Contratto di locazione ad uso non abitativo
Contratto di locazione ad uso non abitativo
L’anno duemilasette il giorno 03 del mese di maggio a Borgio Verezzi presso la Sede Comunale tra
Per un parte il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato il 19.11.1958 a Finale Ligure, residente a Albenga in Xxxxxxx Xxxxx x. 00, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, in qualità di proprietario dell’immobile sito in Viale
X. Xxxxxxx 33 , di seguito locatore , il quale interviene in proprio in qualità di proprietario dell’immobile sito in Xxxxx X. Xxxxxxx 00 xx Xxxxxx Xxxxxxx;
Per l’altra parte la d.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx nata a Alassio il 09.11.1966 e domiciliata per le funzioni presso il Comune di Borgio Verezzi con sede in Borgio Verezzi xxx Xxxxxxxxx 00, codice fiscale - partita IVA 00227410099 di seguito conduttore e dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta in forza del decreto sindacale n. 390 del 15.01.2007 ai sensi degli artt. 107 e 109 del decr. Lg.s n. 267/2000. Si conviene e si stipula quanto segue:
1) OGGETTO : Il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx (locatore) cede in locazione al Comune di Xxxxxx Xxxxxxx (conduttore) come sopra rappresentato, che accetta, l’immobile sito in Xxxxx X. Xxxxxxx x. 00 x Xxxxxx Xxxxxxx, che sarà dal conduttore adibito ad archivio storico comunale.
2)DELIBERAZIONI : la locazione è stata disposta con Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2007 del Comune di Borgio Verezzi che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, e che si trova depositata presso l’ufficio segreteria del predetto
comune e che gli oneri finanziari derivanti dal presente contratto trovano copertura nel bilancio di previsione del Comune di Borgio Verezzi dell’esercizio finanziario 2007 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13.03.2007
3) DURATA E SCADENZA CONTRATTUALE - La locazione avrà la durata di sei anni con inizio dal 01.05.2007 e potrà essere prorogata di comune accordo e con atto scritto aggiuntivo per analoghi periodi, ai sensi dell’art. 28 della legge 392/1978. Il locatore autorizza al conduttore la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 27, 7° comma della L. n. 392/78, con preavviso di mesi sei, da formularsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancata disdetta inviata dal locatore da comunicarsi, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno dodici mesi prima della scadenza, la locazione si rinnoverà per un uguale periodo e per una sola volta. Alla scadenza i locali dovranno essere riconsegnati personalmente all’incaricato del locatore. Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dei locali alla scadenza, la parte conduttrice - oltre a quanto previsto nel presente contratto - dovrà pagare alla parte locatrice una indennità per l'abusiva occupazione pari al canone di affitto a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. È fatta salva la facoltà del locatore di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell’immobile.
4) CANONE DI LOCAZIONE - Il prezzo della locazione è stabilito in € 4.800,00(quattromilaottocento euro =) annui da pagarsi in rate trimestrali anticipate di € 1.200,00 (milleduecento euro =) mediante bonifico bancario. Ai sensi dell’art. 32 della legge 392/1978 il conduttore ed il locatore
convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente nella misura variazioni accertate dall’ISTAT.
Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo eseguito il pagamento della rata scaduta.
5) MIGLIORIE RIPARAZIONI E ADDIZIONI - Resta espressamente concordato che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti sull'immobile e quant' altro effettuato dalla parte conduttrice o da chi per essa, resteranno alla cessazione della locazione, per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all’immobile locato a beneficio del locatore senza che quest’ultimo debba versare alcunché al locatore.
6) INIZIALE VERSAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE – Saranno a carico di parte conduttrice tutte le opere e gli adempimenti necessari per adeguare l’immobile alle normative igienico sanitarie, amministrative, antinfortunistiche, prevenzione incendi, proprie dell’attività che in esso intenda svolgere. Preso atto, quindi, che parte conduttrice, al fine di utilizzare i locali in argomento per adibirli ad archivio storico comunale, necessita ed intende effettuare una serie di migliorie, riparazioni, ristrutturazioni, addizioni anche impiantistiche le parti concordano espressamente che il canone di locazione, relativamente al corrente anno verrà versato a partire dal mese di ottobre 2007 e sarà il canone riferito al trimestre ottobre - novembre - dicembre 2007.
