DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
ETICHETTA DI PROTOCOLLO
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Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
OGGETTO: Contratto stipulato in modalità elettronica, a seguito di procedura di gara d’appalto esperita ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, per la fornitura relativa alla realizzazione dell’infrastruttura “ICT centrale I–VIS” e per l’affidamento dei correlati servizi di gestione, assistenza tecnica e manutenzione in garanzia dei sistemi “hardware e software”, nonché dei servizi di “migrazione/porting, MEV e MAC” degli attuali applicativi “I-VIS” centrali sulle nuova piattaforma “IT” in fase di acquisizione. Lotto 2.
Programma Nazionale del Fondo di Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF2 Borders – Progetto 1.1.1.
Alla Società/RTI
Si trascrive di seguito il contratto avente ad oggetto la fornitura di apparati “hardware” e prodotti “software” con connessi servizi di supporto e manutenzione dell’infrastruttura “ICT centrale I-VIS”, tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - con sede in Via Tuscolana, 1558 – 00000 XXXX (di seguito indicata per brevità “Amministrazione”) e la Società/RTI (di seguito indicata
per brevità “Impresa”), a seguito del ricorso alla procedura sul portale “e-procurement” denominata “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione” ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n. 50/2016.
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, a fronte dell’avvenuta approvazione del “Progetto 1.1.1.” nell’ambito del “Programma Nazionale del Fondo di Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF2 Borders”, con determina a contrarre n. 0038052 del 12/09/2016, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica, articolata su tre lotti ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e realizzata mediante
sigla:
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ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, per la fornitura e realizzazione dell’infrastruttura “ICT centrale I–VIS” e per l’affidamento dei correlati servizi di gestione, assistenza tecnica e manutenzione in garanzia dei sistemi “hardware e software”, nonché di servizi di “migrazione/porting, MEV e MAC” degli attuali applicativi “I-VIS” centrali sulle nuova piattaforma “IT” in fase di acquisizione;
b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in € 1.205.000,00, IVA esclusa, l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica, di cui il secondo lotto avente un valore complessivo di Euro € 850.000,00, IVA al 22% esclusa;
c) la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, nella persona del Direttore Centrale pro-tempore, è stata individuata quale beneficiario della progettualità di cui sopra;
d) il Viceprefetto Dr. Xxxxxxx Xxxxxx, Capo ufficio Staff dell’Ufficio Attività contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni presso la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del D. Lgs.vo n.50/2016, esclusivamente per la predisposizione e lo svolgimento di quelle procedure amministrative individuate e finalizzate all’attuazione del Progetto 1.1.1. “Acquisizione di una infrastruttura ICT centrale I-VIS e servizi”, fino al momento dell’effettiva efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
e) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposita lettera del XX/XX/XXXX in modalità
telematica, ad invitare le Società già ammesse al “Sistema Dinamico di Acquisizione” per le categorie merceologiche oggetto della procedura e per le classi di ammissione determinate dalla stazione appaltante;
f) per il lotto 2 sono pervenute n. offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento nella seduta del XX/XX/XXXXX, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi
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alla Società/RTI “XXXXX.”, con sede legale in , al prezzo di Euro , , cui sono da aggiungere Euro , per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro , ;
g) la Società viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto la fornitura di apparati “hardware” e prodotti “software” con connessi servizi di supporto e manutenzione necessari alla realizzazione dell’infrastruttura “ICT centrale I-VIS”.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al capitolato tecnico ed all’offerta dell’Impresa in data , documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto.
Fornitura:
Le apparecchiature “hardware”, i prodotti “software” ed i servizi relativi all’ infrastruttura “ICT centrale I-VIS”, oggetto del presente appalto sono i seguenti:
− servers (Enclosure e Blade server);
− prodotti Software (Licenze d’uso software di base, d'ambiente e di utilità);
− licenze “VMWare SRM”;
− supporto e manutenzione.
L'ammontare complessivo del contratto è di € 850.000,00, cui sono da aggiungere € 187.000,00
per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile € 1.037.000,00.
