Contratto di Agenzia Plurimandataria Tra
Contratto di Agenzia Plurimandataria
Tra
La ( AAA) , con sede in ????????????????????? Partita Iva e Codice Fiscale, PEC ?????????????, iscritta alla camera di commercio di ???????? al nr ????????? in persona del legale rappresentate, sig.????????????, nel proseguo denominata anche per brevità “ AAA ” ovvero “PREPONENTE”
e
La ( AAA) , con sede in ????????????????????? Partita Iva e Codice Fiscale, PEC ?????????????, iscritta alla camera di commercio di ???????? al nr ????????? in persona del legale rappresentate, sig.????????????, nel proseguo denominata anche per brevità “ AAA ” ovvero “PREPONENTE”
PREMESSO
che la società AAA svolge attività di;1
che la stessa intende promuovere ed incentivare la propria attività commerciale avvalendosi di Agenti e Rappresentanti di Commercio che abbiano maturato una notevole esperienza nell’attività di commercializzazione e promozione nel settore dei servizi e soluzioni ICT;
che, in particolare, è interesse della AAA promuovere la propria attività commerciale in varie regioni del territorio italiano;
che l’agente risulta essere in possesso dell’organizzazione necessaria nonché dei requisiti tecnico professionali indispensabili per l’esercizio delle attività indicate in quanto regolarmente iscritto/a all’Albo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio di yyyyy al n. XXXXX;
che lo stesso si è dichiarato disponibile a prestare la propria opera in favore di xxxxxxxxxxxxxxxxxxper i fini e per l’ambito territoriale sopra indicato;
tanto premesso
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto
ART. 2 – OGGETTO
Con il presente contratto il preponente affida all’agente, che accetta, l’incarico di promuovere per conto della AAA la distribuzione, commercializzazione e l’acquisizione di proposte d’ordine con riguardo alla fornitura di servizi ed ai prodotti software ed hardware da questi distribuiti e commercializzati, limitatamente al territorio di competenza indicato al successivo articolo 6 del presente contratto;
l’agente, sempre nel’ambito dell’incarico di cui al presente accordo e con riferimento al medesimo territorio, si impegna altresì a prestare in favore della AAA una generale attività di assistenza e consulenza nella predisposizione di analisi di mercato e nella gestione dei rapporti con la clientela.
ART. 3 – OBBLIGHI DELL’AGENTE
In esecuzione dell’incarico di cui al presente accordo l’agente si impegna, in particolare, a svolgere le seguenti attività:
assistere e cooperare con il preponente nella fase di conclusione degli affari e in quella successiva ;
assicurare un presidio del territorio di competenza al fine di fornire ai clienti tutte le informazioni e l’assistenza richieste;
fornire al preponente tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei singoli affari nonché trasmettere allo stesso, settimanalmente, una scheda riepilogativa degli ordini ricevuti, dei clienti procacciati, delle visite effettuate con indicazione del motivo. A tal fine il preponente fornirà all’agente un’apposita modulistica sulla quale riportare quanto sopra descritto;
conformarsi e aderire alle specifiche e alle direttive impartite dalla AAA ed a osservare le procedure stabilite dalla stessa;
Gli obblighi di cui al presente articolo rivestono carattere essenziale del presente accordo e il mancato adempimento ad una sola delle obbligazioni indicate nei commi che precedono costituirà valido motivo di recesso da parte del preponente.
ART. 4 – ASSENZA DI RAPPRESENTANZA
4.1 L’agente si limiterà a gestire i rapporti con il cliente al fine di consentire a questi di poter sottoscrivere un contratto di fornitura ovvero uno o più ordini e facilitarne i rapporti ma non potrà in alcun caso concludere contratti né impegnare il preponente,
ART. 5 – ESCLUSIVA TERRITORIALE
Per territorio le parti intendono una specifica area geografica ove ricadono i clienti di interesse; oppure è possibile intendere uno specifico canale di vendita quali ad esempio manutentori, sviluppatori, system integrator; oppure un settore merceologico come ad esempio Sanità, Industria, Energia, Telecomunicazioni, ecc; inoltre per territorio si può intendere anche semplicemente uno o più clienti identificati con il relativo codice fiscale. Ai sensi dell’art. 1743 c.c., l’agente non potrà in alcun modo assumere, nella stesso territorio zona, l’incarico di promuovere per conto di aziende correnti del preponente la vendita di servizi riconducibili al medesimo, salvo espressa autorizzazione di AAA.
ART. 6 Territorio
L’agente dovrà esplicare la propria attività professionale all’interno Territorio così come descritto nell’ALLEGATO D; tuttavia è in piena facoltà delle parti proporre una modifica alla predetta zona in considerazione di esigenze commerciali ; tale proposta di variazione sarà comunicata all’altra parte mediante comunicazione scritta qualora le parti a seguito della modifica proposta non dovessero raggiungere l’accordo, la parte che ha fatto la proposta può recedere dal contratto senza alcun pregiudizio; in tal caso il proponente dovrà riconoscere all’agente le provvigioni maturate al momento del recesso e le provvigioni che matureranno in seguito per effetto dei contratti sottoscritti tra la mandataria ed i clienti procacciati dall’agente
ART. 7 – MODALITA’ DI ESECUZIONE
L’agente sarà tenuto a svolgere la propria attività professionale adottando tutte le misure necessarie ad assicurare il più proficuo sviluppo degli affari del preponente ed il miglior sfruttamento del mercato. In ogni caso, l’agente dovrà operare con la diligenza, la correttezza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale.
In particolare nell’esercizio delle attività oggetto del presente incarico, l’agente si proporrà ai potenziali clienti solo ed esclusivamente nella sua qualità di Agente del preponente e, conseguentemente, sarà tenuto ad utilizzare nella propria corrispondenza la qualifica sopra riportata.
ART. 8 – INDIPENDENZA DELL’AGENTE
L’agente svolgerà la propria attività in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del preponente. L’agente potrà pertanto determinare liberamente i modi e i tempi con cui fornire la prestazione richiesta.
ART. 9 – PREZZI E SCONTI
Le proposte di ordine acquisite dall’agente dovranno essere conformi alle norme e alle tariffe stabilite dal preponente.
L’agente non potrà in alcun modo proporre sconti nè accordare dilazioni di pagamento che non siano stati espressamente autorizzati dal preponente. In caso di mancato rispetto delle condizioni sopra descritte, saranno addebitati direttamente all’agente tutti gli oneri conseguiti alla concessione di sconti e/o dilazioni di pagamento.
ART. 10 – CALCOLO DELLE PROVVIGIONI E DEI PREMI
A titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte in esecuzione del presente incarico, il preponente r conoscerà all’agente una provvigione da calcolarsi con le modalità di cui al presente articolo. La provvigione dovuta all’agente sarà calcolata al netto dell’IVA ed al lordo di eventuali penali e sulla provvigione stessa verranno effettuate le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge di cui all’allegato A
All’agente sono riconosciute le spese di xxxxx, alloggio e viaggio che verranno fatturate separatamente previa autorizzazione da parte del proponente e relativa presentazione delle documentazione di spesa che dovrà essere intestata a: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
All’agente è riconosciuto un acconto mensile provvigionale di cui allegato B
ART. 11– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI E DEI PREMI
La liquidazione di quanto dovuto all’agente in base all’articolo precedente verrà effettuata trimestralmente previo invio da parte del preponente dell’estratto conto delle provvigioni al più tardi entro i primi 10 giorni del mese successivo al trimestre, ove per trimestre si intende quello da calendario (Gen-Mar; Apr-Giu; Lug-Set; Ott-Dic)
L’agente emetterà la fattura proforma per l’importo relativo alle provvigioni maturate e la fattura elettronica a seguito dell’avvenuto pagamento
L’estratto conto delle provvigioni si intenderà integralmente accettato ove l’agente non provveda, entro sessanta (60) giorni dal suo ricevimento, a contestarne in maniera motivata l’importo e le modalità di calcolo.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 10 giorni dal ricevimento delle stesse.
ART. 12– PROVVIGIONI NON DOVUTE
In merito alle provvigioni previste dal presente contratto, le parti espressamente riconoscono che l‘agente non è autorizzato ad incassare somme dai clienti e pertanto nessuna provvigione o compenso gli sarà dovuto a tale titolo neanche la momento della cessazione del rapporto;
ART. 13 – MATERIALE INFORMATIVO
per l’esecuzione delle attività di cui al presente incarico il preponente fornirà all’Agente tutto il materiale informativo relativo ai Prodotti e metterà a disposizione dell’agente quanto necessario per il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte.
Resta inteso che il materiale fornito all’agente rimane di esclusiva proprietà del preponente al quale dovrà essere immediatamente restituito in caso di cessazione del rapporto, indipendentemente dalla causa di cessazione, sia in caso di semplice richiesta del preponente.
ART. 14 – CESSAZIONE DI ATTIVITA’
Nel caso in cui il preponente, per qualsiasi ragione, decida di cessare totalmente o parzialmente tutte o parte delle attività svolte in esecuzione del presente incarico, il presente contratto potrà essere risolto automaticamente, previa comunicazione da parte del preponente della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva In tal caso il proponente dovrà riconoscere all’agente le provvigioni secondo quanto previsto nell’allegato C
ART. 15 – DURATA E DIRITTO DI RECESSO
Il presente contratto ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del yyyy
ART. 17 – OBBLIGO DI SEGRETEZZA
Con la sottoscrizione del presente accordo l’agente si impegna a trattare con assoluta riservatezza qualsiasi dato, informazione concernente l’organizzazione e i metodi di produzione del preponente nonché a non rilevare a terzi, neppure dopo la cessazione del contratto, segreti commerciali o aziendali, né ad utilizzarli a fini estranei al presente contratto.
L’agente si impegna altresì a non dare in visione e a persone estranee e a non divulgare in alcun modo il contenuto dei documenti (statistiche, circolari, materiale informativo, etc.) ricevuti in relazione al presente contratto.
Le parti si danno atto che la presente clausola riveste carattere essenziale.
ART. 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto si considera risolto automaticamente ed in via immediata in caso di mancato adempimento o inosservanza da parte dell’agente degli obblighi o doveri di cui agli artt. 3,5,7,9,13 e 16.
Nessuna indennità sarà dovuta in caso di risoluzione del contratto conseguente ad inadempienze contrattuali dell’agente.
ART. 19 – COMPENSAZIONE DEBITI E CREDITI
Qualora nel corso del rapporto contrattuale, l’agente risultasse debitore nei confronti del preponente per maggiori anticipazioni ricevute o per qualsiasi altro titolo, si potrà operare la compensazione del credito del preponente con l’eventuale importo dovuto all’agente.
ART. 20 – CESSAZIONE DEL CONTRATTO
le parti hanno il diritto di cedere, o comunque delegare in qualsiasi modo, i propri diritti ed obblighi di cui al Contratto a qualsiasi società partecipata o a qualsiasi altra persona fisica o giuridica, dandone comunicazione scritta All’altra parte che può sollevare eccezioni non vincolanti; qualora non le parti non dovessero raggiungere ad un accordo il contratto si intenderà risolto senza alcun pregiudizio per le parti, fatto salvo quanto disposto dall’allegato C
Salvo quanto disposto al successivo art. 21, l’agente non ha il diritto di cedere, delegare o altrimenti disporre dei suoi diritti ed obblighi derivanti dal contratto, senza il previo consenso scritto della AAA
ART. 21 – SUB AGENTI/DIPENDENTI AGENTE
L’agente può nominare dei sub-agenti o suoi collaboratori per svolgere l’attività oggetto del contratto senza che ciò costituisca l’instaurarsi di un rapporto contrattuale tra i preponenti e tali persone.
Gli eventuali sub-agenti, ausiliari e/o collaboratori dell’agente, della cui opera questi si avvarrà sotto proposta esclusiva responsabilità, risponderanno direttamente dell’agente medesimo.
L’agente si obbliga a far si che nessuno di detti collaboratori faccia uso dei segni distintivi della AAA, salvo espresso consenso scritto della AAA.
ART. 22 – RESPONSABILITA’
L’agente si obbliga a a tenere indenne la AAA da qualsiasi pretesa comunque connessa con il contratto avanzata da terzi e/o suoi collaboratori e dipendenti, nei confronti della AAA, anche dopo la cessazione del contratto.
La AAA non sarà responsabile nei confronti dell’agente per eventuali perdite dirette o indirette, danni o pregiudizi di alcun genere, inclusa la perdita di profitti, affari, contratti, entrate, opportunità commerciali che l’agente o terzi subiscano dal contratto.
Le previsioni del presente articolo continueranno ad essere applicate nonostante la scadenza o la cessazione per qualsiasi ragione del contratto.
ART. 23 – XXXXX AGGIUNTI O CONTRARI AL PRESENTE CONTRATTO
Resta inteso che i rapporti tra le Parti son regolati esclusivamente dal presente contratto e che qualsiasi patto aggiunto o contrario allo stesso, sarà ritenuto nullo se non risulterà stipulato per atto scritto, firmato dalle parti e successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo.
ART. 24 – RINVIO ALLA NORMATIVA DI LEGGE
Per quanto non espressamente contenuto o previsto dal presente accordo, valgono le norme degli Accordi Economici Collettivi per Agenti e Rappresentanti di Commercio vigente e del codice civile.
ART. 25 – FORO COMPETENZE
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente scrittura sarà competente in via esclusiva il Foro di xxxxxxxa, anche in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.
1 Esempio di oggetto sociale per un impresa ICT: per la realizzazione, la progettazione, l’installazione, la manutenzione, il noleggio di elaboratori elettronici, accessori e parti degli stessi, di componenti e periferiche hardware in genere, do software, di mobili e di macchine per l’ufficio; la progettazione, la realizzazioni, l’assemblaggio, da parte della società da parte di terzi, di servizi e sistemi di telecomunicazioni, telematici multimediali ed elettronici, di connessione e/o interconnesione alle diverse reti di diffusione, attraverso le reti stesse, di informazioni di tipo culturale, tecnico, assistenza ai clienti di programmi software sviluppati dalla società o da terzi; attività di supporto nella definizione della progettazione e per la realizzazione di capitali tecnici, supporto nella partecipazione alle gare, implementazione di siti pilota, configurazioni di sistema per test bed, realizzazione di test di funzionalità e collaudo finale nei confronti di imprese private ed enti pubblici; la pianificazione e la fornitura di centri operativi per lo svolgimento di servizi elettronici, meccanografici, contabili e statistici, escludendo l’attività professionale protetta; le impostazioni ed i controlli delle procedure di magazzino; assistenza tecnica a terzi c/o propria sede e/o presso terzi; la commercializzazione di sistemi e di prodotti informatici (sia hw che sw) ed accessori, di qualsiasi tipo e materiale sia in proprio che per c/terzi e/o in associazioni con terzi;