VERBALE SULLA COLLAZIONE DEL CCNL UNICO GAS-ACQUA 1.3.02
VERBALE SULLA COLLAZIONE DEL CCNL UNICO GAS-ACQUA 1.3.02
In Roma, in data 6 maggio 2003, le Associazioni datoriali
ANFIDA, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxx
ANIGAS, rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxx , Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx X’Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx
ASSOGAS, rappresentata da Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx FEDERESTRATTIVA, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx assistite da CONFINDUSTRIA, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXX, rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx, assistiti da Xxxxxxx Xxxxxxxxx
assistita da CONFSERVIZI, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxxx e le XX.XX.
FILCEA-FNLE/CGIL, rappresentata da Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xx Xxxx FEMCA/CISL, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxx
UILCEM/UIL, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
si sono incontrate per la definizione della collazione del CCNL per il settore gas-acqua 1.3.02 ed hanno concordato la stesura definitiva del suddetto contratto.
Il testo definitivo del CCNL 1.3.02, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina, viene allegato al presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto
ANFIDA FNLE/CGIL
ANIGAS FILCEA/CGIL
ASSOGAS FEMCA/CISL
FEDERESTRATTIVA UILCEM/UIL
FEDERGASACQUA
CCNL SETTORE GAS-ACQUA
1 MARZO 2002
TESTO ALLEGATO AL VERBALE 6.05.203
INDICE | ||
IPOTESI DI ACCORDO | pag. | 6 |
CAPITOLO I – IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO- NORME GENERALI | ||
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO | pag. | 9 |
ART. 2 – DECORRENZA E DURATA | pag. | 9 |
ART. 3 – INSCINDIBILITA’ ED INCUMULABILITA’ DEL CONTRATTO-SUCCESSIONE DEI CONTRATTI | pag. | 10 |
CAPITOLO II – LIVELLI DI CONTRATTAZIONE, SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E DIRITTI SINDACALI
ART. 4 – ASSETTI CONTRATTUALI | pag. | 11 |
ART. 5 – RELAZIONI INDUSTRIALI | pag. | 13 |
ART. 6 – APPALTI | pag. | 15 |
ART. 7 – RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.) | pag. | 16 |
ART. 8 – DIRITTI SINDACALI | pag. | 19 |
ART. 9 – CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO: PREMIO | ||
DI RISULTATO | pag. | 24 |
CAPITOLO III – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – MERCATO DEL LAVORO
ART. 10 – ASSUNZIONE DEL PERSONALE | pag. | 26 |
ART. 11 – PERIODO DI PROVA | pag. | 26 |
ART. 12 – CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | pag. | 27 |
ART. 13 – CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO | pag. | 29 |
ART. 14 – APPRENDISTATO | pag. | 29 |
ART. 15 – TELELAVORO | pag. | 31 |
ART. 16 – CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO | pag. | 33 |
ART. 17 – CONTRATTO DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO | pag. | 34 |
CAPITOLO IV – CLASSIFICAZIONE, MOBILITA’ E FORMAZIONE PROFESSIONALE | ||
ART. 18 – CLASSIFICAZIONE E MOBILITA’ DEL PERSONALE | pag. | 37 |
ART. 19 – MUTAMENTO MANSIONI | pag. | 53 |
ART. 20 – FORMAZIONE PROFESSIONALE | pag. | 54 |
CAPITOLO V – NORME DISCIPLINARI | ||
ART. 21 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI | pag. | 56 |
CAPITOLO VI – AMBIENTE DI LAVORO | ||
ART. 22 – SALUTE E SICUREZZA | pag. | 62 |
CAPITOLO VII – ORARI DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITA’ | ||
ART. 23 – ORARIO DI LAVORO | pag. | 67 |
ART. 24 – LAVORO IN TURNO | pag. | 69 |
ART. 25 – SERVIZIO DI REPERIBILITA’-SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO | pag. | 72 |
ART. 26 – LAVORO NOTTURNO | pag. | 72 |
ART. 27 – PRESTAZIONI OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO (LAVORO STRAORDINARIO) | pag. | 73 |
ART. 28 – FERIE | pag. | 75 |
ART. 29 – RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI | pag. | 76 |
CAPITOLO VIII – INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO | ||
ART. 30 – ASSENZE, PERMESSI, CONGEDO MATRIMONIALE E ASPETTATIVA | pag. | 79 |
ART. 31 – STUDENTI LAVORATORI | pag. | 80 |
ART. 32 – TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO | pag. | 81 |
ART. 33 – ASSICURAZIONE INFORTUNI | pag. | 83 |
ART. 34 – TUTELA DELLA MATERNITA’ | pag. | 83 |
ART. 35 – SERVIZIO MILIARE | pag. | 84 |
CAPITOLO IX – TRATTAMENTO ECONOMICO | ||
ART. 36 – RETRIBUZIONE: DEFINIZIONI E CALCOLO | pag. | 85 |
ART. 37 – MINIMI DELLA RETRIBUZIONE ED INDENNITA’ DI CONTINGENZA | pag. | 86 |
ART. 38 – AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’ | pag. | 88 |
ART. 39 – MENSILITA’ AGGIUNTIVE | pag. | 89 |
ART. 40 – MENSE AZIENDALI | pag. | 90 |
ART. 41 – QUADRI: INDENNITA’ DI FUNZIONE ED ASSISTENZA LEGALE | pag. | 90 |
ART. 42 – INDENNITA’ MANEGGIO DENARO | pag. | 91 |
ART. 43 – INDENNITA’ VARIE | pag. | 92 |
ART. 44 – RIMBORSO SPESE PER TESTIMONIANZE | pag. | 92 |
ART. 45 – TRATTAMENTO DI TRASFERTA | pag. | 92 |
ART. 46 – TRASFERIMENTO | pag. | 93 |
ART. 47 – PROVVIDENZE VARIE: TEMPO LIBERO | pag. | 94 |
CAPITOLO X – ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ED ISTITUTI COLLEGATI
ART. 48 – PREAVVISO DI LICENZIAMENTO
E DI DIMISSIONI | pag. | 95 |
ART. 49 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) | pag. | 96 |
ART. 50 – REGOLAMENTO PER EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI TFR | pag. | 97 |
CAPITOLO XI – AZIONI POSITIVE E NORME DI CARATTERE SOCIALE | ||
ART. 51 – PARI OPPORTUNITA’ | pag. | 102 |
ART. 52 – AZIONI SOCIALI | pag. | 103 |
CAPITOLO XII – NORME DI AMMINISTRAZIONE DEL CONTRATTO | ||
ART. 53 – VERTENZE INDIVIDUALI | pag. | 108 |
ALLEGATI
N. 1 PROTOCOLLO SULL’APPLICAZIONE DELLE LEGGI
N. 146/90 E N. 83/2000 pag. 110
N. 2 PROTOCOLLO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE pag. 111
N. 3 PROTOCOLLO SULL’ASSISTENZA SANITARIA
INTEGRATIVA pag. 112
N. 4 SCAMBIO DI LETTERE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONI pag. 114
N. 5 PROTOCOLLO FEDERGASACQUA/FNLE/FEMCA/UILCEM IN MATERIA DI STABILITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO E
VERBALE DI VERIFICA pag. 115
N. 6 PROTOCOLLO FEDERGASACQUA SUI PERMESSI
SINDACALI pag. 117
N. 7 LETTERA TRA LE PARTI SUI PERMESSI
SINDACALI (ANIGAS) pag. 118
N. 8 LETTERA TRA LE PARTI: INQUADRAMENTO DEL PERSONALE PROVENIENTE DA ENTI
LOCALI (FEDERGASACQUA) pag. 119
N. 9 VERBALE DI ACCORDO ANFIDA pag. 000
X. 00 VERBALE DI ACCORDO ANIGAS pag. 122
N. 11 VERBALE DI ACCORDO ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA pag. 000
X. 00 VERBALE DI ACCORDO FEDERGASACQUA pag. 000
X. 00 PROTOCOLLO SULLE INDENNITA’ VARIE pag. 128
Il giorno 1 marzo dell’anno 2002 in Roma
tra
L’Associazione Nazionale fra gli industriali degli acquedotti (ANFIDA), rappresentata dalla Delegazione Trattante costituita dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dal Segretario Xxxxxxx Xxxxxx, da Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, da Xxxxxxxx Xxxxxxxx
L’Associazione Nazionale Industriali Gas (ANIGAS), rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx e dalla delegazione trattante costituita da.: Xxxxxxx Xxxxxxx (capo delegazione), Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx X'Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx
l’Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi collaterali (ASSOGAS), rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxx, con la partecipazione del Vice Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, del Direttore Generale e Organizzazione Interna Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e di Xxxxxxx Xxxxxxxx e della delegazione aziendale composta da Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx,
Xxxxxxx Xxxxx, assistiti da Xxxxxxxx Xxxxxxxx la FEDERESTRATTIVA, rappresentata da
assistite da CONFINDUSTRIA, rappresentata da Xxxxxxx Xxxx e Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
la Federazione Italiana delle imprese dei servizi idrici energetici e varii (FERGASACQUA), rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxx e dalla delegazione trattante costituita da Xxxxxx Xxxxxxx (capo delegazione), Xxxxx Xxxxxxxx (Direttore Xxxxxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, con la collaborazione di Xxxxxxx Xxxxxxxxx e dei componenti della Commissione Sindacale Federale
assistita da CONFSERVIZI, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxxx
e
la FILCEA -FNLE/CGIL, rappresentate dai Segretari Generali Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx e dalle Segreterie Nazionali: Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e dalla Delegazione composta da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx,
Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Di Giosa, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx e con l’assistenza della CGIL Nazionale rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxxxx
la FEMCA/CISL, rappresentata dal Responsabile del Comparto Energia, Segretario Generale Aggiunto Xxxxxx Xxxxx; dai Responsabili di Settore Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, con la partecipazione del Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxx e dei Segretari Nazionali Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx nonché dai membri del Comitato di negoziazione Gas/Acqua composto dai sigg.: Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxx, Xxxx X’Xxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx , Xxxxxxx Xxxxxxxx , Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx. Congiuntamente all’Esecutivo Nazionale, alle Strutture Sindacali e ai Delegati del settore; con l’assistenza del Segretario Generale della CISL Xxxxxx Xxxxxxxx
la UILCEM/UIL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxxxxx, dai Segretari Generali Aggiunti Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxx, dai Segretari di Comparto Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx e dalla delegazione:
X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xx Xxxxx, X. Xxxxx, X. Xxx Xxxxx, C. D’Xxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxx, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxx ed assistiti da Xxxxx Xxxxxxxxx Segretario Generale UIL
è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore gas- acqua.
CAPITOLO I
IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende che gestiscono i servizi relativi alla distribuzione ed alla vendita del gas, al teleriscaldamento ed alla cogenerazione ed i servizi relativi al ciclo integrale dell’acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie ed i loro dipendenti.
Il presente contratto si applica anche al rapporto di lavoro dei dipendenti addetti alle attività di estrazione, trasporto, compressione, ricompressione esercitate dalle aziende attualmente aderenti a FEDERESTRATTIVA/ASSOGAS ed alle attività di gestione calore esercitate dalle aziende attualmente aderenti alla FEDERGASACQUA.
Nel presente contratto, con il termine “lavoratore”, “lavoratori” e “dipendenti/e” si fa riferimento ad entrambi i sessi.
Art. 2 - DECORRENZA E DURATA
In applicazione di quanto disposto dal Protocollo Governo – Parti Sociali 23.7.93, il presente contratto ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
Fatte salve le diverse decorrenze specificamente previste per i singoli istituti contrattuali, il presente contratto decorre dall’1.1.2002 al 31.12.2005 per la parte normativa; per la parte economica, il primo biennio ha vigore fino al 31.12.2003.
Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne venga data disdetta almeno tre mesi prima della sua scadenza, con lettera raccomandata a.r., da una delle parti stipulanti.
In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
Art. 3 - INSCINDIBILITA’ ED INCUMULABILITA’ DEL CONTRATTO – SUCCESSIONE DEI CONTRATTI
Le norme del presente contratto, nelle singole pattuizioni e nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili e costituiscono un trattamento complessivamente non cumulabile né in totale né in parte con alcun altro trattamento collettivo.
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua stipulazione, le norme derivanti dai precedenti contratti nazionali.
Le parti a livello aziendale sono impegnate a rinegoziare le norme derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto materie ed istituti disciplinati dal presente CCNL e comunque in contrasto con lo stesso.
Le Parti a livello nazionale si danno atto che è obiettivo comune rendere coerenti gli accordi aziendali con il presente nuovo contratto di settore; si impegnano pertanto per favorire l’avvio del riesame di cui sopra e perché esso sia applicato coerentemente entro il primo semestre dalla stipulazione del presente contratto.
Le Parti si danno atto che il processo negoziale di cui sopra garantirà l’equivalenza economica dei trattamenti fruiti.
CAPITOLO II
LIVELLI DI CONTRATTAZIONE, SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E DIRITTI SINDACALI
Art. 4 - ASSETTI CONTRATTUALI
Nel quadro di quanto previsto dal Protocollo 23.7.1993 e del Patto per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998 - le cui disposizioni anche non riprodotte si intendono integralmente confermate - il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale del settore e - sulla base delle specifiche clausole di rinvio del contratto nazionale ed in conformità ai criteri ed alle procedure da tale contratto indicate - sul livello aziendale.
a - Contratto nazionale
Il contratto collettivo nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
Detto contratto disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte di regolamentazione degli aspetti normativi e retributivi in coerenza con le indicazioni di politica dei redditi stabilite dal Governo di concerto con le Parti sociali.
Il contratto individua, per il livello aziendale, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali a durata predeterminata, con ambiti e competenze tassativamente indicate e non ripetitive rispetto al livello nazionale.
Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette riferite al rinnovo contrattuale.
Dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto, in caso di mancato accordo e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto verrà corrisposto ai lavoratori un apposito
elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale" secondo le modalità ed i criteri previsti dal Protocollo 23.7.1993.
La violazione del periodo di raffreddamento come sopra definito comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale.
b - Contrattazione aziendale
La contrattazione a livello aziendale è prevista secondo quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993 e riguarda materie e istituti – individuati sulla base di apposito rinvio del CCNL - diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri dell’altro livello di negoziazione.
La contrattazione aziendale a contenuto economico ha la funzione di definire una erogazione variabile collegata ad incrementi di redditività, produttività e qualità, in piena coerenza con le indicazioni del Protocollo 23 luglio 1993; la relativa disciplina è contenuta nell’art. 9 del presente contratto.
Gli accordi aziendali di cui al comma precedente hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale e delle relative erogazioni economiche.
Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le R.S.U. di cui all’art. 7 assistite dalle competenti strutture sindacali delle XX.XX. stipulanti il CCNL.
Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali, di cui al presente punto b), debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza degli accordi stessi.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse .
Durante i tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette riferite alla materia di cui al presente punto b).
Controversie sugli assetti contrattuali
Il mancato rispetto delle clausole relative agli assetti contrattuali, così come definiti nel presente articolo, sarà segnalato dalla parte che ne ha interesse alle segreterie nazionali delle OO.SS.LL. od alle Associazioni datoriali di categoria stipulanti il CCNL entro 15 giorni dal momento in cui è stato rilevato.
Entro i successivi 7 giorni lavorativi si darà luogo ad un tentativo di conciliazione in sede nazionale con l’eventuale partecipazione delle istanze delle parti competenti per territorio nel caso in cui l’inadempimento riguardi una singola azienda.
Art. 5 - RELAZIONI INDUSTRIALI
Le Parti stipulanti, intendendosi per tali da un lato le singole Associazioni datoriali e dall’altro le OO.SS.LL., convengono di promuovere un sistema di relazioni industriali fondato sul reciproco riconoscimento dei distinti ruoli e responsabilità, nel rispetto delle autonomie manageriali delle imprese e delle prerogative delle XX.XX.
Convengono altresì che detto sistema sia caratterizzato da rapporti sui temi di comune interesse, per consentire la conoscenza comune delle linee di evoluzione del settore e delle relative conseguenze nelle diverse realtà aziendali; che permetta il concorso delle Parti, ciascuna nella sfera di propria responsabilità ed interesse, per il raggiungimento delle condizioni di maggiore efficienza e competitività delle imprese ed il miglioramento della qualità del servizio, anche al fine di sostenere opportunità di sviluppo occupazionale e valorizzazione delle risorse umane.
In armonia con il Protocollo Governo-Parti Sociali del 23 luglio 1993 e con il Patto Sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998, le Parti definiscono specifici strumenti relazionali, come di seguito articolati:
1) Livello nazionale
Di norma annualmente, su richiesta congiunta delle OO.SS.LL. stipulanti il presente CCNL, si terrà una specifica sessione informativa a cura delle Associazioni datoriali, sui temi di seguito evidenziati, il cui monitoraggio è considerato di rilievo fondamentale per il settore in cui operano le aziende.
• Evoluzione del quadro normativo di riferimento del settore, anche con riguardo alla legislazione comunitaria;
• andamento del mercato nazionale ed europeo di riferimento e dei principali indicatori economici del settore;
• provvedimenti e orientamenti degli organi istituzionali di regolazione e controllo del mercato e struttura dei sistemi tariffari;
• andamento del mercato del lavoro nel settore, con particolare attenzione all’occupazione giovanile ed eventuali iniziative mirate alle aree del sud e di altre realtà di maggiore criticità occupazionale ed all’ingresso nel settore di lavoratori provenienti da Paesi extra-comunitari;
• pari opportunità;
• linee di sviluppo tecnologico del settore ed esigenze di formazione/riqualificazione professionale connesse alle innovazioni e trasformazioni tecnologiche conseguenti;
• tematiche della sicurezza e della tutela dell’ambiente anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, anche comunitarie.
• evoluzione del quadro economico normativo in materia di liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici locali
Ferma restando l’autonomia di ciascuna delle Parti datoriali stipulanti il presente CCNL, la sessione di informazione si svolgerà, di norma, in via collegiale con la partecipazione di tutte le associazioni datoriali e organizzazioni sindacali stipulanti del presente CCNL.
Le Parti procederanno, entro i 6 mesi successivi alla stipulazione del presente CCNL, alla costituzione di un Osservatorio paritetico, senza funzioni negoziali, a livello interassociativo che assuma le tematiche che risultino di maggiore interesse reciproco tra quelle individuate nei commi precedenti.
Composizione e modalità di funzionamento dell’Osservatorio saranno stabiliti tra le Parti.
2) Livello aziendale
Con periodicità annuale e di norma nel primo semestre, le singole aziende o gruppi che occupano più di 250 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente effettueranno un incontro informativo con la R.S.U., assistita dalle strutture sindacali competenti stipulanti del presente contratto, sui seguenti temi:
• indirizzi di politica industriale e piani di investimento;
• andamento economico e produttivo dell'azienda;
• andamento dell’occupazione, distinta per sesso, tipologia di contratto e inquadramento professionale nonché i programmi di nuove assunzioni;
• situazione del personale maschile e femminile e ai sensi dell’art. 9 della legge
10.4.91 n. 125 in tema di pari opportunità;
• evoluzione degli assetti tecnologici, dei processi organizzativi e del sistema degli orari nonché eventuali necessità di trasferimenti collettivi di personale per l’avviamento di nuove strutture e servizi;
• significative ristrutturazioni dell'azienda ivi comprese cessioni e trasformazioni;
• indirizzi in materia di formazione professionale, incluse le notizie sull’attività eventualmente realizzata, anche con finalità di riconversione professionale;
• linee di intervento in materia di ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro;
• orientamenti e azioni più significative rivolte al miglioramento dello standard di qualità dei servizi anche con riferimento alle Carte dei servizi;
• dati informativi riferiti alle caratteristiche dei lavori appaltati.
In relazione alle caratteristiche dei temi indicati, alla R.S.U. e/o alle strutture territoriali può essere richiesto un impegno alla riservatezza sulle notizie e sui dati comunicati dall’impresa nell’ambito della sessione di informazione.
Per i gruppi industriali – intendendosi per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell’ambito del settore, articolato in più unità produttive dislocate in più Regioni, avente rilevante influenza nel settore in cui opera in quanto collegato alle esigenze di sviluppo dell’economia nazionale – l’informativa di cui sopra potrà essere resa, con le medesime modalità, alle OO.SS.LL. nazionali.
Con le medesime modalità temporali, le singole aziende che occupano più di 15 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente effettueranno un incontro informativo con la R.S.U., assistita dalle strutture sindacali competenti stipulanti del presente contratto, sull’andamento economico/produttivo dell’azienda, sull’andamento occupazionale – anche con riferimento alle pari opportunità – nonché su altri fatti rilevanti per l’azienda stessa.
Art. 6 - APPALTI
In materia di appalti le Aziende sono impegnate ad operare nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti; in particolare le aziende operano per il rispetto da parte
delle imprese appaltatrici delle norme in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e di ogni altra norma volta alla tutela del lavoro dipendente, ivi incluse l’assicurazione e la previdenza obbligatorie.
Le Aziende si impegnano ad operare affinché permangano al loro interno le principali conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie proprie del ciclo produttivo e del “core business”.
Il ricorso all’appalto va considerato come fattore integrativo rispetto al sistema delle risorse aziendali e si qualifica quale strumento di flessibilità e snellezza operativa e gestionale, finalizzato al conseguimento di una più razionale ed efficiente organizzazione, nel pieno rispetto della sicurezza e qualità del servizio e nell’intesa che gli eventuali effetti occupazionali derivanti siano oggetto di esame tra le parti.
I lavori appaltati sono seguiti e controllati da personale dell’azienda appaltante di adeguato livello professionale allo scopo di effettuare i controlli di cui all’art. 1662 cod. civ..
Art. 7 - RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.) 1
La Rappresentanza Sindacale Unitaria – R.S.U. in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza del Consiglio Unitario d’Azienda o del Consiglio di fabbrica e delle r.s.a, con riferimento all’esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori; i suoi componenti eletti o designati nell’ambito dei numeri complessivi di cui al successivo comma 10 subentrano alle r.s.a. ed ai dirigenti delle stesse nell’esercizio dei diritti e delle prerogative sindacali previste dalla legge n. 300/1970; nei confronti di ciascun componente eletto o designato nell’ambito dei numeri complessivi suddetti si applicano le tutele previste dagli artt. 18 e 22 della legge n. 300/1970.
La R.S.U. gestisce i rapporti con l’azienda ed assolve funzioni di agente contrattuale unico nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale assistita dalle strutture competenti delle XX.XX. stipulanti il CCNL.
Ai fini del presente CCNL, alla R.S.U. competono le funzioni di contrattazione e le altre forme di intervento nei confronti dell’azienda attribuite dai singoli articoli contrattuali quali, ad esempio, l’art. 9 (premio di risultato), l’art. 23 (orario di lavoro), l’art. 3 (inscindibilità ed incumulabilità del contratto - successione dei contratti), l’art.
27 (prestazioni oltre il normale orario di lavoro), l’art. 17 (contratto di lavoro temporaneo) l’art. 40 (mense aziendali), ecc.
1 cfr. per la relativa materia la legge 20 maggio 1970, n. 300.
La R.S.U. esercita le sue funzioni di rappresentanza e di tutela dei lavoratori con riguardo all’applicazione in azienda dei contratti e delle leggi che regolano il rapporto di lavoro, in particolare tra tali funzioni rientra la rappresentanza dei lavoratori nei confronti delle aziende per le fattispecie - individuali o collettive- di inquadramento professionale ritenute non corrispondenti ai dettami contrattuali.
Singoli membri del Comitato Esecutivo o della R.S.U. possono intervenire presso le competenti strutture aziendali per tutto quanto attiene al rispetto di leggi, contratti e consuetudini, ma non hanno potere di trattativa se non a seguito di mandato espressamente loro conferito dalla R.S.U. o dal Comitato Esecutivo della stessa.
Le norme relative alla costituzione ed alla disciplina delle rappresentanza sindacali unitarie sono contenute, per le Aziende aderenti alla CONFINDUSTRIA, nell’accordo interconfederale 20.12.93 e per le Aziende aderenti alla FEDERGASACQUA, nell’accordo interconfederale 29.9.94 e nel Regolamento ad esso allegato, che si intendono qui integralmente richiamati, salvo quanto di seguito riportato.
Ad iniziativa delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL in ciascuna azienda/unità produttiva2 con più di 15 dipendenti può essere costituita la R.S.U., di cui agli accordi sopra citati, secondo la disciplina di elezione dagli stessi prevista.
Hanno inoltre potere di iniziativa le XX.XX. di cui al punto 1, comma secondo della prima parte del citato accordo interconfederale 20.12.93, per le aziende aderenti alla CONFINDUSTRIA, ovvero del punto 1, comma 3 dell’accordo interconfederale 29.9.94, per le aziende aderenti alla FEDERGASACQUA.
Per i rinnovi successivi, l’iniziativa può essere assunta dalla stessa R.S.U. e deve essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
Il numero massimo3 di componenti della R.S.U. in ciascuna azienda/unità produttiva2 è pari a:
nelle aziende/unità produttive (2) che occupano da 16 a 70 dipendenti: 3
nelle aziende/unità produttive (2) che occupano da 71 a 140 dipendenti: 4
nelle aziende/unità produttive (2) che occupano da 141 a 200 dipendenti: 5
nelle aziende/unità produttive (2) che occupano da 201 a 400 dipendenti: 7
nelle aziende/unità produttive (2) che occupano da 401 a 500 dipendenti: 8
nelle aziende/unità produttive (2) che occupano da 501 a 700 dipendenti: 10
nelle aziende/unità produttive (2) che occupano da 701 a 1000 dipendenti: 12
nelle aziende/unità produttive (2) che occupano oltre 1000 dipendenti: 1 componente ogni 200 o frazione di 200 dipendenti oltre i 1000, in aggiunta al numero precedente.
2 L’individuazione dell’unità produttiva fa riferimento all’organizzazione aziendale.
3 Nei numeri sopra indicati sono ricompresi anche gli R.L.S. di cui all’art. 22 (salute e sicurezza)
In ogni caso ove la dimensione complessiva della R.S.U. lo richieda, viene istituito un organismo ristretto di coordinamento denominato Comitato Esecutivo, composto di un numero di membri non superiore al 30% del numero complessivo della R.S.U. e comunque non inferiore a 3; tale Comitato ha la funzione di coordinare le attività di competenza della R.S.U. e di rappresentare la medesima nella gestione dei rapporti sindacali con l’azienda.
Le XX.XX. costituenti le R.S.U. ratificano e successivamente comunicano alla Associazione datoriale di appartenenza delle aziende ed alle direzioni aziendali i nominativi dei lavoratori eletti o designati nell’ambito delle proprie liste; il mandato della R.S.U. decorre da quest’ultima comunicazione.
Nei casi di decadenza della R.S.U. previsti dagli accordi interconfederali sopra citati o comunque ove la R.S.U. non sia stata ancora eletta ovvero non sia validamente costituita, l’attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali competenti delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione.
Norma transitoria
Le R.S.U. in essere al momento della stipula del presente CCNL restano in carica nella loro attuale composizione numerica fino alla loro naturale scadenza.
Norme particolari per le aziende associate alla FEDERGASACQUA
Nelle aziende associate alla FEDERGASACQUA, in attuazione del punto 1, secondo comma dell’accordo interconfederale 29.9.94, ferma restando l’unicità della R.S.U. ed il rispetto dei numeri complessivi stabiliti nel comma decimo del presente articolo, nelle aziende di maggiori dimensioni ove siano presenti entità organizzative ed operative autonome, la R.S.U. nella sua unicità può essere articolata in sezioni e/o aree tra le quali si ripartisce il numero complessivo dei componenti in misura proporzionale al numero degli addetti rispettivamente occupati nelle diverse entità autonome.
nelle aziende che occupano da 16 a 100 dipendenti: 3 nelle aziende che occupano da 101 a 200 dipendenti: 5 nelle aziende che occupano da 201 a 300 dipendenti: 6 nelle aziende che occupano da 301 a 500 dipendenti: 7 nelle aziende che occupano da 501 a 700 dipendenti: 10
nelle aziende che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente ogni 100 o frazione di 100 dipendenti oltre i 700, in aggiunta al numero precedente.
Nei casi sopra individuati, le XX.XX. si impegnano a nominare un organismo di coordinamento e rappresentanza negoziale nei confronti dell’azienda per le questioni comuni ovvero quelle di carattere generale, con le modalità indicate nel comma 11 del presente articolo.
Permessi sindacali
R.S.U.
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale, la R.S.U. dispone di un monte ore annuo globale di permessi sindacali pari a 2 ore e mezza per dipendente in forza all’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente quello di fruizione. Tali permessi, nella misura massima di mezz’ora per dipendente possono essere utilizzati dai componenti della R.S.U., all’interno dell’azienda, anche per lo svolgimento di attività associative relative alle organizzazioni sindacali costituenti la RSU.
Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno secondo i criteri previsti dall’art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 100/2001.
3 Nei numeri sopra indicati sono ricompresi anche gli R.L.S. di cui all’art. 22 (salute e sicurezza).
4 cfr. per le relative materie la legge 20 maggio 1970, n. 300
Tali permessi assorbono quelli spettanti a norma dell’art. 23 della legge n. 300/1970.
La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti della R.S.U. viene gestita collegialmente dalla R.S.U..
Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consentita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell’anno di competenza.
Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale della R.S.U., compresa la partecipazione a riunioni convocate dall’azienda o a commissioni comunque denominate di cui la R.S.U. faccia parte.
L’azienda comunica alla R.S.U. entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione.
I singoli lavoratori componenti della R.S.U. hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall’art. 24 della legge n. 300/1970 per la partecipazione a trattative, congressi e convegni sindacali.
Dirigenti organismi direttivi sindacali
I lavoratori componenti gli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle XX.XX. stipulanti il CCNL hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali connesse al loro mandato (partecipazione a trattative, congressi, convegni, corsi di formazione sindacale), nonché per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi suddetti, nell’ambito di un monte ore aziendale annuale stabilito nelle seguenti misure:
a) aziende che occupano fino a 200 dipendenti: 1 ora e mezza per dipendente in forza al 31 dicembre dell’anno precedente quello di fruizione;
b) aziende che occupano da 201 a non oltre 3000 dipendenti: in aggiunta al monte ore di cui alla precedente lettera a), 1 ora per dipendente in forza oltre le 200 unità al 31 dicembre dell’anno precedente quello di fruizione;
c) aziende che occupano oltre 3000 dipendenti: in aggiunta al monte ore di cui alla precedente lettera b), mezz’ora per dipendente in forza oltre le 3000 unità al 31 dicembre dell’anno precedente quello di fruizione.
Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno secondo i criteri previsti dall’art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 100/2001.
Il monte ore aziendale sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consentita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell’anno di competenza; lo stesso viene ripartito tra le XX.XX. stipulanti il CCNL secondo quantità che le stesse comunicheranno alle aziende con cadenza biennale.
Le Parti si danno atto che i permessi di cui al monte ore sopra indicato vengono assegnati in completa attuazione dell’art. 30 della legge n. 300/1970.
Ai fini dell’individuazione dei lavoratori aventi diritto ai permessi in oggetto ed in relazione alla concreta fruibilità degli stessi, le XX.XX. si impegnano a fornire alle aziende tempestivamente, e comunque non oltre il 30 novembre dell’anno precedente quello di riferimento, l’elenco nominativo dei lavoratori componenti gli organismi stessi.
La comunicazione in oggetto avviene, per quanto riguarda i lavoratori componenti delle Federazioni nazionali stipulanti il presente contratto, nei confronti delle associazioni datoriali stipulanti, che provvederanno tempestivamente alla trasmissione delle informazioni alle aziende interessate; per quanto riguarda i lavoratori componenti gli organismi territoriali, la comunicazione avviene per il tramite delle Associazioni territoriali datoriali, ove presenti.
Eventuali sostituzioni debbono essere comunicate tempestivamente, evidenziando il nome del sostituto e del sostituito.
La richiesta dei permessi sindacali deve essere effettuata per iscritto dalla R.S.U. o dall’organismo direttivo di appartenenza, con nota o modulo firmato dal responsabile dell’organismo stesso, nel quale va indicata e documentata chiaramente la tipologia del permesso nonché il nominativo del beneficiario.
La richiesta va consegnata con un preavviso di almeno 24 ore, salvo il rispetto dei tre giorni precedenti stabilito dall’art. 24 della legge n. 300/1970 per i permessi extra- aziendali dei singoli componenti della R.S.U., indicando il giorno e le ore di assenza dal servizio, ivi comprese quelle necessarie per gli spostamenti.
Nei casi di assoluta urgenza ovvero di eccezionale protrazione dell’impegno oltre i tempi originariamente indicati nella richiesta, la richiesta di permesso o di prolungamento dei tempi dello stesso può essere avanzata telefonicamente ed autorizzata su riserva, purché la richiesta scritta e documentata pervenga entro le 24 ore successive; in assenza di tale regolarizzazione come in ogni caso di irregolare fruizione dei permessi, le ore o i giorni di mancata prestazione lavorativa daranno luogo alla relativa trattenuta, oltre alle ulteriori conseguenze connesse alla mancata giustificazione dell’assenza sul piano disciplinare.
Ciascuna azienda potrà comunque indicare modalità diverse di richiesta dei permessi, nel rispetto dello spirito della presente regolamentazione e fermi restando i termini di preavviso.
La fruizione dei permessi di cui al presente articolo deve avvenire senza pregiudizio del buon andamento dell’attività produttiva.
Affissione comunicati – Stampa sindacale
Fermo restando quanto previsto dall’art. 25 della legge n. 300/1970, la R.S.U. e le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti la materie di interesse sindacale e del lavoro, da trasmettere contestualmente alla Direzione aziendale.
La stampa sindacale può essere distribuita, fuori dell’orario di lavoro, a cura delle Organizzazioni sindacali, in prossimità dell’uscita di ogni singolo stabilimento.
Trattenute dei contributi sindacali
Le aziende provvederanno alla trattenuta del contributo sindacale per le XX.XX. stipulanti il presente CCNL nei confronti dei dipendenti che ne faranno richiesta mediante delega debitamente sottoscritta, nella quale debbono essere specificate le generalità del lavoratore, il numero di matricola, l’Organizzazione Sindacale alla quale deve essere devoluto il contributo, la periodicità e l’importo della trattenuta stessa.
La trattenuta viene effettuata di norma mensilmente.
L’ammontare della trattenuta sindacale, la durata della delega e le modalità di revoca della stessa vengono comunicate dalle XX.XX. nazionali stipulanti del presente contratto; le stesse XX.XX. comunicano alle aziende le modalità di versamento delle quote riscosse, di norma attraverso bonifico aziendale presso un Istituto bancario, sul conto corrente indicato dal Sindacato.
Assemblee sindacali del personale
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori dell’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di dodici ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione.
Tali riunioni saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda; in caso di assemblea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata dell’assenza dal lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all’assemblea fino al suo rientro in servizio.
Le riunioni possono essere indette dalla R.S.U. ovvero – per tre delle suddette ore annue – dalle strutture sindacali delle OO. SS. stipulanti il CCNL con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione va comunicata alla Direzione aziendale secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preavviso di almeno 48 ore.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione aziendale, anche dirigenti esterni delle XX.XX. rappresentate nella R.S.U. o delle XX.XX. stipulanti il CCNL.
Le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi; in ogni caso lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di informare la cittadinanza, di assicurare l’erogazione del servizio e della necessità di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Le riunioni dovranno inoltre avvenire senza che venga pregiudicata la normale attività lavorativa dei lavoratori non interessati alle stesse.
In relazione a quanto sopra, le parti convengono sull’opportunità che le assemblee vengano effettuate in giornate in cui non sono presenti eventi che riducono il servizio alla clientela.
In riferimento a quanto previsto al comma 1, per le aziende aderenti all’ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA anteriormente alla data di stipulazione del presente CCNL sono fatte salve le dieci ore annue di assemblea previste dall’art. 58 del CCNL 18.7.95.
Locali per le R.S.U.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 della legge n. 300/1970, l’azienda, nei limiti delle possibilità ed esigenze organizzative, mette a disposizione della R.S.U. un locale per le proprie riunioni.
NOTA A VERBALE
Le OO.SS.LL., FEDERGASACQUA e ANIGAS si danno atto che, ferma restando l’applicazione integrale della normativa prevista dal presente articolo entro la vigenza contrattuale, le modalità ed i tempi di allineamento delle condizioni in atto in materia di permessi sindacali sono individuati con autonomi Protocolli stipulati tra le associazioni interessate contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.
Art. 9 - CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO: PREMIO DI RISULTATO PREMESSA
Conformemente a quanto previsto nel Protocollo 23.7.93 tra Governo e Parti Sociali nonché a quanto indicato nell’art. 4 del presente CCNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende anche attraverso strumenti di partecipazione riferiti ai risultati aziendali, viene prevista una contrattazione quadriennale a contenuto economico, che ha la funzione di definire una erogazione annua variabile collegata a risultati concreti di redditività, produttività, efficienza e qualità, denominata “premio di risultato”.
Le Parti convengono di incontrarsi con cadenza biennale per esaminare l’andamento della contrattazione di cui al presente articolo.
La realizzazione dei suddetti obiettivi determinerà a consuntivo l’entità dell’erogazione.
Tale premio ha le finalità di:
a) coinvolgere e far partecipare i lavoratori al miglioramento continuo dell'impresa attraverso la realizzazione di programmi e progetti aziendali aventi come obiettivo incrementi di redditività, competitività, produttività e qualità; tali programmi e progetti possono riguardare l’intera azienda ovvero le sue articolazioni organizzative interne o anche gruppi di lavoratori;
b) far partecipare i lavoratori ai benefici ottenuti dall'impresa attraverso il miglioramento della redditività e dell'andamento produttivo conseguito grazie alla realizzazione dei suddetti progetti e programmi.
Nell'ambito della contrattazione quadriennale aziendale le parti, valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo anche occupazionale e tenuto conto dell'andamento e delle condizioni di competitività, di redditività e di produttività, definiscono un sistema di indicatori connessi ad obiettivi di miglioramento delle suddette condizioni
I programmi e gli obiettivi che le parti individuano a livello d'azienda possono consistere anche in azioni di miglioramento dell'efficienza interna e dell'efficacia del servizio, attraverso più elevati standard di qualità, in sintonia con le azioni che le imprese realizzano per dare concreta attuazione alla "Carta dei servizi" ed alle indicazioni delle Autorità di settore.
Il valore economico ed i relativi parametri del premio sono individuati tra le parti con riguardo alle previsioni relative all’andamento economico aziendale ed alla redditività complessiva dell’impresa, in funzione della realizzazione dei programmi concordati e del raggiungimento degli obiettivi di produttività, efficienza, efficacia e qualità del servizio.
Il premio è commisurato ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi concordati: tali risultati vengono misurati attraverso i parametri individuati nell’accordo anche con fattori di ponderazione differenziati per ciascun indicatore ovvero per articolazione organizzativa o gruppo di lavoratori di riferimento.
Il premio viene erogato annualmente dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte degli organi aziendali, di norma in unica soluzione.
Le erogazioni debbono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare regime contributivo di cui al decreto legge n. 67/1997 convertito in legge
23.5.97 n. 135.
Per le imprese derivanti dalla trasformazione di enti pubblici non economici l'avvio della contrattazione di secondo livello di cui al presente articolo si attua dopo l’approvazione del primo bilancio.
NOTA A VERBALE
Il premio di produttività di cui all’art. 34 del CCNL ANFIDA 8 luglio 1996 è congelato e trasformato in assegno ad personam ai dipendenti in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Il premio di risultato, come regolamentato dal presente articolo, sarà applicato dalle aziende attualmente aderenti all’ANFIDA, con decorrenza dal terzo anno di validità del presente CCNL.
CAPITOLO III
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – MERCATO DEL LAVORO
Art. 10 - ASSUNZIONE DEL PERSONALE
Le assunzioni di nuovo personale sono effettuate in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
L’azienda ha la facoltà di sottoporre l’aspirante all’assunzione a visita medica di idoneità al lavoro.
L’assunzione viene comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere specificati:
1. Data di inizio del rapporto;
2. Mansioni che il lavoratore deve svolgere normalmente nonché il relativo inquadramento;
3. Trattamento economico iniziale;
4. Durata del periodo di prova;
5. Luogo in cui è situata la sede di lavoro e, quando le esigenze del servizio lo richiedano, la località compatibile con le esigenze stesse dove il lavoratore deve fissare la propria residenza;
6. Ogni altra condizione particolare eventualmente concordata.
Il lavoratore deve dichiarare il proprio domicilio/residenza, impegnandosi a notificarne tempestivamente all’azienda ogni successiva variazione e fornire all’azienda le documentazioni da questa richieste nelle forme previste dalla legge (ad esempio, libretto di lavoro o altro documento equivalente, stato di famiglia, attestati di titolo di studio, coordinate bancarie, certificato carichi pendenti, certificato generale del casellario giudiziale, ecc.) autorizzandone la utilizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 sulla tutela della privacy.
Ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 25, comma 2 della legge n. 223/91, le quote di riserva di cui al medesimo articolo non operano per le assunzioni nominative di personale con qualifica appartenente ai livelli di classificazione superiori al 2° nonché degli operai di 2° livello cui venga richiesta una specializzazione.
Art. 11 - PERIODO DI PROVA
Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova.
Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettivo servizio per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettivo servizio per i lavoratori inquadrati nei livelli superiori al 6°.
Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato si fa riferimento ai relativi articoli contrattuali.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese.
Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima, sempre che il lavoratore riprenda servizio entro tre mesi.
Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo.
La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in relazione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte.
Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestato.
Art. 12 - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi, in posizioni compatibili con l’istituto, o mediante assunzione o per effetto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, in applicazione del D.lgs 25 febbraio 2000 n.61 e successive modifiche.
2. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a) orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b) verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c) misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o di non
lavoro alternati a giornate o periodi a orario ridotto.
3. Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l’azienda valuterà l’accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale e, in caso di trasformazione, il rapporto di lavoro potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a sei mesi e superiore a ventiquattro mesi. La relativa comunicazione all’interessato sarà fornita entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
4. Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà riproporzionato, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno, come previsto dall’art. 4, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs n. 61/2000.
5. Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche su turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza. Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al precedente periodo, non configurano una fattispecie di clausole elastiche disciplinata dall’art. 3, comma 7 del D.Lgs 25 febbraio 2000, n.61.
6. Fermo restando quanto sopra, ai sensi del citato art. 3, commi 7 e 8 del D.Lgs. n.61/2000 l’azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale in presenza di eventi non programmabili e/o eccezionali, dandone preavviso ai lavoratori interessati 72 ore prima. Le ore di lavoro prestate in applicazione del presente comma sono compensate con una maggiorazione pari al 20% della retribuzione oraria globale di fatto. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa.
7. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive è consentita la prestazione di lavoro eccedente l'orario ridotto concordato. E’ altresì consentito, sempre in presenza di specifiche esigenze organizzative e produttive, il ricorso al lavoro in giorni diversi da quelli in cui si dovrebbe svolgere la prestazione contrattualmente concordata. Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltre che nelle ipotesi di rapporto di lavoro part time a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’assunzione a tempo determinato. Le predette prestazioni – che costituiscono lavoro supplementare - sono ammesse, previa richiesta dell’azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale, entro il limite dell’orario contrattuale definito dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare come sopra definite saranno compensate con la quota oraria della retribuzione globale di fatto maggiorata del 10% per le prestazioni rientranti nell'ambito del 50% della differenza tra l'orario
mensile stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale e quello corrispondente al tempo pieno; per le prestazioni eccedenti nel mese tale percentuale, sempre entro il limite dell’orario contrattuale previsto per il tempo pieno corrispondente, la maggiorazione sarà del 24%. Le predette maggiorazioni sono determinate forfettariamente ed onnicomprensive dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti in applicazione dell’art. 3, punto 4 D.L. 61/2000.
8. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate dalle disposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo pieno previste dall’art. 27 (Lavoro straordinario) del presente CCNL.
Art. 13 - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, comma 2, lett. a) della legge n. 451/94, si considerano professionalità intermedie quelle inquadrate nei livelli dal 2° al 6° ed elevate quelle inquadrate nei livelli superiori al 6°.
Per la disciplina specifica dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento:
• alle disposizioni degli Accordi Interconfederali 18 dicembre 1988 e 31 gennaio 1995, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, per le Aziende aderenti alla CONFINDUSTRIA;
• alle disposizioni dell’Accordo FEDERGASACQUA 12 ottobre 1999, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, per le Aziende a questa aderenti, con la precisazione che, per quanto concerne i contratti di formazione e lavoro per l’inserimento professionale, questi si possono stipulare per tutte le professionalità.
Art. 14 - APPRENDISTATO
1. Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalle norme del presente contratto.
2. L’assunzione dell’apprendista ha luogo con un periodo di prova di un mese; detto periodo viene ridotto della metà qualora si tratti di apprendista che nel corso di precedente rapporto abbia frequentato corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire.
3. Il periodo di prova viene computato sia agli effetti della durata dell’apprendistato sia agli effetti dell’anzianità di servizio.
4. Il contratto di apprendistato può riguardare ciascuna delle qualifiche previste nelle categorie superiori all'ultimo livello di classificazione.
5. La durata massima del contratto sarà non inferiore a diciotto mesi e non superiore a:
▪ 48 mesi, per i lavoratori con titolo di studio inferiore al diploma di scuola media superiore;
▪ 36 mesi, per i lavoratori con diploma di scuola media superiore;
▪ 24 mesi, per i lavoratori con titolo di studio superiore al diploma di scuola media superiore.
6. I predetti titoli di studio si intendono inerenti alla qualifica professionale da acquisire.
7. La retribuzione degli apprendisti sarà composta da: minimo tabellare, ex- indennità di contingenza, edr di cui al Protocollo 31.7.1992 della categoria corrispondente alla qualifica professionale da acquisire e verrà corrisposta con la seguente progressione:
DURATA | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO |
48 mesi | 70% | 75% | 80% | 90% |
36 mesi | 75% | 80% | 90% | |
24 mesi | 80% | 90% |
8. L’apprendista matura il diritto alle ferie nella misura prevista dall’art. 28 del presente CCNL nonché alle mensilità aggiuntive sulla base della retribuzione percepita mensilmente.
9. Gli apprendisti non in prova hanno diritto, in caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio extra-professionale, e fermo restando il trattamento economico di cui al punto 7 nelle misure previste dall’art. 32 del presente contratto, alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo pari a 8 mesi di calendario anche non continuativi nell’arco della durata del rapporto, per i contratti di durata pari a 48 mesi; tale periodo è proporzionalmente ridotto nel caso di contratti aventi durata inferiore.
10. In caso di intervenute malattia, infortunio, maternità, servizio militare di leva, richiamo alle armi, aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali, il decorso della durata del rapporto di apprendistato resta sospeso e l’azienda può prolungare per una pari durata il termine finale del contratto.
11. L’addestramento dell’apprendista, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna.
12. Per la partecipazione a tali iniziative è destinato un monte ore di 120 ore annue retribuite, ridotto a 80 ove l’apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato alla qualifica da conseguire o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere. In caso di mancata partecipazione dell’apprendista alle suddette iniziative per cause indipendenti dalla volontà aziendale o cause di forza maggiore, le ore non effettuate in misura eccedente il 20% delle ore previste vengono recuperate nell’ambito della durata del rapporto, anche in annualità successive, compatibilmente con le esigenze di servizio.
13. I contenuti delle attività formative ed i relativi aspetti operativi saranno definiti, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, con apposita intesa tra le Parti.
14. Durante il periodo di apprendistato le Aziende cureranno che l’addestramento e la formazione siano coerenti con quanto stabilito dalla sopra richiamata intesa.
15. Al termine dell’apprendistato l’apprendista sostiene le prove di idoneità previste dalle norme legislative e, in caso di esito favorevole, consegue la qualifica professionale per la quale è stato assunto.
Art. 15 - TELELAVORO
Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta.
Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:
- Telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;
- Telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome;
- Telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale.
Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione
lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale.
Le Parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato.
Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunale venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese effettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il telelavoratore svolge la propria attività lavorativa.
Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL.
Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della legge n. 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.
Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme di legge e delle disposizioni aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli.
Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.
Art. 16 - CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO
Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato, con cui di norma due lavoratori assumono in solido un’obbligazione lavorativa.
La solidarietà si realizza attraverso la responsabilità personale e diretta di ciascun lavoratore per l’esatto adempimento dell’intera prestazione lavorativa dedotta in contratto, restando indifferente se la stessa venga assolta da uno o da tutti i coobbligati.
Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare l’orario complessivo di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuo e la misura percentuale che si prevede venga svolta da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della ripartizione dell’orario di lavoro complessivo.
La retribuzione ed ogni altro trattamento normativo vengono corrisposti a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestata.
I lavoratori - anche al fine di rendere possibile il controllo del datore di lavoro sulle presenze dei lavoratori – devono informare preventivamente l’azienda sull’orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
I lavoratori hanno l’obbligo di darsi tempestiva reciproca informazione sull’impedimento ad effettuare la propria parte di prestazione lavorativa.
Il lavoratore che, per sostituire il collega assente ovvero per un diverso accordo di ripartizione intervenuto tra i lavoratori nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro ripartito, presti più ore di quelle indicativamente previste nel contratto, non ha diritto ad alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell’orario contrattuale complessivo.
L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei lavoratori con contratto di lavoro ripartito comporta la modificazione della misura percentuale della prestazione lavorativa svolta da ciascuno di essi ove il rapporto intercorra con più di due lavoratori, o il trasferimento dell’intera obbligazione lavorativa sul restante lavoratore coobbligato.
Il prestatore di lavoro cessato può essere sostituito da altro lavoratore disponibile a prestare la propria attività lavorativa con contratto ripartito, previa accettazione da parte dell’azienda.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono applicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili con la specificità del rapporto di lavoro come sopra definito.
Nota a verbale
Le Parti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere sperimentale, finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell’orario di lavoro.
Le Parti si riservano di verificare la congruità delle disposizioni contrattuali con nuove disposizioni di legge che abbiano diretti riflessi sulla materia, al fine di procedere alle eventuali modificazioni/integrazioni della presente disciplina.
Art. 17 - CONTRATTO DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO
Le presenti disposizioni disciplinano l’utilizzo da parte delle aziende dei contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, alla quale si fa riferimento agli effetti applicativi ed interpretativi per tutto quanto non specificamente regolato.
Fatte salve le limitazioni ed i divieti previsti dall’art.1 della Legge 196/97, sub comma 4, le aziende possono fare ricorso al lavoro temporaneo, oltre che nei casi direttamente previsti dal ripetuto art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge stessa, anche nei seguenti casi:
1. per punte di più intensa attività, cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi, anche indotte dall’attività di altri settori;
2. per l’esecuzione di opere e attività che richiedano l’impegno di professionalità nuove o di difficile reperibilità sul mercato locale o che presentino carattere eccezionale o l’impiego di specializzazioni non presenti in ambito aziendale;
3. per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo, anche non aventi carattere eccezionale od occasionale;
4. per l’assunzione di nuovi servizi e funzioni, anche con riguardo a fasi di studio e ricerca per lo sviluppo del prodotto; per l’avvio di nuove tecnologie, anche relative ad attività di carattere amministrativo (ad esempio modifica del sistema informativo, introduzione di diversi sistemi di contabilità, ecc.);
5. per la temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali ed attualmente scoperte, con riguardo al periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
6. per l’inserimento sperimentale di figure professionali non esistenti nell’organico aziendale di cui si voglia testare l’utilità o comunque per coprire posizioni di lavoro non stabilizzate;
7. per la sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni o di lavoratori impegnati in corsi o attività formative;
8. per far fronte alle esigenze organizzative del servizio, nei casi di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro di uno o più dipendenti aziendali da tempo pieno a tempo parziale.
La percentuale dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegata per le fattispecie aggiuntive individuate nei punti da 1) a 7) non può complessivamente superare il 14% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’azienda, da calcolarsi come media su base annua.
A livello aziendale le parti potranno concordare ulteriori ipotesi di ricorso al lavoro temporaneo e/o percentuali più elevate rispetto a quella di cui al comma precedente, fino al massimo del 20% complessivo.
Per le figure e/o mansioni professionali che comportano il coordinamento operativo di altri lavoratori in attività tipiche del settore le aziende ricorreranno al contratto di lavoro temporaneo dopo aver verificato la possibilità di utilizzare risorse interne.
In ogni caso è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo fino al numero di 5 prestatori di lavoro, sempre che non risulti superato il totale dell’organico a tempo indeterminato presente in azienda.
Nell’ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato, come definita dall’art. 9 del CCNL in applicazione del Protocollo 23.7.93, le parti possono stabilire modalità e criteri per la eventuale determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati dell’impresa anche ai lavoratori con rapporto di lavoro temporaneo, sempre che gli stessi risultino coinvolti direttamente nelle attività e nei programmi aziendali connessi al premio di risultato.
Le aziende sono tenute nei confronti dei lavoratori temporanei ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste dal D.L.vo n. 626/94, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa nella quale saranno impiegati.
I prestatori di lavoro temporaneo hanno diritto di esercitare presso le aziende i diritti di libertà ed attività sindacale previsti dalla legge 300/70; in particolare gli stessi possono partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’azienda utilizzatrice.
L’azienda comunica in via preventiva alla R.S.U. o, in sua mancanza, alle XX.XX. stipulanti del CCNL territorialmente competenti, il numero e il motivo del ricorso al
lavoro temporaneo, specificando la durata prevista e la qualifica dei lavoratori interessati; in caso di motivate ragioni di urgenza, tale comunicazione viene effettuata entro il 3° giorno lavorativo successivo alla stipula dei contratti di fornitura.
Una volta all’anno, per il tramite dell'associazione datoriale competente, le aziende utilizzatrici forniscono alle XX.XX. il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da esse conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
CAPITOLO IV
CLASSIFICAZIONE, MOBILITA’ E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 18 - CLASSIFICAZIONE E MOBILITA’ DEL PERSONALE
La classificazione del personale si articola in 9 livelli con i relativi parametri di inquadramento. Ciascun livello è identificato attraverso una specifica declaratoria; per ogni livello vengono inoltre indicati, a titolo di esempio, i profili professionali più significativi.
L'attribuzione del lavoratore al singolo livello di inquadramento avviene attraverso l'analisi della mansione svolta, in particolare mediante il riscontro della presenza e del grado di importanza dei fattori di classificazione di cui al seguente punto 1 come identificati nelle declaratorie di livello di cui al seguente punto 2, nonché attraverso il riscontro, ove risultino esemplificati, con i corrispondenti profili professionali.
La mobilità del personale viene attuata secondo quanto previsto al seguente punto 3.
1. CRITERI Dl CLASSIFICAZIONE
I fattori di classificazione sono i seguenti:
1. ruolo svolto, ovvero insieme dei compiti e/o delle funzioni esercitate, e contesto in cui l’attività è esercitata;
2. modalità operative, ovvero grado di autonomia per il raggiungimento dei risultati e nei confronti della posizione superiore;
3. livello di responsabilità, riferito sia all’attività svolta sia al coordinamento di altre risorse;
4. gestione delle informazioni con particolare riferimento alla loro complessità e alle modalità di utilizzo;
5. conoscenze teoriche e pratiche richieste nella mansione, profondità e ambito di applicazione, modalità di acquisizione (scolarità richiesta o esperienza equivalente).
2. DECLARATORIE DI LIVELLO DECLARATORIA LIVELLO 1
Vi appartiene il personale che:
- svolge lavori esecutivi d’ordine e/o di carattere manuale relativi al mestiere oppure attività ausiliarie;
- esegue operazioni/lavori ripetitivi su istruzioni ricevute o nell’ambito di procedure e prassi definite;
- ha responsabilità sul rispetto delle istruzioni per le operazioni svolte e sul rispetto delle procedure applicate;
- riceve informazioni standardizzate di tipo operativo e fornisce notizie semplici inerenti i lavori affidati;
- possiede conoscenze generiche e teoriche di base e conoscenze pratiche o di mestiere relative a semplici procedure standardizzate o prassi ricorrenti acquisibili attraverso addestramento specifico e/o tirocinio.
ELEMENTI QUALIFICANTI:
1. ATTIVITA’ ROUTINARIE O AUSILIARIE A POSIZIONI SUPERIORI
2. AUTONOMIA DI SEQUENZA CONTROLLABILE SU OPERAZIONI REITERATE
3. RESPONSABILITA’ DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI RICEVUTE E DELLA ATTREZZATURA ASSEGNATA
4. TRATTAMENTO DATI ELEMENTARI
5. ESPERIENZA SU ASPETTI PECULIARI RAGGIUNGIBILE NEL BREVE PERIODO E SCOLARITA’ A LIVELLO DI SCUOLA DELL’OBBLIGO
PROFILI PROFESSIONALI CAMPIONE
OPERAIO COMUNE (Aiutante generico, addetto di magazzino, aiuto di squadra ecc.)
Lavoratore che esegue attività ripetitive a prevalente contenuto manuale ovvero attività di prevalente carattere ausiliario o complementare.
ADDETTO SERVIZI INTERNI-ESTERNI (FATTORINO, USCIERE, CUSTODE)
Lavoratore che attende alla ricezione, allo smistamento ed inoltro della corrispondenza di documenti e plichi in arrivo ed in partenza, disbriga commissioni
esterne, provvede al ricevimento dei visitatori, fornisce semplici indicazioni ai clienti ed effettua il controllo degli accessi e dei beni aziendali.
DECLARATORIA LIVELLO 2
Vi appartiene il personale che:
- svolge lavori esecutivi di contenuto tecnico-amministrativo-commerciale o attività operative di carattere esecutivo correlate ad una specialità di mestiere o attività ausiliarie complesse o differenziate;
- esegue in autonomia la propria attività, nell'ambito di procedure e prassi definite, anche se inserito in squadra;
- ha responsabilità sul risultato operativo della attività svolta;
- scambia informazioni di tipo operativo;
- possiede conoscenze teoriche specifiche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche e processi operativi, conseguite con addestramento ed esperienza lavorativa e corsi di aggiornamento periodici.
ELEMENTI QUALIFICANTI:
1. XXXXXXXX’ COMPIUTE QUALIFICATE O CON SPECIALIZZAZIONE DI MESTIERE SVOLTE SINGOLARMENTE O IN SQUADRA O ATTIVITA’ AUTOMATIZZATE IN SISTEMI INFORMATIVI
2. AUTONOMIA DI SEQUENZA E DI METODI STANDARD CONTROLLABILE SU PROGRAMMA
3. RESPONSABILITA’ DEL PROPRIO LAVORO E DELLA DOTAZIONE DI LAVORO ASSEGNATA
4. TRATTAMENTO DATI DI SEMPLICE ELABORAZIONE
5. ESPERIENZA SU ASPETTI SPECIALISTICI RAGGIUNGIBILE NEL MEDIO PERIODO E SCOLARITA’ A LIVELLO DI SCUOLA PROFESSIONALE O CONSEGUIBILE CON ADDESTRAMENTO SPECIFICO
PROFILI PROFESSIONALI CAMPIONE
OPERAIO DISTRIBUZIONE/LAVORI RETE
Lavoratore che opera singolarmente o nella squadra addetta ai lavori sulla rete (misuratori inclusi), eseguendo le operazioni connesse a posa di condotte, riparazioni, allacciamenti e le relative opere meccaniche e/o murarie, anche in situazioni di emergenza.
OPERAIO CONDUZIONE IMPIANTI
Lavoratore che provvede alla sorveglianza degli impianti di competenza, controllandone i parametri di funzionamento ed esegue gli interventi standard di regolazione e manutenzione necessari al mantenimento o al ripristino delle normali condizioni di esercizio.
OPERAIO MANUTENZIONE
Lavoratore che esegue interventi di manutenzione programmata e riparazione di guasti e lavori per la realizzazione di nuovi impianti elettrici, meccanici, civili ed industriali, operando anche singolarmente.
ADDETTO CAD-CAM
Lavoratore che esegue lavori di trasposizione grafica o modifiche di disegni sulla base di documenti già esistenti, avvalendosi di adeguata strumentazione; provvede altresì all’archiviazione del materiale cartografico ed all’integrazione con altre unità aziendali.
ADDETTO DI SEGRETERIA
Lavoratore che esegue attività di segreteria e di supporto per le unità organizzative di appartenenza, utilizzando gli strumenti per l’automazione d’ufficio di uso corrente.
ADDETTO OPERAZIONI CLIENTELA
Lavoratore che esegue attività di supporto e di informazione alla clientela ed operazioni di sportello o retro-sportello relative a contratti standard.
DECLARATORIA LIVELLO 3
Vi appartiene il personale che:
- svolge attività di concetto tecniche, amministrative e/o commerciali oppure attività operative specializzate, che possono comportare coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione;
- è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte direttamente o coordinate nel rispetto dei livelli di qualità definiti;
- scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività;
- possiede conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento.
ELEMENTI QUALIFICANTI:
1. ATTIVITA’ DI CONCETTO O COMPIUTE SPECIALIZZATE ANCHE IN AREE MULTISERVIZI
2. AUTONOMIA OPERATIVA NELL’AMBITO DI PROCEDURE CON ELEMENTI DI VARIABILITA’
3. RESPONSABILITA’ DEL PROPRIO LAVORO E DEL COORDINAMENTO OPERATIVO DI SQUADRA, DELL’EFFICIENZA DEI MEZZI DI LAVORO ASSEGNATI E DEL RISPETTO DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA DA PARTE DEI COORDINATI.
4. TRATTAMENTO INFORMAZIONI NON STANDARDIZZATE
5. ESPERIENZA SU ASPETTI SPECIALISTICI CON SCOLARITA’ A LIVELLO DI SCUOLA PROFESSIONALE O DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O CONSEGUIBILE CON ADDESTRAMENTO SPECIFICO
PROFILI PROFESSIONALI CAMPIONE
CAPO SQUADRA DISTRIBUZIONE/LAVORI RETE
Lavoratore che effettua operazioni e lavori specialistici sulla rete, con la responsabilità del coordinamento operativo di una squadra, anche in situazioni di emergenza.
OPERAIO SPECIALISTA IMPIANTI E RETI
Lavoratore che effettua operazioni e lavori specialistici su impianti e reti, anche in situazioni di emergenza, svolgendo attività di conduzione e manutenzione impiantistica e di esercizio della rete
ADDETTO TECNICO-AMMINISTRATIVO
Lavoratore che provvede, nel rispetto della normativa vigente, ad attività tecnico/amministrative di supporto, quali la gestione dei permessi per interventi nel sottosuolo, i rilievi misure, la redazione di documenti di contabilità lavori.
ADDETTO AMMINISTRATIVO
Lavoratore che, nel rispetto della vigente normativa, provvede ad adempimenti di carattere amministrativo, quali registrazioni contabili, controllo ed archiviazione di documentazione, raccolta di dati.
ADDETTO CLIENTELA
Lavoratore che, operando anche attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l’utilizzo e con il supporto di sistemi informativi, esegue attività di supporto e di informazione alla clientela e di attivazione e variazione di contratti standard.
DECLARATORIA LIVELLO 4
Vi appartiene il personale che:
- svolge attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che, di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia operativa nell’esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità.
- è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
- si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento.
ELEMENTI QUALIFICANTI:
1. ATTIVITA’ COMPIUTE SPECIALIZZATE ANCHE IN AREE MULTISERVIZI, NEL RISPETTO DI SPECIFICI LIVELLI DI QUALITA’ OVVERO ATTIVITA’ DI CONCETTO
2. AUTONOMIA OPERATIVA NELL’AMBITO DI PROCEDURE CON ELEMENTI DI VARIABILITA’
3. RESPONSABILITA’ DEL PROPRIO LAVORO E DEL COORDINAMENTO OPERATIVO DI SQUADRA, DELLA DISPONIBILITA’ ED EFFICIENZA DEI MEZZI DI LAVORO ASSEGNATI E DEL RISPETTO DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA DA PARTE DEI COORDINATI
4. TRATTAMENTO INFORMAZIONI DIFFERENZIATE
5. ESPERIENZA SU PIU’ ASPETTI SPECIALISTICI CON SCOLARITA’ A LIVELLO DI SCUOLA PROFESSIONALE O DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O CONSEGUIBILE CON ADDESTRAMENTO SPECIFICO ED AGGIORNAMENTO
PROFILI PROFESSIONALI CAMPIONE
CAPO SQUADRA ESPERTO DISTRIBUZIONE/LAVORI DI RETE
Lavoratore che, in possesso di conoscenze certificate, effettua operazioni e lavori di alta specializzazione su reti e impianti, con la responsabilità del coordinamento operativo di una squadra, anche in situazioni di emergenza.
OPERAIO ESPERTO
Lavoratore che, in possesso di conoscenze certificate, effettua operazioni e lavori di alta specializzazione di officina, di manutenzione programmata, di riparazione guasti e realizzazione di nuovi impianti e reti, fornendo anche indicazioni di carattere operativo ad altro personale aziendale e/o esterno.
ADDETTO PREVENTIVI UTENZA
Lavoratore che effettua attività di preventivazione per spostamento dei misuratori, allacciamenti ed in generale lavori a pagamento dell’utente che non richiedono verifiche della rete, fornendo tutti gli elementi per la realizzazione degli stessi.
ADDETTO ASSISTENZA LAVORI
Lavoratore che effettua attività di supporto alla Direzione Lavori, quali controllo dello stato di avanzamento dei lavori e predisposizione dei dati per la contabilità, con la gestione diretta di lavori di minor rilievo e/o complessità tecnica e procedurale.
ADDETTO CONTABILITA’/CONTROLLO DI GESTIONE
Lavoratore con conoscenza specifica dei sistemi di contabilità generale, sezionale e/o industriale e delle relative normative, che svolge attività di carattere contabile e fiscale o di controllo di gestione, gestendo la relativa documentazione, sulla base delle procedure aziendali.
ADDETTO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Lavoratore con conoscenza specifica della normativa in materia di amministrazione del personale che svolge attività di elaborazione delle paghe e di versamento di
imposte e contributi, gestendo la relativa documentazione, sulla base delle procedure aziendali.
ADDETTO GESTIONE CLIENTI
Lavoratore con conoscenza specifica delle diverse fasce di mercato e dei sistemi tariffari che, oltre a svolgere attività di carattere informativo, gestisce richieste e pratiche contrattuali anche non standardizzate e per diverse linee di prodotto.
DECLARATORIA LIVELLO 5
Vi appartiene il personale che:
− svolge, anche con l’ausilio di altri lavoratori, attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali ovvero attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra ovvero di volta in volta assegnati ;
− opera con autonomia operativa nell’esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità;
− risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività;
− si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
− possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi; cura forme di addestramento, formazione e/o specializzazione nei settori di competenza dei propri collaboratori o di personale anche esterno.
ELEMENTI QUALIFICANTI:
1. ATTIVITA’ DI CONCETTO OVVERO OPERATIVE ALTAMENTE SPECIALIZZATE
2. AUTONOMIA OPERATIVA DI TEMPI E METODI INFERIORE ALLA SETTIMANA
3. RESPONSABILITA’ DEL PROPRIO LAVORO E DEL COORDINAMENTO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE ASSEGNATE
4. TRATTAMENTO INFORMAZIONI MEDIAMENTE COMPLESSE
5. ESPERIENZA ELEVATA SU ASPETTI SPECIALISTICI E SCOLARITA’ A LIVELLO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O DI SCUOLA PROFESSIONALE CON SUCCESSIVA SPECIALIZZAZIONE
PROFILI PROFESSIONALI CAMPIONE
COORDINATORE DI SQUADRE OPERATIVE
Lavoratore altamente specializzato su tutti i lavori della rete, di manutenzione impianti e/o di officina che, operando anche direttamente, coordina e controlla più squadre. Ha inoltre facoltà di disporre, entro le procedure stabilite, interventi di lavoratori e mezzi d’opera, anche esterni, effettuandone il controllo anche in situazioni di emergenza o di rilevante importanza.
ASSISTENTE TECNICO IMPIANTI
Lavoratore che coordina il personale addetto alla conduzione e/o manutenzione di impianti, disponendo le manovre e gli interventi necessari al mantenimento o al ripristino delle condizioni ottimali di esercizio; controlla i lavori sugli impianti, anche di terzi; rileva ed analizza i parametri caratteristici di funzionamento e fornisce indicazioni tecniche per il miglioramento dei processi di esercizio.
ADDETTO PROGETTAZIONE RETE
Lavoratore che cura le attività di progettazione, di massima ed esecutiva, per opere di estendimento, potenziamento, risanamento e modifica di reti di distribuzione, ivi inclusi i preventivi per allacciamenti particolarmente complessi; per tratti di rete controlla altresì i lavori di personale aziendale e/o esterno, tenendone la contabilità e gestendone le varianti.
ADDETTO ESPERTO CONTABILITA’/CONTROLLO DI GESTIONE
Lavoratore che coordina più fasi di processi amministrativi e/odi controllo di gestione, garantendo per la parte di competenza la correttezza dei dati ed il rispetto degli adempimenti; effettua analisi e predispone report per le posizioni superiori; fornisce indicazioni per l’aggiornamento e/o l’adeguamento delle procedure.
ADDETTO PREVENZIONE/PROTEZIONE RISCHI
Lavoratore che cura le attività di controllo e raccolta dei dati per il rispetto della normativa in materia di prevenzione e protezione dai rischi, segnalando i problemi esistenti; segue l’aggiornamento della prescritta documentazione; provvede ad attività di formazione ed addestramento.
ADDETTO FATTURAZIONE E GESTIONE CREDITI
Lavoratore che coordina il processo di fatturazione attiva, fino alla gestione dei crediti, garantendone il controllo e la correzione delle anomalie rilevate; verifica le posizioni debitorie ed attiva il recupero dei crediti; effettua analisi e predispone report di tipo finanziario.
DECLARATORIA LIVELLO 6
Vi appartiene il personale che:
− svolge attività professionali tecniche/amministrative/commerciali, caratterizzate da guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico, che richiedono la conoscenza di tecniche e tecnologie avanzate ed innovative;
− opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate, con discrezionalità di interpretazione delle regole e di adattamento delle procedure date;
− ha responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività svolte o coordinate e della discrezionalità esercitata;
− si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità;
− possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a processi e metodologie di lavoro.
ELEMENTI QUALIFICANTI:
1. ATTIVITA’ DI INTERPRETAZIONE DI NORME
2. AUTONOMIA DI TEMPI E METODOLOGIE SUPERIORE ALLA SETTIMANA
3. RESPONSABILITA’ DELL’IMPOSTAZIONE DI RELAZIONI INTERPERSONALI E/O ESTERNE E/O DEL COORDINAMENTO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE
4. TRATTAMENTO INFORMAZIONI COMPLESSE
5. ESPERIENZA ELEVATA SU PIU’ CAMPI SPECIALISTICI E ISTRUZIONE DI LIVELLO SUPERIORE
PROFILI PROFESSIONALI CAMPIONE
TECNICO DISTRIBUZIONE - ASSISTENTE LAVORI
Lavoratore che segue i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o di esercizio e/o di costruzione, con la responsabilità dell’esecuzione dei lavori, gestendo le risorse affidate; svolge attività di controllo diretto delle eventuali prestazioni esterne; segue la gestione delle varianti ed i collaudi; avvia le procedure di liquidazione lavori.
ADDETTO SVILUPPO CLIENTI
Lavoratore che, sulla base delle analisi dei consumi e dei fabbisogni del cliente, tenuto conto dei prezzi di approvvigionamento e vettoriamento, predispone i dati tecnico-economici per la presentazione di offerte a clienti sul libero mercato; effettua altresì analisi di mercato e studi analoghi.
DECLARATORIA LIVELLO 7
• Vi appartiene il personale che:
- svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico;
- opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard;
- ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
- gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
- possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.
ELEMENTI QUALIFICANTI:
1. ATTIVITA’ D’INTERPRETAZIONE DI NORME AD AMPIA DISCREZIONALITA’
2. AUTONOMIA DI TEMPI E METODOLOGIE DI UN MESE
3. RESPONSABILITA’ DELL’ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA’ PROPOSITIVA
4. INTERPRETAZIONE ED ELABORAZIONE INFORMAZIONI COMPLESSE
5. ESPERIENZA COMPLETA DI UNA O PIU’ ATTIVITA’ CHE CARATTERIZZANO UNA PARTE DI UNA FUNZIONE AZIENDALE ED ISTRUZIONE A LIVELLO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O DI UNIVERSITA’
ESPERTO VENDITE GRANDI CLIENTI
Lavoratore che, in possesso delle necessarie conoscenze aggiornate in materia di tecnologie di utilizzo, in materia tariffaria, ecc., contatta a fini di acquisizione grandi clienti, predispone l’offerta commerciale e garantisce, nel contempo, una consulenza tecnico/economica sulle possibilità di trasformazione/utilizzo degli impianti.
DECLARATORIA LIVELLO 8
• Vi appartiene il personale che:
- svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative di primaria importanza in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto altamente specialistico;
- opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard, nel quadro di obiettivi che concorre a definire;
- ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
- gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
- possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.
ELEMENTI QUALIFICANTI:
1. ATTIVITA’ D’INTERPRETAZIONE DI NORME AD ELEVATA DISCREZIONALITA’
2. AUTONOMIA DI TEMPI E METODOLOGIE SUPERIORE AL MESE
3. RESPONSABILITA’ DELL’ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA’ PROPOSITIVA
4. INTERPRETAZIONE ED ELABORAZIONE INFORMAZIONI COMPLESSE
5. ESPERIENZA COMPLETA DI PIU’ ATTIVITA’ CHE CARATTERIZZANO UNA PARTE DI UNA FUNZIONE AZIENDALE ED ISTRUZIONE A LIVELLO UNIVERSITARIO
PROFILI PROFESSIONALI CAMPIONE
RESPONSABILE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
Lavoratore che coordina le attività relative ad elaborazione, ottimizzazione e realizzazione di progetti tecnici di rilevante complessità e valore economico, predisponendo il piano degli investimenti e provvedendo direttamente e/o sovrintendendo alle attività di Direzione lavori collegate.
DECLARATORIA LIVELLO QUADRI
Vi appartiene il personale che:
- svolge funzioni direttive, di coordinamento, controllo ed integrazione di uno o più unità organizzative di primaria importanza in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali altamente specialistiche e notevolmente complesse, strettamente connesse agli obiettivi dell'azienda;
- opera con specifica autonomia ed assunzione di responsabilità, contribuendo con soluzioni migliorative o innovative all'andamento dell'attività aziendale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi generali di impresa;
- ha responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e, in generale, sul contributo al conseguimento dei risultati globali di impresa; in particolare sui risultati di gestione, ottimizzazione ed integrazione delle risorse tecniche, economiche ed organizzative, su gestione e sviluppo delle risorse umane, ove affidate, e/o sui risultati professionali;
- gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per il proprio settore, integrandole ed elaborandole con modalità innovative in funzione degli obiettivi da raggiungere;
- possiede conoscenze teoriche e professionali di alto livello, corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche dei processi e delle metodologie, acquisite con significativa esperienza in una o più attività che caratterizzano almeno una parte importante di un'intera funzione aziendale.
ELEMENTI QUALIFICANTI:
1. ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE E/O CONTROLLO INFLUENTI SUL BREVE- MEDIO-LUNGO TERMINE
2. AUTONOMIA DI TEMPI E METODI NELLA REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI
3. RESPONSABILITA’ DELL’ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA’ PROPOSITIVA E/O DECISIONALE
4. GESTIONE INFORMAZIONI COMPLESSE ANCHE IN TERMINI INNOVATIVI
5. ESPERIENZA COMPLETA DI PIU’ ATTIVITA’ CHE CARATTERIZZANO UNA PARTE RILEVANTE DI UNA FUNZIONE AZIENDALE ED ISTRUZIONE A LIVELLO DI UNIVERSITA’
CONFLUENZA DA CCNL ATTUALI
LIVELLO 1 FEDERGASACQUA | D2-D1 |
ANIGAS | 4.5 – 4.4 |
ANFIDA | VII - VI |
FEDERESTRATTIVA/ASSOGAS | 8 – 7 |
LIVELLO 2 FEDERGASACQUA | C3 - C2 |
ANIGAS | 4.3 – 4.2 |
ANFIDA | V |
FEDERESTRATTIVA/ASSOGAS | 6 |
LIVELLO 3 FEDERGASACQUA | C1 |
ANIGAS | 4.1 – 3.5 |
ANFIDA | VS |
FEDERESTRATTIVA/ASSOGAS | 5 |
LIVELLO 4 FEDERGASACQUA | B3 |
ANIGAS | 3.4 |
ANFIDA | IV |
FEDERESTRATTIVA/ASSOGAS | 5S |
LIVELLO 5 FEDERGASACQUA | B2 |
ANIGAS | 3.3 |
ANFIDA | IVS |
FEDERESTRATTIVA/ASSOGAS | 4 |
LIVELLO 6 FEDERGASACQUA | B1 |
ANIGAS | 3.2 – 3.1 |
ANFIDA FEDERESTRATTIVA/ASSOGAS | III 3 |
LIVELLO 7 FEDERGASACQUA | A3 |
ANIGAS | 2.3 – 2.2 |
ANFIDA | II |
FEDERESTRATTIVA/ASSOGAS | 2 |
LIVELLO 8 FEDERGASACQUA | A2 - A1 |
ANIGAS | 2.1 |
ANFIDA | I |
FEDERESTRATTIVA/ASSOGAS | 1 |
LIVELLO QUADRI FEDERGASACQUA | Q-QS |
ANIGAS | 1.2 – 1.1 |
ANFIDA | Q |
FEDERESTRATTIVA/ASSOGAS | 1S |
3. CRITERI DI IMPIEGO E DI MOBILITA’ DEI LAVORATORI
In relazione alle caratteristiche di competitività e globalità dei mercati di riferimento ed alla connessa esigenza di sostenere efficacemente l'evoluzione delle dinamiche organizzative aziendali, le Parti intendono promuovere, tramite il sistema di inquadramento professionale, l'arricchimento e lo sviluppo delle specifiche professionalità del settore in un'ottica di valorizzazione dell'apporto professionale delle risorse umane e dell'apprezzamento delle specificità di ruolo generate dai processi di innovazione tecnologica, organizzativa e produttiva.
In tale contesto, valore preminente viene attribuito alla formazione professionale intesa come l'insieme degli interventi atti a realizzare una piena ed efficace espressione del ruolo. Tali interventi si esprimono sia nello sviluppo di un sistema di competenze mirato a mantenere ed aggiornare le conoscenze e le capacità operative, sia nel consolidamento delle capacità di interagire con l'innovazione e la complessità tecnico-organizzativa.
Conformemente ai principi sopra enunciati ed in coerenza con le proprie esigenze tecnico-organizzative e produttive, le aziende potranno assumere iniziative volte a favorire un crescente arricchimento della professionalità, adottando i seguenti criteri di impiego del personale:
• ricomposizione: l'impiego della risorsa è orientato alla costruzione di figure professionali che, evitando la parcellizzazione di compiti, favoriscano l’utilizzo delle persone nell'ambito di tutte le attività che attengono alla finalità organizzativa del ruolo;
• mobilità orizzontale: in relazione alle esigenze tecnico-produttive, organizzative e di mercato, il lavoratore sarà adibito a tutte le mansioni relative al livello nel quale risulta inquadrato, anche in ambienti organizzativi diversi da quello di provenienza;
• specializzazione: in relazione all'evoluzione tecnologica e di mercato ed alle connesse esigenze dei diversi ambienti organizzativi di appartenenza, può prevedersi, attraverso opportuni interventi addestrativi ed idonee esperienze operative, un impiego della risorsa mirato all'apprendimento, nell'ambito dell'attività prevalente, di conoscenze specialistiche finalizzate a garantire condizioni di elevata efficienza e qualità del servizio.
4. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE PER LO STUDIO DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE5
Le Parti, in considerazione
- del cambiamento e della continua evoluzione dello scenario di riferimento nel quale operano le Aziende del Settore anche per effetto della liberalizzazione del Mercato del gas e dell’acqua e degli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo n. 164/2000;
- dell’esigenza di assicurare il miglioramento continuo dei livelli di qualità del servizio ed i necessari livelli di efficienza;
- della rilevanza ed accelerazione dei mutamenti che interessano l’organizzazione del lavoro anche per effetto dell’evoluzione tecnologica con conseguente opportunità di sviluppare nuove figure professionali;
- del processo di confluenza dei sistemi di classificazione previsti dai precedenti contratti nel CCNL unico di settore;
si danno atto che il sistema di classificazione definito nel CCNL unico di settore potrà comportare, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’esigenza di una più
5 Vedi scambio di lettere tra le Parti, allegato n. 4 al presente CCNL.
compiuta definizione, anche innovativa rispetto all’attuale sistema, in grado di rappresentare più efficacemente i mutamenti nella organizzazione conseguenti ai processi di trasformazione che si registreranno nel periodo della vigenza contrattuale.
Tutto ciò premesso, le Parti stipulanti convengono di istituire, entro 3 mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, una Commissione Paritetica a livello nazionale con il compito di :
- esaminare l’evoluzione delle professionalità nel settore in rapporto all’introduzione di nuove tecnologie e comunque in riferimento al cambiamento dello scenario del settore;
- tenere conto delle nuove esigenze derivanti dall’eventuale mutamento nella organizzazione del lavoro e dell’evoluzione delle professionalità espressa dai lavoratori;
- formulare proposte da sottoporre alle parti stipulanti sul sistema di classificazione previsto dal presente contratto.
- valutare il grado di rispondenza dell’attuale sistema classificatorio alle realtà professionali esistenti anche alla luce degli effetti determinati dalla confluenza dei quattro precedenti sistemi classificatori.
Entro il primo semestre del 2004, la Commissione presenterà alle Parti stipulanti un rapporto conclusivo al fine di una loro valutazione.
Le Parti stipulanti si incontreranno immediatamente dopo tale data per definire modalità, tempi ed effetti economici del nuovo sistema di classificazione convenuto.
Art. 19 - MUTAMENTO MANSIONI
L’assegnazione in forma esplicita e dietro preciso mandato di mansioni specifiche appartenenti ad un livello d’inquadramento superiore comporta l’attribuzione al lavoratore, per tutta la durata della assegnazione delle mansioni superiori, di un importo pari alla differenza tra la retribuzione ordinariamente percepita e quella relativa al livello di inquadramento superiore cui il lavoratore stesso avrebbe diritto in caso di promozione.
Il mandato deve essere affidato preventivamente con comunicazione scritta nella quale va indicato il livello di inquadramento di appartenenza e quello relativo alle mansioni affidate ed il periodo dell’incarico.
In relazione a quanto previsto dall’art. 13 della legge n. 300/1970, il riconoscimento dell’inquadramento nel livello superiore avviene dopo un periodo di 90 giorni continuativi di calendario oppure dopo un periodo non continuativo di 180 giorni, da computarsi nell’arco dei 365 giorni dall’inizio della prestazione nel livello superiore.
Nel caso di conferimento temporaneo delle mansioni di Quadro, il riconoscimento dell’inquadramento superiore avviene invece dopo un periodo di 180 giorni continuativi di calendario.
Nei casi di assegnazione di mansioni superiori per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, il passaggio al livello superiore avviene solo dopo che il lavoratore ha compiuto 365 giorni di calendario di sostituzione.
Decorsi i periodi indicati, il personale interessato viene definitivamente assegnato al livello superiore.
Art. 20 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le Parti riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica e costituisce una leva essenziale ai fini dell’adeguamento qualitativo della struttura occupazionale alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative, è funzionale al perseguimento e alla realizzazione della maggiore produttività e competitività aziendale e, nello stesso tempo, è strumento idoneo per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori e per elevare le opportunità di sviluppo professionale.
In tale ottica il modello formativo è orientato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- crescita e sviluppo delle competenze professionali delle risorse e adeguamento delle conoscenze/abilità professionali per adeguarle continuamente alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e di trasformazione organizzativa interessanti il settore a seguito del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- promozione dell’impiegabilità delle risorse umane, salvaguardando, tra l’altro, la peculiarità di quelle femminili, al fine di consentire alle aziende una sempre maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori;
- promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e sicurezza del lavoro.
Le iniziative formative saranno rivolte:
a) al personale neo assunto, al fine di assicurare un agevole inserimento nel sistema aziendale (formazione d’ingresso);
b) al personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza al fine di favorire un adeguato reinserimento in azienda (formazione di reinserimento);
c) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento (formazione continua);
d) al personale con potenziale da sviluppare, al fine di consentire l’acquisizione di competenze coerenti con ruoli organizzativi e funzionali di diverso o più elevato contenuto professionale (formazione di crescita professionale);
e) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o processi di rilevante ristrutturazione aziendale, che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di realizzare la riqualificazione e la riconversione delle competenze/professionalità (formazione mirata).
Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità delle iniziative formative formeranno oggetto di informativa a livello aziendale secondo le modalità previste all’art. 5, punto 2). L’informativa riguarderà anche il consuntivo dell’attività svolta nell’anno precedente.
Tenuto conto delle finalità della formazione e dell’interesse primario del lavoratore allo sviluppo delle competenze possedute, nonché dell’impegno economico ed organizzativo a carico delle Aziende per sostenere tali iniziative, le stesse possono anche collocarsi al di fuori dell’orario di lavoro senza dar luogo a corresponsioni per lavoro straordinario.
CAPITOLO V PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 21 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1) Infrazioni e sanzioni
Le mancanze dei lavoratori, a seconda della loro gravita', possono dare luogo all’applicazione dei seguenti provvedimenti:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore a 4 ore di retribuzione individuale;
4)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 5 giorni;
5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 6 fino a 10 giorni;
6) licenziamento con preavviso;
7) licenziamento senza preavviso.
1-2) Rimprovero verbale o scritto
Verrà comminata la sanzione del rimprovero verbale o del rimprovero scritto a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:
- senza giustificazione, ritarda l'inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazione;
- non osserva regolarmente le disposizioni sulle pause;
- non avverte tempestivamente i superiori di eventuali anomalie riscontrate nel processo lavorativo, che comportino lievi pregiudizi per l'Azienda;
- usa impropriamente vestiario aziendale, senza che ciò configuri mancanza più grave;
- non osserva il divieto di fumare;
- in qualunque modo commette lieve trasgressione alle norme del C.C.N.L. o dei regolamenti aziendali.
3) Multa fino a 4 ore
Verrà comminata la sanzione della multa fino a 4 ore a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:
- reiteratamente senza giustificazione ritarda l'inizio del lavoro, lo sospende, o ne anticipa la cessazione, non osserva le disposizioni sulle pause ;
- esegue negligentemente il lavoro;
- per negligenza, procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale dell'Azienda;
- non osserva le norme o non applica le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza;
- usa impropriamente strumenti d'Azienda;
- risulta assente dal domicilio comunicato all'Azienda durante le fasce orarie previste, in occasione di controllo delle assenze per infermità previste dalle norme di legge;
- recidiva nelle mancanze sanzionate con rimprovero scritto.
4) Sospensione da 1 a 5 giorni
Verrà comminata la sanzione della sospensione da 1 a 5 giorni a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:
- senza giustificazione, non si presenta al lavoro, o abbandona il proprio posto di lavoro;
- deliberatamente non esegue il lavoro secondo le disposizioni o istruzioni ricevute o rifiuta ingiustificatamente di eseguire compiti assegnati da superiori;
- non avverte tempestivamente i superiori di eventuali irregolarità sull'andamento del servizio cui e' preposto che comportino notevole pregiudizio al servizio stesso;
- reiteratamente non osserva o non applica le norme o le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza;
- non fa osservare le norme o le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro al personale da lui coordinato;
- fa uso di bevande alcoliche durante l'orario di lavoro, pregiudicando l’attività lavorativa;
- non osserva il divieto di fumare o di accendere fiamme libere, ove ciò sia vietato dalle norme tecniche, senza che da ciò siano derivati danni;
- pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona;
- in qualunque modo commette grave trasgressione alle norme del C.C.N.L. o dei regolamenti aziendali;
- recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa;
- reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto.
5) Sospensione da 6 fino a 10 giorni
Verrà comminata la sanzione della sospensione da 6 fino a 10 giorni a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:
- abusa delle norme relative ai rimborsi spese di trasferta;
- partecipa a diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto durante l'orario di lavoro sul luogo di lavoro ovvero in luoghi di pertinenza aziendale;
- costruisce o fa costruire oggetti, o in qualunque modo procaccia o esegue lavori per conto proprio o di terzi durante l'orario di lavoro;
- pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione sessuale;
- recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni;
- reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa.
6) Licenziamento con preavviso
Verrà comminata la sanzione del licenziamento con preavviso a quei lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento e che non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla seguente lettera B;
- effettua con intenti fraudolenti per se’ o per altri irregolare scritturazione o timbratura di schede o alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze o delle trasferte;
- costruisce o fa costruire oggetti o in qualunque modo procaccia o esegue lavori per conto proprio o di terzi durante l'orario di lavoro utilizzando materiale dell'Azienda;
- é in stato di manifesta ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti durante l’orario di lavoro;
- determina per colpa grave danni rilevanti a tutto quanto forma oggetto del patrimonio dell’azienda;
- si assenta senza giustificazione per tre giorni consecutivi;
- provoca e/o partecipa a rissa sul luogo di lavoro ovvero in luoghi di pertinenza aziendale;
- abbandona il posto di lavoro quando ciò possa provocare rilevante pregiudizio agli impianti o ai beni aziendali;
- pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione sessuale, nelle fattispecie più gravi;
- recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da 6 a 10 giorni;
- reiterata recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da 1 a 5 giorni.
7) Licenziamento senza preavviso
Verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso a quei lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro o che commettano azioni che costituiscono delitto a termine di legge, anche non specificamente richiamate nel presente contratto come ad esempio:
- grave insubordinazione ai superiori, e comunque insubordinazione o diverbio litigioso seguiti da vie di fatto;
- condanna ad una pena detentiva con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che lede la figura morale del lavoratore;
- furto di beni di proprietà dell’azienda o comunque situati nei locali aziendali anche se di proprietà di terzi o di colleghi di lavoro;
- danneggiamento volontario di beni dell’azienda o sabotaggio;
- esecuzione in orario di lavoro di attività in concorrenza, anche indiretta, od in contrasto con quella dell’azienda o di attività per conto proprio o di terzi, da cui derivi direttamente o indirettamente un lucro per il lavoratore e/o un danno per l’azienda;
- richiesta e/o accettazione a/da terzi di compensi, a qualsiasi titolo, in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa;
- abbandono ingiustificato del posto di lavoro, da cui possa derivare un pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
2) Norme procedurali
Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale debbono essere comminate nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970.
Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore precisando che egli, entro il termine di
5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la direzione, facendosi assistere dalla R.S.U. oppure dalle Organizzazioni Sindacali cui aderisce o conferisce mandato.
Fatta salva l’adozione del provvedimento di cui al comma successivo, se il provvedimento non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al predetto quinto giorno dal ricevimento della contestazione, tali giustificazioni si riterranno accolte.
Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all’accertamento della entità della mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nell’azienda, l’azienda può disporre la sospensione cautelare del lavoratore per il periodo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo al lavoratore viene corrisposta la retribuzione salvo che non risulti accertata un’infrazione passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al n. 6 e seguenti di cui al primo comma del presente articolo.
Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere la procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 commi 6 e 7 della legge n. 300/1970.
Il licenziamento potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall’art. 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604, confermate dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970
n. 300, anche nel testo introdotto dall’art. 1 della legge n. 108 del 1990.
Le aziende che abbiano già adottato un codice disciplinare devono armonizzare lo stesso alle norme del presente articolo.
Il presente articolo e l’eventuale codice disciplinare aziendale devono essere affissi permanentemente in luoghi dell’azienda accessibili a tutti i dipendenti.
CAPITOLO VI SALUTE E SICUREZZA
Art. 22 - SALUTE E SICUREZZA
Le aziende dichiarano che la sicurezza e l’igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati e che la funzione “Sicurezza” si configura come qualificato mezzo dell’attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l’igiene del lavoro.
Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa, per evitare o ridurre i rischi e per migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro, nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.
Considerato il Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali, le Parti convengono quanto segue.
1. IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ha il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori stessi.
Per le aziende o unità produttive6 che occupano fino a 15 dipendenti, il Rappresentante per la sicurezza viene eletto tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno.
L’elezione diretta avviene su iniziativa delle strutture sindacali competenti delle XX.XX. stipulanti il CCNL e si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Nelle aziende o unità produttive6 con dipendenti superiori a 15, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono individuati, nell'ambito dei componenti delle R.S.U., secondo i seguenti criteri:
- 1 (un) solo rappresentante fino a 200 dipendenti;
- 3 (tre) rappresentanti da 201 a 1000 dipendenti;
- 6 (sei) rappresentanti oltre 1000 dipendenti.
Per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza si applicano i seguenti criteri:
a) nella fase di costituzione, o rinnovo, della R.S.U. il candidato a rappresentante per la sicurezza viene identificato tra i candidati proposti per l'elezione della R.S.U.; le operazioni di elezione sono quelle previste per l’elezione della R.S.U.. Nel caso di mancata elezione del candidato a rappresentante per la sicurezza, il rappresentante stesso viene designato dai componenti della costituita R.S.U. al loro interno;
b) nei casi in cui sia già costituita la R.S.U. alla individuazione con designazione del rappresentante per la sicurezza provvedono i componenti della R.S.U. al loro interno; tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
In caso di designazione, l'incarico decorre dalla data della medesima e fino ad esaurimento del mandato della R.S.U..
Nel caso di dimissioni della R.S.U. il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione della R.S.U. stessa e comunque non oltre il suo mandato; in tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di ultrattività della carica.
c) Qualora la R.S.U. non fosse ancora stata eletta oppure non fosse più validamente costituita, si procede alla individuazione del rappresentante per la sicurezza secondo quanto previsto per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali stipulanti del presente CCNL.
I livelli territoriali competenti delle XX.XX. stipulanti del presente CCNL comunicano tempestivamente, per iscritto, alla Direzione Aziendale, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati.
Ricevuta la suddetta comunicazione, la Direzione Aziendale comunica all'organismo paritetico territoriale, per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza ove presente, il nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza restano in carica 3 anni.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza spettano i seguenti permessi retribuiti:
- 12 ore annue - nelle aziende o unità produttive6 che occupano fino a 5 dipendenti;
- 30 ore annue - nelle aziende o unità produttive6 che occupano da 6 a 15 dipendenti;
- 40 ore annue - nelle aziende o unità produttive6 che occupano più di 15 dipendenti (oltre ai permessi già previsti per le R.S.U.).
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 non viene utilizzato il predetto monte ore.
2. ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
In riferimento a quanto previsto dalle norme del suddetto Decreto Legislativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di:
a) accedere ai luoghi di lavoro nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. A tal fine il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente alla Direzione aziendale le visite di controllo che intende effettuare agli ambienti dì lavoro.
Xxxx visite si debbono svolgere di norma congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
b) essere consultato secondo criteri di effettività e tempestività, su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
c) ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19 del D. Lgs n. 626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 custodito presso l'azienda o l'unità produttiva ai sensi dell'art. 4 comma 3 del sopracitato Decreto.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi alla igiene e sicurezza del lavoro. Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle informazioni ricevute, nel rispetto del segreto industriale.
In applicazione dell'art. 11 del D.Lgs n. 626/94, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, convoca le riunioni periodiche di cui al relativo comma 1, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
I rappresentanti per la sicurezza possono richiedere la convocazione delle riunioni di cui sopra, al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Delle riunioni viene redatto verbale.
Le Parti ritengono opportuno che il rappresentante per la sicurezza, prima di ricorrere all’autorità competente, richieda un incontro urgente al datore di lavoro per esaminare il problema.
3. FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs n. 626/94, mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività.
Tale formazione, i cui oneri sono a carico dell'Azienda, verrà attuata attraverso un programma base di almeno 30 ore effettive7, finalizzata a fornire al rappresentante per la sicurezza:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Le Parti convengono di integrare i contenuti di cui sopra con una adeguata formazione inerente alla specificità organizzativa dell'area di appartenenza, nell'ambito delle 30 ore sopra citate.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 626/1994 e successive modifiche.
4 . ORGANISMI PARITETICI
A livello territoriale tra le Associazioni Territoriali8 e le strutture sindacali territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL o delle Confederazioni cui le XX.XX. stesse aderiscono sono costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.Lgs. n. 626/94.
CAPITOLO VII
ORARI DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITA’
Art. 23 - ORARIO DI LAVORO
Le aziende attuano una gestione dell'orario di lavoro funzionale al presidio dei processi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all'interno del processo produttivo e per concorrere a:
• conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela;
• realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia;
• ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario
• far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell'attività lavorativa.
Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed eccezioni, la durata contrattuale dell'orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti settimanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi – e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana.
Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti.
La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall'azienda previa comunicazione alla RSU 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli.
Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti.
L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi,
decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli.
Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti:
• orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retribuito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere inferiore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore;
• orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo;
• differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di lavoratori interessati dagli stessi processi/attività;
• orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale.
Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni – decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario – anche su base giornaliera -, in particolari periodi dell'anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.) per tutto il personale ritenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio.
Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio.
Le variazioni temporanee dell'orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso.
Attività commerciali
Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, é facoltà delle Aziende che esercitano prevalentemente attività commerciale nonché di tutte le Aziende nei confronti dei lavoratori addetti alle attività commerciali, stabilire la durata normale dell’orario di lavoro in 40 ore settimanali medie previa comunicazione alla
R.S.U. almeno 20 giorni prima dell’attuazione.
Le ore eccedenti l’orario medio contrattuale di cui al comma 2 del presente articolo possono essere compensate con permessi retribuiti da fruire secondo le modalità in atto per i permessi ex-festività. In alternativa, previo esame congiunto con la R.S.U. da esaurire entro 20 giorni, le ore eccedenti l’orario medio contrattuale di cui al comma 2 del presente articolo sono compensate con quote orarie non maggiorate di
retribuzione globale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti.
In deroga a quanto previsto dalla successiva norma transitoria i medesimi criteri sono seguiti nei confronti dei lavoratori ai quali fosse precedentemente applicato un orario inferiore a quello medio di cui al comma 2 del presente articolo.
Norma transitoria
I lavoratori in servizio alla data di stipulazione del presente CCNL mantengono ad personam la durata settimanale media dell’orario normale di lavoro e le eventuali ore annue di riduzione d’orario in atto in forza dei CCNL precedentemente applicati.
A livello aziendale le Parti possono tuttavia convenire anche per i lavoratori di cui sopra l’effettuazione dell’orario contrattuale di lavoro, stabilendo diverse modalità di mantenimento delle condizioni di miglior favore.
L’omogeneizzazione degli orari in azienda può comportare, nei confronti del personale di nuova assunzione, l’assorbimento dei permessi ex festività di cui ai comma 5 e 6 dell’art. 29 del presente XXXX.
Xxx. 00 - XXXXXX XX XXXXX
Xx Parti convengono di istituire, con decorrenza 1 maggio 2002 e vigenza per i successivi 24 mesi, una disciplina sperimentale del lavoro in turno, di cui al successivo punto 2.
Durante tale periodo transitorio vengono mantenute le discipline ed i trattamenti economici applicati in forza dei CCNL di provenienza nei soli confronti dei lavoratori già in servizio al momento dell’entrata in vigore della suddetta normativa, con la precisazione che la base di calcolo delle maggiorazioni viene incrementata degli aumenti dei nuovi minimi unificati stabiliti dal presente contratto.
1. Commissione Paritetica
Le Parti stipulanti convengono di istituire entro il settembre 2002 una Commissione tecnica paritetica con il compito di:
- proporre, entro febbraio 2004, una regolamentazione innovativa della materia dei turni;
- monitorare la disciplina transitoria di cui al successivo punto 2).
La Commissione non è vincolata né per gli aspetti economici né per gli aspetti normativi dalle soluzioni transitorie individuate nel successivo punto 2.
Le Parti convengono altresì di incontrarsi entro il mese di novembre 2002 per una prima verifica dei risultati del monitoraggio in atto.
2. Disciplina transitoria
Si considera lavoro in turno la prestazione lavorativa avvicendata, articolata su 24 ore oppure su 16 ore, per 5, 6 o 7 giorni alla settimana.
Il suddetto avvicendamento si realizza normalmente con la coincidenza tra la fine della prestazione lavorativa di un lavoratore e l’inizio della prestazione dell’addetto successivo, secondo una programmazione basata sulla rotazione ciclica dei lavoratori nei diversi orari.
Le tipologie di lavoro in turno prese in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono pertanto:
a) Turni continui per tutte le ore del giorno e della notte, articolati su 5, 6 o 7 giorni alla settimana;
b) Turni articolati su 5, 6 o 7 giorni alla settimana, con esclusione del lavoro in orario notturno.
Le Parti si danno atto che eventuali orari sfalsati o speciali che non rispettino le su esposte condizioni non sono considerati turni ai fini della presente disciplina.
L’articolazione dei turni deve consentire, di norma, a ciascun lavoratore il godimento di un periodo di riposo pari ad almeno 11 ore tra la fine del turno di lavoro e l’inizio di quello successivo.
Il lavoratore addetto al lavoro in turno deve usufruire, nell’arco dell’anno, dello stesso numero di giorni di riposo goduti dal lavoratore non addetto a lavoro in turno.
L’eventuale spostamento del giorno stabilito di riposo non dà luogo a nessuna maggiorazione quando il lavoratore ne sia stato informato almeno 4 giorni prima; in caso contrario al lavoratore verrà riconosciuto il compenso nella misura prevista per il lavoro ordinario festivo di cui all’art. 26.
Al termine del turno, il lavoratore non può abbandonare il posto di lavoro o interrompere lo svolgimento delle sue mansioni, se non quando sia stato sostituito dal lavoratore subentrante. Le parti convengono che, compatibilmente con
l’organizzazione aziendale e le esigenze di servizio, la copertura di turno per mancato cambio avvenga di norma con il prolungamento del turno non oltre le 4 ore e con corrispondente entrata in turno del turnista subentrante.
Il lavoratore addetto al lavoro in turno ha diritto a percepire i seguenti compensi orari, da calcolarsi sulla somma di retribuzione base contrattuale ed ex indennità di contingenza:
− Per ogni ora di effettivo lavoro in giorno feriale, escluso l’orario notturno: 5%;
− Per ogni ora di effettivo lavoro in giorno feriale, durante l’orario notturno: 25%;
− Per ogni ora di effettivo lavoro in giorno festivo, escluso l’orario notturno: 30%;
− Per ogni ora di effettivo lavoro in giorno festivo, durante l’orario notturno: 50 %;
Ai soli fini del calcolo dei compensi orari di cui sopra, per giorni festivi si intendono quelli individuati nell’articolo 27, incluse le domeniche.
Le prestazioni eccedenti il normale orario previsto per il singolo turno vengono compensate con la retribuzione maggiorata come previsto per il lavoro straordinario, ferma restando la corresponsione del compenso orario come sopra definito.
Tali compensi vengono corrisposti con le medesime misure e modalità anche al lavoratore adibito al turno in via occasionale.
I compensi attribuiti ai lavoratori per l’effettuazione del turno notturno e festivo tengono conto e remunerano anche il disagio connesso a problemi di trasporto, pasto ecc. per il lavoro prestato in orario notturno e per quello effettuato nella giornata di domenica e nei giorni festivi; vengono peraltro confermate le provvidenze aziendali eventualmente esistenti, anche derivanti da accordi aziendali, per i lavoratori turnisti in materia di pasto e trasporto.
I compensi vengono corrisposti mensilmente sulla base delle ore di turno effettivamente prestate nel mese; gli stessi non fanno parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale; in particolare non sono utili al fine del computo degli istituti a corresponsione indiretta e differita, in quanto già comprensivi della loro incidenza sugli stessi.
I compensi sopra indicati assorbono altresì ogni altro trattamento avente finalità analoghe e sono remunerativi del disagio eventualmente conseguente al prolungamento di orario necessario per effettuare le consegne al turnista subentrante nonché dello spostamento del riposo domenicale.
Il lavoratore addetto al lavoro in turno che lavora su 40 ore settimanali medie ha diritto a fruire di permessi retribuiti aggiuntivi in misura pari a 9,5 giorni in ragione d’anno, con le stesse modalità previste per i permessi retribuiti ex-festività dall’art. 29, penultimo comma. Per i lavoratori continuativamente impegnati in attività che
comportano lo svolgimento di turni su 24 ore per 7 giorni la settimana i permessi in parola sono pari a 10,5 giorni.
Art. 25 – SERVIZIO DI REPERIBILITA’ – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO
Le Parti si danno atto che, in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, per la durata del presente contratto l’istituto del servizio di reperibilità continuerà ad essere regolato, sia sul piano normativo sia sul piano economico, dalle discipline in proposito previste nei diversi CCNL di provenienza: in particolare, per le aziende associate alla FEDERGASACQUA vale quanto disposto dall’art. 24 del CCNL 17.11.95, per le aziende associate all’ANIGAS dall’art. 25 del CCNL 4.5.1995; per le aziende associate all’ANFIDA dall’art. 33 del CCNL 8.7.1996; per le aziende associate ad ASSOGAS e FEDERESTRATTIVA dall’art. 21 del CCNL 18.7.1995.
Le Parti stipulanti si impegnano a definire una disciplina comune dell’istituto in oggetto entro la durata del presente contratto e comunque nell’ambito del rinnovo del medesimo.
Art. 26 - LAVORO NOTTURNO/LAVORO FESTIVO
1. Ai fini della disciplina del lavoro notturno, anche per l’individuazione dei casi di esclusione, si fa riferimento al Dlgs 26.11.1999, n. 532. Si considera lavoro notturno agli effetti legali, di cui al citato Decreto Legislativo, quello effettivamente prestato alle condizioni di cui al decreto medesimo nel periodo intercorrente fra le ore 23 e le ore 6.
Ai soli effetti retributivi di cui al presente CCNL, si intende per lavoro notturno quello prestato dal lavoratore dalle ore 21 alle ore 6.
Nei confronti dei lavoratori notturni, di cui alla definizione contenuta nel citato Dlgs, il periodo di riferimento – ai sensi dell’art. 4 (“durata della prestazione”) – sul quale calcolare il limite delle 8 ore sulle 24 ore deve intendersi come media su base annuale.
Le ore di lavoro ordinario notturno (dalle ore 21 alle ore 6) prestate dal lavoratore non addetto a turni anche in via eccezionale, nei limiti del normale orario giornaliero della sua prestazione di lavoro vengono compensate con la maggiorazione del 25% calcolata sulla quota oraria della retribuzione mensile individuale.
2. LAVORO FESTIVO
Xxxxx restando il diritto al riposo settimanale, le ore di lavoro prestate dal lavoratore non addetto a turni, anche in via eccezionale, in un giorno riconosciuto come festivo a norma dell’art. 29 del presente CCNL nei limiti della sua normale prestazione di lavoro vengono compensate con la maggiorazione del 35% calcolata sulla quota oraria della retribuzione mensile individuale.
I compensi previsti nel presente articolo non sono tra di loro cumulabili; in caso di concorrenza di più maggiorazioni, si applica solo la maggiore.
Art. 27 - PRESTAZIONI OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO (lavoro
straordinario)
Le prestazioni oltre il normale orario di lavoro debbono di norma avere carattere di eccezionalità e pertanto essere limitate ai casi di effettive esigenze di servizio.
Xxxxx restando gli effetti sulla disciplina dell’orario di lavoro derivanti dalla natura di servizio pubblico dell’attività svolta dalle aziende, si considera lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali e retributivi, quello compiuto dal lavoratore oltre la durata dell’orario medio contrattuale, come fissato dal presente CCNL.
Il lavoro straordinario deve essere richiesto e autorizzato preventivamente dal responsabile del settore, dell’ufficio o del reparto, fatte salve le esigenze della continuità, della sicurezza del servizio e della pubblica incolumità.
Il lavoro straordinario non espressamente autorizzato non è comunque riconosciuto né compensato. Non è consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di lavoro oltre l’orario normale se non deve prestare lavoro straordinario richiesto dall’azienda.
Il personale non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario senza giustificati motivi di impedimento.
La Direzione aziendale comunica semestralmente alla R.S.U. i dati a consuntivo relativi alle eventuali prestazioni di lavoro straordinario per unità organizzativa.
Ove sia programmata l’esecuzione di opere e/o attività non eseguibili nell’orario normale di lavoro, ovvero tali da richiedere periodi prolungati di ricorso al lavoro straordinario, le prestazioni di lavoro straordinario sono definite previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 10 giorni complessivi; in tal caso le ore di lavoro straordinario prestate dai lavoratori vengono compensate con altrettanti periodi di riposo da godersi con il regime dei permessi retribuiti ex- festività di cui all’art. 29 ed il pagamento delle sole maggiorazioni della retribuzione oraria.
E’ considerato lavoro straordinario diurno quello compiuto dal lavoratore in orario compreso dalle 6 alle 21.
E’ considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dal lavoratore in orario notturno, dalle ore 21 alle ore 6.
E’ considerato lavoro straordinario festivo quello compiuto in uno dei giorni riconosciuti festivi a norma dell’art. 29 del presente CCNL dai lavoratori non addetti a turni ovvero nel giorno stabilito di riposo per i lavoratori addetti a turni.
Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con quote orarie della retribuzione mensile individuale maggiorate come segue:
- lavoro straordinario feriale diurno: 30%
- lavoro straordinario feriale notturno: 35%
- lavoro straordinario festivo diurno: 38%
- lavoro straordinario festivo notturno: 45%
Il lavoratore non addetto a turni che viene chiamato a prestare lavoro straordinario festivo viene normalmente compensato con un corrispondente periodo di riposo compensativo e con la sola maggiorazione della retribuzione oraria stabilita al precedente comma per le ore prestate.
Il lavoratore che presta lavoro straordinario notturno tra le ore 0 e le ore 6 a.m. ha diritto, a titolo di riposo fisiologico, a posticipare l’inizio del lavoro ordinario della giornata per un numero di ore pari alla durata della prestazione straordinaria, fermo restando il pagamento della sola maggiorazione prevista per la stessa.
La presente normativa non trova applicazione nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli superiori al 6°.
Nota a verbale
Nelle aziende associate alla FEDERGASACQUA nelle quali vigeva un orario settimanale inferiore alle 38 ore settimanali, la situazione formerà oggetto di esame tra le parti in sede aziendale, ai fini dell’individuazione dei limiti di durata oltre i quali la prestazione viene compensata a titolo di straordinario.
Commissione Banca Ore
Le Parti stipulanti convengono di istituire entro sei mesi dalla data del presente CCNL una commissione paritetica a livello nazionale che esamini l’ipotesi di istituire una banca ore individuale, nella quale far confluire parte delle prestazioni rese oltre il normale orario di lavoro (lavoro straordinario), definendone altresì finalità e modalità di utilizzo.
Art. 28 - FERIE
Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure:
- 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni;
- 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per effetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni.
In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le eventuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero.
I lavoratori dipendenti di aziende aderenti all’ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA anteriormente alla data di stipulazione del presente CCNL avranno diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a quattro settimane ed un giorno. Rimane altresì confermato che ai lavoratori con un’anzianità di servizio superiore a 20 anni verrà riconosciuta un’ulteriore giornata di ferie.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso deve essere assegnato dall’azienda, che ne fisserà l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e dei desideri dei lavoratori.
La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale mensile di cui all’art. 36.
Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro.
L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso.
La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni.
L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse.
Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla condizione che abbiano ripreso l'attività lavorativa.
Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente CCNL vengono conservate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedentemente applicati, ove superiori.
Art. 29 - RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dallo Stato a tutti gli effetti civili, di cui appresso:
- Tutte le domeniche (o i giorni destinati al riposo settimanale dei lavoratori ai sensi del presente CCNL)
- Le ricorrenze nazionali seguenti:
25 aprile (Anniversario della Liberazione)
1° maggio (Festa del Lavoro)
2 giugno (Festa della Repubblica)
- Le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio (Capo d’Anno)
6 gennaio (Epifania)
Lunedì di Pasqua (Giorno dell’Angelo) 15 agosto (Assunzione di M. Vergine) 1° novembre (Ognissanti)
8 dicembre (Immacolata Concezione) 25 dicembre (X. Xxxxxx)
26 dicembre (X. Xxxxxxx)
- La festività del Santo Patrono della località dove ha sede l'unità produttiva cui il dipendente è addetto (per i lavoratori del comune di Roma, 29 giugno SS. Apostoli Xxxxxx e Xxxxx).
Per i lavoratori giornalieri il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per quei lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stesso.
Per i lavoratori addetti a turni continuativi è ammessa la fissazione del riposo in un giorno settimanale diverso dalla domenica. Per detti lavoratori il giorno di riposo settimanale fissato verrà considerato a tutti gli effetti come la domenica.
Qualora uno dei giorni festivi sopra indicati cada di domenica (o nel giorno di riposo settimanale fissato) al lavoratore sarà dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, una quota giornaliera di retribuzione globale.
La soppressione agli effetti civili della festività del 4 novembre verrà compensata, per tutti i lavoratori, con il pagamento di un importo pari a quello definito per le festività coincidenti con la domenica o, in alternativa, con un permesso concesso con le modalità di cui al comma successivo.
A compensazione ed in luogo delle altre festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n, 54 e a seguito del DPR 28 dicembre 1985, n. 792 e della legge 20.11.2000,
n. 336, vengono riconosciute, tre giornate di permesso retribuito all’anno (quattro per i lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni).
Per i lavoratori assunti o licenziati nel corso dell’anno tali permessi maturano in proporzione ai mesi interi di servizio prestati.
I permessi di cui sopra sono assegnati dall’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio; qualora le suddette esigenze non consentano il godimento di detti permessi entro l’anno cui si riferiscono, essi saranno compensati con la normale retribuzione giornaliera in atto.
Le Aziende mantengono le semifestività in atto in forza dei CCNL precedentemente applicati; per le semifestività derivanti da accordi aziendali si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 3.
CAPITOLO VIII
INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 30 - ASSENZE, PERMESSI, CONGEDO MATRIMONIALE E ASPETTATIVA
Il lavoratore deve trovarsi al suo posto all’inizio dell’orario di lavoro e non può abbandonare il proprio lavoro o servizio, fino al termine dell’orario, se non debitamente autorizzato.
Il lavoratore che – salvo il caso di giustificato impedimento – non può presentarsi in servizio, deve darne avviso immediato e giustificare l’assenza non oltre il terzo giorno.
Le assenze ingiustificate, indipendentemente dalla trattenuta della corrispondente retribuzione, possono dare luogo all’applicazione di provvedimenti disciplinari, secondo le norme del presente CCNL.
PERMESSI
Al lavoratore che ne faccia domanda l’azienda può accordare, compatibilmente con le esigenze di servizio e sempre che ricorrano giustificati motivi, permessi retribuiti o non retribuiti di breve durata.
CONGEDO MATRIMONIALE
Al lavoratore non in prova che contrae matrimonio viene concesso un permesso di quindici giorni consecutivi di calendario a decorrere dalla data di matrimonio con corresponsione della retribuzione.
La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
Il congedo non può essere computato sul periodo di ferie annuali, né può essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio.
ASPETTATIVA PER MOTIVI PRIVATI
Xxxxx restando quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia, al lavoratore non in prova può essere concesso, per motivi di carattere privato da
valutarsi in via discrezionale dall’Azienda, un periodo di aspettativa fino al massimo di un anno, senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità.
ASPETTATIVE E PERMESSI PER CARICHE PUBBLICHE
Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali si applicano le disposizioni di legge rispettivamente vigenti in materia.
PERMESSI PER LUTTI FAMILIARI
Si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti (art. 4 L. 53/2000).
Art. 31 - STUDENTI LAVORATORI
1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, di qualificazione professionale, secondaria e universitaria, statali parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
2. I lavoratori studenti in occasione degli esami otterranno permessi retribuiti nelle seguenti misure:
- giorni lavorativi 11 (undici) per gli esami di licenza di scuola media inferiore;
- giorni lavorativi 16 (sedici) per gli esami di licenza di scuola media superiore;
- giorni lavorativi 3 (tre) per ogni esame universitario.
Nel caso che il lavoratore venga respinto, potrà usufruire dei suddetti permessi per esami solamente per la seconda volta, purchè detti esami abbiano esito positivo.
I lavoratori che intendano frequentare corsi di studio presso istituti di istruzione pubblici o parificati al fine di conseguire il titolo di scuola media dell’obbligo o di migliorare ed ampliare la propria preparazione e formazione avuto riguardo all’attività svolta in azienda, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali pro capite.
In relazione al piano di studio individuato all’inizio del triennio, le 150 ore potranno essere usufruite mediante concentrazione anche in un solo anno.
Complessivamente il lavoratore non potrà comunque fruire di permessi retribuiti in misura superiore a 50 ore per ciascun anno scolastico previsto nel piano di studi.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'Azienda o dall'unita' produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 3% della forza occupata con il minimo di un lavoratore, fermo restando che dovrà' essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività' produttiva.
A far data dal compimento del 5° anno di anzianità di servizio presso la stessa azienda, i lavoratori potranno richiedere un “congedo per la formazione” nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 5 della legge 8 marzo 2000 n.53.
A richiesta dell’azienda, il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Art. 32 - TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della L. n. 300/1970, il lavoratore impossibilitato a prestare la propria attività per malattia o infortunio extra professionale, è tenuto a:
1. Avvertire l’Azienda il giorno stesso dell’inizio della malattia, possibilmente all’inizio del normale orario di lavoro, e comunque entro il termine dell’orario di lavoro stesso, e far pervenire all’azienda medesima al più presto possibile e comunque non oltre il terzo giorno dall’inizio dell’assenza la certificazione medica attestante lo stato di malattia, salvo il caso di forza maggiore.
2. Comunicare preventivamente all’azienda ogni mutamento di indirizzo, anche se temporaneo, durante il periodo di malattia o di infortunio non professionale, salvo giustificato impedimento.
3. Trovarsi nel proprio domicilio, ovvero al diverso indirizzo che preciserà contestualmente alla comunicazione di malattia, disponibile per i controlli per l’accertamento dello stato di malattia, nelle seguenti fasce orarie:
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali.
4. Comunicare e giustificare l’eventuale prosecuzione dello stato di malattia nei tempi e secondo le modalità previste dai punti precedenti.
In caso di malattia o infortunio extra-professionale il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 12 mesi senza interruzione di anzianità.
Cesseranno per l’azienda gli obblighi di cui sopra qualora il lavoratore raggiunga, in complesso, durante l’arco temporale dei 24 mesi precedenti l’ultimo evento morboso, il limite massimo previsto anche in caso di diverse malattie; i periodi di ricovero ospedaliero debitamente certificati non danno luogo al raggiungimento dei termini massimi di comporto sopra elencati.
I casi di particolare gravità sono valutati dall’azienda su richiesta dell’interessato, eventualmente assistito dalla R.S.U..
Ove il superamento del periodo di conservazione del posto sia avvenuto a seguito di uno stato di malattia particolarmente grave, destinato a perdurare dopo il termine, il lavoratore può usufruire, previa richiesta e idonea certificazione scritta da presentare prima della scadenza del termine, di un periodo di aspettativa di durata non superiore a mesi 12 (dodici) durante il quale non decorrono retribuzione e anzianità.
Le aziende si impegnano ad esaminare eventuali richieste di proroga del periodo di aspettativa in presenza di situazioni meritevoli di particolare attenzione.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il contratto di lavoro senza obbligo di preavviso e con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga, e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso.
Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro sino alla guarigione clinica, comprovata da adeguata certificazione, oppure fino a quando gli effetti dell’infortunio o della malattia non si siano stabilizzati.
Durante il periodo di conservazione del posto previsto dal presente articolo l’azienda corrisponde al lavoratore la retribuzione globale.
Nella retribuzione corrisposta nei casi di assenza per incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, viene assorbito sino a concorrenza quanto il lavoratore abbia diritto a percepire a titolo di indennità sostitutiva della retribuzione per atti previdenziali, assistenziali, assicurativi in conseguenza di disposizione di legge o di contratto.
Ai lavoratori non in prova con contratto a tempo determinato il trattamento di malattia ed infortunio previsto dal presente articolo si applica non oltre la scadenza del termine apposta al contratto medesimo.
Per i lavoratori in prova il periodo di conservazione del posto in caso di interruzione del servizio per malattia e infortunio non può superare i termini del periodo di prova previsti dal presente CCNL o individualmente pattuiti.
Per quanto riguarda le cure termali e/o idropiniche si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.
Art. 33 - ASSICURAZIONE INFORTUNI
Ferma l’osservanza delle norme legislative in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, le aziende garantiscono anche ai lavoratori non soggetti a tali norme che subiscano infortuni risarcibili ai sensi ed in conformità delle stesse un trattamento equivalente a quello previsto per legge.
In particolare, le aziende integrano le prestazioni di legge fino a raggiungere un’indennità pari a cinque retribuzioni globali annue in caso di morte ed a sei retribuzioni globali annue in caso di invalidità permanente totale secondo la normativa INAIL.
L’eventuale importo della rendita annua liquidata dagli istituti assicuratori capitalizzata al 5%9 viene detratto dall’importo di cui sopra e la differenza è liquidata in unica soluzione oltre al normale trattamento di fine rapporto.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto dalle aziende in conseguenza di invalidità permanente parziale o comunque qualora il grado di invalidità sia superiore al 70% secondo le tabelle INAIL, le aziende integrano le prestazioni di legge fino a raggiungere la stessa percentuale del grado di invalidità sulle sei annualità di retribuzione globale, salvo la detrazione di cui al comma precedente.
Art. 34 - TUTELA DELLA MATERNITÀ’
Alla lavoratrice in stato di gravidanza e puerperio sono applicate le disposizioni di legge in materia.
Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, viene corrisposta a chi di diritto la retribuzione globale mensile, con esclusione delle eventuali indennità e compensi collegati alla presenza in servizio.
Da tale trattamento sono dedotte tutte le concessioni accordate per legge allo stesso titolo da qualsiasi altro ente, escluse le concessioni aventi carattere di premio.
In caso di malattia sopravvenuta durante la gravidanza o il puerperio e che perduri oltre il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, i termini stabiliti per il trattamento di malattia decorrono a partire dal suddetto termine.
Art. 35 - SERVIZIO MILITARE
La chiamata alle armi per assolvere agli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, che resta sospeso durante l’assenza del lavoratore per tale motivo, salva la decorrenza dell’anzianità.
In caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, alla decorrenza dell’anzianità ed al trattamento economico in base alle norme di legge in vigore al momento del richiamo.
Entro 1 (uno) mese dalla data di invio in congedo od in licenza illimitata, il lavoratore dovrà porsi a disposizione dell’azienda per riassumere servizio, salvo il caso di forza maggiore. In difetto di ciò il lavoratore sarà considerato dimissionario.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere nei CCNL di provenienza.
CAPITOLO IX TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 36 - RETRIBUZIONE: DEFINIZIONI E CALCOLO
Con l’espressione “retribuzione base mensile” si intendono i minimi determinati per i vari livelli di inquadramento dei lavoratori nelle tabelle allegate al CCNL.
Con l’espressione “retribuzione individuale mensile” si intende la somma della retribuzione base con l’indennità di contingenza, gli importi degli aumenti periodici di anzianità, gli eventuali assegni ad personam e le altre eventuali voci che il presente CCNL indica espressamente come comprese nella retribuzione individuale.
Con l’espressione “retribuzione globale mensile” si intende la somma della retribuzione individuale con le indennità e le voci retributive corrisposte in via continuativa per specifiche prestazioni e degli eventuali assegni ad personam attribuiti in sostituzione di voci contrattuali soppresse dal CCNL; sono comunque esclusi dalla retribuzione globale gli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso spese, anche se forfettizzati.
Nelle predette definizioni non vanno comunque compresi i ratei di 13a e 14a mensilità di cui all’art. 39 del presente contratto.
La retribuzione viene corrisposta ai lavoratori mensilmente, di norma attraverso accredito su conto corrente bancario, i cui elementi identificativi saranno forniti all’azienda dal dipendente.
La retribuzione oraria, nei diversi aspetti come sopra definiti, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per il coefficiente 167; la retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria per il numero delle ore settimanali di lavoro diviso per il numero dei giorni lavorativi della settimana.
Nota a verbale
Continua ad essere corrisposto l’EDR di cui al Protocollo Governo – Parti Sociali 31.7.92; lo stesso è utile ai soli fini della tredicesima mensilità, delle ferie, delle festività nazionali ed infrasettimanali, dell’indennità di preavviso, del T.F.R. e dei permessi retribuiti.
Art. 37 - MINIMI DELLA RETRIBUZIONE ED INDENNITA’ DI CONTINGENZA
Con decorrenza dal 1 gennaio 2002, la scala parametrale e i correlativi minimi tabellari vengono stabiliti negli importi indicati nella seguente tabella.
Dalla stessa data l’indennità di contingenza viene corrisposta secondo gli importi indicati nella seguente tabella. Tali importi sono congelati per effetto della cessazione del sistema di indicizzazione dei salari, di cui alla legge 13.7.1991, n. 191, così come stabilito dal Protocollo interconfederale Governo-Parti Sociali del 31.7.1992.
LIVELLI | PARAMETRI | M I N I MI | C O N T I N GE N Z A | ||
Lire | € | Lire | € | ||
Q | 254 | 2.464.000 | 1.272,55 | 1.051.817 | 543,22 |
8 | 224 | 2.173.000 | 1.122,26 | 1.045.197 | 539,80 |
7 | 203 | 1.969.000 | 1.016,90 | 1.036.231 | 535,17 |
6 | 182 | 1.765.000 | 911,55 | 1.026.887 | 530,34 |
5 | 161 | 1.562.000 | 806,71 | 1.018.291 | 525,90 |
4 | 148 | 1.436.000 | 741,63 | 1.012.349 | 522,83 |
3 | 135 | 1.310.000 | 676,56 | 1.008.379 | 520,78 |
2 | 117 | 1.135.000 | 586,18 | 1.001.316 | 517,14 |
1 | 100 | 970.000 | 500,96 | 994.346 | 513,54 |
NOTA A VERBALE
Le XX.XX. e FEDERESTRATTIVA/ASSOGAS si danno atto che i suddetti minimi comprendono quanto erogato a titolo di ex premio di produzione ex CCNL Industria del metano 23.7.91, nonché di quanto previsto dall’art. 14 del CCNL 18.7.95: pertanto tali somme non saranno più corrisposte separatamente.
Per i lavoratori inquadrati nel livello 1.2 ex CCNL ANIG 4.5.1995, il minimo del livello Q sopra esposto include una quota pari a £. 71.950 che è composta dalla differenza di £. 18.627 della ex indennità di contingenza ANIGAS rispetto a quella sopra indicata per il livello quadri e da £. 53.323 assorbite dal monte scatti di anzianità congelato.
Per i lavoratori inquadrati nel livello III ex CCNL ANFIDA 8.7.1996 il minimo del livello
6 sopra esposto include una quota pari a £. 8.240 che viene assorbita dalla differenza della ex indennità di contingenza ANFIDA rispetto a quella sopra indicata per il livello 6. L’indennità di contingenza residua, pertanto, è pari a £. 4.902.
Per i lavoratori cui è attribuita la qualifica di quadro secondo l’ex CCNL ANFIDA il minimo di cui alla suesposta tabella assorbe una quota pari a £. 88.980 che è composta dalla differenza di £. 15.109 della ex indennità di contingenza ANFIDA rispetto a quella sopra indicata per il livello quadri e da £. 73.871 assorbite dal premio di produttività di cui all’art. 34 del contratto stesso.
Le differenze tra i minimi e l’ex indennità di contingenza (al netto degli assorbimenti sopra indicati), di cui alla tabella sopra riportata, individuati in misura unica a livello di CCNL e le stesse voci di retribuzione risultanti dalle precedenti contrattazioni a livello nazionale sono attribuiti ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto in importi in cifra fissa non assorbibili e corrisposti per 14 mensilità; gli stessi fanno parte della retribuzione individuale come definita al comma 2 dell’art. 36 del presente CCNL.
Con riguardo ai lavoratori già regolati dal CCNL FEDERGASACQUA, vanno computati ai fini del calcolo della differenza di cui al comma precedente anche l’E.D.R. di lire 20.000 nel livello D2 e l’E.D.R. di lire 10.000 per gli assunti a partire dall’1.1.1980.
Le Parti, inoltre, concordano che i minimi retributivi, di cui alla precedente tabella, vengono aumentati applicando al livello 1 i seguenti importi riparametrati sulla scala 100/254, con le seguenti cadenze:
• | € 18,04 | dal 1° gennaio 2002 |
• | € 11,28 | dal 1° ottobre 2002 |
• | € 15,78 | dal 1° aprile 2003 |
Conseguentemente i minimi retributivi raggiungeranno gli importi in euro indicati nella seguente tabella:
LIVELLI | 1°.1. 2002 | 1°.10.2002 | 1°.4.2003 |
Q 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1.318,37 1.162,67 1.053,52 944,38 835,75 768,33 700,91 607,28 519,00 | 1.347,01 1.187,92 1.076,41 964,90 853,90 785,02 716,13 620,47 530,28 | 1.387,10 1.223,28 1.108,45 993,62 879,31 808,38 737,44 638,94 546,06 |
Dal 1° gennaio 2002, pertanto, cessa di essere erogata l’indennità di vacanza contrattuale.
Art. 38 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’
Al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio rispetto alla data di assunzione, i lavoratori avranno diritto a percepire un aumento mensile dell’importo unitario determinato per ciascun livello di inquadramento nella seguente tabella fino ad un massimo di n° 10 aumenti biennali:
LIV E LLO | E U R O |
Q | 25,72 |
8° | 22,67 |
7° | 20,55 |
6° | 18,44 |
5° | 16,32 |
4° | 14,98 |
3° | 13,69 |
2° | 11,83 |
1° | 10,12 |
L’importo dell’aumento sarà riferito al livello di inquadramento di appartenenza nel mese precedente l’erogazione e decorrerà dal primo giorno del mese immediatamente successivo alla data di compimento del biennio di anzianità.
Norma transitoria
Le parti convengono che il passaggio al presente sistema di aumenti periodici di anzianità non rappresenta soluzione di continuità con le normative precedenti.
Con riferimento ai lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto, il numero di aumenti biennali ancora da maturare si calcolerà per differenza dalla spettanza di cui al comma 1 del presente articolo rispetto al numero degli aumenti già maturati secondo le precedenti normative.
Art. 39 - MENSILITA’ AGGIUNTIVE
L’azienda corrisponde ai propri dipendenti una tredicesima mensilità, di norma entro il 20 dicembre, ed una quattordicesima mensilità, entro il mese di giugno, di importo pari alla retribuzione globale maturata da ciascun lavoratore alle date di rispettiva corresponsione.
La tredicesima mensilità si intende riferita al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno; la quattordicesima mensilità si intende riferita al periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
Nel caso di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi delle mensilità di cui sopra quanti sono i mesi interi di servizio prestato nel periodo annuale cui ciascuna di esse si riferisce; a tal fine le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni vanno computate come mese intero.
Restano peraltro valide eventuali diverse prassi aziendali di corresponsione delle mensilità aggiuntive e dei rispettivi periodi di maturazione.
Art. 40 - MENSE AZIENDALI
Le aziende, tenuto conto dell’organizzazione del lavoro, dell’estensione del territorio servito e delle peculiarità dello stesso, della distribuzione dell’orario di lavoro, delle possibilità di razionalizzazione nell’utilizzo delle prestazioni lavorative in relazione alle concrete esigenze di servizio, possono istituire un servizio mensa, anche attraverso l’adozione di buoni pasto con partecipazione dei lavoratori ai costi, previa contrattazione con la R.S.U..
Nelle aziende ove il servizio mensa, comunque inteso, non esiste viene corrisposta a ciascun lavoratore una indennità sostitutiva mensile per 12 mensilità, pari a 20 euro lordi al mese.
Il predetto importo assorbe fino a concorrenza le eventuali indennità sostitutive della mensa corrisposte aziendalmente per effetto di accordi e/o prassi preesistenti.
L’indennità sostitutiva della mensa va computata nelle seguenti corresponsioni:
• festività;
• ferie;
• permessi retribuiti;
• trattamento di malattia ed infortunio;
• indennità sostitutiva del preavviso;
• T.F.R.
Art. 41 – QUADRI: INDENNITA’ DI FUNZIONE ED ASSISTENZA LEGALE
In considerazione della particolare delicatezza e complessità del ruolo ricoperto dai lavoratori Quadri all’interno dell’azienda nonché dell’ordinario svolgimento da parte degli stessi di prestazioni lavorative senza limiti massimi di durata dell’orario di lavoro, ai lavoratori Quadri compete, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente CCNL, una indennità di funzione pari a 51,65 euro da corrispondersi per 12 mensilità.
Con riferimento alle normative analoghe applicate in forza dei precedenti CCNL, l’indennità in oggetto sostituisce gli istituti previsti dal CCNL FEDERGASACQUA
17.11.95 (art. 16, punti 1 e 5); dall’art. 31, punto 8 del CCNL ANFIDA 8.7.96; dall’art.
29 CCNL ANIG 4.5.1995; i maggiori importi in precedenza attribuiti a titolo di indennità di funzione sono mantenuti nei confronti del personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto sotto forma di ad personam in cifra fissa non riassorbibile; ove l’indennità di cui al primo comma comporti invece l’erogazione di un importo superiore a quello precedentemente in atto si darà luogo all’assorbimento fino a concorrenza di altre voci retributive, anche individuali e purchè assorbibili.
Per quanto riguarda il CCNL ASSOGAS-FEDERESTRATTIVA 18.7.95, gli importi previsti dall’art. 14 in favore dei lavoratori Quadri cessano di venire corrisposti dalla data di stipulazione del presente contratto, in quanto confluiti nel nuovo minimo contrattuale del livello Quadri; pertanto l’indennità di cui al comma 1 verrà corrisposta ai quadri in forza alla data di stipulazione del presente CCNL assorbendo - ove possibile – dai superminimi ad personam o da integrazioni retributive individuali comunque denominate.
Ai lavoratori con qualifica di quadro a norma della Legge 13 maggio 1985 n. 190, a cui in forza di disposizioni di leggi o regolamenti possano essere ricondotte specifiche responsabilità civili, penali o amministrative, conseguenti anche a deleghe di poteri nei rapporti con i terzi, è riconosciuta l’assistenza legale e la copertura delle eventuali spese connesse in caso di procedimenti civili, penali o amministrativi per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
Art. 42 - INDENNITA’ MANEGGIO DENARO
Al lavoratore normalmente addetto ad operazioni di riscossione e pagamento che comportino maneggio di denaro contante, con rischio di oneri per errori, viene corrisposta una indennità nella misura fissa di 4 euro per giorno di effettivo servizio.
L’indennità viene corrisposta per giornate di effettivo servizio anche al lavoratore chiamato a sostituire il lavoratore titolare dell’attività in caso di sua assenza.
L’indennità in oggetto non è utile per nessun istituto contrattuale.
L’azienda ha facoltà di richiedere al lavoratore di cui sopra il versamento di una adeguata cauzione od analoga garanzia finanziaria; gli interessi derivanti dalla cauzione restano a beneficio del lavoratore medesimo.
Il venir meno in via permanente dei presupposti per la corresponsione dell’indennità determina la sospensione dell’indennità medesima, senza alcun diritto da parte del lavoratore a trattamenti alternativi o sostitutivi.
In materia di indennità, le Parti prendono atto della necessità di superare i trattamenti obsoleti o non più rispondenti a condizioni operative di reale disagio ovvero a differenziazioni rilevanti di prestazione.
A tal fine le Parti stipulanti convengono di procedere all’esame degli istituti di cui all’art. 41, lett. b), d), e), f), g), h) ed i) del CCNL FEDERGASACQUA 17.11. 95, all’art. 42, lett. b) ed e) del CCNL ANFIDA 8.7.96 ed agli artt. 38 e 39 del CCNL ANIGAS 4.5.95 e di pervenire ad un nuovo accordo entro e non oltre il 1° gennaio 2003.
Xxxxxxx nel frattempo transitoriamente confermati i trattamenti previsti dalle norme citate nel comma precedente.
Art. 44 - RIMBORSO SPESE PER TESTIMONIANZE
E’ corrisposta la normale retribuzione al lavoratore chiamato dall’azienda quale testimone in cause civili o penali. In tal caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto al rimborso di tutte le spese per vitto, viaggio e alloggio.
Art. 45 - TRATTAMENTO DI TRASFERTA
Le Parti stipulanti si danno atto che, in deroga a quanto previsto dall’art 3, comma 2, per la durata del presente contratto l’istituto della trasferta continuerà ad essere regolato, sia sul piano normativo sia sul piano economico, dalle discipline in proposito previste nei diversi CCNL di provenienza: in particolare, per le aziende associate alla FEDERGASACQUA vale quanto disposto dall’art. 41, lett. c) del CCNL 17.11.95; per le aziende associate all’ANIGAS dall’art. 42 del CCNL 4.5.1995; per le aziende associate all’ANFIDA dall’art. 42, lett. c) del CCNL 8.7.1996; per le aziende associate ad ASSOGAS e FEDERESTRATTIVA dall’art. 31 del CCNL 18.7.1995.
Le Parti stipulanti si impegnano a definire una disciplina comune dell’istituto in oggetto entro la durata del presente contratto e comunque nell’ambito del rinnovo del medesimo.
10 Vedi Protocollo sulle Indennità varie 3 aprile 2003, pag. 128.
Art. 46 - TRASFERIMENTO
Il lavoratore può essere trasferito per comprovate ragioni organizzative, produttive e tecniche.
Ai fini della presente disciplina si considera trasferimento lo spostamento della sede di lavoro che comporti la necessita’ per il lavoratore di cambiare il luogo di abituale domicilio e comunque che si concretizzi nel cambio di comune e per uno spostamento superiore a 50 chilometri.
Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore con un mese di preavviso.
Al lavoratore trasferito viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se’ per le persone di famiglia conviventi e per gli effetti domestici (mobilia, bagagli ecc.), nei limiti concordati con l’azienda, e dietro presentazione di idoneo preventivo; e’ dovuta inoltre una indennità pari ad un mese di retribuzione globale, maggiorata del 50% se il lavoratore ha familiari conviventi che lo seguono nel trasferimento.
Qualora per effetto del trasferimento il dipendente debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione (regolarmente registrato precedentemente alla comunicazione del trasferimento), ha diritto al rimborso di detto indennizzo.
Al lavoratore trasferito verrà corrisposta, per il periodo di un anno, l’eventuale differenza di canone d’affitto che lo stesso lavoratore dovesse sopportare, per abitazioni similari, in dipendenza del trasferimento.
I trattamenti di cui al presente articolo non competono al lavoratore trasferito dietro sua richiesta.
Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse le indennità’ ed i compensi, anche in natura, inerenti le prestazioni particolari e le condizioni locali che non ricorrono nella nuova destinazione; acquisisce, nella nuova sede di lavoro, le indennità’ e le competenze che siano in atto per la generalità’ dei lavoratori o legate a particolari prestazioni.
Nota a verbale
Casi di eccezionali disagi connessi a trasferimenti disposti dall’azienda non rientranti nella normativa di cui al presente articolo possono essere oggetto di esame fra l’azienda ed il lavoratore, eventualmente assistito dalla R.S.U.
Art. 47 - PROVVIDENZE VARIE: TEMPO LIBERO
Con effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL cessano di trovare applicazione le norme di cui all’art. 45 del CCNL FEDERGASACQUA 17.11.95, dell’art. 77 del CCNL ANIGAS 4.5.95, dell’art. 41 del CCNL ANFIDA 8.7.96, in quanto sostituite da specifiche disposizioni del presente CCNL o comunque non più contemplate nello stesso.
La materia delle attività ricreative e culturali prevista negli articoli sopra richiamati è rinviata a livello aziendale.
CAPITOLO X
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ED ISTITUTI COLLEGATI
Art. 48 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Fermo restando che la risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire nei casi previsti dalla legislazione vigente, ad eccezione del recesso per giusta causa, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore non in prova non può essere risolto da nessuna delle parti senza la prestazione di un periodo di preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
• Mesi 1 fino a 2 anni di anzianità;
• Mesi 2 fino a 5 anni di anzianità;
• Mesi 3 fino a 15 anni di anzianità;
• Mesi 4 oltre i 15 anni di anzianità.
Per i lavoratori con qualifica di Quadro, a prescindere dall’anzianità di servizio, il preavviso è fissato in 4 mesi.
In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà. I termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Sia il licenziamento sia le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
E’ comunque facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del comma 1 del presente articolo, di troncare il rapporto, sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo per il periodo di preavviso non lavorato.
Durante il preavviso l’azienda potrà concedere permessi al lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione.
E’ facoltà dell’azienda esonerare dal servizio il lavoratore licenziato pagandogli una indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata durante il preavviso, ai sensi dell’art. 2121 cod. civ. La stessa indennità compete agli aventi diritto di cui all’art. 2122 cod. civ. in caso di morte del lavoratore. Il periodo di preavviso, anche se sostituito da indennità, sarà computato nella anzianità agli effetti del trattamento di quiescenza.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge per il pensionamento di vecchiaia.
Art. 49 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)
Per il trattamento di fine rapporto si applicano le norme della legge n. 297 del 29 maggio 1982, salvo quanto di seguito specificato.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2120 del codice civile, la retribuzione annua da prendersi a base per la determinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) comprende esclusivamente le seguenti voci:
1. retribuzione base mensile;
2. ex-indennità di contingenza;
3. E.D.R. ex Protocollo Governo – Parti Sociali 31.7.92;
4. aumenti periodici di anzianità;
5. superminimi, ed altri assegni ad personam;
6. mensilità aggiuntive;
7. indennità sostitutiva della mensa, anche per le mense in natura;
8. indennità funzione quadri;
9. compensi per festività cadenti nel giorno di riposo settimanale;
10. indennità per mancato preavviso;
11. assegni ad personam sostitutivi di voci retributive soppresse in precedenza utili ai fini del calcolo del T.F.R. in forza dei CCNL di provenienza.
In deroga a quanto previsto nel comma precedente n. 6 per le sole aziende associate alla FEDERGASACQUA è fatta salva l’esclusione della tredicesima mensilità dalla retribuzione annua utile ai fini del calcolo del T.F.R.
Le somme di cui sopra vengono computate agli effetti della determinazione della quota annua di trattamento di fine rapporto anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal terzo comma dell’art. 2120 del codice civile.
Per quanto riguarda i compensi per il servizio di reperibilità si fa riferimento, ai fini della loro inclusione nella retribuzione annua utile ai fini del T.F.R., alle discipline in proposito previste nei CCNL di provenienza.
Per quanto riguarda gli istituti di cui all’art. 41, lett. e) ed h) del CCNL FEDERGASACQUA 17.11. 95, all’art. 42, lett. e) del CCNL ANFIDA 8.7.96 ed all’art. 38 del CCNL ANIGAS 4.5.95 si fa transitoriamente riferimento, per i lavoratori che ne beneficiano, alle discipline in proposito previste nei CCNL di provenienza.
Analogamente si procede con riferimento al compenso per lavoro in turno spettante ai lavoratori in servizio alla data di stipulazione del presente CCNL secondo quanto previsto nella norma transitoria di cui all’articolo 24, comma 2 del presente CCNL.
ART. 50 - REGOLAMENTO PER EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI T.F.R.
Art. 1 - Beneficiari
Hanno diritto di richiedere l’anticipazione di T.F.R. i dipendenti che abbiano maturato almeno 8 anni di anzianità effettiva.
Le Aziende sono tenute ad evadere annualmente le richieste con il limite del 10% degli aventi diritto; tale limite non deve comunque eccedere il 4% del totale dei dipendenti.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
Art. 2 - Misura dell’anticipazione
L’anticipazione è concessa in relazione alla documentazione presentata e non può eccedere il 70% del TFR maturato alla data della richiesta.
Art. 3 - Motivi di erogazione dell’anticipazione
a) Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
b) Xxxxxxxx/acquisizione della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli, da documentarsi con atto notarile o altro atto legale equivalente
c) Congedi parentali di cui all’art. 32 DLgs. n. 151/2001
d) Congedi per formazione di cui agli artt. 5 e 6 legge n. 53/2000.
Art. 4 - Modalità di erogazione per spese sanitarie
L’anticipazione, giustificata dalla necessità di cui alla lett. a), 8° comma, dell’art. 2120 c.c., sub art. 1 della legge n. 297/1982, deve riferirsi a spese sanitarie per terapie e/o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche riguardanti:
a) il richiedente, il coniuge o il convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica (unioni civili) ed i figli;
b) i parenti e gli affini nei cui confronti vi sia il concorso prevalente e continuativo al mantenimento da parte del richiedente.
Ai fini della determinazione e del pagamento dell’anticipazione, la richiesta deve essere corredata dai preventivi di spesa redatti dalle strutture sanitarie prescelte per la terapia o l’intervento, nonché delle spese complementari essenziali.
A terapia o interventi eseguiti, l’interessato è tenuto alla esibizione dei relativi rendiconti di spesa. E’ consentita la erogazione delle anticipazioni sulla base di fatture di spesa per cure già eseguite, purchè di data non anteriore di sei mesi dalla richiesta.
Gli interessati possono accedere alle anticipazioni per cure anche in più soluzioni purchè il cumulo delle anticipazioni concesse non ecceda l’importo massimo maturato al momento della richiesta iniziale.
La reiterazione dell’anticipazione al titolo suddetto non viene computata nel contingente numerico delle anticipazioni da concedere nell’anno, né determina alcuna riduzione del numero delle anticipazioni concedibili nell’anno successivo.
La richiesta di anticipazioni per spese sanitarie deve essere corredata dai seguenti documenti :
- certificato di stato di famiglia del richiedente;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa in base all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante quanto previsto alla lettera b) del presente articolo;
- dichiarazione di responsabilità del richiedente attestante la qualità di figlio quando la terapia o l’intervento riguardano un figlio non convivente con il richiedente;
- certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, attestante la straordinarietà della terapia e/o dell’intervento cui le spese sanitarie si riferiscono;
- preventivo di spesa redatto da chi eseguirà la terapia o l’intervento nonché preventivo concernente eventuali indispensabili spese complementari da sostenere per l’assistenza al destinatario delle cure, quali quelle di viaggio e di soggiorno per l’interessato o per eventuali accompagnatori.
Art. 5 - Modalità di erogazione per spese inerenti la prima casa di abitazione
1) Per quanto riguarda il concetto di prima casa di abitazione si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla legislazione fiscale.
Sono assimilati all’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli i seguenti casi:
- assegnazione di casa in cooperativa a proprietà divisa
- assegnazione di casa in cooperativa a proprietà indivisa
- riscatto di alloggio popolare
- costruzione in proprio
- risanamento statico o ampliamento della prima casa di abitazione
2) L’anticipazione è erogata alle condizioni seguenti:
a) in caso di acquisto di alloggio:
l’anticipazione è erogata in base all’atto preliminare di acquisto registrato, a condizione che questo risulti di data non anteriore a due anni dalla presentazione della domanda;
b) in caso di costruzione in proprio di alloggio :
l’anticipazione è erogata sulla base della concessione edilizia rilasciata con scadenza non anteriore al biennio antecedente la domanda di anticipazione;
c) in caso di costruzione tramite società cooperativa edilizia:
l’anticipazione è erogata in base alla documentazione che attesti la qualità di socio del richiedente;
d) in caso di risanamento o ampliamento di alloggio:
L’anticipazione è erogata alle stesse condizioni di cui al precedente punto b); di cui al precedente punto a) per l’eventuale acquisto di porzione immobiliare destinata all’ampliamento.
3) La richiesta di anticipazione per l’acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1) certificato di stato di famiglia del richiedente (se l’anticipazione è richiesta per l’acquisto della prima casa per il richiedente stesso ovvero per i figli);
Dovranno, altresì, essere prodotti:
a) in caso di acquisto di alloggio di cui alla lett. a) dell’articolo precedente:
- copia autenticata del preliminare di acquisto registrato, di data non anteriore a due anni dalla presentazione della domanda di anticipazione, dal quale risulti, tra l’altro, il nome dell’acquirente, il prezzo pattuito e l’importo dell’acconto versato;
b) per la costruzione in proprio di alloggio :
- certificato catastale (o notarile) attestante la proprietà dell’area sulla quale è realizzato l’immobile;
- copia della concessione edilizia e del certificato di inizio dei lavori rilasciati dal Comune;
- preventivo degli oneri da sostenere per la costruzione, datato e firmato da un professionista iscritto all’albo, o contratto di appalto;
c) per la costruzione effettuata tramite società cooperativa edilizia, di cui al punto c) dell’articolo precedente, copia autenticata del verbale della cooperativa, da cui risulti la qualità di socio assegnatario d’alloggio, e dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa stessa, attestante l’ammontare del costo dell’alloggio medesimo e delle spese già sostenute, nonché quelle da sostenere;
d) per il risanamento o ampliamento di alloggio:
- certificazione catastale attestante la proprietà dell’immobile da risanare e, nei casi di ampliamento, della documentazione attestante la proprietà e/o l’acquisto delle porzioni immobiliari;