Rep. n.
Rep. n.
Contratto normativo per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale nelle sedi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, mediante installazione e gestione di distributori automatici
CIG: Lotto :
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno in Roma, presso la sede della
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me,
, nat_ a il ,
designat_, con provvedimento direttoriale prot. n. a ricevere, quale
Ufficiale Rogante dell’Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:
- , dirigente pubblico, nato a il ,
domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, “Agenzia”), con sede legale in Roma, alla Xxx Xxxxxxxxx, 000, codice fiscale e partita IVA 06363391001;
- , nato a il , domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di della Società (di seguito, per brevità, “Società” o “Operatore Economico”), con sede legale in , alla Via/Piazza
; partita IVA: ; codice
1
AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0239977.19-06-2020-U
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese:
, capitale sociale versato € ; aggiudicatario della concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs. 18.4.2016 n. 50, si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.
I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano, mediante strumenti informatici, quanto
segue.
Premessa
- con determina n. 2722 del 21-02-2020, l’Agenzia ha avviato una procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, per l’affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici presso le sedi degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate;
- all’esito della procedura di gara, l’offerta presentata dal Concessionario è risultata quella economicamente più vantaggiosa secondo i criteri fissati nel Disciplinare di gara;
- con provvedimento prot. /_ del , l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione definitiva della concessione in favore del Concessionario;
- ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la Stazione concedente ha verificato in capo all’Aggiudicatario il possesso dei prescritti requisiti.
È decorso il termine per la stipula del presente Contratto, di cui all’art. 32, commi 8 e 9 del D.lgs. 50/2016.
La Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; con i contratti esecutivi, stipulati da ciascuna Direzione Regionale, l’Agenzia richiederà l’istallazione e l’attivazione dei break-point sulla base del fabbisogno di competenza. Resta inteso che, nel corso della durata del presente contratto, l’Agenzia potrà decidere di stipulare uno o più contratti esecutivi in ragione del fabbisogno di competenza, ovvero di non stipularne alcuno, o ancora di non reiterarli alla scadenza.
Art. 1 – Premesse, Allegati e Definizioni
1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
• Allegato “A” (Schema di Contratto Esecutivo);
• Allegato “B” (Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e sue appendici e allegati);
• Allegato “C” (Offerta tecnica della Società);
• Allegato “D” (Offerta economica del Concessionario);
• Allegato “D” (cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n.50 del 2016, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto medesimo per un importo pari ad Euro
, emessa da , il e valida sino al ).
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di
prevalenza:
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
• Offerta tecnica ed economica del Concessionario;
• Contratto normativo;
• Contratto esecutivo;
3. Ai fini del presente Contratto normativo, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:
• CONTRATTO NORMATIVO (o “Contratto”):
il contratto normativo disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini della fornitura e dei servizi oggetto della concessione, come descritti nel Capitolato, nella misura che verrà richiesta dall’Agenzia mediante la sottoscrizione del/i contratto/i esecutivo/i. Con la sottoscrizione del contratto normativo il Concessionario si obbliga a fornire i prodotti e i servizi indicati nel Capitolato.
• CONTRATTO ESECUTIVO:
Con il contratto esecutivo stipulato con la Società, ciascuna Direzione Regionale dell’Agenzia richiederà l’istallazione e l’attivazione dei break- point sulla base del fabbisogno di competenza. Ne consegue che l’Agenzia sarà vincolata solo a seguito della stipula dei suddetti contratti esecutivi.
• COMMITTENTE/CONCEDENTE:
Agenzia delle Entrate
• CONCESSIONARIO:
affidatario in concessione del servizio di cui al successivo articolo 2.
Art. 2 - Oggetto
Il presente contratto normativo ha ad oggetto l’affidamento in concessione
del servizio di installazione e gestione di distributori automatici presso alcune sedi degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Le condizioni del servizio sono regolate dal Capitolato, dal Disciplinare, da quanto dichiarato dal concessionario in sede di offerta tecnica ed economica, dal presente contratto, da intendersi qui integralmente recepiti, nonché dalle indicazioni operative che saranno altresì impartite dai competenti Uffici dell’Agenzia.
