti del capitale impiegato di sintesi dei Mercati 4, 5 e 6 e del servizio WLR.
159 Inoltre, in continuità con le disposizioni contenute nella delibera n. 152/02/CONS riguardo alla pubblicazione dei dati di contabilità regolatoria34 e coerentemente con quanto pubblicato per gli esercizi 2005-2009 (cfr. delibere nn. 666/09/CONS, 162/11/CONS e 424/11/CONS), sono pubblicate le tabelle − senza i valori economici − dei restanti conti economici e dei rendiconti del capitale impiegato relativi ai servizi appartenenti a ciascun mercato, nonché degli ulteriori elementi di dettaglio riportati di seguito.
160 Per il Mercato 4 sono resi pubblici i costi unitari mensili dei collegamenti venduti agli OLO e a Telecom Italia, nonché i costi associati alle singole componenti/attività da cui tali costi derivano (vale a dire le righe denominate rispettivamente “canone singola coppia”, “canone doppia coppia” e “canone SA” della tabella contenente i servizi venduti agli OLO di cui all’Allegato 29 della delibera n. 731/09/CONS e le righe denominate “canone coppia POTS”, “canone accesso XDSL singola coppia”, “canone accesso XDSL doppia coppia”, “canone coppia ISDN BRA”, “canone coppia ISDN PRA”e “canone XDSL su coppia POTS attiva”). Inoltre, sono pubblicati i ricavi complessivi derivanti dai trasferimenti ai mercati a valle (tali informazioni saranno contenute nelle tabelle di cui ai punti 98 e 99).
161 Per il Mercato 5, 6 e WLR sono resi pubblici i ricavi complessivi derivanti dai trasferimenti verso i mercati a valle (tali informazioni saranno contenute nelle tabelle di cui ai punti 98 e 99).
162 Sono pubblicate le tabelle relative alla “Vista dell’Accesso”, ad esclusione della colonna relativa al “Costo per immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita” in quanto trattasi di un elemento di dettaglio riservato alle valutazioni di competenza dell’Autorità in materia di regolazione dei prezzi.
163 Inoltre, l’Autorità pubblica la relazione nella quale Telecom Italia riporta i criteri adottati per la separazione contabile contenente le regole adottate per la ripartizione delle categorie principali di costi fra i vari mercati.
164 È pubblicata altresì annualmente una dichiarazione di conformità al sistema, in ottemperanza all’art. 50 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.
33 Art. 14, comma 5 della delibera n. 731/09/CONS e art. 13, comma 5 della delibera n. 2/10/CONS.
34 Cfr. allegato B alla delibera n. 152/02/CONS.