INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
Consumatore
CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE N°
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito | |||
FINANZIATORE | ITALCREDI S.P.A. | ||
Indirizzo | Corso Buenos Aires, 79 – 00000 Xxxxxx | ||
Telefono | 00.00000000 | ||
Fax | 00.00000000 | ||
Sito web | |||
INTERMEDIARIO DEL CREDITO | |||
Indirizzo | |||
Telefono | |||
Fax | |||
Sito web | |||
2. Caratteristiche principali del prodotto di credito | |||
Tipo di Contratto di credito | CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE È un prestito personale, non finalizzato, destinato ai pensionati, che si attua mediante cessione di quote fino ad un quinto della pensione netta mensile, fatto salvo il trattamento minimo, per un periodo massimo di 120 mesi. Il rimborso del prestito ha luogo mediante trattenute mensili di importo costante sulla pensione da parte dell’Ente previdenziale, che provvede poi a versarle al Finanziatore. La cessione viene contratta pro solvendo e pertanto il Consumatore non è liberato dal suo debito nei confronti del Finanziatore se l’Ente previdenziale non versa le rate di rimborso. Il prestito è regolato dagli artt. 1260 e seguenti del codice civile, dal DPR 5/1/1950 n. 180 e successive modifiche e dalle relative norme di attuazione, dall’articolo 13 bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal relativo regolamento di attuazione (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27 dicembre 2006, n. 313). | ||
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore | Euro . al lordo di eventuali somme erogate in Suo favore a titolo di prefinanziamento e/o di prestiti estinti per Suo conto. | ||
Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito | L’erogazione del prestito avviene in un’unica soluzione. | ||
Durata del contratto di credito | Mesi . | ||
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione | Rate da pagare: | Importo | Euro . |
Numero | . | ||
Periodicità | Mensile con addebito diretto sul cedolino della pensione | ||
Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: il rimborso del finanziamento, qualunque sia la durata scelta dal Consumatore, è effettuato a tasso fisso con rata costante, comprensiva di quota capitale e quota interessi, calcolata al tasso di interesse esposto al paragrafo 3 (“Costi del credito”) col metodo a scalare c.d. “alla francese” (con quota capitale crescente e quota interessi decrescente mano a mano che il rimborso procede). | |||
Importo totale dovuto dal consumatore Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito | Euro: . |
Consumatore
costi fissi | costi soggetti a maturazione nel tempo (*) | |
Spese di istruttoria | Euro . | |
Imposta di bollo | Euro . | |
Oneri di distribuzione | Euro . | |
Commissione di gestione | Euro . |
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3. Costi del credito | |
Tasso di Interesse | % (TAN – Xxxxx Xxxxx Nominale) fisso per l’intera durata del prestito. La misura degli interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della legge n. 108/1996. |
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Costo totale del credito, espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte. | % Esempio Rappresentativo: il TAEG di % è calcolato sull’importo totale del credito e per la durata del contratto di credito indicati al paragrafo 2 (“Caratteristiche principali del prodotto di credito”), sulla base dell’anno civile (365/365). Nel TAEG sono inclusi: interessi nominali al TAN del % (*) Euro . oltre a: per un importo totale dovuto pari a Euro . (*) In caso di rimborso anticipato del prestito, il costo totale del credito è ridotto in misura pari all’importo degli interessi e dei costi soggetti a maturazione nel tempo dovuti per la durata residua del contratto. |
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • un'assicurazione che garantisca il credito | NO Per legge il prestito personale estinguibile mediante Cessione del Quinto della pensione deve essere assistito da copertura assicurativa del rischio vita, che assicuri il recupero del residuo debito in caso di decesso del Consumatore. Il Finanziatore sottoscrive apposita assicurazione a copertura di tale rischio. |
• un altro contratto per un servizio accessorio | NO |
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3.1 Costi connessi | |
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito | Spese di istruttoria Comprendono i costi relativi alle attività propedeutiche al perfezionamento del contratto, quali: la raccolta e l’esame della documentazione, l'adeguata verifica ai fini del rispetto della normativa anti-riciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e la verifica del rispetto della normativa antiusura (L. 108/1996 e istruzioni della Banca d'Italia), la delibera di concessione del prestito, la notifica del contratto al datore di lavoro, l’acquisizione del benestare da parte di quest’ultimo, l’erogazione del prestito, al netto dell’eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti, ed ogni altra attività funzionale alla concessione del credito. Sono “costi fissi” e, pertanto, non sono restituite in caso di rimborso anticipato del prestito. Imposta di bollo E’ l’imposta applicata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo). L’importo dell’imposta di bollo fa parte dei “costi fissi” e, pertanto, non è restituito in caso di rimborso anticipato del prestito. Oneri di distribuzione Per distribuire i propri finanziamenti Italcredi si avvale di una rete di agenti in attività finanziaria nonché di mediatori creditizi. Gli agenti svolgono la loro attività su mandato di Italcredi mentre i mediatori mettono in relazione Italcredi con la potenziale clientela per la concessione dei finanziamenti mantenendo una posizione di indipendenza da entrambe le parti. Per commercializzare i propri finanziamenti Italcredi si avvale anche delle banche del Gruppo La Cassa di Ravenna, di cui fa parte, e di altre banche ed intermediari finanziari. Il ruolo di questi soggetti è molto simile, nella sostanza, a quello degli agenti e per questo motivo quanto si legge qui appresso sulla remunerazione degli agenti in attività finanziaria può intendersi riferito anche alle banche e agli intermediari finanziari con cui Italcredi ha in essere convenzioni. Gli oneri di distribuzione possono consistere nelle provvigioni dell’agente in attività finanziaria o nei compensi del mediatore creditizio a cui il Consumatore ha liberamente deciso di rivolgersi. Tali oneri rappresentano la remunerazione di tutte le attività propedeutiche alla concessione del finanziamento svolte da questi soggetti, quali: l’informativa precontrattuale, l’assistenza in fase di istruttoria e di perfezionamento del contratto e il supporto nell’osservanza di ogni altro adempimento derivante dalla normativa di settore. Gli oneri di distribuzione coprono attività che si esauriscono con l’erogazione del finanziamento e rappresentano dunque “costi fissi”, che non sono restituiti in caso di rimborso anticipato del finanziamento. Commissione di gestione Comprende i costi relativi alle prestazioni successive alla erogazione del prestito, quali: l’esecuzione ed il controllo del corretto svolgersi dell'ammortamento, mediante esatta imputazione di ogni incasso, la sollecita gestione dei sinistri, la conservazione e disponibilità dei documenti contrattuali per il periodo previsto dalla legge, la gestione interna del rischio creditizio e dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, nonché l’eventuale recupero del credito. Tale commissione è un costo soggetto a maturazione nel tempo e, pertanto, in caso di rimborso anticipato del prestito, è restituita in misura proporzionale alla durata residua del contratto (pro rata temporis). |
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati | Fermo il carattere fisso ed invariabile del tasso di interesse quale indicato al paragrafo 3 (“Costi del credito”) per tutta la durata del finanziamento, il Finanziatore può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo, inviando al Consumatore, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, una comunicazione scritta con un preavviso minimo di 2 mesi. |
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Costi in caso di ritardo nel pagamento. | In caso di ritardo nei pagamenti saranno addebitati al consumatore interessi | |
Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi | pari al “Tasso di Interesse” indicato al paragrafo 3 (“Costi del credito”). Il | |
conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro. | Finanziatore può modificare unilateralmente il tasso previsto in caso di ritardo nei pagamenti qualora sussista un giustificato motivo, inviando al Consumatore una comunicazione scritta con un preavviso minimo di 2 mesi. La misura degli | |
interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite | ||
fissato ai sensi della legge n. 108/1996. In caso di mancato pagamento, | ||
saranno applicate al Consumatore le seguenti spese massime: | ||
Spese Legali e stragiudiziali | Nei limiti di quanto effettivamente sostenuto |
4. Altri importanti aspetti legali | |
Diritto di recesso Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto. | SI |
Xxxxxxxx anticipato Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. | SI |
Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato. | In caso di richiesta di estinzione anticipata del finanziamento, il Finanziatore può richiedere al Consumatore un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, così determinato: • 1% dell’importo rimborsato in anticipo, qualora l’estinzione anticipata avvenga nel momento in cui la durata residua del contratto è superiore ad un anno; • 0,5% dell’importo rimborsato in anticipo, qualora l’estinzione anticipata avvenga nel momento in cui la durata residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000,00. |
Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati e tale rifiuto si basa sulle informazioni presenti in essa, il consumatore ha diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. | SI |
Diritto a ricevere una copia del contratto Il consumatore ha diritto, su sua richiesta di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto. | SI |
Periodo di validità dell’offerta | Offerta valida dal al salvo verifica del rispetto dei tassi limite fissati ai sensi delle disposizioni in materia di usura alla data di sottoscrizione del contratto. |
Si precisa che relativamente ai contratti conclusi mediante l’intervento di Agenti in Attività Finanziaria, o altro Intermedi ario Finanziario cui il Consumatore abbia ritenuto discrezionalmente di rivolgersi, nessuna altra somma, oltre a quanto già previsto dal presente contratto, è dovuta da parte del Consumatore medesimo. Si comunica altresì che il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) è pari al %.
Data del documento: .
……………….……... ,Lì ………………….. Firma Consumatore per accettazione condizioni……………………………………….
(LUOGO E DATA SOTTOSCRIZIONE)
Timbro e Firma per esteso dell’Addetto/Agente/Mediatore Creditizio/Altro Intermediario ………………………………………………………………
Consumatore
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Spett.le Italcredi Spa
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxx
(xx seguito “Finanziatore”)
Il/La sottoscritto/a codice fiscale nato/a a il
residente in (di seguito “Consumatore”)
beneficiario di pensione annua netta di € erogata dall’Ente Previdenziale (di seguito “ATC”)
chiede
la concessione di un PRESTITO PERSONALE DA ESTINGUERSI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLA PENSIONE, pari ad un importo totale del credito di «TableNETTO_RICAVO» Euro, alle condizioni economiche indicate nel documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI”, che costituisce il frontespizio della presente richiesta.
Il Consumatore è consapevole che, in caso di accoglimento della presente richiesta, il finanziamento sarà concesso sulla base delle informazioni fornite con la presente e, a suo tempo, con la richiesta di preventivo allegata alla presente e parte integrante della stessa. Il Consumatore dichiara sotto propria responsabilità di avere fornito, in maniera esatta e veritiera, i propri dati anagrafici e le altre informazioni relative alla propria persona indicate nella presente e nell’allegata richiesta di preventivo.
Il Consumatore conviene che, in caso di accoglimento della presente richiesta, il finanziamento sarà regolato dalle “Condizioni generali del prestito personale da estinguersi con cessione di quote fino ad un quinto della pensione” allegate alla richiesta stessa, che ne costituiscono parte integrante.
Al finanziamento saranno applicate le condizioni economiche riportate nel documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI”, che costituisce parte integrante del contratto.
In caso di accoglimento della presente richiesta l’ATC verserà le somme trattenute dalla pensione del Consumatore sul conto corrente intestato a Italcredi Spa IBAN: IT 33 B 06270 13100 CC0000064069.
Il Consumatore è avvertito del fatto che tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.
Il Consumatore
- dà atto di aver preso visione e di aver ricevuto, in tempo utile prima di essere vincolato dalla presente proposta, una copia del documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI”, recante le condizioni economiche relative al presente contratto
- ttuale idonea per la
stipula.
- Il Consumatore dichiara di aver ricevuto un esemplare del presente contratto, interamente compilato e sottoscritto da Italcredi, comprensivo delle “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI” e del relativo piano di ammortamento.
- dichiara di aver ricevuto l’INFORMATIVA PRIVACY resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. “GDPR”),, e di aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali nei termini descritti nella suddetta Informativa.
Luogo e data sottoscrizione ……...................................., li. ………………… Firma del Consumatore………………………………………………..
Il Consumatore dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole delle “Condizioni generali del prestito personale da estinguersi con cessione di quote fino ad un quinto della pensione”, ai sensi dell’art. 1341 comma 2 del codice civile:
Art. 3 – Estinzione di prestiti e pignoramenti esistenti; | Art. 8 – Ritardo nei pagamenti – Interessi di mora |
Art. 4 – Spese e oneri fiscali | Art. 9 – Rimborso nei casi di riduzione o sospensione della pensione |
Art. 5 – Assicurazione | Art. 10 – Decadenza dal beneficio del termine |
Art. 7 – Rimborso anticipato | Art. 11 – Modifiche unilaterali delle condizioni |
Art. 12 - Cessione |
Imposta di Bollo Assolta in Modo Virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 2 - N° Prt 11932/2007 del 01/03/2007
Luogo e data sottoscrizione ……......................................, li..………………… Firma del Consumatore……………………………………………..
Per accettazione della richiesta di finanziamento ITALCREDI SPA
Il Direttore Generale - Xxxxxxx Xxxxxxxx
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che le firme di cui alla presente richiesta sono state apposte, in sua presenza, personalmente dal Xxxxxxxxxxx e che l’identità del Consumatore stesso è stata verificata mediante l’esibizione in originale di un documento di identità non scaduto
Timbro e Firma per esteso dell’Addetto/Agente/Mediatore Creditizio/Altro Intermediario ………………………………………………………….……
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CONDIZIONI GENERALI DEL PRESTITO PERSONALE DA ESTINGUERSI CON CESSIONE DI QUOTE FINO AD UN QUINTO DELLA PENSIONE
1. Concessione e rimborso del prestito
1.1 Il Finanziatore concede al Consumatore un prestito personale da estinguersi con cessione fino ad un quinto della propria pensione, alle condizioni economiche di cui al documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI” (di seguito il “Documento”), che costituisce il frontespizio del presente contratto e fa parte integrante dello stesso, ed alle seguenti condizioni generali. 1.2 In sede di liquidazione del prestito al Finanziatore versa in unica soluzione al Consumatore la somma indicata alla voce “Importo Totale del Credito” del paragrafo 2 (“Caratteristiche principali del prodotto di credito”) del Documento. 1.3 Il Consumatore è tenuto a rimborsare al Finanziatore la somma indicata alla voce “Importo totale dovuto dal consumatore” al paragrafo 2 (“Caratteristiche principali del prodotto di credito”) del Documento. 1.4 Al prestito si applica il tasso di interesse esposto alla voce “Tasso di interesse” del paragrafo 3 (“Costi del credito”) del Documento. Il Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale (TAEG), che esprime il costo totale del credito in percentuale, calcolata su base annua, dell’“Importo totale del credito”, è indicato all’omonima voce del paragrafo 3 (“Costi del credito”) del Documento. 1.5 Ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 1198 e 1260 e seguenti del codice civile, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni, dall’articolo art. 13 bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal relativo regolamento di attuazione (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27 dicembre 2006, n. 313), il Consumatore si obbliga a restituire il prestito mediante la cessione “pro solvendo” di quote fino ad un quinto della propria pensione, secondo il piano di rimborso indicato alla voce “Rate” del paragrafo 2 (“Caratteristiche principali del prodotto di credito”) del Documento. La prima rata del piano di rimborso avrà scadenza alla fine del mese successivo a quello di notifica del contratto all’Ente Previdenziale.
2. Notifica all’Ente Previdenziale
2.1 Il contratto è notificato all’Ente Previdenziale affinché quest’ultimo, obbligato a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Consumatore, provveda a trattenere mensilmente dalla pensione del Consumatore stesso la somma indicata quale importo della rata alla voce “Rate” del paragrafo 2 (“Caratteristiche principali del prodotto di credito”) del Documento ed a versare tale somma al Finanziatore, secondo le modalità da questo indicate, sino alla estinzione integrale del debito.
3. Estinzione di prestiti e pignoramenti esistenti
3.1 Il Finanziatore è autorizzato a trattenere e compensare dall’ “Importo Totale del Credito” le somme occorrenti per l’estinzione di precedenti altri prestiti e/o di vincoli gravanti sul trattamento pensionistico.
4. Spese e oneri fiscali
4.1 Il Consumatore, in sede di liquidazione del prestito personale, riconoscerà al Finanziatore, in un'unica soluzione mediante trattenuta sull’ “Importo totale dovuto dal consumatore” di cui al paragrafo 2 (“Caratteristiche principali del prodotto di credito”), che il Consumatore medesimo autorizza ora per allora, in aggiunta agli interessi calcolati al “Tasso di interesse” esposto al paragrafo 3 (“Costi del credito”) del Documento, gli importi ivi indicati, relativi a: spese di istruttoria, imposta di bollo, oneri di distribuzione e commissione di gestione. 4.2 Il Consumatore autorizza l’Ente Previdenziale a trattenere dagli emolumenti dovutigli le somme che a tali titoli gli venissero richieste dal Finanziatore, prendendo atto che le relative trattenute potranno avvenire anche in eccedenza al quinto della pensione, ai sensi dell’art. 2 DPR 180/1950.
5. Assicurazione
5.1 Il prestito personale da xxxxxxxxxsi mediante cessione del quinto della pensione deve essere assistito per legge da una copertura assicurativa del rischio vita, che assicuri il recupero del residuo debito in caso di decesso del Consumatore. Il Consumatore, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1919 del Codice Civile, si impegna a prestare il consenso a che il Finanziatore concluda, con primaria Compagnia di Assicurazione, un contratto di assicurazione sulla vita nel quale il Finanziatore rivesta la qualifica di contraente e beneficiario ed il Consumatore la qualifica di assicurato. La premorienza del Consumatore determina a favore del Finanziatore la corresponsione da parte dell’Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data di decesso. A ricezione del suddetto importo da parte del Finanziatore, il debito si considera estinto. L’assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Consumatore.
6. Recesso
6.1 Il Consumatore può recedere dal contratto entro 14 (quattordici) giorni dalla relativa conclusione o, se successivo, dal momento in cui il Consumatore stesso riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1, del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia) (di seguito “TUB”). 6.2 Il Consumatore che recede ne deve dare comunicazione al Finanziatore, prima della scadenza del predetto termine, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal presente contratto in conformità a quanto indicato nell’articolo 125-ter del TUB. 6.3 Se il presente contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Consumatore, entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di recesso, è tenuto a restituire il capitale e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito alla voce “Tasso di interesse” del paragrafo 3 (Costi del credito) del Documento, oltre alle somme non ripetibili eventualmente corrisposte dal Finanziatore alla pubblica amministrazione. 6.4Il recesso si estende automaticamente al contratto di assicurazione stipulato a copertura del rischio di premorienza, qualora tale servizio accessorio connesso con il contratto di credito sia reso da un terzo sulla base di un accordo con il Finanziatore.
7. Rimborso anticipato
7.1 Trascorso il periodo di 14 (quattordici) giorni di cui al precedente articolo 6 e salvo quanto previsto al successivo articolo 10, il Consumatore, in qualsiasi momento, può rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento. 7.2 In tal caso il Consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi soggetti a maturazione nel tempo dovuti per la vita residua del contratto. 7.3Qualora intenda rimborsare anticipatamente il prestito, il Consumatore ne fa richiesta al Finanziatore per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata alla dipendenza del Finanziatore presso la quale il prestito è stato richiesto. Il Consumatore
Consumatore
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paga l’importo dovuto al Finanziatore entro la data e con le modalità dallo stesso prontamente indicate a seguito della ricezione della richiesta. 7.4 Il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. Tale indennizzo, in ogni caso non superiore all’importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto, è pari all’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la durata residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero pari allo 0,5 per cento del medesimo importo, se la durata residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore ad euro 10.000,00.
8. Ritardo nei pagamenti. Interessi di mora
8.1 In caso di ritardo nel pagamento delle rate mensili, senza necessità di alcuna intimazione o messa in mora, ma per la semplice scadenza del termine previsto per il pagamento, è facoltà del Finanziatore applicare, sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, interessi di mora nella misura indicata alla voce “Costi in caso di ritardo nel pagamento”, sotto la rubrica “3.1 Costi connessi” del paragrafo 3 (“Costi del credito”) del Documento. 8.2 La misura di tali interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della Legge n. 108 del 7 marzo 1996. 8.3 Sono a carico del Consumatore le spese eventualmente sostenute dal Finanziatore per il recupero del proprio credito in sede giudiziale o extragiudiziale.
9. Rimborso nei casi di riduzione o sospensione della pensione
9.1 Nei casi di riduzione o sospensione per qualsiasi causa della rata di cessione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Consumatore è tenuto a versare al Finanziatore - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato al Finanziatore da parte dell’Ente Previdenziale, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell’Ente stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto). 9.2 Ai fini del rimborso, il Consumatore autorizza l’Ente Previdenziale a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare al Finanziatore gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi, fermo restando l’obbligo per il Consumatore all’immediato pagamento dell’eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. 9.3 La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, nei limiti del quinto mensilmente cedibile.
10. Decadenza dal beneficio del termine
10.1 Nonostante la stipula della polizza assicurativa di cui all’articolo 5, in caso di sospensione o riduzione per qualsiasi causa della pensione o di mancato o ritardato versamento da parte dell’Ente previdenziale anche di una sola delle rate mensili pattuite, oltre che nelle ipotesi previste dall’articolo 1186 del codice civile, il Consumatore può essere considerato decaduto dal beneficio del termine per tutte le rate non ancora scadute e il Finanziatore ha facoltà di dichiarare risolto il contratto con effetto immediato. 10.2 Quale conseguenza della risoluzione del contratto il Consumatore deve rimborsare, a semplice richiesta del Finanziatore e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione del Finanziatore stesso, tutte le somme dovute per l’estinzione del finanziamento, ivi compresi gli interessi di mora e le eventuali ulteriori spese sostenute dal Finanziatore per la riscossione del proprio credito.
11. Modifica unilaterale delle condizioni
11.1 Fermo il carattere fisso ed invariabile del TAN (tasso annuale nominale) quale indicato alla voce “Tasso di interesse” del paragrafo 3 (“Costi del credito”) del Documento per tutta la durata del finanziamento, il Finanziatore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. In caso di variazioni sfavorevoli al Consumatore il Finanziatore, ai sensi dell’articolo 118 del TUB, invia, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, una comunicazione scritta al Consumatore, presso l’ultimo indirizzo da questi comunicato, con un preavviso minimo di 2 mesi. 11.2 La modifica si intende approvata ove il Consumatore non receda dal contratto con comunicazione a mezzo lettera raccomandata consegnata all’ufficio postale accettante entro la data prevista per l’applicazione della modifica stessa. In caso di esercizio del diritto di recesso al Consumatore verranno applicate, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente praticate, senza penalità e senza spese di chiusura.
12. Cessione
12.1 Il Finanziatore ha facoltà di cedere a terzi il credito vantato nei confronti del Consumatore. Il Consumatore autorizza, ora per allora, il Finanziatore alla cessione di tale credito. 12.2 Nei casi in cui vi è tenuto ai sensi dell’articolo 125-septies del TUB, il Finanziatore informa il Consumatore della cessione del credito con le modalità individuate dalla Banca d’Italia in conformità alle deliberazioni del CICR.
13. Portabilità
13.1 Il Consumatore può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Italcredi ad altro finanziatore, La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Consumatore senza spese, penalità ed altri oneri mediante lettera scritta da inviare a Italcredi (art.1202 Codice Civile).
14. Comunicazioni
14.1 Il Finanziatore fornisce per iscritto al Consumatore almeno una volta l’anno una comunicazione completa, chiara e aggiornata in merito allo svolgimento del rapporto. 14.2 In mancanza di opposizione scritta da parte del Consumatore le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento. 14.3 Il Consumatore, in qualsiasi momento del rapporto, ha diritto di ricevere, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento del finanziamento.
15. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
15.1 Il Consumatore può presentare un reclamo all’Ufficio Reclami del Finanziatore con lettera indirizzata per posta ordinaria a “Italcredi Spa – Ufficio Reclami, Corso Buenos Aires, 79 – 00000 Xxxxxx (XX) oppure per posta elettronica alla casella xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure a mezzo fax, al numero 02/00000000. Il Finanziatore evade la contestazione entro 30 giorni dalla sua ricezione, come previsto per legge. 15.2 Se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,
Consumatore
CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE N°
chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alle filiali del Finanziatore. Nel caso in cui il Consumatore abbia esperito il suddetto procedimento presso l’ABF, si intende assolta la condizione di procedibilità prevista dalla normativa più oltre indicata. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Consumatore di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. 15.3 Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, quale condizione di procedibilità, il Consumatore ed il Finanziatore devono esperire il procedimento di mediazione, ricorrendo:
- all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo regolamento); - oppure a un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
16. Foro Competente. Elezione di domicilio
16.1 Foro competente per ogni controversia che possa insorgere in relazione al presente contratto è quello dove il Consumatore ha la residenza o il domicilio eletto. Ai fini del contratto il Consumatore elegge domicilio presso l’indirizzo di residenza dallo stesso indicato nel contratto stesso, impegnandosi a comunicare per iscritto al Finanziatore ogni eventuale successiva variazione. 16.2 Le notifiche, anche giudiziarie, saranno eseguite nell’indicato luogo di residenza del Consumatore.
17.1 Rinvio
17.1 Per quanto non disposto dalle presenti condizioni generali, al prestito si applicano gli articoli 1260 e seguenti del codice civile, il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni e le relative norme di attuazione, nonché l’articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e il relativo regolamento di attuazione (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27 dicembre 2006, n. 313).
18. Vigilanza della Banca d’Italia
18.1 La Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, esercita sul Finanziatore l’attività di vigilanza prevista dalla normativa di riferimento.
……………………....…………. Lì …………………… Firma del Consumatore ……………………………………………….
(LUOGO E DATA SOTTOSCRIZIONE)