7) ALLACCIAMENTI E UTENZE - Saranno a carico del Comune le spese relative agli allacciamenti e intestazioni compresi gli eventuali potenziamenti delle utenze.
8) SPESE MANUTENTIVE – SPESE CONDOMINIALI - Le spese di manutenzione straordinaria saranno, secondo quanto previsto dagli artt.1576 e 1609 del c.c., a carico del locatore .
Le spese condominiali ordinarie dovranno essere pagate direttamente dalla parte conduttrice all'amministrazione del condominio che è abilitata a rilasciare le relative quietanze in relazione alle quote di millesimi stabilite secondo il regolamento condominiale che il conduttore dichiara di aver ricevuto al momento della stipula del presente contratto.
9) DIVIETO DI SUB LOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO - I locali si intendono per il solo uso di esercizio del Comune di Borgio Verezzi con divieto di sub locazione e cessione anche parziale. Ai fini di quanto previsto negli artt. 34-35-37 e segg. della legge 392/1978, il Comune dichiara che l’immobile non verrà utilizzato per l’attività che comporta contatti diretti con il pubblico.
10) RECESSO DA PARTE DEL CONDUTTORE - Ai fini di quanto previsto dall’art. 27, comma 8 della legge 392/1978, si dichiara che motivo di recesso potrà essere il diniego al rinnovo delle autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento dell’attività di archivio storico comunale.
11) DICHIARAZIONI DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE -
Il locatore dichiara espressamente che non sussistono a suo carico divieti e/o incompatibilità a contrarre con la p.a.
12) CONDIZIONI DEI LOCALI - Il conduttore dichiara altresì di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a
riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato, salvo il naturale degrado conseguente all’uso fattone .
13) RESPONSABILITA’ - Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti od omissione di altri inquilini dello stabile o di terzi (compresi il personale adibito all’attività nei locali in uso) anche di natura colposa o dolosa.
Il Comune si obbliga ad osservare e a far osservare dai suoi dipendenti il regolamento interno dello stabile che dichiara di conoscere e di accettare e comunque le regole di buon vicinato e del corrente vivere civile.
14) PRELAZIONE - Il locatore concede il diritto di prelazione al conduttore di in caso di alienazione dell’immobile.
15) INADEMPIMENTI - L’inadempienza da parte di ciascuna delle due parti di uno dei patti convenuti in questo contratto produrrà ipso jure, la sua risoluzione.
16)IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI - Le parti convengono espressamente che i pagamenti effettuati verranno imputati innanzi tutto al rimborso delle spese dovute, poi agli interessi moratori ed alle penali ed, infine, ai canoni maturati a cominciare da quello cronologicamente anteriore.
17)SPESE - Sono a carico del Comune l’imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l’imposta di registro (anche per le successive scadenze annuali) nella misura stabilita dalle vigenti leggi.
18) DOMICILIO LEGALE E FORO ELETTO - In caso di controversie le parti eleggono domicilio legale rispettivamente : il locatore nell’immobile oggetto del contratto, e, il conduttore presso la Segreteria del Comune .
Foro unico ed esclusivo competente per le eventuali controversie nascenti
dalla presente scrittura è quello del Tribunale di Savona.
19) CLAUSOLE ESSENZIALI E NORME DI RINVIO - Le clausole di cui alla presente scrittura sono considerate tutte essenziali, valide ed efficaci tra le Parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili, ed ogni modificazione del presente atto deve avvenire e provarsi in forma scritta.
La registrazione del contratto verrà fatta a cura e spese del Comune
Il presente contratto viene redatto sottoscritto in triplo originale di cui uno per l’ufficio del registro ed uno per ciascuna delle parti.
Letto, confermato e sottoscritto Il locatore
Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Per il COMUNE di Borgio Verezzi D.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx