Capitolo 9° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI
Capitolo 9° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI
Sommario | ||
a) Filati di cotone, lana, seta, ecc. | ||
Conclusione del contratto: | ||
modalità e valore delle contattazioni | Art. | 1 |
Contratti “su base” | ||
Disposizioni per l’esecuzione del contratto | ” | 2 |
Modi di esecuzione del contratto da parte del venditore | ” | 3 |
Modalità della “messa a disposizione” | ” | 4 |
Spedizione a cura del venditore | ” | 5 |
Responsabilità del venditore dopo la “messa a disposizione” | ||
e per le spedizioni con suoi mezzi di trasporto | ” | 6 |
Giacenza della merce presso il venditore – Compenso | ” | 7 |
Specie varie di “consegna” e relativi termini | ” | 8 |
Tolleranza sui termini di consegna | ” | 9 |
Tolleranza di peso sui quantitativi delle singole consegne | ” | 10 |
Xxxxxxx nelle consegne - Conseguenze | ” | 11 |
Impossibilità, totale o parziale, temporanea e definitiva, | ||
di adempimento del contratto | ” | 12 |
Istruzioni o difetto di istruzioni per la spedizione | ||
Rischio del trasporto | ” | 13 |
Tubetti di avvolgimento dei filati -Tare | ” | 14 |
Resa dei tubetti | ” | 15 |
Tolleranze di quantità, peso, umidità e resistenza – | ||
Contestazioni - “Provinazioni” | ” | 16 |
Numerazione in uso per la identificazione del titolo del filato | ” | 17 |
Modalità di determinazione del titolo inglese - Provini | ” | 18 |
Titolo medio | ” | 19 |
Tolleranza per ogni provino sul titolo fatturato | ” | 20 |
Contestazione sul titolo dei filati | ” | 21 |
Titolo dei filati ritorti e di quelli candeggiati, tinti o mercerizzati | ” | 22 |
Imballaggi | ” | 23 |
Pagamenti | ” | 24 |
Pagamenti ritardati: interessi, perdita dello sconto | ” | 25 |
Clausola “Usi di vendita per i filati sistema cotoniero” | ” | 26 |
Reclami – Controllo della merce – Prelevamento di campioni | ||
- Sostituzione della merce – Spese di trasporto | ” | 27 |
Difetti riscontrati nel filato rilavorato | ” | 28 |
Mediazioni | ” | 29 |
Capitolo 9° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI
a) Filati di cotone, lana, seta, ecc.
Filati di cotone
Art. 1 - Conclusione del contratto: modalità e valore delle contrattazioni. Le offerte di vendita si intendono impegnative solo se è richiesta l’ac- cettazione entro un termine preciso.
Le ordinazioni assunte da agenti o ausiliari di commercio si intendono sempre “salvo approvazione della casa”, mentre sono impegnative per il compratore entro i termini dallo stesso stabiliti.
Intervenuto l’accordo fra le parti, il venditore, per la stesura del contrat- to, si avvale di moduli tipo in duplo, uno dei quali deve essere restituito dal compratore, debitamente approvato e sottoscritto.
Se il compratore non restituisce tale conferma scritta, il venditore non può agire giudizialmente nei suoi confronti se non dopo averlo diffidato, mediante lettera raccomandata, a restituire, entro 15 giorni, il duplo sot- toscritto; trascorso tale termine il venditore avrà la facoltà di considera- re risolto il contratto.
Art. 2 - Contratti “su base” - Disposizioni per l’esecuzione del contratto. Nei contratti su “base”, il compratore deve fornire al venditore, entro i termini pattuiti o di seguito indicati, le disposizioni circa i titoli e le con- fezioni nei quali il filato deve essere fabbricato, ed ha libertà di disposi- zione fra i vari titoli indicati nei contratti medesimi, fermo tuttavia il prin- cipio di una risultante media dei titoli disposti per le varie consegne, così da evitare che il contratto debba essere eseguito per la sua totalità nei soli titoli massimi o minimi, salvo che questa possibilità sia espressa- mente convenuta.
Le disposizioni sulla esecuzione del contratto e per la spedizione della merce, salvo diversa espressa pattuizione, devono essere date:
a) per i contratti per consegna “pronta”, “appena pronta”, “nel mese” o “ripartita nel mese”, all’atto della stipulazione del contratto;
b) per i contratti a consegna “oltre il mese”, almeno 30 giorni prima del termine pattuito per la consegna;
c) per i contratti aventi per oggetto filati del titolo 60 o di numerazione superiore o di confezione o filzuolatura speciale, o di filati candeggiati o colorati, almeno 60 giorni prima della data della consegna;
d) per i contratti “a disporre”, qualora siano espressamente pattuiti per iscritto, i termini sono quelli di cui alle “Clausole d’uso nella vendita dei filati - sistema cotoniero”.
In difetto di disposizioni date nei termini pattuiti o sopra indicati, il ven- ditore ha facoltà di prorogare i termini di consegna per un periodo di
tempo pari al ritardo verificatosi nella comunicazione delle disposizioni. Scaduto, per difetto di disposizioni, il termine utile per la esecuzione tempestiva delle lavorazioni relative alle singole consegne pattuite, il venditore può costituire in mora il compratore con lettera raccomanda- ta, telegramma o telex, concedendogli un ulteriore termine perentorio di 10 giorni per l’invio delle suddette disposizioni.
Art. 3 - Modi di esecuzione del contratto da parte del venditore. L’esecuzione del contratto da parte del venditore avviene in uno dei seguenti modi:
a) con la consegna effettiva della merce al compratore;
b) con la messa a disposizione, indipendentemente dalla possibilità di effettuare la spedizione;
c) con la consegna della merce allo spedizioniere o al vettore, quan- do sia convenuta la spedizione della stessa a cura del venditore.
Art. 4 - Modalità della “messa a disposizione”.
La messa a disposizione ha luogo con l’invio al compratore della fattu- ra e di una distinta delle merci atta ad identificarle.
Art. 5 - Spedizione a cura del venditore.
Quando sia convenuta la spedizione a cura del venditore, il comprato- re deve fornirgli tempestive istruzioni per la spedizione stessa.
Se la merce, per mancate istruzioni circa la spedizione della stessa o per richiesta del compratore, debba rimanere in giacenza presso il ven- ditore, questi, se si presta a trattenerla, ha diritto, dandogliene avviso, di addebitare al compratore un compenso di magazzinaggio e di assi- curazione.
Se il compratore intende coprire di assicurazione la merce durante il tra- sporto, il relativo ordine deve essere comunicato in tempo utile al ven- ditore, che vi provvede a spese e rischio del committente.
Art. 6 - Responsabilità del venditore dopo la “messa a disposizione” e per le spedizioni con suoi mezzi di trasporto.
Dopo che la merce è stata messa a disposizione del compratore, o comunque dopo l’invio della fattura con la distinta della merce, il vendi- tore ha la responsabilità del depositario in ordine alla conservazione della stessa.
In ogni caso, la sua responsabilità non può eccedere il valore di fattura della merce.
Il venditore che, incaricato della spedizione della merce, provveda al trasporto della stessa con mezzi propri e con addebito al compratore delle relative spese, assume solo gli obblighi del vettore dal momento in cui la merce esce dal suo stabilimento.
Art. 7 - Giacenza della merce presso il venditore - Compenso. Quando la giacenza della merce presso il venditore è dovuta a manca- te istruzioni del compratore circa la spedizione oppure a richiesta dello stesso, il venditore che si presta a trattenere la merce ha diritto di adde- bitare al compratore, dandogliene avviso, un compenso di magazzi- naggio e di assicurazione.
Art. 8 - Specie varie di “consegna” e relativi termini.
