Tra
Contratto per prestazione sportiva dilettantistica
Tra
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx ella persona del Presidente pro tempore xxxxxxxxxxx, munito di idonei poteri a quanto infra in forza di delibera n° xxxxxxxxxx
E
il Sig. XXXXXX residente a XXXXX in via XXXXX n° XX (C.F.XXXXXXXXXX) (in seguito per brevità indicato come “Tecnico”)
PREMESSO
che il Signor XXXXXX è tesserato presso la Federazione Italiana Vela con il N° XXXX, ed iscritto al Registro Istruttori di XX Livello in Attività al N° XXX e si impegna a mantenere e rinnovare tale tesseramento ed iscrizione per l’intero periodo di durata del presente accordo;
che la XXXXXXXX ha necessità di assicurarsi un’assistenza tecnica per la formazione degli XXXXXX e la preparazione delle proprie squadre XXXXXXX;
che il Tecnico si è dichiarato disposto a collaborare con la XXXXXXXXX e dichiara di svolgere l’attività di cui al presente contratto esclusivamente in qualità di sportivo dilettante;
che le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 25 L. 133/99, art. 37 legge 21.11.2000, n. 342, e art. 67, comma 1, lett. m) del D.P.R. 917/86;
che la XXXXXXX è giunta nella determinazione di avvalersi della opera del Tecnico al fine di seguire in particolare la formazione degli XXXXX e specificatamente l’attività XXXX;
che l’attività oggetto del presente contratto per espressa volontà delle parti è da considerarsi svolta nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico essendo la XXXXXXXXXX riconosciuta dal Coni quale Associazione dilettantistica e la medesima attività non possa in alcun modo essere riconducibile tra quelle disciplinati dalla Legge 91/81;
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Tecnico presterà la sua attività nell'interesse della XXXXXXXX prevalentemente nell’ambito dell’attività XXXXX specificatamente per la Classe XX con autonomia nell’attuazione del progetto tecnico programmatico XXXXXXXX Dovrà, con applicazione delle tecniche sportive di cui è a conoscenza, ottimizzare la preparazione sportiva e le prestazioni agonistiche degli atleti che saranno assegnati alle sue cure.
Il rapporto contrattuale di cui alla presente scrittura è disciplinato, ai fini fiscali, dalle disposizioni in materia di compensi erogati dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI di cui alle norme citate in premessa. La collaborazione oggetto del presente contratto resa in totale autonomia dal Tecnico, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni e perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.
ART. 2 - PRESTAZIONE A CARICO DEL TECNICO
Il Tecnico dovrà sovraintendere personalmente all’attività prestabilita e concordata con la Direzione Tecnica della XXXXXXX; solo in caso di sua impossibilità documentata potrà proporre alla Direzione Tecnica di farsi sostituire da persona di sua fiducia. Resta inteso che la ripetuta mancata esecuzione de compiti assegnati darà facoltà alla XXXXXXXdi recedere unilateralmente dal presente contratto ai sensi dell’art. 8 del presente documento. Il Tecnico sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto degli obbiettivi programmatici predisposti e concordati preventivamente con la Direzione Tecnica.
Il Tecnico rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, lavorativa e non, purché non contrasti con gli obbiettivi e le finalità del progetto programmatico della XXXXXXche sottoscritto dal tecnico risulta parte integrante della presente scrittura privata.
ART. 3 - COMPENSO DEL TECNICO
A fronte del rituale adempimento delle prestazioni a carico del Tecnico, la xxxxxxxxxsi impegna a corrispondergli un compenso parametrato alle prestazioni effettivamente rese nell’ambito di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) del DPR. 917/86. Le parti ritengono che l’impegno ed il numero delle prestazioni richieste corrispondano ad un emolumento complessivo pari ad € XXXXX(XXXX) al lordo della ritenuta a titolo d’imposta prevista dalla citata normativa per la parte eccedente i vigenti limiti di legge e di eventuali contributi previdenziali che dovessero essere introdotti. Per comodità di entrambe le parti le prestazioni concordate si ritengono equivalenti per ogni mese di durata del presente contratto pertanto il citato compenso viene suddiviso in rate mensili di pari importo. Il Tecnico dovrà inoltrare la richiesta di pagamento solo a prestazione già effettuata (fine mese), direttamente alla Ufficio Amministrazione della xxxxxx, e l’importo sarà accreditato sul conto corrente bancario che il Tecnico indicherà.
Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Tecnico pretenda a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte ed eventuali ritiri, fatto salvo il rimborso delle sole eventuali spese vive di cui all’ultimo comma del presente articolo.
Le parti danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso, nel presente contratto pattuito, si è tenuto conto che il Tecnico è sportivo dilettante, che il compenso è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all’attività dedotta nel presente contratto. Il Tecnico è conscio che ove la parte imponibile dei propri redditi da attività sportiva dilettantistica fosse superiore ad € 20.658,27 l'anno, la ritenuta che applicherà la XXXXX dovrà essere considerata a titolo d'acconto e che egli stesso dovrà provvedere direttamente ai relativi obblighi dichiarativi. Il Tecnico dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere nel caso in cui la XXXXXXXXXutilizzi, successivamente alla scadenza del presente accordo, metodiche da lui indicate o materiale predisposto e utilizzato per lo svolgimento del presente incarico.
Al Tecnico potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese vive sopportate in esecuzione dell’incarico. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei regolari documenti giustificativi e nei limiti previsti dal vademecum rimborsi spesa ed anticipazioni redatto dalla XXXXXXXXXX
ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO
Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e terminerà il xxxxxxx, data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti ed avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo. Al termine dell’incarico il Tecnico dovrà riconsegnare al magazzino della XXXXXX ogni eventuale attrezzatura gli fosse stata fornita per lo svolgimento della prestazione.
ART. 5 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003 recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la xxxxxxxxx, in quanto titolare del trattamento, ha fornito al Tecnico l’informativa prevista dall’articolo 13 del suddetto decreto (informativa fornita in forma scritta e allegata al contratto), in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal Tecnico all’atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla xxxxxxxxx nel corso del relativo rapporto contrattuale con il collaboratore, specificatamente comunicando a quest’ultimo i diritti spettanti all’interessato ai sensi dell’articolo 7 del decreto stesso.
Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa.
ART. 6- Elezione di domicilio
Il Tecnico dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.
Art. 7 - Modifiche al presente accordo Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, è stato concordato ed ha avuto regolare esecuzione a decorrere dalla data di sottoscrizione.
ART. 8 – RISOLUZIONE ANTICIPATA
Le parti convengono che l’apposizione del termine di cui all’articolo che precede non costituisce espressa rinuncia a risolvere anticipatamente il rapporto, senza obbligo di motivazione alcuna, facoltà che anzi viene espressamente riconosciuta ad entrambe le parti che potranno esercitarla previo preavviso di 120 giorni nel caso di risoluzione per volontà dell’ASD_________ e di 90 giorni se la risoluzione anticipata fosse per volere del Tecnico.
Ove l’ASD____________, intendesse risolvere il rapporto prima di tale termine, il Tecnico avrà diritto al solo compenso in proporzione all'attività prestata sino alla data di risoluzione del contratto essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, rimborso e/o risarcimento
xxxxxxx, lì
L.C.S
LAXXXXXXXX IL TECNICO