ACCORDO TRANSATTIVO
tra
Heta Asset Resolution Italia S.r.l. (già Hypo Alpe Adria Leasing S.r.l.), società a socio unico, iscritta nell’elenco generale ex art. 107 D. Lgs. n. 385/93 al n. 35.761, corrente a Xxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxx Xxxxx x. 0, iscritta nel Registro delle Imprese di Udine con iscrizione, codice fiscale e partita iva n. 02338310309, in persona dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nonché del Chief Risk Officer, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, muniti dei necessari poteri forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.01.2015
e
Comune di Ponte di Piave, con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxx, x. 0 – 00000 Xxxxx xx Xxxxx (XX), in persona del Sindaco pro tempore Dott.ssa Xxxxx Xxxx e del Responsabile del Servizio Ecologia Geom. Xxxxxxxx Xxxxx
* * * * * PREMESSO CHE
- 1) con atto di compravendita dd. 17.04.2007, rogato dal Notaio Xxxxxxx Xxxxxxxxx del Collegio Notarile di Treviso, la Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. (di seguito Hypo Bank) acquistava un opificio con annessa area scoperta di pertinenza sito in Comune di Ponte di Piave (TV), V. Delle Industrie, “al preciso ed unico scopo di concederli in locazione finanziaria (leasing) alla società utilizzatrice...” Mobel Forniture S.r.l. Tecnologie Applicate (che, successivamente, ha variato la propria denominazione sociale in Quadrifoglio S.r.l.) anch’essa parte della compravendita citata;
- 2) con atto sempre dd. 17.04.2007, veniva stipulato il contratto di leasing n. 319502;
-3) con comunicazione dd. 25.07.2008 la Hypo Bank comunicava alla Mobel Forniture (successivamente Quadrifoglio S.r.l.) la risoluzione di diritto del contratto di leasing nr. 319502 per inadempimento dell’utilizzatore intimando, al contempo, il pagamento del debito scaduto e il rilascio dell’immobile;
- 4) la società utilizzatrice non provvedeva né al pagamento del debito, né al rilascio dell’immobile;
- 5) in data 10.10.2008, pertanto, la Hypo Bank presentava istanza volta ad ottenere la dichiarazione di fallimento della Mobel Forniture S.r.l.;
- 6) con sentenza n. 154/2008 del Tribunale di Treviso, veniva dichiarato il fallimento della società Quadrifoglio S.r.l. (già Mobel Forniture Tecnologiche Applicate S.r.l.);
- 7) con decreto del 02.04.2009, il Giudice Delegato rendeva esecutivo lo stato passivo accogliendo la domanda di restituzione dell’immobile, medio tempore presentata dalla Hypo Bank;
- 8) con nota dd. 02.02.2009 il Curatore del fallimento Quadrifoglio s.r.l., dr. Xxxxx Xxxxxxx, comunicava alla Hypo Bank che “allo stato il fallimento Quadrifoglio s.r.l. non è nella possibilità di riconsegnarVi l’immobile in quanto lo stesso è in possesso della Società Opera S.r.l. – con sede in Xxx Xxxxxx x. 000 x Xxxxxxxxxx (XX) – in forza del contratto di affitto di ramo d’azienda sottoscritto con la fallita.”, che per dare inizio alle operazioni di inventario dei beni, “non essendo in possesso delle chiavi, dell’immobile sito in Xxxxx xx Xxxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxxx x. 00, ho potuto accedervi solo alla presenza dell’Amministratore Unico di Opera s.r.l., Arch. Xxxxxx Xxxx” e inoltre che “Nel corso di tali operazioni ho rinvenuto, purtroppo, l’esistenza di una notevole e diversificata quantità di rifiuti speciali, nonché di vernici varie scadute e quindi non più commerciabili”;
- 9) con nota dd. 08.05.2009 a firma del responsabile del Servizio ecologia, il Comune di Ponte di Piave comunicava alla Hypo Bank che presso lo stabilimento sito in Xxx xxxxx Xxxxxxxxx 00, sono depositati rifiuti speciali provenienti dall’attività della ditta Quadrifoglio s.r.l. (già Mobel Forniture s.r.l.);
- 10) con raccomandata a.r. dd. 25.05.2009 Hypo Bank riscontrava la nota del Comune di Ponte di Piave, evidenziando - intanto - che, pur avendo risolto il contratto di locazione finanziaria relativo all’immobile in questione, la stessa non aveva ancora conseguito la riconsegna dello stesso, e, soprattutto, che nessuna responsabilità in merito al deposito dei rifiuti speciali poteva essere imputata alla stessa Hypo Bank; la stessa, inoltre, con racc. a.r. dd. 26.05.2009, invitava la Curatela del fallimento Quadrifoglio s.r.l. a prendere contatti con il Comune di Ponte di Piave, per la definizione delle modalità da seguire al fine dello smaltimento dei suddetti rifiuti;
- 11) a tale raccomandata seguiva una nota di riscontro a firma del legale della Curatore Fallimentare, dd. 09.06.2009, con la quale lo stesso respingeva ogni obbligo in capo alla Curatela, in ordine alla rimozione dei rifiuti rinvenuti nel sito del Comune di Ponte di Piave;
- 12) veniva, pertanto, da parte del Comune di Ponte di Piave, comunicato, con nota dd. 09.08.2010, l’avvio del procedimento per la rimozione dei rifiuti e, successivamente, veniva emanata l’Ordinanza n. 1/2011 dd. 17.05.2011, notificata alla Hypo Bank in data 24.05.2011, con la quale veniva ordinato alla Quadrifoglio
S.r.l. in fallimento, alla Opera S.r.l. in fallimento e alla Hypo Bank di procedere allo smaltimento dei rifiuti depositati presso l’area non autorizzata di X. Xxxxx Industrie;
- 13) i destinatari della predetta Ordinanza n. 1/2011 proponevano tre distinti ricorsi giurisdizionali al T.A.R. Veneto per ottenerne l’annullamento;
- 14) con decorrenza 01/02/2012, giusta “atto di sottoscrizione di aumento di capitale sociale di società a responsabilità limitata con conferimento di ramo aziendale ai sensi dell’art. 58 del testo unico bancario” di data 19/01/2012 – Rep. n°
203104 – racc. n° 48931 Notaio Xxxxxx di Udine, Hypo Bank ha ceduto il contratto di locazione finanziaria n. 319502/01, le garanzie che lo assistono nonchè la proprietà dell’immobile oggetto del leasing alla società Hypo Alpe Adria Leasing S.r.l.;
- 15) in data 03.11.2014 (atto iscritto in data 10.11.2014) la Hypo Alpe-Adria Leasing
S.r.l. ha mutato la propria denominazione sociale in Heta Asset Resolution Italia
S.r.l. (di seguito Heta), trasferendo la propria sede legale in Xxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxx Xxxxx 0;
- 16) previa riunione dei tre ricorsi, con Sentenza n. 1398/2012, depositata in data 19.11.2012, il T.A.R. Veneto accoglieva i ricorsi e annullava l’Ordinanza n. 1/2011; nella motivazione della predetta Sentenza il Giudicante chiariva che “... il Comune è tenuto a procedere all’esecuzione d’ufficio, recuperando le somme anticipate mediante insinuazione del relativo credito nel passivo fallimentare del fallimento della Società Quadrifoglio S.r.l., [...] e nessuna pretesa può essere vantata neppure nei confronti di Hypo Alpe Adria Bank Spa, proprietaria dell’immobile, alla quale l’abbandono dei rifiuti non può essere addebitato a titolo di dolo o colpa.”;
- 17) con Ricorso d.d. 20.05.2012, n. 4473/2013, il Comune di Ponte di Piave promuoveva Appello al Consiglio di Stato per ottenere l’annullamento e/o la riforma della Sentenza del T.A.R. Veneto n. 1398/2012;
- 18) con Atto d.d. 15.04.2014 si sono ritualmente costituite nel giudizio d’Appello Hypo Bank e Hypo Leasing (oggi Heta), ma a tutt’oggi non è stata fissata l’udienza di discussione;
- 19) in pendenza dei predetti procedimenti, i rifiuti non sono ancora stati asportati dall’area non autorizzata di V. Delle Industrie, pertanto le Parti, senza che ciò costituisca riconoscimento delle rispettive pretese, al solo fine di evitare che la presenza di detti rifiuti possa cagionare danni all’ambiente e/o alla salute, hanno manifestato reciprocamente la disponibilità ad individuare un’impresa del settore affinchè proceda alla rimozione e al recupero/smaltimento degli stessi rifiuti, con spese a carico di entrambe le Parti nella quota del 50% cadauna;
- 20) l’impresa individuata è la Friul Xxxxx Appalti S.r.l., con sede in Povoletto (UD),
X. X.X. Xxxxxxxxx 00, che da ultimo ha presentato un preventivo di spesa d.d. 20.03.2015 (che si allega a formare parte integrante della presente scrittura) dell’importo di € 40.000,00 i.v.a. esclusa per l’attività di rimozione, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti meglio descritta nel preventivo stesso;
- 21) con Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 28.04.2015 il Comune di Ponte di Piave ha deliberato di autorizzare il Responsabile del Procedimento, Geom. Xxxxx Xxxxxxxx, a contattare la proprietaria Heta per la definizione stragiudiziale della vertenza in essere con abbandono del giudizio d’Appello pendente innanzi al Consiglio di Stato e l’esecuzione dei lavori di rimozione,
recupero e/o smaltimento dei rifiuti con spese con spese a carico delle Parti nella quota del 50% cadauna;
- 22) il preventivo di cui al punto 20 è stato visionato dal Comune di Ponte di Piave, il quale con la sottoscrizione della presente scrittura ne accetta integralmente i contenuti.
* * * * *
Tutto ciò premesso le Parti, come sopra indicate, senza riconoscimento alcuno ed al solo fine di porre termine alla controversia che ha dato origine alla causa di cui in premessa e di evitare l’insorgere di ulteriori controversie,
CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue:
- a) le premesse fanno parte integrante della presente transazione;
- b) le Parti abbandoneranno il giudizio d’Appello pendente innanzi al Consiglio di Stato a spese legali integralmente compensate. A tal fine, il Comune di Ponte di Piave presenterà al Consiglio di Stato, entro giorni appello di cui al punto 17) delle premesse. L’atto di rinuncia, prima della presentazione, verrà 30 (trenta) dalla sottoscrizione del presente atto, formale atto di rinuncia al ricorso in sottoposto all’attenzione di Xxxx e da Hypo Alpe Adria Bank S.p.a., i quali lo sottoscriveranno ai fini della compensazione delle spese di lite;
- c) a fronte della sottoscrizione del presente Accordo, Heta, entro e non oltre 5 (cinque) giorni successivi, conferirà incarico alla sopra citata Friul Xxxxx Xxxxxxx S.r.l. affinché provveda all’esecuzione a regola d’arte delle attività necessarie alla rimozione, al trasporto, al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti presenti nell’area non autorizzata, di proprietà di Heta, sita in Comune di Ponte di Piave, V. Delle Industrie n. 28, sulla base del preventivo di spesa d.d. 20.03.2015 dell’importo di € 40.000,00 i.v.a. esclusa, con le modalità e i tempi ivi indicati;
- d) il Comune, per tutta la durata di esecuzione dei lavori, avrà la possibilità di sorvegliare l’andamento degli stessi, coordinandosi con l’impresa esecutrice.
- e) a lavori ultimati e previa verifica della loro esecuzione a regola d’arte, Xxxx provvederà al pagamento del corrispettivo a favore della citata ditta Friul Xxxxx Xxxxxxx S.r.l. - previa emissione di regolare fattura - dando immediata notizia dell’avvenuto pagamento all’Amministrazione comunale e allegando alla comunicazione: copia della fattura; attestazione dell’avvenuto pagamento; copia della documentazione relativa ai lavori eseguiti;
- f) il Comune di Ponte di Piave provvederà al pagamento, entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della comunicazione di cui al punto e), della quota di sua spettanza, pari al 50% dell’importo della fattura, a mezzo assegno circolare N.T. intestato a Heta Asset Resolution Italia S.r.l. ovvero a mezzo bonifico bancario alle coordinate che verranno comunicate sempre nella medesima comunicazione;
- g) ricevuta la comunicazione di cui al punto e), il Comune non potrà opporre alcuna eccezione o ritardare, per alcun motivo, il pagamento ad Heta della quota di sua spettanza;
- h) a fronte dell’esecuzione dei lavori e del pagamento delle quote di relativa spettanza, le Parti non avranno più nulla a pretendere l’una dall’altra in relazione alla vertenza in essere relativa ai rifiuti presenti nell’area non autorizzata sita in Comune di Ponte di Piave, V. Delle Industrie n. 28, originata con la predetta Ordinanza n. 1/2011;
Tavagnacco – Ponte di Piave, lì
- Xxxxxxx Xxxxxxxx - - Xxxxxx Xxxxxx -
Heta Asset Resolution Italia S.r.l. Heta Asset Resolution Italia S.r.l.
- Xxxxx Xxxx - - Xxxxxxxx Xxxxx -
Sindaco Comune di Ponte di Piave Responsabile area tecnica Comune di Ponte di Piave
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, codice civile, Il Comune di Ponte di Piave approva specificamente la clausola di cui alla lettera g).
- Xxxxx Xxxx - - Xxxxxxxx Xxxxx -
Sindaco Comune di Ponte di Piave Responsabile area tecnica Comune di Ponte di Piave
I legali di Heta, Hypo Bank e Comune di Ponte di Piave sottoscrivono il presente accordo per rinuncia alla solidarietà professionale, ai sensi dell’art. 13 l.p.f..
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Avv. Xxxxx Xxxxx