CONVENZIONE TRA
ALLEGATO 1 – Bozza di Convenzione
TRA
LA DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
rappresentata dal_____________________ domiciliato per la carica in Roma, viale America n. 201, codice fiscale 80230390587, (di seguito denominata: Amministrazione)
E
___________________________________________________________________
rappresentato dal ________________, in qualità di_____________ , domiciliato per la carica presso il Comune di ____________ (di seguito denominato: Proponente)
PREMESSE
Tutto ciò premesso e considerato,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. In particolare:
l'Allegato 1 contiene il progetto “_____________” presentato dal soggetto Proponente _____________, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed ammesso a finanziamento con decreto n.___ del_____________, con l’indicazione del cronoprogramma delle fasi di attuazione del progetto e dell’elenco degli Enti pubblici di ricerca, Università e operatori privati coinvolti nella realizzazione del Progetto, firmatari con la Pubblica amministrazione proponente delle relative Convenzioni;
varie ed eventuali ulteriori accordi programmatici (da inserire).
Art. 2 – Oggetto
La presente Convenzione regola i rapporti tra l’Amministrazione e il Proponente in relazione al progetto denominato “_____________________” (di seguito: Progetto), finanziato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, per la realizzazione di progetti per la sperimentazione e ricerca applicata relative alle tecnologie emergenti e collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione, secondo quanto previsto ed in attuazione dell’Asse II – Progetti di ricerca e sviluppo, citato di cui al “Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014 – 2020) del Piano investimenti per la diffusione della banda larga, ai sensi della lettera c) della delibera CIPE n. 61/2018”, approvato con Decreto Ministeriale del 26 marzo 2019.
Art. 3 – Obblighi del Proponente
Il Proponente, provvederà, prima della realizzazione degli interventi non compiutamente dettagliati nel progetto, a sottoporre alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione una Scheda Operativa comprendente la descrizione delle attività da svolgere, le relative date di inizio e fine, l’indicazione puntuale delle spese da sostenere che dovranno essere contenute nei limiti del costo approvato.
Per la realizzazione del progetto, il Proponente provvederà a predisporre e compiere tutti gli atti e le attività necessarie al conseguimento dello stesso, coerentemente con le finalità indicate nell’Asse II del “Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014 – 2020) del Piano investimenti per la diffusione della banda larga, ai sensi della lettera c) della delibera CIPE n. 61/2018”, approvato con Decreto Ministeriale del 26 marzo 2019 e con le disposizioni operative adottate dall’Amministrazione nell’ambito del Piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga - FSC 2014-2020 (in particolare: documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo, Manuale delle Procedure di gestione e controllo e relativi strumenti operativi che saranno resi disponibili dall’Amministrazione), nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
Il Proponente accetta, fin d’ora, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata nelle attività necessarie alla realizzazione del progetto, le misure previste dal successivo articolo 14 della presente Convenzione.
Il Proponente si impegna a nominare, tra i suoi dipendenti, almeno un referente tecnico quale interlocutore per l’Amministrazione in merito alle attività tecnico-operative inerenti il Progetto approvato.
Nell’esercizio della realizzazione delle attività individuate ai sensi del precedente art. 2, il Proponente:
è responsabile della predisposizione, raccolta, corretta conservazione ed invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall’Amministrazione, attività che non potrà delegare in alcun modo agli eventuali partner di progetto o ad altri soggetti;
informa l’Amministrazione di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
sottopone all’Amministrazione, per la relativa approvazione, le eventuali modifiche da apportare al progetto fornendo alla stessa le relative motivazioni;
informa gli organi preposti, l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti giudiziari in sede civile, penale e/o amministrativa che dovessero interessare il progetto;
mantiene un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata per tutte le relative transazioni;
assicura, nelle forme richieste dall’Autorità di Gestione, la disponibilità delle informazioni relative alle attività svolte, ai dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, rilevati per il progetto, necessari all’implementazione del sistema informativo adottato dalla stessa Autorità di Gestione, ed all’elaborazione delle Relazioni annuali e finale sullo stato di attuazione previste per il FSC.
