Edizione 2022 (stato 1° maggio 2022)
Edizione 2022 (stato 1° maggio 2022)
Assicurazione di previdenza vincolata CONVITA
Pilastro 3a
Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
Informazioni sull’assicurazione di previdenza vincolata CONVITA
Le seguenti informazioni vi offrono in forma succinta un quadro generale sull’identità dell’assicuratore e sugli elementi essenziali del contratto d’assicurazione conformemente all’art. 3 della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). La documentazione com- prende pure l’edizione integrale delle Condizioni generali d’assicurazione (CGA). I diritti e i doveri delle parti contrattuali si fondano sulla proposta, la polizza, le CGA e le Condizioni complementari d’assicurazione (CCA), nonché le leggi applicabili, in particolare la LCA e l’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3).
Persona intestataria della previdenza
Sono abilitate a concludere l’assicurazione le persone maggio- renni domiciliate in Svizzera che conseguono un reddito assogget- tato ai contributi AVS svolgendo un’attività lucrativa dipendente o indipendente. La persona assicurata, la/lo stipulante e, in caso di vita, l’avente diritto sono la medesima persona, denominata persona intestataria della previdenza.
Descrizione del prodotto, rischi assicurati e copertura assicurativa
CONVITA è un prodotto assicurativo flessibile nel quadro della previdenza vincolata. Si compone di diversi moduli che potete abbinare per ottenere una soluzione previdenziale calibrata sulle esigenze individuali. I premi versati costituiscono contri- buti a forme di previdenza riconosciute e sono quindi fiscal- mente deducibili. La CONCORDIA rilascia ogni anno un’atte- stazione a tal fine.
All’inizio del contratto potete scegliere se limitarvi ad assicu- rare rischi o se accumulare anche un capitale di risparmio tramite versamenti in un fondo d’investimento. Sono disponi- bili i moduli qui di seguito indicati.
CONVITArisk
– Potete stabilire se assicurare prestazioni in caso di decesso, in caso di invalidità o in entrambi i casi. Inoltre potete deci- dere se assicurare solo i rischi dovuti a malattia o anche i rischi dovuti a infortunio. Infine determinate voi l’importo della prestazione che sarà versata nel caso in cui il rischio assicurato si verificasse.
– Se concludete CONVITArisk Invalidità, in caso di vostra inva- lidità la somma assicurativa concordata è versata a vostro favore. Se concludete CONVITArisk Decesso, in caso di vostro decesso la somma assicurativa concordata è versata a favore delle persone beneficiarie. Trattandosi di un’assicu- razione di puro rischio, alla scadenza dell’assicurazione non sono erogate prestazioni e in caso di estinzione anticipata del contratto, CONVITArisk non ha alcun valore di riscatto.
CONVITAsave
– Il premio non è utilizzato solo per assicurare un rischio bensì, in larga parte, per accumulare un capitale di rispar- mio che è investito in un fondo. Potete scegliere un fondo tra quelli proposti dalla CONCORDIA. In caso di vostra sopravvivenza, alla scadenza dell’assicurazione vi sarà erogato il capitale accumulato in fondi. In caso di vostro decesso prima della scadenza dell’assicurazione, le per- sone beneficiarie ricevono il capitale accumulato in fondi più l’1 % del capitale in fondi alla data del decesso.
– Alla conclusione del contratto stabilite la somma che deside- rate investire annualmente nella previdenza vincolata. Il prodotto offre tuttavia una grande flessibilità per cui, se lo desiderate, potete versare un importo maggiore di quello pat- tuito, fino al tetto massimo stabilito per legge. Oppure, se un anno disponete di meno liquidità, potete versare una cifra inferiore a quella prevista. Poiché il premio di CONVITAsave risulta da una somma di più componenti, nel contratto è chia- mato «premio globale». L’obbligo di pagamento concerne solo le componenti del premio che finanziano il rischio e i costi. La componente di risparmio del premio globale, ovvero la compo- nente che è investita nel fondo, è flessibile.
– In caso di decesso, CONVITAsave versa in aggiunta l’1 % del capitale accumulato in fondi. Poiché il premio per questo rischio è molto modesto, non è fatturato separatamente bensì detratto direttamente dal capitale in fondi.
– È possibile inoltre indicizzare il premio: in questo caso il premio globale è adeguato automaticamente all’importo massimo che la legge consente di versare nella previdenza vincolata (ad esempio importo massimo nel 2020: CHF 6’826; importo massimo nel 2021: CHF 6’883; il premio del 2021 aumenta della differenza tra i due importi: CHF 57).
– Se avete concluso sia CONVITAsave sia CONVITArisk, il premio globale indicato sulla vostra polizza CONVITA comprende tutte le componenti.
– In caso di vostra sopravvivenza alla data indicata sulla polizza, vi sarà erogato il capitale in caso di vita, che corri- sponde al valore delle quote di fondo acquisite alla scadenza dell’assicurazione. Il valore delle quote di fondo cambia in funzione del corso del fondo prescelto ed è soggetto a variazioni fino alla vendita effettiva delle quote. Il capitale in caso di vita non è pertanto garantito a priori.
Esonero opzionale dal pagamento dei premi in caso di incapa- cità al guadagno in seguito a malattia e infortunio
– Per avere la certezza che i premi CONVITA siano pagati an- che nel caso di vostra incapacità al guadagno in seguito a malattia o infortunio, potete includere l’esonero dal paga- mento dei premi. Con questa opzione la CONCORDIA si fa carico del pagamento dei premi indicati sulla polizza in caso di vostra incapacità al guadagno. L’esonero dal pagamento dei premi scatta a partire da un’incapacità al guadagno mi- nima del 25 % ed è proporzionale al grado di incapacità al guadagno. La copertura assicurativa resta in essere e, se avete concluso CONVITAsave, anche l’investimento continuativo nel fondo. Alla conclusione del contratto potete indicare quanti giorni devono intercorrere tra l’insorgere dell’incapacità al
guadagno e il subentro da parte della CONCORDIA nel paga- mento dei vostri premi (termine di attesa). Più è lungo l’inter- vallo di tempo, più contenuti sono i rispettivi premi. Tenete presente che i premi pagati in vostra vece dalla CONCORDIA nel quadro di questa opzione facoltativa non sono fiscalmente deducibili.
Chi è la persona intestataria della previdenza, quali sono i rischi assicurati e qual è la copertura assicurativa si evince dalla proposta assicurativa e dalla polizza, dalle CGA e dalle CCA.
Il capitale di decesso, il capitale d’invalidità e l’esonero opzio- nale dal pagamento dei premi sono prestazioni d’assicura- zione di somme.
Limitazioni di prestazioni
La copertura assicurativa è limitata nelle seguenti circostanze:
– se una limitazione è stata concordata per iscritto;
– in caso di reticenza, cioè se alla conclusione del contratto è stato taciuto o dichiarato inesattamente un fatto rilevante, oppure se non è stato notificato in seguito. In questi casi il contratto si scioglie per recesso, l’assicuratore è liberato dall’obbligo di fornire prestazioni e può richiedere la restitu- zione di eventuali prestazioni già versate;
– se si omette di comunicare di aver (ri)cominciato a fumare o se si dichiara falsamente di aver smesso in caso di tariffe per non fumatrici e non fumatori/fumatrici e fumatori;
– in caso di suicidio o di conseguenze da tentato suicidio da parte della persona intestataria della previdenza durante i primi tre anni assicurativi;
– se l’avente diritto provoca intenzionalmente il decesso, l’in- validità o l’incapacità al guadagno della persona intestataria della previdenza;
– se la persona intestataria della previdenza o l’avente diritto intenzionalmente tacciono o dichiarano in modo inesatto fatti che escluderebbero o ridimensionerebbero l’obbligo di prestazione dell’assicuratore e se non adempiono gli obbli- ghi contrattuali di collaborazione;
– se la persona intestataria della previdenza si trasferisce al di fuori della Svizzera;
– in caso di rifiuto o impedimento di esami, accertamenti o provvedimenti per la reintegrazione professionale richiesti dall’assicuratore;
– in caso di decesso, invalidità o incapacità al guadagno in seguito all’esposizione a radiazioni ionizzanti e a danni deri- vanti dall’energia atomica;
– in caso di partecipazione a operazioni per il mantenimento della pace nel quadro dell’ONU;
– in caso di partecipazione a una guerra, operazioni belliche o disordini;
– per conseguenze di un crimine o un delitto commesso inten- zionalmente o tentato dall’intestataria/o della previdenza.
L’assicuratore rinuncia di principio al diritto conferitogli dalla legge di ridurre la prestazione assicurativa se l’evento assicu- rato è stato cagionato per negligenza grave.
Premio e pagamento del premio
L’importo del premio varia in funzione dei rischi assicurati, della copertura assicurativa desiderata, della durata contrat- tuale e di caratteristiche legate alla persona (età, statuto di individuo fumatore/non fumatore, ecc.). Tutti i dati concer- nenti il premio sono indicati nelle CGA, nelle CCA, nelle condi- zioni particolari, nella proposta assicurativa e nella polizza.
Complessivamente il premio annuo della polizza CONVITA non può superare l’importo massimo fiscalmente deducibile.
Tenete presente che eventuali versamenti in un’altra previ- denza vincolata confluiscono nel calcolo dell’importo mas- simo fiscalmente deducibile. Se nel corso di un anno versate nella previdenza vincolata un importo superiore al massimo fiscalmente deducibile, l’amministrazione delle contribuzioni vi ingiungerà di farvi restituire da un istituto di previdenza l’importo eccedente.
Per pagamenti a rate mediante polizza di versamento è previ- sto un sovrapprezzo, indicato nella proposta. Per evitare spese, la CONCORDIA vi consiglia di pagare i premi mediante il sistema di addebitamento diretto LSV, Debit Direct (DD) o tramite ordine permanente.
Basi tariffali
Nell’offerta, nella proposta e nella polizza sono indicate le basi. Spiegazione dei termini:
– EKTC15
Indica le tavole di mortalità di riferimento nel ramo dell’assi- curazione vita individuale per la determinazione delle tariffe delle assicurazioni di capitale in caso di decesso. «EKT» è l’acronimo di EinzelKapitalTodesfall (capitale individuale di decesso).
– EKIC12
Indica le tavole di invalidità di riferimento nel ramo dell’assi- curazione vita individuale per la determinazione delle tariffe delle assicurazioni di capitale in caso di invalidità. «EKI» è l’acronimo di EinzelKapitalInvalidität (capitale individuale di invalidità).
– EREUC12
Indica le tavole di incapacità al guadagno di riferimento nel ramo dell’assicurazione vita individuale per la determinazione delle tariffe delle assicurazioni in caso di incapacità al guada- gno. «EREU» è l’acronimo di EinzelRenteErwerbsUnfähigkeit (rendita individuale per incapacità al guadagno).
La lettera C sta a indicare che si tratta di tavole interne della CONCORDIA. Le tavole sono state create sulla base di statisti- che pluriennali elaborate dall’Associazione Svizzera d’Assicu- razioni (ASA). Il numero indica l’anno dell’ultima statistica dell’ASA utilizzata.
Inizio e fine dell’assicurazione
Il contratto inizia di norma alla data richiesta e dura fino all’ul- timo giorno del periodo convenuto. Le date di inizio e di sca- denza valide sono riportate sulla polizza.
Potete revocare per iscritto la vostra proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dalla data in cui avete proposto o accettato il contratto.
Le CGA qui di seguito definiscono la validità temporale della copertura assicurativa.
Estinzione anticipata del contratto
Lo scioglimento del contratto prima della data di scadenza in- dicata sulla polizza è possibile nei seguenti casi:
– disdetta da parte della persona intestataria della previdenza: il contratto può essere disdetto alla scadenza di un periodo di un anno. Per essere valida, la disdetta deve pervenire per iscritto alla CONCORDIA prima dell’inizio di un nuovo periodo assicurativo (anno assicurativo);
– riscatto da parte della persona intestataria della previdenza: è possibile riscattare CONVITAsave una volta trascorso il pe- riodo definito nelle CCA CONVITAsave. Il riscatto determina lo scioglimento del contratto. Il valore di riscatto maturato è versato alla persona intestataria della previdenza, fatte
salve le limitazioni legali applicabili alla previdenza vincolata (art. 3 OPP 3);
– recesso dal contratto da parte dell’assicuratore in seguito a reti- cenza o a frode nella giustificazione del diritto alle prestazioni;
– trasferimento del domicilio della persona intestataria della pre- videnza al di fuori della Svizzera oppure soggiorno al di fuori della Svizzera per più di 12 mesi senza che la CONCORDIA ab- bia precedentemente dato il proprio assenso scritto alla conti- nuazione dell’assicurazione;
– decesso della persona intestataria della previdenza;
– per i motivi indicati nelle CCA o nelle condizioni particolari. In riferimento a CONVITAsave, in particolare in presenza di una residenza fiscale all’estero o se la persona intestataria della previdenza diventa oggetto di sanzioni economiche o di altra natura emesse da governi od organizzazioni interna- zionali, di cui l’assicuratore deve tenere conto ai sensi del diritto nazionale applicabile.
Trasformazione
Se i premi di CONVITAsave sono stati pagati come minimo un anno e i premi di CONVITArisk Decesso per almeno tre anni, potete richiedere la trasformazione in un’assicurazione esone- rata dal pagamento dei premi. L’assicurazione resta in essere, ma la somma assicurativa viene ridotta poiché in futuro non saranno più incassati premi. CONVITArisk Invalidità e l’esonero opzionale dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno non possono essere oggetto di trasformazione.
Riscatto
Se i premi di CONVITAsave sono stati pagati per almeno un anno, l’assicurazione ha un valore di riscatto, che è pari al ca- pitale di risparmio (valore del fondo), dedotti i costi di conclu- sione non ammortizzati. Durante i primi due anni assicurativi i costi di conclusione non ammortizzati possono equivalere al capitale in fondi più i premi di rischio e i costi amministrativi non utilizzati: il valore di riscatto potrebbe quindi essere pari a zero. Per definizione, CONVITArisk e l’esonero opzionale dal pagamento dei premi non hanno alcun valore di riscatto.
Il versamento del valore di riscatto è in ogni caso possibile solo se sono soddisfatte le condizioni per il prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia (art. 2.4.2 delle CCA CONVITAsave e art. 3 OPP 3).
Clausola beneficiaria
La clausola beneficiaria per la previdenza vincolata è disciplinata dall’art. 2 OPP 3. Come beneficiaria si intende la persona che percepisce la prestazione assicurativa. In caso di sopravvivenza, la persona beneficiaria è sempre la persona intestataria della previdenza. In caso di decesso, si applica l’ordine delle persone beneficiarie secondo l’art. 2 OPP 3. Potete in parte designare una o più persone come beneficiarie e precisare i loro diritti.
Se desiderate avvalervi di questa possibilità, dovete comuni- care alla CONCORDIA per iscritto tutti i dati necessari relativi alle persone che intendete designare come beneficiarie. Lo stesso vale anche quando volete modificare le persone bene- ficiarie. La CONCORDIA vi mette a disposizione un promemo- ria e un formulario per agevolarvi la comunicazione dei dati.
Imposizione fiscale sulla previdenza vincolata
I contributi versati nella previdenza vincolata possono essere dedotti dal reddito imponibile e sono pertanto fiscalmente vantaggiosi. Le liquidazioni in capitale provenienti dalla previ- denza vincolata devono essere dichiarate come reddito, ma sono tassate separatamente a un’aliquota speciale ridotta. I trasferimenti di capitale all’interno della previdenza vincolata (pilastro 3a) o per il riscatto nella cassa pensioni (2° pilastro)
non sono soggetti a imposizione fiscale. La CONCORDIA con- siglia di verificare di caso in caso le conseguenze fiscali dei prelievi regolari o straordinari.
Obblighi di collaborazione
Nell’elenco seguente riportiamo solo gli obblighi più comuni. Altri obblighi sono specificati nelle CGA, nelle CCA e nella LCA.
– Cambiamenti dei parametri di rischio: se avete concluso CONVITArisk Decesso alla tariffa per non fumatrici e non fu- matori, la CONCORDIA deve essere immediatamente infor- mata se, in quanto persona intestataria della previdenza, cominciate a consumare più nicotina di quanto consentito. Informazioni dettagliate sono indicate nelle CCA CONVITArisk.
– Evento assicurativo: per consentire la verifica del diritto all’esonero opzionale dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno, la persona intestataria della previdenza deve rendere nota l’incapacità al guadagno alla CONCORDIA al più tardi entro il mese successivo alla scadenza del termine d’attesa indicato sulla polizza (art. 13.8 CGA).
– Accertamenti: in caso di verifiche concernenti il contratto assicurativo (ad esempio casi di reticenza o verifica di pre- stazioni), la persona intestataria della previdenza o l’avente diritto si impegnano a collaborare e a mettere a disposi- zione della CONCORDIA tutte le informazioni e i documenti pertinenti nonché a richiedere le informazioni e i documenti presso terzi all’attenzione della CONCORDIA e ad autoriz- zare i terzi per iscritto a consegnare le informazioni e i docu- menti alla CONCORDIA. La CONCORDIA è autorizzata inol- tre a effettuare accertamenti in proprio.
– Obblighi di informazione e dichiarazione: l’assicurazione cessa in caso di trasferimento al di fuori della Svizzera. Con- sigliamo di comunicare immediatamente alla CONCORDIA per iscritto ogni cambio di domicilio, in particolare in caso di trasferimento all’estero.
– Se avete concluso CONVITAsave siete tenuti a dichiarare se siete fiscalmente residenti all’estero o se siete soggetti a sanzioni economiche.
Discrezione e sicurezza dei dati
La CONCORDIA tratta i dati necessari alla conclusione e all’esecuzione del contratto d’assicurazione. A tale fine essa può ricorrere a esperte ed esperti esterni e ad altri assicura- tori. I dati sono salvati elettronicamente oppure conservati in forma cartacea.
Osservanza della forma scritta
In linea di principio, altre forme che consentono una prova per testo sono equiparate alla forma scritta. Le eccezioni a questa regola di fondo sono specificate nella CGA.
Di principio sono equiparati alla forma scritta i seguenti testi:
– le comunicazioni che pervengono alla CONCORDIA attra- verso il portale clienti;
– i testi che, previa verifica dell’identità delle persone interes- sate, pervengono alla CONCORDIA per mezzo del formulario elettronico di contatto previsto a tal fine su xxx.xxxxxxxxx.xx. La CONCORDIA non è tenuta a mettere a disposizione tale formulario di contatto;
– i documenti scansionati in formato PDF e muniti di firma, che pervengono alla CONCORDIA per email all’indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxx.xx o all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla polizza;
– le email munite di firma elettronica qualificata che perven- gono alla CONCORDIA all’indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxx.xxx all’indirizzo di posta elettronica indi- cato sulla polizza.
Assicuratore
Il vostro assicuratore è la CONCORDIA Assicurazioni SA, una società anonima del Gruppo CONCORDIA con sede in Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx.
La proposta d’assicurazione, la polizza, le CGA, le eventuali vigenti condizioni particolari e la LCA vi forniscono più ampie informazioni sui diritti e i doveri delle parti contraenti, in parti- colare su temi quali la copertura assicurativa, le esclusioni di copertura, la somma assicurativa, i premi e la protezione dei dati.
Nel quadro della previdenza vincolata è di somma impor- tanza che l’assicurazione prescelta sia calibrata sulle vo- stre esigenze specifiche. Se si verificano dei cambia- menti, CONVITA può essere adeguata. Contattate senza indugio la vostra o il vostro consulente della CONCORDIA.
Edizione 2022 (stato 1° maggio 2022)
Assicurazione di previdenza vincolata CONVITA
Pilastro 3a
Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
3. Accertamento da parte dell’assicuratore
4. Attestazione dei contributi di previdenza
5. Persone interessate dal contratto
Persone interessate 5.1
Comunicazioni 5.2
Forma scritta, forme di testo equiparate 5.3
6. Basi contrattuali
7. Conclusione del contratto
Persona intestataria della previdenza 7.1
Proposta 7.2
Revoca 7.3
Ammissione 7.4
Obbligo di comunicazione e conseguenze della
reticenza 7.5
Obbligo di notifica successiva fino all’inizio
dell’assicurazione 7.6
8. Inizio, durata e fine dell’assicurazione
Inizio dell’assicurazione 8.1
Durata del contratto 8.2
Fine dell’assicurazione 8.3
9. Limitazioni della copertura assicurativa
In generale 9.1
In caso di sinistro provocato intenzionalmente 9.2
In caso di negligenza grave e atti temerari 9.3
10. Erogazione di prestazioni
11. Clausola beneficiaria
Premi
1. Oggetto dell’assicurazione | Art. | 12. |
2. Definizioni Malattia | 2.1 | |
Infortunio | 2.2 | |
Incapacità al guadagno | 2.3 | |
Invalidità | 2.4 |
Premi periodici 12.1
Composizione 12.2
Premio globale di CONVITAsave 12.3
Importo massimo 12.4
Opzione di indicizzazione nel quadro della
conclusione di CONVITAsave 12.5
Partecipazione alle eccedenze 12.6
13. Esonero opzionale dal pagamento dei premi in caso di incapacità
al guadagno
Prestazione 13.1
Termine d’attesa 13.2
Esclusione dell’attestazione dei contributi di previdenza 13.3
Adeguamento del premio 13.4
Fatturazione in caso di aumento in seguito a
indicizzazione 13.5
Esclusione dell’indicizzazione in caso di
incapacità al guadagno 13.6
Fine della copertura complementare 13.7
Obblighi di notifica e di collaborazione in caso
di incapacità al guadagno 13.8
14. Conseguenze della mora
15. Trasformazione
16. Trasferimento, costituzione in pegno e compensazione
Trasferimento 16.1
Costituzione in pegno 16.2
Compensazione 16.3
17. Gestione dei dati
18. Foro competente
19. Adeguamento delle condizioni d’assicurazione
20. Servizio militare, guerra e disordini
1. Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione CONVITA offre una soluzione previden- ziale flessibile nel quadro della previdenza vincolata (pilastro 3a).
Le persone intestatarie della previdenza possono con- cludere una o più tra le assicurazioni seguenti.
CONVITArisk
– CONVITArisk Invalidità: capitale di rischio in caso di invalidità in seguito a malattia o in seguito a malattia e infortunio.
– CONVITArisk Decesso: capitale di rischio in caso di
decesso in seguito a malattia o in seguito a malattia e infortunio.
CONVITAsave
– Risparmio legato a fondi di investimento e prote- zione assicurativa in caso di decesso sotto forma di un capitale pari all’1 % del capitale in fondi.
Le prestazioni erogate a titolo delle singole coperture sono indicate nelle rispettive Condizioni complementari d’assicurazione (CCA).
Le assicurazioni possono essere concluse inserendo una copertura complementare ai fini dell’esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno. Al verificarsi dell’evento assicurativo, quindi, l’assicura- tore si fa carico del premio indicato sulla polizza in base al grado dell’incapacità al guadagno constatata in se- guito a malattia o infortunio.
Il capitale di decesso, il capitale d’invalidità e l’esonero opzionale dal pagamento dei premi sono prestazioni d’assicurazione di somme.
Le assicurazioni valgono in tutto il mondo; al di fuori della Svizzera, tuttavia, unicamente in occasione di viaggi e soggiorni all’estero di durata non eccedente i 12 mesi, fatto salvo diverso accordo scritto con l’assi- curatore.
2. Definizioni
2.1 Malattia
È considerata malattia un danno, accertato tramite una valutazione medica oggettiva, alla salute fisica, mentale o psichica, che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame e una cura medica.
2.2 Infortunio
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta, in modo oggettivamente accertabile sotto il profilo medico, la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. Sono pure considerati infortuni:
– i danni alla salute causati dall’inalazione involontaria di gas e vapori nonché dall’ingestione accidentale di sostanze tossiche o corrosive;
– gli stiramenti e le lacerazioni di muscoli e tendini, nonché le lussature causati da improvvisi sforzi fisici;
– i congelamenti, i colpi di calore, le insolazioni non- ché i danni alla salute causati da raggi ultravioletti, eccetto le ustioni per insolazione;
– l’annegamento accidentale.
Se il rischio di infortunio non è assicurato, non sussi- ste alcun diritto alle prestazioni se il decesso o l’invali- dità sono stati causati da un infortunio. In caso di con- corso di cause diverse, le prestazioni corrisposte sono proporzionali alla percentuale di danno non conse- guente all’infortunio.
2.3 Incapacità al guadagno
Vi è incapacità al guadagno quando, in seguito a malat- tia o infortunio,
– la persona intestataria della previdenza che esercita un’attività lucrativa non è più in grado di svolgere totalmente o in parte la propria professione o un’al- tra attività lucrativa ragionevolmente esigibile. Un’altra attività lucrativa è considerata ragionevol- mente esigibile se è conforme alle capacità e alla posizione sociale della persona intestataria della previdenza, anche se le conoscenze necessarie devono essere acquisite con una riqualificazione;
– la persona intestataria della previdenza senza atti- vità lucrativa o in formazione è limitata totalmente o in parte nell’esercizio delle mansioni a lei incombenti fino a quel momento.
2.4 Invalidità
È considerata invalidità un’incapacità al guadagno che durerà presumibilmente tutta la vita. È riconosciuta dall’assicuratore:
– se dalla continuazione delle cure mediche non sia da attendersi alcun miglioramento sensibile della capa- cità al guadagno e l’incapacità al guadagno resterà nonostante i provvedimenti di integrazione, e
– l’incapacità al guadagno si è protratta per almeno 12 mesi. Se l’invalidità è stata accertata già prima della scadenza dei 12 mesi, l’assicuratore può rico- noscerla anticipatamente.
3. Accertamento da parte dell’assicuratore
L’assicuratore accerta l’incapacità al guadagno o l’invali- dità, nonché la data d’inizio, il grado e la durata relativi, basandosi sulla valutazione eseguita da una perita o un perito in Svizzera da lui riconosciuta/o o designata/o.
Per le persone che svolgono un’attività lucrativa, il grado dell’incapacità al guadagno o dell’invalidità è determinato in base alla perdita di guadagno subita. A tale fine il reddito conseguito prima dell’inizio dell’incapacità al guadagno è raffrontato al reddito conseguito dopo l’insorgenza dell’incapacità al guada- gno o che potrebbe essere conseguito su un mercato del lavoro equilibrato.
Per le persone che svolgono un’attività lucrativa con redditi irregolari o fortemente oscillanti come pure per le lavoratrici e i lavoratori indipendenti, quale reddito determinante prima dell’incapacità al guadagno è preso in considerazione il reddito medio assoggettato ai contributi AVS dei 36 mesi civili precedenti l’insor- genza dell’incapacità al guadagno.
Per le persone senza attività lucrativa o in formazione, il grado dell’incapacità al guadagno o dell’invalidità è determinato sulla base di un raffronto tra le mansioni consuete svolte dalla persona intestataria della previdenza prima dell’insorgenza dell’incapacità al
guadagno con le mansioni ragionevolmente esigibili che è in grado di svolgere dopo.
Gli accertamenti e le decisioni dell’assicurazione fede- rale per l’invalidità (AI) e dell’assicuratore contro gli infortuni in merito al grado di invalidità della persona intestataria della previdenza non sono vincolanti per l’assicuratore.
4. Attestazione dei contributi di previdenza
All’inizio di ogni anno civile la persona intestataria della previdenza riceve un’attestazione dei contributi di previdenza che ha versato nel corso dell’anno civile precedente.
5. Persone interessate dal contratto
5.1 Persone interessate
Le persone interessate dal contratto d’assicurazione sono:
– la persona intestataria della previdenza è il partner contrattuale dell’assicuratore, ovvero la persona che presenta la proposta, stipula l’assicurazione, paga i premi e la cui vita è assicurata;
– le persone beneficiarie sono le persone o le istitu- zioni che, conformemente alla volontà della persona intestataria della previdenza, ricevono interamente o in parte le prestazioni assicurate;
– l’assicuratore è la CONCORDIA Assicurazioni SA, Xxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx.
5.2 Comunicazioni
Le comunicazioni all’assicuratore sono giuridicamente valide solo se ricevute in forma scritta. L’assicuratore inoltra le sue comunicazioni alla persona intestataria della previdenza e alle persone beneficiarie in forma scritta all’ultimo indirizzo che gli è stato reso noto. Le comunicazioni possono essere inviate anche per via elettronica. L’assicuratore può stabilire le condizioni da osservare affinché il recapito sia legalmente valido. Se la persona intestataria della previdenza soggiorna al di fuori della Svizzera per un periodo prolungato, è tenuta a designare una o un rappresentante in Sviz- zera a cui l’assicuratore può validamente notificare tutte le comunicazioni.
5.3 Forma scritta, forme di testo equiparate
In linea di principio, altre forme che consentono una prova per testo sono equiparate alla forma scritta. L’as- sicuratore può dettare delle condizioni per rendere le altre forme equiparabili alla forma scritta, pubblican- dole sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx e nelle informative alla clientela secondo l’art. 3 LCA. Sono fatte salve le pre- scrizioni legali imperative e la giurisprudenza.
Il ricorso alle altre forme può comportare maggiori rischi in relazione alla protezione dei dati. L’assicuratore non risponde per un comportamento di cui la persona inte- stataria della previdenza è responsabile in prima persona.
6. Basi contrattuali
Costituiscono le basi giuridiche del contratto d’assicu- razione, secondo il seguente ordine gerarchico:
– la proposta d’assicurazione e tutte le informazioni comunicate al fine di procedere all’esame del rischio;
– la polizza assicurativa e le eventuali appendici o con- dizioni particolari;
– le Condizioni complementari d’assicurazione (CCA);
– le Condizioni generali d’assicurazione (CGA);
– l’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) del 13 novembre 1985;
– la legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908, qualora un caso non sia esplicita- mente disciplinato dal contratto.
Se nell’interpretazione del contratto singoli documenti si contraddicono reciprocamente, fanno testo le di- sposizioni del documento di rango superiore. Laddove le presenti CGA o le tariffe dei premi si riferiscono all’età della persona intestataria della previdenza, l’età determinante ai fini dell’assicurazione corrisponde alla differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita. Se nel corso della durata contrattuale si richiede un aumento del capitale assicurato o l’inclusione di una nuova assicurazione, l’età presa in considerazione per questa modifica si ottiene sommando all’età che la persona aveva alla conclusione del contratto il periodo di tempo intercorso tra la data di conclusione del con- tratto e la data di attivazione della modifica.
L’anno assicurativo comincia ogni anno alla data dell’ini- zio dell’assicurazione e termina 12 mesi dopo. L’ultimo anno assicurativo può durare meno di 12 mesi e termina alla data di scadenza indicata sulla polizza.
Le basi di calcolo applicabili all’assicurazione (tavole di mortalità, di invalidità, ecc.) sono sempre indicate sulla proposta e sulla polizza.
7. Conclusione del contratto
7.1 Persona intestataria della previdenza
Sono abilitate a concludere l’assicurazione le persone maggiorenni domiciliate in Svizzera che conseguono un reddito soggetto ai contributi AVS svolgendo un’at- tività lucrativa dipendente o indipendente.
È possibile concludere
– al più tardi un anno prima del raggiungimento dell’età AVS ordinaria:
– CONVITArisk Decesso
– al più tardi dieci anni prima del raggiungimento dell’età AVS ordinaria:
– CONVITAsave
– CONVITArisk Invalidità
– Esonero opzionale dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno
7.2 Proposta
La persona intestataria della previdenza è tenuta a inoltrare all’assicuratore la proposta d’assicurazione e i questionari inerenti allo stato di salute e ad altri fat- tori di rischio, compilati in modo completo e veritiero. L’assicuratore è autorizzato a richiedere informazioni o documenti supplementari.
La persona intestataria della previdenza è vincolata alla sua proposta per 14 giorni o, qualora sia necessaria una visita medica, per quattro settimane, purché non abbia fissato un termine più breve o revocato la proposta.
7.3 Revoca
La persona intestataria della previdenza può revocare per iscritto la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dalla data in cui la persona intestataria della previdenza ha proposto o accettato il contratto.
7.4 Ammissione
L’assicuratore decide se accettare la proposta d’assi- curazione. Può accettarla senza modifiche, applicare delle riserve, aumentare i premi per rischi particolari oppure accantonarla o rifiutarla in toto.
7.5 Obbligo di comunicazione e conseguenze della reticenza
Durante l’intera procedura d’ammissione, la persona intestataria della previdenza è tenuta a comunicare all’assicuratore tutti i fatti rilevanti per la valutazione del rischio di cui è a conoscenza o di cui dovrebbe essere a conoscenza.
Una violazione dell’obbligo di comunicazione (reticenza) sussiste se al momento di rispondere alle domande la per- sona intestataria della previdenza ha fornito indicazioni scritte inesatte riguardanti fatti rilevanti o ha taciuto dei fatti rilevanti che conosceva o avrebbe dovuto conoscere.
L’assicuratore ha diritto di recedere dal contratto per iscritto entro le quattro settimane successive alla data in cui è venuto a conoscenza della reticenza.
Di conseguenza l’obbligo dell’assicuratore di fornire le pre- stazioni si estingue anche per i sinistri già intervenuti se il fatto che è stato oggetto della reticenza ha influito sull’in- sorgere o la portata del danno. Se ha già fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l’assicuratore ha diritto alla loro re- stituzione.
7.6 Obbligo di notifica successiva fino all’inizio dell’assicurazione
Se tra il momento in cui sono state rilasciate le dichiara- zioni e la data di inizio dell’assicurazione si verificano degli avvenimenti che incrementano in modo significativo il rischio, la persona intestataria della previdenza ha l’obbligo di darne comunicazione scritta immediata all’assicuratore e di integrare o rettificare le proprie dichiarazioni. A fronte di un incremento del rischio o di una reticenza, l’assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto.
8. Inizio, durata e fine dell’assicurazione
8.1 Inizio dell’assicurazione
La copertura assicurativa entra in vigore alla data indicata sulla polizza quale inizio dell’assicurazione. Un premio versato prima dell’accettazione del contratto può essere attestato quale contributo di previdenza unicamente se il contratto è effettivamente accettato dall’assicuratore e l’importo versato è stato contabiliz- zato per l’anno civile corrispondente.
8.2 Durata del contratto
CONVITArisk Decesso può essere conclusa per una durata minima di un anno assicurativo; le altre assicu- razioni per una durata minima di dieci anni assicurativi completi.
8.3 Fine dell’assicurazione
8.3.1 L’assicurazione termina al più tardi quando la persona intestataria della previdenza raggiunge l’età ordinaria di pensionamento AVS (età termine). La data di sca- denza indicata sulla polizza è determinante.
8.3.2 L’assicurazione termina anticipatamente:
– in caso di revoca della proposta d’assicurazione da parte della persona intestataria della previdenza;
– in caso di disdetta e di riscatto da parte della persona intestataria della previdenza;
– in caso di recesso da parte dell’assicuratore in seguito a violazione dell’obbligo di comunicazione (reticenza) o per causa d’aggravamento essenziale del rischio prima dell’inizio dell’assicurazione;
– in caso di recesso da parte dell’assicuratore in seguito a frode nella giustificazione del diritto alle prestazioni;
– se la persona intestataria della previdenza trasferi- sce il proprio domicilio al di fuori della Svizzera oppure se soggiorna al di fuori della Svizzera per più di 12 mesi senza aver ottenuto prima dall’assicura- tore l’assenso scritto al proseguimento dell’assicu- razione;
– con il decesso della persona intestataria della previ- denza;
– per i motivi indicati nelle CCA o nelle condizioni particolari.
8.3.3 La persona intestataria della previdenza può disdire anticipatamente l’assicurazione. La comunicazione deve pervenire all’assicuratore per iscritto entro il 20 del mese in questione. Se la notifica giunge più tardi, la disdetta diventa efficace alla fine del mese succes- sivo. Le CCA applicabili determinano se la disdetta comporta lo scioglimento dell’assicurazione, un ri- scatto o la trasformazione in un’assicurazione esone- rata dal pagamento dei premi.
Se la medesima polizza comprende più assicurazioni, la persona intestataria della previdenza deve indicare per iscritto le assicurazioni che intende disdire. In assenza della relativa comunicazione scritta, la disdetta è appli- cabile a tutte le assicurazioni indicate sulla polizza.
9. Limitazioni della copertura assicurativa
9.1 In generale
Non sussiste alcun diritto alle prestazioni assicurative nei seguenti casi:
– rifiuto o impedimento di esami, accertamenti o prov- vedimenti per la reintegrazione professionale xxxxxx- sti dall’assicuratore;
– decesso, invalidità o incapacità al guadagno in se- guito all’esposizione a radiazioni ionizzanti e a danni derivanti dall’energia atomica;
– decesso, invalidità o incapacità al guadagno provo- cati intenzionalmente da una/un avente diritto;
– partecipazione a operazioni per il mantenimento della pace nel quadro dell’ONU;
– partecipazione a una guerra, operazioni belliche o disordini. Le disposizioni conformemente all’art. 20 delle presenti CGA inerenti a servizio militare, guerra e disordini sono applicabili;
– conseguenze di un crimine o un delitto tentato o commesso intenzionalmente dalla persona intesta- taria della previdenza. Agisce intenzionalmente chi commette un atto consapevolmente e volontaria- mente oppure se ritiene possibile il realizzarsi dell’atto e se ne assume il rischio.
9.2 In caso di sinistro provocato intenzionalmente
Se la persona intestataria della previdenza decede in seguito a suicidio durante i tre anni successivi all’inizio o alla riattivazione dell’assicurazione, non sussiste alcun diritto alle prestazioni.
Non sussiste alcun diritto alle prestazioni neppure in caso di incapacità al guadagno o di invalidità della persona intestataria della previdenza conseguente a un tentato suicidio durante i tre anni successivi all’i- nizio o alla riattivazione dell’assicurazione. Se la per- sona intestataria della previdenza commette un suici- dio o un tentato suicidio durante i tre anni successivi a un aumento del capitale assicurato, non sussiste alcun diritto alle prestazioni per la parte maggiorata.
In questi casi l’assicuratore disdice tutti i moduli con- trattuali interessati. Questa disposizione è applicabile anche qualora la persona intestataria della previdenza abbia commesso l’azione in uno stato di incapacità di discernimento.
9.3 In caso di negligenza grave e atti temerari L’assicuratore rinuncia di principio al diritto conferito- gli dalla legge di ridurre la prestazione assicurativa se l’evento assicurato è stato cagionato per negligenza grave.
Se tuttavia l’evento assicurato è la conseguenza di uno o più atti temerari, le prestazioni assicurate possono essere ridotte e, in casi particolarmente gravi, rifiu- tate. Per atti temerari si intendono azioni con le quali la persona intestataria della previdenza si espone a un pericolo particolarmente grave senza adottare o poter adottare le misure necessarie per contenere il rischio entro limiti ragionevoli. Le azioni di salvataggio a favore di terzi sono invece assicurate anche se di per sé qualificabili come atti temerari.
10. Erogazione di prestazioni
I versamenti dell’assicuratore sono effettuati in franchi svizzeri (CHF) sul conto presso una banca in Svizzera o la Posta svizzera indicato dalla persona beneficiaria.
In caso di costituzione in pegno, l’assicuratore può versare le prestazioni esigibili solo previo consenso scritto della creditrice o del creditore pigno- ratizia/o.
11. Clausola beneficiaria
La persona intestataria della previdenza è la persona beneficiaria del capitale in caso di vita (capitale in fondi) e del capitale di invalidità assicurato.
In caso di decesso della persona intestataria della previdenza le persone indicate di seguito sono benefi- ciarie secondo il seguente ordine:
a) il coniuge superstite, la coniuge superstite, la partner registrata superstite o il partner registrato superstite;
b) le e i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona intestataria della previdenza provvedeva in modo considerevole, oppure la persona con cui ha convissuto ininterrottamente durante i cin- que anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
c) i genitori;
d)le sorelle e i fratelli;
e) le altre e gli altri eredi.
La persona intestataria della previdenza può designare una o più persone beneficiarie tra le persone elencate alla lettera b) e definire più dettagliatamente i loro di- ritti. Ha il diritto di modificare l’ordine delle persone beneficiari secondo le lettere c) – e) e di specificare i loro diritti. La persona intestataria della previdenza non può farsi rappresentare a tal fine.
Una clausola beneficiaria presentata per iscritto dalla persona intestataria della previdenza all’attenzione dell’assicuratore e non revocata prevale sulla presente clausola beneficiaria solo se le disposizioni legali vi- genti al momento dell’insorgenza degli eventi assicu- rati siano osservate (ogni altra forma di testo di princi- pio equiparata alla forma scritta non è valida).
12. Premi
12.1 Premi periodici
Alla conclusione del contratto la persona intestataria della previdenza concorda un premio periodico che comprende un premio di rischio e un premio di costo ed eventualmente un premio di risparmio.
Il premio convenuto è indicato sulla polizza.
Il periodo dei premi corrisponde all’anno assicurativo.
Il premio deve essere pagato in anticipo ogni anno ed è esigibile all’inizio di ogni anno assicurativo, la prima volta alla conclusione del contratto. Il premio annuo può essere pagato anche ratealmente. Le rate sono anch’esse da pagare anticipatamente. L’assicuratore può, a seconda della modalità di pagamento, riscuo- tere una maggiorazione sul premio.
12.2 Composizione
Il premio assicurativo di CONVITArisk e dell’esonero opzionale dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno si compone di:
a) un premio di rischio
Il premio di rischio corrisponde alla componente del premio utilizzata per coprire i rischi assicurati.
b)un premio di costo
Il premio di costo corrisponde alla componente del premio utilizzata per coprire i costi legati all’esecu- zione dell’assicurazione (costi di conclusione e di am- ministrazione).
CONVITAsave comprende inoltre:
c) un premio di risparmio
Il premio di risparmio è investito nel fondo scelto.
12.3 Premio globale di CONVITAsave
Il premio di risparmio è flessibile. Alla conclusione di CONVITAsave la persona intestataria della previdenza concorda un premio globale che comprende tutte le componenti del premio della polizza.
La persona intestataria della previdenza può chiedere l’adeguamento del premio globale per l’inizio dell’anno assicurativo seguente. L’assicuratore decide se accet- tare la richiesta. Può accettarla senza modifiche, appli- care delle riserve, aumentare i premi per rischi partico- lari oppure, accantonarla o rifiutarla in toto.
La soppressione o la riduzione del premio di CONVITArisk o dell’esonero opzionale dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno non incide sul premio globale, che resta invariato, bensì sulla componente di risparmio (premio di risparmio), che risulta conseguen- temente aumentata.
Se il premio di risparmio di CONVITAsave non è più do- vuto in seguito a scioglimento, trasformazione o riscatto dell’assicurazione e CONVITArisk resta in essere, l’eso- nero opzionale dal pagamento dei premi di CONVITArisk in caso di incapacità al guadagno è conservato e il pre- mio si riduce di conseguenza.
12.4 Importo massimo
L’importo totale dei contributi versati durante un anno civile nel quadro della previdenza vincolata non deve complessivamente superare l’importo massimo fiscal- mente deducibile.
Se la persona intestataria della previdenza passa da un’attività con affiliazione a una cassa pensione a un’attività senza affiliazione a una cassa pensione o viceversa, l’importo massimo fiscalmente deducibile autorizzato è modificato retroattivamente all’inizio del medesimo anno civile.
12.5 Opzione di indicizzazione nel quadro della conclusione di CONVITAsave
Alla sua conclusione, CONVITAsave offre alla persona in- testataria della previdenza l’opzione di adeguare auto- maticamente il premio di risparmio e, se incluso, l’eso- nero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno, al più recente tetto massimo fiscalmente deducibile. Il premio globale viene automaticamente adeguato in base alla differenza tra il nuovo e il vecchio importo massimo fiscalmente deducibile.
Se la persona intestataria della previdenza passa da un’attività con affiliazione a una cassa pensione a un’attività senza affiliazione a una cassa pensione o viceversa, il premio globale non subisce alcuna modi- fica. In caso di modifica dell’importo massimo fiscal- mente deducibile durante il medesimo anno civile in cui la persona intestataria della previdenza notifica il cambiamento all’assicuratore, il premio globale è auto- maticamente aumentato o ridotto, retroattivamente con effetto all’inizio dell’anno civile, dell’importo corri- spondente alla differenza tra il vecchio e il nuovo im- porto massimo di riferimento, fiscalmente deducibile. Se questa modifica genera retroattivamente dei premi di rischio supplementari, questi ultimi sono finanziati dalla vendita di quote di fondo. Delle quote di fondo supplementari sono acquisite per i premi di rischio ver- sati in eccesso.
La persona intestataria della previdenza può escludere l’indicizzazione per l’inizio dell’anno assicurativo suc- cessivo inoltrando una comunicazione scritta all’assi- curatore. Il premio globale rimane invariato.
12.6 Partecipazione alle eccedenze
Non sussiste alcun diritto alla partecipazione alle ecce- denze.
13. Esonero opzionale dal pagamento dei premi in caso di incapacità
al guadagno
13.1 Prestazione
Se la persona intestataria della previdenza ha con- cluso l’esonero opzionale dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno e viene attestata un’in- capacità al guadagno ininterrotta, alla scadenza del termine di attesa l’assicuratore si fa carico proporzio- nalmente del premio conformemente alla polizza per l’ulteriore durata dell’incapacità al guadagno. La per- sona intestataria della previdenza è esonerata nella stessa misura dall’obbligo di pagare i premi.
Il diritto all’esonero dal pagamento dei premi è deter- minato in funzione del grado di incapacità al guadagno come segue:
– non sussiste alcun diritto alle prestazioni se il grado di incapacità al guadagno è inferiore al 25 %;
– in caso di incapacità al guadagno tra il 25 % e il 70 %, il diritto all’esonero dal pagamento dei premi sussiste proporzionalmente al grado di incapacità al guadagno;
– in caso di incapacità al guadagno pari ad almeno il 70 % sussiste il diritto all’esonero totale dal paga- mento dei premi.
13.2 Termine d’attesa
Il termine d’attesa inizia il giorno in cui l’incapacità al guadagno è attestata medicalmente e oggettivamente. Il diritto all’esonero dal pagamento dei premi nasce alla scadenza del termine d’attesa indicato sulla polizza.
Il termine d’attesa è ricalcolato ogni volta ex novo a decorrere dal ripristino della capacità al guadagno, salvo che l’incapacità al guadagno non si ripeta per il medesimo motivo in un arco di tempo di 12 mesi.
13.3 Esclusione dell’attestazione dei contributi di previdenza
L’assicuratore non è autorizzato a certificare i premi da lui finanziati come contributi di previdenza versati dalla persona intestataria della previdenza e a comuni- carli in quanto tali alle autorità fiscali.
13.4 Adeguamento del premio
Se il premio è modificato, la copertura complementare nel quadro dell’esonero dal pagamento dei premi e il relativo premio sono adeguati automaticamente.
13.5 Fatturazione in caso di aumento in seguito a indicizzazione
Il nuovo premio globale (compreso il premio maggiorato per l’esonero dal pagamento dei premi) è fatturato la prima volta alla prima scadenza di pagamento del premio del nuovo anno civile. Se tale scadenza non coincide con la data alla quale ha effetto l’aumento dell’importo
xxxxxxx, la differenza di premio per l’esonero dal paga- mento dei premi che ne risulta è finanziata dalla vendita di quote di fondo fino alla scadenza di pagamento del pre- mio successiva.
13.6 Esclusione dell’indicizzazione in caso di incapacità al guadagno
Se la persona intestataria della previdenza beneficia interamente o in parte dell’esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno, l’indicizza- zione è soppressa di fatto. Dopo aver riacquistato la piena capacità al guadagno, la persona intestataria della previdenza può nuovamente chiedere l’indicizza- zione per l’inizio dell’anno assicurativo successivo. L’assicuratore fonda la propria decisione su un nuovo esame dello stato di salute.
13.7 Fine della copertura complementare
L’esonero dal pagamento dei premi in caso di incapa- cità al guadagno prende fine con lo scioglimento dell’assicurazione, i cui premi coprono l’esonero, op- pure con la trasformazione dell’assicurazione in un’as- sicurazione esonerata dal pagamento dei premi.
Inoltre l’esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno prende fine anticipatamente se la persona intestataria della previdenza disdice questa opzione per iscritto per la fine di un anno assicurativo.
13.8 Obblighi di comunicazione e di collaborazione in caso di incapacità al guadagno
13.8.1 La persona intestataria della previdenza che richiede l’esonero dal pagamento dei premi in seguito a incapa- cità al guadagno deve informarne l’assicuratore al più tardi entro il mese successivo alla scadenza del termine di attesa indicato sulla polizza. È tenuta a collaborare con l’assicuratore nell’ambito degli accertamenti me- dici, fornendogli l’insieme delle informazioni e dei docu- menti necessari ai fini della valutazione del diritto.
13.8.2 In caso di richiesta tardiva, l’assicuratore può negare l’esonero dal pagamento dei premi per il periodo corri- spondente al ritardo, salvo che quest’ultimo sia da rite- nere giustificabile in considerazione delle circostanze.
13.8.3 La persona intestataria della previdenza è tenuta a comunicare immediatamente all’assicuratore ogni fmodifica del grado di incapacità al guadagno.
14. Conseguenze della mora
Se la persona intestataria della previdenza non paga integralmente i premi di rischio, i premi di costo e i premi per l’esonero opzionale dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno entro la scadenza fissata, l’assicu- ratore le notifica una diffida scritta con un sollecito a prov- vedere al pagamento di tutti gli importi ancora scoperti entro 14 giorni con un rimando alle conseguenze della mora. Se la diffida non produce alcun effetto, si applicano le conseguenze della mora conformemente alle vigenti CCA.
L’esonero opzionale dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno si estingue a seguito di una diffida rimasta infruttuosa.
Se i premi sono versati all’assicuratore dopo la sca- denza del termine di diffida, la copertura dei rischi non
è ripristinata automaticamente. L’assicuratore può rimborsare i premi versati in ritardo, esigere un nuovo esame dello stato di salute della persona intestataria della previdenza oppure accordare la copertura assi- curativa a condizioni diverse. Non sussiste alcuna co- pertura assicurativa per le conseguenze di tutti gli eventi verificatisi tra la scadenza del termine di diffida e il ripristino della copertura assicurativa.
Le conseguenze della mora non si applicano al premio di risparmio non pagato o non pagato integralmente alla scadenza.
15. Trasformazione
La persona intestataria della previdenza può richie- dere la trasformazione di CONVITArisk Decesso o di CONVITAsave in un’assicurazione esonerata dal paga- mento dei premi con prestazioni ridotte. Le CCA appli- cabili determinano se la trasformazione comporta lo scioglimento dell’assicurazione.
Se la polizza comprende più assicurazioni e la persona intestataria della previdenza non desidera trasfor- marle tutte, deve indicare per iscritto le assicurazioni che intende sottoporre a trasformazione. In assenza della relativa comunicazione scritta, la trasformazione è applicabile a tutte le assicurazioni indicate sulla polizza.
CONVITArisk Invalidità e l’esonero opzionale dal paga- mento dei premi in caso di incapacità al guadagno non hanno alcun valore di trasformazione.
16. Trasferimento, costituzione in pegno e compensazione
Il trasferimento, la costituzione in pegno e la compen- sazione sono autorizzati unicamente se le condizioni illustrate qui di seguito sono soddisfatte.
16.1 Trasferimento
Un trasferimento parziale o totale del diritto alle pre- stazioni al coniuge, alla coniuge, alla partner registrata o al partner registrato può aver luogo unicamente in caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso. Il versamento è effettuato su richiesta a un istituto di previdenza, professionale o vincolata, del coniuge, della coniuge, della partner registrata o del partner registrato.
16.2 Costituzione in pegno
Una costituzione in pegno del diritto alle prestazioni è possibile unicamente allo scopo di acquistare un’abi- tazione di proprietà per uso personale o di dilazionare l’ammortamento dei mutui che la gravano. La costitu- zione in pegno deve aver luogo per iscritto ed essere notificata all’assicuratore (ogni altra forma di testo di principio equiparata alla forma scritta non è valida). La polizza deve essere consegnata alla creditrice o al creditore pignoratizia/o.
16.3 Compensazione
La compensazione di diritti alle prestazioni è possibile unicamente con dei premi di rischio e di costo arretrati e con costi di conclusione non ammortizzati.
17. Gestione dei dati
L’assicuratore tratta i dati necessari all’esecuzione del contratto d’assicurazione, ovvero informazioni relative alla persona intestataria della previdenza e alle per- sone beneficiarie.
I dati sono salvati elettronicamente oppure conservati in forma cartacea.
L’assicuratore può trasferire una parte dei rischi a un riassicuratore. A tal fine, gli trasmette i dati personali necessari alla riassicurazione.
L’assicuratore, per l’esecuzione dell’assicurazione, può ricorrere ai servizi di specialiste e specialisti esterni (ad esempio medici, consulenti giuridiche e giuridici), ch’egli si premura di vincolare all’osservanza della protezione dei dati e della segretezza. Durante la verifica della proposta o delle prestazioni possono essere richiesti o trasmessi dati personali ad altre società assicurative. I dati personali sono trasmessi a ulteriori terzi esclusivamente con il consenso della persona intestataria della previdenza.
18. Foro competente
L’assicuratore può essere citato in giudizio presso la sua sede commerciale di Lucerna oppure presso il domicilio in Svizzera della persona intestataria della previdenza o dell’avente diritto.
19. Adeguamento delle condizioni d’assicurazione
Le condizioni d’assicurazione valgono per l’intera du- rata dell’assicurazione. Qualora l’assicuratore le modifi- chi nel corso della durata del contratto, la persona inte- stataria della previdenza può chiedere l’applicazione delle nuove condizioni. L’assicuratore decide se e in quale misura le nuove condizioni siano applicabili.
20. Servizio militare, guerra e disordini
Il servizio attivo per difendere la neutralità svizzera nonché quello prestato per mantenere l’ordine e la tranquillità all’interno del Paese, entrambi senza operazioni belliche, è considerato servizio militare in tempo di pace e come tale è compreso nell’assicurazione secondo le presenti CGA.
Se la Svizzera entrasse in guerra o si trovasse coinvolta in operazioni belliche, a partire dall’inizio del conflitto è dovuto un contributo unico di guerra, esigibile un anno dopo la fine del conflitto bellico. È irrilevante se la per- sona intestataria della previdenza prende parte o meno alla guerra o se soggiorna in Svizzera o all’estero.
Il contributo unico di guerra serve a coprire i danni causati direttamente o indirettamente dal conflitto bel- lico, nella misura in cui concernono assicurazioni per le quali valgono le presenti condizioni. L’assicuratore, di comune accordo con l’autorità di sorveglianza svizzera, valuta questi danni di guerra e i fondi di copertura disponibili, fissa il contributo unico di guerra e ne deter- mina le possibilità di ammortamento, eventualmente mediante riduzione delle prestazioni assicurate.
Qualora le prestazioni assicurate giungessero a scadenza prima che sia fissato il contributo unico di guerra, l’assicuratore è autorizzato a posticipare il pagamento di una quota adeguata delle prestazioni dovute fino a un anno dalla fine del conflitto bellico. L’ammontare della prestazione da posticipare e il tasso di interesse a essa applicabile verranno stabiliti dall’assicuratore di comune accordo con l’autorità di sorveglianza svizzera.
La data di inizio e di fine della guerra applicabile ai sensi delle precedenti disposizioni è stabilita dall’autorità di sorveglianza svizzera.
Se la persona intestataria della previdenza prende parte a una guerra o a un’operazione bellica senza che la Svizzera entri in guerra o si trovi coinvolta nel conflitto e se dovesse morire in quella circostanza o nei sei mesi successivi alla ratifica dell’accordo di pace o alla fine delle ostilità, l’assicuratore è debitore del capitale di copertura calcolato al giorno del decesso. L’importo dovuto non può tuttavia superare la prestazione assicu- rata in caso di decesso. Se l’assicurazione prevede delle rendite per superstiti, esse sono calcolate in base al capitale di copertura al giorno del decesso ed erogate in sostituzione del capitale di copertura. Non possono mai superare le rendite assicurate.
B.44.I.03 (03.22)
L’assicuratore si riserva il diritto di modificare, di comune accordo con l’autorità di sorveglianza svizzera, le disposizioni del presente articolo e di applicare tali modifiche all’assicurazione CONVITA. Sono inoltre espressamente riservati provvedimenti legislativi e am- ministrativi emanati in relazione a una guerra, in partico- lare quelli concernenti il riscatto dell’assicurazione.
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