CAPITOLATO SPECIALE
AREA DELLE RISORSE E DELLO SVILUPPO DELL'AREA VASTA SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI
CAPITOLATO SPECIALE
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PARCO AUTOMEZZI IN USO PRESSO IL SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
CIG 7918661DC4
Le condizioni sotto riportate vanno ad integrare o a derogare quelle previste nelle “Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi” (Bando per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”).
ART. 1 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza del software per la gestione del parco automezzi.
La presentazione dell’offerta varrà come accettazione del Capitolato Speciale.
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dalla Provincia di Brescia esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Brescia.
ART. 2 SISTEMA DI GARA
L'affidamento avverrà mediante Procedura negoziata senza previa indizione di un bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, in quanto la ditta proprietaria detiene i diritti esclusivi di proprietà e di distribuzione sul software TANGO. La procedura verrà espletata tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA organizzato da Consip).
Nel caso di mutate esigenze di servizio la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
ART. 3 OGGETTO E MODALITA’ DELL’INCARICO
L’incarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
Manutenzione
Il servizio ha l'obiettivo di mantenere nel tempo l'applicativo software TANGO Automezzi (fino a 400 automezzi) aggiornato tecnicamente alle evoluzioni della normativa di riferimento.
Il servizio in particolare comprende:
• installazione di eventuali nuove release del software;
• correzioni di eventuali errori o malfunzionamenti riscontrati nel software.
Assistenza Utenti
Il servizio tecnico professionale deve permettere agli utenti l’ottimale utilizzo dell’applicazione e la risposta ad ogni tipo di esigenza tecnica e funzionale.
Servizi Professionali:
• fornitura di n. 12 giornate di consulenza/formazione on line agli operatori sui moduli attivati;
Al fine dell’espletamento delle attività previste dal presente contratto e per la durata dello stesso, la Provincia metterà a disposizione dell’affidataria:
• Accesso alla rete aziendale della Provincia di Brescia tramite attivazione di una VPN, accessibile dal link xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. L’accesso avverrà tramite username e password.
Le password delle credenziali sopra descritte verranno rilasciate al legale rappresentante dell’affidataria prima dell’avvio del contratto e saranno inviate tramite e-mail all’indirizzo indicato nella modulistica di accreditamento al MEPA.
Con riferimento alle stesse, al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, è fatto obbligo di:
• modifica della password di dominio al primo accesso;
• modifica delle password rilasciate con cadenza almeno trimestrale (D. Lgs. 196/2003);
• non comunicare ad altri le credenziali rilasciate. L’affidataria si impegna a:
• comunicare al Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni, ogni variazione relativa ai tecnici che svolgono il servizio;
• sollevare l’Amministrazione da qualunque utilizzo indebito degli strumenti informatici messi a disposizione.
L’affidataria dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme di buon uso della rete espresse nel documento internazionale Netiquette, al D.Lgs. n. 196/03 e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy e sicurezza.
In considerazione della natura del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria della Provincia, pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
Resta comunque facoltà dell’affidataria richiedere, in qualunque momento, copia aggiornata del documento “Informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta”.
ART. 4 VALORE DEL SERVIZIO
L’importo complessivo massimo del servizio è pari a € 8.640,00 (IVA esclusa) di cui € 7.200,00 (IVA esclusa) negoziabili + € 1.440,00 eventuale applicazione del quinto d'obbligo.
Non sarà accettata offerta pari o superiori a tale limite, pena l’esclusione dell’offerta.
Ai sensi di quanto disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l’appalto di cui si tratta è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza da interferenza, trattandosi di servizi di natura intellettuale, anche se talora effettuati presso la sede della Provincia.
L’importo dei costi della sicurezza da interferenza è quindi pari a € 0,00.
ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà una durata pari a mesi 36 decorrenti dalla data di stipula del contratto, che verrà effettuata tramite portale MePA di Consip. Non è ammesso il rinnovo tacito.
ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) indicato negli atti della procedura di affidamento, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Funzionario in servizio presso il Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni, svolgerà anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare adempimento delle prestazioni in esso dedotte.
ART. 7 QUALITA' DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni erogate dall'affidatario nel corso dell'esecuzione del contratto saranno oggetto di verifica di conformità effettuata dal RUP, al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, in termini compatibili con la prestazione dello specifico servizio.
