CAPITOLO 4
CAPITOLO 4
Regolamento componente “TARI”
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ART. 3. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI ART. 4. SOGGETTO ATTIVO
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
ART. 5. PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO ART. 6. SOGGETTI PASSIVI
ART. 7. LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO, ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI
ART. 8. ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO
ART. 9. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO E PRODOZIONE MISTA DI RIFIUTI
ART. 10. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
TITOLO III – TARIFFE
ART. 11. COSTO DI GESTIONE
ART. 12. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ART. 13. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 14. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO ART. 15. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE ART. 16. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 17. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 18. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ART. 19. SCUOLE STATALI
ART. 20. TRIBUTO GIORNALIERO ART. 21. TRIBUTO PROVINCIALE
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
ART. 22. RIDUZIONI EX LEGE
ART. 23. RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA – COMPOSTAGGIO DOMESTICO
ART. 24. RIDUZIONI FACOLTATIVE ART. 25. RIDUZIONI PER IL RICICLO
ART. 26. ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI ART. 27. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO
ART. 28. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
ART. 29. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
ART. 30. POTERI DEL COMUNE ART. 31. ACCERTAMENTO
ART. 32. SANZIONI
ART. 33. RISCOSSIONE
ART. 34. INTERESSI
ART. 35. RIMBORSI
ART. 36. SOMME DI MODESTO AMMONTARE ART. 37. CONTENZIOSO
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 38. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI ART. 39. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
ART. 40. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ALLEGATI
ALL. A: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE ALL.1: QUOTA FISSA UD
ALL.2: QUOTA VARIABILE UD ALL.3: QUOTA FISSA UND ALL.4: QUOTA VARIABILE UND
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto del Regolamento
0.Xx presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente “TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall’art.1 commi dal 639 al 705 della Legge 147 del 27.12.2013 ( legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
0.Xx fini del presente regolamento restano ferme le definizioni di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, nonché quelle contenute nell’art. 1 commi da 161
a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani,
3.L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 ( legge di stabilità 2014) e smi.
0.Xx tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e nel D.M. 20 aprile 2017.
5.Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni di cui al Regolamento Comunale di igiene urbana e Gestione dei Rifiuti in quanto e se compatibili;
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
0.Xx gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
0.Xx servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonchè dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
0.Xx definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4.Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
Sono considerati rifiuti urbani pericolosi quelli di cui alle lett. c) d) e) f) qualora rientrino in tale classificazione ai sensi di normative comunitarie e nazionali. Non sono mai classificati rifiuti pericolosi i rifiuti domestici.
5. Sono rifiuti speciali quelli definiti dall’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e precisamente:
- i rifiuti da attività agricole e agroindustriali;
- i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo
- i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti;
- il combustibile derivato dai rifiuti ( CDR)
Il produttore di rifiuti speciali ( non assimilati) assolve ai propri obblighi con le seguenti priorità:
- auto smaltimento dei rifiuti;
- conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati
- conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
- esportazione dei rifiuti;
Sono considerati ” pericolosi ” i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco di cui all’all. D della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del Tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate all’art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazioni X.X. x. 00-00/0000, xxxxxxxx tali rifiuti sono soggetti all’obbligo di conferimento al servizio pubblico con applicazione del relativo tributo eventualmente ridotto ai sensi del successivo art. 24 comma 1 lett.b).
L’assimilazione, in considerazione dell’aggravio che comporterebbe per il servizio pubblico, non trova applicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 comma 5 lett. d) del Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel caso di utenze in cui il rapporto fra la quantità annua di rifiuti conferita per unità di superficie sia superiore a 40 kg/mq/anno.
I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio e la responsabilità della raccolta, dell’avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
a) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
b) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
c) i rifiuti radioattivi;
d) i materiali esplosivi in disuso;
e) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
f) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
1. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
a) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
b) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
c) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
Art. 4. Soggetto attivo
1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
Art. 5. Presupposto per l’applicazione del tributo
1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
a) suscettibilità a produrre rifiuti urbani , l’ idoneità del locale o area scoperta in relazione all’uso a cui è adibito di produrre rifiuti urbani ed assimilati per cui il fatto generatore del prelievo sorge oltre che per il possesso o detenzione anche per la idoneità di produzione di rifiuti.
b) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie. Sono tali le unità immobiliari o porzioni di esse destinate ad uno specifico utilizzo ( abitativo, commerciale, produttivo, di servizi ) dotate di specifica autonomia funzionale.
c) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
d) aree scoperte operative. Aree esterne per le quali vi è un collegamento funzionale in relazione all’attività svolta nel locale tassabile. Sono computate ai fini della tassazione.
e) utenze domestiche, le superfici adibite utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione, locali e loro pertinenze, nonché altri locali utilizzati quali cantine, garages etc. assoggettati a tariffa che non costituiscono pertinenze di civili abitazioni già soggette a tariffazione.
f) utenze non domestiche, vi rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo, classificati sulla base dell’ allegato A le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
g) possessore colui che esercita un potere di fatto sull’immobile espressione di una attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di diritti reali
h) detentore colui che possa disporre del bene di cui altri sia possessore
i) occupante colui che utilizza il locale sine titulo
3. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva
4. la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo
5. La presenza di mobilio o macchinari e l’attivazione anche di un solo dei servizi di erogazione dell’acqua, del gas , dell’energia elettrica, della telefonia, costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione di un locale o di un’area e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti finchè queste condizioni permangono.
6. Il tributo è dovuto altresì per locali ed aree utilizzate o occupate anche se prive di servizi a rete attivi. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l’occupazione si presume avvenuta dalla data di eventuale acquisizione della residenza anagrafica.
7. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
a) tutti i locali comunque denominati. Esistenti in qualsiasi specie di costruzione
stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi. Chiudibili da ogni lato verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
b) le arre scoperte operative
c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
Art. 6. Soggetti passivi
1. La TARI è dovuta da chiunque ( persona fisica o giuridica) possieda o detenga/occupi a qualsiasi titolo locali o aree scoperte assoggettabili, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che ne fanno uso comune
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. L’Amministratore del condominio o il proprietario dell’immobile sono tenuti a presentare, su richiesta dell’Ente/soggetto gestore del tributo, l’elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
4. In caso di detenzione di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie il quale è obbligato a denunciare, oltre al numero degli occupanti anche le eventuali variazioni di superficie e destinazione d’uso.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Qualora non sia possibile individuare il soggetto passivo principale si considera tale chi ha presentato o sottoscritto la denuncia di cui al successivo art. 28, o in mancanza, per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica, o i componenti del nucleo familiare o altri detentori, per le utenze non domestiche il titolare o legale rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
7. Per le utenze domestiche in caso si decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d’ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. La sussistenza di tali condizioni deve essere rappresentata e comprovata documentalmente in sede di presentazione della comunicazione, ovvero sopravvenuta al verificarsi di tale condizione. È salva la facoltà di verifica da parte del gestore del servizio:
Sono tali:
a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni, quindi con esclusione di garages, ripostigli, locali di deposito, cantine e tettoie, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore,
gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
b) la parte degli impianti sportivi ( ubicati sia in aree scoperte che in locali) destinata al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana.
d) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d’inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
g) superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri o limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 150 centimetri, Sono considerate aree coperte oltre a quelle coperte da tetto o tettoia, anche i poggioli ( o terrazze) interclusi fra i muri ( su tre lati ) e coperti da altri oggetti ( sporgenze, poggioli del piano superiore) del fabbricato comunemente definiti logge.
h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all’esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso (attività ricreative, culturali, didattiche, ecc.) e i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13,14,15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 810/1929. Sono considerati adibiti al culto i seguenti locali: chiese, cappelle e simili, seminari, conventi, monasteri, locali in cui si esercita la catechesi e/o l’educazione religiosa dei fedeli, ovvero i locali con equivalenti denominazioni secondo i culti di volta in volta interessati.
i) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
l) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
m) Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
n) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
o) locali, esclusi quelli ad uso abitativo, ad uso domestico quali garages, ripostigli, locali di deposito, cantine, tettoie, etc., vuoti e di fatto non utilizzati. Tale condizione deve essere documentalmente comprovata.
p) zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all’aperto;
q) aree impraticabili o intercluse da recinzione, in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo e aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
r) le aree adidite a verde
s) i plateatici di pubblici esercizi e le occupazioni di suolo pubblico, già soggetti a TOSAP/COSAP, salvo i casi di cui al successivo art. 20
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, sono esclusi dal tributo stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, mentre sono assoggettati al tributo gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le sale di aspetto e i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli per i quali si rende applicabile l’esclusione dal tributo.
Art. 8. Esclusione dall’obbligo di conferimento
1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 7.
Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio e produzione mista di rifiuti
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente..