Il Proponente assume, nei confronti dell’Amministrazione, la piena responsabilità per qualsiasi danno, anche all’immagine, causato al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall’esecuzione del progetto. Il Proponente è, altresì, responsabile anche per danni causati dai soggetti attuatori del progetto e/o dai soggetti coinvolti per l’espletamento delle attività. In ogni caso, il Proponente manleverà e terrà indenne l’Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all’esecuzione del progetto.
Art. 4 – Obblighi dell’Amministrazione
L’Amministrazione si impegna a:
erogare le risorse in favore del Proponente con le modalità riportate nei successivi articoli della presente Convenzione, in particolare all'articolo 8;
mettere a disposizione il Sistema di Gestione e Controllo (Xx.Xx.Xx) adottato dall’Autorità di Gestione, comprensivo dei relativi allegati;
fornire il necessario supporto ai fini del coordinamento e dell’attuazione degli interventi previsti nel progetto approvato;
svolgere le attività di controllo come previsto all’art. 11.
Art. 5 - Obblighi comuni a entrambe le parti
Le parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza, a rispettare ed a far rispettare tutti gli obblighi previsti nella presente Convenzione. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica indicata nel Progetto, di cui all'Allegato 1, costituisce elemento essenziale per l'attuazione degli interventi oggetto del presente atto, salvo differimenti specificamente concordati.
Le parti si impegnano, altresì, ad informare, con cadenza trimestrale, il Comitato indirizzo strategico di cui al successivo art. 6, circa lo stato di attuazione della presente Convenzione per lo svolgimento delle competenze stabilite ai sensi del punto 4 del Decreto ministeriale del 26 marzo 2019.
Tutte le comunicazioni tra le parti dovranno avvenire mediante Posta Elettronica Certificata agli indirizzi di seguito indicati: ______________________________
Art. 6 – Comitato di indirizzo strategico
Il “Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014 – 2020) del Piano investimenti per la diffusione della banda larga”, approvato con Decreto Ministeriale del 26 marzo 2019, prevede l’istituzione di uno specifico Comitato di indirizzo strategico composto da 5 membri, di cui 3 designati dal Ministero dello Sviluppo Economico (appartenenti all’Ufficio di Gabinetto del Ministro e alla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - DGSCERP) e 2 designati di volta in volta dagli Enti pubblici firmatari delle convenzioni, con il compito di sovraintendere a tutte le tematiche oggetto del Programma medesimo, promuovendo le necessarie iniziative, verificandone lo stato di attuazione ed applicando eventuali azioni correttive.
A tal fine, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, le parti si impegnano a designare i membri che faranno parte del Comitato di indirizzo strategico che potrà fornire linee guida ed indirizzi per la realizzazione del progetto e del Programma nel suo complesso.
La partecipazione al Comitato sarà a titolo gratuito e ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese per quanto di competenza.
Art. 7 - Responsabile del procedimento
Entro 15 giorni dalla stipula della presente Convenzione, il Proponente nomina il “Responsabile del procedimento” ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 e xx.xx. e ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm., dandone tempestiva comunicazione all’Amministrazione.
Art. 8 - Erogazioni finanziarie
A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, l’Amministrazione provvederà, attraverso le proprie strutture, al trasferimento delle risorse secondo le seguenti modalità:
un’anticipazione, ove richiesta, di una prima quota di importo non superiore al 30 per cento (30%) del contributo concesso previa trasmissione, da parte del Proponente, della seguente documentazione: provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con i relativi contatti (indirizzo, telefono ed e-mail); nominativo del referente di progetto (se diverso dal RUP), con i relativi contatti (indirizzo, telefono ed e-mail); codice identificativo del progetto (CUP) generato; dichiarazione del conto corrente dedicato;
pagamenti intermedi fino al 90 per cento (90%) del contributo concesso a presentazione ed approvazione, da parte dell’Amministrazione, degli stati di avanzamento lavori (massimo 3) a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute;
il restante 10 per cento (10%) a saldo, o il minore importo necessario, a seguito del completamento del progetto, previa presentazione di una relazione descrittiva delle attività svolte, degli obiettivi raggiunti e della quantificazione degli indicatori di output e di risultato previsti dal suddetto progetto.