Il presente accordo non riguarda l’installazione degli apparecchi presso le sedi demaniali dell’Agenzia delle Entrate e quelle in comodato d’uso.
La stipula del presente contratto non comporta di per sé alcun obbligo per l’Agenzia e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno solo in seguito ai singoli contratti esecutivi.
L’attività da realizzare in concessione consiste in:
- installazione e allacciamento di distributori automatici presso alcune sedi dell’Agenzia delle Entrate (elencate nell’allegato 1A del Capitolato per ciascun lotto);
- installazione ed all’allacciamento dei refrigeratori di acqua di rete microfiltrata;
- dotazione per ciascun distributore di un sistema di misurazione dei consumi energetici, che consenta la rilevazione anche a distanza degli stessi, prevedendo altresì delle modalità semplificate per la rendicontazione dei consumi misurati;
- gestione dei distributori (ricarica di generi alimentari, manutenzione dei macchinari - compresi gli interventi di pulizia e sanificazione degli stessi);
- servizio di assistenza telefonica e di pronto intervento in caso di malfunzionamenti, con reperibilità dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00;
- rimozione dei macchinari al termine della concessione, entro e non oltre il termine di 60 giorni, trascorsi i quali l’Agenzia potrà provvedere alla rimozione ponendo a carico del concessionario le relative spese;
- fornitura, integrata con i distributori stessi o nelle loro immediate vicinanze, a cura e spese del Concessionario, di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il numero dei contenitori per la raccolta differenziata dovrà rispettare le norme del comune di riferimento.
La quantità e le caratteristiche tecniche delle macchine distributrici installate devono essere quelle indicate dettagliatamente nel Capitolato.
Il numero degli apparecchi è rapportato alle esigenze dell’Agenzia al momento dell’affidamento e potrà comunque subire variazioni in aumento o in diminuzione. Le variazioni in aumento saranno concordate con la Società. Il luogo di installazione dei distributori all’interno delle sedi dell’Agenzia verrà concordato con la Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica per gli uffici delle Direzioni Centrali e con le Direzione Regionali - Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per gli uffici di competenza regionale. Tali soggetti si riservano comunque la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in diversa sede o in diverso luogo della medesima sede, senza onere alcuno a carico dell’Agenzia.
Il Concessionario deve garantire la ricarica degli alimenti in modo continuativo, ed in ogni caso non oltre 24 ore dall’avvenuta segnalazione,
anche informale, da parte dell’Ufficio dell’Agenzia interessato della mancanza anche di un solo prodotto.
Il concessionario, entro 1 giorno dalla ricezione del contratto esecutivo, dovrà provvedere alla restituzione dello stesso debitamente sottoscritto.
Art. 3 - Durata del contratto
La concessione avrà la durata di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto; conseguentemente il termine finale di ciascun contratto esecutivo non potrà essere successivo a quello del presente contratto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, l’Agenzia – nel corso dell’esecuzione della concessione – si riserva la facoltà di prorogare la durata del presente Contratto e dei relativi contratti esecutivi per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il Concessionario sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni, previste nel presente Contratto e nei relativi contratti esecutivi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per la Concedente.
Art. 4 – Rimborso delle spese energetiche da parte del concessionario e corrispettivi dovuti dagli utenti
Il concessionario è tenuto al rimborso delle spese sostenute dall’Agenzia per l’alimentazione energetica dei distributori di bevande calde e misto fredde, escluso il refrigeratore di acqua microfiltrata, secondo le modalità meglio specificate nel Capitolato. L’Agenzia addebiterà con frequenza semestrale l’importo del rimborso al Concessionario, che dovrà provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta di rimborso.
I corrispettivi dovuti dagli utenti sono i seguenti NON COMPILARE
Tali corrispettivi sono da intendersi IVA inclusa e comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l’intera durata contrattuale fatto salvo quanto previsto dall’art. 115 del Codice e dalle disposizioni ivi richiamate. La Società dichiara pertanto, di rinunciare, fin d’ora, ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.
