DUE CUORI ED UNA CAPANNA: IL CONTRATTO DI CONVIVENZA
DUE CUORI ED UNA CAPANNA: IL CONTRATTO DI CONVIVENZA
I costumi si evolvono in fretta ed oggi è possibile stipulare il contratto di convivenza, mediante il quale le coppie di fatto, anche omosessuali, possono godere di effettiva tutela.
di Xxxxxxxx Xxxxxxx
IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123
Direttore responsabile
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Pubblicato, Lunedì 20 Aprile 2015
Ammettiamolo: siamo un Paese in gran parte tradizionalista, moralista e perbenista. I costumi, il modo di pensare e, di conseguenza, quello di vedere le cose, tuttavia, si evolvono e ciò ha portato alla possibilità di stipulare il cosidetto "contratto di convivenza".
DUE CUORI ED UNA CAPANNA: IL CONTRATTO DI CONVIVENZA
Pur essendo ormai una realtà sociale pacificamente affermata e riconosciuta anche nel nostro Paese, la famiglia di fatto (c.d. convivenza more uxorio) non gode delle stesse tutele rispetto a quella fondata sul matrimonio, dal momento che i legami instaurati tra conviventi rimangono vincolanti solamente da un punto di vista morale e affettivo, rimessi quindi alla spontanea osservanza reciproca, fino alla cessazione del rapporto. Il contratto di convivenza si presenta come uno strumento in grado di regolare gli aspetti patrimoniali di chi vive more uxorio: i contratti, infatti, non entrano nel merito del rapporto, ma regolano solamente l'aspetto patrimoniale dello stesso.
Sulla scia delle esperienze già ampiamente collaudate negli altri Paesi europei (come ad esempio, i c.d. "contrats de ménage" in Francia, i "cohabitation contracts" in Inghilterra, ecc.), il contratto di convivenza, messo a punto dal Consiglio del notariato, costituisce un accordo scritto mediante il quale si definiscono le regole dell’assetto patrimoniale dell’unione di fatto. «Si possono sottoscrivere in qualsiasi momento della convivenza - spiega il consigliere nazionale del Notariato, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – ma possono anche definire rapporti patrimoniali in caso di cessazione del rapporto, evitando discussioni e rivendicazioni al momento della rottura».
Che cosa si intende per aspetti patrimoniali del rapporto? Il contratto di convivenza va a regolare i criteri di partecipazione alle spese comuni, i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza, le modalità d’uso della casa di residenza, la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza.
Dal contratto di convivenza nascono veri e propri obblighi giuridici a carico della coppia che lo sottoscrive; anche per quanto riguarda i figli sono ammissibili clausole per la definizione dei rapporti patrimoniali su mantenimento ed istruzione: in sostanza, tutte le regole dell'assetto patrimoniale dell'unione di fatto, definita secondo le specifiche esigenze dei partner.
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Sotto il profilo patrimoniale, il contratto di convivenza può, altresì, stabilire in quale modo debba attribuirsi la proprietà dei beni acquistati durante il periodo di convivenza (per esempio, può essere divisa al 50%); in che misura i due partner partecipino alle spese comuni oppure all’attività lavorativa in casa e fuori casa; in quale modo debba utilizzarsi
la casa dove i partner vivono (a prescindere dal fatto che sia di proprietà di uno o entrambi i partner, o in affitto); come definire dal punto di vista economico e patrimoniale un'eventuale separazione.
L’eventualità in cui uno dei due partner sia colpito da malattia fisica o disagio è un esempio utilizzato spesso nel dibattito pubblico sulle coppie di fatto, per mostrarne la posizione per certi versi paradossale rispetto al nostro ordinamento. Infatti, in questi casi solo un contratto di convivenza può dare diritto alla designazione reciproca ad amministratore di sostegno
DUE CUORI ED UNA CAPANNA: IL CONTRATTO DI CONVIVENZA
Il contratto di convivenza è soggetto alla disciplina generale dei contratti: può, quindi, essere sciolto solo con il consenso di entrambi i partner oppure per le cause ammesse dalla legge (risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta, ecc.); in caso di violazione, le parti potranno rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento, al fine di far rispettare il contratto.
Risulta evidente che la tipizzazione del contratto di convivenza rappresenti lo specchio dell'evoluzione dei costumi e dia voce ad una grande problematica: la tutela delle cosidette "coppie di fatto", il nuovo che avanza.
In allegato
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- Modello di contratto di convivenza - Guida sulla convivenza redatta dal Consiglio Nazionale del Notariato