Assicurazione Multirischi delle costruzioni Polizza Convenzione CAR n°45702523
Assicurazione Multirischi delle costruzioni Polizza Convenzione CAR n°45702523
Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:
- DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)
- DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario
- INFORMATIVA PRIVACY
Ed. 01 Maggio 2019
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - tel. x00 000 0000000 - fax x00 000 0000000 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469 Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione
e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046 xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
Assicurazione Multirischi delle costruzioni
Documento Informativo Precontrafluale per i prodofli di assicurazione danni – DIP Danni Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodoflo: “Polizza Convenzione CAR n° 45702523”
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al
n. 1.00006 e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M.
dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza offre una copertura assicurativa contro i rischi derivanti dalla costruzione e ristrutturazione di opere civili, industriali e commerciali appaltate dal Contraente/Assicurato e concesse in locazione ovvero in uso dal BNL LEASING SPA ai propri clienti. La polizza è stipulata da BNL LEASING SPA in forma collettiva e l’adesione da parte dei conduttori delle opere concesse in locazione finanziaria è facoltativa.
Che cosa è assicurato? DANNI ALLE COSE: danni materiali e diretti alle cose assicurate poste nel luogo indicato in Polizza per l’esecuzione delle opere, causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo esclusioni espressamente indicate. RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI: danni in- volontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conse- guenza di un fatto inerente alla costruzione delle opere che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle stesse. ESTENSIONI DI GARANZIA ATUTOMATICAMENTE OPERANTI [per i dettagli vedasi il Set informativo]: Danni causati da errori di progettazione o di calcolo Opere od impianti preesistenti Costi di demolizione o di sgombero Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità Manutenzione estesa Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato Esclusione della regola proporzionale – Regolazione a fine lavori Parificazione dei danni Anticipo indennizzi Rischi di giacenza Lavori su opere od impianti preesistenti Pluralità di assicurati – Responsabilità civile incrociata Vibrazione, Rimozione, franamento o cedimento di terreno Cavi o condutture sotterranee Danni da interruzione o sospensione di esercizio Committenza lavori edili Collaudi e/o tests Terremoto, maremoto, eruzione vulcanica Precipitazioni, inondazioni, alluvioni, allagamenti e acqua in genere Danni da furto e rapina – Materiali e Impianti Danni da polvere Ripristino piazzali e aree di cantiere Inquinamento accidentale Residuati bellici esplosivi Onorari periti e consulenti Reintegro automatico in caso di Sinistro Costi di ricostruzione al momento del sinistro Buona fede Scavo aperto Ritrovamenti archeologi ¬ Spese supplementari Ricerca del guasto Rinuncia alla rivalsa Clausola 50 – 50 Carico e scarico nell’ambito del cantiere Colpa grave dell’assicurato e dolo dei dipendenti Danni a veicoli di terzi e dipendenti Traffico aperto (compresi danni a terzi durante attività di cantiere nell’ambito di lavori su fianco carreggiata/strade UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino all’importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale). | Che cosa non è assicurato? Non sono oggetto di copertura le seguenti tipologie di opere: • Opere di valore superiore ad € 15.000.000,00; • Opere la cui durata, per la costruzione e/o ristrutturazione, e relativi collaudi, sia superiore al periodo di mesi 24; • Fabbricati elevati per oltre dieci piani fuori terra e/o con ol- tre due piani interrati; • Opere destinate o da destinare, anche parzialmente, a: di- scoteca, night club, sale di videogiochi, sedi politiche, stabi- limenti per la produzione di materie plastiche espanse e/o microporose, produzione o deposito di ovatte o cellulosa, di infiammabili o esplosivi. Sono esclusi tutti i danni causati con dolo dell’Assicurato/ Contraente/rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata. Inoltre: DANNI ALLE COSE: L’Assicurazione non indennizza ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche; le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto. RESPONSABILITA’ CIVILEVERSOTERZI: non sono considerati “terzi” il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti sopra descritti; le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio; tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività a cui si riferisce l’Assicurazione. | |
Ci sono limiti di copertura? Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni: DANNI ALLE COSE: l’Assicurazione non comprende i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in diffor- mità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti al- trui; i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d’arte; i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita. RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI: non sono compresi nell’assicurazione i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l’Appal- tatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o cu- stodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione; i danni da furto. |
Dove vale la copertura?
L’Assicurazione è valida per Fabbricati ubicati nell’ambito del territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Che obblighi ho?
Al momento della sottoscrizione del contratto e del modulo di adesione devono essere rilasciate dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e , nel corso del contratto, devono essere comunicati i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e della copertura e la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Quando e come devo pagare?
Il Premio è annuale ed è comprensivo di imposte. Alla consegna della Polizza deve essere pagato in via anticipata un Premio minimo che è soggetto a regolazione. Il Premio minimo anticipato per le annualità successive e la regolazione annuale devono essere pagati entro 30 giorni dalle scadenze. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso il distributore.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione per ogni singola copertura ha la durata indicata nel modulo di adesione ed è pari a quella prevista dal contratto di leasing.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto ha la durata in esso indicata e comunque non inferiore ad un anno. E’ stipulato con tacito rinnovo e alla sua scadenza si intende prorogato di un periodo uguale a quello originario, comunque non superiore ad un anno e così successivamente, salvo disdetta da parte del Contraente con raccomandata con ricevuta di ritorno, che deve pervenire al destinatario almeno 90 giorni prima della scadenza.
Per ogni singola copertura la durata è indicata sul modulo di adesione e alla scadenza non è necessario dare disdetta; l’Assicurazione termina automaticamente.
Assicurazione Multirischi delle costruzioni
Documento informativo precontrafluale aggiuntivo per i prodofli assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
PRODOTTO: POLIZZA CONVENZIONE CAR N°45702523
Data 01/05/2019 - Il presente DIP aggiuntivo Xxxxx è l’ultima versione disponibile pubblicata
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente e l’aderente devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 00000 Xxxxxxx recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo email: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx, indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx. Società iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2018, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad
€ 5.765,85 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.321,61 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità(SCR), relativo all’esercizio 2018, è pari ad € 2.788,51 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.254,83 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 7.057,07 milioni e ad € 6.889,4 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2018, pari a 2,53 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall’IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.
Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia.
Pagina 1 di 5
Sonoassicurabilileoperecheabbianoadoggettointerventidiediliziacivilerelativiarealizzazionianuovo, ristrutturazioni, adeguamenti funzionali.
Si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.
Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rischi esclusi
Che cosa NON è assicurato?
