COMUNE DI ARZACHENA
COMUNE DI ARZACHENA
PROVINCIA DI SASSARI
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI ARZACHENA |
XXX XXXXXXX 0 |
00000 XXXXXXXXX - XX |
COD.FISC. 82000900900 |
PART. IVA 00330040908 |
CIG 76554136A7
e
COMPAGNIA DI SSICURAZIONE |
Durata del contratto
Dalle ore 24,00 del 31.12.2018 |
Alle ore 24,00 del 31.12.2021 |
Con scadenze semestrali al 30.06 e 31.12
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 Definizioni
Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata del contratto e proroga
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.5 Art.6 Art.7
Regolazione del premio Revisione del prezzo Recesso
Art.8 Modifiche dell’assicurazione
Art.9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.10 Oneri fiscali
Art.11 Foro competente
Art.12 Interpretazione del contratto
Art.13 Obblighi in caso di sinistro
Art.14 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.15 ATI e delega
Art.16 Clausola Broker
Art. 17 Rinvio alle norme di legge Art. 18 Rinuncia alla rivalsa
Art. 19 Polizza firmata digitalmente
Art. 20 Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e alle prescrizioni del D.P.R. 62/2013
Art. 21 Obbligo di formato digitale per comunicazioni ed elaborati Art. 22 Stipula del Patto di Integrità
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1 Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Art.2 Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
Art.3 Malattie professionali
Art.4 Esclusioni
Art.5 Qualifica di terzo
Art.6 Art. 7
Art. 8
Art. 9
Estensioni di garanzia
Gestione delle vertenze di danno e spese legali Gestione Franchigia
Validità Territoriale
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 Massimali
Art.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti Art.3 Calcolo del premio
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1 - Definizioni
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza. |
Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: • l'Ente Contraente; • tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; • le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell’Ente; • i minori in affido all’Amministrazione Comunale (ex L.184/1984 e L.149/2001 e s.m.i.), nonché i membri delle famiglie affidatarie. |
Società: | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Xxxxxx: | Il mandatario incaricato dal contraente per la gestione ed esecuzione del contratto riconosciuto dalla Società e cioè: CON.S.A.I. SRL |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia: | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto: | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Cose: | sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danno corporale: | il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Danni materiali: | il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Massimale per sinistro: | la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Massimale per anno: | la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio: | per retribuzione annua lorda si intende la somma di: • quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l’INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; • gli emolumenti lordi versati dal Contraente: - ai prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte |
regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati) |
Art. 2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione
La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
In deroga al disposto dell’Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.
Il Contraente ha l’obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 - Durata del contratto e proroga
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del predetto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.
E’ facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova copertura assicurativa. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art.1901 C.C., entro 60 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza.
Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Nel caso di modifiche e/o integrazioni della presente assicurazione per le quali la Società richieda integrazioni di premio, la modifica e/o integrazione avrà effetto dalla data in cui la Società avrà comunicato al broker incarico l’accettazione della modifica e/o integrazione richiesta, se il pagamento sarà effettuato dal Contraente/Assicurato entro le ore 24 del 60° giorno successivo a quello della relativa richiesta della Società. In caso di pagamento del premio successivamente al 60° giorno, l’effetto della modifica/integrazione decorrerà dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.
I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 co. 8 della Legge nr 136/2010
Art. 5 – Regolazione del premio
Il presente articolo non si applica in quanto il premio da riconoscere all’Assicuratore è stabilito su base “flat”.
Art. 6 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell’Art. 1 - “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 100%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo.
Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell’Art. 1 - “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni” sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.
Art. 7 - Recesso
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a centoventi giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre novanta giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all’art.6 che precede. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 6 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 90 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
Recesso per diminuzione del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 6 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Recesso annuale
Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata-PEC da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata – PEC da parte del ricevente
Art. 8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte mediante Posta Elettronica Certificata indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 10 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 11 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 13 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo.
