– SCHEMA DI ACCORDO QUADRO DI APPALTO PUBBLICO - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
– SCHEMA DI ACCORDO QUADRO DI APPALTO PUBBLICO - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Procedura aperta ex artt. 71 e 59, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m., finalizzata alla stipula di un accordo quadro con più operatori, per la fornitura biennale di dispositivi impianta- bili per resincronizzazione cardiaca (CRT).
Lotto N. CIG
= Da una parte:
- AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI (di seguito no-
minata per brevità “Azienda”), con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxx Xxx Xxxxxx, x. 00 – Palazzo Bompiani - C.F/P. IVA 02268260904, nella persona del Direttore della Struttura Com- plessa Acquisizione Beni e Servizi:
= Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Cassino il 5 ottobre 1972,
C.F. GRD LRT 72R05 C034C, per la carica domiciliato presso la sede dell’Azienda, munito dei necessari poteri in virtù della Deliberazione n. 941 del 28.08.2023 e relativa delega di fun- zione,, agli atti dell’Azienda.
= Per l’altra parte:
- , (di seguito nominata per brevità “Contraen- te”), con sede legale in , Partita Iva, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di , capitale sociale euro
, REA n , in persona di:
= , nato a il
, codice fiscale , domi- ciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della So- cietà e che interviene ed agisce in nome e per conto della suddetta nella sua qualità di , munito, per- tanto, dei necessari poteri;
E
- , (di seguito nominata per brevità “Contraen- te”), con sede legale in , Partita Iva, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di , capitale sociale euro
, REA n , in persona di:
= , nato a il
, codice fiscale , domi- ciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della So- cietà e che interviene ed agisce in nome e per conto della suddetta nella sua qualità di , munito, per- tanto, dei necessari poteri;
E
- , (di seguito nominata per brevità “Contraen- te”), con sede legale in , Partita Iva, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di , capitale sociale euro
, REA n , in persona di:
= , nato a il
, codice fiscale , domi- ciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della So- cietà e che interviene ed agisce in nome e per conto della suddetta nella sua qualità di , munito, per- tanto, dei necessari poteri;
Detti soggetti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto
PREMETTONO CHE
a) in esecuzione della Deliberazione a contrarre n.
, l’Azienda, in qualità di Stazione Appaltante, autorizzava la procedura aperta, sopra soglia comunitaria, fi- nalizzata alla stipula di un accordo quadro con più operatori, per la fornitura biennale di dispositivi impiantabili per rsincronizzazione cardiaca (CRT) per le esigenze della SC Car- diologia Clinica ed Interventistica;
b) con Deliberazione del Direttore Generale n. , l’Azienda approvava tutte le operazioni di gara e disponeva
l’aggiudicazione del lotto a favore dei seguenti
operatori economici ;
Ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, l’aggiudicazione della presente procedura è stata stabilita in favore di più operatori economici concorrenti ossia, e nel dettaglio, con tutti gli operatori economici concorrenti e che abbiano presentato una offerta valida sia dal profilo tecnico che dal profilo economico;
c) i Contraenti hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva;
d) i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra l’Azienda ed i Contraenti attraverso l’emissione degli ordinativi di fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento; l’esatto quanti- tativo della fornitura richiesta, la data ed il luogo di ese- cuzione sono indicati secondo le modalità stabilite dal Capi- tolato e nel presente documento;
e) il presente dell’Accordo Quadro non è fonte di alcuna ob- bligazione per l’Azienda nei confronti dei Contraenti, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, com- prese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura.
TUTTO CIÒ PREMESSO
e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti sopra rappresentate
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 (Premesse e norme regolatrici)
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, anche quando non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo. L’esecuzione del
presente atto è regolata da quanto disposto nel medesimo e ne- gli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi al- legati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Contraenti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali. In particolare:
- dal Capitolato Speciale Prestazionale, unito al presente at- to per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;
- dall’Offerta Economica presentata in sede di gara dai Con- traenti, richiamate nel presente atto per farne parte inte- grante pur non materialmente allegate;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto pri- vato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richia- mate;
- dal Codice Civile.
In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nell’accordo e quanto disposto nel Capitolato o quanto dichia- rato dai Contraenti in sede di offerta, a prevalere sarà l’interpretazione estensiva e/o più favorevole all’Azienda.