Ci sono limiti di copertura? |
Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. - La Sezione DANNI ALLE COSE prevede per il caso di danni da eventi naturali in genere (incluso Inondazione, Alluvione, Allagamento, Terremoto, Maremoto, Eruzione vulcanica) prevede l’applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 3.000,00 per ogni Sinistro indennizzabile, salvo ove diversamente indicato. - La Sezione DANNI ALLE COSE prevede per i danni derivanti da ogni altra causa (incluso Incendio, Furto e Rapina, Errori di progettazione e calcolo, Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità) prevede l’applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 per ogni Sinistro indennizzabile, salvo ove diversamente indicato. - La Sezione DANNI ALLE COSE per il caso di Scioperi, Sommosse, Tumulti popolari prevede l’applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 3.000,00 per ogni Sinistro indennizzabile, salvo ove diversamente indicato. - La Sezione DANNI ALLE COSE per il caso di Terrorismo e sabotaggio prevede l’applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 3.500,00 per ogni Sinistro indennizzabile, salvo ove diversamente indicato. - La Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI prevede l’applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00 per ogni Sinistro indennizzabile, salvo ove diversamente indicato. - La Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI per il caso di danni da Vibrazione, Rimozione, Franamento o Cedimento del terreno e di danni a Cavi o condutture sotterranee prevede l’applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 per ogni Sinistro indennizzabile. - La Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI per il caso di Xxxxx da interruzione o sospensione di esercizio nonché di Danni da Inquinamento accidentale prevede l’applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00 per ogni Sinistro indennizzabile. - La Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI per il caso di Danni da polvere prevede l’applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00 per ogni Sinistro indennizzabile. Sono altresì previste esclusioni di garanzia: DANNI ALLE COSE e RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Sono esclusi i danni derivanti da: a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; a) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto. |
Pagina 2 di 5
DANNI ALLE COSE
Sono esclusi i danni:
a) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
b) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
c) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
La garanzia R.C.G. non comprende i danni:
a) i danni alle opere assicurate, nonché in ogni caso i danni alle opere preesistenti;
b) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l’uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della D.Lgs. 209 del 07/09/05 Codice delle assicurazioni Private, fatto salvo quanto previsto dalla C.A. 40 “Colpa grave dell’Assicurato e dolo dei dipendenti”;
c) i danni causati da natanti o aeromobili;
d) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l’esecuzione dei lavori;
e) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
f) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d’acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto dalla C.A. 27 “Inquinamento accidentale”;
g) la responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante all’asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto;
h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
i) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
j) i danni di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
k) i xxxxx conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di Sinistro? | Denuncia del sinistro: in caso di Sinistro l’Assicurato deve darne immediata notizia ad Unipolsai. La denuncia di Xxxxxxxx deve riportare la data, ora, luogo dell’evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimativo del danno e in allegato tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantifica- zione dei danni. |
Assistenza diretta/in convenzione: non ci sono prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con UnipolSai. | |
Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre Imprese che si occupano della trattazione dei Sinistri. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il Risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Decorso il termine di 30 giorni dalla data del Sinistro, UnipolSai si impegna alla liquidazione entro 30 giorni dalla data dell’accordo diretto delle parti ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri. |
Pagina 3 di 5
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il Premio non è soggetto ad alcun adeguamento e/o indicizzazione per tutta la durata contrattuale. L’importo del Premio è soggetto al meccanismo della Regolazione, sulla base del quale viene corrisposto da BNL LEASING SPA, al momento della sottoscrizione del contratto, un Premio provvisorio, che resta comunque acquisito da UnipolSai, che risulta suscettibile di variazione qualora si modifichino gli elementi che ne hanno determinato l’importo iniziale. Il Contraente, entro 60 giorni successivi alla scadenza di ciascun Periodo assicurativo, deve comunicare i dati definitivi, che costituiscono il presupposto essenziale per determinare il Premio a consuntivo. Il conguaglio deve essere pagato entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del relativo importo da parte di UnipolSai. Il Premio dichiarato nel Modulo di adesione è annuale ed è comprensivo di imposte. Trattandosi di polizza associata al contratto di finanziamento, il pagamento del premio sarà addebitato da BNL LEASING SPA con le modalità indicate sullo stesso, con periodicità annuale anticipata o, se rateizzato, in quote periodiche corrispondenti alle scadenze dei canoni. Non è previsto l’utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing. |
Rimborso | - A seguito di Recesso per Sinistro dal contratto o dalla singola applicazione da parte di UnipolSai, questa rimborsa, entro 30 giorni, la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso. - A seguito di recesso da parte di UnipolSai o dell’Assicurato dalla garanzia Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, la prima rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso, calcolato al tasso imponibile dello 0,10 ‰ su base annua. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Rispetto alla decorrenza e alla durata delle coperture non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l’eflcacia delle garanzie. |
Come posso disdire la Polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il ripensamento. |
Risoluzione | Non è contrattualmente prevista la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il presente contratto è rivolto alla Società BNL LEASING SPA per i rischi derivanti dalla costruzione o ristrutturazione di determinate tipologie di opere, appaltate dal Contraente/Assicurato, nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, e che successivamente saranno concesse in locazione ovvero in uso ai propri clienti (Conduttori). La polizza è stipulata da BNL LEASING SPA in forma collettiva e l’adesione da parte dei conduttori delle opere concesse in locazione finanziaria è facoltativa. |
Quali costi devo sostenere? |
La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 17% del Premio netto. |
Pagina 4 di 5
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa Assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento di UnipolSai o dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) Fax: 00.00000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. E’ possibile anche inviare il reclamo direttamente all’Agente se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker o Banche) devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxx.xx e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. |
All’IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato a UnipolSai abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. I reclami indirizzati all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione Assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a UnipolSai, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). |
Altri Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Arbitrato irrituale: a richiesta di una delle parti, ogni controversia all’interpretazione e esecuzione del contratto si dirime ricorrendo a un collegio arbitrale. - Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia. |
AVVERTENZA:
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Pagina 5 di 5
POLIZZA CONVENZIONE CAR N° 45702523
INDICE PAGINE
Condizioni di Assicurazione
• Glossario 2 di 18
• Polizza Convenzione 3 di 18
• Condizioni Generali di Assicurazione 4 di 18
• Condizioni Aggiuntive (sempre operanti) 9 di 18
• Scoperti - Limiti - Franchigie 17 di 18
Informativa privacy
7 di 18
• Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti 2 di 4
8 di 18
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
1 di 18
POLIZZA CONVENZIONE CAR N° 45702523
Fascicolo Informativo - Polizza Convenzione
N° M0500363412 - LEASING BENI STRUMENTALI
NOTA INFORMATIVA
POLIZZA CONVENZIONE CAR N° 45702523
GLOSSARIO
I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:
Nel testo che segue, si intendono per:
- Assicurato: BNL LEASING SPA quale proprietario e concedente dei Fabbricati costruendi o ristrutturandi assicurati (anche nella sua eventuale qualità di Committente), il Conduttore, il Committente, l’Appaltatore o Impresa Costruttrice, i Subappaltatori, Direzione Lavori, Fornitori, Subfornitori, e ogni partecipante ai lavori in ordine alle attività svolte in dipendenza delle opere oggetto dell’appalto in questione.
- Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- Comunicazioni: quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telegrammi, e-mail e fax;
- Conduttore: il locatario degli immobili avuti in locazione dal Contraente;
- Contraente: BNL Leasing S.p.A;
2 di 18
- Fabbricati: per Fabbricati si intendono tutte le costruzioni, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di Fabbricato; condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, sollevamento, impianti elettrici, igienici e sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli Fabbricati; si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: pavimentazione esterna, recinzioni, fognature;
- Franchigia: l’importo che viene detratto dall’indennizzo per ciascun Sinistro;
- Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
- Polizza: il documento che prova l’Assicurazione;
- Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne;
- Scoperto: la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato;
- Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
NOTA INFORMATIVA
POLIZZA CONVENZIONE CAR N° 45702523
POLIZZA CONVENZIONE
a) Oggetto della Convenzione
Il Contraente/Assicurato e la Società si impegnano, rispettivamente, a richiedere ed a rilasciare coperture assicurative contro i rischi indicati nelle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, per la realizzazione esclusivamente delle seguenti tipologie di opere, appaltate dal Contraente/Assicurato, nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, e che successivamente saranno concesse in locazione ovvero in uso ai propri Clienti, d’ora innanzi chiamati Conduttori.
Sono assicurabili le seguenti tipologie di opere:
• Interventi di edilizia civile relativi a realizzazioni a nuovo, ristrutturazioni, adeguamenti funzionali.
b) Limiti della Convenzione
Sono escluse dalla presente Convenzione:
• Opere di valore superiore ad € 15.000.000,00 al momento dell’ingresso in Convenzione;
• Opere la cui durata, per la costruzione e/o ristrutturazione, e relativi collaudi, sia superiore al periodo di mesi 24.
A parziale deroga dell’Art. 12 “Periodo di copertura” delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel caso in cui si verifichi quanto previsto ai punti a), b), c) relativamente all’intera opera assicurata la stessa dovrà considerarsi assicurata alle condizioni tutte di cui alla Condizione Particolare “Rischi di giacenza” fino alla presa in consegna definitiva dell’immobile con la stipula del contratto di leasing immobiliare, ma per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Per la suddetta estensione di garanzia il limite massimo di indennizzo è pari ad € 2.600.000,00 per sinistroed annualità di convenzione. Per ogni sinistro indennizzabile restano a carico dell’Assicurato le seguenti franchigie:
- Scoperto 20% dell’indennizzo dovuto con il minimo di € 10.000,00 per Terremoto, Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti ed altri Eventi Naturali ed Atmosferici, Scioperi, Sommosse, Tumulti popolari, Terrorismo e Sabotaggio
- Scoperto 10% dell’indennizzo dovuto con il minimo di € 3.000,00 per ogni altra causa di danno
• Fabbricati elevati per oltre dieci piani fuori terra e/o con oltre due piani interrati.
POLIZZA CONVENZIONE
3 di 18
• Opere destinate o da destinare, anche parzialmente,
Fascicolo Informativo - Polizza Convenzione
N° M0500363412 - LEASING BENI STRUMENTALI
a: discoteca, night club, sale di videogiochi, sedi politiche, stabilimenti per la produzione di materie plastiche espanse e/o microporose, produzione o deposito di ovatte o cellulosa, di infiammabili od esplosivi.
Opere come quelle suindicate sono assicurabili a condizioni speciali, da stabilirsi di volta in volta previo accordo fra l’Assicurato/Contraente e la Società.
c) Termine della copertura - condizione transitoria Fermo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dal secondo punto della precedente lett. b)-Limiti della Convenzione, in considerazione del fatto che, contemporaneamente alla presente Polizza Convenzione CAR, la Contraente ha stipulato con la Società altra Polizza Convenzione “Leasing Immobiliare” numero 45702507, le Parti convengono quanto segue:
• nel caso in cui i lavori siano terminati e le opere oggetto dell’Assicurazione siano state già consegnate e adibite all’uso a cui sono destinate, indipendentemente da quanto previsto all’Art.12 delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia è operante senza soluzione di continuità con la Polizza Convenzione Leasing Immobiliare surriferita e per i Rischi ivi riportati;
• qualora, in questo periodo, dovessero verificarsi o essere denunciati dei Sinistri la cui attribuzione alle garanzie o condizioni previste dall’una o dall’altra Convenzione fosse dubbia - sempreché non risultino con causali espressamente escluse da entrambe le Polizze - si conviene di attribuire il Risarcimento del danno a quella tra le due più favorevoli all’Assicurato/ Contraente.
Durante la suddetta fase transitoria, la cui durata non potrà essere superiore a TRE MESI, le garanzie prestate con la presente Polizza Convenzione CAR sono limitate a quanto previsto dalla Condizione Aggiuntiva C.A. 10 - “Rischi di giacenza” .
d) Xxxxxxxx Xxxxxx
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker AON S.p.A. e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno da questa svolti per conto della Contraente stessa.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell’Assicurato alla Compagnia, si intenderà come fatta dall’Assicurato stesso, parimenti ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta alla Contraente.
DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LA SOCIETA’ E IL CONTRAENTE
(omissis)
POLIZZA CONVENZIONE CAR N° 45702523
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Sezione i - Danni alle cose
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l’esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall’assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse. L’obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l’importo delle franchigie o scoperti o relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.
Art. 2 - Definizione di sinistro
Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell’applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.
Art. 3 - Delimitazione dell’assicurazione
La Società non è obbligata ad indennizzare:
a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità delle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d’arte;
c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
4 di 18
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche
periodiche;
g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
i) i danni causati da dolo e colpa grave dell’Assicurato. La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:
l) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere.
Art. 4 - Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata - Regolazione del premio
La somma assicurata alla partita 1) di polizza deve corrispondere all’inizio dei lavori a tutti i costi di:
• lavori a corpo;
• lavori a misura;
• prestazioni a consuntivo;
• lavori in economia;
• ogni e qualsiasi altro importo concernente l’appalto oggetto dell’assicurazione.
Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:
a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;
b) in caso di assenza di contratto di appalto, all’importo pari al prezzo stimato che l’opera avrà al termine dei lavori. Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:
a) in caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all’Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazione del progetto originario;
b) in caso di assenza di contratto di appalto, ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l’opera assicurata.
Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono essere comunicati alla Società entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premio che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società.
Art. 5 - Interventi provvisori e modifiche
I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo nel caso
costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.
Sezione Ii - Responsabilità Civile Verso Terzi Art. 6 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato
nei limiti dei massimali convenuti per la SEZIONE II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza
- per danneggiamenti a cose di terzi in conseguenza di un fatto, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell’assicurazione .
Art. 7 - Definizione di sinistro
Agli effetti della limitazione di massimale e dell’applicazione della franchigia convenuta per sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
Art. 8 - Delimitazione dell’assicurazione
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
L’assicurazione non comprende:
d) i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l’Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione;
e) i danni alle opere assicurate in Sezione I, nonché in ogni caso i danni alle opere preesistenti;
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
5 di 18
f) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta
eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l’uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della D.Lgs. 209 del 07/09/05 Codice delle assicurazioni Private;
g) i danni causati da natanti o aeromobili;
h) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l’esecuzione dei lavori;
i) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
l) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d’acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
m) la responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante all’asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto;
n) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
o) i danni da furto;
p) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
q) i danni di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
r) i danni conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.
Art. 9 - Gestione delle controversie - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiamento superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla
Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest’ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società non riconosce spese ad essa non autorizzate.
La Societànonriconoscespesesostenutedall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI
Art. 10 - Delimitazione causale dei rischi
La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:
a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
Art. 11 - Delimitazione temporale dei rischi
La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall’assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati duranti gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall’assicurazione.
Art. 12 - Periodo di copertura
L’assicurazione relativa alla singola applicazione, purchè sia stato sottoscritto il modulo di adesione, ha effetto dalle ore 00.00 della data di apertura del cantiere . L’assicurazione cessa alle ore 24.00 del giorno in cui terminano i lavori . In caso di esistenza del contratto d’appalto l’assicurazione termina alle ore 24.00 del giorno stabilito nel contratto d’appalto stesso per l’esecuzione delle opere. In ogni caso l’assicurazione cessa alle ore 24.00 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
6 di 18
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
b) consegna anche provvisoria delle opere al Commit- tente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secon- do destinazione.
Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.
Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.
Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze indicate.
Art. 13 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata e per la regolazione del premio di cui all’art. 4 delle Condizioni generali di assicurazione, se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell’importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.
Art. 14 - Variazioni di rischio
Se durante l’esecuzione dell’opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.
Art. 15 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione
In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l’obbligo del Contraente a darne immediata comunicazione alla Società, pena la decadenza dal diritto all’indennizzo.
In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire. Qualunque sia la durata dell’interruzione o sospensione, l’Assicurato, pena la decadenza dal diritto all’indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.
Art. 16 - Ispezione delle cose assicurate
I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.
Art. 17 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio
La Società presta il suo consenso all’assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l’obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.
Art. 18 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:
a) darne immediata notizia alla Società;
b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomanda- ta un dettagliato rapporto scritto;
c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l’entità del danno;
d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le in- formazioni, i documenti e le prove che possono es- sergli richiesti;
e) conservare e mettere a disposizione le parti dan- neggiate per eventuali controlli.
Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l’avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività.
Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall’avviso, l’Assicurato fermo restando quanto stabilito all’art. 5 delle Condizioni generali di assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l’Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l’Autorità di Polizia. L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza.
Art. 19 - Arbitrato in caso di controversia
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
7 di 18
I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.
Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società.
Gli arbitri sono dispensabili da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio.
Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro. Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.
Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all’Assicurato.
Art. 20 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell’accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.
Art. 21 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
L’importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza.
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell’assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio. Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.
I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Art. 22 - Danni - Facoltà di recesso
Avvenuto il sinistro ed anche prima di liquidare l’indennizzo, qualunque sia l’importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l’indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell’Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Art. 23 - Onere della prova
In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l’irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell’Assicurato che intenda far valere un diritto all’indennizzo o al risarcimento.
Art. 24 - Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.
Art. 25 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 26 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 27 - Forma delle comunicazioni
8 di 18
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato/Contraente è tenuto, salvo quanto previsto dall’art. 18 lettera a) delle Condizioni generali di assicurazione debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione
della Società, ovvero alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Art. 28 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.
POLIZZA CONVENZIONE CAR N° 45702523
CONDIZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)
C.A. 1 Danni causati da errori di progettazione o di calcolo
Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.
La Società indennizza anche i danni alla parte dell’opera affetta dai suddetti errori di progetto e calcolo, nei limiti dei costi già sostenuti dall’Assicurato per la relativa esecuzione. Dalla presente estensione di garanzia sono escluse tutte le opere in terra (scavi, rilevati, trincee e quant’altro di simile).
E’ escluso il rimborso dei costi per l’eliminazione degli stessi alla parte dell’opera già eseguita, anche se non danneggiata. E’ inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell’opera ancora da realizzare.
Per tale estensione e per ogni Sinistro vale il limite massimo di Indennizzo, lo Scoperto e relativo minimo riportati in Polizza.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell’indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 10% (dieci per cento) sull’ammontare del danno con un minimo di € 2.500,00 e che in nessun caso la Società indennizzerà, importo superiore al 40% della somma assicurata in Partita 1 per sinistro e per durata. Detto limite viene ridotto al 10% della somma assicurata in Partita 1 , per singolo sinistro e durata, per i danni alla parte dell’opera affetta dai suddetti errori di progetto e calcolo.
C.A. 2 Opere od impianti preesistenti
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell’importo assicurato alla Partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della Polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente Polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell’ Assicurazione.
Non si considerano opere od impianti preesistenti le cose assicurabili alle Partite 1 e 4, o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l’esecuzione dei lavori.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell’indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 10% (dieci per cento) sull’ammontare del danno con un minimo di € 2.500,00
C.A. 3 Costi di demolizione o di sgombero
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell’importo assicurato alla Partita 3 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
C.A. 4 Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità
Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un Sinistro indennizzabile a termini della Sezione I e fino all’importo massimo del 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 15.000,00, al netto di Franchigia o Scoperto e relativo minimo riportati in Polizza.
C.A. 5 Manutenzione estesa
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente danni alle cose assicurate di cui alla Partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell’Assicurato nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di Polizza, nonché le Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in Polizza.
Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.
C.A. 6 Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato
Relativamente alla sola SEZIONE I, a parziale deroga dell’art. 10 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ferme restando le esclusioni dell’art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)
9 di 18
La Società e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di Premio netto relativo alla presente garanzia, calcolato al tasso dello 0,10‰ imponibile su base annua, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell’ Indennizzo viene effettuato, per singolo Sinistro, previa detrazione dello Scoperto del 10% dell’ammontare del danno con il minimo di € 3.000,00.
Per atti di terrorismo e sabotaggio organizzato resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell’ Indennizzo viene effettuato, per singolo Sinistro, previa detrazione dello Scoperto del 10% dell’ammontare del danno con il minimo di € 3.500,00.
In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore al 40% della somma assicurata in Partita 1 per sinistro e per durata.
C.A. 7 Esclusione della regola proporzionale - Regolazione a fine lavori
A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, fermo restando che la somma assicurata deve essere pari al prezzo contrattuale dell’appalto, il Contraente ad ultimazione lavori dovrà comunicare gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata sulla base dei quali la Società emetterà la relativa appendice di regolazione così come previsto dall’articolo e), con indicazione del numero dell’applicazione interessata, il valore dell’appalto ad inizio lavori e quello aggiornato al termine dei lavori stessi; la Società provvederà al conteggio del conguaglio di Premio dovuto dalla Contraente, sulla base dei tassi concordati e, di conseguenza, la Società rinuncia all’applicazione della regola proporzionale di cui al disposto dell’art 13 delle C.G.A.
C.A. 8 Parificazione dei danni
Sono parificati ai danni garantiti con la presente Polizza i guasti arrecati alle cose assicurate per ordine delle Autorità nonché quelli arrecati dall’Assicurato e/o da terzi allo scopo di arrestare, evitare, minimizzare l’evento dannoso.
C.A. 9 Anticipo Indennizzi
10 di 18
CONDIZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che l’ Indennizzo complessivo si prevedibile in almeno € 250.000,00; l’acconto non potrà comunqueesseresuperioread€ 1.000.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del Sinistro. L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
C.A. 10 Rischi di giacenza
Con riferimento all’art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di interruzione o sospensione dei lavori viene stabilito quanto segue:
La Società è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore in genere ed eventi sociopolitici di cui alla C.A. 6, nonché per i danni da RCT di cui l’Assicurato sia tenuto a rispondere a termini di Polizza. Restano ferme le Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in Polizza.
La durata massima della sospensione non potrà eccedere i dodici mesi; in caso contrario la copertura proseguirà sulla base di uno specifico accordo fra le Parti.
C.A. 11 Delimitazione della garanzia in zone sismiche In caso di danni causati da terremoto - intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene con l’avvertenza che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati, pertanto, “singolo Sinistro” - la garanzia è subordinata alla prova da parte dell’Assicurato che nella stesura del progetto e nell’esecuzione dei lavori siano state rispettate le norme tecniche e le relative disposizioni per le costruzioni in zone sismiche.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto pari al 10% del danno indennizzabile a termini di Polizza con il minimo di € 3.000,00;
• In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più Sinistri che avvengano nel periodo di Assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del 40% del valore dei Fabbricati assicurati alla partita 1 opere per singola applicazione
Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più Sinistri, per una o più applicazioni, che avvengano nel periodo di Assicurazione annuale della Convenzione, somma superiore maggiore ad € 15.000.000,00 .
C.A. 12 Lavori su opere od impianti preesistenti
I danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti, assicurati alla part. 2 di Xxxxxxx, causati da lavori di sottomurazioni, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell’opera.
C.A. 13 Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata
Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata Assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all’Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi in deroga all’art. 8, comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti, ferme restando comunque le esclusioni di cui all’Art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione I - Partite 1 e 2 - non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione II.
C.A. 14 Vibrazione, Rimozione, franamento o cedimento di terreno
Sono risarcibili, nell’ambito dei massimali convenuti in polizza alla Sezione “Responsabilità civile verso Terzi”, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.
La Società è obbligata anche per i danni causati a Terzi da vibrazione
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell’ Indennizzo viene effettuato, per singolo Sinistro, previa detrazione dello Scoperto del 10% dell’ammontare del danno con il minimo di € 2.500,00.
In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 500.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per durata.
C.A. 15 Cavi o condutture sotterranee
Sono risarcibili, nell’ambito dei massimali convenuti in polizza alla Sezione “Responsabilità civile verso Terzi”, i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell’inizio dei lavori, l’Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l’esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell’ Indennizzo viene effettuato, per singolo Sinistro, previa detrazione dello Scoperto del 10% dell’ammontare del danno con il minimo di € 2.500,00.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)
11 di 18
In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 500.000,00 per sinistro e durata.
Fascicolo Informativo - Polizza Convenzione
N° M0500363412 - LEASING BENI STRUMENTALI
C.A. 16 Danni da interruzioni o sospensioni di esercizio
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 8 comma
q) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene estesa ai danni conseguenti ad interruzioni o sospensioni totali o parziali di forniture o servizi a seguito di comprovata responsabilità dell’Assicurato (principale o di eventuali subappaltatori espressamente incaricati da quest’ultimo per il lavoro specifico) e nei soli casi in cui tali maggiori oneri, conseguenti a danno risarcibile, vengano richiesti dalle Società erogatrici dei servizi medesimi, sempreché tale sospensione non sia prevista da motivi di urgenza, indifferibilità o pubblico interesse.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell’ Indennizzo viene effettuato, per singolo Sinistro, previa detrazione dello Scoperto del 10% dell’ammontare del danno con il minimo di € 5.000,00.
In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 1.500.000,00 per sinistro e durata.
C.A. 17 Committenza lavori edili
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato/Contraente di cui alla Sezione II “Responsabilità civile verso Terzi”, ai sensi del D.Lgs. 494/96 quale Committente dei lavori.
A parziale deroga del disposto dell’art. 8 comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, le persone che partecipano ai lavori indicate al succitato comma, sono considerate terze nei confronti dell’Assicurato/ Committente.
C.A. 18 Proroga pro-rata
Il tasso di cui alla presente Polizza è stato convenuto fra le Parti per lavori di durata inferiore o uguale a 24 mesi; nel caso di lavori di durata inizialmente prevista inferiore o uguale a 24 mesi , che necessitano, di prolungamento oltre tale termine, verrà concessa la proroga della copertura a tasso di Premio “pro-rata temporis” rispetto al tasso originario, con durata trimestrale rinnovabili automaticamente fino ad un massimo di 12 mesi ciò sempreché non siano intervenute variazioni di Rischio. Qualora il rapporto Sinistri/Premi della singola applicazione, alla data di effetto della proroga, superi il 60%, la proroga sarà concessa a condizioni da convenirsi ovvero la Società avrà facoltà di recedere dalla singola applicazione secondo le modalità stabilite in premessa al punto d).
C.A. 19 Luogo di esecuzione dei lavori
Si precisa che per luogo di esecuzione dei lavori si intende il luogo indicato in Polizza per l’esecuzione delle opere e qualunque altro sito, anche esterno a tale luogo quali, a titolo di esempio, cave, discariche ecc., ove
vengano eseguite operazioni inerenti i lavori assicurati con la presente Xxxxxxx.
Restano comunque esclusi i rischi della circolazione su strada pubblica aperta al traffico.
C.A. 20 Collaudi e/o tests
Rientrano nella copertura assicurativa i danni verificatisi in conseguenza di collaudi e/o tests anche se effettuati oltre la data di ultimazione dei lavori, purché gli stessi vengano eseguiti entro e non oltre il periodo di manutenzione.