La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato e nei relativi allegati e appendici.
I distributori dovranno erogare i prodotti con l’inserimento di monete nonché con sistemi alternativi che consentano la ricarica (chiavi elettroniche, tessere, microchip, app ecc.), prevedendo un eventuale deposito cauzionale di importo non superiore a 3 euro; opzionalmente i distributori potranno accettare anche banconote; in ogni caso, per i pagamenti in contante dovrà essere garantita l’erogazione del resto o segnalata chiaramente la temporanea indisponibilità dello stesso.
Art. 5 – Avvio del servizio - Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico del Concessionario
Il Concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, all’installazione ed all’allacciamento dei distributori automatici presso le sedi elencate nell’allegato 1A, all’installazione ed all’allacciamento dei refrigeratori di acqua di rete microfiltrata e ad ogni altra attività necessaria all’espletamento del servizio entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula di ciascun contratto esecutivo. In caso di mancato rispetto di tale termine la
stazione concedente applicherà una penale pari all’un per mille del valore del relativo contratto esecutivo, così come meglio specificato nel paragrafo 10 del presente Contratto.
Gli oneri a carico della Società relativi all’espletamento della Concessione sono dettagliatamente descritti nel Capitolato; resta inteso che sono a carico del Concessionario tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
La gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di installazione rimane a totale carico del Concessionario. La Società accetta di comparire come detentore/produttore dei rifiuti sopra citati sollevando l’Agenzia da qualsiasi responsabilità. Entro 100 giorni dovrà essere trasmessa fotocopia dell’eventuale Formulario di identificazione Rifiuti o idoneo documento/dichiarazione dal quale è desumibile che la Concessionaria ha provveduto a proprio nome al corretto smaltimento dei rifiuti.
Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del Contratto.
Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente Contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
Il Concessionario si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente Contratto e dai singoli Contratti esecutivi, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto resteranno ad esclusivo carico del Concessionario.
Il Concessionario si impegna espressamente ad impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi allegati e negli atti della procedura di gara.
Il Concessionario prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità. Il Concessionario non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto e dei relativi contratti esecutivi e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.
Il Concessionario si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
Il Concessionario si impegna affinché, durante lo svolgimento delle
prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.
In caso di inadempimento del Concessionario agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto e i relativi contratti esecutivi.
Art. 6 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
IL Concessionario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Il Concessionario si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, il Concessionario si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le norme di cui al D.lgs.
n. 81/2008 e s.m.i., quelle specifiche previste dal D.lgs. n. 50 del 2016, tutte le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene alimentare, ed in particolare dovrà consegnare entro la data di inizio del servizio il proprio manuale H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti) redatto ai sensi del D.lgs. 155/97.
Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro
applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Concessionario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
Il personale incaricato dal Concessionario nell’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente da lui, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
Resta inteso che il Concessionario è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del presente Contratto.
In caso di inadempimento del Concessionario agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto normativo e i relativi
contratti esecutivi.
Art. 7 – Struttura organizzativa
(all’atto della stipula sarà indicata la specifica composizione della struttura
organizzativa indicata dall’offerente)
Le Parti convengono che tutte le comunicazioni e le contestazioni saranno effettuate per iscritto presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata ed anticipate a mezzo posta elettronica. A tal fine la Società
dichiara il seguente indirizzo pec: ed indica, quale
referente, responsabile del servizio, il sig. – e-
mail:. .
Il Responsabile del servizio si farà affiancare da un team, che coordinerà, e che avrà il compito di dirimere, unitamente al responsabile designato dall’Agenzia, ogni tipo di controversia o criticità eventualmente rilevata durante la fase di gestione del contratto.
Detto responsabile dovrà essere reperibile in orario lavorativo (dalle 8.00 alle 17.00).
I referenti commerciali - amministrativi, che si occupano della gestione degli aspetti contrattuali e della fatturazione e si interfacciano con i referenti degli Uffici Centrali e/o periferici dell’Agenzia sono……………………………….
Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti nominati dall’Agenzia.
Tutti i componenti del team dedicato dovranno assicurare riservatezza sulla gestione dei dati e sul contenuto delle comunicazioni nonché su ogni elemento/informazione di cui vengano a conoscenza in virtù dell’esecuzione della presente concessione.
In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la
Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto esecutivo ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Art. 8 – Responsabilità del Concessionario e garanzie
Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che il medesimo dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione della concessione, mantenendo l’Agenzia comunque esente da ogni responsabilità al riguardo.
Il Concessionario dovrà adottare tutte le cautele necessarie e mantenere indenne l’Agenzia da ogni rischio connesso alla gestione dei distributori, anche per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti, opere, immobili dell’Agenzia causati da eventuali malfunzionamenti dei distributori, oltre che per eventuali danni nei confronti di chiunque cagionati dai distributori, dai prodotti erogati tramite gli stessi o derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Concessionario medesimo; restano a carico del Concessionario anche i danni che dovessero emergere successivamente alla data di scadenza del Contratto.
Per l’effetto, il Concessionario si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare la Committente a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l’esecuzione delle attività affidate con il presente Contratto.
Il termine prescrizionale di dieci anni ai fini dell’attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui la Committente riceverà la richiesta di pagamento e/o
di danni e/o il diniego di discarico da parte dei suddetti terzi.
La manleva e garanzia così prestata obbligherà il Concessionario a tenere sollevata l’Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extracontrattuale.
Nel caso in cui la Committente, o i propri dipendenti o amministratori, dovessero essere chiamati a rispondere per responsabilità da danno erariale in relazione a fattispecie dannose conseguenti o derivanti da inadempimenti del Concessionario agli obblighi dallo stesso assunti con il presente Contratto, il Concessionario si impegna altresì a tenere del tutto indenni i predetti soggetti, manlevandoli da ogni pregiudizio economico che dovessero subire per effetto dell’esercizio dell’azione da parte della Procura della Corte dei Conti e di eventuali condanne comminate all’esito dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti.
A garanzia del puntuale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente affidamento in concessione, il Concessionario ha stipulato polizza fideiussoria n. …………………….. rilasciata dalla
………………………….in data……………….. per l’importo di
€…….……………; detta garanzia sarà svincolata secondo le prescrizioni del Disciplinare.
In caso di inadempienze contrattuali del Concessionario, l’Agenzia avrà diritto di rivalersi sulla garanzia sopra citata.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro.
Il Concessionario ha costituito, altresì, apposita garanzia assicurativa, volta
a coprire tutte le ipotesi di responsabilità civile (RCT/RCO) e i relativi danni, materiali, corporali e di natura patrimoniale, che il Concessionario stesso, o i soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare alla Stazione concedente o a soggetti terzi nel corso o in occasione della somministrazione delle prestazioni di cui al presente contratto, con massimale pari a € 1.500.000,00.
Resta inteso che eventuali franchigie o scoperti previsti nelle suddette polizze restano a carico del Concessionario, assumendo questo l’obbligo dell’integrale risarcimento del danno arrecato alla Committente e/o a Terzi. Il Concessionario è inoltre responsabile per i danni non coperti dall’assicurazione o eccedenti il massimale previsto.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per la Committente e che, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subìto.
Resta in ogni caso inteso che il Concessionario è, comunque, responsabile in proprio di quanto l’assicurazione presentata – ancorché accettata dalla Committente – non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l’incapacità economica dell’assicuratore, etc.).
Art. 9 – Verifiche
Il Direttore dell’Esecuzione della Committente, anche avvalendosi di assistenti e di strutture di supporto, nel corso dell’esecuzione del servizio, ha facoltà di eseguire qualsiasi tipo di verifica giudicata utile a suo insindacabile giudizio, anche in contraddittorio con il Concessionario e ne darà comunicazione al Responsabile del procedimento.
Tutti gli oneri derivanti dalle verifiche, compresi quelli derivanti dalla sostituzione di parti danneggiate a causa degli smontaggi finalizzati ai controlli, saranno a carico del Concessionario.
Qualora l’Agenzia, tramite i propri incaricati al controllo, riscontri anomalie negli apparecchi ed arredi installati, ne ordinerà per iscritto la sostituzione. L’Agenzia si riserva la facoltà di sottoporre - una o più volte nel corso del contratto - ad analisi tecniche di laboratorio, presso le autorità sanitarie competenti, i prodotti forniti dalla Società, al fine di verificare l’osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere tutto ciò che risulta necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.
Il Concessionario si obbliga ad accettare l’esito delle analisi e, qualora tali controlli abbiano esito positivo, si provvederà alla contestazione formale alla Società, la quale dovrà tempestivamente risolvere il problema rilevato e rimborsare all’Agenzia le spese delle analisi di laboratorio da essa sostenute. L’Agenzia si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi insindacabile motivo, non ritenga opportuna l’erogazione.
L’Agenzia avrà la facoltà di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificare la scadenza e l’effettiva provenienza biologica e dal commercio
equo & solidale o la corretta indicazione di destinazione al consumo per celiaci e/o diabetici. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell’affidataria entro il più breve tempo possibile.
In caso di contestazioni sulla qualità della merce, varrà il giudizio insindacabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da un laboratorio specializzato (accettato) scelto in contraddittorio. Le spese saranno a totale carico del Concessionario.
Art. 10– Penali
L’Agenzia si riserva di effettuare controlli a campione per constatare il corretto espletamento del servizio. Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali o ritardi, la Società sarà tenuta a corrispondere delle penali nei casi, secondo gli importi e le modalità di seguito indicate.
L’Agenzia ha la facoltà di applicare le penali nei casi sotto indicati:
INSTALLAZIONE E ASPORTAZIONE DEI DISTRIBUTORI:
- mancata installazione e asportazione dei distributori nei termini prescritti: per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini fissati nei contratti esecutivi, nell’installazione o nell’asportazione dei distributori sarà applicata una penale pari all’un per mille del valore del relativo contratto esecutivo.
GESTIONE ORDINARIA:
- AUMENTO NON AUTORIZZATO DEI PREZZI DEI PRODOTTI: per ogni infrazione
accertata sarà applicata una penale pari all’un per mille del valore del contratto esecutivo per ogni giorno di mancata applicazione del prezzo offerto in gara;
- PRODOTTI DI QUALITÀ DIFFORME A QUELLA PREVISTA: verrà applicata una
penale pari all’un per mille del valore del contratto esecutivo per ogni giorno
di mancata fornitura del prodotto dovuto;
- MANCATO RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI, O ASSENZA DI UN PRODOTTO PER PERIODI SUPERIORI ALLE 24 ORE DALLA SEGNALAZIONE: applicazione di
una penale pari all’un per mille del valore del contratto esecutivo per ogni giorno di ritardo.
INTERVENTI
- RITARDO NELLA FREQUENZA DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA E/O DISINFEZIONE
indicata nella comunicazione di attivazione del distributore: applicazione di una penale pari all’un per mille del valore del contratto esecutivo per ogni giorno di ritardo;
- RITARDO NELLA EFFETTUAZIONE DELL’INTERVENTO MENSILE DI SANIFICAZIONE DELLE COMPONENTI ESTERNE DI CIASCUNA MACCHINA
DISTRIBUTRICE: applicazione di una penale pari all’un per mille del valore del presente contratto per ogni giorno di ritardo;
- RITARDO NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA: per
ogni ora di ritardo rispetto alle tempistiche per l’esecuzione degli interventi di assistenza tecnica, di cui alla offerta tecnica presentata dal Concessionario, sarà applicata una penale pari all’un per mille del valore del contratto esecutivo;
- MANCATA ATTIVAZIONE E MANCATO RISPETTO DEL SISTEMA DI
AUTOCONTROLLO: per ogni infrazione accertata, sarà applicata una penale pari all’un per mille del valore del contratto esecutivo.
TRASMISSIONE REPORT: in caso di mancata o ritardata trasmissione del resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde, dei prodotti e dei litri di acqua prelevata dai distributori cd. “refrigeratori d’acqua” verrà
applicata una penale pari all’un per mille del valore del contratto esecutivo per ogni giorno di ritardo nella trasmissione.
ALTRE PRESTAZIONI NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI
DEL CAPITOLATO: per ogni infrazione accertata, verrà applicata una penale pari all’un per mille del valore del contratto esecutivo per ogni giorno di ritardo nel ripristino delle condizioni di conformità.
Anche in caso di applicazione di penali, resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c.
Qualora i ritardi superino i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della concessionaria, il servizio ovvero la parte di esso non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
In riferimento a ciascun contratto esecutivo, l’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore della concessione. In caso di superamento di detta soglia, l’Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto con il Concessionario mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.
Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, senza possibilità per il Concessionario di sollevare alcuna eccezione, anche qualora il ritardo dipenda da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso fortuito.
Ai fini dell’applicazione delle penali, la Committente contesterà tramite pec al Concessionario le eventuali inadempienze riscontrate; il Concessionario, entro 7 giorni, potrà fornire, in forma scritta tramite pec, le proprie controdeduzioni e l’eventuale documentazione a supporto; la Committente, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti.
In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la Committente potrà procedere direttamente all’applicazione delle penali ed all’addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.
In caso di applicazione delle penali, l’importo di queste ultime sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. L’importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall’emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
Art. 11 – Recesso
Per i primi 6 mesi dall’istallazione dei break point il servizio si intende soggetto a periodo di prova; durante tale periodo, l’Agenzia potrà, a suo insindacabile giudizio, e senza che la Società possa vantare pretese di alcun genere, recedere dal contratto.
La Committente si riserva in ogni caso il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente Contratto e dai contratti esecutivi dallo stesso discendenti, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione almeno 20 giorni prima al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata.
Alla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà interrompere
l’esecuzione delle prestazioni.
Il Concessionario avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.
L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal Contratto qualora per la tipologia dei servizi in argomento vengano attivate Convenzioni Consip.
Art. 12 – Risoluzione del Contratto
In caso di inadempimento del Concessionario anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto e con i contratti esecutivi dallo stesso discendenti che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a
15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento di ogni danno subìto.
In ogni caso, si conviene che il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento delle obbligazioni oggetto dello stesso e dei documenti di gara, che qui si intendono integralmente recepiti.
L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa
dichiarazione da comunicarsi al Concessionario - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:
- qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario ai fini della stipula del presente Contratto;
- in caso di mancato reintegro della cauzione;
- stato di inosservanza del Concessionario riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del Contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- cessione del contratto o subconcessione fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente Contratto e dalla legislazione vigente;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate al Concessionario per l’espletamento del servizio.
L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Contratto e dei contratti esecutivi dallo stesso discendenti qualora nei confronti del Concessionario e/o dei componenti la sua compagine sociale, e/o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322
c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
In caso di risoluzione, l’Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del maggior danno.
Con la risoluzione del Contratto sorge nella Committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del Fornitore inadempiente.
Nel caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di risoluzione del presente Contratto, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Fornitore, quest’ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione concedente non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.
In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva.
La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art.
110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Contratto normativo per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta.
Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 13 – Subconcessione
(da inserire solo nel caso in cui non sia stata dichiarata la subconcessione in sede di Offerta)
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Concessionario di subconcedere le prestazioni oggetto del presente Contratto normativo.
(da inserire solo nel caso in cui sia stata dichiarata la subconcessione in sede di Offerta)
Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subconcessione, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, le seguenti prestazioni contrattuali:
a. ……………………………………………………………………..
b. ……………………………………………………………………….
A tale fine, il Concessionario dovrà trasmettere alla Concedente la documentazione di cui all’art. 105, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine
previsto, la Concedente non autorizzerà la subconcessione.
In caso di non completezza dei documenti presentati, la Concedente procederà a richiedere al Concessionario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale la subconcessione non verrà autorizzata. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione della subconcessione.
Il Concessionario è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto della subconcessione subisca variazioni e l’importo della stessa sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
L’Agenzia rilascerà l’autorizzazione alla subconcessione, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e previo accertamento dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo al subconcessionario.
Il Concessionario dovrà dimostrare per tutta la durata del Contratto l’assenza in capo al subconcessionario dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo al subconcessionario, la Committente revocherà l’autorizzazione alla subconcessione.
L’eventuale affidamento in subconcessione dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Concessionario, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Concedente per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
I corrispettivi maturati dal subconcessionario, ad eccezione di quanto previsto dall’art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, saranno corrisposti direttamente dal Concessionario il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subconcessionari gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
Il Concessionario si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subconcessionario o ai suoi ausiliari.
Il Concessionario si obbliga a trasmettere alla Concedente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subconcessionario con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, la Concedente sospenderà il successivo pagamento a favore del Concessionario.
Il Concessionario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subconcessione, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Concedente inadempimenti del subconcessionario; in tal caso, il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Concedente né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.L. 32/2019.
In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti periodi, la Concedente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del
presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
Art. 14 – Divieto di cessione del Contratto
Fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
In caso di inosservanza, da parte del Concessionario, degli obblighi di cui al precedente periodo, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno del Concessionario.
Art. 15 - Cessione dei crediti
Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Concessionario, si applica il disposto di cui all’art. 106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.
Più precisamente, ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice, è ammessa la cessione dei crediti maturati dal Concessionario nei confronti della Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla legge n. 52/1991.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito, il Concessionario risultasse, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o
più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00, la Concedente si riserva il diritto, e il Concessionario espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta al Concessionario.
Art. 16 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’Appaltatore
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, il Concessionario deve darne comunicazione alla Committente con un preavviso di almeno trenta giorni, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione. La Committente ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal Contratto.
Il mancato preavviso di cui al periodo precedente fa sorgere in capo alla Committente la facoltà di recedere dal presente Contratto e dai relativi
contratti esecutivi.
Art. 17 – Disposizioni antimafia
Il Concessionario prende atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente Contratto, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
In particolare, il Concessionario garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta
normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Il Concessionario si impegna a comunicare immediatamente alla Committente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Concessionario ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2001, anche successivamente alla stipula del Contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto.
L’Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.
Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata del Contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il Contratto si risolverà di diritto ove il Concessionario non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
Art. 18 – Trattamento dei dati personali e designazione del Responsabile
esterno
Il Concessionario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto. La Committente tratta i dati forniti dal Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
Il Concessionario prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed i prezzi di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Concessionario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Concessionario si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel presente Contratto.
In ragione dell’oggetto del Contratto, ove il Concessionario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
Nel caso in cui il Concessionario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, la Committente potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento
dei Dati personali.
Art. 22 – Xxxxxxxxx eletto
A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
il Concessionario: PEC: ; Agenzia delle Entrate: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e
Logistica – Settore Approvvigionamenti - Ufficio Gestione Gare - Via Giorgione, 159 – 00147 Roma.
Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione alla Committente relativamente al presente Contratto dovrà essere indirizzata al domicilio di
cui al presente articolo.
Art. 23 – Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante:
- dall’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto;
- dall’interpretazione, applicazione ed esecuzione dei contratti esecutivi; il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Art. 24 – Spese
Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi compreso il rimborso alla Stazione Concedente delle spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
Il presente Contratto è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 1. L’imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 del D.P.R. 642/1972 e dell’art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a carico dell’operatore economico.
Il Concessionario dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto costituiscono operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa.
Inoltre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle
Xxxxxxx fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell’art. 57 comma 7.
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.
Ai sensi dell’art. 47ter, comma 2 della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall’art. 32 del Codice dei contratti pubblici, e come sostituito dal D.L. 179/2012, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano, mediante l’uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa pagine di mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me