ACCORDO PER LA FORNITURA IN COMODATO GRATUITO DI UN AUTOMEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI ANZIANI E DISABILI PER IL TERRITORIO DI
ACCORDO PER LA FORNITURA IN COMODATO GRATUITO DI UN AUTOMEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI ANZIANI E DISABILI PER IL TERRITORIO DI
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L’anno , il giorno , del mese di , in ,
tra
L’ Associazione/Il Comune di , Indirizzo, tel e fax , Indirizzo Pec , Indirizzo e - mail , Codice Fiscale e Partita IVA , in persona del/della Suo/a , Sig./Sig.ra , nato/a a , il ,
per brevità “Ente Beneficiario”
e
La società Progetti di Utilità Sociale s.r.l., con sede legale in Milano, Via Xxxxxxx Xxxxxxx, 8/10, C.C.I.A.A. REA nr. MI- 2110730, P. I. e C.F. 09729270968, in nome e per conto della quale interviene il Procuratore speciale, signora Xxxx Xxxxx Xxxxx XXXXXXXXX, per brevità “Società”;
Premesso che:
- l’Ente Beneficiario promuove ogni forma di autonomia e di integrazione delle persone diversamente abili ed economicamente svantaggiate;
- Progetti di Utilità Sociale s.r.l. è società promotrice del “Progetto di Trasporto Solidale” per persone diversamente abili, anziane e comunque di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari, di seguito indicato come “Progetto”, il quale ha ad oggetto la concessione in comodato gratuito di autoveicoli attrezzati per la mobilità di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari, a Comuni, Associazioni o Enti preposti;
- il “Progetto” ha lo scopo di stimolare l’attività sociale degli imprenditori locali al fine di offrire un valido supporto ai servizi socio-assistenziali territoriali;
- il “Progetto” realizza un beneficio economico per la società promotrice, per le persone economicamente svantaggiate e per le imprese che intendono pubblicizzare la propria attività;
1) PREMESSE
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se non espressamente richiamati.
2) OGGETTO E FINALITÀ DELL’ACCORDO
Con il presente Accordo la Società si impegna a concedere in comodato d’uso gratuito all’Ente Beneficiario o ad Associazione dallo stesso indicata e ritenuta meritevole dalla Società, che si impegna ad acquisirlo ex artt. 1803 e ss. c.c., un autoveicolo, descritto al successivo art. 5, attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate.
TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE
1 di 5 (ACCORDO 8 anni 2+2+2+2)
2 Accordo
La Società fornirà il predetto veicolo attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla locazione, ad aziende ed esercizi commerciali principalmente presenti sul territorio, degli spazi pubblicitari che verranno ricavati sulla superficie esterna dell’autoveicolo stesso. Le parti, pertanto, con la presente scrittura, si impegnano ad addivenire, nei termini ed alle condizioni appresso precisate, alla stipula del contratto di comodato gratuito che avrà ad oggetto il veicolo descritto al successivo art. 5.
3) DESCRIZIONE DEL “PROGETTO”
Il “Progetto” si realizza, in quattro successivi periodi come descritto al successivo art. 4 bis, attraverso le fasi che precedono e che seguono la sottoscrizione del presente Accordo (le fasi successive, come di seguito descritte nel presente articolo, saranno ripetute identiche in tutti e quattro i periodi), che per semplicità vengono qui di seguito schematicamente riportate:
Fasi antecedenti alla stipula dell’Accordo
a) Proposta del “Progetto di Trasporto Solidale;
b) Adozione, da parte dell’Ente Beneficiario, di apposito provvedimento amministrativo (Delibera o Determina), atto a manifestare la propria totale adesione al “Progetto”.
Fasi successive alla stipula dell’Accordo:
c) invio ai soggetti potenzialmente interessati di un’apposita lettera di presentazione (Allegato 1); tale lettera di presentazione, recante il logo e la sottoscrizione dell’Ente Beneficiario, potrà essere inoltrata dalla Società, a propria discrezione, anche successivamente a propria cura e spese; con i medesimi soggetti, tramite contatto telefonico, verranno fissati idonei appuntamenti al fine di concordare l’orario e le modalità più consone ai loro impegni lavorativi, per la necessità di informarli di una importante iniziativa che riguarda l’Ente Beneficiario. Oltre alla suddetta lettera di presentazione afferente l’avvio del “Progetto”, contestualmente, l’Ente Beneficiario rilascerà lettere di presentazione (Allegato 2A e 2B) relative ai successivi periodi contrattuali, prive di data, autorizzando espressamente, ora per allora, la Società ad apporvi la data di emissione che dovrà essere contestuale rispetto alla data di inoltro della comunicazione di avvio dei successivi periodi contrattuali che sarà trasmessa dalla Società all’Ente Beneficiario, di cui al successivo art. 4bis. Le suddette lettere di presentazione potranno essere inoltrate dalla Società, a propria discrezione, anche successivamente a propria cura e spese. Inoltre l’Ente dovrà sottoscrivere una missiva da inviare alle Attività sul Territorio nella quale si anticipa che verrà fissato un appuntamento per illustrare il Progetto (Allegato 3) ed una di accreditamento dei collaboratori che andranno a proporre l’Iniziativa ai potenziali clienti (Allegato 4) . Entrambi gli allegati 3 e 4 dovranno essere aggiornati alla data di ogni periodo contrattuale di rifinanziamento del Progetto al fine di permetterne l’utilizzo in ogni biennio in cui saranno contattate le attività economiche.
d) consegna entro da parte dell’Ente beneficiario di elenco di soggetti potenzialmente interessati a partecipare al Progetto, ai quali verrà proposta la locazione di spazi pubblicitari;
e) convocazione in accordo con la Società, a cura dell’Ente Beneficiario e presso la sede dello stesso, di una conferenza stampa per la presentazione del “Progetto” e la sensibilizzazione dei “soggetti potenzialmente interessati” (aziende, esercizi commerciali, ecc.). La data della conferenza stampa non vincola il periodo di raccolta delle adesioni pubblicitarie, che potrà avvenire in qualsiasi momento precedente e/o successivo;
f) comunicazione all’Ente Beneficiario dell’avveramento della condizione posta al punto 4) del presente Accordo;
g) sottoscrizione del Contratto di comodato gratuito dell’autoveicolo (Allegato 5), precedentemente alla Cerimonia ufficiale di consegna dello stesso, che dovrà avvenire in presenza della stampa locale e dei soggetti che hanno aderito al “Progetto”, ai quali l’Ente Beneficiario consegnerà un Attestato di riconoscimento.
4) TERMINI E CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO”
La sottoscrizione del contratto di comodato gratuito e la conseguente consegna dell’autoveicolo, posto il rispetto di tutte le condizioni e termini come stabiliti al precedente art. 3, è subordinata al realizzarsi della seguente condizione: la sottoscrizione, entro il termine minimo di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data della conferenza stampa di cui all’art. 3 lett. e) della presente scrittura, dei contratti di locazione degli spazi pubblicitari in misura pari al 60% (sessanta per cento) della superficie dell’autoveicolo destinato a tal fine.
TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE
2 di 5 (ACCORDO 8 anni 2+2+2+2)
2 Accordo
Le parti convengono che il termine di scadenza suindicato (12 mesi), potrà essere prorogato, per tre volte, di tre mesi e, così, per complessivi ulteriori nove mesi, su richiesta della Società, previa comunicazione scritta.
Entro il termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data in cui si è avverata la condizione di cui sopra, la Società si impegna a comunicarne all’Ente Beneficiario l’avveramento mediante comunicazione scritta.
Se allo spirare dei termini sopra indicati dei 12 (dodici) mesi, oltre eventuali proroghe, la condizione non si sarà avverata, la Società comunicherà all’Ente Beneficiario entro 30 giorni il mancato raggiungimento della soglia esplicitando la propria volontà di recedere con esclusione dell’applicabilità dell’art. 9 della presente scrittura oppure, qualora la copertura pubblicitaria raggiunta fosse comunque superiore al 40% della superficie dell’autoveicolo destinato a tal fine, le parti avranno la facoltà di accordarsi successivamente sulla corresponsione, da parte dell’Ente Beneficiario, di un’integrazione da concordarsi negli importi e nelle modalità, a titolo di contributo per le spese d’esercizio.