Premesso che la messa a disposizione della merce presso il venditore equivale a “consegna”:
a) per “pronta consegna”, s’intende la consegna in una o più riprese, entro 15 giorni dal ricevimento della conferma contrattuale del compratore;
b) per “consegna appena pronta”, la consegna in una o più riprese entro un termine di non oltre 6 settimane dal giorno del ricevimento della conferma di cui alla lettera a);
c) per “consegna o consegne nel mese”, la consegna in una o più riprese nel corso del mese in cui è pervenuta la conferma di cui alla let- tera a);
d) per “consegne ripartite nel mese”, la consegna proporzionalmente e approssimativamente ripartita nelle varie settimane residuanti alla fine del mese in cui è pervenuta la detta conferma;
e) per “consegna o consegne entro...”, la consegna entro il termine indicato, in una o più volte, a scelta del venditore;
f) per “consegna o consegne ripartite entro...”, la consegna propor- zionalmente e approssimativamente ripartita nei vari mesi che compon- gono il periodo contrattuale, a decorrere dal mese successivo a quello della comunicazione della conferma contrattuale, e senza distinzione di settimane o di giorni;
g) per “consegna o consegne a richiesta entro...”, la consegna a richiesta del compratore entro il termine di contratto con rispetto del ter- mine per le disposizioni.
In quest’ultimo caso, però, il venditore non può essere obbligato a con- segnare la totalità della merce commissionata entro un periodo di tempo inferiore alla metà di quello previsto per l’esecuzione dell’intero contratto.
Se il termine di consegna non è indicato in contratto, s’intende di 4 mesi interi dalla data del contratto stesso.
Art. 9 - Tolleranza sui termini di consegna.
Sui termini di ogni singola consegna, ad eccezione dei casi di “conse- gna pronta” o “appena pronta”, è ammessa, a favore del venditore, una tolleranza di 15 giorni.
Art. 10 - Tolleranza di peso sui quantitativi delle singole consegne.
Xxxxx i limiti di tolleranza di peso sul complessivo quantitativo contrat-
tuale (Art. 16), per i quantitativi di ogni singola consegna è ammessa una tolleranza, in più o in meno, rispetto alle disposizioni, a seconda dei casi:
- per consegne di xxxxxx xxxxxx sino al 3 %
- per filati di confezione e filzuolatura speciale, candeggiati o colorati: per ciascuna confezione o colore sino al 10%
Art. 11 - Xxxxxxx nelle consegne - Conseguenze.
Se il venditore non esegue in tutto o in parte le consegne nei termini sta- biliti e neppure nel termine di tolleranza di cui all’Art. 9, il compratore, che abbia dato le disposizioni in tempo utile e che sia in regola con i pagamenti, ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte non ese- guita tempestivamente, salvo il risarcimento dei danni.
Il compratore, per valersi di tale diritto, deve intimare al venditore, a mezzo di lettera raccomandata o fax, l’adempimento, fissandogli un ter- mine perentorio di almeno 10 giorni per i filati greggi di confezione ordi- naria o di almeno 15 giorni se si tratta di filati di titolo 60 o di numera- zione superiore o soggetti a lavorazione o filzuolatura speciale, o di fila- ti candeggiati o colorati.
La risoluzione parziale del contratto, per ritardo di una o più consegne, non comporta la risoluzione automatica dell’intero contratto né è ragio- ne di per sé sufficiente al rifiuto di consegne future.
In caso di ritardata consegna dei filati, il compratore ha diritto di chie- dere al filatore una ulteriore dilazione della consegna per un periodo corrispondente al ritardo verificatosi. Il filatore è tenuto ad accogliere tale richiesta, trattenendo nel proprio magazzino i filati per un periodo di tempo pari al ritardo stesso. Se il venditore accorda al compratore una dilazione del pagamento della fattura per un periodo corrispondente a quello del ritardo, al netto dei termini previsti dall’Art. 9, il compratore è tenuto ad accettare anche la pronta consegna della merce.
In caso di consegne ripartite, il compratore ha diritto di chiedere lo spo- stamento sia della sola consegna ritardata sia di quelle successive.
Art. 12 - Impossibilità, totale o parziale, temporanea e definitiva, di adempimento del contratto.
Nei casi fortuiti o di forza maggiore (quali per esempio: incendi, crolli, inondazioni, guasti degli impianti motori, interruzioni nelle forniture di energia, straordinarie asciutte dei fiumi o canali, mancati rifornimenti dovuti a perturbamenti nei trasporti, scioperi) che hanno impedito o lar- gamente ridotto la produzione negli stabilimenti del venditore o in quel- li del compratore, non si fa luogo alla risoluzione del contratto, ma ad una adeguata proroga, comunque non superiore ai 45 giorni, del termi- ne di consegna per tutte le consegne.
Nei casi più gravi, che abbiano determinato una interruzione della pro- duzione oltre i 45 giorni, la proroga anzidetta è estensibile, a seconda dei casi fino ad un massimo di 90 giorni.
Il venditore impossibilitato alla prestazione per casi fortuiti o di forza maggiore ha diritto di consegnare, e il compratore ha il dovere di rice- vere, merce corrispondente a quella contrattata, anche se prodotta da diversa ditta o diverso stabilimento.
Se l’impossibilità della prestazione perduri oltre i termini sopra indicati, il venditore, qualora non si avvalga del diritto di cui al comma prece- dente, deve compensare il compratore della eventuale differenza di prezzo per le merci non consegnate, senza essere tenuto a ulteriori danni.
Analogamente il compratore, impossibilitato a riprendere la produzione nei termini rispettivamente sopra indicati, deve compensare il venditore dell’eventuale differenza di prezzo per la merce non ritirata, senza esse- re tenuto al risarcimento di ulteriori danni.
Art. 13 - Istruzioni o difetto di istruzioni per la spedizione - Rischio del trasporto.
Le spedizioni sono eseguite secondo le istruzioni che il compratore è tenuto a dare tempestivamente al venditore.
In difetto di tali istruzioni, la spedizione della merce è eseguita in “porto assegnato”, a piccola velocità, o con altro mezzo ordinario che il vendi- tore ritiene più opportuno, con facoltà, in caso di difficoltà di spedizione coi mezzi ordinari, di valersi dell’opera di spedizionieri, senza che il compratore possa tenerlo responsabile della eventuale maggiore spesa.
La merce, anche se spedita franca di porto, viaggia a rischio e pericolo del compratore.
Art. 14 - Tubetti di avvolgimento dei filati - Tare.
I tubetti leggeri ed i tubetti delle rocche, sui quali sono avvolti i filati, sono computati nel peso della merce entro i limiti di cui in appresso e non sono restituibili al venditore.
I tubetti “rings” pesanti o fusoni, i tubetti “rings” trama ed i tubetti pesan- ti bobine “rings”, per i quali sono stabiliti i conguagli di peso nei modi e nei limiti di seguito indicati, devono essere restituiti al venditore.
Il peso dei tubetti (tara) è addebitato al compratore al prezzo filato entro le seguenti percentuali, da computarsi, sul peso lordo (filato più tubetto):
a) fusoni “rings” su tubetto leggero da non rendere e tubetti rocche “soleil” 2 %
b) rocche cilindriche, coniche, superconiche e troncoconichi 1 %
c) rocche forate per tintoria 3 %
d) i contenitori di avvolgimento delle focacce sono da addebitarsi al prezzo del filato.
Ogni eccedenza della tara su tali percentuali deve essere dedotta in fat- tura o bonificata al compratore a prezzo di filato.
Art. 15 - Resa dei tubetti.
I tubetti da rendere devono essere restituiti in buono stato, suddivisi come ricevuti dalla filatura, e in porto affrancato allo stabilimento del venditore, entro 3 mesi dalla data della consegna.
In caso di mancata osservanza delle norme di cui sopra, la correlativa spesa per la cernita è posta a carico del compratore.
In difetto di resa nel termine stabilito, il venditore, dopo aver diffidato con lettera raccomandata il compratore a voler provvedere alla restitu- zione entro altri 30 giorni, ha diritto, trascorso inutilmente anche tale ter- mine, di addebitare al compratore, a prezzo di filato, i tubetti non resi.
Art. 16 - Tolleranze di quantità, peso, umidità e resistenza - Contestazioni - “Provinazioni”.
Nell’esecuzione dei contratti di filati unici e ritorti, sia greggi che can- deggiati o colorati, sono ammesse a favore del venditore le seguenti tol- leranze in più o in meno:
- il 5 % per contratti sino a kg. 1000;
- il 3 % per contratti di oltre 1000 fino a kg. 5000;
- il 2 % per contratti superiori a kg. 5000; per i quali però la tolleranza non deve eccedere complessivamente i kg. 500.