ART. 2 (Oggetto dell’accordo quadro)
Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto la disciplina genera- le delle prestazioni oggetto di fornitura, come descritte nei documenti di gara. Tale Accordo, pertanto, non rappresenta fonte di obbligazione per le parti, definendo, comunque, le
condizioni generali delle prestazioni. Queste verranno conclu- se con l’emissione dei relativi ordinativi di fornitura i qua- li, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle parti la fonte di obbligazione. In particolare, l’Accordo Quadro non vincola in alcun modo l’Azienda all’acquisto di quantitativi minimi, ma dà origine unicamente ad un obbligo per ciascun Contraente di accettare, mediante esecuzione, fino a concor- renza del quantitativo massimo contrattuale stabilito, gli Or- dinativi di Fornitura che utilizzano il presente Accordo Qua- dro nel periodo della sua validità ed efficacia.
I prodotti oggetto della fornitura sono dettagliatamente de- scritti nel capitolato Speciale Prestazionale.
Con la stipula del presente Accordo Quadro, i Contraenti si obbligano irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda a forni- re il prodotto nonché ad eseguire i servizi connessi, nella misura richiesta dall’Azienda mediante gli ordinativi di for- nitura nei limiti dell’importo massimo contrattuale complessi- vo definito in premessa.
L’affidamento dell’Appalto Specifico da parte dell’Azienda in favore del Fornitore prescelto deve avvenire, salvo che per il primo in graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:
− la continuità per i pazienti già portatori di un dispo-
sitivo impiantabile che necessitano di una sostituzione, nel caso in cui il medico ritenga necessario proseguire con una terapia simile, anche al fine di garantire, qua-
lora ritenuto necessario, la compatibilità dell’impianto con la risonanza magnetica;
− le diverse patologie prevalenti e secondarie da tratta-
re, debitamente valutate dal medico, anche in base alla propria popolazione di pazienti.
In applicazione del predetto criterio, l’Azienda potrà inviare Ordini di Fornitura ad uno o più Fornitori.
ART. 3 (Valore dell’accordo quadro)
Il valore massimo del presente Accordo Quadro è pari ad euro
, ( virgola ), oltre iva . Tale importo rappresenta la cifra massima spendibile, corrispondente al plafond massimo di spesa previsto per il lotto .
Le offerte economiche presentate dai Contraenti sono da inten- dersi ancora una volta qui richiamate per fare parte integran- te e sostanziale del presente atto. I quantitativi stabiliti in gara sono presunti e non tassativi per cui l’eventuale ag- giudicazione di tutta o parte del lotto oggetto della presente gara non impegna l’Azienda ad emettere ordinativi di fornitu- ra, in quanto gli approvvigionamenti verranno disposti esclu- sivamente sulla base delle effettive necessità operative delle strutture interessate. I Contraenti, pertanto, dovranno sommi- nistrare solo quelle quantità che gli verranno richieste, sen- za sollevare eccezioni. Per quanto attiene alla descrizione delle caratteristiche de beni/prodotti e dei quantitativi da
fornire si rinvia a quanto disposto nel Capitolato Speciale Prestazionale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
ART. 4 (Durata dell’accordo quadro)
Il periodo di durata dell’accordo quadro è di mesi 24 (venti- quattro), decorrenti dall’apposizione dell’ultima firma digi- tale sull’Accordo Quadro stesso. Per durata dell’Accordo Qua- dro si intende il periodo entro il quale l’Azienda potrà emet- tere ordinativi di fornitura, da intendersi come contratti at- tuativi, con l’operatore economico parte dell’Accordo Quadro che effettuerà la prestazione.
La facoltà della Stazione Appaltante di emettere ordinativi di fornitura viene meno qualora, prima del termine ultimo di du- rata dell’Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato. La durata di ogni singolo contratto di fornitu- ra, concluso mediante l’emissione di ciascun Ordinativo di Fornitura, è pari alla durata dell’Accordo Quadro stesso e, pertanto, indipendentemente dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, quest’ultimo scadrà alla data di termine dell’Accordo Quadro e sua eventuale proroga.
