ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
Tra
l’Azienda Tutela della Salute della Sardegna, in seguito denominata ATS Sardegna, rappresentata dal proprio legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la sua carica presso la sede dalla ATS, con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00 x Xxxxxxx, CF 92005870909 e PI n.00935650903
e
l’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, in seguito denominato CNR-IFC, rappresentato dal direttore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, con sede in Xxx Xxxxxxx,0–00000 Xxxx, CF 80054330586, PI 02118311006
Premesso
• che il Consiglio Nazionale delle Ricerche ai sensi del Dl. 127/2003 ha il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
• che il Consiglio Nazionale delle Ricerche svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
• che il Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compresa quella di formazione, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione a fini produttivi e sociali dei risultati della ricerca, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
• che l’ATS Sardegna è impegnata nella realizzazione degli obiettivi ad essa assegnati dal Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 (PRP), adottato con DGR n.30/21 del 16 giugno 2015 e rimodulato per l’anno 2019 con la DGR n. 33/9 del 26.06.2018;
• che l’ATS Sardegna intende procedere all’attuazione di quanto contenuto nel documento “Applicazione degli indirizzi regionali per la comunicazione del rischio ambientale per la salute al Piano di Comunicazione Radon Regione Sardegna” - trasmesso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Zona Sud Sardegna al Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale in data 24 dicembre 2019 prot. n. 362657 – nell’ambito della prestazione LEA (B15) “Comunicazione alla popolazione alle istituzioni in merito alle ricadute sulla salute del rischio radon”;
• che la nota n. 12448 del 21 maggio 2020 del Direttore Generale della Sanità - in riferimento alla comunicazione del Ministero della Salute dell’11 maggio 2020 - ha evidenziato alle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale la necessità di proseguire e/o completare le attività ricomprese nel Piano Regionale di Prevenzione 2014-2019, tenuto conto pure delle priorità riportate nella scheda 12 “Prevenzione” del Patto per la Salute 2019-2021, avvalendosi anche delle risorse stanziate nel Bilancio Regionale 2020;
• che l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con Determina n. 500 del 17.06.2020, ha destinato le risorse stanziate nel Bilancio Regionale 2020 a favore dell’ATS Sardegna per la prosecuzione e/o completamento delle attività ricomprese nel Programma P-8.2 del PRP “Supporto alle Politiche Ambientali” e in specifico assegna € 30.000,00 per la prosecuzione dell’accordo di collaborazione scientifica già stipulato tra l’ATS Sardegna e l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa e recepito con Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 1192 del 4 dicembre 2018, finalizzato all’attuazione di quanto contenuto nel succitato documento “Applicazione degli indirizzi regionali per la comunicazione del rischio ambientale per la salute al Piano di Comunicazione Radon Regione Sardegna”, trasmesso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Zona Sud Sardegna in data 24 dicembre 2019 prot. n. 362657;
• che l’ATS Sardegna per realizzare tali attività, nell’ambito dei rapporti ormai consolidati, intende avvalersi della collaborazione scientifica dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa che vanta esperienze e competenze specifiche sulla comunicazione e gestione del rischio finalizzate al coinvolgimento dei portatori di interessi e la comunicazione pubblica;
• che entrambi gli Enti intendono proseguire il rapporto di collaborazione scientifica avente ad oggetto le attività di comune interesse secondo le finalità istituzionali di entrambi.
Le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Valore delle premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Art. 2
Oggetto dell’Accordo
Il presente Accordo ha per oggetto l’impegno reciproco delle Parti ad adoperarsi per la collaborazione scientifica su tematiche di comune interesse per l’attuazione di quanto contenuto nel documento “Applicazione degli indirizzi regionali per la comunicazione del rischio ambientale per la salute al Piano di Comunicazione Radon Regione”, trasmesso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Zona Sud Sardegna in data 24 dicembre 2019 prot. n. 362657. Tutte le attività verranno stabilite in riunioni dedicate, anche a distanza, nell’ambito delle possibilità e vincoli stabiliti durante l’attuale fase di emergenza Covid-19.
Art. 3 Responsabili Scientifici
Responsabile scientifico dell’Accordo per il CNR-IFC è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxx, tecnologa, facente parte della Unità di ricerca in epidemiologia ambientale e registri di patologia, Responsabile scientifico dell’Accordo per ATS Sardegna è Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
Art. 4
Referenti per la Gestione delle Risorse Finanziarie (ex art.6)
Per il CNR-IFC la Segreteria Amministrativa, referente la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
Per l’ATS lo staff economico-amministrativo del Dipartimento di Prevenzione Zona Centro, Direttore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Art. 5 Obblighi delle parti
Ai fini dell’attuazione del presente Accordo CNR-IFC si impegna a:
• garantire il supporto tecnico-scientifico, anche a distanza, ai Gruppi di Comunicazione costituiti nei Dipartimenti di Prevenzione Zona Nord, Centro e Sud (che hanno tra l’altro il compito di curare l’attuazione e il monitoraggio di quanto contenuto nel documento “Applicazione degli indirizzi regionali per la comunicazione del rischio ambientale per la salute al Piano di Comunicazione Radon Regione Sardegna”) e alla Rete Integrata in materia di ambiente e salute (di cui alla Determinazione n. 1369 del 17.11.2016 del Direttore Generale della Sanità dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale) costituita dai referenti sanitari dei Dipartimenti di Prevenzione dell’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna (ATS) e dagli operatori ambientali dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS);
• redigere un piano operativo per le attività di comunicazione che prevederà, in accordo con le necessità operative e organizzative di ATS Sardegna e delle strutture dedicate e a loro supporto: eventi di disseminazione con incontri seminariali e pubblici; approfondimenti incluso il monitoraggio dei media e social media, divulgazione, pubblicazione scientifica;
• pubblicare almeno un articolo scientifico su rivista internazionale sul lavoro svolto; ATS Sardegna nell’ambito delle proprie competenze istituzionali si impegna a:
• supportare la realizzazione delle attività dal punto di vista organizzativo e del supporto istituzionale;
• curare, per il tramite del responsabile scientifico, le attività di coordinamento funzionali all’attuazione e al monitoraggio delle attività sopra indicate ed alla verifica dei risultati raggiunti;
• svolgere, per il tramite del responsabile amministrativo, gli adempimenti amministrativo-contabili ai fini dell’erogazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle predette attività.
Art. 6 (Risorse finanziarie)
Le parti valutano congiuntamente le attività e le ricerche complessivamente in Euro 40.000,00 (quarantamila/00).
Per l’attuazione del presente Accordo, il CNR-IFC mette a disposizione, a titolo di cofinanziamento delle attività oggetto dell’Accordo, i propri profili di personale in possesso di adeguata esperienza tecnico scientifica per lo svolgimento delle attività previste, nonché le strumentazioni e le strutture, nell’ambito dell’importo massimale di cui sopra e per un valore di Euro 10.000,00 (diecimila/00).
Per l’attuazione del presente Accordo, l’ATS Sardegna renderà disponibile oltre ad un proprio contributo in termini di personale per la realizzazione delle attività e di utilizzo delle proprie strutture, anche un importo complessivo di Euro 30.000 (trentamila/00) comprensivo di ogni eventuale onere sostenuto dal CNR-IFC nell’esecuzione delle attività di cui al presente atto.
L’erogazione degli importi da parte della ATS Sardegna avverrà in seguito ad emissione di nota di addebito da parte del CNR-IFC e secondo le seguenti modalità:
- Il 50% dell’importo complessivo, pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00), alla sottoscrizione dell’Accordo;
- il restante 50%, pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00), alla scadenza dell’Accordo, a seguito della presentazione di una relazione finale sulle attività svolte.
L’attività sopra citata costituisce l’adempimento di un rapporto di partnership e non una prestazione di servizi
ovvero l’affidamento di un servizio a terzi; si precisa dunque che l’erogazione di tale contributo è fuori campo di applicazione IVA in quanto le parti per le attività in essere sono carenti dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli articoli 1 e 2 del D.P.R. 633/1972
Le somme saranno accreditate su contabilità speciale infruttifera c/o Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma n. 167369 intestato al Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Art. 7
Durata e validità dell’Accordo
Le Parti come sopra individuate convengono di dare esecuzione congiunta con decorrenza dalla firma del presente atto e avrà la durata di 1 anno.
Il presente Accordo è rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti.
Eventuali proroghe sulla durata di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo saranno concordate dalle Parti esclusivamente in forma scritta.
Art. 8 Luogo della ricerca
Le attività saranno svolte presso i locali del CNR-IFC nell’Area della Ricerca di Pisa e/o presso i locali di ATS Sardegna nelle sedi concordemente individuate.
