TRA
L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ai sensi dell’art. 6 del D.M. 17.06.2014
REP. N. 71/2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
MUSEI REALI DI TORINO CIG Z4C290B107
CONTRATTO D’APPALTO
Nell’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 3 (tre) del mese di luglio
TRA
d.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, nata a Ivrea (TO) il 22.06.1957 la quale agisce non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Ministero per i beni e le attività culturali- Musei Reali di Torino, C.F. 97792420016 e che risulta legittimata alla stipula del presente atto in virtù dei poteri a lei conferiti ai sensi del Decreto del Direttore Generale Musei del 29.09.2015, registrato alla Corte dei Conti in data 13.11.2015 fg. 4373, domiciliata per la carica presso la sede dei Musei Reali, (infra: Committente o Stazione Appaltante o Amministrazione)
E
l’operatore economico SAMSIC ITALIA S.P.A, P.IVA 05651570011 (codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di TORINO n. 05651570011), con sede legale in Torino, via Principe Xxxxxx, 11 cap. 10123, rappresentato da XXXXXXX XXXXXXXX nato a
TORINO, il 13/12/1958 e residente a XXXXXX (XX) xx Xxxxx XXXXXXX x. 00/X in qualità di AMMINISTRATORE DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE come risulta da visura camerale) (infra Impresa o Appaltatore),
Premesso che
in data 30 giugno 2019 avrà termine la Convenzione Consip Facility Management FM3 Light, attivata con Ordinativo di Fornitura prot. 462 del 16.06.2105;
- non risultano attive nuove convenzioni Consip delle quali potersi avvalere per la stipula di un nuovo contratto per i servizi di pulizia;
- i Musei Reali stanno pertanto predisponendo la documentazione tecnico amministrativa necessaria per la pubblicazione di un bando di gara per l’espletamento di autonoma procedura di affidamento dei servizi;
- i servizi sono attualmente resi dalla società SAMSIC Italia
s.p.a. (già Res Nova), in qualità di consorziata esecutrice;
- al fine di garantire il corretto decoro e salubrità dei Musei occorre assicurare un adeguato servizio di pulizia degli ambienti e dei locali senza interruzioni di continuità del servizio stesso;
- per tale motivo è stata richiesta alla Samsic Italia s.p.a. di formulare un’offerta tecnico/economica su base mensile per il servizio di pulizia dei Musei Reali da eventualmente rendere in coerenza e continuità con i servizi attualmente in essere;
- l’offerta presentata dalla Samsic Italia s.p.a. per lo svolgimento del servizio di pulizia, così come richiesto, è pari a € 19.136,00 mensili, ed è stata valutata congrua e di mercato;
- si rende necessario l’affidamento del servizio per i mesi di luglio e agosto 2019, per consentire di perfezionare gli atti e la procedura per il nuovo appalto;
- l’affidamento viene disposto ai sensi dell’art. dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue,
CAPO 1
CONDIZIONI GENERALI DELL’APPALTO
Articolo 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
Con il presente contratto la Stazione Appaltante affida all’Impresa, che accetta, l’appalto dei servizi di pulizia dei locali dei Musei Reali di Torino, come da Capitolato Speciale della Convenzione CONSIP FM3 e nelle relative planimetrie, ad eccezione delle attività di pulizia vetri, depositi e locali tecnici.
Per “servizi di pulizia” si intendono tutte le attività e prestazioni atte a rimuovere polveri, materiale indesiderato e/o sporcizia da superfici, arredi, oggetti e ambienti nei locali sopra indicati, con la sola esclusione delle collezioni museali. I servizi di pulizia si intendono altresì comprensivi di tutte le attività atte a garantire
l’igiene ambientale dei locali anzidetti, nonché della fornitura di tutti i detergenti, materiali di consumo e attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi stessi. I servizi oggetto di affidamento si intendono comprensivi di ogni attività strumentale alla loro organizzazione e gestione.
L’Appaltatore si obbliga a svolgere il servizio a regola d’arte, senza soluzione di continuità, per tutta la durata del contratto.