ART. 5 (Ordinativi di fornitura)
Gli ordinativi di fornitura verranno emessi secondo le proce- dure vigenti in Azienda. Il riferimento dell’ordine di acqui- sto dovrà essere riportato nel DDT di consegna. Non sono pre-
visti minimi d’ordine; la Contraente, pertanto, è tenuta a consegnare, nei termini previsti, i prodotti e le quantità or- dinate, indipendentemente dal valore o dall’entità della for- nitura richiesta, presso il punto di consegna indicato nell’ordine stesso. Si rimanda a quanto previsto nell’art. 8 del Capitolato Speciale Prestazionale, da intendersi qui inte- ramente riportato.
L’ordine di fornitura:
− determinerà il quantitativo della fornitura e l’importo con- trattuale;
− dovrà provvedere all’indicazione del/i luogo/ghi di esecu- zione della fornitura;
− nel caso in cui l’Ordine di Fornitura sia emesso nei con- fronti di un Fornitore diverso dal primo nella graduatoria dell’Accordo Quadro, dovrà indicare la motivazione clinica
che giustifichi tale scelta.
ART. 6 (Controllo sulla merce)
Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno ricono- sciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazio- ne, sono valide le quantità corrispondenti all’ordine. La fir- ma per ricevuta dei prodotti non impegna l’Azienda la quale si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all’atto
della consegna. In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dal Contraente in offerta, l’Azienda li respingerà al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro cinque giorni.
In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uni- formarsi a tale obbligo, l’amministrazione contraente potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l’eventuale maggiore spesa.
ART. 7 (Esecuzione delle prestazioni e DEC) L’appalto viene concesso dall’Azienda ed accettato dai Con- traenti sotto l’osservanza piena ed assoluta delle condizioni e modalità previste nella documentazione di gara. I Contraen- ti, in particolare, si impegnano ad eseguire tutte le presta- zioni descritte nel presente Accordo con le caratteristiche tecniche, qualitative, quantitative e modalità dettagliatamen- te stabilite nei documenti di gara, le cui norme relative agli oneri ed obblighi a carico di quest’ultima si intendono qui integralmente richiamate, e nell’Offerta Economica presentata in sede di gara.
L’Azienda dichiara di aver provveduto alla nomina del Diretto- re dell’Esecuzione del Contratto con Deliberazione n.
, individuato nel , al quale è affidata l’attività di coordinamento, direzione e controllo
tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. Ai sensi del
D.M. 49 del 7 marzo 2018, tutte le prestazioni previste in ap- palto sono soggette al potere di xxxxxxxxx, vigilanza e con- trollo a quest’ultimo conferito.
ART. 8 (Obblighi generali del Fornitore)
I Contraenti dovranno ottemperare, per quanto di propria com- petenza, sotto la loro esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che fossero ema- nate nel periodo considerato relativamente a materiali da for- nire, a sicurezza e igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori. I Contraenti si obbli- gano: a) ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di as- sunzioni obbligatorie; b) ad applicare e a fare applicare in- tegralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di comparto e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si esegue l’appalto in oggetto. I Con- traenti, inoltre, rimangono obbligati ad osservare e a far os- servare tutte le vigenti norme di carattere generale e le pre- scrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. I Contraenti dovranno rispettare integralmente la disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con partico- lare riferimento al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni. La mancata osservanza di uno qualsiasi degli ob- blighi a carico dei Contraenti in materia di prevenzione in- fortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, dà diritto all’Azienda di risolvere il presente contratto. I Contraenti assumono ogni responsabilità per danni alle persone, sia terzi che propri dipendenti, e alle cose che dovessero verificarsi in conse- guenza della esecuzione delle prestazioni, dei lavori e delle forni-ture previste dal presente contratto, tenendo perciò sollevata e indenne l’Azienda da qualsiasi pretesa o molestia al riguardo venisse ad essa mossa.
ART. 9 (Risoluzione del contratto)
Il contratto d’appalto può essere risolto, durante il suo pe- riodo di efficacia, quando ricorrano le condizioni di cui all’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m., oltre che nei casi previsti da specifiche clausole di risoluzione del contratto contenute in altre parti della documentazione di gara.