2.Non sono in particolare, soggette a tributo:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura,
quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli, questi ultimi non configurabili come locali di deposito in genere in quanto utilizzati esclusivamente e permanentemente per l’attività agricola.
c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
d) le superfici con produzione di rifiuti qualitativamente assimilabili agli urbani che eccedono i limiti quantitativi individuati dal vigente Regolamento Comunale di Igiene Urbana e Gestione dei Rifiuti;
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio:
a) la continuità e prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti speciali non assimilabili è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione di rifiuto speciale, con esclusione della parti dell’area dove vi è la presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.
b) La parte di area dei magazzini, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili che siano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive ed individuata dalla presenza di materie prime e/o merci la cui lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Sono invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati.
c) ove non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:
ATTIVITA’ | RIDUZIONE DEL |
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE – INCISORIE – SERIGRAFIE – LABORATORI FOTOGRAFICI - ELIOGRAFIE | 20% |
FALEGNAMERIE – ALLESTIMENTI-PROD. MATERIALE PUBBLICITARIO – MATERIE PLASTICHE | 20% |
AUTOCARROZZERIE | 50% |
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI – ELETTRAUTO - GOMMISTI | 40% |
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE | 30% |
LAVANDERIE E TINTORIE | 20% |
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE- CERAMICHE-SMALTI | 50% |
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA - METALMECCANICA | 40% |
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell’ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978) | 20% |
AUTOSERVIZI – AUTOLAVAGGI – AUTORIMESSAGGI | 10% |
CANTIERI NAVALI | 20% |
MARMISTI E LAPIDEI | 30% |
LAVORAZIONE PRODOTTI ANIMALI PER ALIMENTAZIONE | 30% |
Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.
4. Per fruire dell'esclusione/riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a)indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.
In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali , la esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
b)comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.)
Art. 10. Superficie degli immobili
1. La superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è q u e l l a pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. I dati relativi alla superficie catastale di tali unità immobiliari sono quelli acquisiti attraverso la piattaforma informatica “ Portale per i Comuni” resa disponibile a partire dal 5 giugno 2013 e dal 2015 resi, dall’’Agenzia delle Entrate disponibili nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei Gruppi A, B e C.
2.Per le unità immobiliari non a destinazione ordinaria, , le unità immobiliari di cui all’ art. 18 c. 7 , del presente Regolamento ( r ientra in tale fattispecie anche l ’ attività di B. & B. svolta nei locali di residenza anagrafica), le unità immobiliari di cui all’ art. 9 c. 3 del presente Regolamento, le unità immobiliari in cui si svolge l ’ attività di cui all’ art. 18 c. 11 ( circoli privati affiliati che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande) e le aree non incluse nella superficie catastale di cui precedente comma, suscettibil i di produrre r i f iuti urbani o assimilati la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile;
Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, ad esclusione di quelle pertinenziali o accessorie di cui al punto 2
, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Per le unità immobiliari di cui al comma 1 cui l’Agenzia delle Entrate non abbia reso disponibile nelle visure la superficie catastale e non sia possibile acquisire dati certi
attraverso la piattaforma informatica “ Portale per i Comuni” la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile salvo conguaglio successivo ad avvenuta attribuzione della superficie catastale;
3. a superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.
TITOLO III – TARIFFE
Art. 11. Costo di gestione
0.Xx componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, in particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche .
2.I costi del servizio sono definiti per ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
0.Xx Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.
4.E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
Art. 12. Determinazione della tariffa
1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.
1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente.
Art. 13. Articolazione della tariffa
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
1. La tariffa è suddivisa in quota fissa e quota variabile e articolata in utenze domestiche e non domestiche. I parametri di riferimento per la quota fissa sono calcolati sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27/04/1999, n. 158, mentre per la parte
variabile si applicazno i criteri di cui ai successivi artt. 15 e 17 del presente regolamento.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
4. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. la quota fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e la una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento ( art. 15 D. Lgs. 13 gennaio 2003, n.36)
Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza. le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
1. La quota fissa della tariffa dell’utenza domestica, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti ( allegato 1)
2. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione alla quantità di “rifiuti indifferenziati” conferiti dalle singole utenze, stabilendo una quantità minima al fine di garantire la copertura dei costi ( allegato 2) La stessa non è dovuta per le fattispecie di cui al successivo art. 16 comma 5, e per le pertinenze di utenze abitative gia’ soggette a tariffazione.
3. La quantità di rifiuti indifferenziati conferiti dalle singole utenze viene determinata in ragione del numero e della capacità degli specifici sacchi per la raccolta indifferenziata ritirati da ogni utente.( pesatura indiretta). Ritiri eccedenti il limite di cui al comma 2 del
presente articolo verranno addebitati a conguaglio nella successiva bollettazione per quantititavi e importi da stabilirsi annualmente.
4. Le utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, dovranno utilizzare, per tale tipologia di rifiuto indifferenziato, speciali sacchi per la raccolta differenziata diversi da quelli di cui al precedente comma 3 . Per questi speciali sacchi non si applica quanto previsto dai precedenti commi 2-3..
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
6. Ulteriori o successive dotazioni dei bidoni anche in caso di smarrimento, sottrazione o deterioramento, comportano il pagamento del relativo costo con addebito nella bollettazione TARI successiva.
Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza come le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare, anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata ed il nucleo familiare non venga azzerato, ricorrendo in tal senso altre fattispecie;
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile ed aventi residenza anagrafica in altro Comune e , per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE e non), il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 28. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 2 . Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente.
4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone giuridiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all’art.28 dei soggetti fisici che occupano l’immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l’occupante.
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque n o n utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
7. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, in altro immobile sito sul territorio comunale il numero dei componenti è quello indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 28 del nucleo familiare anagrafico. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 2.
8. Le cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
9. Per le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica il numero degli occupanti è fissato in un’unità
10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento di cui all’art.33 comma 1 con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
11. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l’ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.
Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
1. La quota fissa dell’utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza secondo le previsioni di cui al punto 4.3 all.1 del D.P.R. 158/1999 ed eventuali deroghe agli stessi consentite dalla normativa vigente. ( allegato 3)
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Salvo deroghe agli stessi consentite dalla normativa vigente .
2. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile riferito a ciascuna utenza secondo le modalità di cui all’allegato 4 del presente regolamento.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l’Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un’apposita convenzione con l’utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell’utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell’Ente Gestore nei confronti dell’utenza non domestica.
Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
1.Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie,
fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio anche se le stesse presentano diversa destinazione d’uso (es: superficie di vendita, deposito/magazzino, ufficio etc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall’allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi) sono soggette alla categoria 4 (Esposizioni, Autosaloni) di cui all’allegato A
6. I locali adibiti esclusivamente a magazzini e deposito materiali di contribuenti che non esercitano la loro attivita’ sul territorio comunale sono soggette alla categoria 4 (Esposizioni, Autosaloni) di cui all’allegato A
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. Ai fini del presente articolo devono intendersi per associazioni quelle aventi finalità e scopo ricreativi, culturali ed assistenziali, e che in ogni caso non svolgano attività commerciale.
9. Devono altresì considerarsi associazioni anche i sindacati e le associazioni di categoria, esclusivamente per le superfici destinate alle attività istituzionali, distinguendosi queste ultime da quelle eventualmente destinate alla locazione o allo svolgimento di attività commerciali, soggette a corrispettivo, anche se pari alla semplice copertura totale o parziale delle spese sostenute. La destinazione delle superfici dovrà essere definita in sede di richiesta da parte degli interessati e la separazione con superfici utilizzate per le altre finalità associative dovrà essere strutturalmente individuabile. In assenza della citata richiesta alla utenza sarà applicato quanto previsto al comma 13 del presente articolo.
10. I circoli privati affiliati che non svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alla categoria 02 ( Associazioni etc.).dell’allegato A
11. I circoli privati affiliati che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alla categoria 02 ( Associazioni etc.). dell’allegato A per le superfici effettivamente dedicate ad attività ricreative e alla categoria 17 di cui all’allegato A per le superfici ove viene svolta l’ attività di somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati. La destinazione delle superfici dovrà essere definita in sede di richiesta da parte degli interessati, e la separazione con superfici utilizzate per le altre finalità associative dovrà essere strutturalmente individuabile.
12. I circoli con licenza di pubblico esercizio, per le superfici indicate nelle relative licenze, saranno computati nelle categorie corrispondenti a tali pubblici esercizi.
13. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
14. Le locande, gli affittacamere , gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, le case vacanze e i Bed & Breakfast vengono classificati come sottoclassi della categoria “ Alberghi senza ristorazione” giusta sentenza della Corte di Cassazione n.16972 del 19/08/2015 e della conseguente nota IFEL del 15/03/2016;
15. Agli Appartamenti Ammobiliati Uso Turistico ove tale attività sia svolta nell’appartamento di residenza anagrafica viene applicata la tariffa ci cui al precedente comma 14.
Art. 19. Scuole statali
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell’ infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
1. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo
che deve essere coperto con la componente TARI
Art. 20. Tributo giornaliero
1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. la tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni o loro frazioni di durata dell’occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale ( quota fissa e quota variabile), riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell’anno ( 365) e maggiorando il risultato del 50 %. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. In occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l’occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili
7. Nel caso di eventi o manifestazioni sportive, politiche, culturali, sociali o ludiche, con carattere estemporaneo, effettuate in aree pubbliche o aree ad uso pubblico, tenuto conto della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, in quanto la quantità dei rifiuti prodotti e dei servizi forniti varia in ragione della tipologia dell’evento, il servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifico preventivo il quale assorbe la relativa tariffa.. Nel caso di mancata definizione del suddetto preventivo, la tariffa viene calcolata considerando come superficie di riferimento tutta l’area occupata, con eccezione di quella riservata ai praticanti l’attività sportiva.
8. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
9. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
10. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 22 ( riduzioni ex lege), 25 ( riciclo) e 26 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni ); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all’articolo 22 e per utenze non stabilmente attive di cui all’art. 23.riduzioni.
11. L’Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.
12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
21. Tributo provinciale
1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
1. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
2. Il Comune o il Concessionario della Riscossione provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Art. 22 Riduzioni ex lege
a) Per i casi di disservizio : L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa.
b) Per zone non servite: Dal 2017 il servizio di raccolta domiciliare porta a porta è attivo su tutto il territorio comunale . Le utenze disagiate o non raggiungibili, a giudizio del soggetto gestore, possono concordare con quest’ultimo il luogo di raccolta piu’ vicino all’abitazione . Per tali utenze, qualora il luogo concordato abbia distanza superiore ad 800 mt. dall’abitazione il tributo è dovuto in misura pari al 40% tanto nella quota fissa quanto nella quota variabile.
c) A partire dal 2015 sulle unità immobiliari di cui all’art. 10 comma 5 lett. b) – componente IMU del presente regolamento la tariffa è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. La suddetta riduzione si estende anche alle pertinenze dell’unità immobiliare di cui sopra, ove a loro volta non siano locate o date in comodato d’uso a terzi.
d) Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell’anno. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l’attribuzione dell’agevolazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni di legge.
Art. 23 Riduzioni per raccolta differenziata – compostaggio domestico
Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Quote di costi corrispondenti alla riduzione sono spostate dall’utenza Domestica all’Utenza non Domestica in quanto la funzionale raccolta differenziata oltre che evitare la ecotassa regionale determina minori costi per lo smaltimento e maggiori introiti per il riutilizzo che vanno a beneficio complessivo con minori costi da coprire con il gettito. In particolare:
a) Per le utenze domestiche che possiedono un’area annessa all’unità immobiliare di almeno mq. 30 tenuta a verde non pavimentata, con esclusione delle aree verdi condominiali, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione, fino ad un massimo del 30% della quota variabile della tariffa del tributo da stabilirsi con deliberazione C.C. di approvazione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza di iscrizione all’Albo dei compostatori istituito dall’anno 2018, da presentarsi entro il termine del 31 dicembre, nella quale si attesta che verrà praticato il
compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio entro 60 gg. dalla data di cessazione.
La dichiarazione di attivazione dovrà essere corredata dalla documentazione fotografica della “compostiera” con un volume massimo di mc. 1 da cui si possa rilevare l'effettiva installazione “in loco”.
Non sono considerate, ai fini della agevolazione di cui al presente comma, forme di compostaggio difformi da quelle previste dall’art.18 comma 3 lett. a) del Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti .
Il Comune può disporre accessi e verifiche per il controllo sull'effettivo uso della compostiera e sul mancato utilizzo del servizio di raccolta domiciliare della frazione organica. Qualora dai controlli emerga il mancato utilizzo della compostiera e/o il conferimento di rifiuti organici al servizio di raccolta domiciliare, la riduzione verrà revocata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di accertamento.
