COMUNE DI BELLUNO PROVINCIA DI BELLUNO SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA DA REGISTRARE IN CASO D'USO OGGETTO: CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL
REP. N.
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI BELLUNO PROVINCIA DI BELLUNO SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA DA REGISTRARE IN CASO D'USO OGGETTO: CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL
P.R.G. VIGENTE, TRA IL COMUNE DI BELLUNO E L'ASSOCIAZIONE ... PER IL RECUPERO DEL FABBRICATO N. ... SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “EX CASERMA PIAVE” IN VIA XXXXXXX XXXXXXXX.
L'anno duemila....(20...) addì …… (…) del mese di ….......
(...) presso la Residenza Municipale del Comune di Belluno, Xxxxxx Xxxxx, 0
XXX
0)XX XXXXXX XX XXXXXXX con sede in Xxxxxx Xxxxx, x. 0, Codice Fiscale 00132550252, rappresentato da.......................
che interviene nel presente atto in qualità di........................., autorizzato ai sensi dell'art. 46 dello Statuto comunale e dell'art. 27 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, nonché dei decreti sindacali. ;
E
2)L'ASSOCIAZIONE con sede in Belluno via n. , Codice Fiscale
per il Comune di Belluno
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per l'Associazione/Ditta
, rappresentata dal Sig.
nato a --------- (--) il
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---------- (--) -------- millenovecento------- (19--), che interviene nel presente atto in qualità di ,
autorizzato con ;
PREMESSO CHE:
• con atto di transazione in data 05/04/2012, repertorio notaio Xxxxxxx in Sedico n. 31551 del 05/04/2012 registrato a Belluno il 10/04/2012 al n. 1316 serie 1T, trascritto a Belluno il 11/04/2012 ai nn 4225 e 3437 di formalità,il Comune di Belluno ha acquisito dall'Agenzia del Demanio, per il diritto di proprietà superficiaria (disponendo già della proprietà dell'area), il complesso immobiliare denominato “Xx Xxxxxxx Xxxxx”, xx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, attualmente censito al Catasto Fabbricati al Fg 48, mapp 351, cat B1, cl 1, cons. mc 39706, rendita € 36.911,49.=;
• il compendio, acquisito al patrimonio disponibile del Comune, consta di un vasto appezzamento di terreno urbano (pari a circa 32.000 mq), sul quale sono presenti una serie di edifici con caratteristiche tipologiche e funzionali differenziate, con una consistenza di mc 39.706;
• l'area rientra integralmente tra le z.t.o. F, destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, normate dall'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. Vigente;
• con deliberazione del Consiglio Comunale 26/02/2009 n. 8, ai sensi dell'art. 7, par. 6 NN.TT.a. del P.R.G. Vigente è stata modificata l'originaria destinazione F.M dell'area della ex Caserma Piave prevedendo due azzonati: FII (servizi tecnologici) nella porzione sud dell'area (ritenuta all'epoca
idonea per l'insediamento di un Polo Ecologico Comunale); X.XX (pubblici servizi) per il resto dell'area; una fascia lungo Via Xxxxxxx Xxxxxxxx risulta inoltre classificata quale z.t.o.
F.VV (verde vincolato ambito Variante Veneggia – art. 7,18 NN.TT.a. P.R.G. vigente)e zona di rispetto stradale;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. ---- del ad
oggetto "Modifica destinazione specifica Zona Territoriale Omogenea "F"- art. 7 comma 6 delle Norme Tecniche Attuazione del PRG. - ex Caserma Piave” è stata modificata la specifica destinazione della suddetta zona;
• l'aerea rientra integralmente nella zona di tutela “B” del Piano di Rischio Aeroportuale, di cui alla variante al P.R.G. approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 12/05/2009;
• l'art. 7 delle NN.TT.a del P.R.G. vigente prevede che nelle
Z.T.O. F sia ammesso l'intervento di soggetti, anche privati, subordinato alla stipula di una convenzione e che sulla ammissibilità ed opportunità dell'intervento sotto il profilo del concreto perseguimento dell'interesse pubblico e della garanzia della funzione pubblica, nonchè sui conseguenti contenuti della convenzione si esprima il Consiglio Comunale attraverso apposita deliberazione;
• l'Amministrazione comunale non è in grado di assumere l'impegno finanziario per il recupero e la riqualificazione dell'area e dei fabbricati ai fini della loro utilizzazione;
• nell'ambito delle proprie politiche culturali e sociali basate su solidarietà, pluralismo, sussidiarietà e sul connubio tra ambiente e cultura come mezzo per il miglioramento della qualità della vita, l'Amministrazione Comunale intende promuovere l'avvio di un progetto per l'utilizzo dell'area, mirato all'insediamento di attività/iniziative che rivestano anche un interesse ed una rilevanza di carattere pubblico, con la finalità di incentivare la massima fruizione e valorizzazione del sito in cui insiste la “Ex Caserma Piave”,anche quale luogo di cultura e aggregazione;
• in particolare il Comune intende perseguire i seguenti obiettivi di:
-recupero degli edifici e degli spazi dell'area dell'ex Caserma Piave;
-valorizzazione del mondo del volontariato e dell'associazionismo;
-valorizzazione dei soggetti territoriali che propongano progetti innovativi e sostenibili;
- sviluppo di professionalità di settore ed opportunità di impiego;
- avvio di progettualità diffuse e continuative;
- creazione di uno stretto legame tra Amministrazione e Comunità, che sia espressione di una progettualità complessiva di coinvolgimento dei cittadini nella vita della Città;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 21/03/2014 sono stati approvati lo studio denominato “Ex Caserma Piave – Analisi dello stato di fatto e prospettive di valorizzazione predisposto dal Servizio Opere Pubbliche /Espropri del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Attività Socio-culturali e conservato agli atti del medesimo Servizio nonché lo schema di bando per la presentazione di manifestazioni d'interesse alla realizzazione di progetti nell'ambito dell'area della ex Caserma Piave;
• in data 01/04/2014 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione, da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati, di proposte relative al recupero e all'utilizzo degli edifici presenti nell'area denominata “Ex Caserma Piave”, per la realizzazione di progetti, possibilmente ad alto contenuto di innovazione, e di iniziative ed attività a specifico contenuto culturale, aggregativo, sociale, sportivo, formativo ed imprenditoriale;
• entro il termine previsto dal bando del 31/05/2014 sono pervenute n. 16 manifestazioni di interesse;
• in particolare con nota del , assunta al prot. Com. n. del , l'Associazione ha presentato una proposta relativa alla realizzazione di nell'immobile n. ;
• l'associazione, svolge..;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 28/08/2014 l'Amministrazione ha approvato uno schema tipo di convenzione, in attuazione del principio di sussidiarietà (ai sensi dell’art.118 della Costituzione e dell'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 267/2000) ed ai sensi dell'art. 7 delle NN.TT.a. del
P.R.G. Vigente;
• on deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 30.09.2014, come successivamente rettificata con delibera di Consiglio comunale n.60 del 28/11/2014, sono state definite le percentuali di riduzione da applicare al canone di locazione previsto al termine del periodo di recupero dell'investimento effettuato dai soggetti assegnatari;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. .. del ...
per il Comune di Belluno
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per l'Associazione/Ditta
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presentato, l'edificio n. ;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. --- del --- è stato approvato il presente schema di convezione;
TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Premesse
Le parti danno atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 - Oggetto
Il COMUNE, come sopra rappresentato, quale proprietario del compendio immobiliare di cui in premessa, autorizza ai fini patrimoniali l'ASSOCIAZIONE allo svolgimento di lavori di
l'Amministrazione all'Associazione
ha
, per
stabilito
di
assegnare
la realizzazione del progetto
recupero del fabbricato n. () sito nell'ambito del compendio immobiliare denominato “Ex Caserma Piave” in Via Xxxxxxx Xxxxxxxx, attualmente censito al Catasto Fabbricati al Fg 48, mapp 351 per gli scopi ed alle condizioni indicati nel presente atto.
La presente convenzione in particolare regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Belluno e l'Associazione per il recupero, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale ed ai sensi dell'art. 7 delle Nn.Tt.a del P.R.G. vigente, dei fabbricati meglio individuati nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera “A”.
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Associazione L'Associazione, preso atto della destinazione urbanistica dell'area e dei vincoli che ne derivano, si obbliga, con oneri finanziari a proprio carico, a far redigere da un Professionista abilitato ed appositamente incaricato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali di cui al precedente art. 2.
L'Associazione provvederà a propria cura e spese alla realizzazione degli interventi di recupero edilizio, secondo quanto previsto nel programma presentato in data comportante una spesa presunta di € (,00).
Il progetto non dovrà prevedere modifiche alle aree libere esterne ai fabbricati, compresi gli interventi sui sottoservizi.
Tali interventi dovranno infatti essere oggetto di un progetto unico riferito ad ognuno degli ambiti identificati nello studio denominato “Ex Caserma Piave – Analisi dello stato di fatto e prospettive di valorizzazione” (predisposto dal Servizio Opere Pubbliche/Espropri del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Attività Socio-culturali), da concordarsi tra i diversi soggetti assegnatari degli immobili compresi nell'ambito.
Il progetto di tali interventi dovrà essere presentato al Comune preliminarmente all'inizio dei lavori sulle aree libere (compresi gli interventi sui sottoservizi), per essere oggetto di specifica valutazione ed autorizzazione, con individuazione del soggetto/dei soggetti responsabili della realizzazione delle opere.
La presente convenzione, approvata ai sensi dell'art.7 delle NN.TT.a. del P.R.G. vigente, legittima i soggetti convenzionati anche all'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi da parte del Comune necessari per la realizzazione delle opere sulle aree libere (compresi gli interventi sui sottoservizi).
La spesa complessiva per la realizzazione delle opere sulle aree libere (compresi gli interventi sui sottoservizi) potrà essere rendicontata dal soggetto/dai soggetti responsabili della realizzazione delle opere(in base agli accordi liberamente definiti tra gli stessi per la realizzazione delle
opere e la suddivisione dei relativi costi) e concorrerà di conseguenza alla determinazione degli oneri sostenuti dal soggetto/dai soggetti, ai fini della stipula del successivo atto di locazione dei relativi immobili/dei locali.
Per la realizzazione delle opere sulle aree libere ricadenti nell'ambito delle singole aree di cantiere, i soggetti assegnatari degli immobili dovranno prendere accordi con il soggetto/i soggetti autorizzati alla realizzazione delle stesse.
I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia e previo ottenimento con oneri a carico della Associazione stessa dei provvedimenti autorizzativi da parte del Comune e degli Enti competenti.
Durante l'attuazione delle opere e fino al loro completamento tutti gli oneri di gestione e manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente la realizzazione delle opere sono a totale ed esclusivo carico della Associazione.
L'Associazione si impegna a comunicare al Comune l'avvenuta ultimazione dei lavori.
La procedura per l'aggiornamento delle planimetrie catastali conseguente agli interventi realizzati sarà a cura e spese del Comune.
L'Associazione si impegna a provvedere alla richiesta del certificato di agibilità dei locali, ai sensi dell'art. 25, comma 1 D.P.R. 380/01, o alla dichiarazione del direttore dei lavori (o, qualora non nominato, di un Professionista abilitato) con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ai sensi dell'art. 25, comma 5bis D.P.R. 380/2001.
L'Associazione si assume l'impegno ad iniziare i lavori di manutenzione straordinaria entro 12 (dodici)mesi dalla stipula della presente convenzione,salvo comprovati e documentati impedimenti di natura tecnica, amministrativa o finanziaria per i quali il Comune potrà concedere eventuali proroghe.
I lavori dovranno essere completati entro....
Le spese sostenute per i lavori dovranno essere rendicontate al Comune, ai fini della stipula del successivo contratto di locazione dei locali, entro 60 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
Il corrispettivo di eventuali prestazioni di lavoro volontario non retribuito ed il valore equivalente di eventuali materiali donati o di attrezzature fornite a titolo gratuito saranno stabiliti secondo criteri parametrici, da desumere, in fase di rendicontazione, sulla base dei prezzi indicati nel Prezzario per i Lavori Pubblici della Regione Veneto.
Art. 4 – Durata
La validità della presente convenzione decorre dalla data della stipula della medesima e termina alla data di stipula del contratto di locazione del bene assegnato.
per il Comune di Belluno
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per l'Associazione/Ditta
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Art. 5 – Utilizzo degli immobili/aree
Il Comune di Belluno concede alla Associazione, per la durata della presente convenzione, la possibilità di accedere agli immobili esclusivamente per la realizzazione dei lavori di cui al programma presentato in data , relativamente ai soli edifici oggetto di assegnazione.
La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto della convenzione.
A tal fine in data odierna vengono consegnate le chiavi di accesso al compendio immobiliare e al fabbricato individuato all'art. 2.
L'Associazione potrà accedere al fabbricato oggetto di recupero dall'accesso individuato nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera “B“ e potrà utilizzare e recintare le aree individuate nella medesima planimetria ai fini dell'allestimento del cantiere.
E' fatto divieto di porre alcun ostacolo al transito sulle restanti aree libere.
Art. 6 - Custodia
L’immobile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto all'Associazione.
L'Associazione è costituita custode dei beni avuti in disponibilità al fine della realizzazione dei lavori di recupero. In tale veste si obbliga a conservarli, custodirli e mantenerli con la diligenza del buon padre di famiglia per tutta la durata della presente convenzione.
Art. 7 - Proprietà del manufatto
A prescindere dagli interventi realizzati, gli immobili rimangono compresi nel patrimonio del Comune.
Art. 8 – Obblighi del Comune
Il Comune si impegna, successivamente alla presentazione del rendiconto di cui al penultimo comma dell'art. 3, a stipulare con l'Associazione uno specifico contratto di locazione di durata commisurata al recupero dell'investimento effettuato e rendicontato dall'associazione rispetto al valore del canone annuo di mercato, come determinato in base al valore di stima dell'immobile allo stato attuale desunto dalla relazione di stima del Servizio Patrimonio e Demanio datata …. e conservata agli atti, e comunque per un termine non superiore a 9 anni.
In base alla stima del presunto investimento contenuta nella proposta di intervento inoltrata dall'associazione , pari ad € ed al canone di mercato annuo calcolato dal Servizio Patrimonio e Demanio, la durata del contratto di locazione commisurato al recupero dell'investimento, sarà di anni , salvo adeguamento a seguito di rendicontazione.
Alla scadenza del contratto di locazione commisurato al recupero dell'investimento,ovvero alla scadenza del termine di
9 anni, l'associazione potrà richiedere la stipula di un nuovo
contratto di locazione alle seguenti condizioni di durata e di canone di locazione:
- caso a) qualora sia stato recuperato l'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati:
• canone: il valore del canone di locazione di mercato, al netto di eventuali oneri fiscali, sarà determinato nella misura del 4% del valore di stima dell'immobile dopo la ristrutturazione (risultante dalla somma del valore di stima attuale ,come da relazione di stima del Servizio Patrimonio e Demanio datata …. aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti), con una riduzione nella misura del 60% (in relazione alla totale assenza di lucro del soggetto assegnatario) o del 40 %, in relazione alla parziale assenza di lucro del soggetto assegnatario) (con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di Legge);
• durata: 4 anni, con possibilità di rinnovo per successivi 4 anni (con aggiornamento in base all'indice ISTAT FOI);
- caso b) qualora non sia stato recuperato l'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati:
• canone fino al recupero totale dell'importo dei lavori eseguiti e rendicontati: determinato come nel caso precedente, con una percentuale aggiuntiva di riduzione, correlata all'incidenza percentuale dell'importo residuo dei lavori eseguiti e rendicontati, non ancora recuperato, rispetto al valore finale dell'immobile (risultante dalla somma del valore di stima attuale ,come da relazione di stima del Servizio Patrimonio e Demanio datata … aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e
rendicontato in base ai lavori eseguiti) (con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di Legge), calcolata secondo la formula: (importo lavori realizzati e rendicontati - importo lavori già recuperato) x 100/ (valore iniziale dell'immobile + importo lavori realizzati e rendicontati);
• canone oltre il termine sopra citato: il valore del canone di locazione di mercato, al netto di eventuali
oneri fiscali, sarà determinato nella misura del 4% del valore di stima dell'immobile dopo la ristrutturazione (risultante dalla somma del valore di stima attuale ,come da relazione di stima del Servizio Patrimonio e Demanio datata ... aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti),con una riduzione nella misura del 60% (in relazione alla totale assenza di lucro del soggetto assegnatario) o del 40 %, in relazione alla parziale assenza di lucro del soggetto assegnatario) (con
per il Comune di Belluno
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per l'Associazione/Ditta
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conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di Legge);
• durata: commisurata ai tempi di recupero dell'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati, con un minimo di 4 anni, con possibilità di rinnovo per successivi 4 anni (con aggiornamento in base all'indice ISTAT FOI).
Ai sensi di quanto disposto dalla delibera C.C. N 45 del 30.09.2014, in caso di concreta ed accertata prestazione da parte dell'Associazione di attività utile al funzionamento e alla manutenzione di servizi di rete e degli spazi collettivi, la riduzione del canone di locazione sarà applicata nella misura del 80% rispetto al valore del canone di mercato come definito dai precedenti paragrafi.
L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di autorizzare, prima della ultimazione integrale dei lavori, l'utilizzo dell'immobile assegnato o di porzione di esso, laddove sia verificata da parte dell'Ufficio Tecnico la sussistenza delle condizioni di sicurezza dei suddetti spazi. Ove necessario dovrà essere stipulato uno specifico contratto di locazione relativo a tale porzione, con applicazione del canone di locazione, determinato in base alla suddetta relazione di stima del Servizio Patrimonio e Demanio del ... riferita alla porzione di immobile, commisurato alla porzione utilizzabile e a scomputo della somma investita e rendicontata per la porzione interessata, e comunque per un termine non superiore a 9 anni.
Art. 9 - Garanzie cauzionali
Considerata la finalità pubblica dell'intervento previsto interamente a carico della Associazione,il Comune di Belluno rinuncia alla fidejussione a garanzia degli adempimenti previsti dalla presente convenzione.
L'Associazione si obbliga a produrre prima dell'inizio dei lavori copia della polizza di assicurazione di € () per danni ad impianti ed opere preesistenti. La stessa verrà svincolata ad ultimazione dei lavori.
L'Associazione si obbliga altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi per tutta la durata della convenzione per l'importo di € .
Art. 10 Verifiche
Il Comune potrà accertare in ogni tempo, anche con l’accesso al luogo, se l'Associazione osserva tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione.
Art. 11– Inadempienze
In caso di inosservanza da parte dell'Associazione contraente degli obblighi assunti con la presente convenzione, il Comune ha facoltà di risolvere anticipatamente la presente convenzione, previa comunicazione scritta all'Associazione medesima preceduta da formale messa in mora, senza che nulla
sia dovuto a titolo di indennizzo per le opere realizzate.
Art. 12 – Cessione della convenzione
E' fatto espresso divieto alla Associazione di cedere o trasferire a qualsiasi titolo la presente convenzione, fatta salva specifica autorizzazione da parte del Comune. La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto della convenzione.
Art. 13 Modifiche
Ogni modifica alle condizioni della presente convenzione dovrà avvenire in forma scritta.
Art. 14. Risoluzione anticipata della convenzione
La presente convenzione può essere risolta anticipatamente oltre che per consensuale accordo tra le parti, anche in caso di scioglimento della Associazione.
In tal caso l'Amministrazione comunale rientrerà nella piena disponibilità del bene e nulla sarà dovuto all'Associazione a titolo di indennizzo o recupero per le opere realizzate.
Art. 15 Spese
Tutte le Spese inerenti la stipulazione del presente atto, compresa l'imposta di bollo, sono a carico della Associazione. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.
Ai soli effetti fiscali, il Comune dichiara che il valore del presente contratto è pari a € ( Euro /00).
Art. 16 Rinvio
Per quanto non previsto e pattuito con la presente convenzione le parti si richiamano le disposizioni, in quanto applicabili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.
Art. 17 Foro competente
Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Belluno.
Art. 18 Domicilio
A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue: Il Comune di Belluno presso la sede Comunale in piazza Duomo, 1 – 00000 Xxxxxxx e l'associazione presso la sede legale in xxx x. – XXX - Xxxxxxx.
Art. 19 Trattamento dei dati personali
Il Comune di Belluno, ai sensi dell'art. 13 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, informa la parte contraente che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
per il Comune di Belluno
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per l'Associazione/Ditta
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per la Ditta
per il Comune di Belluno