CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PER CONTO DEI CLIENTI
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PER CONTO DEI CLIENTI
ART. 1 - OGGETTO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO
1. Poste Italiane S.p.A., Società con socio unico, Patrimonio Banco-Posta – patrimonio destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di BancoPosta come disciplinata dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, e successive modifiche, costituito ai sensi dell’art. 2, commi 17-octies e ss. del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2011 n. 10 – (di seguito “Poste Italiane”), nell’esercizio delle attività di bancoposta presta i seguenti servizi e attività di investimento e servizi accessori aventi ad oggetto strumenti finanziari:
– sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
– collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
– ricezione e trasmissione di ordini;
– consulenza in materia di investimenti (di seguito “Consulenza”);
– custodia e amministrazione e relativi servizi connessi (di seguito “Deposito”).
Mifid Condizioni Generali – Xx. Xxxxxx 2015
Nell’ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento Poste Italiane offre, in particolare, il servizio di sottoscrizione, switch e disinvestimento di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (di seguito “OICR”) e il servizio di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (di seguito “Prodotti Finanziari Assicurativi”).
2. I servizi e le attività di investimento, ivi compresi i servizi accessori, di cui al precedente comma 1 sono disciplinati dalle condizioni di cui al presente documento (di seguito “Condizioni Generali”) unitamente alla scheda condizioni economiche tempo per tempo vigente (di seguito “Scheda Condizioni Economiche”), al Modulo di richiesta di cui al successivo art. 2, comma 1, nonché, nel caso di richiesta di apertura del Deposito, al Foglio Informativo “Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti” tempo per tempo vigente, consegnato al momento della richiesta di attivazione del Deposito (di seguito “Foglio Informativo”) e al Documento di Sintesi relativo al rapporto di Deposito tempo per tempo vigente successivamente inviato da Poste Italiane (di seguito “DDS”), documenti questi che formano parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni (di seguito le “Condizioni Contrattuali” o “Contratto”). Le Condizioni Generali, la Scheda Condizioni Economiche, il Modulo di richiesta di cui al successivo art. 2, comma 1 ed il Foglio Informativo, nonché il Foglio Informativo Analitico “Servizi e attività di investimento e custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti” (di seguito “FIA”) ed il documento informativo sugli strumenti/prodotti finanziari (di seguito “Informazioni sugli strumenti/ prodotti finanziari”) tempo per tempo vigenti, sono disponibili presso tutti gli Uffici Postali e sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
ART. 2 - RICHIESTA DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI - CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
1. All’atto della richiesta dei servizi e delle attività di investimento oggetto del Contratto, il richiedente – persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (di seguito “Persona fisica”) e non Persona fisica (di seguito “non Persona fisica”) – [di seguito il “Cliente”] deve compilare e sottoscrivere il Modulo di richiesta predisposto da Poste Italiane. Il Cliente è tenuto a fornire a Poste Italiane i propri dati e documenti validi ai fini identificativi, anche in occasione delle operazioni relative alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 1 delle Condizioni Generali nonché le ulteriori informazioni richieste da Poste Italiane stessa per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela in conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio di fondi di provenienza illecita e di finanziamento al terrorismo ed in materia di accertamenti bancari. Il Cliente si impegna a fornire sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Poste Italiane di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
2. Poste Italiane classifica la propria clientela nelle categorie di Cliente al dettaglio, Cliente professionale o controparte qualificata.
Da tale classificazione, basata su requisiti oggettivi, discende una diversa gradazione del livello di tutela garantito al Cliente, più elevato con riferimento alla categoria di clienti al dettaglio e progressivamente decrescente per le categorie dei clienti professionali e per le controparti qualificate.
Poste Italiane comunica su supporto duraturo ai clienti la loro nuova classificazione in qualità di Cliente al dettaglio, Cliente professionale o controparte qualificata. Poste Italiane informa i clienti, su supporto duraturo, circa l’eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela dei medesimi. Poste Italiane ha adottato una politica di classificazione della propria clientela che è contenuta in forma sintetica nel FIA.
ART. 3 - COINTESTAZIONE
1. Il Contratto può essere intestato a più persone fisiche.
2. Quando il Contratto è intestato a più persone fisiche con facoltà per le medesime di compiere operazioni congiuntamente, le disposizioni dovranno essere impartite da tutti gli intestatari del Contratto stesso.
3. Quando il Contratto è intestato a più persone fisiche con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, le disposizioni potranno essere impartite da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione di Poste Italiane anche nei confronti degli altri cointestatari. Le informazioni fornite e le avvertenze formulate da Poste Italiane hanno pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari anche se rese nei confronti di un singolo cointestatario. Qualora anche uno solo dei cointestatari – ovvero, in caso di sopravvenuta incapacità di agire di un cointestatario, il legale rappresentante dell’interdetto o dell’inabilitato – comunicasse la sua eventuale opposizione all’esercizio della facoltà di disposizione disgiunta da parte degli altri cointestatari o revoca del consenso all’esercizio di detta facoltà, tale comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A/R, avrà effetto nei confronti di Poste Italiane soltanto dopo che siano trascorsi 14 (quattordici) giorni lavorativi bancari dal suo ricevimento. In tal caso Poste Italiane eseguirà soltanto le istruzioni impartite congiuntamente da parte di tutti i cointestatari e, nell’ipotesi di interdizione o inabilitazione di uno dei cointestatari, da parte del legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato congiuntamente con gli altri cointestatari.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 9 del presente articolo con riferimento al caso di decesso di uno dei cointestatari di quote di OICR o di altri strumenti e prodotti finanziari non immessi in un Deposito, il decesso di uno dei cointestatari del Contratto con facoltà dei medesimi di compiere operazioni disgiuntamente comunicato a Poste Italiane comporta l’estinzione del Contratto stesso.
5. Al fine di tenere adeguata evidenza della riferibilità dei titoli nominativi eventualmente immessi in Depositi cointestati, Poste Italiane provvede ad inserire i titoli medesimi nel sottodeposito intestato al cointestatario che ha impartito l’ordine. Per quanto concerne tali titoli i cointestatari con facoltà di disposizione disgiunta si conferiscono vicendevole e reciproco mandato ad operare sul Deposito. Resta inteso, pertanto, che per i depositi cointestati a firma disgiunta, ciascun intestatario, anche separatamente, potrà disporre dei titoli suddetti, ancorché non riferibili a lui stesso, con piena liberazione di Poste Italiane anche nei confronti di tutti gli altri cointestatari.
6. I cointestatari sono tutti responsabili in solido di eventuali debiti sorti verso Poste Italiane in dipendenza del rapporto, anche per atto o fatto di uno solo dei cointestatari.
7. Nel caso di Contratto cointestato, la sottoscrizione e le operazioni di switch e disinvestimento di quote di OICR possono essere effettuate solo se il Contratto prevede la facoltà di compiere operazioni disgiuntamente.
8. I Prodotti Finanziari Assicurativi possono essere richiesti anche se il Contratto è cointestato.
9. Nel caso di decesso di uno dei cointestatari di quote di OICR o di altri strumenti e prodotti finanziari non immessi in un Deposito, anche per quanto attiene all’eventuale opposizione all’esercizio della facoltà di disposizione disgiunta o alla revoca di detta facoltà, si fa rinvio a quanto previsto nei Prospetti e nella relativa documentazione contrattuale.
ART. 4 - CONFERIMENTO MANDATO
1. Con l’accettazione delle condizioni del Contratto e per tutta la durata del rapporto il Cliente conferisce mandato a Poste Italiane affinché la stessa possa eseguire gli ordini impartiti dal Cliente, anche agendo in nome e per conto del medesimo, sottoscrivendo la documentazione necessaria secondo le disposizioni impartite dal Cliente nel rispetto delle procedure previste per la specifica operazione richiesta.
2. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art.
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Patrimonio BancoPosta
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1 delle Condizioni Generali, Poste Italiane è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio. Le disposizioni impartite dal Cliente saranno utilizzate da Poste Italiane per procedere a quanto necessario al perfezionamento dell’operazione in conformità alla documentazione d’offerta, se presente; se del caso, Poste Italiane è autorizzata fin d’ora a sostituire a se stessa qualsiasi organismo incaricato secondo le procedure previste nella documentazione d’offerta.