Per ogni compostiera utilizzata compete l'agevolazione per una sola unità abitativa.
b) Per le utenze domestiche che attuano il conferimento presso le isole ecologiche, se attivate sul territorio comunale, è assicurata una riduzione della quota variabile fino ad un max del 15% da stabilirsi con deliberazione C.C. di approvazione delle tariffe;
b) Per le utenze domestiche che attuano il conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale ( ex art. 183 comma 1 lettera cc D.Lgs 152/2006 e D.M. 08 aprile 2008) l’Ente puo’ stabilire, con deliberazione C.C. di approvazione delle tariffe una riduzione della quota variabile fino ad un max del 15%.
Art. 24. Riduzioni facoltative
a) Riduzioni per le utenze domestiche
Sono previste le seguenti riduzioni o agevolazioni facoltative, da stabilirsi con deliberazione C.C. di approvazione delle tariffe per le utenze domestiche:
1.Unità immobiliari adibite a civili abitazioni provviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione al massimo del 30%, tenute a disposizione sia da soggetti residenti in altra abitazione sul territorio comunale che da soggetti non residenti.
2,abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero riduzione al massimo del 30%, ad esclusione dei residenti AIRE di cui all’art. 22 lettera c).
3. Abitazioni con unico occupante riduzione al massimo del 30%.
b) Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. E’ prevista una riduzione , da stabilirsi con deliberazione C.C. di approvazione delle tariffe, nella parte fissa e nella parte variabile, fino ad un massimo del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni ed ai locali di civile abitazione in cui si svolgano attività di cui al successivo comma 4 ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
0.Xx predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3.E’ prevista una riduzione , da stabilirsi con deliberazione C.C. di approvazione delle
tariffe, nella parte fissa e nella parte variabile fino ad un max del 30% nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in Ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente ( ad es: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) con giorni massimi di apertura annua non superiori a 220, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.
4. Giusta sentenza n. 16972 del 19/08/2015 della Corte di Cassazione e relativa nota IFEL del 15/03/2016 e’ prevista una tariffa agevolata da stabilirsi con la delibera C.C. di approvazione delle tariffe, nella parte fissa e nella parte variabile per Le locande, gli affittacamere , gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, le case vacanze e i Bed & Breakfast collocate nella categoria 6 “ Alberghi senza ristorazione”. A tal fine vengono previste nell’allegato A al presente regolamento le relative sottocategorie.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.
Art. 25. Riduzioni per il riciclo
1. Nei confronti delle utenze non domestiche, che, al di fuori dei casi previsti del precedente l’art. 9 comma 3 , producono rifiuti speciali assimilati,è applicata una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La riduzione verrà calcolata percentualmente sul tributo in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo e la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì essere allegati: l’attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) di cui alla legge 70/95 per l’anno di riferimento o qualora non sussista l’obbligo di presentazione del suddetto modello unico di dichiarazione, idonea documentazione contabile attestante l’avvenuta stipula e operatività di un contratto di avvio al riciclo.
La riduzione tariffaria di regola, verrà applicata nel primo avviso di pagamento dell’anno successivo a quello di presentazione della certificazione che attesta la reale diminuzione del conferimento dei rifiuti al pubblico servizio.
Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo della % di riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
0.xx fini dell’applicazione della riduzione tariffaria di cui al comma precedente il contribuente è tenuto a presentare all’ufficio tributi comunale planimetria dei locali di
attività con specificamente individuate le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente collegati all’esercizio di dette attività produttive.
3. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, di rifiuto speciale non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’art. 256, comma 2, del D.L.152/2006;
Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni
1. Il Comune nell’ambito degli interventi socio assistenziali puo’ accordare ai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico e che risultano in carico ai Servizi Sociali, l’esenzione dal pagamento totale o parziale della tariffa.
L’esonero è accordato in base a certificazione rilasciata dal Responsabile dei servizi sociali attestante la sopraindicata circostanza.
2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 ( legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa.
3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente,
4. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
5. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.
Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.
Nel caso in cui spettino più riduzioni, previste dal presente regolamento, le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole con esclusione del beneficio per Abitazione con unico occupante di cui all’art.24 lett.a) punto 3 del presente Regolamento.
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Art. 28. Obbligo di dichiarazione
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
a) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
b) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche residenti sono acquisite direttamente dall’Ufficio Anagrafe.
1. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all’art. 6
del presente Regolamento. Nel caso in cui tali soggetti siano sottoposti alla potestà genitoriale, a tutela, a curatela o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi la dichiarazione va fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.