C.A. 21 Modulo di adesione
Il Contraente e/o Intermediario si impegna a consegna- re al Conduttore, prima della sottoscrizione del Modulo di adesione alla presente polizza collettiva:
- Set Informativo,composto da Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (“DIP Danni”), Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (“DIP aggiuntivo Danni”), Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario;
- la documentazione precontrattuale relativa ai dati essenziali dell’intermediario medesimo e della sua attività, nonché le informazioni in materia di conflitti di interesse, prevista dall’art. 56 del Regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018.”
C.A. 22 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Eruzione vulcanica
La Società, per i danni derivati o connessi con Terremoto, Maremoto ed Eruzione vulcanica non indennizza complessivamente per uno o più sinistri, che colpiscano la Sezione I di polizza, nel corso di validità dell’assicurazione, importo superiore al 40% del valore dei Fabbricati assicurati alla partita 1 opere per singola applicazione.
Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato per singolo Sinistro, previa detrazione dello scoperto del 10% e relativo minimo di €3.000,00.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più Sinistri, per una o più applicazioni, che avvengano nel periodo di Assicurazione annuale della Convenzione, somma superiore maggiore ad € 15.000.000,00 .
C.A. 23 Precipitazioni, inondazioni, alluvioni, allagamenti ed acqua in genere
La Società indennizza i danni causati o derivati da precipitazioni, inondazioni, allagamenti, solo se sono state prese misure di sicurezza adeguate in sede di progettazione e di realizzazione dell’opera.
12 di 18
CONDIZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)
A questo proposito, si conviene che le misure di
sicurezza, per essere adeguate, devono tenere in considerazione i valori per precipitazioni, inondazioni, alluvioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti per il controllo delle acque e del servizio meteorologico, riguardo all’ubicazione del rischio e a tutta la durata assicurativa e ciò fino ad un periodo di ricorrenza di 20 anni.
La Società non indennizza l’Assicurato per perdite e danni materiali e diretti derivanti da fatto che l’Assicurato non ebbe provveduto a suo tempo all’eliminazione di ostacoli (es. sabbia, alberi, ecc.) dal corso d’acqua per garantire un libero flusso, indipendentemente dalla portata d’acqua dello stesso.
Se assicurati, per macchinari, baraccamenti ed attrezzature di cantiere, la garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a collocare in luoghi riparati quelli fissi, e lì trasferirli, al termine del loro impiego giornaliero, anche quelli trasportabili o semoventi. Un luogo si intende riparato se la probabilità di inondazioni, alluvioni, allagamenti è inferiore a una volta ogni 20 anni.
Agli effetti della presente garanzia, la Società non indennizza complessivamente per uno o più sinistri, che colpiscano la Sezione I di polizza , nel corso di validità dell’assicurazione, importo superiore al 40% del valore dei Fabbricati assicurati alla partita 1 opere per singola applicazione.
Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato per singolo Sinistro, previa detrazione dello scoperto del 10% e relativo minimo di € 3.000,00.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più Sinistri, per una o più applicazioni, che avvengano nel periodo di Assicurazione annuale della Convenzione, somma superiore maggiore ad € 15.000.000,00 .
C.A. 24 Danni da furto e Rapina - Materiali e impianti Sono espressamente coperti dalla garanzia i danni a materiali ed impianti presenti nel luogo di costruzione delle opere dal momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto.
Fino al momento della messa in opera, e limitatamente a materiali elettrici, idrotermosanitari (ad esclusione delle tubazioni), materiali per pavimentazioni e rivestimenti, infissi e simili, la garanzia furto è operante a condizione che tali materiali siano posti in fabbricati e/o baraccamenti situati nel luogo di esecuzione delle opere e che il furto sia stato perpetrato mediante scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, di soffitti, di superfici, di lastre di vetro o cristalli.
Agli effetti della presente garanzia, la Società, per i danni derivati o connessi con Furto e Rapina, non indennizza complessivamente per uno o più sinistri, che colpiscano la Sezione I di polizza, nel corso di validità dell’assicurazione, importo superiore a 500.000,00 per sinistro e per durata dell’assicurazione di ogni singola
applicazione durata annuale della convenzione.
Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato per singolo Sinistro, previa detrazione dello scoperto del 10% e relativo minimo di € 2.500,00.
C.A. 25 Danni da polvere
Nell’ambito dei massimali convenuti in polizza alla Sezione “Responsabilità civile verso Terzi”, si intendono risarcibili i danni da polvere causati a terzi.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell’ Indennizzo viene effettuato, per singolo Sinistro, previa detrazione dello Scoperto del 10% dell’ammontare del danno con il minimo di € 2.000,00.
In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 300.000,00 per sinistro e durata.
C.A. 26 Ripristino piazzali e aree di cantiere
Si intendono compresi in garanzia i costi sostenuti dall’Assicurato per sgomberare, ripristinare, ricostruire le aree definite “luogo di esecuzione dei lavori” danneggiate da evento coperto dalla presente polizza. Il limite massimo di indennizzo per sinistro e per durata è pari a € 50.000,00
C.A. 27 Inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’art. 8, comma l) la garanzia è estesa ai danni a Terzi di inquinamento, purché determinato da un fatto accidentale, improvviso, imprevisto ed imprevedibile, restando pertanto esplicitamente esclusi i danni di inquinamento progressivo e/o graduale.
L’assicurazione non comprende spese o costi da chiunque sostenuti a qualunque titolo, per neutralizzare, limitare o comunque per intervenire, direttamente od indirettamente, sulle conseguenze / effetti dell’inquinamento anche se questo fosse indennizzabile a termini della presente garanzia.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell’ Indennizzo viene effettuato, per singolo Sinistro, previa detrazione dello Scoperto del 10% dell’ammontare del danno con il minimo di € 5.000,00.
In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 100.000,00 per sinistro e durata.
C.A. 28 Residuati bellici esplosivi
A parziale deroga dell’art. 3 comma g) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo, sempreché siano state prese idonee misure di sicurezza e sul luogo di esecuzione dei lavori sia stata effettuata una accurata operazione di bonifica da parte delle Autorità Competenti.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)
13 di 18
In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 250.000,00 per sinistro e durata.
C.A. 29 Onorario periti e consulenti
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito e dei consulenti che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell’indennizzo, con il massimo di € 60.000,00 per sinistro e per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il periodo di validità della polizza.
C.A. 30 Reintegro automatico in caso di sinistro
Ogni importo pagato dalla Società a termini delle Condizioni di polizza relative alla Sezione I - Danni alle cose - è computato, per la partita colpita, in diminuzione della relativa somma assicurata.
Quest’ultima viene comunque automaticamente reintegrata per il pari importo ed al Contraente la Società addebiterà il relativo rateo pro-quota di premio, prendendo a riferimento i tassi iniziali di polizza, e detto importo verrà regolato con l’emissione di apposito titolo da parte della Società.
C.A. 31 Costi di ricostruzione al momento del sinistro L’obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l’importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.
C.A. 32 Buona Fede
L’omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della presente polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo ma riguardino mutamenti episodici e transitori.
Resta inteso che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
C.A. 33 Terremoto - clausola delle 72 ore
A parziale deroga dell’art. 2 delle Condizioni Generali
di Assicurazione, in caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.
C.A. 34 Scavo aperto
Nell’ambito della partita 1) sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo, ferma restando l’esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.
Sono indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo pari a 500 metri. per singolo cantiere.
C.A. 35 Ritrovamenti archeologici - Spese supplementari
Qualora nel corso dei lavori venissero rinvenuti reperti archeologici e/o opere ed oggetti d’arte sottoposti a vincolo, si conviene di considerare indennizzabili i costi sostenuti dall’Assicurato per custodire e sorvegliare detti reperti. La Società si riserva la facoltà di decidere se indennizzare i suddetti costi o provvedere con propri mezzi alla relativa custodia e conservazione. La Società risponde fino alla concorrenza di euro 50.000,00 per sinistro e durata di polizza.
C.A. 36 Ricerca del guasto
Sono indennizzabili i costi che l’Assicurato ha dovuto sostenere per localizzare un danno indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza massima, per sinistro, dell’importo equivalente al 10% (dieci percento) dell’importo liquidato il danno stesso e, per l’intera durata della polizza, di un importo pari a Euro 50.000,00.
C.A. 37 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia espressamente a qualsiasi diritto di surroga spettante in base all’art 1916 C.C. nei confronti o azione di rivalsa nei confronti di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti dell’Assicurato, nei confronti delle Società controllate, controllanti, collegate e partecipate, nonché nei confronti: della Committente e dei suoi incaricati, dei progettisti della D.L. purché tale azione non venga esercitata dall’assicurato stesso.
C.A. 38 Clausola 50-50
14 di 18
CONDIZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)
In caso di danno o di perdita che colpisca le cose assicurate il cui accertamento venga effettuato dopo il
disimballaggio nel luogo di destinazione finale e la cui attribuzione non possa con certezza essere imputata alla fase di trasporto, la presente polizza interverrà nella liquidazione in quota paritaria con la polizza trasporti operante alla data del sinistro. La validità di detta clausola è subordinata all’esistenza di una polizza trasporti ed alla condizione che le cause del sinistro siano coperte sia con la presente polizza che con quella trasporti.
C.A. 39 Carico e scarico nell’ambito del cantiere
A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la presente copertura assicurativa viene estesa ai danni verificatisi durante le operazioni di carico/scarico delle cose assicurate sul cantiere e la cui attribuzione non possaconcertezzaessereimputataallafaseditrasporto. La presente polizza interverrà nella liquidazione in quota paritaria con la polizza trasporti operante alla data del sinistro. La validità della presente clausola è subordinata all’esistenza di una polizza trasporti e che le cause del sinistro siano coperte sia con la presente polizza che con quella trasporti. Per la parte di danno indennizzabile dalla presente polizza verrà applicato un deducibile del 10% del danno con il minimo di Euro 5.000,00.
C.A. 40 Colpa grave dell’assicurato e dolo dei dipendenti
La Società risponde dei danni da eventi per i quali è prestata la polizza determinati da colpa grave dell’Assicurato e/o da dolo e/o da colpa grave delle persone di cui l’Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge, esclusi però il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell’Assicurato stesso con lui conviventi, se e in quanto l’Assicurato debba risponderne, se l’Assicurato è una persona fisica, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori, se l’Assicurato è una Società e ferme comunque le altre delimitazioni di polizza.
C.A. 41 Danni a veicoli di terzi e dipendenti
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che sono compresi anche i danni a veicoli (inclusi cicli e motocicli) di proprietà o uso di terzi e/o dei dipendenti dell’Assicurato che si trovano nell’ambito dei luoghi di esecuzione dei lavori e/o nelle vicinanze e/o in aree ad essi appositamente destinate, sia all’aperto che al coperto.
C.A. 42 Traffico aperto (compresi danni a terzi durante l’attività di cantiere nell’ambito di lavori su fianco carreggiata/strade)
Si conviene tra le parti che in caso apertura al traffico - totaleoparziale- deltrattostradaleinteressatodailavori oggetto della copertura assicurativa, questa prosegue
nella sua piena validità a condizione che l’assicurato adotti tutte le misure necessarie per la prevenzione dei danni a o da terzi previste da leggi, regolamenti, contratti d’appalto e da richieste specifiche del Committente o del Direttore dei Lavori o del Responsabile dei Lavori (494/96).
C.A. 43 Esistenza di altre assicurazioni
In accordo tra le parti si prende e si da atto che la Sezione II - R.C.T. della presente polizza:
• nei riguardi di BNL Leasing S.p.A. opera in forma primaria; il pagamento del danno dovuto ai sensi del presente contratto, è pertanto effettuato con la detrazione fissata in polizza ;
• nei riguardi degli appaltatori e subappaltatori assicurati, opera a secondo rischio (in differenza di condizioni e limiti) rispetto alle polizze R.C.T. stipulate dai suddetti appaltatori e subappaltatori.
Pertanto ogni danno relativo alla Sezione II - R.C.T. dovuto ai sensi del presente contratto, è liquidabile previa detrazione di un importo di franchigia pari ai massimali assicurati dalle predette polizze R.C.T. Nel caso in cui dette polizze R.C.T. non avessero ad operare in una singola fattispecie, il pagamento del danno dovuto ai sensi del presente contratto, è effettuato con la detrazione del deducibile fissato in polizza.
C.A. 44 Misure di sicurezza - Precisazione
La Società non è altresì obbligata per i danni causati da inosservanza delle prescrizioni eventualmente previste nella relazione geologica e/o geotecnica e/o idrogeologica.
C.A. 45 Opere di presidio
Contemporaneamente alle operazioni di scavo, pena la inoperatività della garanzia, si debbono realizzare le idonee opere di contenimento allo scopo di impedire il cedimento del fronte di scavo.
Pertanto sono esclusi i danni occorsi durante la fase di sbancamento del terreno qualora non vengano eseguite opere di consolidamento del fronte di scavo e rispettate le prescrizioni contenute nei documenti ed elaborati tecnici. In particolare prima di aprire uno scavo successivo al primo è necessario che il contrasto efficace offerto dalle opere di contenimento sia almeno equivalente a quello del terreno asportato.
C.A. 46 Falde fraetiche
CONDIZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)
15 di 18
Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica
C.A. 47 Well-point
Si intendono esclusi i danni causati da cattivo o mancato funzionamento delle pompe idrovore.
C.A. 48 Misure antincendio
Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell’impianto assicurato sono stati, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.
Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d’opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.
C.A. 49 Danni necessari
La Società non è obbligata ad indennizzare le parti che debbono essere demolite o modificate per effettuare la costruzione o i posizionamenti previsti, come pure eventuali danni necessari ed i danni di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili.
C.A. 50 Misure di sicurezza (RCT)
Agli effetti della operatività delle garanzie prestate con la SEZIONE II della presente polizza, si conviene tra le parti che il luogo interessato dai lavori oggetto della copertura assicurativa (eseguiti anche in luoghi aperti ed accessibili al pubblico), venga opportunamente recintato, protetto e segnalato secondo la normativa specifica stabilita dall’Autorità competente.
C.A. 51 Messa in sicurezza pareti pericolanti
Sono esclusi i danni conseguenti a crollo di facciate e pareti che a seguito della ristrutturazione rimangono indipendenti dalle altre strutture, qualora l’appaltatore non abbia provveduto alla loro messa in sicurezza con misure tecnicamente idonee
C.A. 52 Misure di sicurezza per solai - tetto
Il rifacimento dei solai e dell’orditura del tetto deve essere effettuato procedendo alla demolizione ed alla ricostruzione di un solaio per volta e successivamente a quella del tetto.
Si intendono esclusi dalle garanzie della presente polizza i danni da infiltrazione d’acqua meteorica durante le fasi d’esecuzione dei lavori, qualora l’appaltatore non abbia provveduto ad attuare tutte le misure di protezione idonee alla prevenzione dell’eventuale fatto dannoso.
C.A. 53 Lavori già eseguiti
16 di 18
CONDIZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)
Il contraente dichiara e tale dichiarazione è ritenuta essenziale per l’efficacia del contratto di avere già eseguito parte delle opere previste nel contratto di appalto, e che in relazione a detti lavori non si sono a tutt’oggi verificati sinistri né sono in corso sinistri di alcun genere. Si intendono esclusi i danni il cui manifestarsi o la cui origine siano precedenti alla data di perfezionamento della presente polizza.
C.A. 54 Danni da asbesto
Ad integrazione di quanto indicato alla Sezione B - Responsabilità Civile verso Terzi - l’assicurazione non comprende i danni di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto.
SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI
17 di 18
SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI
POLIZZA CONVENZIONE CAR N° 45702523
Opere (Part.1) | Limite di ingresso in Convenzione per singolo finanziamento fino a € 15.000.000,00 |
Opere Preesistenti (Part.2) | Fino a € 5.000.000,00 |
Costi di demolizione e sgombero (Part.3) | 15% della somma assicurata in Partita 1 Opere |
Massimale RCT | Fino a € 5.000.000,00 per sinistro e durata annuale di applicazione |
Vengono stabilite le seguenti condizioni economiche di Convenzione Somme massime assicurabili / Limiti assuntivi
Garanzia | % Scoperto | Franchigia o minimo di Scoperto € | Limiti di risarcimento € | |
Per sinistro | Per durata annuale di applicazione salvo quanto diversamente previsto | |||
SEZIONE I - DANNI ALLE COSE | ||||
Danni da eventi naturali in genere salvo quanto diversamente disciplinato | 10 | 3.000,00 | 40% della somma assicurata in Partita 1) | 40% della somma assicurata in Partita 1) |
Inondazione, Alluvione, Allagamento, Terremoto, Maremoto, Eruzione vulcanica | 10 | 3.000,00 | 40% della somma assicurata in Partita 1) | 40% della somma assicurata in Partita 1) |
Incendio | 10 | 2.500,00 | 40% della somma assicurata in Partita 1) | 40% della somma assicurata in Partita 1) |
Ogni altra causa salvo quanto diversamente disciplinato | 10 | 2.500,00 | ||
Scioperi, Sommosse, Tumulti popolari | 10 | 3.000,00 | 40% della somma assicurata in Partita 1) | 40% della somma assicurata in Partita 1) |
Terrorismo e Sabotaggio | 10 | 3.500,00 | 40% della somma assicurata in Partita 1) | 40% della somma assicurata in Partita 1) |
Furto e Rapina | 10 | 2.500,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
Errori di progettazione e calcolo | 10 | 2.500,00 | 40% della somma assicurata in Partita 1) con sotto limite del 10% della somma assicurata in Partita 1) per parte affetta | 40% della somma assicurata in Partita 1) con sotto limite del 10% della somma assicurata in Partita 1) per parte affetta |
Manutenzione estesa | 24 mesi | |||
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno e festivo | 10 | 2.500,00 | 10% danno indennizzabile con il massimo di 15.000,00 | 10% danno indennizzabile con il massimo di 15.000,00 |
Garanzia | % Scoperto | Franchigia o minimo di Scoperto € | Limiti di risarcimento € | |
Per sinistro | Per durata annuale di applicazione salvo quanto diversamente previsto | |||
SEZIONE II - R.C.T. | ||||
R.C.T. | 10 | 2.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
Vibrazione, Rimozione, Franamento e Cedimento del terreno | 10 | 2.500,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
Cavi e condutture sotterranee | 10 | 2.500,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
Inquinamento accidentale | 10 | 5.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
Danni da interruzione o sospensione di esercizio | 10 | 5.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
Danni da polvere | 10 | 2.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - tel. x00 000 0000000 - fax x00 000 0000000 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469 Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione
18 di 18
SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI
e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046 xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
INFORMATIVA PRIVACY
1 di 4
POLIZZA CONVENZIONE CAR N° 45702523
Fascicolo Informativo - Polizza Convenzione
N° M0500363412 - LEASING BENI STRUMENTALI
NOTA INFORMATIVA
POLIZZA CONVENZIONE CAR N° 45702523
INFORMATIVA PRIVACY
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Gentile Cliente,
ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
QUALI DATI RACCOGLIAMO
Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa, quali, tra l’altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l’esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l’eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).
In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l’esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo(3), sia per l’adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell’ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii),
2 di 4
INFORMATIVA PRIVACY
(iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.
Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindinecessarioperlastipuladellapolizzaeperfornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all’area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all’accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.
I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).
A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI.
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto(5).
I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol(6) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (ii) e (iv).
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(7) (si veda anche nota 4).
COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI
ISuoidatipersonalisarannotrattaticonidoneemodalitàe procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del
contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.
QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (xxx.xxxxxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Bologna(8).
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 7). Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
NOTE
1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); organismi associativi (es. XXXX) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui
partecipano banche e società finanziarie.
2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell’ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistricondanniallepersona, maancheeventualidati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
4) Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di ( a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
INFORMATIVA PRIVACY 3 di 4
5) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il
pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
6) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo
S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx.
4 di 4
INFORMATIVA PRIVACY
7) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di
assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarieconvenzionate; nonchéadentiedorganismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.
Polizza 45702523 – Ed. 01/05/2019
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - tel. x00 000 0000000 - fax x00 000 0000000 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469 Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione
e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046 xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx