Convenzione Quadro tra
UNIFGCLE - Prot. n. 0031584 - II/6 del 14/09/2020 - Delibera Senato Accademico n. 240/2020
Xxx xxxxx Xxxxxxx, 000 - 000
00000 Xxxx
Tel. 00 000 00 00
Convenzione Quadro tra
l’Istituto di Cultura Pantheon Design & Technology e
l’Istituto di Cultura Pantheon Design & Technology, in prosieguo denominata “Istituto”, con sede legale in Xxx xxxxx Xxxxxxx, 000, 00000 - Xxxx, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, nato a Parma (PR), il 15 GENNAIO 1973, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Istituto, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale,
e
il / la , in prosieguo denominato /a “ ”, con sede legale in
– CAP ( ), in persona del Direttore/Presidente/altro e legale rappresentante pro tempore, [nome rappresentante legale], nato /a a , il , per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato /a presso la sede del /la , il / la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato /a alla stipula del presente atto con delibera del [nome organo] del [data della delibera] oppure ai sensi dell’art. del proprio Statuto,
di seguito anche indicate “Parti”,
premesso che
- l’Istituto ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica
-artistica dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale e la produzione artistica;
- il / la ha, tra le finalità statutarie, .;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l’Istituto che il / la possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- ecc. ecc;
convengono e stipulano quanto di seguito.
Articolo 1 – Oggetto
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.
Le Parti si impegnano reciprocamente, nell’ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:
- Partecipare con progetti innovativi, anche insieme ad Istituzioni Pubbliche e private, ai programmi regionali, nazionali, dell’Unione Europea e a livello internazionale
- Promuovere la cultura della formazione attraverso sia l’erogazione di attività formativa specifica sia attraverso l’organizzazione di convegni, stage e meeting in sinergia con le reti di aziende presenti nei vari territori, con particolare riferimento alle PMI
- Promuovere l’offerta formativa e le attività seminariali in forma congiunta nel settore dell’attività di impresa nei rispettivi Network
- Promuovere percorsi di formazione permanente degli adulti in età lavorativa, senza alcuna limitazione di età occupazionale, di livello di scolarità pregressa, di competenze possedute, secondo la logica del life long learning
- Ogni altra attività utile e funzionale a promuovere gli interessi comuni.
Articolo 2 – Obiettivi e progetti
(eventuali contenuti specifici più dettagliati rispetto all’oggetto enunciato all’art. 1, comma 2)
Art. 3 – Modalità della collaborazione
Nell’ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.
Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.
Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Istituto, così individuate:
● attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Istituto;
● attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze.
Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.
Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.
Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all’art. 15 della legge 241/90 s.m.i.
La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.
Per l’Istituto di Cultura Pantheon Design & Technology, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Istituto per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell’art. 11 della presente Convenzione Quadro.
In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.
Articolo 4 – Referenti della Convenzione
Per l’attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. eventualmente i referenti possono essere designati direttamente nella Convenzione:
Per l’Istituto di Cultura Pantheon Design & Technology la referente è la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx Per il / la il / la referente è il / la dott. (ssa)
In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l’altra non appena possibile con comunicazione scritta.
Articolo 5 – Clausola di non concorrenza
Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell’Istituto. In caso contrario, il Referente di Istituto della Convenzione di cui all’art. 4 è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d’interesse effettivo o potenziale.
Articolo 6 – Clausola di segretezza
Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di
carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell’attività svolta nell’ambito della collaborazione instaurata con e nell’ambito della presente Convenzione Quadro.
Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità
Il / la non assume obbligazioni per conto dell’Istituto né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell’Istituto.
L’Istituto non si assume le obbligazioni del /la né lo / la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte del /la
.
E’ esclusa ogni garanzia dell’Istituto per le obbligazioni contratte dal /la ; è parimenti esclusa ogni garanzia del /la per le obbligazioni contratte dall’Istituto.
se più di due Parti:
Ciascuna Parte della presente Convenzione non si assume le obbligazioni delle altre Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.
E’ esclusa ogni garanzia dell’Università per le obbligazioni contratte dalle altre Parti, anche solidalmente fra loro; è parimenti esclusa ogni garanzia delle altre Parti, anche solidalmente prestata, per le obbligazioni contratte dall’Istituto.
Articolo 8 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici
Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.
Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.
Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l’avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.
Articolo 9 - Coperture assicurative e Sicurezza
Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell’altra Parte.
Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 10 – Proprietà intellettuale dei risultati
In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell’attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all’approvazione degli Organi competenti.
Articolo 11 – Trattamento dei dati personali
I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.
Articolo 12 – Durata, rinnovo e recesso
La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.
Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.
Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l’attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.
In ogni caso il recesso dev’essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).
Articolo 14 - Controversie
Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 15 - Spese
La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l’attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.
L’imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 23/1/2004.**
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi dell’art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Il Direttore/Presidente/Altro del /la
Design & Technology
Pantheon
Il Presidente
dell’Istituto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 e 14 della presente Convenzione.
Il Direttore/Presidente/Altro del /la
Design & Technology
Pantheon
Il Presidente
dell’Istituto