Regione Lazio
Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 24 luglio 2022, n. G09753
Approvazione dello schema di accordo tra BFF BANK S.P.A. (già BANCA FARMAFACTORING S.P.A.) e gli Enti del SSR per il pagamento degli importi riconosciuti a titolo di interessi per ritardato pagamento.
OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo tra BFF BANK S.P.A. (già BANCA FARMAFACTORING S.P.A.) e gli Enti del SSR per il pagamento degli importi riconosciuti a titolo di interessi per ritardato pagamento
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
Su proposta del Dirigente dell’Area “Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale”;
VISTI
− gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
− lo Statuto della Regione Lazio;
− la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. avente ad oggetto “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
− il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
− la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTA la Determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 “Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, come modificata dalla Direttiva del 27 settembre 2018 prot. n. 590257”, come modificata dalle determinazioni n. G12533 del 5 ottobre 2018, n. G13374 del 23 ottobre 2018 e n. G13543 del 25 ottobre 2018, con la quale è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 1044, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Socio-Sanitaria al xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
VISTI, per quanto riguarda la normativa statale e regionale in materia sanitaria:
− la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i., concernente “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
− il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. ed integrazioni, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
− la Legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i., recante “Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”;
− l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti
209 CSR del 18 dicembre 2019) concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2019 – 2021;
− il DCA n. 81 del 25 giugno 2020, che ha adottato il Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti e ha definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
− la deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2020 n. 406, avente ad oggetto “Presa d’atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”, adottato con il decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento”;
− la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 661, recante “Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”;
VISTI per quanto riguarda le norme in materia di contabilità e di bilancio:
− il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
− il Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 0 xxxxxxxx 0000, x. 00, xxxxxxx: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
− la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
− la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2022”;
− la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;
− la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
− la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione di giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437;
− la deliberazione di Giunta regionale del 18 gennaio 2022 n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
− la circolare del Direttore generale della Giunta regionale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024;
CONSIDERATO che, le Regioni, in base all’accordo raggiunto durante la Conferenza Stato- Regioni in data 8 agosto 2001, sono tenute a concorrere al finanziamento della spesa sanitaria nei rispettivi territori con risorse proprie, ad integrazione dei fondi statali annuali destinati alla spesa sanitaria assegnati a ciascuna regione e che, a partire dall’esercizio finanziario 2001, lo stanziamento nel bilancio dello Stato delle incrementate risorse necessarie a coprire la spesa sanitaria è subordinato al superamento di procedimenti di verifica dell’andamento della spesa sanitaria in rapporto alle previsioni di spesa contenute nel suddetto accordo Stato-Regioni, nonché all’individuazione dell’eventuale maggior fabbisogno finanziario a carico della stessa regione;
TENUTO CONTO che i suddetti procedimenti di verifica degli andamenti della spesa sanitaria si concludono con taluni ritardi rispetto all’anno di riferimento e questo si riverbera sui tempi di pagamento dei soggetti creditori del Sistema Sanitario Regionale, i quali, pertanto, attivano procedure giudiziali per il recupero coattivo dei crediti e dei relativi interessi moratori maturati e maturandi;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 e s.m.i., che ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato Accordo Pagamenti, e l’utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR;
VISTI il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e s.m.i., in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, e il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, recante il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 308 del 3 luglio 2015, che ha introdotto, in linea con la normativa vigente, la Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti del SSR, rendendo omogenea la regolamentazione delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti sanitari, nonché garantendo il pagamento della spesa corrente, evitando, contestualmente, l’insorgere di nuovo debito a valere sul Fondo Sanitario Regionale;
CONSIDERATO che in data 29 dicembre 2017 è stato formalizzato tra la Regione Lazio e LAZIOcrea - società di capitali avente quale socio unico la Regione Lazio e operante in regime di “in house providing” -, un Contratto Quadro di Servizio, seguìto dall’approvazione del Piano Operativo Annuale della LAZIOcrea per il 2018 (D.G.R. 19 dicembre 2017, n. 891), i quali sanciscono che la Società operi a supporto dell’Amministrazione Regionale nell’ambito della gestione centralizzata dei pagamenti ai fornitori delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, in qualità di soggetto delegato esclusivamente al pagamento, senza accollo del debito, delle fatture
elettroniche gestite sul Sistema Pagamenti, integrato con il Sistema di Interscambio (SDI) e con i sistemi informativi contabili delle suddette Aziende;
VISTI il DCA U00289 del 7 luglio 2017, n. U00504 del 5 dicembre 2017 e n. U00307 del 29 agosto 2018, con i quali la Regione Lazio, a partire del 1° gennaio 2018, ha definito il nuovo processo di pagamento di tutte le fatture elettroniche gestite sul Sistema Pagamenti, necessario alla restituzione della funzione di pagamento alle Aziende Sanitarie, così come previsto dal Programma Operativo 2016-2018, demandando alla società “LazioCrea Spa” la funzione di ente pagatore per conto di ciascuna Azienda Sanitaria, senza accollo del debito;
VISTO il DCA n. U00247 del 2 luglio 2019, avente ad oggetto: “Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017”;
VISTA la DGR n.799 del 10 novembre 2020, che ha definito la nuova procedura di pagamento per le diverse categorie di creditori degli Enti del SSR, approvando, con Determinazione G14936 del 9 dicembre 2020, uno schema di Convenzione con gli Enti del SSR e la società “LazioCrea Spa”;
TENUTO CONTO che i Programmi operativi approvati con la sopra richiamata DGR n. 406/2020 hanno espressamente previsto, tra gli obiettivi 2019-2021, la riduzione dello stock di debito pregresso ancora aperto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione;