In relazione agli obblighi di informazione e di pubblicità relativi al beneficio del finanziamento, l’Impresa si impegna a rispettare le norme dettate dal Reg. (CE) 1048/2014 (in particolare, artt. 2, comma 2), con particolare riferimento all’apposizione di etichette
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sulle apparecchiature oggetto degli interventi cofinanziati in conformità al “fac-simile” di cui all’allegato 5 del capitolato d’oneri.
Opzioni
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare delle varianti in corso d’opera, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 nel rispetto delle soglie di cui al comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo.
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato di € 1.020.000,00, IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.
3. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs.vo 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
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a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti);
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto )
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Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo 50/2016, l'Amministrazione, entro 10 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Articolo 4
(Validità contrattuale - Termini di adempimento – Verifica di conformità ) VALIDITA’ CONTRATTUALE
La durata complessiva dell’intero progetto è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di
ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del certificato di verifica funzionale finale favorevole presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli.
In ogni caso l’avvio delle attività di cui alla fornitura in questione decorreranno dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del presente atto negoziale da parte dell’Autorità competente nell’ambito del “Programma Nazionale del Fondo di Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF2 Borders”
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relativamente al “Progetto 1.1.1.”, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n. 50/2016.
Articolo 4.bis
(Attività preliminari – “Piano di lavoro” - “Piano di progetto esecutivo” – Consegna, installazione, configurazione e approntamento alla verifica funzionale finale )
4.bis.1 – Attività preliminari - “Piano di lavoro”
Successivamente all’avvenuta stipula del presente atto negoziale, l’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3, organizzerà un primo incontro (c.d. “kick-off meeting”) con il “Responsabile di progetto” dell’Impresa al fine di pianificare le attività successive, nell’ottica di definire le seguenti attività:
1. cablaggio;
2. installazione nuovo “hardware”;
3. configurazione “hardware”;
4. configurazione sistema di virtualizzazione;
5. integrazione dei sistemi con gli apparati esistenti;
6. “test” di funzionamento di tutti i sistemi;
7. verifica funzionale finale di tutti i sistemi.
A seguito dell’incontro denominato “kick-off meeting” sarà congiuntamente stilato un verbale sottoscritto e controfirmato dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal “Responsabile di progetto” di cui al precedente articolo 3 per conto dell’Amministrazione e dell’Impresa, che costituirà la base del “Piano di progetto esecutivo” di cui al successivo Paragrafo 4.bis.2.
4.bis.2 “Progetto Esecutivo”
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A decorrere dalla data del verbale di cui al precedente Paragrafo, e comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari, l’Impresa dovrà presentare un “Piano di progetto esecutivo” inerente le attività di installazione, configurazione e rilascio della infrastruttura.
L’Impresa dovrà altresì fornire la documentazione relativa alle configurazioni di dettaglio di tutti i sottosistemi coinvolti nonché alle specifiche tecniche.
L’architettura e le configurazioni definite e documentate nel “Piano di progetto esecutivo” saranno oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto.
L’Impresa si impegnerà ad apportare le eventuali modifiche e integrazioni proposte su indicazione del Direttore dell’esecuzione del contratto al fine della successiva approvazione finale del menzionato documento che sarà vincolante per il prosieguo delle attività.
Si specifica che il “Piano di progetto esecutivo” deve includere un piano dettagliato delle attività comprensivo delle fasi di installazione, configurazione, migrazione, test, collaudo, formazione ed addestramento.
Per ciascuna delle fasi deve essere presentata una scheda dettagliata comprensiva delle seguenti informazioni:
- obiettivo;
- responsabilità;
- prerequisiti e dipendenze;
- tempi di esecuzione
- risorse impiegate;
- potenziali disservizi e criticità.
Tale “Piano di progetto esecutivo”, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano di progetto esecutivo” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
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Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano di progetto esecutivo” non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
4.bis.3 Consegna
L’Impresa, entro il termine di 40 giorni (quaranta) dalla data di comunicazione della avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione di cui al precedente articolo 4, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, procederà alla consegna degli apparati e prodotti presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato presso Real Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx - Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, provvedendo contestualmente a prelevare e smaltire i materiali di risulta d’imballo.