2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal bimestre successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di comunicazione tardiva, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell’interessato di provare l’insussistenza del presupposto tariffario per i periodi precedenti.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione , la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al 1° capoverso del presente comma , se più favorevole.
Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione
1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine di 60 ( sessanta) giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l’obbligo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione per il tributo giornaliero è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
f)la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
g)Il titolo dell’occupazione ( proprietà, locazione etc.)
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
f) Il titolo dell’occupazione ( proprietà, locazione etc.)
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente a l gestore del t r ibuto, oppure può essere inoltrata allo stesso :
a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)
b) via fax
c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata d) direttamente al prot. dello stesso
Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto xxxxxx.
8. Nel caso di omessa presentazione nei prescritti termini della dichiarazione di cessazione, il tributo è disapplicato a decorrere dalla data in cui lo stesso è dovuto da altro soggetto subentrante. Xxx l’omissione risulti meramente formale e non abbia comportato un mancato introito del tributo alle prescritte scadenze, non si appllicano sanzioni a carico del contribuente cessato.
9. La tardiva dichiarazione di elementi che danno luogo alla diminuzione del tributo comporta unicamente l’applicazione della diminuzione a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione stessa e non da luogo a rimborsi.
Art. 30. Poteri del Comune
1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale nonché, di norma, la rappresentanza e la difesa in giudizio per le controversie relative al tributo stesso che possono essere attribuite ad altri soggetti con apposita e motivata deliberazione di G.C.
1. Per lo svolgimento delle attività di cui sopra trova applicazione quanto riportato all’art. 9 c. 2 e seguenti del Regolamento della disciplina dell’imposta unica comunale – capitolo
1 – Disciplina Generale.
2. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
Art. 31. Accertamento
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art.1, commi 161e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.. L’ufficio competente provvede a svolgere la attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge 212/2000 avente ad oggetto “ Statuto dei diritti del contribuente”:
2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
2. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
3. Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo TARI l’istituto dell’accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997 esclusivamente per problematiche relative all’applicazione dell’art. 9 c. 3 del presente Regolamento, previa richiesta del contribuente.
Art. 32. Sanzioni
1. In materia sanzionatoria si applicano le disposizioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni , degli art. 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni e art. 13 comma 1 del D.Lgs 471/1997 riportate all’art. 10 del Regolamento della disciplina dell’imposta unica comunale – capitolo 1 – Disciplina Generale.
Art. 33. Riscossione
1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza. Resta comunque l’obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del tributo dovuto alle scadenze di cui al comma 2 , pertanto qualora il contribuente non riceva l’invito di pagamento in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il gestore del tributo per farsi rilasciare copie dello stesso.
2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Per questioni di opportunità le rate come sopra stabilite avranno scadenza il 16 di ogni mensilità.
4. Il tributo per l’anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento
unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in un'unica soluzione, con addebito delle spese di notifica entro il termine ivi indicato. In mancanza si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato al successivo artt. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e applicazione degli interessi di mora.
Art. 34. Interessi
1.Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati, ai sensi dell’art.1, comma 165 della L. 296/2006, nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2.Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Art. 35. Rimborsi
0.Xx rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2.Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 34, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Art. 36. Somme di modesto ammontare
1. L’imposta non è versata qualora essa sia inferiore a quanto stabilito dall’art. 1 c. 168 della Legge 296/2006. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate.
Art. 37. Contenzioso
1.Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare a partire dall'anno 2016, giusto D.Lgs 156/2015, trova applicazione l'art. 17 bis del citato D.Lgs 546/92
0.Xx applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
0.Xx applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4.Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni
0.Xx presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014. 0.Xx sensi dell’articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 ( legge di stabilità 2014) e smi, è abrogato l’articolo 14 ( TARES) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
Art. 39. Clausola di adeguamento
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
Art. 40. Disposizioni transitorie
0.Xx applicazione del comma 691 dell’art.1 della Legge 147/2013 come modificato dalla Legge 68/2014, art.7 comma 4 del D.L.78/2015 conv. Modificazioni dalla L. 125/2015 i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
ALLEGATO A
Categorie di utenze non domestiche.
Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ( Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) e giusta sentenza della Corte di Cassazione n. 16972 del 19/08/2015 e nota IFEL del 15/03/2016.
CATEGORIE DI ATTIVITA’ | SOTTOCATEGORIE | |
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | |
2 | Campeggi, distributori carburanti | |
3 | Stabilimenti balneari | |
4 | Esposizioni, autosaloni | |
5 | Alberghi con ristorante | |
6 | Alberghi | A -Alberghi senza ristorante |
B- Locande | ||
C- affittacamere | ||
D – Case ed appartamenti per vacanze | ||
E- Appartamenti ammobiliati uso turistico | ||
F – Bed and breakfast | ||
7 | Case di cura e riposo | |
8 | Uffici, agenzie, studi professionali | |
9 | Banche ed istituti di credito | |
10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | |
11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | |
12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) | |
13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | |
14 | Attività industriali con capannoni di produzione | |
15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | |
16 | Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie | |
17 | Bar, caffè, pasticceria | |
18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | |
19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | |
20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | |
21 | Discoteche, night club |
ALLEGATO 1
COEFFICIENTI DA D.P.R. N.158/99
UTENZE DOMESTICHE – COMUNE CON POPOLAZIONE < 5000 ABITANTI AREA NORD | |
N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE | COEFF. Ka |
1 | 0,84 |
2 | 0,98 |
3 | 1,08 |
4 | 1,16 |
5 | 1,24 |
6 o piu’ | 1,30 |
ALLEGATO 2
LA QUANTITA’ IN KG DI RIFIUTO INDIFFERENZIATO ATTRIBUIBILE ALL’UTENZA DOMESTICA VIENE CALCOLATA PER QUOTA VOLUMETRICA IN RAGIONE DEL NUMERO E DELLA CAPACITÀ DEGLI SPECIFICI SACCHI PER LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA RITIRATI DA OGNI UTENTE E LA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA È DETERMINATA IN RELAZIONE ALLA QUANTITÀ DI “RIFIUTI
INDIFFERENZIATI” CONFERITI DALLE SINGOLE UTENZE, STABILENDO UNA QUANTITÀ MINIMA AL FINE DI GARANTIRE LA COPERTURA DEI COSTI. RITIRI ECCEDENTI IL LIMITE DELLA QUANTITÀ MINIMA DI “RIFIUTI INDIFFERENZIATI” VERRANNO ADDEBITATI A CONGUAGLIO NELLA SUCCESSIVA BOLLETTAZIONE PER QUANTITATIVI E IMPORTI DA STABILIRSI ANNUALMENTE.
ALLEGATO 3
COEFFICIENTI DA D.P.R. N.158/99
UTENZE DOMESTICHE – COMUNE CON POPOLAZIONE < 5000 ABITANTI AREA NORD coefficiente Kc | |||
cat | Tipologia attività | min | max |
1 | MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE- ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO | 0,32 | 0,51 |
2 | CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI | 0,67 | 0,8 |
3 | STABILIMENTI BALNEARI | 0,38 | 0,63 |
4 | ESPOSIZIONI-AUTOSALONI | 0,3 | 0,43 |
5 | ALBERGHI CON RISTORAZIONE | 1,07 | 1,33 |
6 | ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE | 0,8 | 0,91 |
7 | CASE DI CURA O RIPOSO | 0,95 | 1,00 |
8 | UFFICI-AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI | 1 | 1,13 |
9 | BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO | 0,55 | 0,58 |
10 | NEGOZI (ABBIGLIAMENTO- CALZATURE-LIBRERIE-...) | 0,87 | 1,11 |
11 | EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI- PLURILICENZE | 1,07 | 1,52 |
12 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE | 0,72 | 1,04 |
13 | CARROZZERIE-AUTOFFICINE- ELETTRAUTO | 0,92 | 1,16 |
14 | ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE | 0,43 | 0,91 |
15 | ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI | 0,55 | 1,09 |
16 | RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE- PIZZERIE-PUB | 4,84 | 7,42 |
17 | BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE | 3,64 | 6,28 |
18 | SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI | 1,76 | 2,38 |
19 | PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE | 1,54 | 2,61 |
20 | ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI | 6,06 | 10,44 |
21 | DISCOTECHE-NIGHT CLUB | 1,04 | 1,64 |
ALLEGATO 4
LA QUANTITA’ IN LT DI XXXXXXX INDIFFERENZIATO ATTRIBUIBILE ALL’UTENZA NON DOMESTICA VIENE CALCOLATA:
-PER QUOTA VOLUMETRICA NEL CASO DI UTILIZZO DI SACCHI CONFORMI
-PER QUOTA FORFETTARIA VOLUMETRICA NEL CASO DI UTILIZZO DI CONTENITORI ( LT CARRELLATO PER N. RITIRI ANNUI )