CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DELLA SOSTA NEI PARCHEGGI METROPARK DEL NETWORK CAMPANIA 1
All. 1) al Disciplinare – schema di contratto
CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DELLA SOSTA NEI PARCHEGGI METROPARK DEL NETWORK CAMPANIA 1
TRA
METROPARK S.P.A., con xxxx xxxxxx xx Xxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 iscritta al n. 04942261001 del Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. 820585, codice fiscale e partita IVA
n. 04942261001, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di FS Sistemi Urbani s.r.l., Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in persona dell’Amministratore Unico Arch. Sara Venturoni, ivi domiciliata per la carica, nata a Teramo il 3 febbraio 1966, nel prosieguo per brevità denominata “Metropark” o “Associante”
E
La società , con sede legale in , iscritta al n.
del Registro delle Imprese di , R.E.A.
, codice fiscale e partita IVA n. , in persona del Legale Rappresentante , ivi domiciliato per la carica, nato a il , nel prosieguo per brevità denominata “ ” o “Associato”.
PREMESSO CHE
• Metropark, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane interamente partecipata da FS Sistemi Urbani S.r.l., è statutariamente competente in materia di regolazione, gestione e controllo della sosta nei parcheggi su aree appartenenti al patrimonio del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
• Metropark, nella previsione della gestione diretta dei parcheggi attrezzati e delle aree di sosta a pagamento, per il raggiungimento dei propri fini aziendali e per l’offerta di particolari servizi può avvalersi di soggetti terzi in grado di garantire elevati standard qualitativi e di mercato, anche mediante l’utilizzo di forme associative;
• ai fini suddetti, in data Metropark ha indetto una procedura competitiva per selezionare un partner commerciale che, in qualità di associato in partecipazione, apporti attività lavorative nell’ambito della gestione della sosta nelle seguenti aree costituenti un network:
- Parcheggio di Aversa;
- Parcheggio di Casoria;
- Parcheggio di Salerno;
- Parcheggio di Napoli Campi Flegrei
- Parcheggio di Napoli Centrale comprensivo di:
1. Parcheggi P1 e P2 aperti al pubblico;
2. Terminal Bus di Napoli Centrale, comprensivo dei servizi di terra;
3. Area adibita alla sosta di servizio del Gruppo FS Italiane;
- Parcheggio di Napoli Mergellina;
- Parcheggio di Pozzuoli.
• l’esame delle offerte economiche pervenute, ha consentito a Metropark di individuare la migliore in quella presentata dalla società con una quota di partecipazione ai ricavi derivanti dalla vendita dei titoli abilitanti la sosta pari ad una percentuale base del %;
• la società ha fatto pervenire a Metropark la documentazione necessaria e conforme alla sottoscrizione del contratto;
tutto quanto premesso, di comune accordo, le parti convengono quanto segue:
ART. 1 PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Si elencano di seguito gli allegati al contratto:
A. Specifiche tecniche;
B. Planimetrie delle aree;
C. Schema di garanzia fideiussoria;
D. Informativa preliminare sui rischi specifici esistenti e da interferenza e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione al rapporto di associazione in partecipazione nell’ambito della gestione della sosta nei parcheggi del network Campania 1;
E. Accordo di Data Protection.
ART. 2 OGGETTO
Metropark in qualità di Associante, e la società in qualità di Associato, convengono di associarsi in partecipazione, ai sensi degli art. 2549 e seguenti del codice civile, per le attività relative alla gestione della sosta nelle aree di seguito indicate:
- Parcheggio di Aversa;
- Parcheggio di Casoria;
- Parcheggio di Salerno;
- Parcheggio di Napoli Campi Flegrei
- Parcheggio di Napoli Centrale comprensivo di:
1. Parcheggi P1 e P2 aperti al pubblico;
2. Terminal Bus di Napoli Centrale, comprensivo dei servizi di terra;
3. Area adibita alla sosta di servizio del Gruppo FS Italiane;
- Parcheggio di Napoli Mergellina;
- Parcheggio di Pozzuoli.
I parcheggi sopra elencati sono specificatamente individuati nelle planimetrie allegate in unico inserto (Allegato B).
Tutti i beni annessi ai parcheggi sono oggetto di specifica elencazione nei Verbali di Consegna Attività e sono affidati all’Associato esclusivamente al fine di svolgere le attività oggetto del presente accordo e, pertanto, il loro utilizzo deve essere considerato esclusivamente strumentale all’adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall’Associato.
ART. 3 DURATA
La durata del presente contratto è stabilita in anni 2 (due) a decorrere dalla data del
, con esclusione del tacito rinnovo.
Metropark si riserva la facoltà di rinnovare espressamente il presente contratto fino ad un massimo di ulteriori 2 (due) anni, alle medesime condizioni contrattuali, previa comunicazione da inviare all’Associato, a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di scadenza contrattuale sopra riportata.
ART. 4
CONOSCENZA DELLO STATO DEI LUOGHI E DEGLI IMPIANTI
L’Associato dichiara di gradire e di ben conoscere lo stato dei luoghi e specificamente le aree destinate a parcheggi attrezzati e i relativi flussi di traffico, nonché la propria idoneità a svolgere l’attività che per contratto si impegna ad intraprendere.
L’Associato dichiara di conoscere le diverse tecnologie di cui i vari parcheggi sono dotati ai fini del loro funzionamento.
Metropark fornirà all’Associato le necessarie indicazioni tecniche-operative relative alle tecnologie presenti nei parcheggi al fine di consentirgli di svolgere correttamente le istruzioni impartite da Metropark.
Nello svolgimento delle attività l’Associato si impegna ad utilizzare con diligenza gli impianti e le tecnologie messe a disposizione da Metropark (barriere a comando, cassa automatica, registratori di cassa e personal computer di gestione), per tutta la durata del presente contratto.
I parcheggi automatizzati sono dotati di un sistema di controllo remoto per cui Metropark garantisce, tramite la propria Centrale di Controllo di Roma (NOC), un servizio di prima assistenza in tempo reale all’Associato. La Centrale di Controllo è operativa dalle ore 06:00 alle ore 01:00.
Laddove non è presente un sistema di controllo remoto Metropark garantisce comunque il necessario supporto all’Associato. In caso di malfunzionamento degli impianti, Metropark provvederà, su segnalazione dell’Associato, all’intervento sul luogo per il ripristino del regolare funzionamento dell’attrezzatura.
ART. 5
APPORTO DELL’ASSOCIATO
Ai sensi del presente contratto associativo, l’Associato apporta esclusivamente l’attività lavorativa dei propri dipendenti, collaboratori e/o consulenti e si impegna a garantire lo svolgimento dell’attività nell’ambito della gestione della sosta, in modo assiduo e continuativo, secondo le direttive impartite dall’Associante, così come specificato nelle Specifiche tecniche (allegato A).
ART. 6
OBBLIGHI DELL’ASSOCIATO
1. L’Associato si impegna a garantire la regolare gestione della sosta da parte di Metropark, tutti i giorni di durata del presente contratto ponendo in essere le attività di seguito esemplificativamente elencate, secondo le modalità ed i requisiti di qualità in dettaglio specificati nelle Specifiche tecniche (Allegato A):
a. interfacciarsi, ai sensi dell’art. 15 del Contratto, nell’arco delle 24 ore lavorative con il personale Metropark nella gestione operativa dei parcheggi per il tramite dei referenti operativi nominati;
b. garantire, ai sensi dell’art. 15 del Contratto, nell’arco delle 24 ore lavorative lo scambio di informazioni, moduli, segnalazioni, ecc.. con il personale Metropark per il tramite dei referenti operativi nominati;
c. verificare puntualmente l’applicazione delle tariffe e del regolamento vigenti nei parcheggi e segnalare a Metropark qualunque tipo di anomalia;
d. assistere la Clientela in forme garbate e cortesi sia nella fruizione sia nel pagamento della sosta;
e. presidiare e controllare i varchi di accesso, nelle aree e nelle fasce orarie indicate da Metropark ai referenti operativi, usufruendo dei box ove presenti nelle aree di parcheggio;
f. verificare e contribuire a mantenere la funzionalità degli impianti di controllo accessi ed esazione della sosta e segnalare tempestivamente le necessità di intervento tecnico a seguito di guasti/anomalie;
g. svolgere gli interventi di prima assistenza sugli impianti in avaria in conformità a quanto indicato nei manuali d’uso e manutenzione dei medesimi, avvalendosi del supporto telefonico della Centrale di Controllo(NOC) e dell’assistenza tecnica Metropark; l’associato dovrà presenziare gli interventi fino ad un massimo di 4 ore (ricomprese nel contratto) superate le quali gli sarà riconosciuta una prestazione extra da autorizzare preventivamente;
h. garantire il servizio di reperibilità del personale, a richiesta, per tutta la durata del contratto, nelle fasce orarie non presenziate. In caso di richiesta d’intervento la
presenza del personale sul posto dovrà essere garantita entro 15 minuti dalla chiamata del personale di Metropark ai referenti operativi indicati dall’associato;
i. assicurare il mantenimento delle condizioni di pulizia e decoro delle aree, degli arredi e dei locali e segnalare tempestivamente, tramite i referenti operativi, eventuali necessità di intervento che, stante il carattere della stessa, siano a carico di Metropark (pulizia straordinaria, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ecc.);
j. segnalare tempestivamente a Metropark, tramite i referenti operativi, l’eventuale abbandono e deposito illecito di rifiuti da parte di terzi nelle aree di parcheggio;
k. segnalare, tramite i referenti operativi, eventuali esigenze connesse a manifestazioni di degrado sociale;
l. assicurare la vendita dei titoli abilitanti la sosta nel rispetto della politica commerciale definita da Metropark, nei giorni e negli orari indicati ai referenti operativi;
m. garantire che il proprio personale addetto indossi sempre il fratino con bande ad alta visibilità in condizioni di pulito ed il tesserino di riconoscimento;
n. fornire la massima assistenza alla clientela in condizioni eccezionali come in caso di sinistro nell’area;
o. applicare le procedure amministrative impartite da Metropark, con particolare riferimento alle attività di incasso, rendicontazione e versamento;
p. inserire i dati d’incasso nel modulo di rendicontazione giornaliero degli incassi;
q. utilizzare le tessere di servizio fornite da Metropark ai referenti operativi, per l’accesso ai parcheggi auto esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate nei punti precedenti;
r. fornire a Metropark, entro le scadenze di volta in volta indicate, le informazioni necessarie ad aggiornare la banca dati aziendale;
s. garantire, su esplicita richiesta di Metropark ai referenti operativi, un massimo di
ore annue per la copertura di servizi integrativi connessi ad eventi straordinari ad un costo di €/h;
t. far ricorso a ditte specializzate, anticipando ogni relativo costo, per far fronte a situazioni di grave emergenza e/o per ripristinare condizioni di sicurezza, con le modalità di cui all’art. 9 del CTP.
2. L’Associato si impegna a mantenere i requisiti di affidabilità professionale dimostrati ai fini della stipula del presente contratto e quindi a non incorrere, per tutta la durata di cui al precedente art. 3, nelle cause ostative indicate nel disciplinare e nelle cause di decadenza, sospensione, divieto e interdizione previste dalla vigente normativa in materia di documentazione antimafia, come previste dagli artt. 67, 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
3. Fermo il disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 86 del D. Lgs. n. 159/2011, l’Associato si impegna a comunicare tempestivamente (e comunque entro il termine di trenta giorni) eventuali modificazioni dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, trasmettendo a Metropark copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente agli amministratori o comunque a soggetti destinatari delle verifiche antimafia al fine di consentire a Metropark di accertare il permanere dei requisiti di onorabilità dell’ Associato. La mancata comunicazione delle suddette modificazioni, ovvero l’accertamento a carico dell’Associato di una delle cause di decadenza, sospensione, divieto ed interdizione di cui al comma 2, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
4. Inoltre, l’Associato dovrà eseguire tutte le attività connesse alla gestione degli incassi, come meglio precisate nelle Specifiche tecniche allegate e provvedere alla rendicontazione ed al versamento degli incassi stessi a Metropark.
Resta inteso tra le Parti che l’Associato si impegna a riconoscere a Metropark l’intero importo rendicontato e, pertanto, lascia sin d’ora indenne Metropark da ogni anomalia, incidente o evento che possano verificarsi in sede di gestione degli incassi facendosene completo ed esclusivo carico.
L’Associato provvederà al versamento di tutti gli incassi, indipendentemente dalla forma di pagamento (bonifico, assegno, contante) e dalla forma di registrazione (scontrino di cassa automatica/manuale, biglietto di parcometro, ricevuta fiscale), sul c/c n. 100000014917, c/o INTESA SANPAOLO ag. 37 di Roma – IBAN:
XX00X0000000000000000000000. L’associato eseguirà il versamento, salvo casi eccezionali che dovranno essere comunicati ed autorizzati da Metropark:
• in presenza di casse automatiche, entro le ore 12:00 del martedì successivo alla settimana in cui è stato eseguito lo scassettamento;
• previa autorizzazione di Metropark, in caso di prelievo di sole banconote dalle casse automatiche, entro le ore 12:00 del martedì successivo alla settimana in cui è stato eseguito il prelievo;
• in presenza di eventuali registratori di cassa, entro le ore 12:00 di ogni martedì, con cadenza settimanale;
• per gli incassi rendicontati con ricevuta fiscale, entro le ore 12:00 di ogni martedì, con cadenza settimanale;
Infine l’Associato dovrà versare il saldo di ciascun mese solare entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, successivamente all’invio della rendicontazione finale mensile per tutti i parcheggi del network.
ART. 7 MANLEVA
L’Associato si obbliga a mantenere Metropark sollevata ed indenne, anche giudizialmente, da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse, anche di terzi, connesse o comunque derivanti dall’esecuzione del presente contratto, per fatto proprio o dei propri dipendenti, collaboratori o a questi direttamente o indirettamente ricollegabili, fatta salva l’ipotesi in cui il pregiudizio sia imputabile a dolo o colpa grave dell’Associante.
ART. 8
INCEDIBILITÀ DEL CONTRATTO – DIVIETO DI PUBBLICITÀ
È fatto divieto all’Associato di cedere in tutto o in parte ad altri soggetti il presente contratto o di delegare a soggetti terzi lo svolgimento dell’ attività che si impegna a garantire tramite l’apporto ovvero di stipulare accordi di cointeressenza con terzi. È fatto espresso divieto all’Associato di utilizzare marchi, insegne o segni distintivi, identificativi simili e/o diversi dal marchio Metropark, con la sola eccezione del tesserino di riconoscimento che indica il marchio dell’Associato.
È fatto, altresì, divieto di destinare a pubblicità spazi di qualsiasi dimensioni e caratteristiche senza il preventivo consenso di Metropark.
ART. 9
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L’Associato si obbliga a rispettare e far rispettare dal proprio personale dipendente, dai propri collaboratori e consulenti, nonché dalle imprese di appalto di lavori, forniture e servizi, tutte le leggi e i regolamenti vigenti che disciplinano l’esercizio delle attività di cui al presente contratto, nonché ogni disposizione in materia di sicurezza, prevenzione danni e infortuni, incendi e quant’altro vigente in materia.
Per quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile.
ART. 10
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. FACOLTÀ DI METROPARK DI RIFIUTARE LA PRESTAZIONE DI UNO O PIÙ LAVORATORI DELL’ASSOCIATO
L’Associato si impegna ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte, sotto l’esatta osservanza di tutte le norme, condizioni e prescrizioni stabilite dal presente contratto.
In linea con l’obiettivo perseguito da Metropark di offrire alla clientela elevati standard qualitativi nello svolgimento della attività relative alla gestione della sosta, l’Associato si impegna a garantire la massima efficienza del personale addetto all’espletamento delle attività oggetto del presente contratto ed il rispetto, da parte del personale medesimo, dei principi ispiratori e delle disposizioni di cui al presente Accordo.
L’Associato è obbligato ad informare il proprio personale sugli obblighi di comportamento a cui questo deve attenersi ed è tenuto, pertanto, a rispondere dell’opera e del comportamento di tutti i propri dipendenti utilizzati per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile dei danni di qualsiasi natura provocati da questi, per imperizia o qualsiasi altro motivo, risentiti da Metropark o da terzi in dipendenza dell’esecuzione delle attività,
L’Associato si obbliga a consentire in ogni momento idonee verifiche sullo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto da parte di Metropark. A tal fine si obbliga a mettere a disposizione di Metropark, tutte le volte che ne facesse richiesta, la documentazione relativa
alle attività svolte ed a facilitare in ogni ragionevole misura l’espletamento delle predette verifiche.
Per l’esecuzione delle attività l’Associato è tenuto a prestare - assumendone i relativi rischi - un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente contratto e relativi allegati.
L’Associato si impegna ad espletare le attività con modalità organizzative tecniche e di controllo più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente contratto e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle attività .
Resta di competenza esclusiva dell’Associato l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nelle attività .
L’Associato si fa garante in particolare della condotta del personale proprio, assicurando - anche mediante adeguata istruzione dello stesso - che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta di personale di Metropark. L'Associato stesso individuerà, prima dell'inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione del contratto, secondo quanto stabilito al successivo art. 15.
Il personale dell’Associato eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti delegati, e comunque dall’Associato medesimo.
Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra Metropark e il personale addetto alle attività assunto dall’Associato. Tutto il personale assunto e addetto alle attività è sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’Associato.
Metropark non subentrerà in alcun caso e per alcun motivo nei rapporti di lavoro instaurati dall’Associato.
Le parti convengono espressamente che l’Associato dovrà rendere noto al personale impegnato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, i seguenti dati:
• durata del presente contratto;
• clausola di risoluzione per inadempimento del presente contratto e facoltà di recesso di Metropark;
• clausola ai sensi della quale Metropark, per patto essenziale ed inderogabile intercorso con l’Associato, non subentrerà in alcun caso nel rapporto di lavoro instaurato tra l’Associato e il personale addetto alle attività.
Metropark si riserva la facoltà di pretendere l’allontanamento di uno o più dipendenti dell’Associato, in presenza di ragioni che ne sconsigliano l’impiego. In tal caso, Metropark avrà facoltà di inibire l’ingresso nelle aree di tale/i dipendente/i, senza che l’Associato possa opporre eccezioni e/o giustificare eventuali propri inadempimenti.
ART. 11
SICUREZZA NEI LUOGHI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ CONTRATTUALI
L’Associato eseguirà le prestazioni oggetto del presente contratto osservando scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione, incluse anche quelle non esplicitamente citate nel presente contratto e nei relativi allegati.
L’Associato si impegna affinché il proprio personale dipendente, addetto allo svolgimento delle attività presso le aree gestite da Metropark e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, rispetti tutte le disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
Metropark fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare i lavoratori per l’espletamento delle attività, ricomprese nel presente contratto (Allegato D). A tale scopo, l’Associato si impegna, in qualità di Datore di Lavoro e nei confronti del proprio personale dipendente e dei propri collaboratori, a prendere visione e a far osservare tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in conformità con quanto disposto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i..
ART. 12 PARTECIPAZIONE AI RICAVI
Il corrispettivo spettante all’Associato è costituito dalla partecipazione ai ricavi derivanti dalla vendita dei titoli abilitanti la sosta nelle aree in oggetto, senza riconoscimento di alcun’altra forma di remunerazione in valore fisso o predeterminato, per una quota pari alla percentuale base offerta, del % ( %).
Nel caso in cui l’attività di parcheggio raggiunga determinate soglie di ricavi, la percentuale
sui medesimi, che costituisce il criterio di determinazione dei corrispettivi dovuti all’Associato per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, varierà come indicato nel prospetto che segue:
Scaglioni ricavi | Aliquota sui ricavi |
fino a € | % ( _%) |
da € --a € | riduzione del 25% della percentuale offerta sopra riportata |
oltre € | riduzione del 50% della percentuale offerta sopra riportata |
L’aliquota per determinare il corrispettivo da riconoscere all’Associato è individuata sulla base degli scaglioni dei ricavi derivanti dall’attività di parcheggio svolta in ciascun anno di durata contrattuale.
Pertanto, il riferimento temporale per la quantificazione degli scaglioni dei ricavi è così determinato:
- dal al per il primo anno;
- dal al per il secondo anno;
- dal al per il terzo anno, in caso di eventuale rinnovo;
- dal al per il quarto anno, in caso di eventuale rinnovo.
La rendicontazione relativa ai ricavi dei parcheggi sarà effettuata dall’Associante anche sulla base di dati presentati con cadenza mensile dall’Associato.
Ai sensi del presente contratto non sarà corrisposta alcuna anticipazione sui corrispettivi spettanti all’Associato.
L’Associato prende espressamente atto ed accetta che la remuneratività del corrispettivo offerto si fonda sulle sinergie e sulle economie derivanti dalla natura dei parcheggi che costituiscono un Network omogeneo.
Il pagamento da parte di Metropark del corrispettivo spettante all’Associato sarà effettuato dietro presentazione di fattura in regola con ogni vigente normativa, emessa solo dopo rilascio da parte di Metropark del numero di entrata merci, che dovrà essere obbligatoriamente riportato in fattura. L’inottemperanza a tali adempimenti contabili potrà causare ritardi nella erogazione del pagamento, non attribuibile a Metropark.
In virtù della Legge n. 205 del 27/12/2017, partire dal 1° gennaio 2019, le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) mediante l’utilizzo del Codice Destinatario A4707H7.
I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni, fine mese, data fattura, a mezzo bonifico bancario sul c/c i cui estremi saranno comunicati e/o indicati in fattura dall’Associato
Ai sensi di quanto previsto dall’ art. 17 ter del DPR 633/72, la prestazione oggetto del presente contratto sarà assoggettata al regime dello Split Payment, pertanto il pagamento delle fatture non prevederà la liquidazione della quota IVA.
Le modalità di quantificazione, rendicontazione, controllo e versamento dei ricavi sono contenute nelle Specifiche tecniche.
Qualora le comunicazioni fornite dall’Associato, relativamente agli incassi, risultassero inferiori a quelli accertati da Metropark a seguito di propri controlli, all’Associato verrà applicata una penale, nel caso la differenza ecceda il 3% del dichiarato, pari al 30% della differenza tra l’ammontare comunicato e quello accertato, oltre al ristoro delle spese sostenute per il controllo contabile.
Gli importi di cui ai commi che precedono verranno erogati secondo le modalità e la tempistica descritte nell’allegato Specifiche tecniche.
Il ritardato versamento da parte dell’Associato all’Associante, degli incassi derivanti dalla gestione del parcheggio comporterà l’applicazione di interessi moratori convenzionalmente determinati secondo il tasso di riferimento della BCE all’inizio del semestre solare di riferimento, maggiorato di 8 punti percentuali e, comunque, nei limiti di quanto previsto dal D.lgs. n. 192 del 9 novembre 2012.
Gli interessi decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza.
E’ fatto espresso divieto all’Associato di opporre compensazioni a qualsivoglia titolo e causa, in ragione degli eventuali ulteriori rapporti contrattuali intercorrenti o che intercorreranno con Metropark.
L’Associato dichiara, pertanto, di rinunciare ad avvalersi della compensazione e della relativa eccezione per la estinzione delle proprie ragioni di debito derivanti o derivate dal presente contratto e da ogni altro rapporto contrattuale con Metropark.
I pagamenti saranno subordinati all’inoltro da parte dell’Associato del DURC di cui al D.M. 24.10.2007, in corso di validità, in originale o copia conforme.
Il mancato versamento da parte dell’Associato dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti sarà considerato grave inadempimento contrattuale, anche ai sensi a per gli effetti dell’art. 1453 c.c..
Fermo restando l’applicazione di eventuali penalità Metropark, nel caso di inadempienza degli obblighi gravanti sull’Associato in forza del presente contratto, è autorizzata a sospendere all’Associato, in tutto o in parte, i pagamenti maturati sino a quando non avrà pienamente adempiuto a tutti i propri obblighi.
Qualora l’Associato non provveda ad adempiere entro i termini che saranno di volta in volta stabiliti dalla stessa, quest’ultima potrà provvedervi direttamente a spese dell’Associato, senza che questi acquisisca alcun diritto ad opporre eccezioni o ad avanzare richiesta di risarcimento alcuno.
L’Associato è autorizzato ad incassare in nome e per conto dell’Associante i bonifici, gli assegni ed il contante derivanti dalla gestione dei parcheggi.
ART. 13
ESTENSIONE E VARIAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
E ATTIVITA’ ANNESSE ALLA SOSTA
L’Associato presta sin d’ora il proprio assenso a che Metropark concluda analoghi accordi associativi con altri soggetti, per lo svolgimento della medesima attività imprenditoriale di cui al presente contratto ovvero accordi di cointeressenza con terzi.
Nel corso di validità del presente contratto Metropark potrà apportare variazioni, sia per quanto riguarda il numero degli stalli di sosta soggetti a pagamento, sia per quanto riguarda l’orario di svolgimento delle attività relative alla sosta, sia in merito a qualunque altro paramento (politica tariffaria, convenzioni commerciali, formule di fidelizzazione della clientela ecc.) senza che l’Associato possa opporre eccezioni.
Metropark si riserva di destinare il 20% delle superfici di ogni singola area di parcheggio per temporanee attività diverse dalla sosta, attività che potrà svolgere direttamente o tramite terzi, senza che l’Associato abbia in questo caso nulla a pretendere per i mancati ricavi derivanti dalla vendita dei titoli abilitanti la sosta. Qualora Metropark decida di svolgere le predette attività avvalendosi dell’Associato, a quest’ultimo verrà riconosciuta una percentuale sui
ricavi derivanti da queste ulteriori attività, da definirsi in relazione allo specifico apporto lavorativo eventualmente richiesto.
ART. 14 RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIATO
L’Associato assume ogni responsabilità in caso di infortunio e/o danneggiamento di terzi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento e pertanto, si obbliga a sollevare l’Associante, anche giudizialmente, da ogni responsabilità in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse di terzi, derivanti dalla gestione della sosta, fatta salva l’ipotesi in cui il pregiudizio sia imputabile a dolo o colpa grave di Metropark.
A tal fine l’Associato dovrà stipulare e consegnare a Metropark apposita polizza assicurativa RCT con primaria compagnia assicurativa, contro i rischi per danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività di sosta, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa.
In detta garanzia con la “clausola di responsabilità civile incrociata” dovrà essere detto chiaramente che sono considerati terzi Metropark S.p.A. e i suoi dipendenti, le altre società del Gruppo FS – controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.- e i loro dipendenti, nonché le persone presenti nelle aree di sosta.