Eventuali variazioni in diminuzione e/o rimodulazioni del progetto rispetto a quanto previsto dovranno essere esplicitate, motivate e preventivamente approvate dall’Amministrazione.
Art. 9 - Ammissibilità della spesa
Le spese riferite alla realizzazione delle attività riportate nel progetto, dovranno essere sostenute a partire dalla firma della presente Convenzione e fino alla data di completamento del progetto, così come previsto dal successivo art. 14 “Durata ed efficacia della Convenzione”, salvo eventuale proroga, preventivamente approvata dall’Amministrazione.
Le spese sostenute e pagate dovranno essere rendicontate entro e non oltre 6 mesi dal completamento del progetto di cui al punto precedente.
Le spese sono ammissibili laddove risulta soddisfatto il rispetto dei principi di effettività, legittimità, localizzazione, tracciabilità, temporalità, pertinenza, divieto di cumulo, stabilità e della prova documentale.
Le spese devono essere assunte con procedure coerenti alla normativa nazionale, comunitaria, regionale applicabile, anche in materia fiscale e contabile, con particolare riferimento alle norme in materia di aiuti di stato e di appalti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 e xx.xx.
Le spese ammissibili riguardano:
a) personale dipendente del soggetto capofila proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) quote di ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo, conformemente alla normativa civilistica e fiscale vigente;
c) servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
d) acquisto di materiale utilizzato direttamente ed esclusivamente per la realizzazione delle attività previste dal progetto (esempio: materie prime, componenti, semilavorati per la costruzione di un prototipo);
e) le spese generali imputate forfettariamente nella misura massima del 15% delle spese di cui alla lettera a).
Le spese rendicontate, ma non ammissibili, restano a carico del Proponente.
Art. 10 - Rendicontazione
La rendicontazione deve essere resa attraverso la compilazione della modulistica rilasciata dall’Autorità di Gestione, con allegata tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei costi sostenuti, pena la non ammissibilità delle spese.
La documentazione giustificativa delle spese e delle attività effettivamente realizzate, dovrà essere inviata all’Amministrazione unitamente alle rispettive fatture (o titolo probatorio equivalente) e dovrà riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
nel caso di collaboratori interni:
curricula dipendenti;
lettera nominativa di assegnazione della risorsa interna al singolo progetto, indicante anche la durata dell'assegnazione e la funzione svolta come preindicato all'interno del progetto;
la figura professionale e la relativa tariffa;
prospetto paga e dichiarazione di responsabilità rilasciata dai collaboratori;
time sheet attestanti le ore e/o le giornate/uomo impiegate sul progetto;
report di attività che, per ogni singolo progetto, indichi il numero di giornate lavorative svolte, oltre al tipo di attività svolta;
scheda di xxxxxxxxx in cui vengono elencate tutte le figure impiegate, il profilo professionale, la tariffa applicata, le giornate lavorate e il costo sostenuto;
buste paga dipendenti;
copia dell’estratto conto bancario attestante l’avvenuto pagamento degli stipendi delle risorse interne impegnate sul progetto;
modelli F24 circa il versamento degli oneri contributivi e previdenziali;
dichiarazione circa l’avvenuto pagamento degli oneri contributivi e previdenziali.
nel caso di collaboratori esterni (nel rispetto dell’art. 1, c. 148 della L. 228/2012):
lettera motivazionale che giustifichi il ricorso a personale esterno;
curricula consulenti esterni;
modalità di selezione dei collaboratori esterni;
dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità;
contratto di consulenza/ordine;
parcella con descrizione dell'attività svolta rilasciata dai collaboratori esterni non soggetti all'IVA e Fattura con descrizione dell'attività svolta rilasciata dai collaboratori esterni soggetti ad IVA;
ricevuta di c/c postale o c/c bancario;
mandati di pagamento e/o bonifici bancari, debitamente quietanzati;
dichiarazione di quietanza sottoscritta dagli interessati.
nel caso di acquisizione di beni e servizi:
atti di procedure di selezione di fornitori: indagine di mercato preventiva o eventuale gara esplorativa, inviti (se procedura ristretta), offerte pervenute, verbali di gara, atti nomina commissione, atti di aggiudicazione.
