COPIA
COPIA
N. 131
DEL 20/12/2017
Presenti | Assenti | ||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx | x | |
Xxxxxxx Xxxxxx | Assessore | x | |
Carta Xxxxxx | Assessore | x | |
Xxxxx Xxxxxxx | Assessore | x | |
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COMUNE DI NORBELLO Provincia di Oristano | |
OGGETTO: | Indirizzi al Responsabile Area Finanziario-Personale per l'attivazione di un contratto di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato per il reperimento di personale da utilizzare per fronteggiare la temporanea carenza di organico |
L’anno Duemiladiciassette, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 14,45, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, presieduta dal dott. Xxxxxx Xxxxx nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori: Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. - |
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell’Area Finanziari-Personale, che si sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue.
PREMESSO che:
➢ il Comune di Norbello si trova a fronteggiare da alcuni anni a questa parte una grave carenza di organico, dovuta alla cessazione dal servizio per cause varie, di alcuni dipendenti, che non è stato possibile sostituire;
➢ la carenza di organico rischia di rallentare servizi/procedimenti del settore finanziario-personale;
APPURATA la necessità e l’urgenza di avvalersi prioritariamente di una figura professionale di categoria “C”, a 18 ore, mediante contratto di somministrazione a tempo determinato, per soddisfare le pubbliche esigenze collegate alle necessità degli uffici non fronteggiabili con il personale dipendente;
ACCERTATO che:
➢ le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e ferme restando la temporaneità e la eccezionalità delle esigenze alla base del ricorso a tali tipologie contrattuali, in virtù di quanto disposto dall'art.36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, dapprima modificato dall'art.4 del Decreto Legge n.4/2006, poi sostituito dall'art.3 comma 79 della Legge n.244/2007 e successivamente dall'art.49 del Decreto Legge n.112/2008, e da ultimo modificato dall'art.17, comma 26, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n.78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n.102;
➢ il medesimo art. 36, facendo salva la competenza delle Amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, rinvia ai contratti collettivi nazionali la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n.368 e dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile;
➢ la disciplina della somministrazione di lavoro, ex lavoro interinale, contenuta negli artt.20 e seguenti del menzionato Decreto Legislativo n.276/2003 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n.30", Decreto da ultimo modificato dalla Legge 23 dicembre 2009 n.191 (finanziaria 2010), trova applicazione, in deroga alle prescrizioni dettate dalla "legge Biagi", nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art. 86, comma 9, del Decreto Legislativo medesimo, decreto che ha contemporaneamente statuito l'abrogazione
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(art.85) delle disposizioni sul lavoro interinale dettate dalla c.d. "legge Treu" Legge n.196/1997 artt. da 1 a 11;
➢ per quello che concerne la somministrazione a tempo determinato, il citato Decreto Legislativo n. 276/2003 ha previsto, all'art. 20, comma 4, l'estensione di tale tipologia contrattuale a tutta l'ordinaria attività dell'utilizzatore a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, affidando alla contrattazione collettiva, l'individuazione, anche in misura non uniforme, dei limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato, in conformità alla disciplina del lavoro a tempo determinato di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 368/2001;
RICHIAMATO l'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge n.122/2010, come di recente modificato dall'art.4 comma 102 della legge n. 183 del 12/11/2011 (legge di stabilità per l'anno 2012), con il quale il legislatore interviene a disciplinare l'utilizzo del lavoro flessibile prevedendo la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi e somministrazione lavoro nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, tetto successivamente modificato, nella lettura data dalla stessa Corte dei Conti, per i comuni che hanno rispettato i vincoli alla spesa del personale al 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 o, in mancanza, nel triennio 2007/2009;
PRESO ATTO che la norma costituisce per gli enti locali principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica al quale debbono adeguarsi, come esplicitato nel terzo periodo dell'articolo sopra richiamato;
ACCERTATO che pertanto il contratto di somministrazione lavoro può essere attivato in tutti i casi previsti dall'art.1, comma 2, lett. b) e c) della L.196/1997 (sostituzione di lavoratori assenti e temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi) e in tutte quelle ipotesi che rientrano nell'art. 1 , comma 1, del CCNQ del 9 agosto 2000 (esigenze di carattere non continuativo o periodico, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio);
DATO ATTO che il contratto di somministrazione di lavoro, col nuovo codice dei contratti, è da considerare un servizio pienamente rientrante nella disciplina del codice stesso e non più escluso, a differenza del precedente sistema del D.lgs. 163/2006, nel quale era da considerare come contratto escluso dal campo di applicazione del codice, ai sensi dell'articolo 20 e dell'allegato IIB;
CONSIDERATO che infatti con il nuovo codice dei contratti, l'articolo 17, comma 1, lettera g), si limita a stabilire che le disposizioni del codice medesimo non si applicano agli appalti e concessioni di servizi “concernenti i contratti di lavoro” e che i contratti di lavoro sono cosa diversa dai servizi di collocamento e reperimento del personale, per cui i primi attengono specificamente all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato; i secondi sono riferiti ai servizi di incontro domanda/offerta e anche somministrazione, secondo lo schema normativo previsto, che configura la somministrazione come appalto e che il D.lgs. 50/2016 abolisce l'allegato IIB al dlgs163/2006, con conseguente
impossibilità di continuare a considerare come contratti esclusi i “servizi di collocamento e reperimento di personale”, tra i quali appunto rientrava la somministrazione di lavoro;
ACCERTATO che nello stesso tempo il D.lgs. 50/2017 ha semplificato le procedure di acquisizione con la possibilità di applicare, nel sotto soglia, le previsioni dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), tenendo presente che la somministrazione di lavoro, non rientrando nell'allegato IX ha una soglia di rilievo comunitario pari, ad oggi, a 209.000 euro;
CONSIDERATO in merito al contratto di somministrazione lavoro che:
➢ il trattamento economico mensile spettante per il profilo professionale è calcolato in base alle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
➢ il somministratore è tenuto al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico ed al versamento dei contributi previdenziali e che tuttavia i relativi oneri sono a carico dell'ente utilizzatore cui provvede mediante rimborso degli stessi al somministratore in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del Decreto Legislativo n. 276/2003;
➢ il contratto intercorre tra l'Amministrazione utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione, mentre la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l'agenzia;
➢ ai sensi dell'art. 20 comma 2 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e s.m.i., per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore;
➢ ai sensi dell'art. 22 comma 5 del Decreto n. 276/2003, citato, i lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'utilizzatore sebbene siano inseriti a livello funzionale nella struttura dell'ente;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione G.C. n. 103 del 28/10/2015 avente ad oggetto: Integrazione al Programma triennale fabbisogno personale 2015/2017.- Xxxxxxxxx al responsabile, in cui si prevedeva per l’anno 2016/2017 l’assunzione flessibile mediante ricorso ad Agenzia interinale avente i requisiti previsti dalla legge, per la somministrazione del seguente personale: n. 1 Istruttore contabile – Cat. C.1 part time a 9 ore e per la durata di 12 mesi dotato di pregressa e comprovata esperienza e professionalità nel posto da ricoprire;
VISTE le determinazioni n. 88/2015 n. 48/2016 e n. 120/2016 con le quali è stato affidato all’Agenzia Interinale Openjobmetis con sede in Xxxxxxxxx (Xx) Xxx Xxxxxxx 00/X x xxxxxxx xx Xxxxxxx Via A. Costa n. 70, P. Iva n. 13343690155, il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi del D. Lgs. N.163/2006, di una unità di personale in somministrazione appartenente alla categoria C- profilo professionale C.1 Istruttore Contabile a tempo determinato orario part-time per 15 ore settimanali;
VALUTATA positivamente la prestazione effettuata dall’operatore impiegato che dimostra, a giudizio del responsabile, affidabilità, competenza e professionalità, per il periodo che ha già prestato i suoi servizi presso l’ufficio finanziario;
DATO ALTRESÌ ATTO che presso questo Ente non sussistono situazioni di soprannumero o, comunque, di eccedenza di personale, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs n. 165/2001;
RITENUTO pertanto necessario fornire al Responsabile dell’Area Finanziaria-Personale gli indirizzi in merito all’attivazione di n. 1 contratto di somministrazione di una figura professionale di categoria “C” a 18 ore mediante contratto di somministrazione a tempo determinato per i motivi esplicitati e nei limiti delle risorse disponibili;
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Personale attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.;
ACQUISITA, altresì, l’attestazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, per il parere contabile;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano all’unanimità,
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
DI STABILIRE di avvalersi della somministrazione di lavoro temporaneo determinato per il reperimento di una figura professionale di categoria “C” da impegnare per n. 18 ore settimanali per lo svolgimento delle attività interne al Settore Finanziario-Personale, per l'anno 2018;
DI DARE INDIRIZZI al Responsabile dell’Area Finanziari-Personale per l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, nei limiti delle risorse disponibili stanziate sul competente capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario, salvo incrementi futuri e nell’osservanza delle norme di cui al codice dei contratti per l’individuazione dell’agenzia di somministrazione di lavoro temporaneo;
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto. -
Il Presidente Il Segretario Comunale X.xx Dott. Xxxxxx Xxxxx X.xx D.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II.. | |||
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO | |||
Il Responsabile del settore X.xx Rag. Xxxxxxx Xxxx | |||
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE | |||
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. Norbello, lì ****/12/2017 Il Responsabile del settore Amministrativo X.xx Rag. Xxxxxxxxx Xxxxxxx | |||
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto: ➢ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). - ➢ #Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). - Il Segretario Comunale X.xx D.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx | |||
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo Norbello lì **** dicembre 2017 Il Responsabile delSettore Amministrativo Rag. Xxxxxxxxx Xxxxxxx |