CONVENZIONE PER CESSIONE IN COMODATO D’USO DI ALCUNI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA DEL CANALE A ROCCATEDERIGHI
CONVENZIONE PER CESSIONE IN COMODATO D’USO DI ALCUNI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA DEL CANALE A ROCCATEDERIGHI
PREMESSO
➢ che l’Associazione Pro Loco di Roccatederighi, con sede in via Roma 31 a Roccatederighi – X. XXX 00000000000 all’Amministrazione Comunale, ha richiesto, con nota prot. 17769 del 2.12.2014, l’autorizzazione per l’utilizzo a scopo culturale di alcuni locali dell’edificio di proprietà Comunale sito in via del Canale a Roccatederighi catastalmente censito al Foglio 89 p.lla 579;
➢ che l’Amministrazione Comunale, effettuate le valutazioni del caso ed in considerazione dell’importanza delle attività che svolge l’Associazione Pro Loco Roccatederighi in ambito sociale, ricreativo e culturale, ha dato il proprio assenso preliminare rispetto a quanto richiesto dalla citata Associazione, a determinate condizioni, comunicate alla suddetta Associazione mediante nota prot. 2143 del 17.2.2015;
➢ vista la nota prot. 3100 del 9.3.2015, mediante la quale l’Associazione Pro Loco Roccatederighi ha accettato le condizioni poste dall’Amministrazione Comunale per la concessione in uso dei locali posti al piano seminterrato dall’edificio di proprietà comunale sito in via del Canale a Roccatederighi;
Tutto quanto sopra premesso e considerato, con la presente scrittura
Il Comune di Roccastrada, con sede in Xxxxx Xxxx 0 a Roccastrada, CF e P. IVA 00117110536 in persona del funzionario responsabile della U.O. 4 Programmazione OO.PP. e Provveditorato Geom. Xxxxxx Xxxx, di seguito denominato "Comune" e l’Associazione Pro Loco di Roccatederighi, con sede in via Roma 31 a Roccatederighi, P. IVA 01042450534 in persona del legale rappresentante Sig.a Xxxxxx Xxxxxxxx nata a Grosseto l’1.6.1980, CF SMPGLR80H41E202E residente in Xxx Xxxx x. 000 a Roccatederighi, convengono quanto segue:
ARTICOLO 1
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
ARTICOLO 2
Il Comune di Roccastrada, nella sua qualità di proprietario dell’immobile ubicato in Via del Canale a Roccatederighi identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 89 part. 579, concede in uso all’Associazione Pro Loco Roccatederighi, che accetta, alcuni xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx) così come specificato ed individuato nella planimetria allegata. L’immobile sopra descritto, è concesso in uso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente che la Pro Loco dichiara di conoscere perfettamente.
ARTICOLO 3
La durata della concessione in uso dell’immobile è fissata in anni 6 (sei), a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione ed avrà pertanto scadenza il La
presente Convenzione si intenderà tacitamente rinnovata alla scadenza, per ulteriori anni 3, se il Comune di Roccastrada non comunicherà formalmente alla Pro Loco di Roccatederighi, con almeno un mese di anticipo dalla scadenza, l’intenzione di non rinnovare.
Il Comune di Roccastrada ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento in caso di grave negligenza da parte della Pro Loco di Roccatederighi o nel caso in cui non esistessero più i presupposti per il comodato, anche per diverse esigenze dell’Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 4
Il canone annuo di concessione dovuto dal concessionario, è determinato in Euro 1.000,00 (Euro mille/00); in luogo del pagamento del suddetto si stabilisce che il Concessionario dovrà provvedere al mantenimento del verde (taglio erba) nella corte del fabbricato (area scolastica, circa 1500 mq) secondo le indicazioni del competente ufficio comunale e comunque per un numero di tagli non inferiore a quattro/anno. Nell’obbligarsi agli adempimenti sopra descritti il concessionario riconosce che il valore del canone annuo stabilito, risulta commisurabile con l’impegno economico necessario all’esecuzione delle prestazioni sopraccitate.
ARTICOLO 5
Spetta all’Associazione Pro Loco Roccatederighi la realizzazione, secondo le norme vigenti, di un sistema di chiusura mediante inferriate delle aperture del porticato in modo tale da regolare l’ingresso ai locali concessi; tale intervento, che dovrà essere realizzato entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione e comunque prima dell’utilizzo dei locali da parte del Concessionario, dovrà altresì essere concordato (disegno e tipologia) ed appositamente autorizzato, da parte del competente ufficio comunale. Il Concessionario assume tutte le responsabilità civili, penali e amministrative connesse all'utilizzo dei locali concessi. Il Concessionario è tenuto altresì, sotto la propria responsabilità e a proprie cure e spese, a dotarsi dei documenti tecnico-amministrativi necessari e prescritti per dar corso ad ogni eventuale variazione o modifica edilizia e impiantistica dei locali concessi.