Tale polizza dovrà essere di durata pari a quella del presente contratto.
Il massimale per tale polizza dovrà essere non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni/00) rispettivamente per sinistro, per persona, per danni a cose e per danni ambientali.
La garanzia dovrà prevedere l’obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a Metropark S.p.A. ogni elemento che possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia stessa, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà prevedere il prolungamento per 60 giorni dalla notifica dell’omesso o ritardato pagamento, onde consentire a Metropark di subentrare all’Associato. La garanzia dovrà prevedere, altresì, la rinuncia della compagnia assicuratrice al diritto di surrogazione nei confronti dei coassicurati indicati nella polizza. La copertura assicurativa decorre dalla data del Verbale di consegna delle aree di parcheggio e cessa alla data di scadenza contrattuale precedentemente definita.
L’Associato è tenuto a trasmettere a Metropark copia della polizza almeno dieci giorni prima e comunque non oltre la sottoscrizione del primo Verbale di Consegna delle Attività al fine
di consentire a Metropark la formale accettazione della stessa. Qualora l’Associato non presenti copia della polizza suddetta, Metropark si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del presente contratto, incamerando la cauzione di cui al successivo art. 18, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno subito.
L'Associato si obbliga, altresì, a presentare tempestivamente a Metropark le quietanze rilasciate dalla Compagnia assicuratrice in occasione delle successive date o scadenze.
L’Associato assume l’obbligo di reintegrare la garanzia assicurativa RCT di cui eventualmente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
La stipula della predetta polizza assicurativa non libera l’Associato dalle proprie responsabilità, né dal rispondere di quanto, in tutto o in parte, non coperto dalla polizza stessa.
ART. 15 GESTIONE E CONTROLLO
La gestione delle attività inerenti i parcheggi spetta unicamente a Metropark che provvederà ad impartire direttive all’Associato relativamente alle modalità di svolgimento dei servizi relativi all’attività, conformemente ai propri obiettivi aziendali e di profitto.
A tal fine l’Associato indica come proprio referente contrattuale il sig munito
degli idonei poteri di rappresentanza ed in quanto tale compreso tra i soggetti/rappresentanti dell’impresa sottoposti alle verifiche di cui all’art. 85 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
Per gli aspetti di natura strettamente tecnica Metropark interloquirà esclusivamente con i referenti operativi i cui nominativi, in numero massimo di 5, unitamente a copia della documentazione attestante i relativi poteri di rappresentanza ovvero il possesso di idonee deleghe di funzione, dovranno essere comunicati dall’Associato entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
Metropark si riserva il diritto di effettuare controlli e sopralluoghi in ordine allo svolgimento delle attività contrattuali da parte dell’Associato e alle modalità di utilizzo dei beni e degli impianti concessi in uso, senza la necessità di preventiva comunicazione.
Si conviene espressamente che i rapporti contrattuali con i fornitori delle attività di manutenzione straordinaria dei beni e degli impianti saranno tenuti in via esclusiva da Metropark.
ART. 16 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
Le spese di riparazione degli impianti in dotazione nei parcheggi in epigrafe sono a carico di Metropark, sussistendo, comunque, l’obbligo dell’Associato di adempiere con diligenza all’utilizzo delle apparecchiature nello svolgimento delle attività e ad eseguire attività di pulizia e piccoli interventi sulla funzionalità nonché la riparazione/manutenzione periodica.
L’Associato deve in ogni caso comunicare all’Associante tempestivamente eventuali necessità, guasti, e inconvenienti di carattere urgente da effettuare nelle aree di parcheggio. Nel caso in cui si rendesse necessario un intervento di manutenzione straordinaria per il quale sia necessario interrompere momentaneamente le attività relative alla sosta, nulla sarà dovuto all’Associato per l’eventuale interruzione.
ART. 17 RISOLUZIONE
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Associato, in caso di mancato o inesattoadempimento di quest’ultimo anche ad una soltanto delle seguenti obbligazioni:
• obbligo di mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti di affidabilità professionale di cui all’art. 6, comma 2 del presente contratto;
• obblighi informativi di cui all’art. 6, comma 3, del presente contratto;
• divieto di cessione del presente rapporto di associazione in partecipazione senza il preventivo assenso scritto dell’altra parte di cui all’art. 8;
• sospensione dello svolgimento dei servizi, in almeno un’area di parcheggio, per un periodo superiore a 48 (quarantotto) ore consecutive;
• rispetto delle disposizioni normative a tutela dei lavoratori relative alla regolarità contributiva ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
• mancato versamento di almeno 15 giorni di incassi;
• svolgimento di attività diverse da quelle previste dal presente contratto;
• obbligo di sostituzione del garante ai sensi dell’art. 19, ultimo comma, del presente contratto;
• obblighi di cui agli artt., 20, 21, 22, 28, 31, 33, 34 e 35 del presente contratto;
• nei casi previsti nel Specifiche tecniche al punto “Rilevanza delle sanzioni ai fini della facoltà di Metropark di risolvere il contratto”.
In questi casi il contratto si intenderà risolto di diritto dalla data di comunicazione di Metropark di volersi avvalere della presente clausola, fatto salvo il diritto di quest’ultima di escutere la garanzia fideiussoria o a trattenere il deposito cauzionale di cui al successivo art.
18 ed a conseguire l’integrale risarcimento dell’eventuale maggior danno subito in conseguenza della risoluzione. Per effetto della risoluzione l’Associato è obbligato a cessare immediatamente ogni attività riconsegnando gli impianti e le attrezzature di cui all’art. 2, ultimo comma, che precede.
ART. 18 PENALI
In caso di inadempimento dell’Associato, ovvero di inadempimento parziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto, Metropark avrà facoltà di applicare, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito, le penali così come definite nelle Specifiche tecniche allegate.
Al fine dell’applicazione delle penali Metropark si riserva fin d’ora la facoltà di decurtare il corrispettivo di cui al precedente art. 11, facoltà rispetto alla quale l’Associato manifesta fin d’ora il proprio consenso.
È fatto salvo il diritto dell’Associante di agire per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
ART. 19 GARANZIA FIDEIUSSORIA
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, compreso il versamento delle somme derivanti dall’attività di sosta, l’Associato rilascia apposita garanzia fideiussoria di importo pari a € 215.000,00 (duecento quindicimila/00).
Detta garanzia redatta secondo lo schema allegato, è stata costituita a favore di Metropark
S.p.A. (con sede legale in xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxx codice fiscale e partita Iva 04942261001).
La sottoscrizione della fidejussione da parte del garante è corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità dei firmatari.
L’Associato è obbligato a reintegrare la cauzione suddetta qualora Metropark se ne sia avvalsa
– in tutto o in parte – nel corso dell’esecuzione del presente Contratto.
La garanzia cesserà di aver effetto dopo la riconsegna delle attività di cui all’art. 24 e sempre che, all’atto dello svicolo, non sussistano contestazioni o contenziosi pendenti.
Qualora emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o della Compagnia di Assicurazione garante, il concorrente selezionato, su richiesta di Metropark dovrà procedere, entro 60 giorni dalla comunicazione, alla sostituzione del garante, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ..
In alternativa alla costituzione di una polizza fideiussoria, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, compreso il versamento delle somme derivanti dall’attività di sosta, l’Associato potrà costituire a favore di Metropark un deposito cauzionale di importo pari a 215.000,00 (duecento quindicimila/00).
Detto deposito cauzionale, da versare mediante trasferimento sul c/c bancario n. XX00X0000000000000000000000 intestato a Metropark, sarà mantenuto nella sua misura intera per tutta la durata del contratto.
L’Associato è obbligato a reintegrare il deposito cauzionale qualora Metropark se ne sia avvalso – in tutto o in parte – nel corso dell’esecuzione del presente contratto, entro 30 giorni decorrenti dall’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, Metropark si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.
Il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito senza la corresponsione di interessi, alla scadenza del contratto, previa verifica di Metropark del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti dall’Associato con il presente contratto, compreso il versamento delle somme derivanti dall’attività di sosta.
ART. 20
OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE. RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.
L’Associato si obbliga anche contrattualmente nei confronti di Metropark ad assicurare ai lavoratori comunque coinvolti nella esecuzione del presente contratto un trattamento
normativo e retributivo rispondente alle vigenti disposizioni di legge, di regolamento e dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria ed alla località in cui si svolgono le attività relative alla sosta, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, fiscale, assicurativa, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro.
In nessun caso Metropark sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze dell’Associato che rimane, al riguardo, unico responsabile.
In ogni caso l’Associato si obbliga a mallevare e tenere indenne – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni - Metropark da ogni pregiudizio, compresa l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, comunque derivanti dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari ovvero dai contratti collettivi di lavoro in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), di assunzione e trattamento dei lavoratori, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di obblighi previdenziali, contributivi, assicurativi ed in genere fiscali, inclusi gli obblighi del sostituto d’imposta ed i versamenti IVA, a carico dell’Associato medesimo e dagli eventuali subappaltatori e subcontraenti.
In particolare, l’Associato si obbliga a garantire e tenere indenne Metropark - nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale - da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzare dai dipendenti dell’Associato, causa l'inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.
L’Associato si obbliga, altresì, a mallevare e tenere comunque indenne Metropark nei medesimi termini di cui al precedente periodo, qualora questa sia chiamata a rispondere delle obbligazioni di cui all’art. 26, comma 4, D.Lgs. 81/2008.
Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente contratto, anche in data successiva alla vigenza dello stesso, l’Associato si impegna:
1. ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese di Metropark e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinunzia del dipendente al diritto ed all'azione nei confronti di Metropark. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o l’Associato non riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il
proprio personale, idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolato contrattuale.
2. Nel caso di mancata definizione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx e fatta salva l’ipotesi in cui l’Associato riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l'insorgenza della vertenza - l’Associato medesimo si impegna a corrispondere a Metropark, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata con decorrenza in data compresa nell'ambito di vigenza del presente contratto - la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a Metropark, un importo pari a complessivi euro 25.000,00 (venticinquemila/00); somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall’Associato, ovvero mediante incameramento della cauzione versata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta giorni) dalla data della sentenza.
ART. 21 TRASPARENZA PREZZI
L’Associato espressamente e irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non avere corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e, comunque, volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso contenuti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni sopra rese, il presente accordo associativo si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. per fatto e colpa dell’Associato che sarà, conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ART. 22 OSSERVANZA CODICE ETICO
L’Associato dà atto di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato nel sito internet http.//xxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione “Come lavoriamo – Codice Etico”, che dichiara di ben conoscere e si impegna a rispettare. L’eventuale violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel suddetto Codice Etico configura un’ipotesi di risoluzione espressa del contratto.
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, l’Associato, nello svolgimento dell’attività oggetto del presente Contratto e nei rapporti con Metropark, si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, adottato da Metropark, quale parte integrante del modello organizzativo e di gestione definito per gli effetti esimenti di cui al D.Lgs. 231/01, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, che dichiara di ben conoscere.
In caso di violazione del suddetto Codice, che sia riconducibile alla responsabilità dell’Associato, sarà facoltà di Metropark risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
In tal caso spetterà all’Associato di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per l'attività regolarmente svolta sino alla data di risoluzione.
Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l’Associato dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni Metropark e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti, da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.
ART. 23 VARIAZIONI DELLE AREE
Fatta salva la facoltà di recesso nei termini e alle condizioni regolate dal successivo art. 24, il trasferimento dell’attività connessa alla gestione dei parcheggi oggetto del presente contratto
in aree diverse, o la sospensione momentanea o definitiva della stessa, non legittimerà l’Associato a richiedere variazioni nei corrispettivi e/o indennizzi e/o risarcimenti, avendo le parti valutato ed espressamente accettato i rischi connessi a tali eventualità.
ART. 24 RICONSEGNA DELLE ATTIVITA’
Al termine del contratto o in caso di recesso o risoluzione dello stesso, o su richiesta del Gruppo FS per esigenze connesse all’esercizio ferroviario e/o per riqualificazione dei parcheggi, gli impianti e le attrezzature dovranno essere riconsegnati in buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale degrado dovuto all'uso, entro e non oltre 10 giorni dalla data di cui sopra.
In caso di mancata tempestiva liberazione da persone o cose delle aree l’Associato sarà tenuto a corrispondere una penale giornaliera, per ciascun giorno di ritardo nel rilascio di ciascuna area, pari € 2.000,00 (duemila/00). Al fine dell’applicazione della penale Metropark si riserva fin d’ora la facoltà di decurtare il corrispettivo di cui al precedente art. 11, facoltà rispetto alla quale l’Associato manifesta fin d’ora il proprio consenso. Alla scadenza del presente contratto ed in ogni altra ipotesi di anticipata caducazione degli effetti dello stesso, all’Associato non verrà riconosciuta altra utilità se non la restituzione dell’apporto nella misura eventualmente residuata a seguito del periodico riconoscimento della percentuale sui ricavi, ai sensi delle vigenti previsioni del codice civile, con espressa esclusione di ogni e qualsivoglia importo a titolo di indennità ivi compresa quella di avviamento, e/o di rimborso.
ART. 25 RECESSO ANTICIPATO
Decorso il primo anno di durata, entrambe le parti potranno esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recesso anticipato ai sensi dell’art. 1373, comma 2, c.c., a condizione che l’ammontare complessivo dei ricavi registrati nel trimestre precedente risulti pari o inferiore a € .
La volontà di recedere dovrà essere comunicata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi a mezzo lettera raccomandata A/R, senza che la parte nei confronti della quale viene esercitato il recesso possa pretendere nulla a titolo di risarcimento e/o indennità.
Entro il termine di preavviso, le parti potranno concordare il mantenimento del contratto mediante modifica delle rispettive percentuali di partecipazione ai ricavi, a condizione che la
quota spettante all’Associato risulti comunque inferiore a quella offerta dal secondo classificato nella procedura di selezione di cui in premessa, ovvero, in caso di unico offerente, alla percentuale massima indicata nel disciplinare.
In mancanza di accordo, alla scadenza del termine di preavviso, l’Associato dovrà provvedere alla restituzione delle attività nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 23.
ART. 26
REGIME TARIFFARIO - PAGAMENTO DELLA SOSTA
Orari, tariffe, giornate e modalità di pagamento della sosta per quanto non previsto dal presente contratto saranno regolate dall’allegato Specifiche tecniche (Allegato A), che l’Associato dichiara di ben conoscere e di accettare in quanto li ritiene idonei al conseguimento di un favorevole risultato economico.
Durante la vigenza del presente contratto Metropark si riserva di procedere ad eventuali modifiche dei regimi tariffari applicati, dandone notizia all’Associato e senza che quest’ultimo possa opporre eccezioni.
ART. 27 ELEZIONE DI DOMICILIO
Agli effetti fiscali e giudiziari le Parti dichiarano che il proprio domicilio è quello in epigrafe indicato.
Nel caso di trasformazione della ragione sociale, di cambio del legale rappresentante o di modifica delle sede legale, l’Associato si obbliga a darne tempestiva comunicazione alla Metropark pena la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ART. 28 CESSIONE DEI CREDITI
I crediti derivanti dal presente contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione (“Cessione”) a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo FS Italiane o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, Metropark può opporre diniego espressamente motivato. In ogni caso, Metropark può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
ART. 29 CONTROVERSIE
Nel caso in cui insorgessero controversie in ordine alla interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente atto oppure per qualunque altra ragione da esso dipendente, le parti in conflitto, qualora non dovessero comporre bonariamente l’insorgenza dell'eventuale controversia, si rimetteranno al giudizio esclusivo del Foro di Roma.
ART. 30
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI DALL’ASSOCIATO
In conformità delle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/16 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, i dati personali relativi ai dipendenti/collaboratori dell’Associato, eventualmente forniti in relazione all’espletamento del presente contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo contratto e trattati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità, da Metropark
S.p.A. e dalle persone all’uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento. L’Associato conferma che i dati personali nella propria disponibilità sono raccolti e trasmessi a Metropark S.p.A. nel rispetto della Normativa Privacy, applicando le misure di sicurezza espressamente previste dal GDPR e che ai soggetti interessati è stata fornita l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR, includendo Metropark S.p.A. tra i destinatari dei dati.
ART. 31
TUTELA DEI DATI PERSONALI DELLA CLIENTELA
Considerato che le attività previste nel presente Contratto comportano il trattamento di dati personali da parte dell’Associato (Responsabile del Trattamento) per conto di Metropark (Titolare del Trattamento), i diritti e gli obblighi di Titolare e Responsabile vengono disciplinati dalle Parti tramite specifico Accordo Data Protection ai sensi dell’art. 28 del GDPR (General Data Protection Regulation – Reg. UE 679/2016), che si allega al presente Contratto e che costituisce parte integrante dello stesso.
ART. 32 REGISTRAZIONE
Il presente atto, il cui corrispettivo è soggetto all’IVA, è esente da registrazione fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Le parti si danno reciprocamente atto che l’eventuale registrazione del presente contratto
sarà a cura e spese della Parte che ne abbia interesse.
ART. 33
DIVIETO DI PORRE IN ESSERE COMPORTAMENTI CONFIGURANTI ILLECITI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
L’Associato nel corso delle attività oggetto del presente contratto, con particolare riferimento al maneggio e la gestione di denaro contante, si obbliga ad operare con onestà, trasparenza, correttezza e buona fede, astenendosi dal porre in essere comportamenti configuranti illeciti contro la fede pubblica, in violazione della normativa vigente e delle regole di condotta adottate da Metropark.
ART. 34 AMBIENTE
L’Associato si impegna a svolgere le attività ricomprese nel presente contratto, con la massima attenzione e consapevolezza rispetto alle tematiche ambientali.
L’Associato si obbliga ad osservare ed a far osservare ogni disposizione vigente in materia di tutela di ambiente e contro l’inquinamento del suolo, idrico, atmosferico, acustico e da campi elettromagnetici, di disciplina d’uso di sostanze chimiche, ivi comprese quelle lesive all’ozono stratosferico, e di gestione rifiuti.
A tal proposito l’Associato dovrà fornire a Metropark tempestiva evidenza di eventuali situazioni che possano comportare rischi nell’ambito della tutela ambientale nelle aree oggetto del predetto contratto.
L’Associato si obbliga, altresì, a segnalare tempestivamente a Metropark l’eventuale abbandono e deposito illecito di rifiuti da parte di terzi, che possano causare una situazione di degrado dell’area di parcheggio.
L’Associato si impegna a non causare in nessun modo il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, delle aree e delle risorse naturali (suolo, sottosuolo, acque, atmosfera, eccetera) in cui sono svolte le attività in oggetto e ad osservare in materia di tutela ambientale quanto previsto dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68 e s.m.i..
Inoltre, l’Associato si impegna a:
a) non abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel sottosuolo;
b) non depositare in modo incontrollato rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel sotto- suolo;
c) non immettere rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque;
d) non disperdere nel sottosuolo acque meteoriche provenienti dal dilavamento di superfici impermeabili, di coperture dei fabbricati, di piazzali e di strade.
Qualora si verifichi un danno ambientale nelle aree oggetto del presente contratto, che sia riconducibile ad una o a più azioni commesse dall’Associato, o comunque riconducibili alle sue attività, per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di legge e di norme tecniche, questo è obbligato a norma di legge a ripristinare le condizioni originarie dell’area e delle risorse naturali, manlevando e tenendo indenne Metropark da qualsivoglia responsabilità, onere di ripristino e di risarcimento da parte di terzi.
Resta salva la facoltà di Metropark di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, sia in caso di violazione da parte dell’Associato delle previsioni del Legge 22 maggio 2015 n. 68 e s.m.i., sia nel caso in cui l’Associato non abbia provveduto al ripristino del danno ambientale e non abbia inoltre provveduto a presentare alle autorità competenti entro trenta giorni dall’evento dannoso le possibili misure da intraprendere.
ART. 35 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
L’Associato dovrà garantire, con idonea frequenza, un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti all’interno delle aree di parcheggio, nel rispetto di quanto indicato nel vigente Regolamento adottato dall’Amministrazione locale di riferimento.
L’Associato è responsabile del corretto conferimento di tali rifiuti presso i punti di raccolta presenti fuori dalle aree di parcheggio. Pertanto, i rifiuti dovranno essere trasportati dall’Associato fuori dall’area, accuratamente separati per la tipologia di rifiuto e inseriti negli appositi contenitori pubblici.
Metropark garantirà lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, eventualmente abbandonati e depositati nelle aree di sosta, previa e tempestiva segnalazione da parte dell’Associato.
I materiali di risulta provenienti dagli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di sosta e degli impianti tecnologici ivi presenti, previste a cura dell’Associante dovranno essere smaltiti dall’Associante in conformità della normativa vigente.
ART. 36
USO DEL MARCHIO E DEL LOGO
L’Associato utilizzerà il logo Metropark unicamente per le finalità connesse all’esecuzione
del presente contratto. L’Associato riconosce che il logo Metropark ed il marchio in esso contenuto, costituiscono oggetto di proprietà industriale esclusiva della stessa e che, pertanto, ogni diritto derivante dal suo uso e/o registrazione spetta in via esclusiva a Metropark. L’Associato riconosce, altresì, che nessuna clausola del presente contratto potrà essere interpretata come se conferisse allo stesso un qualche diritto sul marchio Metropark. Dal momento della cessazione o risoluzione del presente contratto per qualsiasi titolo e/o ragione intervenuta, l’Associato non avrà più diritto di utilizzare in alcun modo il logo Metropark e il marchio in esso contenuto.
ART. 37
EVENTI RILEVANTI IN AMBITO DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI SISTEMI INFORMATIVI
L’Associato garantisce la sicurezza del sistema informativo utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente incarico, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente l’oggetto del presente incarico.
A tal fine si obbliga:
a) ad adottare e mantenere per tutta la durata del presente incarico, le seguenti misure minime di sicurezza:
• Definizione di Policy interne per uso di risorse ICT da parte degli utenti;
• Utilizzo di sistemi di autenticazione per accesso alla rete interna (User ID/ password);
• Procedure di Back-up giornaliere delle postazioni di lavoro e dei server;
• Utilizzo di un sistema di Antivirus a protezione delle postazioni di lavoro e dei server;
• Utilizzo di un sistema di protezione di rete Firewall.
b) a segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 0644104893 oppure l’indirizzo mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
c) ad effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione
secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico.
d) a consentire l’accesso del personale incaricato da Metropark per la verifica dell’adozione delle misure minime adottate.
In caso di inadempimento parziale o assoluto anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Metropark avrà la facoltà di risolvere il presente incarico ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in dipendenza dell’inadempimento.
ART. 38 CONFLITTO DI INTERESSI
Ai fini dell'esecuzione del contratto, l’Associato conferma l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del contratto medesimo.
Parimenti l’Associato si impegna, ove nelle more dell'esecuzione del presente contratto dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia a Metropark che procederà alle valutazioni del caso.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l’Associato non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Associato che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellata dal albo fiduciario, ove esistente.
ART. 39
SISTEMA GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ AMBIENTE
L’Associante per la gestione degli aspetti ambientali e dei relativi impatti ha implementato e certificato un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente (SGI QA) conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Per questo motivo, coordinandosi con Metropark, l’Associato dovrà integrare nel proprio sistema di gestione tutte le indicazioni, procedure, moduli, ecc. necessarie a renderlo congruente con il Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente (SGI QA) di Metropark. L’Associante si riserva di effettuare audit nel corso del contratto per verificare la corretta applicazione degli adempimenti concordati per
rendere coerenti i sistemi di gestione. Inoltre, su richiesta di Metropark, l’Associato dovrà fornire specifica rendicontazione in termini di compilazione check list, comunicazione dati, produzione certificazioni e quant’altro necessario per l’acquisizione dei dati necessari al corretto funzionamento del SGI QA di Metropark. Infine l’Associante potrà richiedere evidenza di indicatori specifici ambientali e di sostenibilità in genere, quali consumi propri dell’Associato (mezzi, uffici dedicati al servizio, ecc.), gestione rifiuti, evidenze smaltimento materiali, ecc. In caso di non conformità rilevate in fase di audit o di carenze di rendicontazione, l’Associante stabilirà dei tempi massimi di risoluzione a cui l’Associato dovrà conformarsi.
L’ASSOCIANTE L’ASSOCIATO
Roma, 2018
Il sottoscritto sig.
in qualità di
nonché Legale
Rappresentante della società dichiara ai sensi dell’articolo 1341 c.c., di avere preso visione e di accettare ed approvare specificatamente il contenuto dei seguenti articoli: Articolo 4 (Conoscenza dello stato dei luoghi e degli impianti)
Articolo 5 (Apporto dell’Associato) Articolo 6 (Obblighi dell’Associato)
Articolo 8 (Incedibilità del contratto – divieto di pubblicità) Articolo 9 (Osservanza di leggi e regolamenti)
Articolo 10 (modalità di esecuzione del servizio. facoltà di Metropark di rifiutare la prestazione di uno o più lavoratori dell’Associato)
Articolo 11 (Sicurezza nei luoghi di espletamento del servizio) Articolo 12 (Partecipazione ai ricavi)
Articolo 14 (Responsabilità dell’Associato)
Articolo 15 (Gestione e controllo) Articolo 17 (Risoluzione)
Articolo 18 (Penali)
Articolo 19 (Garanzia fideiussoria)
Articolo 20 (oneri contributivi – manleva di Metropark) Articolo 21 (Trasparenza prezzi)
Articolo 22 (Osservanza Codice Etico) Articolo 23 (Variazione delle aree) Articolo 24 (Riconsegna delle attività) Articolo 25 (Recesso anticipato)
Articolo 26 (Regime tariffario – pagamento della sosta) Articolo 27 (Elezione di domicilio)
Articolo 28 (Cessione dei crediti) Articolo 29 (Controversie)
Articolo 30 ( Trattamento dei dati personali forniti dall’Associato)
Articolo 31 (Trattamento dati personali Tutela dei dati personali della clientela) Articolo 32 (Registrazione)
Articolo 33 (Divieto di porre in essere comportamenti configuranti illeciti contro la fede pubblica)
Articolo 34 (Ambiente)
Articolo 35 (Smaltimento dei rifiuti) Articolo 36 (Uso del marchio e del logo)
Articolo 37 (Eventi rilevanti in ambito di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informativi)
Articolo 39 (sistema gestione integrato qualità ambiente) Letto, confermato e sottoscritto.
L’ASSOCIATO
Roma, 2018