Il Contraente o l’Assicurato, quando siano venuti a conoscenza di una contestazione riguardante la responsabilità oggetto della garanzia devono farne comunicazione scritta alla Società non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui hanno avuto notizia della contestazione.
È in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società alle scadenze trimestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 15 - ATI e delega
Qualora l’assicurazione fosse divisa per quota tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società mandataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società mandanti che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento.
La Società Mandataria si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
Sempre nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quota tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Mandati danno mandato alla Società Mandataria (Delegataria) a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società compartecipanti al rischio.
Art. 16 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 ed s.m.i., la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo CON.S.A.I. srl, con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx 00, ed Ufficio Operativo in Sassari Via X. Xxxxx 12 - iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 000137250.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società predetta, ed in particolare:
- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà all’emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento.
- S’intende operante il disposto dell’Art.118 comma 1 del D. Lgs. 209/2005, pertanto il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. La presente clausola vale quale accordo tra la Società delegataria e le eventuali coassicuratrici ai sensi dei commi 2 e 3 dell’Art.118 del D. Lgs.209/2005 esclusivamente in relazione al presente contratto.
Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, PEC, telefax o telegramma le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale, dalla ricevuta di consegna della PEC o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 9% (novepercento).
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 18 – Rinuncia alla rivalsa
La società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell’art. 1916 C.C. salvo il caso di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, nei confronti di:
- associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l’Assicurato per le sue attività;
- persone fisiche di cui l’Assicurato si avvalga per le sue attività;
- soggetti disabili e/o handicappati, inseriti temporaneamente nella struttura per finalità di recupero;
- delle persone assistite nell’ambito dei programmi di inserimento educativo e/o socializzante e/o riabilitativo e/o terapeutico;
- di minori in affidamento o comunque posti sotto la tutela o la sorveglianza dell’assicurato da parte della Magistratura competente.
Art. 19 - Polizza firmata digitalmente
La polizza dovrà essere firmata digitalmente.
Art. 20 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e alle prescrizioni del D.P.R. 62/2013.
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni.
L'appaltatore, con inclusione dei rappresentanti legali, dei suoi dipendenti e collaboratori, è tenuto, nello svolgimento dell’incarico, al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi previsti dal D.P.R.
n. 62 del 16/04/2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 0000, x. 000”, xx caso di violazione di tali obblighi, si procederà alla risoluzione del rapporto così come previsto all’art. 2, comma 3, del citato
D.P.R. 62/2013.
Art. 21 – Obbligo di formato digitale per comunicazioni ed elaborati.
Ogni comunicazione e/o istanza diretta al Comune di Arzachena dovrà essere trasmessa mediante posta elettronica certificata. Ogni comunicazione trasmessa con differente modalità, senza previo accordo con gli uffici competenti della stazione appaltante, non sarà presa in considerazione dalla stessa.
Ogni documento elaborato connesso all'incarico dovrà essere prodotto in forma digitale. Per i documenti che debbono essere firmati, tale sottoscrizione dovrà avvenire mediante firma digitale ai sensi della normativa vigente, sia da parte dell'appaltatore che da eventuali altri soggetti.
Art. 22 – Stipula del Patto di Integrità.
Ai fini della stipula del Contratto, Sussiste l'obbligo di stipula con il Comune di Arzachena del Patto di Integrità approvato con Deliberazione G.C. n. 168/2016.
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D. Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del
D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali.
La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12/06/84 N.222.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Art. 3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R.
n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 36 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
Α. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
Β. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Art. 4 - Esclusioni
Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:
1. da furto, eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l’utilizzazione di ponteggi eretti dall’Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell’assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità.
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della Legge n. 990/1969, e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
5. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
6. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
• interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
• alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
7. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
8. alle cose e/o opere sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività.
Art. 5 – Qualifica di terzo
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.
Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
Art. 6 – Estensioni di garanzia
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:
1. La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture o strutture pressostatiche, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
a) attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
b) civili abitazioni, uffici;
c) attività rurali;
d) attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
2. La responsabilità civile derivante dalla gestione di scuole comunali e non, scuole materne e Centri Ricreativi Estivi, nonché qualsiasi altra manifestazione organizzata dal Contraente;
3. La responsabilità civile quale proprietario e quale committente della gestione effettuata in concessione da terzi degli impianti di distribuzione del gas e dell'acqua e della rete fognaria.
4. La responsabilità derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente.
5. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
6. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.
7. La responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria e primo soccorso, esclusa la responsabilità professionale del personale medico e paramedico;
8. La responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socioformativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.
9. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
10. Premesso che il Contraente/Assicurato può' svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la Società' si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare per i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti da suddetti veicoli custoditi dal Contraente/Assicurato in apposite aree.
11. La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: “Datore di Lavoro”; “Responsabili del servizio di protezione e sicurezza” ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.Lgs. n.494/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
12. La responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo.
13. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
14. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno.
15. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
16. proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti, canali, parcheggi, passaggi pedonali, strade vicinali, ovvero gestione/utilizzo degli stessi anche se di proprietà di terzi
17. proprietà, manutenzione, e funzionamento d’impianti, attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all’errato funzionamento di impianti semaforici in genere, nonché dalla mancata/errata apposizione di segnali stradali;
18. proprietà, e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l’uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
19. proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché organizzazione di corsi sportivi;
20. gestione e uso di strutture in qualsiasi materiale costruite detenute in comodato gratuito per effetto di convenzioni con altri Enti o con privati adibite a titolo esemplificativo e non esaustivo a rappresentazioni teatrali, canore ecc., organizzate:
- dall’Ente che si impegna a provvedere alla manutenzione delle strutture stesse, in collaborazione tra Comune medesimo ed altri soggetti;
- in maniera autonoma da Enti, Organizzazioni, Istituzioni e privati che abbiano avuto dal Comune di Arzachena l’autorizzazione previa domanda, all’utilizzo della struttura stessa;
21. proprietà e/o gestione e/o utilizzo di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, biblioteche, musei, teatri, cinema, colonie marine e montane, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;
22. esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
23. proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (quali ad esempio scivoli, altalene, giostre e similari) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
24. proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale);
25. utilizzo di biciclette a pedalata assistita che verranno equiparate alle biciclette normali;
26. per sostegno di inserimento socio terapeutico di soggetti in strutture pubbliche e/o private;
27. istituzione di gruppi Comunali di Protezione civile, di Volontari di attività socialmente utili, di Gruppi di volontariato adibiti alla sorveglianza di alunni, gruppi di volontariato in genere, borse studio e borse lavoro per progetti organizzati dall’Ente anche in collaborazione con altri Enti o progetti ai quali l’Ente ha aderito;
28. dalla stipulazione di convenzioni con il Tribunale competente territorialmente per “lavori di pubblica utilità “per lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale ovvero per lavori comunque attuati in favore della collettività e/o dell’Ente che saranno svolti da “condannati alla pena del lavoro”.
29. La Responsabilità che possa gravare sulle Aziende ospitanti di Tirocini di Inclusione Sociale per danni a terzi provocati da tali soggetti quanto prestano l’attività presso le Aziende stesse che rivestiranno la qualifica di Assicurato aggiunto
Art. 7 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, ivi compresa la mediazione e la negoziazione assistita, che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo
assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.
La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.
Tuttavia, prima della liquidazione di un danno rientrante completamente in franchigia, la Società é tenuta a richiedere l’autorizzazione alla liquidazione al Contraente il quale può rifiutarla. In tal caso la Società ha la facoltà di non proseguire nella gestione della vertenza che dovrà essere obbligatoriamente presa in carico dal Contraente. Se ciò si verificasse la Società non é più obbligata in relazione a tale sinistro anche per eventuali somme eccedenti la franchigia contrattuale.
La Società provvederà:
• ad elaborare semestralmente il tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all’Art.14 Sezione 2 della presente polizza.
• a quantificare con cadenza trimestrale l’importo delle franchigie e/o scoperti dovuti dal Contraente che verranno incassate a mezzo di apposita appendice di incasso con le modalità previste al 2° capoverso del successivo art. 8).
Art. 8 – Gestione Franchigia
La presente assicurazione è prestata con una franchigia frontale per qualsiasi sinistro, di euro 2.000,00 (euro duemila/00), salvo eventuali scoperti e/o franchigie diversamente indicati dalle condizioni di polizza.
Resta inteso che, in caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, l'Assicurazione provvederà a liquidare al danneggiato l’intero importo del danno, ed a richiedere con riscontro documentale e con cadenza trisemestrale gli importi delle franchigie al Contraente, che ne è tenuto al pagamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.
Tale previsione di gestione dei danni, è valida anche per i sinistri il cui importo sia inferiore alla franchigia contrattuale prevista. In tal caso l'Assicurazione richiederà al Contraente l’intero importo liquidato al danneggiato, rispettando i termini del precedente comma.
La Società si impegna altresì a tenere in carico tutti i sinistri indipendentemente dall'importo del risarcimento richiesto o eventualmente da richiedere, per i quali venga messo in atto un procedimento penale, prima o successivamente la richiesta di risarcimento del danno
Art. 9 – Validità territoriale
La presente assicurazione ha validità nel mondo intero. Qualora la responsabilità sia regolata da leggi di uno stato estero, l’assicurazione vale soltanto, in quanto il fatto generatore della responsabilità sia previsto come tale dalla legge italiana e nei limiti nei quali la stessa responsabilità sia prevista.
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 – Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
Responsabilità Civile verso Terzi | € 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurato |
€ 3.000.000,00 per ogni persona deceduta o lesa | |
€ 3.000.000,00 per ogni danno ad animali o cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | € 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurato |
€ 1.500.000,00 per ciascun infortunato |
Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.
Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Garanzia | Limiti di risarcimento | Scoperto e/o franchigia | |||
OGNI E QUALSIASI DANNO RCT | I MASSIMALI POLIZZA | RCTO | DI | FRANCHIGIA FRONTALE € 2.000,00 | |
Malattie professionali | Massimale rco | nessuna | |||
Danni a cose in consegna custodia | e | € 50.000,00 per sinistro | anno e | per | 2.000,00= |
Danni ai veicoli e mezzi trasporto sotto carico e scarico | di | € 50.000, per anno e per sinistro | |||
Danni provocati da cedimento o franamento di terreno | € 250.000,00 per anno e per sinistro | ||||
Danni provocati ad infissi o manufatti nei locali o luoghi dove si eseguono i lavori nonché alla pavimentazione stradale, cavi e condotte sotterranee in genere | € 250.000,00 per sinistro e per anno | ||||
Danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell’assicurato o dallo stesso detenute | € 1.000.000,00 per sinistro e per anno | ||||
Danni da inquinamento accidentale dovuto a rottura degli impianti | € 500.000,00 per anno e per sinistro | Scop.10% min. € 2.000,00 e max € 10.000,00= | |||
Lavori di scavo, reinterro fino a 90 giorni dell’avvenuta consegna dei lavori al committente, | € 50.000,00 per sinistro | anno e | per | 2.000,00= |
RC per danni (escluso furto) arrecati alle auto e moto di proprietà di terzi e dipendenti e/o amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell’assicurato | € 5.000 per sinistro max € 20.000 per anno | 500,00= |
Danni da rimozione veicoli | € 5.000,00 per sinistro max € 50.000,00 per anno | 500,00= |
Danni a condutture ed impianti sotterranei | € 150.000,00 per anno e per sinistro | 2.000,00= |
Art. 3 – Calcolo del premio
Il premio dovuto dalla Contraente viene così calcolato:
Retribuzione e compensi annua lorda | Tasso finito pro-mille | |
Retribuzioni erogate a dipe- ndenti e compensi erogati a collaboratori € 3.000.000,00= | ……………………… |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € |
Imposte | € |
TOTALE | € |
L'ASSICURATO LA SOCIETÀ