INFRATRASPORTI.TO S.r.l.
XXXXXXXXXXXXXX.XX X.x.x.
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX - XXXXX 0 APPALTO 14/2022 - ALLEGATO n. 5
SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO n. 1 AL CONTRATTO D'APPALTO n. [•]/ 2022
CUP J34C03000000011 (Lotto finanziato Fermi – Collegno Centro)
CUP D11I18000010001 (Lotto finanziato Collegno Centro – Cascine Vica) CUP D81E20000410007 (Nuovo deposito treni)
CIG 92784188BF
Servizio di Mantenimento opere e impianti successivo alla fine dei lavori
ATTIVITA’
a) SERVIZIO €
b) Ribasso percentuale [•]%
XXXXXXXXXXXXXX.XX S.r.l. L’Appaltatore
XXXXXXXXXXXXXX.XX X.x.x.
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX - XXXXX 0 APPALTO 14/2022 - ALLEGATO n. 5
SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO N. 1 AL CONTRATTO D'APPALTO n. [•]/ 2022
Servizio di Mantenimento opere e impianti successivo alla fine dei lavori
CUP J34C03000000011 (Lotto finanziato Fermi – Collegno Centro)
CUP D11I18000010001 (Lotto finanziato Collegno Centro – Cascine Vica) CUP D81E20000410007 (Nuovo deposito treni)
CIG 92784188BF
TRA
la Società XXXXXXXXXXXXXX.XX s.r.l. con sede in Xxxxxx - X.xx Xxxxxx x. 00 - Partita IVA 10319310016, in persona del suo Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore Xxxx. Xxxxxxxxxxxx XXXXX, munito dei necessari poteri e domiciliato con la carica presso la sede legale (nel seguito anche “Xxxxx.Xx” o “Committente” o “Stazione Appaltante”)
E
la Societa’ con sede legale in , Via
, capitale sociale Euro , iscritta al Registro
delle Imprese di al n. , REA
di , X.XXX , in persona del , xxxxxx i poteri allo stesso conferiti con
, (nel seguito anche “Appaltatore”); congiuntamente “le Parti”.
PREMESSO CHE:
a) XXXXX.XX è la Società interamente partecipata dal Comune di Torino
secondo il modello in house providing per la realizzazione della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino;
b) l’esecuzione delle prestazioni relative all’ingegnerizzazione del Sistema dell’intera Linea 1 della Metropolitana di Torino è stata affidata a TRANSFIMA Gruppo Europeo di Interesse Economico (nel seguito anche “Detentore del Sistema”);
c) i lavori di realizzazione del Prolungamento Ovest Tratta 3 “Collegno – Cascine Vica” della Linea 1 della Metropolitana Automatica, sono stati affidati a ICI Italiana Costruzioni S.p.A. in qualità di Mandataria del R.T.I. costituito con Gimac Holding s.r.l. (nel seguito anche “Appaltatore delle opere civili”);
d) nell’ambito della realizzazione della Tratta 3, Xxxxx.Xx con Determina dell’AU del **** n. **** ha indetto la procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i. artt. 120 e 60, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la realizzazione di impianti elettrici per correnti forti, terminalistica, canalizzazioni e cavi di linea correnti deboli connessi all’infrastruttura di sistema e passerelle in carpenteria metallica;
e) con la medesima procedura, Xxxxx.Xx si è riservata l’esercizio del diritto d’opzione e la sottoscrizione del relativo Atto integrativo n. 1 per il Servizio di Mantenimento opere e impianti successivo alla fine dei lavori (Par. 1.B del CSA e par. 7 del Disciplinare di gara);
f) la procedura è stata aggiudicata con Determina dell’AU del **** n. **** in favore di **** , sulla base dell’Offerta Tecnica ed economica che qui si intendono integralmente richiamata ancorché non allegate;
g) le Parti hanno dunque sottoscritto il contratto d’appalto n. **/2022;
h) con la sottoscrizione del Contratto n. **/le Parti si sono impegnate ed obbligate altresì alla sottoscrizione dell’Atto Integrativo n. 1 in caso di esercizio del diritto d’opzione da parte di Xxxxx.Xx;
i) con comunicazione Prot. **** trasmessa a mezzo pec il ****, il RUP ha comunicato l’esercizio del diritto d’opzione da parte di Xxxxx.Xx in ordine al Servizio di Mantenimento opere e impianti successivo alla fine dei lavori (Par. B1 del CSA e par. 7.1 del Disciplinare di gara);
j) il RUP è l’arch. Xxxxx Xxxxxxxxx, dipendente di Xxxxx.Xx
k) l'xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, già direttore dei lavori, dipendente di Xxxxx.Xx, è qui responsabile anche del servizio opzionale in qualità di DEC.
Tutto ciò premesso e considerato le Parti
convengono e stipulano quanto segue
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI
Le Premesse e gli elaborati allegati e richiamati, ancorché non facenti parte materialmente del presente Atto Integrativo n. 1, costituiscono parte integrante del Contratto stesso.
ART. 2 – OGGETTO
2.1. L’ Oggetto del presente atto integrativo è il Servizio di Mantenimento opere e impianti successivo alla fine dei lavori (Par. 1.B del CSA e par. 7 del Disciplinare di gara), in particolare costituito da:
- Gestione degli accessi nei locali tecnici PEF, PR e BATT;
- Partecipazione al coordinamento per la messa in tensione della linea in accordo con le prove delle infrastrutture e del sistema di segnalamento/treni o per esigenze di servizio dell’Esercente, con eventuali interventi/manovre per la gestione della
tensione in linea (messa in tensione o messa a terra della linea in manuale, manovre di sicurezza su interruttori extrarapidi ecc..);
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti realizzati.
2.2. Per l’esecuzione di tali attività opzionali, l’Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione una squadra formata da 2 tecnici specializzati in grado di fornire l’assistenza necessaria alla gestione dei locali e per il coordinamento richiesto oltre che per effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo il manuale di manutenzione delle opere, eventualmente con affiancamento dei tecnici dell’Esercente se richiesto.
In particolare, dovranno essere messi a disposizione:
- n. 1 tecnico Xxxxxxxx Xxxxx – Apparecchiature media tensione e trazione;
- n. 1 tecnico Xxxxxxxx Xxxxx e Deboli – Apparecchiature BT e terminalistica di stazione.
La squadra di lavoro dovrà essere presente presso l’Esercente 8 ore a settimana e garantire la reperibilità in caso di guasti 7gg/7 – h. 24.
ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE
L’Appaltatore si impegna ad eseguire l’opera e tutte le attività affidate a regola d’arte nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche e Contrattuali, tenuto conto delle indicazioni impartite da Xxxxx.Xx e delle specifiche disposizioni di cui al CSA.
L'Appaltatore deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni del Direttore dei dell’esecuzione e del Responsabile del Procedimento, in relazione alla diversa sfera di competenza di tali figure.
L’Appaltatore è obbligato ad eseguire le prescrizioni del Direttore dei Lavori determinate al fine di rendere esattamente ed integralmente compatibili i lavori oggetto del presente contratto con i fabbricati e gli impianti esistenti all'interno del comprensorio tecnico di Collegno e con il Sistema.
L’Appaltatore dichiara che il responsabile del Servizio è ******* in qualità di *******, come tale espressamente delegato a ricevere comunicazioni operative e ad interfacciarsi con Xxxxx.Xx per la corretta esecuzione del Servizio.
ART. 4 – CORRISPETTIVO
4.1. Il corrispettivo per il Servizio oggetto del presente Atto integrativo n. 1 è pari a ***, come da ribasso offerto in sede di gara.
Il Corrispettivo indicato è comprensivo comprensive di tutte le indennità festive e notturne e di quanto necessario alla piena operatività della squadra di lavoro.
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.);
Il Servizio di cui al presente Atto integrativo n. 1 è stipulato “a corpo".
4.2. Non è ammesso il rinnovo.
ART. 5 – MODIFICHE CONTRATTUALI
5.1. Il presente Atto Integrativo n. 1 può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., solo in caso di modifiche non sostanziali in caso di aumento delle attività costituenti per richiesta di numero di persone a squadra e/o impegno ore settimanale che dovessero rendersi necessarie in corso di esecuzione.
5.2. Xxxxx.Xx, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% dell'importo del contratto, può imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., art. 106 comma 12. In tal caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
ART. 6 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI
Ai sensi del D.L. n. 4/2022 art. 29 conv. in L. 28 marzo 2022 n. 25 e del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., art. 106, co. 1, lett. a), a partire dalla seconda annualità del servizio i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al momento di sottoscrizione del contratto.
La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 8% per cento rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità a partire dalla seconda.
A tal fine, l’Appaltatore deve esibire alla Stazione Appaltante e al Direttore dell’esecuzione i giustificativi a comprova dell’effettiva variazione e l’analisi di incidenza dei nuovi prezzi, indicando l’incidenza quantitativa rispetto alla parte del Servizio ancora da eseguire.
La Stazione Appaltante è tenuta a pronunciarsi, entro 60 giorni dalla istanza effettuata dall’Appaltatore, sull’adeguamento del prezzo. La revisione prezzi è riconosciuta in forma definitiva su ogni singolo SAL e non conguagliabile con gli altri.
Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
ART. 7 - PAGAMENTI
7.1. Il corrispettivo verrà pagato bimestralmente previa verifica dell’esatto adempimento delle attività affidate da parte del Direttore lavori/esecuzione.
7.2. Le fatture dovranno essere emesse in regime di split payment – art. 17-ter D.P.R.
n. 633/1972 e dovranno riportare l’indicazione “Atto Integrativo n. 1”, il CUP J34C03000000011 (Lotto finanziato Fermi – Collegno Centro) - CUP D11I18000010001 (Lotto finanziato Collegno Centro – Cascine Vica) - CUP D81E20000410007 (Nuovo deposito treni) - CIG 92784188BF già indicati nel bando.
7.3. Xxxxx.Xx tratterrà la ritenuta pari allo 0,50%, ex art. 30 comma 5 bis D. Lgs.
50/2016 s.m.i., che verrà svincolata in sede di liquidazione finale, previa verifica di regolarità contributiva.
Ai sensi dell’art. 4 commi 3 e 4 D. Lgs. 231/2002 e considerate le procedure di erogazione dei finanziamenti pubblici, il termine per il pagamento è di sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previe verifiche di legge.
7.4. Il tasso degli interessi per ritardato pagamento è quello di cui al D. Lgs. 231/2002, contenuto entro il minimo di legge.
Non sono dovuti interessi ove il ritardo nel pagamento sia imputabile all’Appaltatore anche in relazione alla fatturazione.
7.5. Oltre che nei casi previsti dall’art. 30 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., in caso di inadempimento, il Committente potrà, previa contestazione formale del RUP, sospendere i pagamenti ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. sino a quando l’Appaltatore non si sia posto in regola con gli obblighi contestati. L’importo oggetto di sospensione dovrà essere proporzionato alla violazione contestata.
7.6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle
opere ai sensi dell'art. 1666 comma 2 cod. civ.
ART. 8 – DURATA
Il Servizio ha durata di 24 mesi a partire dalla sottoscrizione del presente Atto Integrativo n. 1, il cui scambio a mezzo pec, equivale ad avvio dell’esecuzione.
ART. 9 – PENALI
Xxxxx.Xx si riserva la facoltà di istituire regolari controlli sull’esecuzione del Servizio oggetto del presente Atto Integrativo n. 1 e, qualora si riscontrassero delle inadempienze, far valere ogni diritto derivante da eventuali danni patiti.
Fatto salvo il maggior danno, in caso di inadempimento e/o ritardo nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Atto Integrativo n. 1, in caso di ritardato adempimento e successiva emanazione di Ordine di Servizio, l’Appaltatore dovrà tempestivamente regolarizzare la propria posizione: Nel permanere del ritardo, Xxxxx.Xx applicherà una penale di € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell’ottemperanza all’Ordine di Servizio medesimo.
ART. 10 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 13.8.2010, n. 136.
Xxxxx.Xx accrediterà all’Appaltatore gli importi dovuti esclusivamente sul conto corrente dedicato in via esclusiva alla commessa e indicato nell’allegato 13.
Le persone abilitate ad operare sul conto dedicato sono:
[•];
[•]
Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme all’art. 3 della Legge n. 136/2010 comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto qualora Xxxxx.Xx verifichi l’inadempimento di quanto previsto ai commi 8 e 9 del citato art. 3.
L’Appaltatore si impegna a:
a) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all’appalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato all’appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG/CUP precedentemente indicati;
c) effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3, Legge
n. 136/2010, con le modalità ivi previste;
d) inserire nei contratti con i propri subcontraenti le clausole derivanti dagli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010;
e) dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino – della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
f) effettuare i pagamenti relativi al presente Contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all’appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG / CUP precedentemente indicati.
ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE
Il presente Atto Integrativo n. 1 non può essere ceduto a pena di nullità.
ART. 12 – SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso, nei limiti del 50% del valore del presente contratto alle condizioni e con i limiti previsti dalle vigenti norme di legge e dai documenti contrattuali, previa indicazione in sede di offerta da parte dell’Appaltatore dei lavori che intende subappaltare e previa autorizzazione di XXXXX.XX.
L’Appaltatore ha dichiarato / non ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni, nel rispetto dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
XXXXX.XX, nei casi e nei limiti di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., può procedere a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
L’Appaltatore resterà ugualmente responsabile, di fronte al Committente, dei lavori subappaltati, in solido con il subappaltatore.
L’Appaltatore deve garantire che il subappaltatore applichi gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dal contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L’Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte del Committente l’Appaltatore dovrà far pervenire, al Committente stesso, la documentazione della avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento degli stati di avanzamento lavori, copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti da essa effettuati ai subappaltatori e/o cottimisti per i precedenti SAL, con le indicazioni delle ritenute di garanzia effettuate.
Per tutto quanto non esplicitato nel presente paragrafo si rimanda all’art. 105 del Codice ed s.m.i. e alla L. n. 108/2021 art. 49.
ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l’Appaltatore garantisce l’esatto adempimento del Servizio mediante deposito di fideiussione banacaria/assicurativa pari al 10% del valore del presente Atto Integrativo n° *** emessa da *** il ****
L’importo della cauzione è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema qualità di cui all’art. 93 co. 7 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..
La garanzia deve riportare chiaramente l’indicazione del soggetto dante e della relativa qualifica dello stesso, l’indicazione “Atto Integrativo n. 1”, oltre che CUP J34C03000000011 - CUP D11I18000010001 - CUP D81E20000410007 - CIG
92784188BF già indicati nel bando.
ART. 14 – RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTA’ DEL COMMITTENTE
Xxxxx.Xx ha diritto di recedere dal presente Atto Integrativo n. 1 in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento del servizio, fatto salvo quanto effettivamente eseguito o il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
15.1. Xxxxx.Xx potrà risolvere il contratto, previa diffida e costituzione in mora, oltre che nelle fattispecie di cui all’art. 108 D. Lgs. 50/2016:
- in caso di frode da parte dell'Appaltatore o di collusione con personale appartenente al Committente o con i terzi;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- rallentamento, sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- nel caso di applicazione di penali in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale;
- nel caso vengano gravemente violate le prescrizioni per l'espletamento dell'incarico ed in particolare i termini contenuti nel cronoprogramma;
- nel caso non vengano rispettate le disposizioni del presente Contratto ed i materiali ed i beni forniti non rispondano alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
- in ogni altro caso in cui il comportamento dell’Appaltatore sia tale da compromettere il buon esito del contratto.
Il Committente avrà facoltà di differire il pagamento del saldo sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire integralmente.
15.2. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto con l’Appaltatore.
15.3. Nel caso in cui l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..
In tal caso, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni allo scopo di non ritardare il termine anzidetto di ultimazione dei lavori, compresa la prosecuzione d’ufficio dei lavori stessi, utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi.
I maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall’applicazione del contratto sono a carico dell’Appaltatore.
15.4. Costituisce comunque grave inadempimento e/o grave irregolarità che fonda il diritto della Stazione Appaltante a risolvere il contratto, oltre i casi previsti dall’art 108
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del Servizio.
ART. 17 – REGISTRAZIONE
La registrazione del presente Atto Integrativo n. 1 è prevista in caso d’uso.
In tal caso, gli importi a titolo di registrazione del contratto saranno a carico dell’Appaltatore.
ART. 18 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE
L’Appaltatore dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16- ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo Appaltatore.
ART. 20 – RINVIO
Per tutto quanto ivi non espressamente previsto e disciplinato si rinvia al Contratto n.
**/2022, ad esclusione di quanto compatibile con la sola disciplina di lavori.
Il presente Atto Integrativo n. 1 consta di fogli e pagine oltre l’indice.
Le Parti sottoscrivono il presente Atto Integrativo n. 1 apponendo la firma digitale in formato Pades che equivale a sottoscrizione di ogni singolo foglio e a sottoscrizione
dell’intero documento nel suo complesso.
Data e firma come da marcatura digitale. Letto, confermato e sottoscritto.
Per Xxxxxxxxxxxxxx.Xx s.r.l. Per l’Appaltatore L’Amministratore Unico Il legale rappresentante Xxxxxxxxxxxx Xxxxx [nome cognome]