PRESO ATTO che la sopra richiamata DGR n. 661/2020 ha individuato le funzioni amministrative svolte dalla Giunta Regionale in ambito sanitario e ha disposto, altresì, che il Direttore pro tempore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria provveda a dare attuazione al “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”;
TENUTO CONTO che, con nota regionale n.255419 del 23 marzo 2021, la Regione Lazio ha definito un’apposita procedura attinente alla presa in carico e gestione delle richieste di pagamento degli interessi maturati su pagamenti tardivi effettuati ai sensi dell’Accordo Pagamenti, di cui alla DGR 689/2008 e s.m.i., e della Disciplina Uniforme, di cui al DCA 308/2015 e s.m.i. per i documenti contabili gestiti tramite il Sistema Pagamenti del SSR;
TENUTO CONTO che, nel perseguimento gli obiettivi fissati nel Piano di Rientro, è interesse della Regione Lazio, anche al fine di impedire il maturarsi di ulteriori interessi, consentire la conclusione di accordi con i singoli creditori del Sistema Sanitario Regionale che prevedano la rinuncia, parziale e/o totale, al contenzioso in essere, a seguito dell’integrale pagamento da parte delle Aziende Sanitarie delle somme concordate, nei termini convenuti nell’accordo, nonché la rinuncia all’attivazione di nuovo contenzioso per i crediti oggetto di accordo;
RITENUTO OPPORTUNO e conveniente, pertanto, definire un accordo tra BFF BANK S.p.A. e gli Enti del SSR, al fine di definire in modo puntuale i rapporti di debito/credito, comporre le controversie pendenti chiudendo il contenzioso in essere, seppur parzialmente in caso di giudizi relativi sia a sorte capitale sia ad interessi non oggetto dell’accordo, a seguito dell’integrale pagamento da parte delle Aziende Sanitarie delle somme concordate, nei termini convenuti nell’accordo stesso, evitando il maturarsi di ulteriori interessi, nonché ottenere la rinuncia al risarcimento dei danni derivanti dai ritardati pagamenti (art. 6 D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.);
PRESO ATTO che BFF BANK S.p.A. si è resa disponibile ad addivenire al suddetto accordo, secondo le modalità e le tempistiche concordate, in analogia a precedenti accordi già conclusi (da ultimo, Determina n. G18420 del 23/12/2019);
STABILITO di approvare, pertanto, lo schema di accordo tra BFF BANK S.P.A. (già BANCA FARMAFACTORING S.P.A.) e gli Enti del SSR – allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso, all. 1 – per il pagamento degli importi riconosciuti a titolo di interessi per ritardato pagamento, demandandone la sottoscrizione in formato digitale ai singoli enti del SSR, all’esito della ricognizione congiunta effettuata;
CONSIDERATO che BFF BANK S.p.A. partecipa al suddetto accordo in qualità di cessionaria dei crediti vantati nei confronti degli Enti del SSR, relativi agli interessi derivanti da pagamenti tardivi effettuati nell’ambito dell’Accordo Pagamenti/Disciplina Uniforme e da pagamenti diretti effettuati dagli Enti del SSR;
CONSIDERATO che il credito per interessi vantato da BFF BANK S.p.A. è così composto:
- per le fatture oggetto dell’Accordo Pagamenti ex DGR n. 689/09 e s.m.i e della Disciplina Uniforme ex DCA 308/2015 e s.m.i., gli interessi per ritardato pagamento sono calcolati sulla base di quanto previsto dall’Accordo Pagamenti/Disciplina cui fanno riferimento;
- per le fatture non oggetto dell’Accordo Pagamenti/Disciplina Uniforme, gli interessi sono calcolati dalla data scadenza fattura fino alla data di effettivo pagamento della sorte capitale, al tasso previsto dalla normativa vigente;
PRESO ATTO che, allo stato, risultano azionati da BFF Bank S.p.A. e, tutt’ora pendenti, sia giudizi aventi ad oggetto, esclusivamente, crediti per interessi, sia giudizi aventi ad oggetto crediti per sorte capitale ed interessi, che saranno oggetto di un successivo accordo tra le medesime parti;
CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto gli stessi gravano sui bilanci delle aziende sanitarie, nel rispetto della programmazione finanziaria annuale definita dalla Direzione Regionale “Salute ed integrazione socio-sanitaria” e nell’ambito della quota di finanziamento sanitario indistinto dalla stessa Direzione assegnata alle aziende;
DETERMINA
per le motivazioni e finalità e secondo i principi espressi in narrativa, che si intendono integralmente riportati e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- di approvare lo schema di accordo tra BFF BANK S.P.A. (già BANCA FARMAFACTORING S.P.A.) e gli Enti del SSR – allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso, all. 1
– per il pagamento degli importi riconosciuti a titolo di interessi per ritardato pagamento;
- di dare mandato agli Enti del SSR di sottoscrivere, in formato digitale, l’accordo con BFF BANK S.P.A., all’esito della ricognizione congiunta effettuata.
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La pubblicazione della presente Determinazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge per gli interessati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.
IL DIRETTORE
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
, li
Spett. le
Azienda Via n. Cap Città
c.a. del Direttore Generale/Commissario Straordinario, legale rapp. pro tempore
e p.c. Spett.le
Regione Lazio
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria Xxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 0
00000 Xxxx
Oggetto: Crediti per interessi vantati verso il Servizio Sanitario della Regione Lazio derivanti da pagamenti tardivi di cui agli allegati 1 - 2
Egregi Signori,
con riferimento ai colloqui intercorsi, trascriviamo qui di seguito le intese raggiunte in merito
all’Accordo di seguito riportato
TRA
BFF BANK S.P.A. (già BANCA FARMAFACTORING S.P.A.), con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx x. 0, Registro delle Imprese di Milano, Codice fiscale e P. Iva: 07960110158, numero Iscrizione Albo Banche 5751- Capogruppo del Gruppo BFF Banking Group, che interviene nel presente atto anche per conto delle altre società del Gruppo BFF Banking Group titolari di Crediti (come di seguito definiti), che, di seguito e per brevità, viene definita insieme alle altre società del Gruppo BFF Banking Group come la “Banca”, e che è rappresentata da persona munita dei necessari poteri (doc. All. A);
E
Azienda , Via/Piazza n. Cap - - C.F./P.I. , nella persona del Direttore Generale/Commissario Straordinario, legale rapp. pro tempore, domiciliato per la carica ove sopra (l’“Azienda Sanitaria”);
(BFF BANK S.P.A. e l’Azienda Sanitaria sono a seguire collettivamente denominate le “Parti”)
PREMESSO CHE
(A) Le Regioni sono tenute, in base all’accordo raggiunto durante la Conferenza Stato-Regioni in data 8 agosto 2001, a concorrere al finanziamento della spesa sanitaria nei rispettivi territori con risorse proprie, ad integrazione dei fondi statali annuali destinati alla spesa sanitaria assegnati a ciascuna regione. A partire dall’esercizio finanziario 2001, lo stanziamento nel bilancio dello Stato delle incrementate risorse necessarie a coprire la spesa sanitaria è subordinato al superamento di procedimenti di verifica dell’andamento della spesa sanitaria in rapporto alle previsioni di spesa contenute nel suddetto accordo Stato-Regioni, nonché all’individuazione dell’eventuale maggior fabbisogno finanziario a carico della stessa regione.
1
(B) I suddetti procedimenti di verifica degli andamenti della spesa sanitaria si concludono con taluni ritardi rispetto all’anno di riferimento e questo si riverbera sui tempi di pagamento dei soggetti creditori del Sistema Sanitario Regionale, i quali, pertanto, attivano procedure giudiziali per il recupero coattivo dei crediti e dei relativi interessi moratori maturati e maturandi.
(C) Con l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e s.m.i., sono stati previsti ulteriori obblighi a carico delle Regioni al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e con l’Intesa Stato-Regioni e Province autonome del 18 dicembre 2019, rep. n. 209/CSR è stato approvato il Patto per la salute per gli anni 2019-2021;
(D) Per far fronte a tale situazione e consentire il rispetto degli obblighi previsti nei richiamati accordi Stato-Regioni, laddove non sia possibile conseguire il ripianamento facendo ricorso agli ordinari strumenti, l’art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Legge finanziaria per il 2007”) ha previsto la costituzione di un Fondo transitorio le cui risorse sono attribuite alle Regioni interessate da elevati disavanzi di gestione, le quali hanno quindi sottoscritto un accordo con lo Stato in linea con quanto già previsto all’art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; tale accordo è comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi che contiene: a) misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza; b) misure necessarie all’azzeramento del disavanzo entro il 2010; c) gli obblighi e le procedure previsti nell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
(E) La Regione Lazio (di seguito, la “Regione”) ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007, il Piano di rientro dei disavanzi sanitari (il “Piano di Rientro”), che prevede misure e procedure per l’azzeramento del disavanzo.
(F) In data 28 febbraio 2007 la Regione ha, altresì, sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Regionali, l’accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tale sottoscrizione ha fatto seguito la presa d’atto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 149 del 6 marzo 2007.
(G) Con DCA n. U00081 del 25 giugno 2020 è stato approvato il “Piano di riorganizzazione,
riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”.
(H) Con successiva DGR n. 406 del 26 giugno 2020 si è proceduto alla “Presa d’atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento”.
(I) Con la DGR n. 661 del 29 settembre 2020 è stata data “Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”.
(J) Al fine di ridurre i suddetti ritardi la Regione Lazio, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 e s.m.i., ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato Accordo Pagamenti, e l’utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR.
(K) Alla luce del Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e s.m.i., in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, e visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, recante il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche, la Regione Lazio, con il Decreto del Commissario ad Acta n. 308 del 3 luglio 2015, ha introdotto, in linea con la normativa vigente, la Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti del SSR, rendendo omogenea la regolamentazione delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti sanitari, nonché garantendo il pagamento della spesa corrente, evitando, contestualmente, l’insorgere di nuovo debito a valere sul Fondo Sanitario Regionale.
(L) In data 29 dicembre 2017 è stato formalizzato tra la Regione Lazio e LAZIOcrea - società di capitali avente quale socio unico la Regione Lazio e operante in regime di “in house providing” -, un Contratto Quadro di Servizio, seguìto dall’approvazione del Piano Operativo Annuale della LAZIOcrea per il 2018 (D.G.R. 19 dicembre 2017, n. 891), i quali sanciscono che la Società operi a supporto dell’Amministrazione Regionale nell’ambito della gestione centralizzata dei pagamenti ai fornitori delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, in qualità di soggetto delegato esclusivamente al pagamento, senza accollo del debito, delle fatture elettroniche gestite sul Sistema Pagamenti, integrato con il Sistema di Interscambio (SDI) e con i sistemi informativi contabili delle suddette Aziende.
(M) Con i DCA U00289 del 7 luglio 2017, U00504 del 5 dicembre 2017 e U00307 del 29 agosto 2018, la Regione Lazio, a partire del 1° gennaio 2018, ha definito il nuovo processo di pagamento di tutte le fatture elettroniche gestite sul Sistema Pagamenti, necessario alla restituzione della funzione di pagamento alle Aziende Sanitarie, così come previsto dal Programma Operativo 2016-2018, demandando alla società “LazioCrea Spa” la funzione di ente pagatore per conto di ciascuna Azienda Sanitaria, senza accollo del debito.
(N) Con DGR n.799 del 10 novembre 2020, la Regione Lazio ha definito la nuova procedura di pagamento per le diverse categorie di creditori degli Enti del SSR, approvando, con Determinazione G14936 del 9 dicembre 2020, uno schema di Convenzione con gli Enti del SSR e la società “LazioCrea Spa”.
(O) Con nota regionale n. 255419 del 23 marzo 2021, la Regione Lazio ha definito un’apposita procedura attinente alla presa in carico e gestione delle richieste di pagamento degli interessi maturati su pagamenti tardivi effettuati ai sensi dell’Accordo Pagamenti, di cui alla DGR 689/2008 e s.m.i., e della Disciplina Uniforme, di cui al DCA 308/2015 e s.m.i. per i documenti contabili gestiti tramite il Sistema Pagamenti del SSR.
(P) Considerato quanto sopra e tenuto conto degli obiettivi fissati nel Piano di Rientro, è interesse della Regione Lazio, anche al fine di impedire il maturarsi di ulteriori interessi, consentire la conclusione di accordi con i singoli creditori del Sistema Sanitario Regionale che prevedano la rinuncia, parziale e/o totale, al contenzioso in essere, a seguito dell’integrale pagamento da parte delle Aziende Sanitarie delle somme concordate, nei termini convenuti ai sensi del successivo articolo 3, e all’attivazione di nuovo contenzioso, a fronte del pagamento in tempi brevi.
(Q) Si ritiene, pertanto, opportuno e conveniente definire un accordo tra BFF BANK S.p.A. e gli enti del SSR al fine di definire in modo puntuale i rapporti di debito/credito, comporre le controversie pendenti, chiudere il contenzioso ancora in essere, seppur parzialmente in caso di giudizi relativi sia a sorte capitale non oggetto del presente accordo sia ad interessi non oggetto del presente accordo, a seguito dell’integrale pagamento da parte delle Aziende Sanitarie delle somme concordate, nei termini convenuti ai sensi del successivo articolo 3, ed evitare l’insorgere di nuovo contenzioso, nonché evitare il maturarsi di ulteriori interessi.
(R) BFF BANK S.p.A. partecipa al presente Accordo in qualità di cessionaria dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie, inerenti agli interessi per ritardato pagamento da corrispondere sulle fatture di cui agli Allegati 1 e 2, da considerarsi parti integranti del presente accordo.
(S) Il Credito per interessi vantato da BFF BANK S.p.A. è così composto:
a) per le fatture oggetto dell’Accordo Pagamenti ex DGR 689/09 e s.m.i e della Disciplina Uniforme ex DCA 308/2015 e s.m.i., gli interessi per ritardato pagamento sono calcolati sulla base di quanto previsto dall’Accordo Pagamenti/Disciplina cui fanno riferimento;
b) per le fatture non oggetto dell’Accordo Pagamenti/Disciplina Uniforme, gli interessi sono calcolati dalla data scadenza fattura fino alla data di effettivo pagamento della sorte capitale, al tasso previsto dalla normativa vigente.
(T) Allo stato, risultano azionati da BFF Bank S.p.A. e, tutt’ora pendenti,
a) giudizi aventi ad oggetto, esclusivamente, crediti per interessi relativi ai documenti contabili riepilogati negli Allegati 1 e 2, di cui all’elenco dell’Allegato 4 al presente accordo e parte integrante dello stesso (Allegato 4);
b) giudizi aventi ad oggetto crediti per sorte capitale ed interessi non oggetto del presente accordo e crediti per interessi relativi ai documenti contabili riepilogati negli Allegati 1 e 2, di cui all’elenco dell’Allegato 5 al presente accordo e parte integrante dello stesso (Allegato 5);
(U) Stante quanto sopra, e in conformità alle disposizioni dell’Accordo Pagamenti/Disciplina Uniforme nonché in virtù dei rapporti in essere tra le Parti, BFF BANK S.p.A. rinuncia al risarcimento delle spese di recupero dei crediti di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.231/2002 s.m.i., di cui alle fatture elencate negli Allegati 1 e 2, come riepilogate nell’elenco di cui all’Allegato 3, parte integrante del presente accordo (Allegato 3), e comunque al risarcimento di tali spese in relazione alle fatture oggetto del presente Accordo.
(V) Con il presente Accordo la Banca e l’Azienda Sanitaria intendono definire ogni posizione di debito-credito e pretesa, anche risarcitoria, a qualsiasi titolo connessa ai crediti oggetto del presente “Accordo” nei termini e alle condizioni di seguito specificati.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, la Banca e l’Azienda Sanitaria convengono e stipulano quanto segue.
1 PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo.
2 OGGETTO E NATURA DELL’ACCORDO
2.1 Con il presente atto, la Banca e l’Azienda Sanitaria definiscono i termini e le condizioni dell’Accordo al fine di comporre le controversie pendenti e chiudere il contenzioso in essere, a seguito dell’integrale pagamento da parte dell’Azienda Sanitaria delle somme concordate, nei termini convenuti ai sensi del successivo articolo 3, in relazione ai crediti vantati dalla Banca, di cui agli Allegati 1 (Credito Interessi derivanti da pagamenti tardivi effettuati nell’ambito dell’Accordo Pagamenti/Disciplina Uniforme) e Allegato 2 (Credito Interessi derivanti da pagamenti diretti effettuati dagli Enti del SSR), che formano parte integrante del presente Accordo (collettivamente definiti i “Crediti”).
Il presente Accordo non ha in nessun caso effetto novativo dei rapporti di debito riferibili ai rapporti contrattuali che hanno generato i Crediti.
In particolare, con la sottoscrizione del presente Accordo:
(i) la Banca e l’Azienda Sanitaria determinano l’importo dovuto a saldo e stralcio delle
pretese creditorie relative ai Crediti;
(ii) la Banca, a seguito dell’integrale pagamento da parte dell’Azienda Sanitaria delle somme concordate, nei termini convenuti ai sensi del successivo articolo 3, rinuncerà integralmente ai giudizi promossi di cui all’Allegato 4, aventi ad oggetto solo i crediti per interessi relativi ai documenti contabili riepilogati negli Allegati 1 e 2; mentre, per i giudizi di cui all’Allegato 5, relativi sia ai crediti per sorte capitale ed interessi non oggetto del presente accordo sia ai crediti per interessi relativi ai documenti contabili riepilogati negli Allegati 1 e 2, la Banca procederà ad una rinuncia parziale, a seguito dell’integrale pagamento da parte dell’Azienda Sanitaria delle somme concordate, nei termini convenuti ai sensi del successivo articolo 3, in ordine ai soli crediti per interessi relativi ai documenti contabili riepilogati negli Allegati 1 e 2 e, a tal fine, si impegna a notificare la rinuncia alle parti del giudizio entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
(iii) la Banca rinuncia al risarcimento delle spese di recupero dei crediti, di cui all’art. 6 del
D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i., relativamente ai documenti contabili riferiti agli Allegati 1 e 2, come riepilogate nell’elenco di cui all’allegato 3, da considerarsi parte integrante del presente Accordo (Allegato 3), e comunque al risarcimento di tali spese in relazione a tutte le fatture oggetto del presente Accordo.
2.2 La Banca e l’Azienda Sanitaria convengono che oggetto del presente Accordo saranno i Crediti per interessi derivanti sia da pagamenti tardivi effettuati ai sensi dell’Accordo Pagamenti, di cui alla DGR 689/2008 e s.m.i., e della Disciplina Uniforme, di cui al DCA 308/2015 e s.m.i, che da pagamenti diretti effettuati dagli Enti del SSR.
3 DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DOVUTO
3.1 La Banca e l’Azienda Sanitaria convengono di definire le rispettive posizioni di debito-credito e le pretese, anche risarcitorie, relative ai Crediti nei termini e alle condizioni economiche di seguito riportate:
(a) l’Azienda Sanitaria, con il coordinamento e il supporto tecnico della Regione, si impegna ad effettuare il pagamento dei crediti (Importi Dovuti) alle seguenti scadenze:
(i) entro il 31 luglio 2022 relativamente ai crediti per interessi di cui all’Allegato 1, derivanti da pagamenti tardivi effettuati ai sensi dell’Accordo Pagamenti, di cui alla DGR 689/2008 e s.m.i., e della Disciplina Uniforme, di cui al DCA 308/2015 e s.m.i., definiti in base ai tassi d’interesse e relative scadenze previste dai suddetti Accordi per l’importo complessivo di Euro ;
(ii) entro il 31 luglio 2022 relativamente ai crediti per interessi di cui all’Allegato 2, derivanti da pagamenti tardivi effettuati dai vari Enti del SSR definiti in base ai tassi d’interesse e relative scadenze previste dal D. Lgs. n. 231 del 2002, così come modificato dal D.Lgs.
n.192 del 2012 e s.m.i., per l’importo complessivo di Euro……………..
Qualora, decorsi 30 giorni dalle scadenze previste per i pagamenti, l’Azienda Sanitaria non abbia adempiuto perfettamente alle obbligazioni assunte, la Banca avrà la facoltà di dichiarare
risolto il presente Accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c., tramite comunicazione scritta da inviarsi all’Azienda e in copia alla Regione. Nel caso in cui si avvalga di detta clausola risolutiva espressa, la Banca sarà quindi legittimata sia a riattivare gli eventuali procedimenti pendenti sia a promuovere nuovi procedimenti, per il soddisfacimento integrale di tutte le proprie ragioni creditorie (sia per gli importi a titolo di capitale sia per gli importi a titolo di accessori).
(b) La Banca:
(i) accetta il pagamento degli Importi Dovuti, di cui al paragrafo (a), come pagamento a saldo e stralcio di qualsiasi diritto, ragione e pretesa - anche a titolo di interessi legali e di mora anche contrattuali rivalutazione monetaria, spese legali e/o qualsiasi ulteriore accessorio e/o costo e/o onere - precedentemente vantata con riferimento agli stessi Crediti, e a rinunciare a qualsiasi pretesa per il pagamento di importi ulteriori riferiti a detti Crediti;
(ii) rinuncerà ad ogni possibile domanda, richiesta, azione, disputa e/o contestazione, presente e/o futura, azionata e/o azionabile per il pagamento di qualsivoglia importo ulteriore rispetto agli Importi Dovuti, a seguito dell’integrale pagamento da parte dell’Azienda Sanitaria delle somme concordate, nei termini convenuti ai sensi del presente Articolo 3.
4 DEFINIZIONE DI EVENTUALI PROCEDIMENTI PENDENTI
4.1 Dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, la Banca e l’Azienda Sanitaria non attiveranno nuovi procedimenti giudiziali o stragiudiziali in ordine ai giudizi oggetto di accordo, e le Parti, a seguito dell’integrale pagamento da parte dell’Azienda delle somme concordate nei termini convenuti ai sensi del precedente Articolo 3, dovranno rinunciare integralmente ai giudizi promossi di cui all’Allegato 4 aventi ad oggetto solo i crediti per interessi relativi ai documenti contabili riepilogati negli Allegati 1 e 2; mentre, per i giudizi di cui all’Allegato 5, relativi sia ai crediti per sorte capitale ed interessi non oggetto del presente accordo sia ai crediti per interessi relativi ai documenti contabili riepilogati negli Allegati 1 e 2, la Banca, a seguito dell’integrale pagamento da parte dell’Azienda delle somme concordate nei termini convenuti ai sensi dell’articolo 3, procederà ad una rinuncia parziale in ordine ai soli crediti per interessi relativi ai documenti contabili riepilogati negli Allegati 1 e 2.
4.2. Durante la fase di esecuzione dell’accordo, le Parti chiederanno rinvii delle udienze, nonché chiederanno la sospensione di eventuali ed ulteriori procedimenti pendenti dinanzi a qualsivoglia autorità giudiziaria o arbitrale relativamente ai crediti oggetto dell’Accordo stesso.
4.3 Ove non fosse giuridicamente possibile procedere a tale sospensione, la Banca dovrà in ogni modo evitare atti di impulso a detti procedimenti (anche mediante il ricorso agli strumenti di cui agli articoli 309 e 631 del c.p.c. e facendo, comunque in modo che non siano loro assegnate somme derivanti dalle procedure di recupero coattivo dei relativi crediti) o, comunque, dovrà compiere attività di natura meramente conservativa, nei procedimenti in questione, dalla data di sottoscrizione dell’accordo fino alla data di effettivo pagamento da parte dell’Azienda Sanitaria. Per atti di natura meramente conservativa si intenderanno quelle attività processuali strettamente necessarie allo scopo di evitare la decadenza di diritti o azioni della Banca e dell’Azienda Sanitaria in conseguenza del decorrere del tempo, quali, a titolo esemplificativo, la notificazione di un decreto ingiuntivo qualora la data ultima di efficacia dello stesso, ai sensi dell’art. 644 c.p.c., cada prima del pagamento, oppure la richiesta di pignoramento allo scopo di evitare la perdita di efficacia del precetto precedentemente notificato, ai sensi dell’art. 481 c.p.c. La Banca e l’Azienda Sanitaria sosterranno, ciascuna autonomamente, i costi e le spese relative alle suddette incombenze e terranno comunque indenne la Regione e l’Azienda Sanitaria da qualsiasi onere od importo associato o collegato ad eventuali azioni giudiziarie o
procedure esecutive attivate e/o non sospese o, comunque, proseguite con riferimento ai Crediti oggetto dell’Accordo.
4.4 Entro, e non oltre, 30 giorni successivi alla data dell’ultimo effettivo pagamento, la Banca e l’Azienda Sanitaria dovranno, per quanto di rispettiva competenza, per i Crediti oggetto del presente Accordo, procedere con le rinunce agli eventuali atti del giudizio, ovvero con le rinunce parziali per i giudizi di cui all’Allegato 5, relativi sia ai crediti per sorte capitale ed interessi non oggetto del presente accordo, sia ai crediti per interessi relativi ai documenti contabili riepilogati negli Allegati 1 e 2, depositando presso l’Autorità Giudiziaria competente o notificando apposita dichiarazione di rinuncia irrevocabile, senza riserve o condizioni, agli atti del giudizio riguardanti i procedimenti pendenti concernenti i crediti suddetti. Per espresso accordo tra la Banca e l’Azienda Sanitaria, le Parti non saranno tenute al rimborso delle spese legali, che dovranno sempre intendersi come integralmente compensate tra le Parti.
4.5 La Banca procedente in eventuali procedure esecutive avviate contro l’Azienda Sanitaria e/o la Regione dovrà inserire, nelle dichiarazioni di rinuncia agli atti giudiziari anche apposita istanza di svincolo totale dei beni soggetti ad esecuzione e dovrà tempestivamente fornire tutti i documenti e compiere quegli atti utili o necessari per il perfezionamento dello svincolo in questione.
4.6 Ove la Banca non dovesse adempiere ai rispettivi obblighi assunti ai sensi del presente Articolo 4 e ai sensi del successivo Articolo 6.2 dovrà:
(i) restituire, a prima domanda ed ogni eccezione rimossa, all’Azienda Sanitaria gli importi che quest’ultima abbia effettivamente dovuto corrispondere a causa della mancata tempestiva rinuncia o richiesta di svincolo nei termini sopra indicati da parte della Banca;
(ii) rimborsare all’Azienda Sanitaria ogni spesa e costo, anche legale, da quest’ultima
sostenuto e documentato;
(iii) corrispondere, a titolo di penale, all’Azienda Sanitaria gli interessi, al tasso legale di cui all’art. 1284 c.c. maggiorato di cinque punti percentuali, calcolati sull’importo pagato a fronte degli Importi Dovuti dalla data di accredito sul proprio conto corrente al giorno di effettivo adempimento degli obblighi assunti, manlevando, altresì, la Regione da qualsiasi pregiudizio diretto o indiretto ed onere;
(iv) con particolare riguardo agli adempimenti previsti al presente articolo, laddove la Banca non dovesse tempestivamente darvi corso, la Banca e l’Azienda Sanitaria concordano, dandosene reciprocamente atto, che il presente Accordo varrà - con decorrenza dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui all’Articolo 4.4 che precede ed in riferimento al pagamento dei Crediti oggetto del presente Accordo - come rinuncia stragiudiziale agli atti del giudizio da parte della Banca, valevole ai sensi dell’art. 306 c.p.c. (o rinuncia stragiudiziale all’azione esecutiva ai sensi dell’art. 629 c.p.c., a seconda del caso), rinuncia che deve intendersi ad ogni effetto accettata dall’Azienda con la stipula del presente Accordo. La Banca dichiara e dà atto che il presente Accordo varrà altresì come istanza di svincolo nelle procedure esecutive del caso, secondo quanto previsto al comma 4.5 che precede.
4.7 La Banca e l’Azienda Sanitaria si impegnano a far sì che, entro 30 giorni dalla data dell’ultimo effettivo pagamento, tutti gli eventuali procuratori consegnino le dichiarazioni di rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi dell’art. 68 del R.D.L. 27 novembre 1933, n.
1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, manlevandosi reciprocamente in caso di mancata consegna.
4.8 Premesso quanto sopra, le Parti, inoltre, riconoscono che:
1) BFF risulta ad oggi già creditrice nei confronti dell’Azienda Sanitaria di ulteriori importi, non oggetto del presente Accordo, a titolo di Capitale, Interessi, nonché di quanto dovuto ai sensi dell’art 6 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., ad oggi, non oggetto di azione legale;
2) BFF, inoltre, potrà risultare creditrice nei confronti dell’Azienda Sanitaria di ulteriori importi a titolo di Capitale, Interessi, nonché di quanto dovuto ai sensi dell’Art. 6 del D. Lgs.
n. 231/2002 e s.m.i., in relazione ai crediti che saranno di tempo in tempo ceduti a BFF dai propri Clienti, ai sensi dei contratti di factoring che BFF concluderà con detti soggetti (congiuntamente, i crediti sub 1) e i crediti sub 2) sono definiti “gli Ulteriori Crediti”).
A tal riguardo, le Parti – nell’ambito dell’accordo in oggetto, e al fine di concedersi reciproche concessioni - convengono che BFF si obbliga a non esercitare, con riferimento a ciascuna singola esposizione creditizia che avrà origine dagli Ulteriori Crediti di cui sopra, non oggetto del presente accordo, sino alla scadenza del trecentosessantacinquesimo giorno (il “Termine Rilevante”) a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, azioni giudiziali di recupero degli stessi nei confronti dell’Azienda Sanitaria e/o della Regione Lazio (la “Temporanea Inesigibilità”). Resta fermo che gli eventuali Crediti già oggetto di azione giudiziale avviata da BFF rimarranno esclusi dalle concessioni riconosciute da BFF in virtù del presente accordo ai fini della Temporanea Inesigibilità.
BFF sarà, quindi, libera di avviare azioni giudiziali, senza avvisi o notifiche preventive, nei confronti dell’Azienda Sanitaria se, alla scadenza del Termine Rilevante, l’Azienda non avrà integralmente corrisposto a BFF gli importi da quest’ultima maturati nei confronti dell’Azienda stessa, alla scadenza di detto Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Resta fermo il diritto di BFF – anche nel caso in cui il Xxxxxxx Xxxxxxxxx non sia ancora spirato – di far cessare la Temporanea Inesigibilità, e di conseguenza, di avviare azioni giudiziali per il recupero dei Crediti, qualora l’Azienda Sanitaria non adempia anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente accordo e/o violi anche una sola delle scadenze di pagamento ivi contemplate.
Resta fermo che la Temporanea Inesigibilità dei crediti sino alla scadenza del Termine Rilevante, stabilita in favore dell’Azienda Sanitaria:
(i) non modifica né costituisce novazione dei termini di pagamento stabiliti contrattualmente tra l’Azienda Sanitaria e il singolo cliente di BFF;
(ii) non costituisce una dilazione di pagamento;
(iii)non limita né pregiudica la maturazione degli Interessi che continuano a maturare senza soluzione di continuità sino alla data di integrale adempimento da parte dell’Azienda;
(iv)non impedisce o limita la facoltà di BFF di porre in essere atti o avanzare richieste interruttive della prescrizione nei confronti dell’Azienda;
(v) non impedisce di porre in essere attività di recupero stragiudiziale del credito.
5 CEDIBILITÀ DEI CREDITI E CESSIONE A TERZI DI ACCESSORI MATURATI SUI CREDITI
5.1 La Banca si impegna a non cedere o trasferire a soggetti terzi i crediti oggetto dell’Accordo, fino a 60 giorni successivi alla data prevista per il pagamento. Ove la Banca non dovesse adempiere al suddetto obbligo, l’Accordo si intenderà risolto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e, conseguentemente, sarà considerato totalmente privo di efficacia tra le parti. Fermo restando quanto sopra descritto, le Parti convengono che la Banca potrà utilizzare in ogni momento i Crediti oggetto del presente Accordo esclusivamente per garantire operazioni di finanziamento con l’EuroSistema, perfezionando a tal fine con Banca d’Italia, BCE e Banche Centrali Nazionali degli Stati appartenenti all’Unione Europea che hanno adottato l’euro, ogni atto che dovesse essere ritenuto necessario o opportuno.
5.2 In base a quanto previsto nel presente Accordo e nel rispetto delle tempistiche di pagamento di cui al precedente Articolo 3, tutte le eventuali fatture per interessi e/o altri oneri e/o accessori di legge, anche forfettari, emesse in relazione ai Crediti oggetto del presente Accordo, non potranno essere cedute a terzi né saranno più azionabili contro l’Azienda per il venir meno del relativo titolo e tali crediti si intenderanno integralmente rinunciati. Conseguentemente, l’Azienda procederà, sulla base del presente Accordo, alla chiusura definitiva delle relative posizioni contabili, ove esistenti.
6 EFFETTI ED OBBLIGHI DERIVANTI DALL’ACCORDO
6.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Banca, da un lato, e l’Azienda Sanitaria, dall’altro, non avranno reciprocamente più nulla a pretendere a qualsiasi titolo, anche per danni e per qualsivoglia ragione dipendente, connessa e/o conseguente alle prestazioni sottostanti in relazione agli specifici Crediti oggetto del presente accordo.
6.2 La Banca si obbliga ad emettere entro e non oltre 30 giorni successivi alla data dell’ultimo
effettivo pagamento:
(i) le note di credito relative alle fatture in relazione alle spese di recupero dei crediti di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.231/2002 s.m.i. riepilogate nell’elenco sottostante (Allegato 3) o comunque emesse in relazione al risarcimento di tali spese per le fatture oggetto del presente accordo di cui agli Allegati 1 e 2, nonché
(ii) eventuali note di credito per importi fatturati in relazione agli interessi di ritardato pagamento sui Crediti oggetto del presente accordo eccedenti quanto riconosciuto nell’ambito del presente accordo.
6.3 La Banca si impegna a rimborsare all’Azienda Sanitaria, a prima domanda ogni eccezione rimossa, entro e non oltre 15 giorni dalla data di valuta di accredito sul conto corrente della Banca qualsiasi somma che venga o sia stata per errore o comunque involontariamente (anche in virtù di procedura di esecuzione forzata) pagata dall’Azienda alla Banca successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, in relazione ai Crediti, tenendo indenne e manlevando altresì la Regione da qualsiasi onere da questa sostenuto, in relazione a tali evenienze. Qualora la restituzione di dette somme non dovesse avvenire nei termini sopra indicati, su tali somme non tempestivamente rimborsate saranno dovuti gli interessi al tasso legale di cui all’art. 1284 c.c. maggiorato di cinque punti percentuali calcolati dalla data di accredito sul conto corrente della Banca al giorno di effettiva restituzione all’Azienda Sanitaria.
7 DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLA BANCA
7.1 La Banca dichiara e garantisce all’Azienda Sanitaria che, alla data di stipula del presente Accordo:
(i) dispone dei pieni poteri e di tutte le autorizzazioni necessarie per sottoscrivere il presente Accordo ed ogni altro documento ad esso collegato, nonché per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione dello stesso Accordo, o in relazione al medesimo, e ad ogni altro documento ad esso collegato; a tal fine, ha allegato il doc. sub A;
(ii) ha posto in essere tutti gli atti interni necessari al fine di autorizzare la conclusione e l’esecuzione del presente Accordo e di ogni altro documento ad esso collegato in modo da assicurare che tutte le obbligazioni in questa sede assunte siano legittime, valide, efficaci e vincolanti per la stessa, dichiarando altresì che a tali fini non sono necessari ulteriori atti, permessi, nulla-osta o autorizzazioni;
(iii) la stipulazione e l’esecuzione del presente Accordo e di ogni altro documento ad esso collegato non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto a: (a) il suo atto costitutivo e il suo statuto; (b) leggi, norme e regolamenti ad essa applicabili; (c) contratti, atti, accordi, documenti o altri strumenti vincolanti per la stessa; ovvero (d) eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni o decreti vincolanti per la stessa;
(iv) è solvibile e non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderla insolvente o non in grado di adempiere alle proprie obbligazioni o esporla ad eventuali procedure concorsuali, né ha assunto delibere per la liquidazione, lo scioglimento o l’estinzione volontaria, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità di eseguire le obbligazioni assunte con il presente Accordo ed ogni altro documento ad esso collegato.
7.2 La Banca dichiara altresì e garantisce all’Azienda Sanitaria alla data di stipula del presente Accordo:
(i) di non aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per qualsiasi ulteriore accessorio e/o costo e/o onere e/o importi forfettari relativi ai Crediti stessi che costituiscono oggetto del presente Accordo.
(ii) i Crediti oggetto del presente Accordo sono nella propria esclusiva ed incondizionata titolarità o nella titolarità delle altre società del Gruppo BFF Banking Group.
7.3 Le dichiarazioni e garanzie di cui all’Articolo 7 si intenderanno reiterate alla scadenza di
pagamento prevista all’Articolo 3.1(a).
7.4 La Banca sarà penalmente responsabile per le dichiarazioni, rese ai sensi del presente Articolo, che risultino non veritiere e dovrà manlevare l’Azienda Sanitaria e la Regione Lazio da ogni danno o costo anche indiretto recato alle stesse in dipendenza da ciò.
8 LEGGE REGOLATRICE
Il presente Accordo è regolato e deve essere interpretato secondo le norme della legge italiana.
9 FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità e adempimento del presente Accordo sarà devoluta, in via esclusiva, al Foro di Roma.
10 SPESE
Gli eventuali oneri fiscali e di registrazione saranno integralmente a carico della Banca.
11 COMUNICAZIONI
11.1 Ogni comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere inviata alla Banca e/o all’Azienda Sanitaria e/o alla Regione agli indirizzi indicati nel presente Accordo, ovvero ad altro indirizzo che ciascuna di esse potrà di volta in volta comunicare alle altre parti con le modalità di seguito indicate.
11.2 Ad eccezione dello scambio del presente Accordo, che potrà avvenire anche a mezzo di corrispondenza consegnata a mani e salvo quanto diversamente pattuito nell’Accordo stesso, qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo potrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, corriere espresso o casella di posta elettronica certificata (PEC), ai recapiti delle parti.
11.3 Qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Accordo dovrà essere inviata
contestualmente in copia alla Regione all’indirizzo indicato nel presente Accordo.
11.4 Salvo quanto diversamente pattuito nel presente Accordo, qualsiasi comunicazione o documento da effettuarsi o consegnarsi ai sensi del presente Accordo si intenderà debitamente effettuata o consegnato se inviata o consegnato agli indirizzi di cui al presente Accordo.
12 VARIE
12.1 I rapporti intercorrenti in virtù del presente Accordo tra l’Azienda Sanitaria e la Banca dovranno intendersi come ciascuno assolutamente distinto ed autonomo rispetto all’altro con la conseguenza, inter alia, che qualsivoglia inesistenza e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia riguardante ciascuno di tali rapporti non dovrà riverberarsi - nella massima misura consentita dalla legge e con l’unica eccezione del primo comma dell’art. 1419 del codice civile
- sull’esistenza e/o legittimità e/o validità e/o efficacia di ciascun altro rapporto intercorrente tra l’Azienda e la Banca in virtù del presente Accordo.
12.2 Qualora qualsiasi adempimento o comunicazione previsti dal presente Accordo debbano essere effettuati in un giorno che non è un giorno lavorativo, gli stessi saranno posticipati al giorno lavorativo immediatamente successivo.
ALLEGATO A
(Poteri di firma di BFF)
ALLEGATO B
Recapiti
BFF BANK S.P.A.
Xxx Xxxxxxxxxxx, x. 0 00000 Xxxxxx
Pec: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx
Azienda Via/Piazza n. Cap - Città Pec:
Regione Lazio
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria Xxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, x. 0
00000 Xxxx
Pec:
ALLEGATO 1
04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario
Pag. 788 di 806
Crediti Interessi derivanti da fatture oggetto dell’Accordo Pagamenti/Disciplina Uniforme al 31/12/2020
ALLEGATO 2
04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario
Pag. 789 di 806
Crediti Interessi derivanti da fatture non oggetto dell’Accordo Pagamenti/Disciplina Uniforme al 31/12/2020
ALLEGATO 3
04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario
Pag. 790 di 806
Spese di recupero dei crediti di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.231/2002 s.m.i. di cui alle fatture elencate negli Allegati 1 e 2
ALLEGATO 4
04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario
Pag. 791 di 806
Elenco giudizi promossi aventi ad oggetto i soli crediti per interessi relativi ai documenti contabili riepilogati negli Allegati 1 e 2
ALLEGATO 5
04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario
Pag. 792 di 806
Elenco giudizi promossi aventi ad oggetto sia crediti per sorte capitale ed interessi non oggetto del presente accordo, sia crediti per interessi relativi ai documenti contabili riepilogati negli Allegati 1 e 2
04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario Pag. 793 di 806
* * *
Qualora conveniate che quanto sopra esposto rifletta correttamente i nostri accordi, Vi preghiamo di restituire la presente, unitamente agli allegati, firmata in segno di piena e incondizionata accettazione.
BFF BANK S.p.A.
In nome e per conto della suddetta Banca FIRMATARIO:
Nome Cognome:
Firma:
CARICA:
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le seguenti clausole del presente Accordo: art. 3 - Determinazione e Pagamento dell’importo dovuto; art. 5 - Cedibilità dei Crediti e cessione a terzi di accessori maturati sui Crediti; art. 6 - Effetti ed Obblighi derivanti dall’Accordo; art. 9 - Foro competente
BFF BANK S.p.A.
In nome e per conto della suddetta Banca FIRMATARIO:
Nome Cognome:
Firma:
CARICA:
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