L’ATS Sardegna mette a disposizione, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo, la piena utilizzazione della struttura così come delle risorse, dell’ambiente e quant’altro necessario alla migliore e piena esplicazione delle attività oggetto del presente Accordo.
L’attività svolta dal personale indicato da ciascuna delle Parti non implica l’instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’altra Parte, ed il personale stesso manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto con l’Ente di riferimento.
Nulla sarà dovuto al personale ospitato da parte dell’ospitante.
Il personale che si rechi presso la sede dell’altro contraente per l’esecuzione di attività di collaborazione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell’ospitante.
Art. 9 Responsabilità civile
Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l’evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall’altra Parte.
In quest’ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.
Art. 10 Copertura assicurativa
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell’altra Parte.
Art. 11
Obbligo di riservatezza e tutela della privacy
1. Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, compresi quelli di carattere tecnico-scientifico oggetto del presente Accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità nel medesima indicate.
2. Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, oggetto del presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR).
Art. 12 Recesso
Il recesso dal presente atto è consentito ove le Parti valutino congiuntamente l’impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace le attività individuate nello stesso, mediante lettera inviata con raccomandata
A.R. o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni, e fatta salva la corresponsione di quanto dovuto in relazione alle attività già svolte e documentabili fino al momento della formale comunicazione di recesso.
Art. 13 Modifiche
Le Parti potranno apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all’Accordo, in particolare alle attività e al piano delle risorse, per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, fermo restando il totale complessivo di cui al presente atto; tali modifiche saranno ritenute valide solo se sottoscritte da entrambi i rappresentanti legali.
Art. 14
Proprietà ed utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche
1. I diritti d’autore e di sfruttamento economico dei risultati delle attività svolte in modo congiunto da CNR-IFC e ATS Sardegna, nonché gli eventuali brevetti che potranno risultare dal lavoro di ricerca
appartengono, in egual misura, ad entrambe le Parti.
2. I risultati degli studi svolti in collaborazione dai contraenti, secondo lo spirito del presente Accordo potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte purché sia sempre riconoscibile la provenienza degli stessi dalla presente attività di collaborazione.
3. In ogni caso, le Parti sono obbligate a citare l’attività di collaborazione nell’ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
4. Nel caso specifico di diritti d’autore e di sfruttamento economico di studi, metodologie, risultati, preesistenti rispetto al presente atto, già di proprietà intellettuale di CNR-IFC e/o già protetti da marchi registrati con le relative metodologie e/o non direttamente coinvolti nei risultati attesi dal presente atto, essi ed i relativi database rimarranno in ogni caso di proprietà di CNR-IFC e anche se utilizzati in tutto o in parte per la produzione e/o svolgimento di alcune attività di cui al presente atto, rimangono nella piena titolarità di CNR-IFC. Parimenti nel caso specifico di diritti d’autore e di sfruttamento economico di studi, metodologie, risultati, preesistenti rispetto al presente atto, già di proprietà intellettuale di ATS Sardegna e/o già protetti da marchi registrati con le relative metodologie e/o non direttamente coinvolti nei risultati attesi dal presente atto, essi ed i relativi database rimarranno in ogni caso di proprietà di ATS Sardegna e anche se utilizzati in tutto o in parte per la produzione e/o svolgimento di alcune attività di cui al presente atto, rimangono nella piena titolarità di ATS Sardegna.
5. I risultati delle analisi prodotte in attuazione del presente Accordo verranno regolamentati secondo specifici e separati accordi tra le Parti.
Art. 15 Divieto di cessione
Il presente atto non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.
Art. 16
Legge applicabile e Foro competente
1. Il presente atto è regolato dalla Legge dello Stato Italiano. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti nell’adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Atto, sono tenute ad osservare e rispettare quanto previsto dai rispettivi Codici Etici e Piani Anticorruzione.
3. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione o esecuzione del presente Xxxx.
4. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, sarà competente il giudice ordinario o amministrativo, in relazione alla materia oggetto del contendere.
5. Il foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma.
Art. 17
Firma digitale e registrazione
Il presente Atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall’art. 15, comma 2 bis, della L. n.241/1990. Le spese di bollo sono a carico dell’ATS Sardegna e verranno assolte virtualmente.
Il presente Atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa Parte Seconda, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ed i costi sono a carico del richiedente.
per ATS Sardegna per CNR- IFC
Il Commissario Straordinario IL Direttore F.F.
Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx