Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni Polizza fideiussoria “Concessioni Edilizie”
Il presente documento è stato redatto in data 01/01/2019 ed è l’ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx – Italia, Codice Fiscale e numero d’iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. x0000000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio del 31/12/2017 il patrimonio netto dell’impresa ammonta a € 729.529.712, il capitale sociale a
€ 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 583.705.626.
Sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx nella Sezione Investor Relations al seguente link (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/XxxxXxxx.xxxx?xxXxxxx00&xxXxxx000&xxXxxx000) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 424.976.542 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 918.359.447, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 191.239.444 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 915.256.915 e l’indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 216,1%.
La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e Costo di Costruzione | La compagnia si impegna farsi garante nei confronti del Beneficiario nel caso di mancato pagamento da parte del Contraente delle somme relative agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione, in base alle scadenze indicate nel piano di rateizzazione concordato con il Beneficiario medesimo. |
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria | La compagnia si impegna a farsi garante nel caso mancato adempimento dell’esatta e corretta realizzazione delle opere che il Contraente si è assunto con la sottoscrizione Convenzione urbanistica nei confronti dell’ente beneficiario. |
Attuazione degli obblighi di cui alla Convenzione urbanistica | La compagnia si impegna a farsi garante qualora il Contraente non rispetti/realizzi ulteriori obblighi rispetto a quelli sopra indicati, espressamente previsti nella Convenzione urbanistica. |
Diritto di superficie | La compagnia si impegna a farsi garante in caso di mancato pagamento ,da parte del Contraente, del corrispettivo della concessione in base alle scadenze indicate nella Convenzione urbanistica e concordate con il Beneficiario. |
Importi per monetizzazione aree | La compagnia si impegna a il pagamento, da parte del Contraente, delle somme relative alla cessione delle aree alla scadenza indicata nella Convenzione urbanistica e concordate con il Beneficiario. |
Sanzioni per il ritardato pagamento | La compagnia si impegna a farsi garante del pagamento da parte delle sanzioni amministrative maturate per ritardato pagamento degli oneri concessori rispetto alle scadenze, fino ad un massimo del 40%. |
AVVERTENZA: per ciascuna delle sezioni sopra descritte l’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali indicati nel frontespizio di polizza. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO | |
RIDUZIONE MASSIMALE GARANTITO | Il premio di proroga può essere ridotto solo se il BENEFICIARIO invia una comunicazione con lettera raccomandata, a mezzo PEC o altri mezzi analoghi, su carta intestata, regolarmente sottoscritta, protocollata e timbrata, al Contraente e/o alla Compagnia con la quale autorizza la riduzione del massimale garantito. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
INCREMENTO SOMMA GARANTITA | Durante la vigenza della polizza fideiussoria, solo nel caso in cui il BENEFICIARIO richieda un incremento dell’importo garantito, il Garante rilascerà apposita appendice di aumento massimale con contestuale pagamento di supplemento di premio. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo Principale.
Che cosa NON è assicurato?
Ci sono limiti di copertura? | |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse della Garanzia | Non è prevista l’applicazione di franchigie o scoperti e/o Periodi di carenza. La cauzione, considerata la sua particolare natura, prevede l’azione di surroga e rivalsa nei confronti del Contraente in caso di pagamento della prestazione. Per surrogazione si intende il subentro del fideiussore (la Società), che ha pagato la prestazione garantita con la polizza, nei diritti del credito nei confronti del debitore (il Contraente). Per rivalsa e regresso si intende il diritto della Società di ottenere dal Contraente il rimborso di quanto pagato, a termini di polizza, nei confronti del Beneficiario. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare durante la vigenza della polizza fideiussoria? | Obblighi di invio documentazione e informativa sul rischio Ai fini del monitoraggio del rischio, il Contraente è tenuto a trasmettere, su richiesta della Compagnia, una serie di documentazione, elencata nelle Condizioni Generali di Assicurazione, quale: • permessi a costruire relativi alle opere garantite e all’intervento edilizio previsto in convenzione; • collaudi realizzati; • stato di avanzamento dei lavori di costruzione; • piano economico/finanziario relativo all’intervento; • documentazione patrimoniale aggiornata. La documentazione sopra elencata dovrà essere trasmessa per PEC o raccomandata. Inoltre con la sottoscrizione delle CGA, il Contraente riconosce alla Compagnia assicuratrice la facoltà di esercitare ispezioni e controlli sul cantiere. |
Quali ulteriori obblighi assumo nei confronti dell’impresa nel corso della garanzia? | Liberazione dell’Impresa dagli obblighi nascenti dalla polizza fideiussoria/costituzione, da parte del Contraente, di eventuale controgaranzia Al verificarsi di determinate condizioni elencate nelle condizioni generali di assicurazioni oltre ai casi previsti dall’art. 1953 del c.c., l’Impresa può richiedere al Contraente: • di procurargli la “liberazione” della garanzia prestata mediante costituzione di una nuova fideiussione o l’estinzione dell’obbligazione garantita (svincolo della polizza); • versamento di una somma di denaro fino ad un massimo dell’importo garantito indicato nel frontespizio di polizza. |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro La richiesta di escussione della polizza fideiussoria (che spetta esclusivamente all’Ente Garantito/Beneficiario) o qualsiasi comunicazione e/o notifica dipendenti dalla presente polizza fideiussoria, nei confronti della Compagnia, per essere valide, dovranno essere effettuate con lettera raccomandata, a mezzo PEC o altri mezzi analoghi indirizzati esclusivamente alla sede della sua Direzione Generale. |
Assistenza diretta / in convenzione Non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione. | |
Gestione da parte di altre imprese Non è prevista la gestione da parte di altre imprese. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Considerata la particolare natura fideiussoria, la prescrizione dell’obbligazione garantita comporta il venir meno anche dell’accessoria obbligazione fideiussoria. Al presente contratto si applicano le ipotesi di decadenza applicabili alla fideiussione (art. 1957 Codice Civile). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento Informativo Principale Danni. |
Obblighi dell’Impresa | Pagamento del sinistro Il pagamento degli importi dovuti nei limiti della somma massima garantita sarà effettuato dalla Società entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta pervenuta dal Beneficiario con lettera raccomandata, a mezzo PEC o altri mezzi analoghi indirizzati esclusivamente alla sede della sua Direzione Generale. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento Informativo Principale. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. - Frazionamento Il Contraente è tenuto al pagamento dei premi di proroga trimestrali, semestrali o annuali fino a quando il Beneficiario/Ente Garantito non avrà disposto lo svincolo totale della polizza fideiussoria con lettera raccomandata, a mezzo PEC o altri mezzi analoghi, su carta intestata, regolarmente sottoscritta, protocollata e timbrata. - Adeguamento I supplementi di premio possono subire degli adeguamenti esclusivamente in caso di riduzione del massimale garantito disposto con comunicazione ufficiale da parte del Beneficiario , fermo restando la tassazione pattuita in sede di emissione della polizza. |
Rimborso | Non sono previsti rimborsi di premio, in caso di svincolo anticipato della polizza fideiussoria rispetto alla durata contrattuale, il premio resta acquisito dalla società. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La durata iniziale della cauzione è pari alla durata del piano di rateizzazione oppure al Cronoprogramma per l’esecuzione dei lavori oppure. alla durata degli obblighi indicati nella Convenzione urbanistica. In caso di maggior durata, e comunque fino a quando il Contraente non avrà presentato la documentazione per lo svincolo della cauzione, è obbligato al pagamento dei premi di proroga con cadenza semestrale o annuale. |
Sospensione | Nei contratti fideiussori non è prevista la sospensione della garanzia. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle contenuto nel Documento Informativo Principale. La polizza può essere annullata senza effetto con rimborso del premio al netto delle tasse entro 5 giorni dalla stipula, purché venga trasmesso presso l’agenzia/intermediario c/o cui è stato stipulato il contratto, l’intero fascicolo di polizza compreso l’esemplare per il Beneficiario. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento Informativo Principale. |
Tutte le persone fisiche intestatari di titolo autorizzativo per concessioni edilizie/permessi a costruire.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 16%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Xxxxxxx Xxxxxxxx, n. 2 – 00000 Xxxxxx (fax 02/00.00.00.00 – email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx. Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’IVASS: a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b. i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Xxx X.X. Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxx; d. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00000 Xxxx – Italia. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una |
controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link xxx.xxxx.xx/XXXXXXXXXXX/Xxxxxxxxxx.xxxx. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti. | |
Negoziazione assistita | È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Arbitrato Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: • contattare il numero verde 800.016611; • inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.