Sarà cura dell’Impresa fornire cavetteria, cablaggi e quant’altro necessario per la posa in opera e l’installazione di tutte le apparecchiature al fine della loro corretta configurazione.
A fronte dell’avvenuta consegna della fornitura oggetto del presente appalto, l’ Impresa provvederà alla redazione e successiva consegna di un documento attestante l’avvenuta esplicazione dell’attività di cui ai precedenti capoversi, controfirmato per approvazione dal Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3.
Il mancato rispetto dei tempi previsti al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
4.bis.4 - Installazione, configurazione e approntamento alla verifica funzionale finale Terminate le operazioni di consegna di cui al precedente Paragrafo 4.bis.3, entro il termine di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di avvenuta sottoscrizione del “documento” di cui al penultimo
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capoverso del menzionato Paragrafo, l’Impresa provvederà, dopo aver installato e configurato le apparecchiature “hardware” e le licenze “software” oggetto della presente fornitura, ad approntare alla verifica funzionale l’intera realizzazione.
Tali attività saranno eseguite da un “mix” di figure professionali con approfondita conoscenza in argomento.
Le variazioni della composizione delle risorse professionali nel corso del progetto dovranno essere approvate dall’Amministrazione ed in ogni caso non potranno essere di spessore inferiore a quanto offerto in sede di gara
Il mancato rispetto dei tempi previsti al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
4.bis.5 Verifica di conformità funzionale finale
La verifica di conformità funzionale della realizzazione oggetto di fornitura sarà eseguita, da un’apposita Commissione da nominarsi con Decreto Ministeriale ai sensi dell’art. 102, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla presentazione della comunicazione da parte dell’Impresa di approntamento alla verifica di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4.
La verifica di conformità della fornitura sarà eseguita in aderenza con le specifiche tecniche indicate nell’offerta tecnica dell’Impresa, documento che costituisce parte integrante del presente contratto, oltre ad ogni altra prova e verifica che la Commissione riterrà necessaria.
A questo fine, l’Impresa dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione della Commissione tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l’effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.
Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall’Amministrazione.
Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione entro 60 (sessanta) giorni solari da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di
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ricevimento o con e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 30 (trenta) giorni dalla data della verifica stessa.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica di conformità finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
Articolo 5
(Servizi di assistenza e manutenzione – Linea dedicata e servizio Trouble Ticket System) 5.1 – Servizi di assistenza e manutenzione in garanzia
L’Impresa, a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da
effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del certificato di verifica funzionale finale di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.5, erogherà dei servizi di assistenza e manutenzione in garanzia per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi
Il servizio di manutenzione degli apparati consiste nel ripristino delle complete funzionalità, nella messa a disposizione di tutte le parti di ricambio in sostituzione e nell’esecuzione delle prove e dei controlli necessari a garantire il ripristino del pieno funzionamento degli apparati di proprietà dell’Amministrazione, entro i “livelli di servizio” indicati al successivo Paragrafo 5.1.1.
Il ripristino degli apparati deve avvenire a fronte di un guasto, blocco o altro inconveniente non bloccante, intendendosi per guasto qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità delle funzionalità del sistema in questione o, in ogni caso, qualsiasi difformità del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.
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L’Impresa, durante il periodo di validità contrattuale, dovrà effettuare il servizio di manutenzione hardware e software secondo le modalità descritte nel successivo Paragrafo 5.1.1..
Sono comprese nel servizio di gestione e manutenzione tutte le attività di:
- installazione dell’”hardware” e del “software” di base, la relativa configurazione, personalizzazione ed eventuale distribuzione presso sistemi periferici in relazione ad aggiornamenti di configurazioni esistenti;
- redazione di “capacity planning” periodici per il miglioramento delle prestazioni dei sistemi;
- “remote monitoring” della rete, analisi “reporting” sulla qualità del servizio e sulle prestazioni della rete fornite dal Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli;
- “remote monitoring” del regolare stato di funzionamento dell’infrastruttura “hardware e software di base” e di utilità utilizzati per l’erogazione dei servizi informatici (“system monitoring”), anche al fine della rilevazione e risoluzione di malfunzionamenti “hardware e software”;
- allineamento dei sistemi “hardware e software” alle più recenti innovazioni tecnologiche rilasciate dai fornitori, nonché attivazione di tutte le attività necessarie per prevenire potenziali guasti dei sistemi e ripristino del funzionamento a fronte di eventuali guasti al fine di assicurare la regolare erogazione del servizio.
