Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca
D.R. n. 2788 del 03.07.2013 e xx.xx. (ultima modifica D.R. n. 721 del 08.03.2022)
Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca
Capo I Finalità e definizioni
Art. 1 Finalità
1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca secondo quanto stabilito dal "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" (D.M. 226 del 14 dicembre 2021) e dalla normativa in tema di dottorati di ricerca richiamata dal suddetto decreto ministeriale.
Art.2 Definizione
1. Il dottorato di ricerca è un titolo accademico post-lauream di III livello che fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell’accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell’integrazione dei percorsi professionali di elevata innovatività.
Capo II Accreditamento
Art. 3
Procedura di accreditamento
1. L'attivazione di un corso di dottorato di ricerca è subordinata alla concessione dell'accreditamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), su parere conforme dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
2. La richiesta di accreditamento riguarda sia la sede che i corsi dottorali e va presentata dall'Università secondo le modalità e la tempistica stabilite annualmente dal MUR nelle apposite Linee Guida per l’Accreditamento dei Corsi di Dottorato.
3. L'accreditamento è concesso con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca e ha durata quinquennale. E’ prevista una verifica annuale, da parte dell'ANVUR, circa la permanenza dei requisiti di accreditamento.
4. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accreditamento; la revoca è disposta con
decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, su parere conforme dell'ANVUR.
5. In caso di revoca dell'accreditamento, l'Università interrompe, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo del corso di dottorato per il quale l'accreditamento è revocato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.
Art. 4
Requisiti per l'accreditamento
1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi di dottorato:
a. Un collegio dei docenti di dottorato costituito da un numero minimo di componenti pari a dodici, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi del corso. Il collegio è costituito, per almeno metà dei componenti, da professori di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima di professori. Possono, altresì, far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca.
b. I ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l’accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
I professori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l’accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.
I componenti dei collegi appartenenti ad università o enti di ricerca devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l’accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
Il coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso alle funzioni di professore di prima fascia.
Gli esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, devono essere in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del dottorato.
c. La disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da attivare, di un numero medio di almeno quattro
(4) borse di studio per dottorato attivato, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre. Sono escluse dal computo del numero medio di quattro
(4) le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio.
Nel caso di dottorati attivati da due soggetti, ai sensi della normativa vigente in materia, ciascuno di essi finanzia almeno due borse di studio. Ove i soggetti siano più di due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse di studio e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.
Possono essere banditi posti di dottorato di ricerca senza borsa di studio nel limite di un posto senza borsa per ogni tre con borsa.
d. La disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità delle borse di studio di cui al precedente punto c) del presente comma e al sostegno dell’attività dei dottorandi.
e. La disponibilità di strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell’attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico.
f. La previsione di attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero di attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione svolte all’interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo.
g. La previsione di attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca
europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell’accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità.
h. La previsione di un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore (EHEA).
Art. 5 Modalità di richiesta di accreditamento
1. L'Università di Catania può presentare richiesta di accreditamento come singola università o in forma associata, quale sede amministrativa del dottorato di ricerca a cui spetta il rilascio del titolo accademico, attraverso la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi con uno o più dei seguenti soggetti:
a. Università italiane e/o estere.
Nel caso di convenzione o consorzio con università estere è prevista la possibilità di rilascio di titolo finale doppio, multiplo o congiunto. Tale eventualità verrà riportata nella convenzione di riferimento.
b. Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee.
c. Istituzioni di cui all’art. 2, comma 1, legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi del D.M. n. 266 del 14 dicembre 2021 (art.15) (Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica, ISIA, Conservatori di musica, Accademia nazionale di danza e Istituti musicali pareggiati), con possibilità di titolo finale multiplo o congiunto.
d. Imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo.
e. Pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
2. Nel caso in cui l’Università degli Studi di Catania attivi un dottorato di ricerca con uno dei soggetti indicati ai punti a-e del precedente comma, ciascun soggetto finanzia almeno due borse di studio. Nel caso in cui l’Università degli Studi di Catania attivi un dottorato di ricerca con due o più di due soggetti indicati ai punti a-e del precedente comma, l’Università degli studi di Catania finanzia due borse di studio mentre ciascuno dei soggetti convenzionati o consorziati finanzia almeno una borsa di studio.
Art. 6 Consorzi
Abrogato
Art. 7
Presentazione dell’istanza di accreditamento
1. La domanda di accreditamento va presentata attraverso apposita piattaforma informatica secondo le modalità e le scadenze indicate annualmente dal MUR.
2. Per ciascun corso di dottorato di ricerca il dipartimento di afferenza è quello che presenta la proposta di accreditamento. Nell’ipotesi in cui la proposta di attivazione è a carattere interdipartimentale, il dipartimento di afferenza sarà quello indicato dal coordinatore del dottorato nella piattaforma di cui al co.1 in considerazione dei settori scientifico-disciplinari dei componenti il collegio.
3. Entro apposita scadenza fissata dal Rettore, al fine di consentire un’adeguata programmazione dell’offerta dottorale per il successivo anno accademico, il Consiglio del dipartimento proponente delibera, con riferimento all’anno accademico successivo, la proposta di prosecuzione di un corso di dottorato già accreditato e/o la proposta di attivazione di un corso di dottorato e/o la proposta di adesione a un corso di dottorato presso altra sede amministrativa. Copia della delibera del Consiglio di Dipartimento è trasmessa al Rettore dal Direttore di Dipartimento.
4. Per ciascuna proposta di corso dottorale vanno indicati i seguenti requisiti:
a. i membri del collegio dei docenti, nel rispetto del numero minimo di 12, di cui almeno la metà professori universitari, con indicazione, per ciascuno di essi, di nominativo, qualifica e dipartimento di afferenza (i docenti non appartenenti al dipartimento proponente il dottorato potranno aderire al Collegio dei docenti previo nulla osta del Consiglio del Dipartimento di appartenenza);
b. il nominativo e la qualifica del coordinatore del dottorato di ricerca;
c. il numero di borse di studio o di altre forme di finanziamento di importo equivalente eventualmente disponibili a livello dipartimentale e indicazione di eventuale riserva di posti con borsa e/o senza borsa a candidati laureati presso università estere;
d. l’indicazione delle risorse finanziarie ulteriori alle borse di studio a sostegno della ricerca dei singoli
dottorandi disponibili a livello dipartimentale;
e. la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di ricerca e di studio dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
f. gli eventuali soggetti convenzionati o consorziati con indicazione, per ciascuno di essi, della tipologia e del numero di borse di studio finanziate. Nel caso di università estere occorre, altresì, indicare la possibilità di rilascio di titolo finale doppio, multiplo o congiunto. Nel caso di istituzioni di cui all’art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, occorre, altresì, indicare la possibilità di titolo finale multiplo o congiunto;
g. la previsione di eventuali attività di ricerca o di formazione avanzata anche in comune tra due o più dottorati tra quelli facenti richiesta di accreditamento;
h. l’indicazione di eventuale partecipazione del singolo dottorato a progetti di collaborazione comunitari e internazionali con specifica di eventuali riserve di posti a studenti rientranti nei programmi e speciali procedure di selezione;
i. le eventuali imprese italiane o estere impegnate in attività di ricerca e sviluppo convenzionate;
5. I requisiti di cui al comma 4, lett. a-i), non vanno intesi a carattere esaustivo e possono essere suscettibili di modifica in funzione del rispetto delle apposite linee guida ministeriali.
Capo III
Struttura e funzionamento dei corsi di dottorato
Art. 8
Durata, tematiche, struttura
1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre (3) anni e non superiore a quattro (4). L'estensione a quattro (4) anni deve essere accompagnata da opportuna motivazione.
2. Per ciascun anno di corso di dottorato le attività iniziano il 31 ottobre di un determinato anno e terminano il 30 ottobre dell'anno successivo.
3. Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e gli eventuali curricula del dottorato sono proposti dall'Università e valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento dei corsi.
4. Sono organi del dottorato di ricerca il collegio dei docenti e il coordinatore.
Art. 9 Collegio dei docenti
1. Il collegio dei docenti è costituito secondo le modalità indicate all'art. 4, co. 1, lett. a), del presente regolamento.
2. La richiesta di partecipazione al collegio dei docenti di un determinato dottorato di ricerca va effettuata dal docente interessato alla struttura didattica e di ricerca proponente il dottorato nei tempi e con le modalità disposti dall'Ateneo per la presentazione in tempo utile dell’istanza di accreditamento di cui all’art. 7.
3. Lo status di membro del collegio dei docenti di dottorato di ricerca ha di regola durata quinquennale, pari alla durata dell'accreditamento del dottorato. In caso di dimissioni o impedimento a svolgere le proprie funzioni prima dello scadere dei cinque anni di accreditamento, il coordinatore del dottorato provvederà all'inserimento di un sostituto fino a completamento del quinquennio di accreditamento e nel rispetto delle modalità di composizione di cui all'art. 4, co. 1, lett. a) del presente Regolamento, al fine di garantire la composizione minima del collegio dei docenti prevista dalla normativa.
4. La partecipazione di professori e ricercatori afferenti ad altre università a dottorati con sede amministrativa presso l'Università di Catania è subordinata al nulla osta dell'Ateneo di appartenenza. La partecipazione di professori e ricercatori dell’Università di Catania a collegi dei docenti di dottorati dell’Ateneo afferenti a un dipartimento diverso da quello di afferenza è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.
5. Alle sedute del collegio dei docenti, per la sola trattazione dei punti all'ordine del giorno riguardanti i problemi didattici e organizzativi, partecipa, con diritto di voto, un rappresentante dei dottorandi di ricerca regolarmente iscritti al rispettivo corso di dottorato, eletto con le modalità di cui al regolamento elettorale di Ateneo.
6. Il collegio dei docenti, nel definire le linee specifiche del corso di dottorato, svolge i seguenti compiti specifici:
a. decide in merito alle iniziative utili alla migliore attuazione del programma didattico e di ricerca;
b. propone al Dipartimento di afferenza del dottorato l’affidamento degli insegnamenti, delle attività seminariali e delle ulteriori attività didattiche a vari docenti o “esperti”, anche esterni al dottorato, avendone accertato i requisiti e la disponibilità;
x. xxxxxxx i progetti di ricerca e i piani di studio presentati dai singoli iscritti al corso. Nel caso di iscritti in posti con borsa di studio, assegna, altresì, la borsa di studio all’interessato tenendo conto dei seguenti parametri:
▪ progetto di ricerca assegnato al dottorando;
▪ posizione del dottorando nella graduatoria di merito di riferimento;
▪ possesso da parte del dottorando di eventuali specifici requisiti richiesti per il beneficio di una borsa di studio (a titolo esemplificativo seppur non esaustivo: requisiti anagrafici, requisiti reddituali, requisiti curriculari, requisiti legati alla nazionalità/residenza);
▪ eventuale manifestazione di interesse del dottorando al beneficio di una specifica borsa di studio.
x. xxxxxxx a ciascuno degli iscritti al corso un supervisore (tutor) e uno o più co-supervisori (co-tutor), di cui almeno uno di provenienza accademica. Il supervisore (tutor) e i supervisori (co-tutor) possono essere scelti tra soggetti esterni al collegio dei docenti purché almeno uno di essi sia in possesso dei requisiti richiesti per i componenti il collegio dei docenti di cui all’art. 4, comma 1, lett.
b) del presente regolamento
e. autorizza gli iscritti a svolgere periodi di studio o stage all'estero o delega il coordinatore ad autorizzare i periodi di studio o stage all’estero previo parere favorevole del supervisore e dei supervisori, secondo quanto definito al successivo art. 16-bis;
f. autorizza gli iscritti a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l’ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato;
g. autorizza gli iscritti a svolgere eventuali attività extracurriculari a condizione che tali attività siano compatibili con le attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato e che non configurino una doppia iscrizione in uno degli anni accademici in cui si svolge il corso di dottorato;
x. xxxxxxxx l’ammissione di ciascun dottorando all’anno di corso successivo sulla base della relazione di fine anno prodotta dal dottorando, della frequenza alle attività del dottorato e del giudizio del supervisore e dei co-supervisori;
i. esclude dal proseguimento del corso quegli iscritti che, al termine di un determinato anno di corso, non conseguano una valutazione favorevole;
j. per motivate esigenze scientifiche debitamente accertate e previa verifica della copertura finanziaria, può stabilire una proroga della durata del corso di dottorato non superiore a dodici mesi. In tale eventualità la borsa di studio del dottorando è estesa fino a tutta la durata della proroga su fondi a carico del bilancio di Ateneo. A tal fine, annualmente, in fase di presentazione delle proposte di dottorato, l’Ateneo definisce preliminarmente l’ammontare dei fondi disponibili per le eventuali proroghe anche con riferimento agli enti finanziatori esterni. La proroga è disposta con decreto rettorale previa approvazione degli organi collegiali di Ateneo.
7. Le riunioni del collegio dei docenti possono essere effettuate avvalendosi anche di modalità telematiche. In tal caso detta modalità partecipativa va evidenziata nei processi verbali.
Art. 10
Coordinatore del dottorato di ricerca
1. Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno nei ruoli dell'Università di Catania in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso alle funzioni di professore di prima fascia.
2. Il coordinatore è il docente proponente che presenta la domanda di accreditamento su incarico del Dipartimento di pertinenza nel rispetto delle linee guida ministeriali per l’accreditamento dei corsi di dottorato. Per la durata della carica del Coordinatore si rinvia allo Statuto di Ateneo. In caso di cessazione anticipata, il Consiglio di Dipartimento che ha presentato la proposta di dottorato individua un nuovo coordinatore.
3. Nel caso in cui il mandato di coordinatore si concluda prima del compimento dei cinque anni di accreditamento, il docente mantiene comunque lo status di membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca fino al termine del quinquennio di accreditamento, fatta eccezione per i casi di quiescenza.
4. Il coordinatore di un dottorato di ricerca non può ricoprire la carica di presidente di corso di studio, di direttore o di vicedirettore di dipartimento nonché qualsiasi altra carica incompatibile ai sensi
della normativa vigente in materia.
5. Al coordinatore del dottorato è affidato il coordinamento delle attività del dottorato di ricerca. Il coordinatore fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni del collegio dei docenti e ha il compito di organizzare l'attività didattica ai fini dell'addestramento alla ricerca scientifica degli iscritti, secondo le linee generali e le indicazioni specifiche definite dal collegio stesso.
6. Il coordinatore, sentito il collegio, nomina tra i professori di prima e seconda fascia nei ruoli dell'Università di Catania afferenti al corso di dottorato, un vice-coordinatore dandone comunicazione al rettore. La carica del vice-coordinatore ha la stessa durata di quella del coordinatore. Il vice-coordinatore sostituisce il coordinatore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.
Capo IV Partecipazione e ammissione
Art. 11
Accesso al dottorato di ricerca
1. Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca, di norma senza limitazione di età e di cittadinanza, coloro che, alla data di scadenza del bando di concorso di cui all'art. 14 del presente regolamento, siano in possesso di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all’estero, ovvero coloro che conseguano il titolo richiesto dal bando di concorso entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione.
2. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione di dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
3. Le condizioni di accesso di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche agli studenti laureati presso università estere, ai borsisti di stati esteri e ai borsisti di programmi di mobilità internazionale nonché ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione partecipanti alla selezione per posti ad essi eventualmente riservati.
Art. 12 Modalità di selezione
1. La selezione dei candidati avviene mediante valutazione dei titoli e colloquio o mediante valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio, secondo le procedure stabilite nel bando.
2. Al termine delle procedure selettive la commissione redige una graduatoria generale di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto dai candidati.
3. I candidati sono ammessi al corso secondo l’ordine della graduatoria di merito fino alla copertura dei posti disponibili. In caso di rinuncia di un avente diritto, subentra un altro candidato secondo l’ordine della graduatoria.
4. I candidati che versino in una situazione di disabilità pari o superiore al 66% e che, pur superando la selezione (idonei) non risultino vincitori nei posti messi a concorso, vengono ammessi in sovrannumero secondo l’ordine di graduatoria.
5. Nel caso di riserva di una quota di posti a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di stati esteri o a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale, l’Università di Catania può stabilire modalità differenziate delle procedure di selezione, formando in tal caso una graduatoria di merito separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per i candidati idonei nella graduatoria di merito per i posti ordinari (non soggetti a riserva).
6. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei o internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell’ambito di corsi di dottorato accreditati
Art. 13 Commissioni di ammissione
1. Il rettore, su proposta del collegio dei docenti, nomina con proprio decreto le commissioni per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Catania.
2. Le Commissioni di cui al comma precedente sono composte da almeno tre membri scelti tra professori di ruolo o ricercatori nelle Università, di norma della sede amministrativa o, nel caso di dottorati in convenzione, anche nelle sedi universitarie convenzionate, appartenenti ai settori scientifico disciplinari ai quali si riferisce il corso di dottorato o a settori affini. Alle Commissioni possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca o delle imprese eventualmente convenzionati con l’Università per il finanziamento di borse aggiuntive di carattere tematico. Detti esperti potranno esprimere il proprio giudizio in merito alla selezione dei soli candidati che presentino un progetto di ricerca inerente alla borsa tematica finanziata dall’ente di appartenenza.
Nel caso di membri stranieri, occorre che lo stesso collegio dei docenti ne accerti l'affinità ai settori scientifico-disciplinari del corso di dottorato. Oltre ai membri effettivi il collegio dei docenti designerà, con gli stessi criteri, tre membri supplenti. In caso di dimissioni motivate, il membro effettivo può essere sostituito da un membro supplente secondo l'ordine di designazione.
3. Il rettore attiva le procedure per la nomina dei membri delle commissioni dopo la scadenza dei termini di cui al bando di concorso, invitando i coordinatori dei corsi di dottorato, su delibere dei rispettivi collegi, alla designazione dei nominativi di cui ai commi precedenti.
4. Le designazioni dovranno essere effettuate entro la scadenza fissata dal rettore. Nel caso in cui i collegi, regolarmente convocati, non dovessero provvedere nei termini prescritti, l'eventuale designazione sarà effettuata direttamente dal coordinatore del dottorato.
5. La presidenza della commissione è assunta dal professore di prima fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età. In assenza di professori di prima fascia, la presidenza è assunta dal professore di seconda fascia più anziano in ruolo; a parità dal più anziano di età.
6. Le commissioni operano assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, avviando e concludendo i propri lavori entro la data stabilita dal bando di concorso. I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso il competente ufficio dell’amministrazione entro il termine indicato dal bando di concorso.
7. Per quanto non previsto dal seguente regolamento, si applicano le norme contenute nel bando di concorso.
Art. 14 Bando di concorso
1. L'ammissione al dottorato di ricerca avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica che deve concludersi entro la data fissata dallo stesso bando di concorso.
2. Il bando di concorso per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato per almeno trenta giorni sul sito dell'Università degli Studi di Catania, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.
Può essere prevista più di una sessione concorsuale sulla base della disponibilità di fondi per il finanziamento di borse di studio.
3. Il bando di dottorato riporta le seguenti informazioni:
a. i corsi di dottorato attivati nell'anno accademico di riferimento;
b. il titolo di studio richiesto per l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca;
c. il numero e la tipologia delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario;
x. xx xxxxx e contributi a carico dei dottorandi tenuto conto di quanto previsto dalla normativa del diritto allo studio e dalle procedure di iscrizione dell'Ateneo;
e. i documenti da allegare alla domanda;
f. la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l’ammissione al corso di dottorato;
g. l’ammissione di idonei al corso nel caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori
risorse entro i termini stabiliti dalla normativa di riferimento.
Capo V
Obblighi e diritti dei dottorandi Art. 15 Frequenza
1. I dottorandi hanno l'obbligo esclusivo di frequentare a tempo pieno tutte le attività previste dal corso di dottorato secondo le modalità fissate dal collegio dei docenti, di presentare le relazioni orali o scritte e di attenersi a quant'altro legittimamente stabilito dal collegio medesimo.
2. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere contemporaneamente iscritti ad altro corso universitario, in Italia e/o all’estero, salvo i casi in cui detta compatibilità sia espressamente prevista dalla legge e ad eccezione di quanto disposto al successivo art. 16. L’Università disciplina i casi di contemporanea iscrizione normativamente consentiti con provvedimento interno tenendo in considerazione gli aspetti relativi all’erogazione della borsa di studio.
3. I dottorandi possono usufruire della sospensione del dottorato per ottemperare alla frequenza di corsi di studio nei soli casi espressamente previsti dalla legge. L’Università disciplina tali casi di sospensione con provvedimento interno tenendo in considerazione l’eventuale sospensione dell’erogazione della borsa di studio laddove prevista.
4. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 e successive modificazioni e integrazioni e alla normativa in materia, facendo salvo il diritto al mantenimento della borsa di studio laddove prevista, sino a concorrenza della durata complessiva della borsa.
5. I dottorandi possono usufruire della sospensione del dottorato nel caso di gravi e comprovati motivi di salute propri o di appartenenti al proprio nucleo familiare per un periodo massimo di dodici (12) mesi anche non continuativi nell’arco della durata legale del dottorato, fatto salvo il recupero del periodo di sospensione. L’Università disciplina tali casi di sospensione con provvedimento interno tenendo in considerazione l’eventuale sospensione della borsa di studio, laddove prevista, e valutando di volta in volta la richiesta del dottorando.
6. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l’attività di ricerca svolta in Italia e all’estero di cui al successivo art. 24.
7. Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti presentano una particolareggiata relazione sull'attività e sulle ricerche svolte al collegio dei docenti che, previa valutazione dell'assiduità e dell'operosità di ciascuno di essi, ne delibera l'ammissione all'anno di corso successivo ovvero l'esclusione dal corso.
8. Il collegio dei docenti, al termine dell'ultimo anno di corso, stabilisce se i dottorandi che abbiano sospeso il corso secondo quanto previsto ai commi precedenti, abbiano recuperato il periodo di assenza.
9. In caso di sospensione dalla frequenza per un periodo superiore a trenta giorni, non può essere erogata la borsa di studio per lo stesso periodo. Analogamente, non può essere erogata la borsa in caso di esclusione dal corso.
10. Ai dottorandi si applicano le disposizioni in materia di diritto allo studio previste dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
11. I dottorandi possono svolgere attività retribuite alle seguenti condizioni:
a. la retribuzione delle suddette attività deve essere a carico di enti esterni nel caso di dottorandi con borsa di studio;
b. le suddette attività consentono di acquisire competenze concernenti l’ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività di ricerca del corso di dottorato;
c. nel caso di dottorandi con borsa di studio, il reddito annuale lordo derivante dalle suddette
attività non deve superare l’importo annuale lordo della borsa di studio.
Spetta al collegio dei docenti autorizzare il dottorando richiedente a svolgere le suddette attività, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.
12. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il dottorando può richiedere una proroga della durata fino a un massimo di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari. La proroga è concessa dal collegio dei docenti ed è disposta con decreto rettorale.
Art.16
Frequenza congiunta di dottorato di ricerca e di scuola di specializzazione medica
1. E' ammessa la frequenza congiunta di un corso di dottorato e di una scuola di specializzazione medica alle seguenti specifiche condizioni:
a. compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell’impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato;
b. incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.
2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell’accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.
Art. 16-bis Attività all'estero
1. Gli iscritti al dottorato di ricerca con borsa di studio devono di norma svolgere parte della propria
attività formativa e di ricerca all’estero per un periodo non inferiore a 3 mesi.
2. L’attività all’estero deve essere autorizzata dal Collegio dei docenti che delibererà in merito alla estensione della stessa tenuto conto della disponibilità finanziaria relativa alla maggiorazione estero di cui al successivo art. 24.
3. Sia i 3 mesi di norma obbligatori che quelli relativi alla possibile estensione di cui al precedente comma 2 possono non essere continuativi.
4. Per gli iscritti al dottorato di ricerca senza borsa di studio il periodo di attività all’estero di cui ai
commi precedenti non è obbligatorio.
Art. 17
Ulteriori attività integrative del progetto formativo
1. Gli iscritti al dottorato di ricerca, laddove non sussistano limiti dettati da programmi di finanziamento della borsa di studio, possono svolgere parte della propria attività formativa e di ricerca presso Università o Istituti di ricerca italiani per periodi non superiori a 18 mesi. I 18 mesi possono non essere continuativi.
2. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono iscriversi a corsi extra-curriculari, scelti tra quelli attivati dall’Ateneo nell’anno di riferimento ad eccezione di quelli dei corsi di studio a numero programmato a livello nazionale, per non più di ventiquattro (24) CFU. L’acquisizione dei suddetti crediti formativi sarà riportata nella carriera del dottorando.
3. I dottorandi, quale parte integrante del loro progetto formativo, possono acquisire crediti formativi per attività didattiche, di ricerca, di ricerca finalizzata alla tesi o tirocinio presso enti pubblici o privati, italiani o esteri. L’acquisizione dei suddetti crediti formativi sarà riportata nella carriera del dottorando.
4. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza incremento della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto -legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170;
5. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale ai soli fini e nei limiti in cui si renda necessaria e sia pertinente alla realizzazione del programma di ricerca affidato sempre che sia prestata sotto la supervisione del tutor. Lo svolgimento dell'attività assistenziale non potrà assumere carattere continuativo; avrà carattere occasionale, strettamente connesso all'esecuzione del programma di ricerca assegnato al dottorando. La prestazione dell'attività assistenziale è subordinata alla presentazione di formale richiesta da parte del dottorando ed è vincolata all'autorizzazione da parte del collegio dei docenti del dottorato su acquisizione del nulla osta del direttore generale dell'azienda ospedaliera ospitante. L'attività assistenziale potrà essere svolta a far data dal giorno successivo all'autorizzazione ed è assolutamente vietata prima di tale data. L'attività assistenziale è assolutamente vietata in mancanza di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile.
Art. 18 Assegni di ricerca
1. Il titolare di assegno di ricerca risultato idoneo nelle procedure concorsuali può essere ammesso in sovrannumero senza fruizione della borsa di dottorato.
2. L'ammissione del titolare di assegno di ricerca a un corso di dottorato per il conseguimento del titolo è subordinata all'accertamento, da parte del collegio dei docenti del dottorato medesimo, dell'appartenenza/affinità delle tematiche del corso di dottorato con quelle del settore per il quale è stato attribuito l'assegno.
3. Il titolare di assegno di ricerca ammesso a un corso di dottorato dovrà attenersi a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di dottorato di ricerca.
4. In nessun caso l'ammissione di un titolare di assegno di ricerca a un corso di dottorato può avvenire a corso di dottorato già iniziato.
Art. 19
Sospensione dottorato di ricerca - Tirocinio Formativo Attivo
Abrogato
Art. 19-bis Trasferimenti
1. I dottorandi iscritti presso un altro Ateneo italiano o estero possono, entro la fine del primo anno di corso, chiedere l’iscrizione al secondo anno di dottorato presso l’Università degli Studi di Catania, esclusivamente in un posto senza borsa di studio, alle seguenti condizioni:
a. l’Ateneo di Catania ha attivato un dottorato di ricerca con obiettivi formativi e di ricerca affini a quelli del corso di provenienza;
b. l’inserimento del dottorando in trasferimento da altro Ateneo non altera il numero minimo dei posti senza borsa di studio consentiti dalla normativa;
c. il collegio dei docenti, valutate le attività svolte dal dottorando dell’università di provenienza,
accoglie la richiesta di trasferimento.
2. Qualora il collegio dei docenti accolga positivamente la richiesta di trasferimento, l’interessato potrà formalizzare la sua iscrizione al dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Catania a condizione che sia prodotta idonea certificazione attestante il superamento del primo anno e l’ammissione al secondo anno di dottorato nell’Ateneo di provenienza.
3. I termini per il perfezionamento delle domande di trasferimento sono gli stessi previsti per le immatricolazioni e le iscrizioni.
Capo VI Esame finale Art. 20
Ammissione all'esame finale e rinvio discussione finale
1. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi di dottorato è corredata da una sintesi in lingua inglese.
2. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all’ente che rilascia il titolo di dottorato di ricerca e in possesso di elevata qualificazione. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Almeno uno dei valutatori deve essere un docente universitario. I valutatori sono nominati dal collegio dei docenti entro sei mesi antecedenti la conclusione del corso di dottorato. I nominativi dei valutatori possono essere proposti dal supervisore (tutor) e dai co-supervisori (co-tutor) del dottorando interessato.
3. Entro il 10 del mese antecedente la fine delle attività del dottorato, il coordinatore trasmette ai valutatori le tesi dei dottorandi. Entro il 10 del mese di conclusione delle attività del dottorato i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e propongono (al collegio dei docenti del dottorato) l'ammissione alla discussione pubblica del candidato o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso il periodo di sei mesi, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. Il differimento di un periodo non superiore a 6 mesi non può in alcun modo comportare oneri di caratteri economico per l'amministrazione né ulteriore titolo alla borsa di studio, che ha comunque termine con la conclusione del ciclo di dottorato, o altre eventuali agevolazioni previste dall'ordinamento universitario.
4. Tutti i dottorandi iscritti all'ultimo anno di corso presentano al rettore formale istanza di ammissione all'esame finale entro e non oltre il 20 del mese di fine attività dell'ultimo anno, pena la decadenza dalla partecipazione all'esame medesimo. La procedura relativa alla domanda di ammissione all'esame finale va effettuata esclusivamente con modalità on-line attraverso il sistema informatico di Ateneo.
5. Per comprovate esigenze di carattere scientifico o per cause di forza maggiore non imputabili al dottorando interessato, le date di scadenza riportate ai precedenti commi 3-5, possono essere modificate previa delibera del collegio docenti.
Art. 21
Discussione pubblica, titolo, deposito della tesi
1. L'esame finale consiste in una discussione pubblica dinnanzi a una commissione costituita secondo quanto previsto al successivo art. 22, al termine della quale la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta.
2. La commissione, con voto unanime, ha la facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
3. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
4. L'Università sede d'esame, a richiesta degli interessati, certifica il conseguimento del titolo con indicazione della lode se attribuita.
5. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo dei dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia, fermo restando l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.
Art. 22
Nomina dei valutatori e della commissione di esame finale
1. La commissione di esame finale è nominata dal rettore su proposta del collegio dei docenti nel rispetto, ove possibile, dell’equilibrio di genere. La commissione è composta da almeno tre membri scelti dal collegio dei docenti secondo i seguenti criteri:
- almeno due terzi da componenti non devono appartenere alla sede amministrativa del corso;
- un terzo dei componenti devono appartenere alle istituzioni coinvolte nell’attivazione del dottorato di riferimento;
- almeno due terzi dei componenti devono essere di provenienza accademica.
Oltre ai membri effettivi saranno designati tre membri supplenti nel rispetto delle percentuali e
delle caratteristiche indicate al paragrafo precedente.
Alle Commissioni possono essere aggiunti non più di due esperti, anche esteri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca o delle imprese eventualmente convenzionati con l’Università per il finanziamento di borse aggiuntive di carattere tematico. Detti esperti potranno esprimere il proprio giudizio in merito all’esame finale dei soli candidati con borsa finanziata dall’ente di appartenenza. I valutatori, i tutor e i co-tutor non possono di norma essere nominati componenti della commissione finale di dottorato.
2. Il rettore attiva le procedure per la nomina della commissione giudicatrice dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di ammissione all'esame finale da parte dei dottorandi, invitando i coordinatori dei dottorati a provvedere alla designazione dei relativi membri. Nel caso in cui i collegi dei docenti non dovessero provvedere entro i termini prescritti, l'eventuale nomina sarà effettuata dal coordinatore.
3. Al momento dell’insediamento i componenti della commissione di esame finale designano il proprio presidente e il proprio segretario. La funzione di Presidente è assunta da uno dei componenti di provenienza accademica.
4. Nel caso di percorsi dottorali rientranti in iniziative di carattere nazionale o internazionale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli accordi di co-tutela di tesi), per la composizione della commissione di esame finale si rinvia alle norme contenute nell’accordo di riferimento.
Art. 23 Procedura di valutazione
1. Note le commissioni d'esame, ne sarà data informazione ai candidati perché inviino copia della tesi (con allegato giudizio dei valutatori e del resoconto delle attività del dottorato) a ciascuno dei membri.
2. Sarà cura dei coordinatori di dottorato, nota la data della seduta d'esame, darne comunicazione ai candidati almeno quindici giorni prima. Il calendario d'esami sarà affisso presso la sede di ciascun corso di dottorato.
3. Le commissioni giudicatrici devono concludere le relative operazioni entro i novanta giorni successivi alla data di trasmissione della nota rettorale di nomina. Le eventuali dimissioni dei componenti delle commissioni, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto dell'accoglimento del rettore.
4. Decorso il termine di cui al precedente comma senza che la commissione abbia concluso i suoi lavori, essa decade e il rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
5. Nel caso in cui un componente della commissione di esame finale si trovi impossibilitato a presenziare per cause oggettive indipendenti dalla sua volontà, può partecipare alla seduta di esame in videoconferenza. Detta ipotesi dovrà essere verbalizzata dalla Commissione di esame finale.
6. L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui candidati.
Capo VII Borse di studio Art. 24
Erogazione e rinnovo borsa di studio e contratto di apprendistato
1. Le borse di studio hanno di norma durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure di cui al precedente art. 15.
2. L'importo della borsa, da erogare in rate mensili, è stabilito con decreto del Ministro. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivamente non superiore a dodici (12) mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto (18) mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o nel caso di dottorati attivati in convenzione con gli enti di cui all’art.3, comma 1, lett. a)-e).
3. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
4. A ciascun dottorando, sia con borsa che senza borsa, è assicurato un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% della borsa medesima. Tale budget deve essere erogato e messo a disposizione del dottorando entro quindici (15) giorni dall’ammissione a ciascun anno di dottorato.
5. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta di norma nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.
6. Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o estere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca dei borsisti.
7. A nessun titolo possono di norma essere attributi ai borsisti, oltre all'importo della borsa, compensi che facciano carico a contributi e assegnazioni erogati con fondi di bilancio dell'Università di Catania.
8. Chi ha già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche per un solo anno (o frazione di esso), non può chiedere di fruirne una seconda volta.
9. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario negli anni successivi al primo si applicano i medesimi principi per il mantenimento delle borse di studio.
10.Le disposizioni al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o ai beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità. La disciplina di queste tipologie di finanziamento è rinviata ai particolari accordi di riferimento sottoscritti.
Capo VIII Dottorato in co-tutela Art. 25 Definizione
1. Il dottorato in co-tutela riguarda una modalità di svolgimento di un percorso di dottorato di ricerca comportante l'iscrizione di un dottorando presso due università di paesi diversi. Un percorso in co- tutela può essere attivato con qualsiasi paese estero a condizione che venga stipulata preventivamente una convenzione quadro di collaborazione tra i due atenei o che sia stato sottoscritto un accordo intergovernativo di collaborazione in ambito universitario tra i due paesi coinvolti. La convenzione di co- tutela, relativa al percorso formativo di un singolo dottorando, si configura quindi come un applicativo della convenzione quadro o dell’accordo intergovernativo. La convenzione di co-tutela dovrà riportare:
a. estremi dell’assicurazione del dottorando;
b. ammontare delle tasse di iscrizione;
c. titolo del progetto di tesi;
d. nomi dei tutor nelle rispettive sedi di iscrizione;
e. periodi di svolgimento delle attività presso le due sedi;
f. modalità e sede dell’esame finale.
2. Il dottorando in co-tutela deve essere iscritto a due corsi di dottorato: uno presso l'università di prima iscrizione (università presso la quale ha superato la selezione per il posto di dottorato ed è stato ammesso a detto posto) e uno presso l'università partner. Al dottorando viene assegnato un tutor con funzioni di supervisore della sua ricerca in ciascuna delle due istituzioni.
3. Lo svolgimento delle attività corsuali e di redazione della tesi di dottorato deve essere strutturato in periodi alterni presso le due università, la cui durata è definita nell’apposita convenzione applicativa. Il dottorando effettua il pagamento delle tasse di iscrizione soltanto presso la sede di prima iscrizione e deve essere esonerato dal pagamento di dette tasse presso la sede partner, potendo quest'ultima richiedere al dottorando solo costi aggiuntivi laddove obbligatori secondo la legislazione del paese di appartenenza.
4. Al termine del percorso di dottorato lo studente sostiene un unico esame, di norma presso la sede di prima iscrizione e di fronte a una commissione congiunta la cui composizione è definita nel rispetto della normativa di entrambi i paesi partner. A seguito del superamento dell'esame il dottorando consegue il titolo di dottorato presso la sede di prima iscrizione e, se le condizioni del paese partner lo consentono, anche il titolo di dottorato presso la sede partner (doppio titolo o titolo congiunto).
5. Con riferimento ai dottorandi in co-tutela provenienti da corsi di dottorato in università estere, l’Università degli Studi di Catania rilascerà agli interessati il titolo di dottore di ricerca a condizione che gli stessi svolgano un periodo di almeno dodici mesi di attività, anche non continuativi, presso l’Ateneo di Catania.
Art.26 Procedura di attivazione
1. Gli iscritti a dottorati di ricerca presso l’Università di Catania quale prima sede possono richiedere l’attivazione di co-tutela di tesi di norma entro il primo anno di dottorato e comunque entro e non oltre il secondo. La richiesta deve essere indirizzata al Coordinatore del Dottorato di ricerca e per conoscenza all’Ufficio Dottorato di ricerca e deve essere approvata dal Collegio dei docenti entro il secondo anno di dottorato dell’interessato. Il Collegio dei docenti deve accertare anche la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del percorso in co-tutela.
2. Gli iscritti a dottorati esteri possono chiedere l’attivazione di co-tutela di tesi di norma entro il primo anno di iscrizione presso l’Università di prima iscrizione e comunque entro e non oltre il secondo. La richiesta deve essere indirizzata al Coordinatore del Dottorato di ricerca dell’Università di Catania presso il quale l’interessato desidera iscriversi e per conoscenza all’Ufficio Dottorato di Ricerca.
Il Collegio dei docenti del dottorato di ricerca a cui l’interessato desidera iscriversi dovrà accertare l’affinità del progetto formativo dello stesso con le tematiche del dottorato e approvare l’ammissione in co-tutela.
Previa approvazione da parte del Collegio dei docenti, l’interessato sarà iscritto in sovrannumero al dottorato dell’Università di Catania quale studente in co-tutela senza oneri finanziari per l'Ateneo.
Capo IX Certificazioni aggiuntive Art. 27 Doctor Xxxxxxxxx
1. L’Ateneo può rilasciare, su richiesta degli studenti interessati, la certificazione di “Doctor Europaeus” a condizione che siano pienamente rispettati i seguenti quattro parametri fissati dall’European University Association e che i richiedenti avanzino l’istanza al collegio dei docenti del dottorato a cui sono iscritti:
a. La tesi di dottorato deve essere accompagnata dal giudizio positivo sul lavoro accordato da almeno due docenti appartenenti a due istituzioni universitarie di due paesi europei diversi tra loro e da quello in cui il dottorando effettua l’esame finale e consegue il relativo titolo.
b. Almeno un componente della commissione d’esame deve appartenere a un’istituzione universitaria di uno stato europeo diverso da quello in cui il dottorando effettua l’esame finale e consegue il relativo titolo di dottorato.
c. Una parte della discussione della tesi deve essere effettuata in una delle lingue ufficiali dell’Unione
Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa.
d. La tesi deve essere in parte preparata in seguito a un soggiorno di ricerca, di almeno un trimestre, in un altro paese europeo.
Art.28 International Doctor
1. L’Ateneo può rilasciare, su richiesta degli studenti interessati la certificazione di “International Doctor” a condizione che siano pienamente rispettati i seguenti quattro parametri stabiliti dagli Organi collegiali e che i richiedenti avanzino l’istanza al collegio dei docenti del dottorato a cui sono iscritti:
a. La ricerca presentata nella tesi deve essere eseguita in parte durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese extraeuropeo.
b. Le valutazioni sul lavoro di tesi devono essere redatte da almeno due professori provenienti da due Università di due differenti paesi, diversi da quello in cui la tesi viene discussa (preferibilmente extraeuropei).
c. Almeno un membro della commissione giudicatrice deve appartenere a un paese diverso da quello in cui la tesi viene discussa (preferibilmente extraeuropeo).
d. La discussione deve avvenire in lingua straniera diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa.
Capo X Disposizioni finali e transitorie Art.29
1. Per quanto compatibili, anche sotto il profilo finanziario, le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano integralmente ai dottorati di ricerca a partire dal ciclo XXXV nonché ai quei dottorandi del ciclo XXXIV che al 13 gennaio 2022, data di entrata in vigore del D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021, siano ancora in attività.
2. Per quanto non disposto specificamente nel presente regolamento, l’Università si attiene al D.M.
n. 226 del 14 dicembre 2021 nonché alla normativa vigente in materia.