CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
GARA D’APPALTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ORGANIZZATORE DELLA MOSTRA TEMPORANEA DAL TITOLO “ARTE E POTERE. IN DIALOGO CON XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX” PRESSO LE SALE DEL CASTELLARE DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO, DAL 22 SETTEMBRE 2022 ALL’8 GENNAIO 2023 – CIG 9318343BE5
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art. 1 Premessa
L’appalto ha per oggetto l’individuazione di un soggetto organizzatore della mostra temporanea dal titolo “ARTE E POTERE. IN DIALOGO CON XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX”, a cura di Xxxxxxxx
Xxxxxx, presso le Sale del Castellare del Palazzo Ducale di Urbino, dal 22 settembre 2022 all’8 gennaio 2023 (salvo diverse disposizioni che verranno comunicate con congruo anticipo).
L’attività espositiva è realizzata in collaborazione tra la Galleria Nazionale delle Marche, la Regione Marche, il Ministero della Cultura ed il Comune di Urbino. In particolare attraverso la Galleria Nazionale delle Marche è stato acquisito il parere favorevole della Direzione Generale per l’attivazione di un biglietto cumulativo tra la mostra e la Galleria.
Il progetto scientifico della mostra e le planimetrie degli spazi espositivi individuati sono allegati al presente Capitolato.
Art. 2 Prestazioni oggetto dell’appalto e durata
Il soggetto individuato attraverso la presente procedura dovrà provvedere alla realizzazione di tutte le attività necessarie per la produzione della mostra, in particolare:
1. segreteria organizzativa per il coordinamento delle attività del comitato scientifico e gestione dei prestiti;
2. progettazione preliminare e curatela;
3. progettazione dell’allestimento architettonico e scenografico, con un modello originale e innovativo, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti multimediali presenti nella sede espositiva (dettagliati al successivo art. 15); in questa fase sarà sufficiente restituire un progetto preliminare, con la previsione della distribuzione delle opere nelle sale e dei supporti necessari per l’esposizione delle stesse. L’attenzione dovrà essere rivolta alla rappresentazione del modello narrativo dell’esposizione che si suggerisce di adottare più che alla rappresentazione estetica delle soluzioni adottate (comunque consentita). L’aggiudicatario dovrà consegnare il progetto esecutivo, che sarà frutto anche di un confronto con il curatore, tenendo conto dell’esito della ricognizione dei prestiti effettivamente ottenuti. Il progetto preliminare dovrà tenere conto:
a. della sede espositiva, in particolare delle dimensioni e dell’articolazione degli ambienti della stessa; la sala risulta già attrezzata con pareti in MDF di altezza pari a mt 3,00, come evidenziato nella pianta allegata ed è dotata di un adeguato impianto elettrico e illuminotecnico, del sistema di allarme e di videosorveglianza;
b. della quantità e qualità delle opere;
c. della necessità di offrire al pubblico una visione chiara ed esaustiva delle opere d’arte esposte, in un percorso coerente con il progetto scientifico, anche attraverso l’utilizzo eventuale di strumenti multimediali.
4. realizzazione degli allestimenti, ivi compresi i supporti esplicativi e didattici e le eventuali strumentazioni multimediali previste nel progetto e i relativi contenuti dedicati, secondo il progetto proposto;
5. assicurazione delle opere con copertura all risks da chiodo a chiodo;
6. trasporto A/R e montaggio delle opere con utilizzo di manodopera e vettori specializzati nel trasporto e movimentazione di opere d’arte e secondo le modalità operative definite dai proprietari e dalle autorità ministeriali competenti nella tutela delle stesse, compresi i courier e la redazione dei condition report in entrata e in uscita;
7. elaborazione e realizzazione del progetto grafico dell’immagine coordinata della mostra e relativa declinazione nei materiali promozionali e nell’allestimento;
8. attività di promozione:
a. elaborazione di un piano generale di promozione;
b. ufficio stampa;
c. stampa dei materiali;
d. stampa e installazione di totem e stendardi in città;
e. attività di social media marketing;
f. distribuzione;
g. dispiegamento della campagna promozionale (media, affissioni ecc.).
9. produzione del catalogo della mostra, orientativamente così composto: numero di pagine 144 + copertina; formato chiuso 21x29,7 cm; carta patinata opaca 170 gr. + copertina in brossura con alette lunghe stampata a 4 colori e plastificata opaca su cartoncino da gr. 350; cuciturafilo refe. Il numero di copie da stampare è lasciato alla discrezionalità dell’aggiudicatario, considerato che all’ente appaltante, per le proprie finalità istituzionali, andranno fornite gratuitamente 150 copie; compete altresì all’aggiudicatario la stampa e la distribuzione delle copie per le finalità di comunicazione (ufficio stampa ecc.) e per i prestatori, che possiamo stimare in ulteriori 100 copie;
10. servizio di accoglienza, biglietteria, assistenza alla visita, vigilanza della sede espositiva con almeno 2 operatori, secondo un orario di apertura che, al minimo, dovrà essere il seguente: lunedì dalle 10 alle 14, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18;
11. servizio di assistenza durante le fasi di allestimento e disallestimento della sede espositiva;
12. organizzazione del bookshop per la vendita di libri, compreso il catalogo, oggetti di merchandising e altri articoli collegati con il progetto culturale, con costi e ricavi a carico dell’organizzatore;
13. organizzazione di ogni altro servizio accessorio (visite guidate, laboratori, didattica ecc.), con costi e ricavi a carico dell’organizzatore;
14. disallestimento della mostra e ripristino della sede espositiva nelle condizioni iniziali.
Gli spazi espositivi sono resi disponibili in adeguate condizioni di pulizia, sicurezza e funzionalità sia dal punto di vista strutturale che impiantistico; l’aggiudicatario si impegna al corretto uso dei locali, ivi compresi gli arredi e le attrezzature in dotazione, con l’onere di riconsegna nello stesso stato in cui li ha ricevuti. La planimetria dei locali è allegata al presente capitolato e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
L'inaugurazione dell’evento espositivo è prevista in data 22.09.2022 ore 15 (salvo diverse disposizioni che verranno comunicate con congruo anticipo).
La mostra sarà aperta al pubblico dal 23.09.2022 fino all’08.01.2023 (salvo proroghe concordate fra le parti).
La durata dell’appalto decorre dalla comunicazione di avvio delle attività al soggetto aggiudicatario e si conclude con il completo disallestimento della mostra.
In funzione delle note vicende legate all’emergenza “Corona virus”, la data di inaugurazione della mostra potrà essere modificata secondo una valutazione di esclusiva competenza della stazione appaltante, che dovrà necessariamente tenere conto delle determinazioni regionali, governative, statali e di ogni altro organo giurisdizionale in materia. Tale evenienza verrebbe comunicata con il dovuto anticipo all’aggiudicatario. In ogni caso, qualora occorresse tale necessità, l’aggiudicatario deve ritenersi fin d’ora edotto della circostanza, escludendo qualunque tipo di rivendicazione nei confronti della stazione appaltante e di altri enti eventualmente interessati.
Art. 3 Corrispettivo e modalità di pagamento
La controprestazione a favore dell’organizzatore consiste in un compenso, non soggetto a ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, per la gestione delle attività di cui all’art. 2, così articolato:
corrispettivo fisso per le attività di gestione dei servizi al pubblico e collegate con la fruizione della mostra € 50.000,00 (euro cinquantamila) IVA esente ai sensi dell’art. 10/22 del DPR 633/72;
corrispettivo fisso per le restanti attività di produzione € 60.000,00 (Euro sessantamila/00) oltre IVA 22%, al lordo € 73.200,00 (Euro settantatremiladuecento/00);
incasso della biglietteria, oltre ai ricavi del bookshop e degli altri servizi accessori (visite guidate, didattica, audioguide ecc.) a cura ed onere del soggetto organizzatore. Per quanto
concerne la biglietteria, considerato il citato accordo con la Galleria Nazionale delle Marche, sarà cura del soggetto organizzatore rapportarsi con il concessionario dei servizi presso la Galleria stessa, per la gestione ordinata e corretta del servizio di biglietteria, con i conseguenti accordi economici tra le parti.
I corrispettivi fissi di cui sopra saranno liquidati nella misura del 50% alla data di stipula del contratto o di avvio dell’esecuzione dello stesso, di un ulteriore 30% a 60 giorni dalla data di stipula del contratto o di avvio dell’esecuzione dello stesso, del residuo 20% a conclusione della mostra. Con tale corrispettivo (fisso e mobile) l’organizzatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dall’appaltatore in ordine all’appalto in parola, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere alla modifica del contratto secondo quanto stabilito dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 4 Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge.
Art. 5 Garanzie di esecuzione del contratto
L’aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della cauzione è pari al 10% del valore dell’appalto fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dal medesimo decreto.
La cauzione è prevista a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e per introitare gli importi delle penalità irrogate, ai sensi dell’articolo 14 del presente capitolato.
L’ente committente può richiedere all’appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua con ritenute a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all’appaltatore.
Per quanto attiene alle modalità di svincolo della cauzione si rimanda a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 6 Validità dell’offerta
L'offerta vincola l’esecutore per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell’offerta stessa ed è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima.
Art. 7 Stipulazione del contratto e oneri contrattuali
Il contratto sarà sottoscritto dal legale rappresentante e stipulato nelle forme previste dalla legge. Tutte le eventuali spese afferenti alla stipula del contratto e alla sua registrazione saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.
Art. 8 Responsabilità dell’appaltatore e coperture assicurative
L’appaltatore garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell’offerta.
Resta a carico dell’appaltatore il coordinamento delle attività di cantiere presso la sede espositiva, con particolare attenzione al cronoprogramma; sono fatte salve le responsabilità di legge e professionali che restano a carico di ciascuna ditta eventualmente intervenuta.
L’appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’appaltatore deve adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose durante lo svolgimento del servizio.
L’appaltatore si obbliga a tenere indenne il Comune di Urbino da ogni responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare a terzi in conseguenza di azioni o omissioni attribuibili direttamente al medesimo e/o a dipendenti, nonché persone delle quali lo stesso sia tenuto a rispondere ai sensi di legge, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
L’appaltatore, per tutto il periodo di vigenza contrattuale, è tenuto a contrarre, con compagnie assicuratrici di primaria importanza, le polizze assicurative necessarie a garantire quanto sopra specificato.
A tale scopo, l’appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa RCT/RCO con massimali di
€ 2.000.000,00 per ogni sinistro. La copertura assicurativa riguarda tutte le attività a carico dell’appaltatore e tutti i beni presenti nei siti oggetto dell’appalto, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune di Urbino.
La copertura del rischio è estesa anche a tutti coloro che si trovano all'interno della struttura ed a coloro che operano a qualsiasi titolo e per conto dell’appaltatore, con sottolimite di € 1.000.000,00 per ogni sinistro.
Copia di tutte le polizze e relative quietanze, nonché delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovranno essere consegnate alla stazione appaltante prima della stipula del contratto. L’operatività o meno delle coperture assicurative predette e/o l’eventuale approvazione espressa da parte dell’Amministrazione sull’assicuratore prescelto dall’appaltatore, non esonerano lo stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Art. 9 Disposizioni relative al personale impiegato nell’esecuzione del servizio
L’appaltatore è tenuto a impiegare nell’esecuzione del servizio personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni. L’appaltatore è tenuto ad applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, a assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
L’appaltatore deve rispettare, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; è tenuto inoltre a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.
L’appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio. Deve provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
Art. 10 Misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
In applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, l’appaltatore mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione
volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel servizio.
Resta fermo l’obbligo per l’esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta. Non sono previsti oneri per la sicurezza derivante da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio. L'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel DUVRI.
L’appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all’informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
L’appaltatore è tenuto ad applicare tutte le prescrizioni, i protocolli e ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, di qualunque natura, in riferimento all’emergenza sanitaria COVID 19.
I costi derivanti dall’ottemperanza agli adempimenti dell’emergenza in corso, restano a totale carico dell’appaltatore, che mantiene altresì l’onere di informarsi circa le disposizioni in essere e quelle che dovessero eventualmente essere emesse.
Art. 11 Verifiche e controlli sull’esecuzione del servizio
Per il contratto è nominato un direttore dell'esecuzione, che vigila sulla corretta esecuzione del contratto impartendo all’aggiudicatario le disposizioni e le istruzioni necessarie e svolgendo le ulteriori funzioni assegnategli dal D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione del contratto, il direttore dell'esecuzione formula la contestazione all’organizzatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell’organizzatore, la stazione appaltante può applicare le penalità previste all'art. 14 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto per il tempo strettamente necessario. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del RUP, il Direttore dell'esecuzione dispone la ripresa con indicazione del nuovo termine di conclusione. Il contratto può altresì essere sospeso dal RUP nei casi previsti dall'art. 107 comma 2.
Art. 12 Oneri a carico del committente
Sono a carico del committente:
- gli oneri fiscali derivante dalla proprietà degli immobili;
- i costi delle utenze;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e le pulizie per quanto riguarda la sede espositiva. Per quanto concerne l’allestimento in ogni sua componente e i sistemi e i dispositivi tecnologici installati si veda l’art. 15;
Articolo 13 Subappalto
È vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a qualsiasi titolo, pena la risoluzione del contratto.
È consentito il subappalto anche integrale, nelle forme stabilite dall’art. 105 del Codice. I subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 14 Penalità
Il contraente è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.
In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni il RUP può procedere all'applicazione di penalità. Le penalità di seguito indicate sono applicate in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti. In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato, in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il
risarcimento di ogni eventuale danno causato dal contraente nell'esecuzione del contratto.
In caso di inadempienza accertata e/o segnalata agli obblighi del presente capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità e la possibilità di recedere dal contratto, vengono applicate, previa contestazione, le seguenti penali:
1) per il mancato rispetto dei tempi di consegna, per cause imputabili all’esecutore, viene applicata una penale pari ad euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo;
2) per il mancato rispetto dei requisiti previsti e degli standard di qualità relativi a prestazioni tecniche, servizi forniti, materiali e dispositivi utilizzati, delle modalità o delle forme previste dal contratto e dall’offerta tecnica, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all’aggiudicatario, l’ammontare delle singole penali è compreso tra 100 e 1.000 euro, in riferimento alla gravità dell’inadempienza o dell’eventuale recidiva in comportamenti non conformi, secondo il giudizio del Comune di Urbino.
Per il mancato rispetto di quanto previsto ai punti 1) e 2), la penale viene applicata, previa notifica all’esecutore, successivamente all’esame delle eventuali controdeduzioni, le quali devono pervenire entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.
L’ammontare delle penali applicate viene recuperato tramite escussione della cauzione definitiva, che deve di conseguenza essere reintegrata per l'importo dovuto.
Al verificarsi dell'inadempimento il direttore dell'esecuzione invia tempestiva comunicazione all’esecutore con richiesta di conformarsi alle prescrizioni contrattuali e di addurre le proprie giustificazioni entro il termine assegnato (in relazione anche all'urgenza dell'adempimento). Qualora l’esecutore non adduca accettabili giustificazioni, la stazione appaltante applicherà la penale.
Art. 15 Garanzia, assistenza e dotazioni
Per quanto concerne l’allestimento in ogni sua componente, i sistemi e i dispositivi tecnologici eventualmente installati oltre a quelli a disposizione si stabilisce che:
i manufatti devono essere provvisti di garanzia ai sensi del D.L. 24 del 2 febbraio 2002 e ss.mm.ii.;
dovrà esserne assicurato il corretto e regolare funzionamento, nonché ove occorra la fornitura gratuita di tutti i materiali e parti di ricambio che si rendessero necessari a sopperire a eventuali vizi o difetti di fabbricazione o realizzazione;
deve essere assicurata l’assistenza e ogni altra attività necessaria a garantirne il perfetto funzionamento con un tempo di intervento, salvo cause di forza maggiore, di max 24h.
I dispositivi multimediali in dotazione della struttura sono i seguenti:
n. 1 proiettore LCD, risoluzione WUXGA 1920x1200, 6000 lm MAXELL MC-WU8461W; Ottica intercambiabile, fornito con ottica motorizzata ML-703 1.5-3.0:1; Rapporto contrasto 5.000:1; n. 1 Player video + scheda micro SD 8Gb - XXXX XXXXXXXXXX XX000.
n. 1 Monitor 82 '' (portrait) - SAMSUNG QE82R; n. 1 Player video + scheda micro SD 8Gb - ROKU BRIGHTSIGN HD224.
n. 1 Videoproiettore ottica corta - CANON XEED WUX450ST; Display LCOS riflessivo, matrice attiva TFT - Risoluzione nativa 1920 x 1200 (WUXGA) 16:10; Luminosità 4500 lumen - Rapporto proiezione 0.56 : 1; n. 1 Player video + scheda micro SD 8Gb - XXXX XXXXXXXXXX XX000; n. 1 Coppia di casse audio attiva + passiva - APART SDQ5PW.
Art. 16 Modifiche contrattuali
Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP. In caso di variazioni non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all’esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso.
Art. 17 Cause di risoluzione del contratto
Oltre a quanto previsto in generale dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 108 dello stesso Decreto costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:
1) l'aggiudicatario si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni
di cui all'art. 80 comma 1;
2) grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. n. 50/2016;
3) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
4) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio.
Nel caso di cui al punto 4), il direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all’esecutore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, x xxxxxxx il termine senza che l’esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
In ogni caso, il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicare all’esecutore, oltre ai casi in precedenza indicati, nelle seguenti ipotesi:
a) mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta;
c) perdita delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente atto. In ogni caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’esecutore, l’Amministrazione, oltre a procedere all’immediata escussione della cauzione prestata dall’esecutore stesso, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti. Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 18 Condizioni particolari
Ogni evento impeditivo alla consegna, realizzazione o completamento dei lavori e dei servizi previsti nell’intervento produrrà conseguenze sull'aggiudicazione e sulle attività dell’Appaltatore.
Qualora dovessero manifestarsi ragioni di pubblico interesse, circostanze speciali o cause di forza maggiore tra cui sono compresi i provvedimenti emessi dalla competente Autorità nei confronti dell’Amministrazione, nel corso della procedura di gara, ad avvenuta aggiudicazione con consegna dei lavori ed avvio dell’esecuzione dei servizi in via d’urgenza in pendenza della stipula del contratto d’appalto o dopo la sua formale sottoscrizione, valgono le seguenti prescrizioni:
- se l’evento impeditivo dovesse manifestarsi nel corso della procedura di gara non si procederà all’affidamento dei servizi, trattandosi di gara la cui natura non obbliga l’Amministrazione nei confronti dei Concorrenti;
- se l’evento impeditivo dovesse manifestarsi ad avvenuta consegna in via d’urgenza dell’esecuzione dei servizi, non si procederà alla stipulazione del contratto. In tal caso saranno riconosciuti all’Appaltatore unicamente i compensi per le attività o lavori già eseguiti o predisposti in cantiere, senza diritto a maggiori oneri o indennizzi per attività non espletate;
- se l’evento impeditivo dovesse manifestarsi dopo la stipulazione del contratto o qualora le sospensioni dei servizi, una o più di una, dovessero raggiungere la durata complessiva di sei mesi, si procederà allo scioglimento del contratto con recesso dell’Amministrazione.
Art. 19 Trattamento dei dati personali
Per il trattamento dei dati personali si applica la disciplina del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679).
Art. 20 Disposizioni generali e foro competente
Al contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato si applicheranno le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.
Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Urbino.
Il Responsabile Unico del Procedimento Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx