Convenzione di tirocinio curriculare tra
Convenzione di tirocinio curriculare tra
L’ Università degli Studi di Genova, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, C.F.00754150100, d’ora in poi denominata “soggetto promotore”, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxx XXXXXXXXXX, nato a Roma il 26/09/1950
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_ _ __ (denominazione azienda) con sede legale in _ _ _ _ Prov.( _ ) Via/P.zza _ n°_ / Cap _ _
CF , PI _ indirizzo e-mail _ _
indirizzo PEC _ cod. ATECO rappresentato/a da ,
nato/a a _ _ il d’ora in poi denominata “soggetto ospitante”,
- PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all’art.18, c.1, lettera a), della legge 24/06/1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente;
- VISTO l’art. 10 del D.M. 22.10.2004, n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;
Si conviene quanto segue:
Art. 1 - Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore, nei limiti indicati dall’art. 1, c.3,del DM 25.03.1998, n. 142.
Art. 2 – 2.1 Il tirocinio, ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2.2 Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
2.3 Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, contenente:
• il nominativo del tirocinante;
• i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
• obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
• le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
• gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
Art. 3 Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:
• svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Art. 4 – 4.1 Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL , nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
4.2 Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
4.3 Come previsto dal D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, art. 2, comma 1 lettera a), il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.
A questo proposito, il soggetto promotore e il soggetto ospitante stabiliscono che:
a) il soggetto promotore si fa carico della “formazione generale” sulla sicurezza art.37 D.Lgs 81/08, così come definita dagli Accordi Stato Regioni n.221/CSR del 2011 e 128/CSR attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti dell’apposito corso con rilascio dell’attestazione finale;
b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all’art.36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
c) il soggetto ospitante è, inoltre, responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza art.37 D.Lgs 81/08. Ai sensi del citato articolo, il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
Art. 5 Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR
– General Data Protection Regulation) e D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per quanto compatibile.
Art. 6 – 6.1 La presente convenzione ha la durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione.
6.2 Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
6.3 Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
6.4 Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
6.5 In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.
Art. 7 – 7.1 La presente convenzione viene redatta in unico originale in formato digitale.
7.2. Sarà registrata in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
7.3 E’ soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2,c.1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico del soggetto ospitante.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Uff. territoriale di _ _ n. del _ _
Firmatario del Soggetto Promotore: Xxxxx XXXXXXXXXX - RETTORE
Firmatario del Soggetto Ospitante Qualifica _
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa del soggetto promotore e del soggetto ospitante