ART. 10 (Recesso)
L’Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 36/2023
ART. 11 (Penali)
Qualora risulti che:
− su più del 30% dei Contratti di Fornitura derivanti da- gli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel Capi-
tolato, anche relativamente ad uno solo dei requisiti richiesti per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Azienda una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore comples- sivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata ri- levata una non conformità grave;
− su più del 50% dei Contratti di Fornitura derivanti da-
gli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel Capi- tolato, anche relativamente ad uno solo dei requisiti richiesti per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Azienda una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessi- vo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rile- vata una non conformità grave;
− su più del 75% dei Contratti di Fornitura derivanti da-
gli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel Capi- tolato, anche relativamente ad uno solo dei requisiti richiesti per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Azienda una penale pari allo 0,75% (zero virgola settanta per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile
all’Azienda, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nell’Articolo 8.1 del Capitolato, ovvero i diversi tempi concordati tra le parti, per la consegna dei di- spositivi, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Azienda una penale determinata in misura pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale dell’Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Si pre- cisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parziale o parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato e agli Ordini di Forni- tura. In tal caso l’Azienda applicherà ai Contraenti le penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nel ri- tiro e nella sostituzione dei Dispositivi che presentino dif- formità qualitativa, rispetto ai tempi indicati agli 8.8 e 10 del Capitolato, l’Azienda potrà applicare al Fornitore una pe- nale pari all’1‰ (uno per mille)del valore della fornitura og- getto dell’inadempimento, fino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
In caso di ritardo rispetto ai termini previsti all’art. 8.4
del Capitolato per l’attivazione del servizio di Customer Ca- re, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’azienda una pe- nale pari a euro 1.000,00 = (mille/00), fatto salvo il risar- cimento del maggior danno subito.
Si richiamano gli artt. 8 e 10 del Capitolato da intendersi quale parte integrante del presente atto.
ART. 12 (Garanzia definitiva)
A tutela dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, i Contraenti hanno prestato le seguenti garanzie:
polizza fideiussoria/atto di fideiussione n. , pari
ad un importo di euro emesso in data
da . La garanzia è presta- ta a tutela dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventua- le inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore, rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore; la garan- zia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di rego- lare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al sog- getto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove que- sta sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottempe- ranza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all'esecutore.
ART. 13 (Designazione dell’operatore economico aggiudi- catario-appaltatore come Responsabile del Trattamento dei dati
personali)
Il Contraente, all’atto di emissione dell’ordinativo di forni- tura, è nominato dal Titolare (Azienda Ospedaliero Universita- ria di Sassari, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore), ai sensi dell’art 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), Responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali previste per l’esecuzione del contratto principale in essere tra le parti, definendo gli obblighi delle medesime parti in materia di tutela dei dati personali. Con scrittura privata, che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, viene sottoscritto dalle parti il Data Processing Agreement.
Art. 13 bis (Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento)
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018, l’Azienda, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di af- fidamento o, comunque, raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione del presente contratto informa la Contraente, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e
dell’esecuzione del contratto di appalto nonché della rendi- contazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene prevalentemente mediante strumenti informa- tici e telematici, con logiche strettamente correlate alle fi- nalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Con la sottoscrizione del presente contratto, la Contraente dichiara di aver preso visione dell’Informativa pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda al seguente url: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/00_000_00000000000000.xxx
ed esprime il proprio consenso al predetto trattamento.
ART. 14 (Fatturazione e termini di pagamento)
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo accertamento, da parte dell’Azienda, della prestazione effettuata in termini di qua- lità e quantità rispetto alle prescrizioni contrattuali e pre- vio rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Ogni somma che a causa della mancata produzione della certifi- cazione di cui sopra non venga corrisposta dall’Azienda non produrrà alcun interesse.
L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sem-
pre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda; per i paga- menti effettuati a mezzo bonifico i tempi ulteriori per l’incasso rispetto a quelli di emissione del mandato presso il Tesoriere non sono computabili nei termini di pagamenti. Il CIG deve essere indicato negli strumenti di pagamento e nelle fatture al fine della liquidazione delle stesse. Le fatture devono contenere gli estremi del provvedimento dell’Azienda. La fatturazione deve essere emessa secondo quanto disposto dalla normativa vigente, legge di stabilità 2015 in materia di applicazione dell’Iva nelle operazioni effettuate con Enti Pubblici, ossia devono avvenire con il sistema dello “Split Payment”. La fattura emessa a favore di questa Azienda deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico. Il co- dice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministra- zioni) assegnato alla Azienda è il seguente:
- Uff_Fattura PA
- Codice Fiscale:02268260904
- Codice IPA: UFBW7M.