4 bis) DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto di comodato d’uso gratuito è prevista per complessivi 8 (otto) anni nell’ambito dei quali saranno portati avanti 4 progetti di finanziamento del mezzo e del mantenimento dei costi previsti dagli accordi tra le parti, ivi compresa la copertura assicurativa: ogni progetto di finanziamento sarà relativo ad un biennio. Tale durata è subordinata all’avverarsi delle condizioni previste nei precedenti artt. 3 e 4. Decorsi 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del contratto di comodato, la Società, previa comunicazione all’Ente Beneficiario, anche a mezzo e-mail, potrà quindi dare corso al nuovo “Progetto” con riferimento al secondo periodo, costituito dal biennio successivo al primo in cui il mezzo è già in dotazione all’Ente Beneficiario, come descritto all’art. 3 della presente scrittura. Stessa procedura verrà applicata per tutti i successivi periodi in cui si articola il presente contratto. L’Ente Beneficiario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi e condizioni di realizzazione di volta in volta del nuovo “Progetto” (ad eccezione di quanto previsto dalle “fasi antecedenti alla stipula dell’accordo” ed ovviamente dalla stipula del contratto di comodato in quanto già in essere). E’ fatta salva in ogni caso la facoltà, esclusivamente esercitabile da parte della Società, di non effettuare la conferenza stampa di cui all’art. 3 lett. e) (in tale ultima evenienza il termine per l’avveramento della condizione di cui all’art. 4 decorrerà dalla comunicazione di avvio del secondo periodo del “Progetto” e di ogni periodo successivo). Le parti concordano che, in caso non si realizzi il secondo “Progetto” o quelli successivi, ovvero non vengano sottoscritti contratti di locazione di spazi pubblicitari in misura pari al 60% della superficie dell’autoveicolo, la Società possa recedere unilateralmente dopo i primi 2 anni o dopo i primi 4 anni o dopo i primi 6 anni (a seconda di quale Progetto non dovesse realizzarsi) tramite telegramma o raccomandata A/R o Pec. La riconsegna del mezzo dovrà avvenire entro 1 mese dalla ricezione della comunicazione e con esclusione di qualunque diritto di rivalsa o di risarcimento in favore dell’Ente Beneficiario.
5) AUTOVEICOLO ATTREZZATO
Nei termini previsti al punto 4) del presente Accordo, la Società o una delle partners del “Progetto”, consegnerà in comodato all’Ente Beneficiario:
n. 1 autoveicolo di marca FIAT modello , idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di nr. passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di nr. sedia a rotelle, destinato esclusivamente al trasporto di persone diversamente abili, anziane e comunque di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari. L’Ente Beneficiario si impegna, sin d’ora, all’utilizzo del veicolo attrezzato, per gli usi consentiti, prevalentemente sul territorio del Comune di e, comunque, non al di fuori del territorio nazionale, salvo il consenso scritto della Società o di una partners del “Progetto”, per l’intero periodo pattuito nella presente scrittura e nel contratto di comodato gratuito.
L’autoveicolo attrezzato potrà essere di proprietà della Società o di una delle partners del “Progetto”, o da questa detenuto in locazione finanziaria o in virtù di noleggio a lungo termine.
6) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO E CONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO L’autoveicolo verrà consegnato all’Ente Beneficiario unitamente alla sottoscrizione del Contratto di comodato gratuito, la quale dovrà avvenire nel termine di 90 (novanta) giorni dall’avveramento del termine di cui al punto 4) del presente Accordo con possibilità di ulteriori 90 (novanta) giorni di proroga previa comunicazione scritta.
TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE
3 di 5 (ACCORDO 8 anni 2+2+2+2)
2 Accordo
L’Ente Beneficiario si impegna ad organizzare una Cerimonia ufficiale di consegna, favorendo la partecipazione, oltre che della stampa locale, anche di tutti i soggetti che hanno aderito fattivamente per la riuscita del “Progetto”.
Le parti si danno atto che nessun Contratto di comodato potrà essere sottoscritto fra le parti in mancanza della previa sottoscrizione del presente Accordo e dell’accettazione delle obbligazioni qui contenute. L’Ente beneficiario si impegna a mantenere indenne la Società dal pagamento dell’imposta annuale sulla pubblicità, rispondendone in proprio, dove necessario.
7) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI
La Società o una delle partners del “Progetto” avrà facoltà, anche ricorrendo all’attività di intermediari, di locare gli spazi pubblicitari disponibili sull’autoveicolo.
I messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all’ordine pubblico ed al buon costume, avere contenuto politico e ledere la libertà e la dignità del cittadino.
La rimozione dei messaggi pubblicitari che violano la disposizione di cui sopra dovrà essere preceduta da una regolare richiesta, tramite raccomandata A.R., al soggetto che ha locato lo spazio pubblicitario, di sostituire il contenuto nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta richiesta.
8) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUCCESSIVA ALLA CONSEGNA
È fatto salvo il diritto della Società o di una delle partners del “Progetto” di concedere in locazione gli spazi pubblicitari che successivamente alla consegna dell’automezzo risultassero essere ancora disponibili. Al fine di riempire lo spazio pubblicitario locato, l’Ente Beneficiario si impegna a mettere a disposizione della Società o di una delle partners del “Progetto”, l’autoveicolo, previa richiesta scritta da recapitarsi almeno 7 (sette) giorni prima dell’intervento.
9) RISARCIMENTO DEI DANNI
Le parti si danno atto che la stipulazione del presente Accordo ha lo scopo di impegnare le parti a compiere le attività necessarie alla concessione dell’autoveicolo di cui al punto 6) in comodato gratuito.
La mancata consegna dell’autoveicolo in comodato da parte della Società così come la mancata presa in consegna di detto autoveicolo da parte dell’Ente Beneficiario o la revoca dell’autorizzazione ad intraprendere la campagna pubblicitaria o la mancata ottemperanza agli obblighi assunti all’art. 3, obbligherà la parte inadempiente al risarcimento dei danni patiti, qualora detto inadempimento avvenga in assenza di una giusta causa.
In ogni caso la mancata presa in consegna dei veicolo da parte dell’Ente o la mancata ottemperanza da parte di questi agli obblighi assunti nel presente contratto ed, in particolare, all’art. 3, darà la possibilità alla Società di affidare il veicolo ad altra Associazione o Ente avente titolo e necessità, restando validi tutti i titoli e le garanzie illustrati in questo contratto, a fronte dell’impegno sottoscritto dalle e con le attività economiche che hanno partecipato al Progetto noleggiando superfici pubblicitarie o servizi pubblicitari in genere. L’Ente, una volta sottoscritto il Progetto di Mobilità, non potrà revocare a Progetti di Utilità Sociale srl l’autorizzazione ad intraprendere la campagna vendita se non a seguito di comprovati comportamenti illeciti imputabili a Progetti di Utilità Sociale srl.
Per nessun motivo la Società potrà esser penalizzata a seguito di problematiche insorte all’interno dell’Ente Beneficiario e non imputabili al proprio operato.
10) CLAUSOLA DI ESCLUSIVA
L’Ente Beneficiario dichiara sotto la propria responsabilità di non aver patrocinato negli ultimi 12 mesi Progetti di Mobilità gratuita con società diverse da PROGETTI DI UTILITA’ SOCIALE o Sue partners e si impegna a non patrocinare iniziative similari o concorrenti per la durata della campagna pubblicitaria, onde evitare sia di penalizzare la presente Iniziativa sia di ingenerare confusione tra i soggetti potenzialmente interessati alla stessa.
Nell’eventualità in cui l’Ente Beneficiario si trovasse nella necessità di avviare nuove Iniziative analoghe alla presente o rinnovare quelle in scadenza si impegna a darne comunicazione alla Società al fine di valutare l’opportunità di estendere la collaborazione anche alla realizzazione di detti Progetti ed, a fronte di medesime condizioni di realizzazione, a scegliere quelle proposte dalla Società.
TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE
4 di 5 (ACCORDO 8 anni 2+2+2+2)
2 Accordo
11) COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R o Pec all’indirizzo delle Parti. Resta inteso che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie. Si precisa che, per quanto concerne le comunicazioni di cui agli art. 4 e 4 bis la Società o una delle partners potrà inviare all’Ente missive anche via fax al numero indicato in epigrafe.
11) FORO COMPETENTE
Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente Accordo saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente Accordo verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Si allega:
1) Lettera di presentazione;
2) Lettere di presentazione per periodi successivi al primo (Allegati 2A – 2B);
3) Lettera che anticipa fissazione appuntamenti con potenziali clienti;
4) Lettera di accreditamento dell’agente di vendita (firmata dal Sindaco).
5) Fac-Simile contratto di comodato e relativo vademecum di gestione;
Letto, confermato e sottoscritto a , il
L’ENTE BENEFICIARIO
Timbro
Legale Rappresentante Pro Tempore o Procuratore con potere di firma
LA SOCIETA’
Timbro
Legale Rappresentante Pro Tempore o Procuratore con potere di firma
(Nome e Cognome in stampatello) (Nome e Cognome in stampatello)
(Firma leggibile per esteso) (Firma leggibile per esteso)
A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 4), 4 bis) e 11);
L’ENTE BENEFICIARIO
Timbro
Legale Rappresentante Pro Tempore o Procuratore con potere di firma
LA SOCIETA’
Timbro
Legale Rappresentante Pro Tempore o Procuratore con potere di firma
(Nome e Cognome in stampatello) (Nome e Cognome in stampatello)
(Firma leggibile per esteso)
5 di 5 (ACCORDO 8 anni 2+2+2+2)
2 Accordo
(Firma leggibile per esteso)