Art. 3 – Allegati
Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:
- il Capitolato speciale della Convenzione CONSIP FM3 che definisce gli adempimenti e le procedure che l’Appaltatore dovrà porre in essere per la corretta esecuzione dell’appalto;
- l’offerta prodotta dall’Appaltatore. Articolo 4 - Durata del servizio
Il servizio è affidato per un periodo di due mesi, eventualmente prorogato per il tempo strettamente necessario all’espletamento della procedura di individuazione del nuovo contraente, e comunque per il periodo massimo di 6 mesi.
L’affidamento del servizio decorre dal 01 luglio 2019. Art. 5 – Frequenza, orari, monte orario mensile e annuale
I servizi dovranno essere svolti con le frequenze indicate nel Capitolato Speciale.
Gli orari che dovranno essere osservati nello svolgimento dei servizi sono indicati nel Capitolato Speciale.
Nel rispetto dei limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, gli orari e il monte orario potranno subire variazioni, in considerazione delle esigenze gestionali del Committente, e in particolare in occasione di eventi o manifestazioni. In tali casi, la Stazione Appaltante comunicherà tempestivamente all’Appaltatore le variazioni richieste.
Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà ridotto o aumentato proporzionalmente alla misura dei servizi realmente effettuati.
Art. 6 – Osservanza di leggi, regolamenti, Criteri Ambientali Minimi.
Nella prestazione dei servizi, l’Appaltatore si obbliga a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni relative a leggi, regolamenti e norme, vigenti oppure emanate durante il corso della gestione, ivi comprese le disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori, di tutela dei beni culturali, di tutela ambientale e di prevenzione incendi.
L’Appaltatore ha l’obbligo di rispettare i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) di cui al D.M. 24 maggio 2012, recante “criteri per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”, ivi compresa la normativa europea ivi richiamata all’art.
4.1. Costituiscono clausole contrattuali le clausole contenute nell’anzidetto D.M.
Art. 7 - Importo del contratto
L’importo contrattuale ammonta complessivamente a euro € 38.272,00 (diconsi euro trentottomiladuecentosettantadue), quale corrispettivo di tutte le attività comprese nel servizio. Il
corrispettivo dell’Appaltatore verrà pagato dall’Amministrazione sulla base di analitico rendiconto, approvato per regolarità dalla Stazione Appaltante.
L’importo contrattuale innanzi indicato è al netto dell’I.V.A. (nella misura del 22% o in quella vigente al momento della liquidazione) ed è fatta salva la liquidazione finale.
Il corrispettivo contrattuale è fisso e invariabile, fatto salvo l’eventuale adeguamento che verrà riconosciuto dalla Stazione Appaltante, a partire dall’anno successivo alla stipulazione del contratto, esclusivamente in caso di intervenuto aumento del costo orario del personale, stabilito dalle Tabelle ministeriali di riferimento o da analoghi provvedimenti ufficiali. In tal caso, l’adeguamento del prezzo sarà riconosciuto nella proporzione dell’incidenza del costo della manodopera indicata negli atti di gara.
Art. 8- Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari
Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate e liquidate a cadenza mensile, previa redazione del prospetto delle attività svolte ed approvazione da parte del direttore dell’esecuzione del contratto.
Sull’importo netto progressivo di ciascun acconto è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del Codice.
In caso di inadempienze contributive o retributive nei confronti del personale dipendente impiegato nell’appalto, verrà data applicazione a quanto previsto all’art. 30, commi 4 e 6, del Codice.
Il pagamento degli acconti sarà in ogni caso subordinato al previo benestare del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, e il pagamento del saldo finale sarà subordinato alla verifica da parte della Stazione Appaltante della regolare esecuzione delle prestazioni affidate, e al rilascio del relativo certificato.
Ai sensi dell’art. 103, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria o assicurativa pari all’importo delle medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo.
Il pagamento avverrà nel termine di sessanta giorni dall’emissione delle fatture, emesse in formato elettronico al codice univoco IPA S8DQ24, e comunque entro trenta giorni dall’esito positivo delle verifiche di conformità del servizio, svolte dal Direttore dell’Esecuzione.
Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato, acceso presso CREDIT AGRICOLE con IBAN: XX00X0000000000000000000000
I soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono: DIAMANTE MASSIMO, C.F. DMNMSM58T13L219A, DIAMANTE XXXXXXX, C.F. DMNMRT86H03L219J, XXXXXXXX XXXXXXXX, C.F. DMNMNL91A01L219N
Eventuali altri conti bancari o postali dovranno essere comunicati alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sui conti, qualora diversi, entro 7 giorni dall’accensione dei conti stessi.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub- fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4, della legge n. 136 del 2010
Ogni pagamento deve riportare il CIG del presente appalto.
Devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010.
La violazione delle prescrizioni di cui alle lettere precedenti costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
Le clausole di cui al presente articolo devono essere
obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli di diritto, senza necessità di declaratoria giudiziale.
L’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
CAPO 2 DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Articolo 9 - Direttore dell’Esecuzione
Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione nomina il Direttore dell’esecuzione nella persona di XXXXXX XXXXXXX
Art. 10 - Responsabile del Servizio
L’Appaltatore nomina, quale soggetto Responsabile del Servizio, la persona dell’arch. Xxxxxxx Xxxxxx.
Il soggetto Responsabile del servizio svolge le funzioni di interlocutore e referente dell’Appaltatore nei confronti dell’Amministrazione, ha piena facoltà decisionale, e deve garantire il buon funzionamento del servizio.
L’Appaltatore assicura la massima reperibilità del Coordinatore tecnico operativo.
Art.11 – Xxxxxx, vizi e verifica di conformità
L' Appaltatore assume l’organizzazione e la gestione del servizio in proprio e a proprio rischio, con organizzazione dei mezzi e del personale sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità. L’Appaltatore assicura un elevato livello di qualità del servizio, sia con riguardo alla professionalità del personale addetto, sia con riguardo alle attrezzature tecniche e ai prodotti utilizzati.
L’Appaltatore è altresì tenuto a rispettare ogni altro obbligo in tema di organizzazione e formazione del personale contenuto nel Capitolato Speciale.
Nel corso dell’esecuzione del contratto la Stazione Appaltane potrà svolgere controlli e verifiche di conformità del servizio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Capitolato Speciale.
Al termine del servizio, la Stazione Appaltante provvederà alla verifica di conformità finale, e al rilascio del relativo certificato.
Le spese di verifica di conformità sono a carico dell'Appaltatore. Art. 12 - Penali
In caso di ritardo o inadempienza da parte dell’Appaltatore agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto, la Stazione appaltante si riserva di applicare penali fino ad un massimo del 10% dell’importo del contratto, salvo ritardi imputabili alla Committente, fermo rimanendo il diritto della Committente al risarcimento degli ulteriori danni patiti.
La penale sarà trattenuta in fase di pagamento della successiva fattura, a scelta insindacabile della Stazione Appaltante.
Art.13 – Garanzia definitiva
L’Amministrazione si avvale della facoltà di cui all’art. 103 comma
11 del D.Lgs. 50/2016, ovvero la cauzione definitiva non viene richiesta in quanto appalto disposto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del citato decreto, ed in considerazione della comprovata solidità dell’Appaltatore.
Art. 14 - Obblighi assicurativi
L’Impresa produce copia di polizza assicurativa n. 1/59176/61/149637167/7 del 18/04/2019 rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per responsabilità civile per danni di qualsivoglia natura cagionati al Complesso Museale, ivi compresi gli allestimenti e le collezioni, o a terzi o a cose di terzi, o per infortuni occorsi ai dipendenti e/o agli addetti ai lavori nel corso dell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.
Stante il valore culturale del sito ove dovrà essere svolto il servizio, la somma assicurata per il danneggiamento del Complesso Museale è pari ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni).
Il massimale relativo alla responsabilità civile per danni a terzi è pari ad Euro 1.000.000,00 per sinistro.
L’Appaltatore produce altresì una polizza che tenga indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), con massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore.
Resta inteso che eventuali rischi o danni non compresi, per qualsiasi motivo, nelle anzidette polizze rimangono comunque a carico dell’Appaltatore.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante. Art.15 – Varianti e sospensioni
L’Appaltatore non potrà, senza il consenso dell’Amministrazione, introdurre varianti alle prestazioni oggetto del presente contratto.
L’Amministrazione potrà richiedere all’Appaltatore le varianti che risultassero necessarie al miglior svolgimento del servizio, nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l’Appaltatore potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore, di cui l’Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione alla Committente.
L’Amministrazione potrà sospendere il servizio nel caso di circostanze speciali, che impediscano in via temporanea lo svolgimento dello stesso, secondo quanto previsto all’art. 107 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 16 - Divieto di cessione del contratto
È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del codice. Pertanto, l’Appaltatore non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, né in tutto né in parte, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (ai sensi dell’art. 1456 c.c.), fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito.
Art. 17 - Cause di risoluzione
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi di grave inadempimento da parte dell’Appaltatore.
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto nelle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.
Il contratto verrà altresì risolto dall’Amministrazione, nell’ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.
In ogni caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore, resta ferma comunque la risarcibilità dei danni ulteriori.
Resta sin d’ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione o annullamento giurisdizionale, ovvero di annullamento o revoca in sede di autotutela di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento, il presente contratto potrà essere risolto mediante semplice comunicazione inviata tramite PEC dalla Stazione Appaltante. In tal caso, l’Appaltatore nulla potrà pretendere dalla Stazione appaltante a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della PEC.
In ogni caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.
18 – Recesso
Ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016, l’Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, con preavviso di almeno trenta giorni, e previo il pagamento dei servizi eseguiti, nonché del valore dei prodotti utili presenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo dei servizi non ancora eseguiti.
In tal caso, verrà applicato quanto previsto dall’art. 109 del Codice, ivi compresa la determinazione del decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.
CAPO 3 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 - Comunicazione e modifiche soggettive del contratto
Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.
Ogni comunicazione s’intende notificata alla Parte con l’arrivo presso l’indirizzo eletto … (indicare), oppure domicilio dichiarato in premessa … (indicare), oppure mediante pec ... (indicare indirizzo). Le modifiche soggettive ammissibili che non alterano la natura generale del contratto sono quelle individuate dal D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lettera d), punto 2), e punto 3) che per chiarezza si riportano di seguito: “2) all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; 3) nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori”.
Art.20 - Elezione domicilio legale, controversie e foro competente Per gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00 00000 Xxxxxx.
Le Parti dichiarano Foro esclusivo e competente quello del Foro di Torino.
Ai sensi dell’art. 206 del D. Lgs. 50/2016, per la definizione delle controversie, le Parti si impegnano ad applicare, in quanto compatibili, le disposizioni sulla procedura di Accordo bonario, di cui all’art. 205 del medesimo D. Lgs., dando atto che la sottoscrizione dell'Accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed ha natura transattiva.
E’ esclusa la competenza arbitrale. Art. 21 - Riservatezza
Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservate tutte le informazioni tecniche e/o commerciali relative allo svolgimento del servizio, e non divulgheranno a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell’altra Parte.
L’Appaltatore non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell’Amministrazione, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all’adempimento del presente contratto.
L’Amministrazione informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni in materia, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/279 e dalle disposizioni di adeguamento di cui al D. Lgs. 101/2018.
Art.22 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale Tutte le spese derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell’IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad IVA, ai sensi dell’articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986, le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa e tutte le altre agevolazioni di legge.
Art. 23 - Norme di chiusura e firme
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento, esplicitamente richiamandoli, al Capitolato Speciale d’Appalto e alla normativa ivi richiamata e ai relativi allegati, al D.Lgs. n. 50/2016, nonché alle norme del codice civile, in quanto compatibili.
OPERATORE ECONOMICO: Xxxxxxx Xxxxxxxx - Codice Fiscale: XXXXXX00X00X000X
Certificatore firma digitale: Infocert Validità firma digitale fino al 27/03/2020 Firma digitale nr.: 7028000600099769 AMMINISTRAZIONE: Xxxxxx Xxxxxxx
Certificatore firma digitale: ArubaPEC NG CA 3
Validità firma digitale fino al 08/11/2021 e non revocata Firma digitale nr.: 3ce378bfac362b56deb6e1334fd44f19