ARTICOLO 6
Al fine di evitare ogni possibile interferenza con le attività didattiche in svolgimento presso la Scuola dell’Infanzia di Roccatederighi, avente sede nei locali attigui a quelli in
argomento, si stabilisce che l’accesso ai locali concessi in uso potrà avvenire soltanto al di fuori degli orari di apertura della stessa. E’ fatto assoluto divieto di deposito di materiali, attrezzature e sostanze potenzialmente pericolose nei locali concessi in uso. Sono inoltre a carico del concessionario la pulizia e manutenzione programmata dei locali ogni qualvolta si renda necessario, l’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, con particolare riguardo a quelle fiscali, di pubblica sicurezza, e relative alla sicurezza dei lavoratori, con tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, tenendo sollevato il Comune da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 7
Il Concessionario è responsabile della buona conservazione e della continuativa efficienza dell’immobile che devono essere utilizzati secondo la loro destinazione, della vigilanza e custodia degli spazi, di eventuali danni o infortuni non riconducibili agli obblighi della proprietà occorsi a chiunque durante la durata della concessione. Il Concessionario garantisce altresì che il personale che opererà presso la struttura è in regola con la vigente normativa in materia di prevenzioni infortuni, igiene sul lavoro, assicurazioni contro gli infortuni, e di quant'altro sia previsto dai contratti collettivi di lavoro per la categoria di riferimento. Il Concessionario con la sottoscrizione della presente convenzione manleva il Comune da qualunque responsabilità.
ARTICOLO 8
Il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso per eventuali modifiche o migliorie ed addizioni che, comunque autorizzate, apportasse a sue spese all’immobile durante la concessione e che dovranno essere mantenuti al termine della concessione stessa, come appartenenti al Comune, derogandosi così espressamente al disposto degli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile.
ARTICOLO 9
Il Concessionario si impegna a tenere sollevato il Comune da responsabilità di ordine civile e/o penale per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi cose o persone in dipendenza e conseguenza dell’utilizzo dei locali concessi. A tal fine il Concessionario ha stipulato apposita polizza, senza franchigia, per la copertura di eventuali danni causati a terzi nel corso dell’espletamento dell’attività con massimali non inferiori a: Euro 500.000,00 per ogni sinistro Euro 500.000,00 per ogni persona sinistrata Euro 500.000,00 per danni a cose. Copia della polizza viene consegnata al Comune in data odierna (Polizza n…………………rilasciata da ……………………. Agenzia )
ARTICOLO 10
Il Concessionario dovrà permettere l’accesso ai locali da parte del Comune, al fine di controllare il perfetto adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione.
ARTICOLO 11
Alla scadenza della concessione, il Concessionario ha l'obbligo di riconsegnare i locali e relative pertinenze, in perfetto stato di efficienza, senza manomissioni di sorta, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all’uso, liberi da impianti, attrezzature ed ogni altro bene di sua proprietà o da lui detenuti o posseduti, e dovrà inoltre risarcire gli eventuali danni provocati.
ARTICOLO 12
Qualora il Concessionario, per causa non imputabile al Comune, non rispetti quanto disciplinato nella presente convenzione il Comune, a mezzo di raccomandata a.r., intimerà al Concessionario l'adempimento, fissando un termine. Qualora il Concessionario non provveda ad adempiere entro il termine indicato, il Comune si riserva la facoltà o di risolvere il Contratto ex art. 1456 Codice Civile.
ARTICOLO 14
E' vietato al Concessionario la subconcessione della presente Convenzione senza l’autorizzazione preventiva scritta del Comune.
ARTICOLO 15
Qualunque controversia insorga nell'interpretazione o nell’applicazione dei patti contenuti nella presente concessione sarà deferita al Foro di Grosseto.
ARTICOLO 16
Tutte le spese comunque inerenti e conseguenti al presente atto, diritti, imposte, e tasse, nessuna esclusa, sono a totale carico del Concessionario.
ARTICOLO 17
La presente concessione, per quanto non espressamente disposto, è disciplinata dalle norme del Codice Civile, nonché dalle leggi nazionali, regionali e dai regolamenti comunali applicabili.
Roccastrada, ………………………….
Per il Comune Per la Pro Loco di Roccatederighi
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