La fattura dovrà obbligatoriamente contenere il numero di or- dine NSO.
ART. 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
I Contraenti dichiarano di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del presente contratto. La Contraente ha comunicato, con dichiarazione agli atti del procedimento,
gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente procedura e le persone incaricate ad operare su que- sto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Azienda dichiara che il Codice Identificativo Gara è
I Contraenti si obbligano, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secon- do periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sotto- scritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
La Contraente si obbliga e garantisce che, nei contratti sot- toscritti con i subcontraenti venga inserita la clausola se- condo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
La Contraente o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ANAC e alla Prefet- tura di Sassari. L’Autorità verificherà che nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra
citata. Con riferimento ai sub-contratti, la Contraente, si obbliga a trasmettere all’Autorità competente, oltre alle in- formazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub- contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Autorità si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
ART. 16 (Codice di comportamento)
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regola- mento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di Comportamento dell’Azienda, adottato con DDG n. 504 del 24/12/2015 e aggiornato con Deliberazione n. 1291 del 30/12/2022, la Contraente e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici. Per quanto sopra, i Contraenti, in persona del Legale Rappresentante, dichiarano
di averne preso visione prima della sottoscrizione del presen- te contratto.
ART. 17 (Clausola anti pantouflage)
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, let- tera e) della Legge 190/2012 e dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, i Contraenti, in persona del Legale Rappre- sentante, dichiarano di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appal- tante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessa- zione del rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incari- chi a qualsiasi titolo.
ART. 18 (Spese e registrazione)
Il Fornitore è tenuto al pagamento di tutti gli oneri contrat- tuali, nessuno escluso (spese di bollo, registro, trascrizio- ni, copie, ecc.). Il presente contratto è stipulato per scrit- tura privata e, in caso d’uso, sarà registrato a spese del ri- chiedente.
ART. 19 (Firma digitale)
Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e xx.xx. e sotto- scritto con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
ART. 20 (Domicilio della Contraente)
A tutti gli effetti del presente contratto, i Contraenti eleg-
gono i seguenti domicili:
Le notifiche o intimazioni saranno effettuate, a discrezione dell’Azienda, all’indirizzo Pec sopra indicato o a mezzo let- tera raccomandata all’indirizzo sopra indicato, dati dichiara- ti dalla Contraente.
ART. 21 (Foro competente)
Le eventuali controversie relative al presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Sassari. È esclusa la competenza arbitrale.
ART. 22 (Clausola finale)
Il presente contratto e tutti i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relati- ve clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. L’eventuale invalidità o inefficacia di una del- le clausole del contratto non comporta invalidità o ineffica- cia dei medesimi atti nel loro complesso.
I Contraenti dichiarano, pertanto, di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, dichiarando che quanto da esso risulta definisce in modo adeguato e completo le presta- zioni oggetto del presente affidamento; dichiara, altresì, di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione finalizzata alla formulazione della propria accettazione.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., i Comparenti, nella loro predetta qualità, dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiarano di approvare specificatamente le clausole e condizioni di se- guito riportate: ART. 6 (Obblighi generali del Fornitore), ART. 7 (Risoluzione del contratto), ART. 8 (Penali), ART. 9 (Diritto di recesso), ART. 12 (Designazione dell’operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del Trattamento dei dati personali), ART. 17 (Spese e registrazio- ne), ART. 20 (Foro competente), ART. 21 (Clausola finale).
ART. 23 (Documenti contrattuali)
Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente con- tratto e dello stesso risulta farne parte integrante il Capi- tolato Speciale Prestazionale.
Xxxxx, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell’Azienda– Stazione Appaltante - i seguenti documenti:
1.
2.
Il presente atto, redatto in forma elettronica, e relativi al- legati occupano ( ) facciate.
I Contraenti
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari Documento firmato digitalmente