ART. 5 - RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI - COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI - SOTTOSCRIZIONE, SWITCH E DISINVESTIMENTO DI QUOTE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR)
- DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE
1. Il Cliente può conferire a Poste Italiane presso gli Uffici Postali o, esclusivamente il cliente Persona fisica, tramite promotori finanziari a tal fine autorizzati in caso di offerta al di fuori della propria sede legale e delle proprie dipendenze (di seguito “Offerta Fuori Sede”), ordini per iscritto per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento oggetto del presente articolo secondo quanto stabilito dal successivo art. 6 che prevede la prestazione del servizio di Consulenza in abbinamento ai servizi ed attività stessi ovvero ordini mediante il Trading On Line - TOL di cui all’ art. 7 delle presenti Condizioni Generali con le modalità ivi richiamate per la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari ove previsto dai Prospetti ad essi relativi, alle condizioni economiche definite nella Scheda Condizioni Economiche, con oneri anche fiscali a suo carico.
2. Nello svolgimento delle attività di ricezione e trasmissione degli ordini, gli ordini impartiti dal Cliente devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione.
Poste Italiane, una volta ricevuto l’ordine, rilascia al Cliente un’attestazione contenente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine e fornisce, su richiesta del Cliente, informazioni circa lo stato del suo ordine. Per gli ordini ricevuti da Poste Italiane nell’ambito del Trading On Line TOL di cui all’art. 7 delle Condizioni Generali, si rinvia a quanto previsto all’art. 14, comma 8, delle Condizioni Generali stesse.
Nell’ambito della attività di ricezione e trasmissione degli ordini i titolari di un Deposito regolato su un Libretto di risparmio postale nominativo (di seguito “Libretto”), possono conferire esclusivamente ordini di vendita di strumenti finanziari.
3. Poste Italiane, in base alle misure e alla strategia di trasmissione degli ordini adottate, provvede a trasmettere tempestivamente gli ordini impartiti dal Cliente ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli ordini. A tal fine Poste Italiane identifica uno o più soggetti negoziatori indicati nel FIA. Poste Italiane controlla l’efficacia delle misure di esecuzione degli ordini ed, in particolare, verifica la qualità di esecuzione da parte dei soggetti negoziatori.
Nella trasmissione degli ordini per conto del Cliente Poste Italiane attua la propria strategia di trasmissione al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente stesso avuto riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell’esecuzione dello stesso.
Le misure per la trasmissione degli ordini adottate da Poste Italiane tengono conto delle caratteristiche del Cliente, della natura dell’ordine, dello strumento finanziario oggetto dell’operazione, nonché delle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere trasmesso. Informazioni circa le sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto sono contenute nel FIA.
II fattore che determina il miglior risultato possibile nell’esecuzione degli ordini è il corrispettivo totale ovvero i l prezzo dello strumento finanziario ed i costi relativi all’esecuzione, incluse tutte le spese sostenute dal Cliente e direttamente collegate all’esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine.
Poste Italiane riesamina la strategia di trasmissione degli ordini con periodicità almeno annuale ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti.
Le misure e la strategia di trasmissione degli ordini sono contenute nel FIA. Poste Italiane provvede a comunicare al Cliente qualsiasi modifica rilevante apportata alle stesse.
Qualora il Cliente impartisca ordini con istruzioni specifiche in ordine a prezzo limite, validità temporale dell’ordine e sede di esecuzione, Poste Italiane è tenuta ad eseguire l’ordine seguendo tali istruzioni e si ritiene sollevata dal garantire il conseguimento del miglior risultato possibile.
4. La revoca dell’ordine può essere richiesta dal Cliente fino a quando l’ordine stesso non risulti eseguito da parte dell’intermediario negoziatore, mediante le medesime modalità con cui l’ordine è stato impartito.
5. È facoltà di Poste Italiane non trasmettere l’ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso.
6. Il Cliente dichiara di conoscere le modalità previste dai regolamenti emanati dalle Società di gestione dei mercati e dai sistemi multi laterali di negoziazione indicati nel FIA, con le quali possono essere impartiti gli ordini sui quali può operare tramite il servizio di cui al presente articolo.
7. Poste Italiane fornisce il servizio di collocamento di strumenti finanziari, di sottoscrizione, switch e disinvestimento di quote di OICR e di distribuzione di Prodotti Finanziari Assicurativi ai sensi del Contratto e secondo quanto previsto nei Prospetti messi a disposizione del Cliente secondo le modalità indicate nel FIA.
8. Nello svolgimento dei servizi di cui al precedente comma, Poste Italiane si attiene alle istruzioni dell’Emittente e/o dell’Offerente e/o della Società di Gestione del Risparmio e/o della impresa di assicurazione e/o del Responsabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e di tali istruzioni fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione d’offerta.
9. Per l’adesione ad ogni collocamento o sottoscrizione di strumenti/ prodotti finanziari, ivi compresi i Prodotti Finanziari Assicurativi, o per lo switch di quote di OICR, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica. Nell’ambito del Trading On Line - TOL di cui all’art. 7 delle Condizioni Generali, per l’adesione ad ogni collocamento o sottoscrizione di strumenti/ finanziari con esclusione della distribuzione di Prodotti Finanziari Assicurativi, il cliente Persona fisica, ove consentito, deve aderire con le modalità ed alle condizioni ivi richiamate. La richiesta di disinvestimento di quote di OICR, da parte del Cliente, avviene in forma libera e sotto-scritta in originale ovvero, esclusivamente per il cliente Persona fisica, mediante il Trading On Line - TOL di cui all’art. 7 delle Condizioni Generali, ove consentito, con le modalità ed alle condizioni ivi richiamate. Il Cliente prende atto e accetta che l’adesione al collocamento o la sottoscrizione di strumenti/prodotti finanziari, ivi compresi i Prodotti Finanziari Assicurativi, comporta l’applicazione anche delle condizioni economiche previste nel Prospetto riferito allo strumento/ prodotto finanziario collocato.
10. Le tipologie di strumenti/prodotti finanziari e le operazioni finanziarie rese disponibili alla clientela sono indicate nella Scheda Condizioni economiche e nel FIA.
11. I servizi di ricezione e trasmissione ordini e di sottoscrizione e/o collocamento aventi ad oggetto strumenti finanziari nonché di distribuzione di Prodotti Finanziari Assicurativi sono prestati da Poste Italiane, presso gli Uffici Postali o, nel caso di Offerta Fuori Sede, mediante i promotori finanziari, nei confronti delle persone fisiche congiuntamente con il servizio di Consulenza di cui all’art. 6 delle presenti Condizioni Generali.
12. Relativamente al servizio di sottoscrizione di quote di OICR, alla distribuzione di Prodotti Finanziari Assicurativi e al collocamento di strumenti finanziari Poste Italiane fornisce alla clientela servizi di assistenza, post- vendita e non, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni di recapito, cambio di intestazione e/o di contraenza. Le informazioni relative a tali servizi sono contenute nel FIA.
ART. 6 - PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN ABBINAMENTO AI SERVIZI DI SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI E DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI NEI CONFRONTI DEI CLIENTI
1. Poste Italiane presta nei confronti del Cliente presso gli Uffici Postali e nel caso di Offerta Fuori Sede, tramite i promotori finanziari per i soli clienti Persone fisiche, il servizio di Consulenza in abbinamento ai servizi di sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari e di ricezione e trasmissione di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari, nonché di distribuzione, ove disponibili, di Prodotti Finanziari Assicurativi di cui all’art. 5, comma 10, delle presenti Condizioni Generali, secondo quanto previsto dal presente articolo, dall’art. 8 delle Condizioni Generali stesse e, più in generale, dal Contratto.
2. Il servizio di Consulenza offerto da Poste Italiane consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate e, dunque, presentate come adatte per il Cliente o basate sulle caratteristiche dello stesso. Poste Italiane fornisce tali raccomandazioni personalizzate con riferimento alle operazioni di investimento e agli strumenti/prodotti finanziari resi disponibili alla clientela e indicati nella Scheda Condizioni Economiche e nel FIA.
3. Nell’ambito del servizio di Consulenza Poste Italiane effettua, sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente e di quelle presenti nei propri sistemi ed attinenti le operazioni di investimento effettuate dal Cliente presso Poste Italiane stessa, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, la valutazione di adeguatezza dell’operazione di volta in volta considerata verificando che l’operazione consigliata:
– sia coerente agli obiettivi di investimento del Cliente;
– sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di
investimento;
– sia di natura tale per cui il Cliente abbia la conoscenza e l’esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all’operazione. Poste Italiane verifica l’adeguatezza delle operazioni riferibili al Cliente, tenuto conto del patrimonio complessivo (“Portafoglio”) del Cliente stesso come risultante dall’operazione, costituito dall’insieme degli strumenti/prodotti finanziari depositati presso, ovvero sottoscritti tramite, Poste Italiane.
4. Poste Italiane potrà effettuare tale valutazione di adeguatezza solo dopo aver acquisito dal Cliente le informazioni in merito:
– agli obiettivi di investimento, inclusi i dati sul periodo di tempo per il quale il Cliente desidera conservare l’investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità di investimento;
– alla situazione finanziaria, inclusi i dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del Cliente, del suo patrimonio complessivo e dei suoi impegni finanziari;
– all’esperienza e conoscenza, inclusi i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il Cliente ha dimestichezza, la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti/prodotti finanziari realizzate dal Cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite.
A tale scopo il Cliente fornisce a Poste Italiane le informazioni richieste rispondendo a tutte le domande contenute nel Questionario “Scheda Informazioni tra intermediari e investitori” (di seguito “Questionario”) e lo sottoscrive.
Poste Italiane inoltre, ai fini della determinazione dell’esperienza e conoscenza e della situazione finanziaria del Cliente terrà anche in considerazione le informazioni presenti nei propri sistemi ed attinenti le operazioni di investimento effettuate dal Cliente presso Poste Italiane stessa. Poste Italiane, nel fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti al cliente professionale può presumere che egli abbia il livello di esperienza e di conoscenza necessario per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio.
In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale considerato tale di diritto ai sensi dell’Allegato 3 al Regolamento Intermediari Consob ovvero secondo il regolamento emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico, Poste Italiane può presumere, che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.
Sulla base delle informazioni fornite dal Cliente Poste Italiane effettua la profilatura, necessaria per effettuare la valutazione di adeguatezza. In assenza di tali informazioni Poste Italiane si astiene dal prestare i servizi di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il Cliente prende atto che Poste Italiane fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dallo stesso, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete; è onere del Cliente informare Poste Italiane di ogni variazione relativa alle stesse, ai fini di una eventuale modifica della profilatura.
Poste Italiane potrà effettuare la valutazione di adeguatezza e fornire il servizio di Consulenza unicamente in presenza di una profilatura aggiornata. A tal fine Poste Italiane assegna alla profilatura un periodo di validità non superiore a due anni decorrenti dalla data apposta sul Questionario per la prima profilatura ovvero da quella di ogni successivo aggiornamento nel corso del rapporto. Qualora il cliente decida di procedere ad una nuova profilatura e la stessa abbia come esito un profilo più elevato rispetto a quello precedentemente riscontrato in termini di classe di esperienza e conoscenza, classe di propensione al rischio ed orizzonte temporale, la profilatura così ottenuta sarà sospesa per un periodo di tempo di volta in volta stabilito da Poste Italiane e riportato nel FIA. Tale presidio non si attiva nel caso di prima compilazione del Questionario o quando la compilazione di un nuovo Questionario si rendesse necessaria a seguito della scadenza di quello precedentemente compilato. Poste Italiane si riserva la facoltà di richiedere al Cliente in ogni momento, anche prima della scadenza del predetto periodo di validità della profilatura, una nuova compilazione del Questionario per aggiornare la profilatura stessa. Anche nel caso in cui il Cliente non fornisca l’aggiornamento dovuto a seguito della scadenza del periodo di validità della profilatura ovvero a seguito di richiesta di Poste Italiane, quest’ultima si astiene dal prestare i servizi di cui al comma 1 del presente articolo.
L’aggiornamento del Questionario potrà essere effettuato anche attraverso le procedure rese disponibili da Poste Italiane per il tramite del canale Internet, se il cliente Persona fisica usufruisce della modalità di “Trading On Line” di cui all’art. 7 delle presenti Condizioni Generali.
6. Nel caso di cointestazione del Contratto i cointestatari prendono atto ed accettano che Poste Italiane effettuerà la valutazione di adeguatezza con riferimento al rapporto di cointestazione unitariamente considerato, sulla base di un unico Questionario sottoscritto da ciascun cointestatario del Contratto.
A tal fine, i cointestatari prendono atto e accettano espressamente che la valutazione di adeguatezza è operata da Poste Italiane con effetto verso tutti i cointestatari, sulla base delle informazioni fornite da uno dei cointestatari
da essi prescelto quale soggetto di riferimento (di seguito “Soggetto di Riferimento”), individuato nominativamente nel Questionario sottoscritto dallo stesso e da ciascuno degli altri contestatari per la relativa designazione ed accettazione anche del conseguente profilo assegnato al rapporto di cointestazione unitariamente considerato.
I cointestatari autorizzano il Soggetto di Riferimento ad effettuare l’aggiornamento della profilatura con effetto verso tutti i cointestatari, presso gli Uffici Postali ovvero per il tramite del canale Internet, se il cliente usufruisce del servizio di cui all’art. 7 delle presenti Condizioni Generali. In caso di sostituzione del Soggetto di Riferimento dovrà procedersi ad una nuova profilatura sulla base della nuova compilazione del Questionario nel quale il nuovo Soggetto di Riferimento sarà nominativamente individuato.
Il Questionario sarà sottoscritto dal Soggetto di Riferimento e da ciascun altro cointestatario del Contratto per la relativa designazione e per accettazione anche del conseguente profilo assegnato al rapporto di cointestazione unitariamente considerato sulla base delle informazioni fornite dal nuovo Soggetto di Riferimento.
7. Nell’ambito del servizio di Consulenza Poste Italiane formula proposte di investimento (raccomandazioni personalizzate ) ai sensi del comma 2 del presente articolo tramite i promotori finanziari e presso gli Uffici Postali dotati di un apposito presidio disponibile nel continuo ovvero previo appuntamento nei restanti Uffici Postali. Poste Italiane rende disponibile alla clientela l’elenco degli Uffici Postali tempo per tempo abilitati nel continuo a formulare proposte di investimento con le modalità indicate nel FIA. Nel caso in cui la valutazione di adeguatezza di cui al comma 3 dia esito positivo, Poste Italiane formula per iscritto la relativa proposta di investimento e indica al Cliente la validità temporale delle valutazioni fornite nell’espletamento del servizio. Nel caso in cui la valutazione di adeguatezza di cui al comma 3 dia esito negativo, Poste Italiane si astiene dal formulare la proposta di investimento e non può dare corso all’operazione. Nell’ambito dell’Offerta Fuori Sede, qualora la valutazione di adeguatezza di cui al precedente comma 3 dia esito negativo, Poste Italiane si astiene dal formulare la proposta di investimento e non può dare corso all’operazione. In tal caso il cliente Persona fisica non potrà procedere alla conclusione dell’operazione.
8. Sia negli Uffici Postali dotati di un apposito presidio disponibile nel continuo sia nei restanti Uffici Postali, esclusivamente a seguito di richieste di specifiche operazioni di investimento formulate dal Cliente di propria iniziativa, Poste Italiane effettua nel continuo la valutazione di adeguatezza di cui al comma 3 del presente articolo sulle richieste stesse; qualora l’esito della valutazione di adeguatezza di cui al comma 3 sia negativo, Poste Italiane evidenzia per iscritto al Cliente tale circostanza, comunicando il motivo della non adeguatezza. Il Cliente può procedere alla conclusione dell’operazione soltanto ove confermi espressamente per iscritto il proprio intendimento di darvi comunque corso. Nella sola prestazione del servizio di sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari e di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi nei quali Poste Italiane riveste il ruolo di responsabile del collocamento e/o collocatore anche in via non esclusiva, in caso di richieste di specifiche operazioni di investimento formulate di propria iniziativa da parte del Cliente al dettaglio, quest’ultimo prende atto che Poste Italiane non consentirà di dare corso alle operazioni risultate non adeguate al suo profilo a seguito della valutazione di cui al comma 3 del presente articolo. Poste Italiane evidenzia per iscritto al Cliente tale circostanza, comunicando il motivo della non adeguatezza.
Nell’ambito dell’Offerta Fuori Sede il cliente Persona fisica non può formulare di propria iniziativa richieste di specifiche operazioni di investimento.
Presso gli Uffici Postali diversi da quelli nei quali è presente il presidio disponibile nel continuo, fatto comunque salvo quanto sopra espressamente indicato, le richieste di specifiche operazioni di investimento formulate dal cliente di propria iniziativa potranno riguardare solamente le tipologie di strumenti/prodotti finanziari indicati nella Scheda Condizioni Economiche e nel FIA.
9. La prestazione del servizio di Consulenza abbinata ai servizi di investimento di cui al comma 1 del presente articolo è a titolo gratuito nei confronti del Cliente.
10. Il Cliente prende atto che la Consulenza prestata da Poste Italiane non comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti finanziari e che non sussiste, quindi, in capo a Poste Italiane nessuna responsabilità per eventuali perdite del cliente stesso o guadagni inferiori alle sue aspettative.
11. Il servizio di Consulenza non viene prestato per gli ordini impartiti nell’ambito del Trading On Line - TOL di cui all’art. 7 delle Condizioni Generali.
12. Le proposte di investimento fanno riferimento alla situazione esistente al momento in cui sono fornite.
ART. 7 - TRADING ON LINE - TOL
1. Poste Italiane offre i servizi di ricezione e trasmissione di ordini e sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari ove previsto dai Prospetti ad essi relativi, anche via Internet mediante Trading On Line – TOL (di seguito “TOL”) ai clienti Persone fisiche, monointestatarie e/o cointestatarie
con facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, che siano titolari di conto corrente BancoPosta e del servizio di collegamento telematico connesso al conto corrente stesso e/o titolari di conto corrente BancoPosta Click ovvero titolari di altro conto corrente/servizio, eventualmente attivato da Poste Italiane, che utilizza un collegamento telematico (“Rapporto Collegato”) secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, dalla Scheda Condizioni Economiche e dai contratti che regolano tali rapporti/servizi ove compatibili e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili.
2. Il TOL permette ai clienti di cui al comma 1 del presente articolo, mediante l’utilizzo di un computer collegato alla rete Internet e tramite il Rapporto Collegato e l’uso degli strumenti identificativi e dispositivi ad esso relativi, di impartire disposizioni nell’ambito dei servizi di cui al comma 1 ovvero di ricevere in automatico servizi informativi di carattere finanziario di base nell’ambito del “Profilo Base” e, solo previa attivazione on line ai sensi del successivo comma 3, servizi informativi di carattere finanziario di contenuto più ampio nell’ambito del “Profilo Avanzato”, alle condizioni economiche indicate nella Scheda Condizioni Economiche, con le modalità previste nelle presenti Condizioni Generali, nel contratto del Rapporto Collegato e nelle Istruzioni Operative del Rapporto Collegato (di seguito “Istruzioni Operative”).
Tali servizi informativi, utili alle analisi degli investimenti dei clienti stessi, sono complementari e accessori ai servizi e alle attività di investimento di cui al comma 1 del presente articolo.
Le operazioni, gli strumenti finanziari e le caratteristiche dei servizi informativi resi disponibili alla clientela sono indicati nella Scheda Condizioni Economiche.
3. Il cliente può attivare e disattivare in qualsiasi momento, esclusivamente on-line, servizi informativi di carattere finanziario rientranti nel Profilo Avanzato, mediante l’accesso al TOL nell’ambito del collegamento telematico del Rapporto Collegato utilizzando le proprie username e password, confermando l’attivazione e la disattivazione come indicato nelle Istruzioni Operative. Poste Italiane fornisce al cliente, prima dell’attivazione, un’informativa sulle caratteristiche e sulle condizioni economiche che regolano i citati servizi.
4. Nell’ambito del TOL non viene prestato il servizio di Consulenza; Poste Italiane, al fine di fornire al cliente elementi utili alla verifica della coerenza dei suoi investimenti rispetto al profilo individuato e assegnato in sede di profilatura, effettua, comunque, la valutazione di adeguatezza ai sensi dei commi da 3 a 6 dell’art. 6 delle Condizioni Generali. Nel caso in cui Poste Italiane valuti non adeguata la specifica operazione richiesta, evidenzia al cliente tale circostanza; il cliente può procedere alla conclusione dell’operazione soltanto ove confermi espressamente il proprio intendimento di darvi comunque corso.
5. L’effettuazione di operazioni tramite TOL deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo delle pagine dei siti Internet di Poste Italiane a ciò specificatamente dedicati; il cliente non potrà effettuare alcuna operazione mediante posta elettronica compresa quella attivabile dai siti Internet di Poste Italiane.
Ogni singolo ordine impartito dal cliente deve contemplare, tra l’altro, il tipo di operazione, la quantità, lo strumento finanziario e il relativo codice ISIN. Nell’ambito del TOL, il cliente può conferire ordini condizionati. Tali ordini, raccolti da Poste Italiane e trasmessi agli intermediari negoziatori identificati ed indicati nel FIA, saranno dagli stessi inoltrati al mercato qualora l’ultimo contratto concluso raggiunga o oltrepassi il prezzo “soglia” indicato dal cliente.
La condizione dell’ordine è valida sino ad eventuale revoca da parte del cliente e la durata della condizione stessa viene indicata dal cliente. Con riferimento a tali ordini Poste Italiane effettuerà la valutazione di adeguatezza dell’operazione al momento del conferimento dell’ordine da parte del cliente.
6. In conformità alla normativa vigente, esclusivamente nell’ipotesi di eventuali cadute, anche temporanee, del sistema di collegamento telematico, Poste Italiane per i servizi di cui al primo comma del presente articolo rende disponibile al cliente indicato nel medesimo primo comma un canale telefonico, tramite Call Center, mediante un numero dedicato indicato nel FIA, da utilizzare quale canale alternativo per impartire ordini di acquisto e di vendita nell’ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e per revocare ordini precedentemente conferiti per il tramite del sistema di collegamento telematico anche nell’ambito del servizio di sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari; tale canale telefonico sarà disponibile nelle fasce orarie e secondo le istruzioni di utilizzo indicate nelle Istruzioni Operative. In caso di ordini conferiti tramite Internet o, in caso di cadute, anche temporanee, del sistema di collegamento telematico, attraverso il canale telefonico sopra indicato, le comunicazioni di Poste Italiane circa l’eventuale sussistenza di conflitti di interesse, l’adeguatezza dell’operazione richiesta dal cliente e il suo eventuale intendimento di voler dare corso all’operazione, nell’ipotesi in cui Poste Italiane abbia evidenziato la non adeguatezza dell’operazione richiesta, sono effettuate con il medesimo canale.
Le comunicazioni telefoniche e gli ordini conferiti telefonicamente sono documentati dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto
equivalente, operate da Poste Italiane.
7. In considerazione delle modalità di svolgimento del TOL il cliente e Poste Italiane, con la sottoscrizione del contratto, si danno reciprocamente atto di attribuire a tutti gli effetti piena efficacia probatoria, per quanto riguarda il servizio via Internet, alle registrazioni delle comunicazioni e dei dati trasmessi tramite Internet di tutto quanto risultante a video all’atto del compimento di ogni operazione e più in generale di tutte le comunicazioni e, per il canale telefonico, alle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente dei colloqui telefonici intervenuti tra il cliente e l’operatore addetto al servizio o il risponditore automatico oltre alle conseguenti annotazioni e registrazioni, effettuate anche in forma elettronica, ai sensi delle vigenti disposizioni.
8. In caso di ordini impartiti tramite Internet o, in caso di cadute, anche temporanee, del sistema di collegamento telematico, tramite il canale telefonico di cui al comma 6 del presente articolo il cliente prende atto che tali modalità di esecuzione potranno indurre il cliente stesso ad aumentare, anche nella medesima giornata, il numero delle operazioni e conseguentemente i rischi connessi con evidente incidenza anche sulle commissioni dovute.
9. Il cliente si impegna a salvare su supporto duraturo e/o ad acquisire copia su supporto cartaceo di ogni operazione e di tutto quanto risultante a video nel corso del servizio via Internet, fatta comunque salva l’archiviazione da parte di Poste Italiane.
10. Il cliente si impegna a non mettere a disposizione di terzi le informazioni di carattere finanziario che gli vengono fornite e prende atto che Poste Italiane non assume alcuna responsabilità per l’esattezza delle informazioni che gli vengono messe a disposizione.
Il cliente conferma di essere stato informato sui rischi derivanti dall’utilizzo dei sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione e di assegnazione degli ordini, per la registrazione e la compensazione delle operazioni e, pertanto, di essere a conoscenza che tali sistemi potranno subire possibili rallentamenti, interruzioni, arresti oppure essere soggetti a malfunzionamenti, non imputabili a Poste Italiane.
11. Il cliente prende atto che la fornitura del servizio potrà essere sospesa o interrotta da parte di Poste Italiane in qualunque momento in relazione ad eventi connessi con la sicurezza del servizio medesimo, per esigenze di carattere tecnico o per cause non imputabili a Poste Italiane. Poste Italiane non assume pertanto responsabilità alcuna per tali eventuali temporanee sospensioni o interruzioni.
ART. 8 - MODALITÀ DI REGOLAMENTO DEGLI ONERI E PROVENTI
1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento gli oneri e i proventi vengono regolati rispettivamente tramite addebiti e tramite accrediti sul conto di regolamento conto corrente BancoPosta (di seguito “Conto corrente”).
2. Il Cliente può scegliere che gli oneri e i proventi siano regolati attraverso modalità diverse dal Conto corrente, utilizzando come conto di regolamento il Libretto oppure, nell’ambito della prestazione del servizio di sottoscrizione, switch e disinvestimento di quote di OICR e di distribuzione di Prodotti Finanziari Assicurativi, utilizzando anche i mezzi di pagamento alternativi previsti nei Prospetti.
La scelta della modalità di regolamento viene esercitata dal Cliente all’atto della sottoscrizione del Contratto, mediante indicazione dell’opzione nel Modulo di richiesta, con oneri fiscali a suo carico in caso di scelta anche di modalità differenti dal conto corrente BancoPosta o dal libretto di risparmio postale nominativo.
Nell’ambito della prestazione del servizio di sottoscrizione, switch e disinvestimento di quote di OICR, eventuali oneri fiscali vengono addebitati sul conto di regolamento utilizzato dal Cliente in fase di sottoscrizione. In caso di mancata provvista da parte del Cliente, Poste Italiane può impartire alla Società di Gestione del Risparmio le istruzioni necessarie per il disinvestimento delle quote fino a concorrenza di quanto dovuto; la Società di Gestione del Risparmio provvederà tenendo conto altresì di ogni ulteriore onere dovuto dal partecipante in relazione al rimborso delle quote medesime.
3. L’esecuzione da parte di Poste Italiane delle disposizioni impartite dal Cliente è subordinata alla disponibilità del denaro o degli strumenti finanziari che ne costituiscono l’oggetto, rispettivamente nel conto di regolamento e nel Deposito del Cliente; in caso di disponibilità inesistenti o insufficienti, tenuto conto anche dell’applicazione delle relative commissioni, spese ed oneri, ivi compresi eventuali obblighi di Deposito di strumenti finanziari o di copertura in contanti che fossero richiesti dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento per l’esecuzione delle operazioni stesse, Poste Italiane informerà il Cliente dell’impossibilità di dare corso all’ordine che si intenderà automaticamente cancellato, restando esclusa una sua esecuzione parziale. Poste Italiane, in ogni altro caso di impossibilità di dar corso all’ordine, provvederà ad analoga informazione.
4. Al fine di garantire la disponibilità dei fondi, Poste Italiane, al momento della ricezione dell’ordine di acquisizione di strumenti finanziari, provvede ad apporre sul conto di regolamento una prenotazione pari alla somma necessaria all’esecuzione dell’ordine stesso. La prenotazione viene
rimossa al momento del regolamento dell’ordine. Qualora il regolamento di strumenti/prodotti finanziari acquisiti da Poste Italiane per ordine del Cliente sia avvenuto con fondi relativi ad assegni bancari e/o postali risultati successivamente privi di copertura, il Cliente si impegna a ricostituire immediatamente la disponibilità necessaria all’integrale copertura dell’acquisto. In caso contrario Poste Italiane è autorizzata a procedere nei modi previsti nel successivo art. 19 delle presenti Condizioni Generali.
5. Il Deposito intestato ad una o più persone fisiche può essere regolato su un Conto corrente ovvero su un Libretto. Le persone fisiche titolari di un Deposito regolato su un Conto corrente possono operare presso tutti gli Uffici Postali nei limiti dell’abilitazione operativa dell’Ufficio e via Internet (TOL) ai sensi dell’art. 7 delle presenti Condizioni Generali. Le persone fisiche titolari di un Deposito regolato su un Libretto, possono operare esclusivamente presso l’Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto.
6. Il Deposito intestato ad un cliente non Persona fisica può essere regolato esclusivamente su un Conto corrente. I clienti non Persona fisica possono operare esclusivamente presso l’Ufficio Postale di radicamento del conto corrente di regolamento nei limiti dell’abilitazione operativa dell’Ufficio.
7. Nel caso di Offerta Fuori Sede, gli ordini impartiti dal cliente Persona fisica potranno essere regolati sul Conto corrente. In alternativa al regolamento degli ordini sul Conto corrente, il cliente Persona fisica, ove previsto, può consegnare ed il promotore finanziario può ricevere dal cliente stesso unicamente i mezzi di pagamento indicati nei Prospetti e/o nella documentazione di offerta e, pertanto, il cliente Persona fisica non deve consegnare ed il promotore finanziario non deve richiedere e ricevere dal cliente stesso mezzi di pagamento non previsti nei Prospetti e/o nella documentazione di offerta; in particolare per le quote di OICR il cliente Persona fisica può regolare il pagamento esclusivamente tramite Conto corrente, Bonifico bancario e Assegno bancario o circolare.
Il cliente Persona fisica prende atto ed è consapevole del divieto di consegnare al promotore finanziario denaro contante o mezzi di pagamento al portatore o intestati o girati a favore del promotore finanziario medesimo. Nel caso di violazione del predetto divieto il cliente Persona fisica si assume ogni responsabilità conseguente.
Il cliente Persona fisica non deve fornire al promotore finanziario i codici segreti di accesso ai servizi e di utilizzo dei servizi stessi eventualmente rilasciatigli da Poste Italiane o comunque ai medesimi servizi collegati e non deve corrispondere al promotore finanziario alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.
ART. 9 - CONTABILIZZAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI SUL DEPOSITO
1. Nell’esecuzione delle disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 delle presenti Condizioni Generali, gli strumenti finanziari sono immessi nel Deposito o prelevati dallo stesso, salvo che la natura o l’oggetto dell’operazione di- sposta, risultante dalla documentazione d’offerta, consenta di escludere la movimentazione del Deposito. Copia della relativa documentazione è inviata all’intestatario del Deposito secondo quanto previsto al successivo art. 14 delle presenti Condizioni Generali.
2. Ove il Cliente abbia acceso presso Poste Italiane più di un Deposito di strumenti finanziari, il Cliente stesso, all’atto del conferimento dell’ordine, dovrà precisare il Deposito di riferimento per l’esecuzione. L’addebito da parte di Poste Italiane, per i depositi a regime fiscale amministrato, delle ritenute derivanti da capital gain a carico di un soggetto intestatario di più depositi (senza distinzione tra depositi monointestati o cointestati) avviene sul conto di regolamento collegato al Deposito monointestato attivo acceso per primo; in assenza di quest’ultimo, viene eseguito sul conto di regolamento collegato al Deposito cointestato attivo acceso per primo, ovvero sui conti di regolamento di depositi monointestati o cointestati estinti, sempre nel rispetto dell’ordine cronologico di apertura, ovvero, nel caso di incapienza, su un altro conto a scelta di Poste Italiane.
ART. 10 - DEPOSITO E RAPPRESENTANZA
1. I Clienti intestatari di Conto corrente o di Libretto possono richiedere l’apertura a proprio nome di un Deposito compilando il Modulo di richiesta di cui all’art. 2, comma 1, nella parte relativa alla richiesta del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, da sottoscrivere e consegnare all’Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il conto di regolamento. Tale Deposito deve prevedere la stessa intestazione del Contratto e, in caso di cointestazione, la medesima facoltà di disposizione (disgiunta o congiunta).
2. Il cliente non Persona fisica, intestatario del Deposito, può delegare una o più persone a rappresentarlo nei rapporti con Poste Italiane. Per il conferimento dei poteri di rappresentanza l’intestatario dovrà compilare e sottoscrivere l’apposita modulistica predisposta da Poste Italiane, da consegnare all’Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto; tale modulistica dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto munito di idonei poteri.
3. Il soggetto munito di idonei poteri, fatto salvo quanto diversamente previsto in altre clausole delle Condizioni Generali, potrà di conseguenza
effettuare, in nome e per conto del cliente, tutte le operazioni consentite al cliente stesso e rendere, in nome e per conto del cliente non Persona fisica, tutte le dichiarazioni a tal fine necessarie.
4. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti muniti di idonei poteri, nonché le rinunce da parte dei medesimi, non saranno opponibili a Poste Italia ne finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta e non siano in ogni caso decorsi 14 (quattordici) giorni lavorativi bancari da quello di ricevimento; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili a Poste Italiane sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. La delega a disporre sul Deposito, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti deleghe.
6. In caso di Libretto o Conto corrente intestato a più Persone fisiche, anche il Deposito dovrà essere cointestato alle stesse e prevedere la medesima facoltà di disposizione (disgiunta o congiunta) del conto di regolamento.
7. La richiesta dei servizi di sottoscrizione, switch e disinvestimento di quote di OICR e di distribuzione di Prodotti Finanziari Assicurativi non comporta per il Cliente l’obbligo di aprire un Deposito o un conto di regolamento (fatta eccezione per i Fondi chiusi mobiliari ed immobiliari).
ART. 11 - MODALITÀ DI DEPOSITO E SUB-DEPOSITO DI STRUMENTI FINANZIARI
1. Poste Italiane è autorizzata dal Cliente a sub-depositare gli strumenti finanziari del Cliente stesso presso organismi di deposito centralizzato e/o altri depositari abilitati. La rischiosità che ne deriva e le conseguenze che l’eventuale insolvenza del terzo potrebbero determinare per il Cliente sono rese note attraverso il FIA.
2. Poste Italiane sceglie i depositari (o sub-depositari) sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative, regolamentari e di prassi esistenti nei mercati in cui essi operano. Poste Italiane controlla periodicamente l’attività svolta dai depositari (o sub-depositari), al fine di verificare l’efficienza e l’affidabilità del servizio.
3. Poste Italiane comunica all’intestatario del Deposito i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l’eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo di Poste Italiane e la loro nazionalità. Tale comunicazione o quella dell’eventuale modifica del sub- depositario è inserita nella rendicontazione periodica.
4. Poste Italiane è, altresì, autorizzata a sub-depositare i titoli al portatore anche presso organismi di deposito centralizzato a cui sia consentita comunque la custodia e l’amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la custodia a terzi.
5. Qualora i titoli di cui al comma precedente abbiano caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, Poste Italiane può disporne il raggruppamento. A questo scopo può anche delegare gli organismi di cui al comma precedente.
6. Per i titoli emessi o circolanti all’estero Poste Italiane è autorizzata a farsi sostituire, nell’esecuzione delle operazioni di cui al successivo art. 12 delle Condizioni Generali, da società estere sub-depositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società estere sub-depositarie.
7. Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari sono rubricati in conti intestati a Poste Italiane – con indicazione che trattasi di beni di terzi – tenuti separati da quelli relativi agli strumenti finanziari di proprietà di Poste Italiane accesi presso il medesimo sub-depositario. Poste Italiane può custodire gli strumenti finanziari dei clienti in conti aperti presso un intermediario abilitato in cui sono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti (c.d. “conti omnibus”).
8. Gli strumenti finanziari custoditi dal sub-depositario non possono essere movimentati e/o alienati se non in presenza di istruzioni specifiche del Cliente.
9. In caso di sub-deposito, Poste Italiane si impegna a conservare le registrazioni contabili che evidenzino il nome del sub-depositario e l’ubicazione dei titoli oggetto di sub-deposito e che identifichino gli stessi come strumenti finanziari affidati in custodia dal Cliente a Poste Italiane.
10. In caso di liquidazione di cedole/dividendi/proventi e di rimborso di strumenti finanziari che prevedono una divisa di regolamento diversa dall’euro, al Cliente verrà accreditato l’importo spettante in euro, sulla base del cambio applicato dal sub-depositario.
11. I Clienti possono richiedere, alle condizioni previste nel DDS, nel Foglio Informativo e nella Scheda Condizioni Economiche, il trasferimento di uno o più strumenti finanziari dal Deposito acceso presso Poste Italiane ad uno costituito presso un altro intermediario e viceversa.
ART. 12 - AMMINISTRAZIONE DEL DEPOSITO
1. Poste Italiane amministra gli strumenti finanziari in Deposito in modo coerente con la loro natura e le loro caratteristiche.
2. In particolare, Poste Italiane:
a) custodisce i titoli e mantiene la registrazione contabile degli strumenti
finanziari;
b) esige gli interessi e i dividendi;
c) verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale;
d) cura le riscossioni per conto dell’intestatario del Deposito ed, in generale, provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi.
3. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione degli strumenti finanziari o versamento de i decimi, Poste Italiane chiede istruzioni all’intestatario del Deposito e provvede all’esecuzione dell’operazione solo a seguito di ordine scritto e purché sul conto di regolamento siano disponibili i fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, Poste Italiane cura la vendita dei diritti di opzione per conto dell’intestatario del Deposito ai sensi dell’art. 1838 del codice civile.
4. Il Deposito può esser e sottoposto a particolari vincoli a richiesta dell’intestatario, salvo quanto diversamente previsto in virtù di disposizioni normative o provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
ART. 13 - CORRETTEZZA
L’attività di cui alle Condizioni Generali è svolta da Poste Italiane nei limiti e alle condizioni contemplate dalla disciplina legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente, avuto riguardo in particolare alle norme in tema di correttezza, trasparenza e diligenza nei confronti degli investitori.
ART. 14 - COMUNICAZIONI E RENDICONTAZIONI
1. Il Cliente può comunicare con Poste Italiane e ricevere da quest’ultima documenti ed altre informazioni in lingua italiana. Le comunicazioni effettuate da Poste Italia ne verranno inviate, con piena validità, all’indirizzo reso noto dal Cliente all’atto dell’apertura del Contratto.
2. Poste Italiane invia all’indirizzo reso noto dal Cliente all’atto dell’apertura del Deposito, con piena validità e almeno una volta l’anno, un rendiconto relativo alla movimentazione intervenuta sul Deposito stesso. In alternativa, è facoltà del Cliente scegliere di ricevere, gratuitamente in forma elettronica, il citato rendiconto e le altre rendicontazioni periodiche di volta in volta messe a disposizione da Poste Italiane; le modalità di utilizzo sono comunicate al Cliente all’atto della scelta. L’adesione, così come la facoltà di modifica della tecnica di comunicazione, può essere effettuata, a seconda del collegamento telematico utilizzato dal Cliente, presso gli Uffici Postali e/o sul sito di Poste Italiane xxx.xxxxx.xx.
Tale scelta non è esercitabile in caso di Deposito a firme congiunte; nel caso di Deposito cointestato a firme disgiunte la scelta effettuata da uno dei cointestatari ha pieno effetto anche nei confronti degli altri cointestatari. Poste Italiane adempie agli obblighi informativi di cui sopra avvalendosi della stessa rete Internet attraverso la possibilità di accesso all’area riservata sul sito di Poste Italiane xxx.xxxxx.xx e, ove disponibile, attraverso la casella di posta elettronica attribuita al Cliente e con modalità tecniche che consentono al Cliente di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Le informazioni di cui al presente comma sono controllabili attraverso una visualizzazione via Internet; esse sono equiparate a tutti gli effetti alle informazioni inviate in formato cartaceo. Le stesse si intendono ricevute dal Cliente dal giorno in cui sono messe a disposizione nella sezione riservata del sito di Poste Italiane e, ove disponibile la casella di posta elettronica, dalla data di ricevimento della relativa comunicazione elettronica.
È onere del Cliente consultare tempo per tempo tale sezione ed eventualmente trasferire le comunicazioni su supporto duraturo. Inoltre Poste Italiane procede periodicamente alla verifica della coerenza del Portafoglio del Cliente con il suo profilo finanziario inviando con frequenza almeno annuale, le relative rendicontazioni contenenti i risultati di tale verifica.
3. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari Poste Italiane provvede ad inviare al Cliente all’indirizzo del Deposito, il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricevuta conferma dell’esecuzione dell’ordine trasmesso da parte del soggetto negoziatore, un apposito avviso contenente le informazioni previste dalle disposizioni vigenti.
Nella prestazione del servizio di sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari Poste Italiane provvede all’invio dell’avviso, descritto nel precedente capoverso, il primo giorno lavorativo successivo a quello di regolamento dell’operazione di collocamento.
I suddetti avvisi in caso di TOL vengono comunicati secondo quanto previsto al successivo comma 8 del presente articolo. Poste Italiane fornisce al Cliente che ne faccia richiesta informazioni circa lo stato della sua disposizione.
4. Nel caso di Deposito cointestato, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, Poste Italiane provvederà all’invio delle comunicazioni relative al Deposito stesso, in un unico esemplare, all’indirizzo del Deposito indicato dagli intestatari o comunque all’ultimo indirizzo del Deposito reso noto dagli stessi. Le comunicazioni hanno pieno effetto anche nei confronti degli altri cointestatari. Le comunicazioni di carattere fiscale saranno inviate all’indirizzo di ciascun intestatario.
5. Le comunicazioni del Cliente a Poste Italiane devono essere fatte per iscritto e, fatto salvo quanto diversamente previsto, presentate all’Ufficio
Postale presso il quale ha sottoscritto il Contratto ovvero inviate al medesimo Ufficio mediante lettera raccomandata A/R. Nel caso di apertura di un Deposito presso un Ufficio Postale diverso da quello presso il quale il Cliente ha sottoscritto il Contratto, l’intestatario, fatto salvo quanto diversamente previsto, dovrà consegnare le comunicazioni all’Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto di Deposito ovvero dovrà inviarle al medesimo Ufficio mediante lettera raccomandata A/R.
6. Ogni variazione concernente il Cliente ed i suoi eventuali rappresentanti, non sarà opponibile a Poste Italiane finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta.
Le variazioni avranno effetto dal momento in cui saranno rese operative da Poste Italiane e comunque entro 14 (quattordici) giorni lavorativi bancari da quello di ricevimento; ciò anche quando dette variazioni siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
7. Gli obblighi di comunicazione relativi alle quote di OICR ed ai Prodotti Finanziari Assicurativi sono riportati nei relativi Prospetti.
8. Esclusivamente con riferimento al TOL di cui all’art. 7 delle presenti Condizioni Generali e ad eccezione dei rendiconti di cui al comma 2 del presente articolo, Poste Italiane adempie agli obblighi informativi, di comunicazione e di rendicontazione prescritti dalle disposizioni vigenti in materia avvalendosi della stessa rete Internet attraverso la possibilità di accesso all’area riservata sul sito di Poste Italiane xxx.xxxxx.xx e, ove disponibile, attraverso la casella di posta elettronica attribuita al cliente Persona fisica e con modalità tecniche che consentono al cliente Persona fisica di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Il cliente Persona fisica prende atto ed accetta che l’adempimento da parte di Poste Italiane dei citati obblighi con modalità diverse da quelle sopra indicate è incompatibile con la natura delle operazioni e dei servizi forniti nell’ambito del TOL.
Le informazioni e le comunicazioni di cui al presente comma sono costantemente aggiornate e controllabili attraverso una visualizzazione via Internet; esse sono equiparate a tutti gli effetti alle informazioni e alle comunicazioni inviate in formato cartaceo. Esse si intendono ricevute dal cliente Persona fisica dal giorno in cui sono messe a disposizione nella sezione riservata del sito di Poste Italiane e, ove disponibile la casella di posta elettronica, dalla data di ricevimento della relativa comunicazione elettronica. È onere del cliente Persona fisica consultare tempo per tempo tale sezione ed eventualmente trasferire le comunicazioni su supporto duraturo.
9. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di Poste Italiane di cui ai precedenti commi senza che sia pervenuto a Poste Italiane per iscritto un reclamo specifico, esse si intenderanno senz’altro riconosciute esatte ed approvate.
ART. 15 - VARIAZIONI DI INDIRIZZO
Il Cliente si impegna a comunicare a Poste Italiane le eventuali variazioni degli indirizzi secondo le modalità previste dal precedente art. 14, comma 5 delle presenti Condizioni Generali.
ART. 16 - CONFLITTI DI INTERESSE
1. Poste Italiane osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitti di interesse nella prestazione dei servizi ed attività di investimento. Poste Italiane ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento, tra Poste Italiane stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti di Poste Italiane e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine Poste Italiane ha adottato una politica di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività e alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati. La politica seguita da Poste Italiane in materia di conflitti di interesse è contenuta in forma sintetica nel FIA; qualora il Cliente ne faccia richiesta, Poste Italiane fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita secondo le modalità indicate nel FIA. Poste Italiane provvede a informare il Cliente delle modifiche di rilievo apportate alla politica adottata.
2. Qualora le misure adottate da Poste Italiane ai sensi del precedente comma non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, Poste Italiane lo informa, prima di agire per suo conto, della natura generale del conflitto di interesse e delle sue fonti.
ART. 17 - INCENTIVI
1. Poste Italiane, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può percepire da soggetti diversi dal Cliente compensi e commissioni.
2. Per il servizio di sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari e per l’attività di distribuzione di Prodotti Finanziari Assicurativi l’ammontare degli incentivi corrisposti a Poste Italiane è di norma determinato in misura percentuale – variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario – rispetto ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è
tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente o offerente, oppure, al prezzo stabilito dall’offerente. La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente nei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente o offerente mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall’emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrattuali ed informativi previsti dall’emittente stesso.
L’esistenza, la natura e il metodo di calcolo dell’importo di compensi o commissioni sono comunicati al Cliente prima della prestazione del servizio di investimento anche attraverso il FIA. Qualora il Cliente ne faccia richiesta Poste Italiane fornisce maggior i dettagli secondo le modalità indicate nel FIA.
3. Poste Italiane si impegna a comunicare prima dell’effettuazione delle singole operazioni informazioni su ulteriori fattispecie di incentivi che dovesse ricevere rispetto a quelle rese note nel FIA.
ART. 18 - COSTI E ONERI A CARICO DEI CLIENTI
1. Il Cliente è tenuto a corrispondere le commissioni e le altre spese ed oneri, anche di natura fiscale, derivanti dalla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, indicate nella Scheda Condizioni Economiche.
2. L’intestatario del Deposito è tenuto a corrispondere le spese di gestione e di amministrazione e le altre spese ed oneri anche di natura fiscale derivanti dalla prestazione del servizio indicate nel Foglio Informativo, nel DDS e nella Scheda Condizioni Economiche.
3. L’intestatario del Deposito, anche nel caso in cui il Deposito risulti privo di strumenti finanziari per tutto il semestre solare di riferimento, è tenuto a corrispondere gli oneri di natura fiscale previsti.
4. Sono interamente a carico dell’intestatario del Deposito le spese di qualunque genere sostenute da Poste Italiane in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sugli strumenti finanziari, anche se le stesse non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso il relativo procedimento o ottenuto il provvedimento.
5. Poste Italiane è autorizzata a provvedere, mediante addebito sul conto di regolamento o in caso di incapienza su altro conto a propria scelta, alla regolazione di quanto ad essa dovuto a norma dei commi precedenti del presente articolo.
ART. 19 - INADEMPIMENTO
1. Poste Italiane provvede a diffidare il Cliente che non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni di cui agli artt. 8 e 18 delle presenti Condizioni Generali o ad ogni altra obbligazione prevista dal Contratto a pagare quanto dovuto. La diffida sarà fatta con lettera raccomandata A/R ed il pagamento dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera.
2. Poste Italiane, se il Cliente rimane in mora senza provvedere alla ricostituzione delle disponibilità, nonostante la diffida di cui al precedente comma 1, può valersi dei diritti che le spettano ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, del codice civile, sugli strumenti depositati, realizzando attraverso la vendita degli stessi la somma adeguata a soddisfare il credito vantato nei confronti del Cliente.
3. Prima di realizzare gli strumenti finanziari, Poste Italiane avverte di ciò il Cliente con lettera raccomandata A/R, accordandogli un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni per adempiere, decorrenti dalla data di ricevimento dell’avviso. Trascorso inutilmente tale termine, Poste Italiane si rivale sul ricavo netto della vendita e provvede ad accreditare sul conto di regolamento l’eventuale controvalore residuo.
Gli strumenti finanziari non oggetto di realizzo rimangono in Deposito alle stesse condizioni.
ART. 20 - VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. Poste Italiane si riserva, qualora sussista un giustificato motivo, la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni giuridiche ed economiche contenute nel Contratto, con esclusione delle modifiche relative alle condizioni economiche ed alle altre condizioni contrattuali riguardanti il Deposito, disciplinate nei successivi commi 2 e 3. Le variazioni unilaterali sono effettuate e comunicate al Cliente nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; in tal caso, il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto nei termini ed alle condizioni previste dalle suddette disposizioni.
2. Poste Italiane, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, in presenza di un giustificato motivo, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali che regolano il Deposito. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni economiche e delle altre condizioni che regolano il Deposito viene comunicata espressamente da Poste Italiane al Cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” con preavviso minimo di 2 (due) mesi, in forma scritta ovvero su altro supporto durevole messo a disposizione da Poste Italiane e preventivamente accettato dal Cliente.
3. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda dal Deposito, senza spese, entro la data prevista per la sua applicazione. Nel caso in cui il Cliente receda dal Deposito, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente
ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
ART. 21 - DURATA - RECESSO - ESTINZIONE
1. Il Contratto è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto ovvero di richiedere l’estinzione del Deposito, in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura. Il recesso dal Contratto determina l’impossibilità per il Cliente di richiedere la prestazione di ulteriori servizi e attività di investimento, ad eccezione di operazioni di disinvestimento di quote di OICR e di liquidazione dei Prodotti Finanziari Assicurativi.
Il recesso dal Contratto determina automaticamente l’estinzione del Deposito. L’estinzione del Deposito avviene entro 30 (trenta) giorni lavorativi bancari dal ricevimento da parte di Poste Italiane della relativa richiesta e/o della richiesta di recesso dal Contratto. Il Cliente può richiedere l ’estinzione del Deposito e/o il recesso dal Contratto per iscritto all’Ufficio Postale presso il quale è stato aperto il Deposito o, in mancanza di Deposito, all’Ufficio Postale presso il quale è stato sottoscritto il contratto.
In caso di recesso dal Contratto e/o di estinzione del Deposito, il Cliente è tenuto a fornire a Poste Italiane le necessarie istruzioni in ordine alla vendita o al trasferimento dei titoli presenti nel Deposito di cui si richiede l’estinzione; restano impregiudicati l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso ed il pagamento delle spese, previste nella Scheda Condizioni Economiche nonché nel Foglio Informativo e nel DDS.
3. Poste Italiane ha diritto di recedere dal Contratto o di estinguere il Deposito senza preavviso qualora vi sia una giusta causa o un giustificato motivo effettuando immediatamente la relativa comunicazione ovvero, in caso non vi sia una giusta causa o un giustificato motivo, dando un preavviso scritto non inferiore a 30 (trenta) giorni lavorativi bancari. Poste Italiane si riserva la facoltà di recedere dal Contratto senza preavviso, qualora non risulti in essere alcun servizio o attività di investimento da almeno 24 (ventiquattro) mesi, dandone comunicazione al Cliente intestatario.
4. Poste Italiane si riserva la facoltà di estinguere il Deposito senza preavviso, laddove il Deposito risulti, per un periodo di almeno 6 (sei) mesi, privo di strumenti finanziari, non movimentato e senza ordini pendenti, dandone comunicazione al Cliente intestatario.
5. In caso di recesso sia del Cliente sia di Poste Italiane dal Contratto ovvero in ogni caso di estinzione del Deposito ciascuna delle parti ha diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.
6. L’estinzione del Deposito non comporta l’automatica estinzione del Contratto.
7. Nel caso di rapporto cointestato, il singolo cointestatario che abbia facoltà di operare disgiuntamente, può esercitare il recesso dal Contratto ovvero chiedere l’estinzione del Deposito, con pieno effetto nei confronti di Poste Italiane e degli altri cointestatari; resta onere del cointestatario che ha esercitato il recesso dal Contratto, ovvero ha chiesto l’estinzione del Deposito, darne notizia agli altri cointestatari. In caso di omessa comunicazione nessuna responsabilità può essere attribuita a Poste Italiane.
8. Qualora, a seguito della estinzione di tutti i depositi intrattenuti presso Poste Italiane, il cliente intenda richiedere la certificazione delle minusvalenze realizzate e non utilizzate, deve farne esplicita domanda all’Ufficio Postale di radicamento. Poste Italiane, alla ricezione della richiesta, provvederà entro trenta giorni lavorativi bancari ad emettere la certificazione.
9. In caso di Offerta Fuori Sede, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari nei confronti del cliente Persona fisica è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente Persona fisica. Entro detto termine, il cliente Persona fisica può comunicare, tramite raccomandata A/R, a Poste Italiane all’indirizzo indicato nel FIA il proprio recesso senza spese né corrispettivo. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate nei confronti del cliente Persona fisica mediante Offerta Fuori Sede.
10. L’omessa indicazione della facoltà di recesso ne i moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti che può essere fatta valere solo dal cliente Persona Fisica.
ART. 22 - RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE
1. Il Cliente può avanzare reclamo a Poste Italiane per qualunque questione derivante da presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle Condizioni Contrattuali, ivi comprese quelle economiche, previste per la prestazione dei servizi e attività di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari, in forma scritta all’indirizzo o al numero di fax indicati nel FIA o per via telematica utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx. L’esito finale del reclamo relativo alla prestazione dei servizi ed attività di investimento è comunicato al Cliente per iscritto entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del reclamo stesso da parte di Poste Italiane. I reclami riguardanti il servizio di distribuzione di Prodotti Finanziari Assicurativi e Prodotti Multiramo devono essere inviati in forma scritta agli indirizzi indicati nel FIA.
Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al
2. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano insorgere in materia di servizi e attività di investimento oggetto del Contratto ed in relazione all’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità giudiziaria, Poste Italiane ed il Cliente concordano, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5 del citato D. Lgs. 28/10, di sottoporre tali controversie all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie Bancarie, Finanziarie e Societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia o, previo accordo, ad un altro organismo iscritto nel medesimo registro. L’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/10 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria per violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza in materia di servizi ed attività di investimento oggetto del Contratto può essere alternativamente assolto mediante il procedimento istituito in attuazione dell’art. 32-ter del D. Lgs. 24 febbraio n. 58 (Testo Unico della Finanza) con il ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob.
3. Il Cliente può avanzare reclamo a Poste Italiane per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle Condizioni Contrattuali, ivi comprese quelle economiche, che regolano il Deposito, in forma scritta, all’indirizzo o al numero di Fax indicati nel FI o, per via telematica, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx. L’esito finale del reclamo relativo al Deposito è comunicato al Cliente per iscritto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo stesso da parte di Poste Italiane.
Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
secondo il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e richiamato nel documento sui “Principali Diritti del Cliente” e nel FI relativo al Deposito, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo.
4. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano insorgere in ordine al Deposito e in relazione all’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, Poste Italiane ed il Cliente concordano, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5 del citato
D. Lgs. 28/10, di sottoporre tali controversie all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie Bancarie Finanziarie e Societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia o, previo accordo, ad un altro organismo iscritto al medesimo registro. L’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/10 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria può essere alternativamente assolto dal Cliente esperendo il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche mediante ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di cui al comma 3 del presente articolo.
ART. 23 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che possa insorgere con riferimento al rapporto regolato dal presente Contratto ed alle condizioni contenute nello stesso, anche in relazione all’interpretazione di tali condizioni, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o del domicilio a tal fine eletto dal cliente Persona fisica ovvero, in caso di cliente Persona non fisica, il luogo in cui è ubicata la sede di quest’ultimo. Qualora la residenza, il domicilio o la sede del Cliente non siano ubicati nel territorio dello Stato, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.