Le fatture o gli altri documenti avente valore probatorio equivalente, redatte secondo le norme fiscali e nel pieno rispetto della legge n. 136/2010 e s.m.i. saranno intestate al Proponente e dovranno riportare la seguente dicitura: “Progetto _____________________(CUP ______________ – CIG ________________ se previsto dalle norme vigenti) Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga- FSC 2014-2020”.
Art. 11 - Verifiche
Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Proponente accetta le forme di controllo previste, sulla correttezza e regolarità della spesa, dalle procedure di utilizzo delle risorse FSC 2014/2020 inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e l’eventualità che l’operazione possa essere campionata per i controlli sul posto.
A tal fine il Proponente dichiara che tutta la documentazione inerente all’esecuzione del progetto, ivi compresa quella riguardante attività eseguite da eventuali soggetti terzi, sarà disponibile e conservata presso la propria sede per un periodo di 5 anni dalla risoluzione della Convenzione.
Resta inteso che, in caso di eventuali variazioni, sia della sede ove sono depositati i documenti, sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, il Proponente dovrà darne immediata comunicazione all’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, eventuali verifiche sull’avanzamento delle attività progettuali e sull’adempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione.
Tali verifiche non esonerano comunque il Proponente dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione dell'operazione finanziata e di ogni altra attività connessa e del rispetto delle procedure di legge.
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Proponente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
A tal fine, per i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione, utilizzerà il conto________
Art. 13 - Oneri diversi
Eventuali maggiori costi eccedenti il finanziamento concesso dall’Amministrazione a valere sul “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020” sono a carico del Proponente.
Art. 14 - Sospensione erogazione finanziamento e Recesso
Qualora, nello svolgimento delle attività di verifica di cui al precedente articolo 11, l’Amministrazione dovesse constatare uno o più ritardi rispetto alle tempistiche del cronoprogramma di cui all’allegato 2 o inadempienze o spesa irregolare, in grado di condizionare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi finanziati, procede a farne contestazione scritta al Proponente. Lo stesso deve fornire, entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, motivate giustificazioni.
Qualora il Proponente non fornisca alcuna giustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, l’Amministrazione a suo insindacabile giudizio procede alla sospensione dell’erogazione del finanziamento, fino al superamento delle cause che l’hanno determinata.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal rapporto costituitosi per effetto del presente atto nel caso in cui il perdurare delle cause che hanno determinato la sospensione dell’erogazione del finanziamento pregiudichi il completamento del progetto approvato.
In caso di recesso, il Proponente procederà alla restituzione delle somme già erogate dall’Amministrazione, mediante versamento presso il capitolo di entrata indicato dalla medesima, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di recesso.
Art. 15 - Durata ed efficacia della Convenzione
La Convenzione avrà durata fino a 6 mesi dalla conclusione delle attività previste dal progetto approvato che dovrà essere avviato entro e non oltre 3 mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e realizzato entro il termine massimo di 24 mesi dalla stipula del presente atto.
La Convenzione avrà efficacia dalla data di registrazione da parte degli organi di controllo.
Art. 16 - Controversie
Competente per reciproco accordo delle parti nella risoluzione delle controversie è il Foro di Roma.
Art. 17 - Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati
Fatti salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente, per tutta la durata della Convenzione, e per un periodo di 5 anni successivo alla risoluzione della Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, forniti dall’altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata.
Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:
le dette informazioni riservate sono già in possesso dell’altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
le dette informazioni divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell’altra Parte;
saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell’obbligo di riservatezza;
saranno sviluppate autonomamente senza l’utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.
Art. 18 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni normative vigenti in materia.
La presente convezione sarà trasmessa, a cura dell’Amministrazione, agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Ministero dello Sviluppo Economico |
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Xxxxxxxx proponente |
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