Va precisato che le attività di innovazione tecnologica, come pure quelle relative alle correzioni, si riferiscono essenzialmente alla capacità di mantenere aggiornato ed in regolare stato di funzionamento sia il “software” che il “firmware” dell’ ”hardware”. A seguito del rilascio, da parte del produttore, di un aggiornamento e/o di una correzione “software”, l‘attività di manutenzione deve essere svolta in sinergia con quella di gestione, per l’esecuzione ed il controllo delle operazioni di modifica e “upgrade” dei sistemi in esercizio.
Dovranno essere previste, quindi, attività di manutenzione preventiva (attività di manutenzione atta a prevenire l’occorrenza di errori, malfunzioni e guasti) e di manutenzione correttiva (attività di manutenzione a seguito di segnalazioni di malfunzioni o guasti). Sono comprese in questa classe
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anche le attività volte al miglioramento o arricchimento funzionale, a seguito di migliorie decise e introdotte dal fornitore di sistemi, non comportanti oneri contrattuali.
L’Impresa deve garantire la fornitura di “patches” e aggiornamenti durante il periodo di copertura del contratto, inoltre deve permettere l’accesso gratuito al sito aziendale, dal quale sia possibile ricevere informazioni su nuove versioni e aggiornamenti dei prodotti hardware e software installati. 5.1.1 – Livelli di servizio per l’assistenza e manutenzione in garanzia
Si riportano di seguito, suddivisi per le voci oggetto della fornitura e relativamente al periodo di erogazione del servizio riportato nel presente atto negoziale, i livelli di servizio minimi attesi.
Durata: | 36 mesi |
Modalità: | On Site |
Copertura: | 7 gg su 7, H24 |
INDICATORE DEL SERVIZIO | VALORI DI SOGLIA | PERIODO DI OSSERVAZIONE |
Disponibilità Infrastruttura ICT Centrale I-VIS | Non inferiore al 99% del tempo nel periodo di erogazione del servizio | trimestrale |
Servizi di assistenza e manutenzione (guasti bloccanti) | Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del servizio: ≤ 4 ore nel 95% dei casi ≤ 24 ore nel 5% dei casi | trimestrale |
Servizi di assistenza e manutenzione (guasti non bloccanti) | Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del servizio: ≤ 24 ore nel 95% dei casi ≤ 72 ore nel 5% dei casi | trimestrale |
Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
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5.2 - Linea dedicata e servizio “Trouble Ticket System”
Il servizio di manutenzione dovrà prevedere l'attivazione da parte del fornitore di un numero telefonico di contatto, di un “indirizzo email” e di un “Trouble Ticket System” (TTS) per la gestione dei guasti e malfunzionamenti di un apparato o di una componente di esso, attivo h24, sette giorni su sette, per 365 giorni l’anno.
Entro la data di inizio dei servizi l’Amministrazione comunicherà all’Impresa i nominativi e i gruppi di lavoro abilitati all’apertura delle chiamate.
Si precisa che, ai fini della misurazione dei livelli di servizio, l’orario di inoltro della chiamata via telefono o a mezzo “email” da parte dell’Amministrazione è considerato il riferimento temporale di apertura del “ticket”.
L’Impresa inserirà tale richiesta nel proprio “TTS” evidenziandone il livello di servizio ed assegnando ad essa un identificativo che dovrà comunicare all’Amministrazione all’apertura del guasto.
Il sistema di gestione dovrà garantire il tracciamento della richiesta (stato dell’intervento) in tutte le sue fasi, fino alla chiusura dell’intervento stesso.
L’Impresa dovrà utilizzare parti di ricambio nuove di fabbrica, identiche alle parti sostituite e, ove esistenti, prodotte dallo stesso costruttore delle apparecchiature. Le parti di ricambio, il ritiro e lo smaltimento dovranno essere fornite dalla società aggiudicataria dell’appalto senza alcun onere economico per l’Amministrazione.
Nel caso in cui, a fronte di un guasto di un apparato, l’Impresa non sia provvista della parte di ricambio richiesta per la riparazione, potrà, al fine di ripristinare il servizio, operare la sostituzione con un altro sistema (o con un’altra componente) avente le medesime caratteristiche ed in grado di ristabilire la corretta e completa funzionalità. Tale soluzione è da considerarsi sempre e comunque provvisoria e non svincola il fornitore dall’obbligo di fornire l’apparato (o la componente) necessario per la riparazione.
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L’Impresa dovrà quindi intervenire nuovamente per operare la corretta sostituzione entro e non oltre 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ripristino temporaneo del servizio effettuato mediante sistema “provvisorio”.
Quanto reintegrato dovrà essere oggetto di verifica funzionale da parte dell’Amministrazione per mezzo del proprio Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il mancato rispetto dei tempi previsti al comma 8 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
5.2.1 - Livelli di servizio linea dedicata e servizio di “Trouble Ticket System”
Durata: | 36 mesi |
Modalità: | On Site |
Copertura: | 7 gg su 7, H24 |
L’Impresa dovrà garantire i seguenti livelli minimi di servizio:
1) Risposta entro 20” per il 90% delle chiamate ricevute.
Verrà misurato il tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata e la risposta da parte dell’operatore. In caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata.
2) Percentuale di chiamate perdute non superiore al 5%.
Il mancato rispetto dei Livelli di servizio del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
Articolo 6
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
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I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda.
Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e
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la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Articolo 7
(Xxxxxxx e ripresentazione alla verifica di conformità funzionale finale)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica di conformità funzionale finale, l’Impresa potrà alternativamente:
a) riproporre - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica di conformità funzionale finale con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione della/dei nuova realizzazione/beni in sostituzione di quella rifiutata ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detta nuova realizzazione, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso per la verifica.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4.bis del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti a verifica risultata negativa, restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento della garanzia definitiva per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
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Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica di conformità funzionale finale, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intera garanzia definitiva nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica di conformità risulti negativa o, per cause imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4.bis del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Articolo 8 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi
31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016.
L’Impresa provvederà al deposito del contratti di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016.
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
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L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 9 (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su
proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportin o prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di pr ezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque
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di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e s ui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
Articolo 10 (Garanzia definitiva)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo
n. 50/2006, ha costituito una garanzia definitiva di € pari al % dell’importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, munite di autentica notarile ai sensi della Legge 10/6/1982, n.348.
Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall' Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della garanzia, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di
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inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la garanzia residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La polizza fideiussoria prestata a titolo di garanzia avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l’Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'’Amministrazione, anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 11
(Livelli di Servizio, penalità in caso di ritardi e termine essenziale) .
11.1 –“Piano di progetto esecutivo”, consegna, installazione, configurazione e approntamento alla verifica funzionale finale
I ritardi maturati nelle operazioni di produzione del “Piano di lavoro” e del “Piano di progetto esecutivo”, nonché il mancato rispetto dei termini di consegna, installazione, configurazione e approntamento alla verifica funzionale finale di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, primo comma, Paragrafo 4.bis.2, primo comma, Paragrafo 4.bis.3, primo comma, e Paragrafo 4.bis.4, primo comma, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
11.2 - Disponibilità Infrastruttura ICT Centrale I-VIS e Servizio di assistenza e manutenzione
Disponibilità Infrastruttura ICT Centrale I-VIS
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Il mancato rispetto del valore di soglia di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.1.1, comporterà l’applicazione di una penale pari allo 0,2 per mille per ogni punto percentuale in meno rispetto a quanto previsto nel periodo di osservazione.
Servizio di assistenza e manutenzione
GUASTI BLOCCANTI:
Tempi di ripristino
Per ogni ora di ritardo oltre le 4 (quattro) ore tollerabili nel 95% dei casi ed oltre le 24 (ventiquattro) ore nei restanti casi sarà applicata una penale pari allo 0,4 per mille del valore contrattuale;
GUASTI NON BLOCCANTI:
Tempi di ripristino
Per ogni ora di ritardo oltre le 24 (ventiquattro) ore tollerabili nel 95% dei casi ed oltre le 72 (settantadue) ore nei restanti casi sarà applicata una penale pari allo 0,2 per mille del valore contrattuale;
11.3 - Linea dedicata
In caso di ritardo nell’esecuzione degli interventi per le attività riferite alla “Linea dedicata” di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.2, saranno applicate le seguenti penalità:
Valori di Soglia | Penali | ||
Causale | Importi | ||
Tempo Max Attesa | 20 secondi nel 90% dei casi 60 secondi nel 10% dei casi | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
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Chiamate Entranti perdute | Max 5% | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
11.4 - Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10%
dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
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Articolo 12
(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari) Importo fornitura apparecchiature “hardware” e “Licenze “software” Quanto ad € IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale finale positiva, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale finale positiva, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a canone (Importo totale pari a € esclusa IVA al 22%)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di n. canoni dell’importo di € , , IVA esclusa, di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque
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successivamente all’acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
La predetta fattura dovrà essere intestata a: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 0000 – 00000 XXXX, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), recante il numero CODICE CIG XXXXX e Codice CUP F69J16000380006 trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: TT1DH4.
Le stesse dovranno necessariamente riportare anche la seguente dicitura: Le spese relative alla presente fattura saranno liquidate nella misura di un 50% quale quota comunitaria e di un 50% a titolo di cofinanziamento nazionale di cui alla D.M. dell’Ispettore Generale Capo per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea del 21 marzo 2106. -Programma Nazionale del Fondo di Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF2 Borders – Progetto 1.1.1.
In virtù dell’ammissione al cofinanziamento di cui al precedente capoverso l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dipendenti da eventuali temporanee indisponibilità delle risorse del “Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020” assegnate al “Progetto 1.1.1”;
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
CODICE CIG XXXXXXX CODICE CUP F69J16000380006
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CODICE FISCALE AZIENDA
Clausola risolutiva espressa
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell’articolo 3 comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 13 (Vizi)
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia
immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a
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decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.
Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 14
(Clausola dell' Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino alla verifica di conformità, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti
dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione
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legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall’Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 16
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
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successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).
L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà
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sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 17
(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale di codesta Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove codesta Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
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dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
L’Impresa si impegna a sostituire, in tempo utile, il proprio personale che per qualsiasi motivo dovesse lasciare l’attività in corso.
Il personale impiegato dall’ Impresa dovrà essere di gradimento dell' Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse utilizzate dalle Imprese Associate stesse, nell' esecuzione del presente contratto, non ritenute idonee dall' Amministrazione.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 18 (Decadenza e diritti dell'assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria
volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 19
(Recesso dell' Amministrazione)
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Ai sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’Impresa con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’Impresa non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 20 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente
contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.
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Articolo 21 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in , ove è convenuto
che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 22 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del
presente contratto.
Articolo 23
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto del contratto da parte dell’Autorità competente nell’ambito del “Programma Nazionale del Fondo di Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF2 Borders” relativamente al “Progetto 1.1.1.” e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
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L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell' articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 11, Paragrafo 11.4 (Termine essenziale), è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.2, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.2.1, ultimo comma.
L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 11.4 (Termine essenziale), del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 6, comma 6;
− articolo 7, comma 4;
− articolo 8, ultimo comma ;
− articolo 10, comma 6;
− articolo 12, commi 6 e 7;
− articolo 17, ultimo comma;
− articolo 26, comma 2.
Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 23,
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l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 24 (Cessione del credito)
E’ esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.
Articolo 25 (Salvaguardia dell'obsolescenza)
E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con
tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.
Articolo 26
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
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In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 27
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Articolo 28
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Per accettazione delle condizioni stabilite nel presente contratto
Per l’Amministrazione Per l’Impresa
(documento firmato digitalmente in modalità elettronica) (documento firmato digitalmente in modalità elettronica)