INFORMATIVA PRECONTRATTUALE PER CONTRATTI DANNI STIPULATI A DISTANZA
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE PER CONTRATTI DANNI STIPULATI A DISTANZA
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nelle Condizioni generali di assicurazione, nel DIP e nel DIP aggiuntivo
Il contratto verrà stipulato tra il Contraente e Bene Assicurazioni S.p.A. (di seguito definita anche solamente con “Bene” o “Compagnia”) tramite FIT S.r.l. (di seguito definita anche “FIT” o “Distributore”), in qualità di Distributore e, dunque, di intermediario autorizzato alla vendita a distanza che, per tale contratto, impiega la tecnica di comunicazione del sito web o quella del call center.
Per “tecnica di comunicazione a distanza” si intende qualsiasi tecnica di contatto con la
clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del Distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi.
Ai sensi dell’art. 73 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, il Contraente, prima della conclusione del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209 (il “Codice delle Assicurazioni Private”):
a) su supporto cartaceo;
b) su supporto durevole non cartaceo;
c) tramite un sito Internet solo laddove il Contraente abbia regolarmente accesso a Internet, oppure nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica a lui riferibile ai fini della distribuzione del prodotto.
Nei casi b) e c) il Contraente potrà richiedere, senza alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione prescelta in ogni momento attraverso l’area riservata.
Per “supporto durevole” si intende qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente riferibili in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate e consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.
Ai sensi dell’art. 75 del Regolamento IVASS n. 40/2018, nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il Contraente abbia fornito il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica.
Ai sensi dell’art. 76 del Regolamento IVASS n. 40/2018, in caso di utilizzo di call center, il Contraente ha diritto di essere messo in contatto con l’incaricato del controllo e del coordinamento.
Il contratto è anche assoggettato agli articoli 67-quater e seguenti del D.Lgs 6/09/2005,
n. 206 (il “Codice del Consumo”), secondo quanto previsto dall’art. 121 - comma 1 lettera
f) - del Codice delle Assicurazioni Private.
Lingua utilizzata (art. 67-septies, lettera g) Codice del Consumo)
La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno nella medesima lingua.
Pagamento del premio (art. 67-sexies, lettera f) Codice del Consumo)
Il premio assicurativo può essere pagato con le modalità consentite dalla legge e precisate dalla Compagnia. Il sistema di acquisto via web con carta di credito o con eventuale altra modalità di pagamento elettronico viene effettuato in condizioni di sicurezza.
Si raccomanda in tal senso al Contraente di non indicare i dati della propria carta di credito sulla documentazione o sulle comunicazioni da inviare al Distributore.
Diritto di recesso (artt. 67-septies lettere a) e d); art. 67-duodecies Codice del Consumo) Il Contraente ha diritto di recedere a mezzo lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto da inviare a Bene Assicurazioni S.p.A – Via Valtorta, 48 – 00000 Xxxxxx (XX), entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto.
In alternativa, la comunicazione di recesso potrà essere inviata dal Contraente dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC di Bene Assicurazioni S.p.A.
A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto entro 30 giorni da quello in cui la Compagnia Assicurativa ha ricevuto la comunicazione di recesso, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a carico del cliente. Il recesso non può essere esercitato se il contratto è vincolato a favore di un terzo, se non con il consenso del terzo stesso.
NORME DI LEGGE RICHIAMATE
Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018
Art. 73 Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza
1. Al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di un preventivo o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i Distributori devono fornire al Contraente le informazioni di cui all’articolo 121, comma 1, del Codice, comprese quelle sul diritto di recesso ai sensi dell’articolo 67-duodecies del D.Lgs 6/09/2005, n. 206, e comunicano altresì allo stesso:
a) il diritto di scegliere il mezzo di comunicazione attraverso cui ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice e di poter modificare la modalità di comunicazione prescelta;
b) la circostanza che richiede al Contraente la ritrasmissione della polizza da questo sottoscritta, anche attraverso un qualsiasi mezzo telematico o informatico, qualora i Distributori intendano conservarne traccia documentale. La polizza può essere formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
Le informazioni sono rese in modo chiaro e comprensibile in conformità a quanto previsto
dall’articolo 121, comma 3, del Codice.
2. I Distributori predispongono gli strumenti per consentire al Contraente di effettuare la
scelta di cui al comma 1, lettera a), e adottano procedure per mantenere evidenza della scelta effettuata dal Contraente e della trasmissione o ricezione della documentazione.
3. Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità prescelte dal Contraente:
a) i Distributori trasmettono la documentazione di cui all’articolo 56, comma 3;
b) gli intermediari iscritti nel Registro trasmettono altresì un documento conforme
all’Allegato 3.
4. Nel caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, i Distributori assolvono agli obblighi di informativa precontrattuale e di trasmissione della relativa documentazione nei termini di cui all’articolo 121, comma 2, del Codice.
5. I distributori conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione atta a comprovare
l’adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dai commi precedenti.
Art. 75 (Trasmissione della documentazione)
1. I Distributori trasmettono al Contraente:
• la polizza, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
• in corso di contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.
2. Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il Contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.
Art. 76 (Utilizzo di call center)
Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro possono avvalersi di call center per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza a condizione che:
a) l’impresa si avvalga di addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure di soggetti per i quali abbia assunto la piena responsabilità del relativo operato. In tale ultimo caso, l’impresa individua un proprio dipendente quale incaricato del coordinamento e del controllo dell’attività svolta dal call center;
b) l’intermediario assuma la piena responsabilità dell’operato degli addetti e individui, per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività.
Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 assicurano che gli addetti del call center:
a) siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto disposto dalla Parte IV;
b) forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, la denominazione dell’impresa di assicurazione e, in caso di call center
dell’intermediario, anche il nominativo di quest’ultimo;
c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.
Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il Contraente:
a) possa, a richiesta, essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e
del controllo del call center;
b) riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (D. Lgs 7/09/2005, n. 209)
Art. 120-quater. (Modalità dell'informazione)
a) Tutte le informazioni di cui agli articoli 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 121-sexies, 185, 185-bis e 185-ter sono comunicate ai contraenti:
• su supporto cartaceo;
• in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
• in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
• gratuitamente.
b) In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite al Contraente con uno dei seguenti mezzi:
• supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma4;
• sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 5.
c) Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo.
d) Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
• l'utilizzo di un supporto durevole è appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo;
• il Contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest'ultimo.
e) Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite sito Internet se sono indirizzate direttamente al Contraente o se sussistono i seguenti requisiti:
• la fornitura delle informazioni è appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo;
• il Contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito Internet;
• il Contraente è stato informato mediante comunicazione telematica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni;
• è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per tutta la durata del contratto.
f) Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non
cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo se il Contraente ha regolarmente accesso a Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica ai fini della distribuzione del prodotto.
g) L'Autorità di Xxxxxxxxx, con apposito Regolamento, disciplina la struttura del documento, da consegnare ai contraenti, che deve essere presentato e definito in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e con caratteri di dimensione leggibile.
Art. 121. (Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza)
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185, 185 bis e 185 ter, in caso di vendita a distanza, il Distributore rende note al Contraente le seguenti informazioni preliminari:
• l'identità del Distributore e il fine della chiamata;
• l'identità della persona in contatto con il Contraente e il suo rapporto con il Distributore assicurativo;
• una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
• il prezzo totale, comprensivo di imposte, che il Contraente dovrà pagare;
• l'informativa relativa al compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, secondo quanto previsto dall'articolo 120 bis;
• le ulteriori informazioni di cui agli articoli 67-quater e seguenti del D. Lgs 06/09/2005, n. 206.
In ogni caso l'informazione è fornita al Contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.
La stessa può essere fornita verbalmente solamente su espressa richiesta del Contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In caso di collocamento di un contratto a distanza mediante telefonia vocale, se il Contraente lo richiede espressamente, gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti, subito dopo la conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre i cinque giorni successivi; in mancanza della predetta richiesta gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti prima della conclusione del contratto di assicurazione. Anche se il Contraente ha scelto di ottenere precedentemente le informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo in conformità a quanto previsto dall'articolo 120 quater, comma 4, l'informazione è fornita al Contraente dal Distributore di prodotti assicurativi a norma dell'articolo 120 quater, commi 1 e 2, subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.
L'Autorità di Xxxxxxxxx, con apposito Regolamento, disciplina la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza, anche per via telefonica, e determina le informazioni sul Distributore e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al Contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, in conformità alle disposizioni della UE direttamente applicabili e nel rispetto del Codice del Consumo di cui al D. Lgs 06/09/2005, n. 206.
CODICE DEL CONSUMO (D. Lgs 06/09/2005, n. 206)
Art. 58. (Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori)
1. Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs 13/08/2020, n. 141, e successive modificazioni, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il Consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli
articoli da 52 a 57, eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il Consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 56, comma 2, e dall'articolo 57.
Art. 67-quater. (Informazione del Consumatore prima della conclusione del contratto a distanza)
1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il Consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, al Consumatore stesso gli devono essere fornite le informazioni riguardanti:
• il fornitore;
• il servizio finanziario;
• il contratto a distanza;
• il ricorso.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori.
3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al Consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica.
4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente alla UE, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso.
Art. 67-quinquies. (Informazioni relative al fornitore)
1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:
• l'identità del fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore si è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra Consumatore e fornitore;
• l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del Consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra Xxxxxxxxxxx e rappresentante, quando tale rappresentante esista;
• se il Consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del Consumatore, nonché l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra Consumatore e professionista;
• se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
• qualora l'attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.
Art. 67-sexies. (Informazioni relative al servizio finanziario)
1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
• una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
• il prezzo totale che il Consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al Consumatore di verificare quest'ultimo;
• se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
• l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
• qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;
• le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza;
• qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il Consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;
• l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.
Art. 67-septies. (Informazioni relative al contratto a distanza)
1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:
a. l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso in base a quanto definito dall'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il Consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 67-terdecies, comma 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
b. la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
c. le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
d. le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;
e. lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il Consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;
f. qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;
g. la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del Consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.
Art. 67-duodecies. (Diritto di recesso)
1. Il Consumatore dispone di un termine di 14 giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.
3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
• dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso;
• dalla data in cui il Consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67-undecies, se tale data successiva a quella di cui alla lettera a).
4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.
5. Il diritto di recesso non si applica ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali per esempio i servizi riguardanti:
o operazioni di cambio;
o strumenti del mercato monetario;
o valori mobiliari;
o quote di un organismo di investimento collettivo;
o contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
o contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
o contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
o opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
o alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
o ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del Consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso;
o alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al Consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 67-undecies, comma 1.
6. Se esercita il diritto di recesso, il Consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d).
7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77. 8.
8. Se a un contratto a distanza relativo a un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il Consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.