CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (O “A TERMINE”) - SCHEDA DIDATTICA 19.9.18
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (O “A TERMINE”) - SCHEDA DIDATTICA 19.9.18
1. CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TERMINE (d’ora in poi anche ct), disciplinato dagli artt. 19-29, D. LGS. n. 81/2015, come mod. dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. Decreto dignità), conv. dalla L. 9 agosto 2018, n. 96.
Il contratto a termine è un contratto di lavoro subordinato con il quale il lavoratore mette a disposizione le proprie energie in un arco temporale delimitato che termina:
A) ad una data certa: le parti indicano direttamente, in modo esplicito, la data finale di durata del contratto di lavoro;
B) oppure al verificarsi di un evento specifico (che accadrà sicuramente, ma non si sa esattamente quando). In questa ipotesi, le parti stabiliscono il termine di durata del contratto indirettamente. Si pensi, ad es.:
1) al ct stipulato per il compimento di un’opera o di un servizio;
2) oppure al lavoratore assunto per sostituire una lavoratrice in maternità - in questo caso, il ct scade al rientro in servizio (dalla maternità) della lavoratrice -;
3) o, anche, all’assunzione di un lavoratore in sostituzione di un altro dipendente assente per malattia. Tale assunzione può avvenire anche mediante contratto di scorrimento [si ha sostituzione per scorrimento quando, ad es., un lavoratore del IV° livello si assenta per malattia ed il datore di lavoro adibisce temporaneamente un dipendente di III° livello alle mansioni del IV° e quello di II° livello alle mansioni del III°, assumendo con contratto a termine un lavoratore di I° livello (anziché di IV°). Come si vede, il nuovo assunto (al I° livello) non ricopre il posto di quello assente ammalato (IV° livello), ma vi è, comunque, una correlazione causale fra le sostituzioni. In altre parole, il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive non deve essere necessariamente adibito alle stesse mansioni ed allo stesso posto del lavoratore (di altro livello) sostituito. La sostituzione, infatti, va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell’impresa, a condizione, però, che venga rispettato il suddetto criterio di correlazione causale o nesso di causalità]. Vanno però indicate le mansioni del lavoratore sostituito, mentre è indifferente l’indicazione del suo nome.
La forma comune ed il ct come eccezione: la norma di apertura (art. 1) sancisce il principio che: “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”. Pertanto, il ct (al pari di altre forme di lavoro non subordinate – ad es. i xx.xx.xx.) deve considerarsi una eccezione rispetto alla forma comune di rapporto di lavoro.
2. DOVERE DI INFORMAZIONE. Il legislatore, per favorire l’occupazione dei lavoratori, prevede il dovere del datore di lavoro di informare i lavoratori a termine, nonché le rappresentanze sindacali aziendali (r.s.a.) o le rappresentanze sindacali unitarie (r.s.u.), sui posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa. Ciò, secondo le modalità definite dai contratti collettivi (d’ora in poi anche ccnl) (artt. 19, co.5, e 23, co. 5).
Lo scopo di queste informazioni è quello di far sapere ai lavoratori a termine ed ai sindacati aziendali che in azienda ci sono possibilità di trasformazioni o nuove assunzioni anche a tempo indeterminato.
QUALI CCNL? (art. 51): salvo diversa previsione, “per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati “da” associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.
3. DIRITTO DI PRECEDENZA (art. 24).
A) Ha un diritto soggettivo di precedenza nell’assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro, il prestatore “OLTRE SEMESTRALE”, vale a dire sia il lavoratore che la lavoratrice (anche in congedo maternità) che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi anche conseguente a più ct. Concorrono a determinare tale periodo i congedi (obbligatorio e
non) di maternità (cioè l’assenza obbligata di 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto - ex art. 16, D. LGS. n. 151/2001-).
L’assunzione a tempo indeterminato, da parte dello stesso datore di lavoro, si riferisce “alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei rapporti a termine” (art. 24, co.1) e deve avvenire entro i 12 mesi successivi al periodo lavorato.
Per tali lavoratori è ammessa una diversa disposizione dei contratti collettivi (l’uso del termine “diversa” consente regolamentazioni sia migliorative che peggiorative).
B) Ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro, il lavoratore “STAGIONALE”, cioè il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali.
L’assunzione a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro riguarda “le medesime attività stagionali” e deve avvenire entro i 12 mesi successivi (art. 24, co. 3). Come si vede, in questa ipotesi non è richiesta un’anzianità di lavoro minima e manca l’inerenza alle stesse mansioni. Rilevano, invece, oltre allo stesso datore di lavoro, la natura stagionale dell’attività che ha giustificato la prima assunzione e che rende necessaria la successiva.
I) ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA (art. 24).
a) Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di assunzione (art. 24, co.4); se manca l’indicazione del diritto di precedenza nell’atto scritto di assunzione a termine o in caso di inosservanza di tale diritto, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno;
b) il datore di lavoro è tenuto a contattare direttamente il lavoratore;
c) per gli “oltre semestrali” il diritto può essere esercitato a condizione che il lavoratore/trice manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
d) per gli “stagionali” il diritto va esercitato a condizione che il lavoratore/trice manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
e) occorre, poi, individuare i criteri ai quali dovrà attenersi il datore di lavoro per la scelta del dipendente da preferire, qualora i titolari del diritto siano in numero superiore a quello delle assunzioni da effettuare. A tal fine, si dovranno tenere presenti gli obblighi di non discriminazione, di buona fede e correttezza.
II) ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA: “il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso 1 anno dalla data di cessazione del rapporto” (art. 24, co.3).
4. DIVIETI (art. 20). Il ricorso al ct è vietato in 4 ipotesi:
a) per sostituire i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi, come prevede la normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. LGS. n. 81/2008);
c) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (ex artt. 4 e 24, L. 23 luglio 1991, n. 223), “che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato”, a meno che:
il contratto sia stipulato per sostituire lavoratori assenti;
abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
d) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, “che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”.
Sanzione = trasformazione in contratto a tempo indeterminato a partire dall’assunzione: in caso di violazione dei suddetti divieti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato (si suppone dalla data di assunzione) (art. 20, co. 2). Il ct che si trasforma è quello degli assunti in violazione dei divieti, il che potrebbe rendere impossibile il rientro in azienda dei dipendenti in CIG, in quanto la loro posizione risulta coperta dai lavoratori assunti a dispetto del divieto. Forse, quindi, in questo caso, sarebbe stato preferibile prevedere una sanzione pecuniaria.
5. CONTINGENTAMENTO (Numero massimo complessivo di ct, ai sensi dell’art. 23, co.1).
Non è ammessa l’assunzione di lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% (con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
Sanzione = sanzione amministrativa pecuniaria: in caso di violazione del limite percentuale del 20%, la legge non prevede la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, bensì l’applicazione al datore di lavoro di una sanzione amministrativa pecuniaria per ciascun lavoratore, in percentuale crescente in funzione del numero dei lavoratori assunti in violazione del contingentamento (20% della retribuzione - per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro - per una sola assunzione fuori quota; 50% della retribuzione - per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro - per ogni lavoratore in caso di più di una assunzione fuori quota) (art. 23, co.4). Il contingentamento ha però due eccezioni e 8 esenzioni:
ECCEZIONI (art. 23, co. 1):
a) è ammessa una “diversa” regolamentazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali (l’uso del termine “diversa” consente sia di aumentare che di diminuire o annullare la percentuale di contingentamento, ovvero di stabilire modalità di computo diverse);
b) i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti possono sempre stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato (se occupano più di 5 lavoratori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per lo sforamento dei limiti quantitativi del 20%).
ESENZIONI (art. 23, co. 2): sono esenti dal limite del 20%, come pure dagli eventuali limiti quantitativi previsti da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
1) nella fase di avvio di nuove attività (per periodi definiti dai ccnl, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici);
2) da imprese start-up innovative (aventi cioè ad oggetto: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico) per il periodo di 4 anni dalla costituzione della società (ovvero per il minor periodo previsto nei casi di società già costituite ai sensi dell’art. 25, co. 3, D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221);
3) per lo svolgimento delle attività stagionali (di cui all'art. 21, co. 2);
4) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
5) “lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale”;
6) per la sostituzione di lavoratori assenti (ad es. per maternità, malattia, infortunio e ferie);
7) con “over 50”, ossia con lavoratori di età superiore a 50 anni;
8) con “studiosi”, ossia insegnanti e ricercatori presso Università. Inoltre, “I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono” (art. 23, co. 3).
6. FORMA SCRITTA. Diversamente dal principio generale della libertà di forma del contratto di lavoro subordinato, “…l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione”. L'atto scritto deve contenere: a) in caso di rinnovo, la specificazione delle causali (di cui all’art. 19, co.1) in base alle quali viene stipulato; b) nell’ipotesi di proroga (del medesimo rapporto), l’indicazione delle causali soltanto se il termine complessivo eccede i 12 mesi (art. 19, co. 4).
La forma scritta del contratto riguarda anche i rapporti legati alle attività stagionali.
SANZIONE = dato che l'apposizione del termine al contratto è “priva di effetto” se non risulta per iscritto, la clausola del termine apposta oralmente non ha efficacia ed il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
Occorre poi rilevare che il ct :
1. deve essere sottoscritto anteriormente o contestualmente all’effettivo inizio della prestazione di lavoro a termine. Il termine inserito nel contratto successivamente all’inizio della prestazione si considera non apposto;
2. deve richiamare il diritto di precedenza (art. 24, co.4).
3. può essere affiancato dal patto di prova, sempre scritto, con cui le parti subordinano l’assunzione all’esito positivo di un periodo di reciproca sperimentazione (art. 2096 c.c.), che dovrà avere una durata inferiore a quella complessiva del contratto a termine.
7. FORMA LIBERA: La forma scritta non è necessaria per:
l’assunzione a termine dei DIRIGENTI che sono esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni sul ct [(art. 29, co.2, lett. a)];
i rapporti di lavoro di DURATA NON SUPERIORE A 12 GIORNI (ai sensi dell’art. 19, co. 4); questo tipo il contratto rientra nella percentuale legale del 20%; non sono consentiti né lo sforamento del termine, né la proroga e, in caso di rinnovo del ct, sembra necessaria (al pari degli altri ct) l’indicazione delle causali;
i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di DURATA NON SUPERIORE A 3 GIORNI [art. 29, co.2, lett. b)] nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi (fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente).
8. PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE (art. 25, co.1). “Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva”. Tale trattamento spetta “in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato” (art. 25, co. 1). [Si pensi ai premi calcolati sulla produttività annuale e, quindi, non calcolabili per un ct di 3 mesi].
SANZIONE = sanzione amministrativa pecuniaria: per la violazione del principio in questione è prevista, in aggiunta alla tutela giurisdizionale contro la discriminazione, una sanzione amministrativa pecuniaria che parte da circa € 25 e supera 1000 € (in relazione al numero di lavoratori) (art. 25, co. 2).
9. FORMAZIONE (art. 26). “I contratti collettivi possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”.
10. DURATA MASSIMA DEL CT o di una sommatoria di ct (art. 19).
In base alla disciplina del ct contenuta nel c.d. DL. Dignità, vengono reintrodotte le c.d. causali. Nello specifico: la causale non è richiesta per stipulare il primo contratto a termine di durata fino a 12 mesi, mentre è sempre necessaria: 1) per stipulare un contratto a termine con durata superiore a 12 mesi (entro il limite massimo dei 24 mesi); 2) per la proroga del ct se si superano i 12 mesi di durata; 3) per qualunque rinnovo del contratto anche se non si superano i 12 mesi complessivi.
A) CT FINO A 12 MESI = “ACAUSALE”. Il contratto di lavoro a tempo determinato (inteso anche in sommatoria) che non superi 12 mesi è “acausale”, nel senso che il datore di lavoro non deve addurre specifiche ragioni per ricorrere al rapporto di lavoro a termine (art. 19, co.1).
B) CT SUPERIORE A 12 MESI = “CAUSALE”. Il ct di durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi (intesi anche in sommatoria con precedenti contratti riferibili allo stesso datore ed a mansioni espletate nel livello della stessa categoria legale di inquadramento), può essere stipulato purché ricorra “almeno una” delle seguenti esigenze (ex art. 19, co.1, D. LGS. n. 81/2015, come mod. dal c.d. Decreto dignità (D.L.n. 87/2018, conv. dalla L. n. 96/2018):
1) “temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività”;
2) sostitutive;
3) “connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria” (tre condizioni, queste, che si devono verificare congiuntamente; si pensi ai picchi di attività).
ECCEZIONI. I DIRIGENTI: i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti possono avere una durata, non superabile, di 5 anni (salvo il diritto del dirigente di recedere ai sensi dell'art. 2118 c.c., dopo un triennio) e sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina del ct. (ex art. 29, co. 2); GLI STAGIONALI: un’ulteriore eccezione è rappresentata dai contratti stagionali che possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle ragioni giustificatrici (ex art. 21, co.1).
SANZIONE PER MANCANZA DI CAUSALI (CT DA 12 A 24 MESI) = TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DALLA DATA DI SUPERAMENTO DEI 12 MESI:
qualora, malgrado l’assenza delle esigenze di cui sopra (co.1), venga stipulato un ct di durata superiore a 12 mesi, “il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi” (art. 19, co.1-bis).
C) MAX 24 MESI NEL CASO DI SUCCESSIONE DI CT CON LO STESSO DATORE E LE STESSE MANSIONI. La durata dei ct “intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi”, con l'eccezione delle attività stagionali e salvo diversa regolamentazione da parte dei ccnl (art. 19, co. 2). Nel calcolo di tale periodo si tiene conto dei “periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato” (art. 19, co.2). Dato che la legge fa riferimento allo stesso datore di lavoro ed alle stesse mansioni, ad es. nel caso di trasferimento di azienda con mutamento del titolare, il rapporto di lavoro a termine intercorso con il cedente non si cumula con quello, sempre a termine, intercorso con il cessionario (nuovo titolare).
AUTONOMIA COLLETTIVA (art. 19, co. 2): eventuali diverse disposizioni dei contratti collettivi (anche territoriali o aziendali) possono ridurre o elevare il limite di durata massima di 24 mesi dei ct (“intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale”). Ciò, anche, ad es., regolando le mansioni in senso più restrittivo o più ampio, in modo da computare periodi temporali più vasti o meno vasti ai fini della durata massima. Per le causali, invece, la legge non contiene alcuna delega alla contrattazione collettiva.
SANZIONE PER UNO O PIU’ CT OLTRE I 24 MESI = TRASFORMAZIONE DALLA DATA DI
SUPERAMENTO DEI 24 MESI. Qualora sia superato il limite di 24 mesi, sia “per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento” (art. 19, co. 2).
D) DOPO I 24 MESI POSSIBILI ALTRI 12 CON CT “ECCEZIONALE” STIPULATO IN UNA SEDE “PROTETTA”. Un ulteriore contratto a tempo determinato (dopo i 24 mesi) può essere stipulato: a) presso la sede “protetta” dell’Ispettorato del lavoro, competente per territorio (ITL); b) fra gli stessi soggetti (la norma non parla di “stesse mansioni”); c) e con una durata massima di 12 mesi (o del diverso limite stabilito dai ccnl) (art. 19, co. 3).
Il ct “eccezionale” (dato che la legge fa riferimento solo alla durata massima) può anche essere inferiore a 12 mesi.
Non è prevista l’assistenza di un rappresentante sindacale.
SANZIONE = TRASFORMAZIONE DALLA DATA DI STIPULAZIONE: nell’ipotesi di ct
“eccezionale”, qualora non sia rispettata la procedura presso l’ITL, ovvero sia superato il termine stabilito dal ct eccezionale (che, come detto, può essere al massimo di 12 mesi), lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione (art. 19, co. 3).
IN SINTESI: nel caso di successione di contratti a termine, in linea generale, non è possibile superare il limite complessivo dei 24 mesi. Si computano tutti i contratti e i periodi di somministrazione a termine intercorsi in qualunque tempo tra i medesimi soggetti per mansioni di pari livello e categoria legale. Questa soglia è però superabile stipulando presso l’Ispettorato del lavoro un ulteriore contratto a termine, per una durata non superiore ai 12 mesi (anch’esso ormai soggetto al requisito della causale).
11. PROROGA DEL CT.
La proroga del ct, per la quale la legge non richiede né forma scritta né motivazione, è ammessa (ex art. 21, D. LGS. n. 81/2015):
1) NEI PRIMI 12 MESI (I° periodo, art. 21, co. 1), senza causale (v. art. 19, co. 4; ad es. quindi, un ct di 3 mesi, alla scadenza può avere altre 3 proroghe senza indicare le esigenze). TRASCORSI, invece, 12 MESI (II° periodo, art. 21, co. 1), il ct è prorogabile solo in presenza delle causali (di cui all’art. 19, co.1), a meno che non si tratti di contratti per attività stagionali (di cui all’art. 21, co.2), che possono essere prorogati senza causali (ex art. 21, co. 1, D. LGS. n. 81/2015).
SANZIONE: SE SI PROROGA OLTRE I 12 MESI SENZA ADDURRE CAUSALI = IL CONTRATTO SI TRASFORMA IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO SIN
DALL’INIZIO. Il contratto a termine può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle causali. In caso di violazione di quanto sopra disposto, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato (si suppone sin dall’inizio). I contratti per attività stagionali (ex art. 19, co. 2) possono essere prorogati anche in assenza di causali (art. 19, co. 1, D. LGS. n. 81/2015).
2) QUANDO LA DURATA INIZIALE DEL CT E’ INFERIORE A 24 MESI.
3) CON IL CONSENSO DEL LAVORATORE.
4) PER UN MASSIMO DI 4 VOLTE nell'arco, comunque, di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti. Trattandosi di proroga di un contratto, le mansioni cui è assegnato il lavoratore dovrebbero essere quelle “riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte” ai sensi dell’art. 2103, co.1, c.c. (e non sembra, pur nel silenzio della legge, che il lavoratore possa essere assegnato a mansioni diverse, se non nel rispetto dell’art. 2103 c.c.); mentre le casuali delle varie proroghe (laddove si sfori il tetto dei 12 mesi) possono essere diverse (ad esempio, ragioni “di sostituzione” anziché, “incrementi temporanei e significativi”, come in origine).
SANZIONE SE SI SFORA IL N° DELLE PROROGHE = TRASFORMAZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DALLA QUINTA PROROGA. Qualora il numero delle proroghe sia superiore a 4, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
START UP. I limiti contenuti nell’art. 21 D. LGS. n. 81/2015, non si applicano alle imprese start-up
innovative - di cui di cui all'art. 25, co. 2 e 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod., dalla
L. 17 dicembre 2012, n. 221 - per il periodo di 4 anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal co. 3 del suddetto art. 25 per le società già costituite.
12. PROSECUZIONE DEL CT (art. 22, D. LGS. n. 81/2015). Per quanto concerne la mera continuazione di fatto del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine pattuito inizialmente o successivamente prorogato (e fermi i limiti di durata massima del ct), la legge distingue due ipotesi:
I) STESSO RAPPORTO CON PROSECUZIONE BREVE = “TOLLERANZA A PAGAMENTO”. Nella prima ipotesi, si pone a carico del datore di lavoro l’onere di corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10° giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore (art. 22, co.1, D. LGS. n. 81/2015). (Se, però, con la prosecuzione di fatto, si sforano i 24 mesi di durata massima del ct, vi sarà la già illustrata trasformazione del ct in contratto a tempo indeterminato dal superamento dei 24 mesi).
II) STESSO RAPPORTO CON PROSECUZIONE LUNGA = TRASFORMAZIONE IN TEMPO INDETERMINATO DALLA SCADENZA DEI TERMINI PREFISSATI.
Nella seconda ipotesi, e cioè se il rapporto di lavoro continua oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° giorno per i ct superiori ai 6 mesi, non vi è più il diritto alla maggiorazione e si applica la sanzione per cui il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini (art. 22, co. 2, D. LGS. n. 81/2015).
13. RINNOVO DEL CT.
A) RINNOVO. A differenza della proroga (in cui il primo contratto a termine può essere prorogato liberamente all’interno del periodo massimo di 12 mesi, oltre il quale sono necessarie le causali), il ct può essere rinnovato (anche nell’ambito dei 12 mesi) solo in presenza di una delle causali (art. 21, co.01). In altre parole, a partire dal primo rinnovo, è sempre necessaria una delle causali previste dalla legge, anche se, in sommatoria con il precedente ct, non si superano i 12 mesi complessivi; e tali causali, vanno specificate nell’atto scritto di rinnovo. Fanno eccezione i contratti per attività stagionali (di cui all’art. 21, co.2), che posso essere rinnovati e prorogati senza causali (ex art. 19, co.2). (E. MASSI, I 6 punti chiave introdotti dalla conversione del “decreto dignità”, guida definitiva [E-book], 2018, 14 e 17).
SANZIONE: la mancata specificazione delle causali nell’atto scritto di rinnovo comporta la trasformazione del ct (rinnovato) in contratto a tempo indeterminato.
B) RINNOVO STOP AND GO (art. 21, co. 2, D. LGS. n. 81/2015).
Il legislatore guarda con sospetto le riassunzioni a termine attuate dopo la scadenza di un precedente contratto a termine e, nell’intento di scoraggiare la reiterazione di contratti temporalmente definiti, stabilisce che: se, dopo la scadenza del ct, il lavoratore viene riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi (ad es. c.d. contratto francobollo stipulato il giorno successivo a quello in cui scade il vecchio ct), il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato (art. 21, co. 2, D. LGS. n. 81/2015).
E’ inoltre sempre possibile provare la frode alla legge nei confronti del datore di lavoro che riassuma, ad es. a rotazione, vari lavoratori stando attento a rispettare i termini di 10 o 20 giorni.
ECCEZIONI. Il D. LGS. n. 81/2015 (art. 21, co. 2 e 3) prevede tre eccezioni in cui è ammesso riassumere senza osservare i limiti previsti e cioè:
1) nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi di qualsiasi livello;
2) nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
3) per le imprese start-up innovative (di cui all'art. 25, co. 2 e 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod., dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), per 4 anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal co. 3 del suddetto art. 25 per le società già costituite.
14. CESSAZIONE E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO A TERMINE. Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa:
dopo la scadenza del termine legittimamente pattuito, originario o successivamente prorogato, previsto nel contratto individuale di lavoro. In tale ipotesi, il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà delle parti e non occorre neppure il preavviso, poiché le parti sono già consapevoli che il rapporto è destinato ad estinguersi con la scadenza del termine;
prima della scadenza del termine per: 1. licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) e non per giustificato motivo; 2. dimissioni; 3. mutuo consenso (art. 1372 c.c.); 4. impossibilità sopravvenuta della prestazione (ad es. per inidoneità fisica del lavoratore); 5. morte del lavoratore. L’eventuale recesso ingiustificato ante tempus del datore di lavoro è assoggettato alla disciplina ordinaria del codice civile in tema di inadempimento contrattuale, con diritto del lavoratore a termine al solo risarcimento del danno, da parametrarsi alle retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito. Simmetricamente, nel caso di recesso ingiustificato ante tempus del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto al risarcimento dei danni sofferti a causa dell’improvvisa interruzione del rapporto.
15. DECADENZE E TUTELE.
1) Nel caso di termine illegittimo, il lavoratore può impugnare il contratto a tempo determinato (art. 28, co.1, D. LGS. n. 81/2015):
a) con le modalità per impugnare il licenziamento (previste dall’art. 6, co.1 e 2, L. n. 604/1966);
b) ed entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.
2) Inoltre, nell’ipotesi trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato “il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 604/1966.” (ossia: numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'impresa, anzianità di servizio del prestatore di lavoro, comportamento e condizioni delle parti) (art. 28, co. 2).
Tale indennità è attribuita a titolo di ristoro integrale del pregiudizio subito dal lavoratore, comprensivo delle conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronunzia con cui in sede giudiziale è ordinata la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Il limite massimo dell’indennità (12 mensilità) si riduce della metà nel caso in cui i ccnl “prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie” (art. 28, co. 3).
16. ALCUNE ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL CT (art. 29, D. LGS. n. 81/2015):
DIRIGENTI. “a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a norma dell'articolo 2118 del codice civile una volta trascorso un triennio”;
TURISMO E PUBBLICI SERVIZI. “b) i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi” (fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente);
DOCENTI, ATA E SANITARI. c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA (per il conferimento delle supplenze); con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale; e con il personale accademico (ai sensi della L. n. 240/2010).
PUBBLICO IMPIEGO. Il ct nella PA è disciplinato dall’art. 36 D. LGS. n. 165/2001.
A.T.