Contract
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
VISTO l’articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che
modifica l’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
VISTO l’articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifica ulteriormente l’articolo
3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
VISTO l’articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
VISTI, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
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VISTI, in particolare, i commi da 20 a 41 dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;
VISTO, in particolare, il comma 45 del citato art. 3 della legge 28 giugno 2012,
n. 92, che prevede l’adeguamento della disciplina del fondo di cui all’art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, alle norme previste dalla stessa legge 28 giugno 2012, n. 92, mediante decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario;
VISTO il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 21 maggio 1998, adottato ai sensi del predetto art. 2, comma 28, della Legge 23 dicembre 1996,
n. 662, che ha istituito, sulla base dell’Accordo del 21 maggio 1998, il “Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale della Società Ferrovie dello Stato S.p.A”;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 giugno 2009, n. 510, che ha adeguato, sulla base degli Accordi del 15 maggio 2009, la disciplina del Fondo già istituito con il citato decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 21 maggio 1998, nonché ridefinito le procedure per la gestione
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delle ricadute occupazionali conseguenti a esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa e/o innovazione tecnologica;
VISTO l’Accordo sindacale stipulato in data 30 luglio 2013 tra il Gruppo FS e le XX.XX. FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie
e ORSA Ferrovie, con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 45 dell’art. 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, è stato convenuto di adeguare la disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane alle disposizioni della legge medesima, nonché al mutato contesto di relazioni industriali e alla nuova articolazione societaria e organizzativa del Gruppo;
RITENUTO, pertanto, di adeguare, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, la disciplina di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 giugno 2009, n. 510;
VISTO l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
DECRETA ART. 1
Denominazione e trasferimento del Fondo
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1. Il “Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, istituito con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 21 maggio 1998 e successive modifiche e integrazioni, é adeguato alle disposizioni della legge 28 giugno 2012, n. 92, e mantiene la sua originaria denominazione.
2. Il Fondo è trasferito presso l’INPS, ai sensi dell’art. 3, commi 5, 8 e 45 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della legge 28 giugno 2012, n. 92 gli oneri di amministrazione derivanti dall’INPS dall’assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilità del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’Istituto distintamente.
ART. 2
Finalità e ambito di applicazione del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo FS, interventi che, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, nonché nell’ambito di situazioni di crisi aziendale, coerentemente
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con le finalità previste dall’articolo 3, commi 4 e 11 della legge 28 giugno 2012, n.
92:
a) favoriscano il mutamento e l’adeguamento delle professionalità attraverso il finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell’Unione Europea;
b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione;
c) prevedano assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato entro il periodo definito dal relativo accordo sindacale e comunque non superiore a 60 mesi.
2. Per le Società del Gruppo FS si intendono tutte le Società nelle quali Ferrovie dello Stato Italiane spa detiene una partecipazione azionaria di controllo.
0.Xx Fondo non può erogare prestazioni a favore di lavoratori in forza ad imprese derivate da operazioni societarie in seguito alle quali non presentino più i requisiti di cui al comma 2.
ART. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore.
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2. Il Comitato è composto da dieci esperti pariteticamente designati dalle parti firmatarie dell’Accordo del 30 luglio 2013 e individuati in ragione della propria competenza professionale, dei quali cinque nominati dalle Società del Gruppo FS d’intesa con Agens, e cinque nominati, nei termini di uno per ciascuna organizzazione, dalle XX.XX. FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e ORSA Ferrovie, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4. La durata in carica dei componenti del Comitato è di quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno d’insediamento del nuovo Comitato. Alla scadenza, i componenti rimangono in carica fino alle nuove designazioni. Nel caso in cui, durante il mandato, cessino dall’incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del Comitato, si provvederà alla loro sostituzione con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Le funzioni di componente del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell’ambito delle organizzazioni sindacali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità e/o rimborso spese.
6. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri componenti.
7. Le deliberazioni del Comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato sono valide
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quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti. Alle riunioni del Comitato partecipa il Collegio Sindacale dell’INPS, nonché il Direttore Generale dell’Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
8. L’esecuzione delle decisioni sui ricorsi adottate dal Comitato può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del Direttore Generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell’INPS. Entro tre mesi, il Presidente dell’INPS stabilisce se dare corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione del Comitato diviene esecutiva.
9. Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria di adeguamento alla disciplina di cui alla legge 28 giugno 2012,
n. 92, e successive modifiche e integrazioni, i componenti del Comitato amministratore, previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 giugno 2009, n. 510, in carica alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla prima costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.
1. Il Comitato:
ART. 4
Compiti del Comitato
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a) predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale di gestione, corredati da una relazione, e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) delibera in ordine alla concessione e alla revoca degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari, e compie ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal presente decreto;
c) vigila sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti, nonché sull’andamento della gestione;
d) propone modifiche dell’aliquota contributiva ordinaria prevista all’articolo 6, comma 1, lettera a), al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni;
e) decide in un’unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
f) fa proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all’articolo 3, commi 6 e 29 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 30 del medesimo articolo 3, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
g) assolve ogni altro compito a esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote contributive sono adottate con decreto direttoriale del Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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ART. 5
Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi e per i soggetti di cui all’articolo 2:
a) in xxx xxxxxxxxx, xx finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza di personale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell’Unione Europea e al versamento della contribuzione correlata, tenendo conto di quanto stabilito all’articolo 8, comma 5, del presente decreto;
b) in via ordinaria, all’erogazione di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 3, comma 33, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
c) in via straordinaria, all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, anche in unica soluzione, riconosciuti ai lavoratori risultati eccedentari, ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, che raggiungano i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni, e al versamento della contribuzione correlata di cui all’art. 40 della legge 4
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novembre 2010, n. 183, tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 3, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
ART. 6
Finanziamento del Fondo
1. A copertura delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), è dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario mensile dello 0,20%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti. La contribuzione a carico dei singoli lavoratori viene trattenuta mensilmente, a cura delle Società del Gruppo, sulla retribuzione.
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario di cui al precedente comma 1, lettera a), del presente articolo, sono ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nelle medesime proporzioni ivi stabilite.
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3. A copertura delle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata di cui all’art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
4. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni previste dall’articolo 3, comma 25 della legge 92/2012, compreso l’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l’obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
6. Il Fondo opera nel rispetto del principio del bilancio in pareggio.
ART. 7
Accesso alle prestazioni
1. L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5 è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge.
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2. L’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), presuppone la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del TFR.
ART. 8
Prestazioni ordinarie: criteri e misure
1. L’accesso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b) da parte dei soggetti di cui all’articolo 2 avviene secondo i criteri individuati in sede di contrattazione collettiva.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b), avanzate dalle Società del Gruppo nel rispetto delle procedure individuate dall’articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore che delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi complessivamente superiori a diciotto mesi nell’arco di 10 anni.
3. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), l’intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalle singole Società o da Gruppi d’Imprese, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e degli oneri di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera b) al netto del gettito contributivo derivante dall’articolo 6, comma 1, lettera b).
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4. Nel caso in cui la misura dell’intervento sia superiore al limite così individuato, l’erogazione della relativa differenza resta a carico del datore di lavoro.
5. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), il Fondo eroga ai lavoratori interessati, per tutta la durata del periodo di riconversione o riqualificazione professionale, un assegno ordinario pari alla corrispondente retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali ridotto dell’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e/o dell’Unione Europea, versando altresì l’intera contribuzione correlata.
6. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente in caso di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, dei quali i medesimi i lavoratori beneficino, versando altresì l’intera contribuzione correlata.
7. L’erogazione dell’assegno di cui al comma 6 è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario non svolga, durante il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di diritti e doveri del personale.
8. L’assegno ordinario di cui al comma 6 è calcolato nella misura dell’80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n.41. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.
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9. L’erogazione dell’assegno di cui al precedente comma 6 non può avere una durata superiore, per ciascun lavoratore, a 18 mesi nell’arco di 10 anni.
10. La retribuzione mensile utile ai fini della determinazione della misura delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
11. Per le prestazioni ordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), la retribuzione giornaliera spettante per tutte le giornate di fruizione delle prestazioni medesime è calcolata ai sensi del precedente comma 10.
12. Per le prestazioni ordinarie di cui all’articolo 5, lettera b), l’importo dell’assegno ordinario viene determinato con riferimento alla percentuale di riduzione della prestazione lavorativa non resa tenuto conto di quanto previsto al precedente comma 8.
13. La contribuzione correlata, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), è versata secondo i criteri e le modalità individuate all’articolo 9, commi 7 e seguenti. Per i periodi di fruizione delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), i lavoratori maturano il TFR, che verrà determinato con riferimento alle voci mensili della retribuzione utili a tal fine sulla base delle norme contrattuali in vigore.
ART. 9
Prestazioni straordinarie: criteri e misure
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1. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito pari a:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;
2) importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia.
2) importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
2. Gli importi delle ritenute di legge di cui al precedente comma verranno versati, per conto dei lavoratori interessati, direttamente dall’INPS in qualità di sostituto d’imposta.
3. Qualora l’erogazione dell’assegno di cui al precedente comma 1 avvenga, su richiesta del lavoratore, in un'unica soluzione, il medesimo è pari a un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto
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BCE alla data di decorrenza della prestazione, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale. In questo caso la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.
4. L’erogazione dell’assegno non potrà avere una durata superiore a 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo. I lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sono individuati secondo le modalità e i criteri di cui al successivo articolo 10.
5. Ai fini dell’applicazione del criterio di cui al precedente comma 4, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dal lavoratore ovvero estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale.
6. Il versamento della contribuzione correlata all’assegno di cui al precedente comma 1 è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico.
7. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), è versata a carico del Fondo alla relativa gestione pensionistica di appartenenza ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
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8. La contribuzione correlata nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge 183/2010.
9. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base delle aliquote di finanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti, a legislazione vigente, e versate a carico del Fondo.
10. Nel caso in cui il lavoratore richieda, l’accesso alla prestazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), su base volontaria, il medesimo potrà contestualmente avanzare rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva.
11.Nel caso in cui l’importo dell’indennità di mancato preavviso sia superiore all’importo complessivo degli assegni spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché questi abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni medesimi, un’indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
ART. 10
Individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie
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I criteri di individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma, 1, lettera c), sono definiti dagli accordi della contrattazione collettiva, che favoriscono in via prioritaria la volontarietà e tengono conto, a parità di condizioni, dei carichi di famiglia.
ART. 11
Cumulabilità della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo eventualmente percepiti, durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.
2. La percezione dei redditi di cui al precedente comma comporta, pertanto, la decadenza dal diritto alla percezione dei predetti assegni e la contestuale cessazione della loro corresponsione, nonché del versamento della contribuzione correlata.
3. Gli assegni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), sono cumulabili, entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata a un anno, percepita dall’interessato, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
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4. Qualora il cumulo tra i redditi di cui al precedente comma e il predetto assegno dovesse superare il limite così individuato, si procederà a una corrispondente riduzione del medesimo.
5. Gli assegni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi i redditi derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di rapporto, fino a concorrenza dell’importo previsto dalla normativa vigente per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’interessato.
6. Ai fini della determinazione della contribuzione correlata, nei casi di cui al precedente comma 3, la base retributiva imponibile è ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente percepiti, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.
7. Al lavoratore destinatario dell’assegno straordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), è fatto obbligo, all’atto dell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante l’intero periodo di fruizione dell’assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione, all’ex datore di lavoro e al Fondo, dell’instaurazione di eventuali rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca o della rideterminazione dell’assegno stesso e della contribuzione correlata.
8. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al precedente comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente
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percepite, oltre agli interessi e alla rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui al precedente articolo.
ART. 12
Contributi sindacali
1. I lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo, hanno facoltà di proseguire il versamento dei contributi sindacali in favore dell’organizzazione sindacale cui aderiscono mediante sottoscrizione, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, di apposita clausola che verrà inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni medesime, secondo le modalità e le entità che verranno comunicate dalle stesse XX.XX.
ART. 13
Disposizioni finali
1. Le prestazioni a carico del Fondo eventualmente attive alla data di entrata in vigore del presente Decreto restano confermate fino alla loro naturale scadenza e sono soggette alle regole stabilite dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 giugno 2009, n. 510 sulla base degli Accordi del 15 maggio 2009. Pertanto in relazione a tali prestazioni rimangono confermati gli obblighi contributivi connessi a tali prestazioni medesime.
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2. Qualora intervengano modifiche normative aventi incidenza sull’accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie di riferimento e/o sulla loro erogazione, le parti firmatarie dell’Accordo del 30 luglio 2013 definiranno, tramite ulteriore accordo, le azioni correttive necessarie, in considerazione delle posizioni dei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni del Fondo.
3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 09/01/2015
X.xx Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Xxxxxxxx Xxxxxxx
X.xx Ministro dell’Economia e delle Finanze
Xxxx Xxxxx Xxxxxx