ART. 8 REQUISITI
Requisiti di ordine generale:
• non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e art.53, co. 16ter del D. Lgs. n. 165/01;
Requisiti di idoneità professionale:
• di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
ART. 9 PASS OE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’articolo 2 della deliberazione attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora “ANAC”) n. 157 del 17/2/2016, sarà effettuata attraverso il sistema AVCPASS OE (Operatore Economico), rilasciato dall’Autorità, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico deve allegare nell’apposito campo il documento rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.
Il PASSOE è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara, ma non essenziale. Pertanto, ai sensi della citata deliberazione ANAC n. 157/2016, la mancata iscrizione dell’operatore economico al sistema e la conseguente mancata presentazione del documento, o la sua mancata presentazione pur a fonte dell’iscrizione dell’operatore economico al sistema, o la sua mancata sottoscrizione, comportano l’obbligo di regolarizzazione ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, senza applicazione della sanzione.
ART. 10 MODALITA' DI PRESENTAZIONE
L'operatore economico dovrà far pervenire la seguente documentazione amministrativa ed economica attraverso il MePA entro la data di scadenza e secondo le modalità generate dalla piattaforma stessa.
In piattaforma dovrà essere allegato:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
• il Patto d'Integrità sottoscritto con firma digitale del titolare e legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma;
• il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC indicante il PassOE, sottoscritto con firma digitale del titolare e legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma;
• Modelli A, B, C sottoscritti con firma digitale del titolare e legale rappresentante;
• dichiarazione di esclusività;
• modulo indicante i dati della tracciabilità dei flussi finanziari, sottoscritti con firma digitale del titolare e legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma;
DOCUMENTAZIONE ECONOMICA:
Il concorrente dovrà far pervenire la propria offerta economica mediante la compilazione degli appositi campi predisposti nel MePA.
ART. 11 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIA
Nello svolgimento del servizio di manutenzione e assistenza l'affidataria si impegna a rispettate tutte le norme europee e nazionali attinenti le materie gestite dagli applicativi oggetto della manutenzione oltre che quelle indirizzate ai servizi di outsourcing, quelle relative alla privacy (Legge 196/2003), al diritto d'autore, all'accessibilità e usabilità degli applicativi e al Codice di Amministrazione Digitale (CAD) e alle relative linee
guida per l'attuazione, le norme ISO relative alla gestione della sicurezza dell'informazione e agli standard di qualità dei software.
Il servizio si dovrà svolgere inoltre nel rispetto dei regolamenti interni della Provincia di Brescia, delle prescrizioni impartite all'avvio del servizio oltre che del presente capitolato.
Credenziali di accesso
Con particolare riferimento alle credenziali rilasciate per l'attività di assistenza e riguardanti l'accesso alle risorse e ai dati, al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, è fatto obbligo di:
• modificare la password di dominio al primo accesso;
• modificare le password con cadenza almeno trimestrale (D. Lgs. 196/2003);
• non comunicare ad altri le credenziali rilasciate.
L’affidataria si impegna inoltre a:
• comunicare al Settore Innovazione Tecnologica e Gestioni Associate ogni variazione relativa ai tecnici che svolgono il servizio di assistenza;
• sollevare l’Amministrazione da qualunque utilizzo indebito degli strumenti informatici messi a disposizione.
Utilizzo degli strumenti
È fatto divieto all’affidataria di impostare password sul BIOS delle attrezzature utilizzate per erogare il servizio di assistenza e/o modificare eventuali password già esistenti.
La Provincia effettua il costante monitoraggio dell'utilizzo dei servizi da parte del personale dell’affidataria, al fine di garantire la sicurezza ed efficienza della rete, trasmettendo periodicamente la rendicontazione relativa all'uso dei servizi al Direttore responsabile.
L’affidataria è responsabile del corretto utilizzo delle attrezzature e dei servizi informatici, telematici e telefonici a lei assegnati o comunque nella sua disponibilità per ragioni del servizio prestato.
Sono vietati in particolare:
a) L'utilizzo delle attrezzature e dei servizi per fini diversi da quelli previsti dall’oggetto del presente contratto, ivi compresi i fini strettamente personali.
b) Violazione di segreti d'ufficio, brevetti o diritti d'autore, o norme e leggi similari, inclusa l'installazione o la distribuzione di copie pirata di software prodotto e protetto dalle leggi sulle licenze, di cui la Provincia non possiede regolare licenza in corso di validità.
c) Copia non autorizzata di materiale protetto da Copyright, compresa la digitalizzazione e distribuzione di musica e/o fotografie tratte da riviste, libri o altre fonti.
d) La diffusione di software, informazioni tecniche, software e tecnologia di criptazione, in violazione della normativa italiana ed internazionale.
e) Introduzione di programmi "maligni-dolosi" nella rete o sui server (ad es. virus, worms, troiani, ecc.).
f) La rivelazione a terzi della password del proprio account onde consentirne l'utilizzo.
g) L'utilizzo delle attrezzature della Provincia per ottenere o trasmettere materiale che viola i diritti fondamentali della persona.
h) Fare offerte fraudolente di prodotti, articoli o servizi utilizzando un qualunque account della Provincia.
i) Fare breccia nella sicurezza della rete o distruggere le connessioni. E' vietato in particolare l'accesso alla rete con l'account di altre persone che non abbiano dato l'autorizzazione, compreso l'accesso a dati memorizzati su server, sempre che queste azioni non rientrino nelle mansioni del servizio. In particolare la "distruzione" include lo sniffing della rete, intasare il traffico di rete (inondando di ping o trasmettendo pacchetti), rifiutare i servizi e gli script automatici e creare informazioni di routing per scopi illeciti.
j) Monitorare le porte e la sicurezza, se non preventivamente notificato e autorizzato dal Settore Innovazione. Effettuare qualunque forma di monitoraggio di rete che possa intercettare dati destinati ad altri utenti, sempre che questa attività non rientri nelle normali mansioni lavorative. Raggirare l'autenticazione dell'utente o la sicurezza di qualunque client, rete o account.
k) Usare programmi, script o comandi, o inviare messaggi di qualunque tipo con l'intento di interferire o disabilitare l'utilizzo di una sessione di lavoro, utilizzando qualunque modo locale o tramite Internet/Intranet/Extranet.
L’affidatario deve ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le disposizioni legislative come pure osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni delle competenti autorità per quanto possa interessare l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto.
L’affidatario si impegna inoltre a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura.
L’affidatario assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone nell’esecuzione di ogni attività relativa, direttamente o indirettamente, alle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale, nonché ogni responsabilità per danni o infortuni che possono essere cagionati da dette persone nell’esecuzione di ogni attività relativa, direttamente o indirettamente, alle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale.
L’affidatario si impegna altresì ad osservare tutti gli obblighi di prevenzione e di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’affidatario si obbliga a mantenere indenne la Provincia ed i suoi funzionari in relazione ad ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi derivante, direttamente o indirettamente, dai servizi previsti nel presente Capitolato Speciale o dai suoi risultati.
Art. 12 SLA (Service Level Agreement)
Il servizio offerto dovrà avvenire secondo i seguenti livelli di servizio:
• presa in carico del problema NBD (Next Business Day) dall’avvenuta segnalazione tramite mail indicata dal fornitore;
• nel caso di manutenzione correttiva e/o adattiva è richiesta la soluzione del problema entro i cinque giorni lavorativi successivi all’avvenuta presa in carico;
• per quanto concerne le attività pianificate quali ad es. il caricamento di nuove release devono concludersi nel rispetto delle scadenze concordate tra le parti;
• per quanto attiene le richieste di assistenza all’uso dovranno essere risolte NBD (Next Business Day).
L’affidataria garantisce il servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17, con esclusione delle sole festività infrasettimanali.
ART. 13 COMPENSI SPETTANTI, COSTI DELLA SICUREZZA E MODALITA’ DI
PAGAMENTO
Il compenso spettante alla ditta affidataria verrà erogato in tre rate dietro presentazione di regolare fattura. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio.
Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica , per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente:
UF95O3
Codice Univoco Ufficio
Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
• il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
• nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile.
Si precisa, che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione.
Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.
Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx .La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della procedura sopra indicata.
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia.
La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
ART. 14 INADEMPIENZE E PENALITA'
Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario. Il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al
risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento.
L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento.
L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del Codice.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’affidatario per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore provinciale competente.
Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del codice civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili.
Quanto detto sopra è altresi vero nei seguenti casi:
• ritardo nell’avvio del servizio superiore a 15 giorni;
• sospensione del servizio per più di due giorni per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi;
• grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia a cui l’affidataria ha accesso per lo svolgimento del servizio;
• gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte).
ART. 16 RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012
Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l’affidataria non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni
economiche previste dal presente contratto per riportarlo nel limite di cui all’art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Provincia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
ART. 17 RECESSO UNILATERALE
Il recesso dal contratto è disciplinato dall'articolo 109 del Codice.
Xxxxx i casi di recesso obbligatorio, la Provincia può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito nonché del decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto del servizio eseguito.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'affidatario da parte del RUP, con posta elettronica certificata, da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Provincia prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità.
Il preavviso di recesso indica le sopravvenute ragioni di pubblico interesse poste alla base del medesimo e prevede la facoltà, per l'affidatario, di far pervenire memorie e documenti entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Il recesso è assunto con atto motivato del dirigente del Settore provinciale competente.
ART. 18 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con l'affidatario richiede la forma scritta, a pena di nullità. L'affidatario non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto.
Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 106 del Codice.
La Provincia, qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni di cui all'art. 3 del presente Capitolato, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto (cd quinto d'obbligo).
ART. 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR n. 679/2016 D.Lgs. (Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Provincia di Brescia la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla procedura o la decadenza dall’aggiudicazione.
I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Provincia di Brescia che cura il procedimento di gara, dalla Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Brescia.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite MePA, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma MePA che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. I Responsabili del trattamento dei dati sono i Dirigenti del Settore della Stazione Appaltante
– Centrale Unica di Committenza, il Dirigente del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni, ciascuno per quanto di propria competenza.
Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto della Provincia di Brescia. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall’articolo 29 del D. X.xx 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l’aggiudicatario, all’atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è la Provincia di Brescia e che il Responsabile “interno” del Trattamento è il Dirigente del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni.
A seguito della designazione, l’aggiudicatario dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all’appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
ART. 20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO
L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni dedotte nel contratto. E' vietata , da parte dell'affidatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi – ove eventualmente applicabili – di cessione di azienda oppure di atti di trasformazione, fusione e scissione per i quali si applicano le disposizioni di legge.
L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni eventuale modificazione intervenuta negli assetti proprietati, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.
Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016.
ART. 21 SPESE
Il presente contratto è soggetto a registrazione, solo in caso d’uso, ad imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26/04/1986 n. 131. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato.
Ai sensi dell'art. 53 comma 3 del Regolamento Consip l’affidataria provvederà all’assolvimento dell'imposta di bollo, per un importo pari ad € 16,00, a seguito di apposita comunicazione della Provincia inviata tramite portale MePA.
Tale pagamento è da effettuarsi nelle modalità indicate all’art. 3 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (sostituito dal D.P.R. 955/82). Si precisa che trattandosi di procedura gestita con documenti firmati digitalmente, l’imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale. Nel caso venisse utilizzato il modello F23, si danno alcune indicazioni per la compilazione:
• Ufficio o Ente: “TMJ”
• Estremi dell’Atto o del Documento: Anno “2019” Numero della RDO;
• Codice Tributo: “456T”
• Descrizione: “Imposta di Bollo”
L’affidataria invierà tramite portale del MePA la copia della ricevuta di pagamento entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla comunicazione sopra citata.
In caso di mancato versamento dell'imposta di bollo, la Provincia si riserva di sospendere il pagamento dell'eventuale fattura pervenuta fino all'adempimento del versamento stesso.
ART. 22 ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato secondo quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia. Il modulo per l’istanza di accesso agli atti relativi ai procedimenti di affidamento dei contratti è liberamente scaricabile dal sito della Provincia di Brescia: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxx-xxxx
ART. 23 PATTO DI INTEGRITA'
L’affidatario deve accettare ed osservare senza riserve il contenuto del “Patto di integrità” sottoscritto in sede di affidamento.
ART. 24 CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante ricorso all'accordo bonario di cui all'articolo 206 del Codice ovvero, in mancanza di accordo, deferite all’Autorità Giudiziaria del Foro di Brescia. È escluso l'arbitrato.
ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI
Come previsto dall’art. 2 delle “Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi” (Bando per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”), i rapporti tra le parti relativi al contratto sono regolati:
• dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione della Provincia, dal contenuto del Catalogo relativo al Servizio/Prodotto, dalle “Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi” (Bando per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”) e dal presente Capitolato, il quale, in caso di contrasto, prevale sulle Condizioni Generali di Contratto;
• dalle disposizioni di cui al X.Xxx. 50/2016 e s.m.i.;
• dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitolati d’oneri generali e speciali e le norme in materia di Contabilità, in vigore per il Soggetto Aggiudicatore, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto;
• dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. Si dichiara di aver preso visione ed accettare le clausole degli articoli 7, 14, 15, 18, 20.