La tolleranza è di una cassa o di un sacco per i filati di “cops” o rocche. In caso di consegne continuative riferentesi a più contratti di uguale qualità e confezione, la tolleranza si calcola con le regole di cui sopra, applicate soltanto al quantitativo dell’ultimo contratto.
Nelle spedizioni di filati di qualsiasi qualità e confezione è ammessa, per le differenze che possono derivare dalle condizioni atmosferiche, una tolleranza sino all’ l % sul peso netto fatturato, intendendo per peso netto quello risultante dopo la deduzione del solo imballaggio.
Se la differenza di peso dovuta alle cause di cui sopra supera l’1 %, si fa luogo a compenso per l’eccedenza sul detto 1 %.
Nelle vendite “a pacchi” o “mazzotti”, il pacco o il mazzotto deve conte- nere filati per kg. 4,500 netti. La deficienza sul peso dà luogo a bonifico da calcolarsi sul complesso della spedizione, ma col diritto di congua- glio fra pacco e pacco, ferma restando la tolleranza dell’1 % suddetta. Per i pacchi x xxxxxxxx di filati-candeggiati, tinti o mercerizzati in matasse, l’aumento o la diminuzione di peso dipendenti dalle operazioni di candeg- gio, tintoria o mercerizzazione sono a rischio e a carico del compratore.
Il filato di cotone, reso al secco assoluto mediante stagionatura ad una temperatura di 105-110 centigradi secondo le norme UNI-EN, non deve dare un calo superiore al 7,834 %, corrispondente alla ripresa dell’8,50
% sul secco assoluto (108,50: 8,50 = 100: 7,834).
In caso di contestazione si procede, in contraddittorio fra le parti (o, in caso che una parte non si presti, su istanza e per opera della parte più diligente), all’estrazione dei campioni occorrenti per la determinazione delle percentuali di calo, nelle misure minime seguenti:
- grammi 250 per ogni cassa di bobine, fusoni e rocche;
- grammi 250 per ogni collo contenente fino a 30 pacchi;
- grammi 500 per ogni collo contenente più di 30 pacchi.
I campioni devono essere forniti in modo da costituire una giusta pro- porzione fra i colli e le casse che si presentano in condizioni igroscopi- che diverse.
Per le modalità delle “provinazioni” si fa riferimento per le analisi alle norme UNI-EN in uso presso gli istituti autorizzati per la cellulosa, carta e fibre tessili ed artificiali di Milano e altri istituti autorizzati.
La media delle percentuali di calo risultanti dalle prove di stagionatura dei singoli campioni di referenza non deve oltrepassare la suddetta misura di 7,834 %.
Ogni calo superiore a tale media deve essere bonificato al compratore, senza tolleranza.
In difetto di tabelle ufficiali, le caratteristiche di torsione, di resistenza e di elasticità dei vari titoli di filato variano secondo le qualità dei cotoni e il modo della lavorazione.
Per i filati ritorti è ammessa una tolleranza del 5 % sul numero normale di giri di ritorcitura.
Art. 17 - Numerazione in uso per la identificazione del titolo del filato. La numerazione per l’identificazione dei vari titoli dei filati è quella ingle- se1, o quella universale del sistema Tex2.
Art. 18 - Modalità di determinazione del titolo inglese - Provini.
Il titolo è determinato per mezzo di provini.3
Per la determinazione del titolo di una cassa di filato il provino deve essere formato di 7 filzuoli, svolti da altrettanti fusoni, bobine o rocche estratti da 7 strati diversi dalla cassa.
Il titolo del provino indica il titolo del filato contenuto nella cassa.
Per la determinazione del titolo di un collo di filato di non oltre 30 pac- chi, il provino deve essere formato di 7 filzuoli svolti da altrettante matasse estratte da 7 pacchi diversi. Il titolo del provino indica il titolo del filato contenuto nel collo.
Se il collo è composto di più di 30 pacchi, devono essere fatti due pro- vini. In tal caso, il titolo del collo è determinato dalla media aritmetica dei due provini.
1 Nella numerazione inglese il titolo indica il numero di matassine di 840 yarde ognuna (1 yarda = m. 0,914) contenute in una libbra inglese (1 libbra ingl. = 0,4536 kg.), allo stato normale di umidità.
2 Il Tex è un sistema di titolazione diretto e metrico, basato sul peso in grammi di una lunghezza di mille metri (ovvero un chilometro) di filato.
L’unità fondamentale del titolo di un filato è il Tex. 1 Tex = 1 gr/1000 m. ovvero 1 gr/km. 3 Per provino si intende una matassina di 840 yarde, composta da 7 filzuoli, di 120 yarde ognuna, svolti da altrettante bobine, rocche, fusoni o matasse.
Art. 19 - Titolo medio.
Per titolo medio di una partita o di una spedizione si intende la media aritmetica dei singoli provini.
Art. 20 - Tolleranza per ogni provino sul titolo fatturato.
Per ogni provino di 840 yarde è ammessa una tolleranza in più o in meno sul titolo fatturato:
- del 7 % fino al n° 14 compreso;
- del 6 % dal n° 15 e frazione al n° 24 compreso;
- del 5 % dal n° 25 e frazione fino al n° 50 compreso;
- del 4 % dal n° 51 e frazione in avanti.
Per i filati di cascame, prodotti con i sistemi della lana cardata, la tolle- ranza per i singoli provini è del 12 % e, per il titolo medio di tutta la par- tita, del 6 %.
Art. 21 - Contestazione sul titolo dei filati.
In caso di contestazione sul titolo dei filati, le parti procedono in contrad- dittorio o, in caso che una parte non si presti, su istanza e cura della parte più diligente, all’estrazione dei campioni nella misura indicata all’Art. 16, seguendo le modalità delle provinazioni secondo le norme EN.
Agli effetti della determinazione del titolo medio di una partita, si tiene conto dello stato igrometrico dei relativi provini, moltiplicando cioè il peso dei provini stessi allo stato di secco assoluto, per 1.085, allo scopo di conoscerne il peso esatto e di conseguenza il titolo nelle condizioni normali di umidità (7,834 %).
Il venditore deve sostituire le casse o i colli i cui provini risultino di un titolo eccedente la tolleranza specificata al primo capoverso dell’Art. 20 e che per tale fatto non concorrono a costituire il titolo medio della par- tita. La consegna deve essere eseguita entro 15 giorni dalla comunica- zione, per lettera raccomandata, dei risultati della provinatura.
Il compratore non ha diritto a compenso quando il titolo medio della par- tita risulti più fine del titolo convenuto, e così pure quando il titolo medio della partita risulti inferiore al convenuto, ma entro i limiti di tolleranza indicati al secondo capoverso dell’Art. 20.
Se detti limiti risultano sorpassati, il compratore ha diritto ad un bonifico in ragione del maggior peso di filato necessario nella fabbricazione, dedotta la rispettiva tolleranza. Il bonifico può essere corrisposto in denaro o in filato.
Rimane in facoltà del venditore di sostituire la merce. In tal caso egli deve provvedere alla consegna, nel termine massimo di giorni 15 dalla ricevuta comunicazione dei risultati della provinatura, della metà del quantitativo legittimamente protestato ed, entro 30 giorni, alla consegna del quantitativo rimanente.
Ove si tratti di filati del titolo 60 o di numerazione superiore o di confezio- ne o filzuolatura speciale, o di filati ritorti, questi termini sono raddoppiati.
Tutte le spese relative al trasporto di andata e ritorno delle casse e colli da sostituire sono a carico del venditore.
Art. 22 - Titolo dei filati ritorti e di quelli candeggiati, tinti o mercerizzati. I filati ritorti si indicano con il titolo del filato unico e con il numero dei capi di cui sono composti.
Nella determinazione del titolo si tiene conto del raccorciamento dovu- to alla ritorcitura.
Nella determinazione del titolo dei filati (unici e ritorti) candeggiati, tinti o mercerizzati dopo la filatura, si tiene conto della variazione normale di peso e di lunghezza, dipendente dalle operazioni di candeggio, tintoria o mercerizzazione.
Art. 23 - Imballaggi.
Gli imballaggi a non rendere (casse leggere, sacchi, balle o scatole di cartone) sono fatturati al loro costo.
Per gli imballaggi a rendere (casse pesanti o sacchi speciali), il com- pratore ha l’obbligo di restituirli al venditore in buono stato di conserva- zione e salvo il deperimento normale, franco di porto al magazzino o stabilimento del venditore medesimo, entro 3 mesi dall’avvenuta spedi- zione: in difetto, il venditore ha diritto di addebitare al compratore gli imballaggi al prezzo di costo.
Art. 24 - Pagamenti.
I pagamenti si effettuano di regola direttamente al domicilio del vendito- re. I pagamenti fatti a mano di agenti o ausiliari di commercio, quando non siano autorizzati dal venditore, si intendono compiuti sotto la responsabilità di chi li effettua.
Art. 25 - Pagamenti ritardati: interessi, perdita dello sconto.
Per i pagamenti ritardati si dovranno computare gli interessi di mora.
Il debitore che non effettui il pagamento entro i termini di scadenza, oltre a dover corrispondere gli interessi di mora, incorre nella perdita dello sconto.
Art. 26 - Clausola “Usi di vendita per i filati sistema cotoniero”.
I contratti di compra-vendita di filati di cotone si stipulano generalmente con l’apposizione della clausola “Usi di vendita per i filati sistema cotoniero”.
Nei casi in cui i contratti non portino tale clausola, né le condizioni di pagamento siano diversamente disciplinate, si intende che i pagamenti debbono effettuarsi a 90 giorni fine mese.
Art. 27 - Reclami - Controllo della merce - Prelevamento di campioni - Sostituzione della merce - Spese di trasporto.
I reclami devono essere fatti per iscritto a mezzo di lettera raccoman-
data entro i termini pattuiti o di legge fatta eccezione per quelli relativi al peso, che devono farsi entro 5 giorni dal ricevimento della merce.
Il venditore che, dietro semplice richiesta del compratore o entro 10 giorni dal ricevimento di diffida a mezzo di lettera raccomandata, dia il proprio assenso al controllo della merce e all’eventuale necessario pre- levamento dei campioni, ha diritto, qualora il reclamo risulti giustificato, di sostituire la merce risultante difettosa con altra, effettuandone la con- segna per metà entro 30 giorni dall’accertamento in contraddittorio o dalla comunicazione a lui fatta per lettera raccomandata dell’esito del- l’accertamento, e per l’altra metà entro 45 giorni.
Per i filati ritorti o di confezione o filzuolatura speciale, o filati unici dal titolo 60 o di una numerazione superiore, o filati candeggiati, colorati o mercerizzati, i suddetti termini sono raddoppiati.
Tutte le spese relative al trasporto di andata e ritorno delle casse o colli da sostituire sono a carico del venditore.
Qualora le ulteriori consegne di sostituzione diano ancora luogo a giustifi- cati reclami della stessa natura, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte protestata e al risarcimento degli eventuali danni.
Il venditore, che non presti il proprio assenso nei modi e termini di cui al secondo comma, decade dal beneficio di sostituire la merce protestata e risponde dei danni a norma di legge.
Analogamente il compratore, osservando i termini e le modalità di cui sopra, deve prestarsi ai rilievi in contraddittorio e agli accertamenti tec- nici richiesti dal venditore: in difetto, i suoi reclami si intendono decadu- ti e improcedibili in ogni sede.
Art. 28 - Difetti riscontrati nel filato rilavorato.
Il venditore non è tenuto a rispondere dei reclami relativi a filati che abbiano subito ulteriori lavorazioni, salvo il caso di vizio occulto riscon- trabile solo nel corso della lavorazione.
In quest’ultimo caso il compratore deve sospendere immediatamente la lavorazione al punto in cui il difetto si è rilevato.
Art. 29 - Mediazioni.
La provvigione spettante al mediatore è corrisposta da parte del solo venditore, in ragione dell’2 % per i filati di produzione cotoniera e del 2
% per i filati di cotone di produzione laniera.