PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART.36 C.2.B D.LGS.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 PLOTTER PER TAGLIO LASER.
PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART.36 C.2.B D.LGS.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 PLOTTER PER TAGLIO LASER.
CAPITOLATO SPECIALE CIG N° 8372600816
INDICE
Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA 3
Art. 3 IMPORTO DEL CONTRATTO 4
Art. 4 ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 5
Art.5 GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 5
Art. 6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 5
Art. 8 PENALITA’, REGOLARITÀ DEI SERVIZI, CONTROLLI 6
Art. 11 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 10
Art. 16 UTILIZZO DEL NOME DEL POLITECNICO 11
Art. 18 NORMATIVA ANTICORRUZIONE 11
Art. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 12
PREMESSA
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 3 plotter per taglio laser.
L’affidamento avverrà mediante procedura di gara telematica e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente capitolato speciale e in tutti gli atti di gara si intende per:
- “Stazione appaltante”, “Ateneo”, “Amministrazione”: l’Ente che indice la gara ovvero il Politecnico di Milano.
- “Appaltatore”, “Affidatario”, “Ditta”, “Fornitore” o “Impresa”: la Ditta o Impresa aggiudicataria dell’appalto.
Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA
L’oggetto dell’appalto è la fornitura di n. 3 plotter per taglio laser
L’attrezzatura richiesta dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi inderogabili:
N° 2 plotter taglio laser
- I sistemi di taglio richiesti devono consentire il taglio laser in classe 1 di materiali quali: cartone, cartoncino, metacrilato.
- Avere un piano di lavoro di dimensioni da 800x400 mm a 900x500 mm e prevedere il fissaggio dei materiali in lavorazione tramite piano a corrente d’aria discendente
- E’ richiesta una sorgente CO2 sigillata da 60 watt di potenza.
- E’ richiesto che il taglio sia assistito da getto d’aria coassiale.
- E’ richiesta una lente da 2.0” e la messa a fuoco automatica sulla superficie del materiale
- E’ richiesto un manuale di istruzione in italiano.
- Software di gestione e post processione a partire da file Autocad con preventivazione automatica dei tempi di lavorazione in base al tipo di materiale e allo spessore
N° 1 plotter taglio laser
- I sistemi di taglio richiesti devono consentire il taglio laser in classe 1 di materiali quali: cartone, cartoncino, metacrilato.
- Avere un piano di lavoro di dimensioni da 1150x550 mm a 1250x650 mm e prevedere il fissaggio dei materiali in lavorazione tramite piano a corrente d’aria discendente.
- E’ richiesta una sorgente CO2 sigillata da 60 watt di potenza.
- E’ richiesto che il taglio sia assistito da getto d’aria coassiale.
- E’ richiesta una lente da 2.0” e la messa a fuoco automatica sulla superficie del materiale
- E’ richiesto un manuale di istruzione in italiano.
- Software di gestione e post processione a partire da file Autocad con preventivazione automatica dei tempi di lavorazione in base al tipo di materiale e allo spessore
Per tutte le attrezzature dovrà inoltre essere prevista la movimentazione del materiale sino alla destinazione finale e non la semplice consegna piano strada, l’installazione dell’attrezzatura e il collaudo.
E’ obbligatorio un periodo di garanzia di 12 mesi dalla data di consegna per l’intero prodotto e dovranno essere garantite le parti di ricambio per le componenti che compongono l’interno prodotto per 36 mesi dalla dati di consegna
Per tutte le attrezzature dovrà inoltre essere prevista la movimentazione del materiale sino alla destinazione finale e non la semplice consegna piano strada, l’installazione dell’attrezzatura e il collaudo.
Art. 2 DURATA DELL’APPALTO
L’offerta presentata avrà validità per 180 giorni solari dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta, entro tale termine la Stazione Appaltante si impegna ad attivare la richiesta di fornitura.
Dal ricevimento della comunicazione di attivazione della fornitura da parte della Stazione Appaltante, l’Operatore Economico aggiudicatario si impegna ad effettuare la consegna entro 30 giorni solari.
Art. 3 IMPORTO DEL CONTRATTO
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad 110.000,00
€ al netto di Xxx e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo posto a base di gara è pari a € 110.000,00 + IVA. L’importo è così calcolato:
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Fornitura di n. 3 plotter per taglio laser | 30230000-0 | P | € 110.000,00 + iva. |
Importo totale soggetto a ribasso | € 110.000,00+ iva. | |||
Importo totale di gara | € 110.000,00+ iva. |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 50/2016 e 81/08) la Stazione appaltante reputa che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell’aggiudicatario e pertanto non reputa opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.
Art. 4 ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Sono comprese nel presente appalto, oltre a tutte le opere e servizi descritti nel presente capitolato, senza che il Fornitore possa fare eccezione o richiedere compensi aggiuntivi di alcun tipo:
- Il montaggio, le spese di trasporto, i mezzi di sollevamento necessari e altri accessori sono da intendere inclusi;
- Eventuali richieste di occupazione di suolo pubblico per il carico e scarico del materiale
- Fornitura, trasporto, collaudo, collocamento e installazione dell’apparecchio (prelevamento e trasporto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, dal luogo di deposito al cantiere di lavoro);
- Trasporto a rifiuto autorizzato del materiale di risulta e/o suo adeguato smaltimento con conseguente consegna della relativa documentazione;
- Qualsiasi onere o materiale aggiuntivo necessario al fine di garantire un prodotto finale fornito e posato alla regola d’arte;
- Rispetto delle norme di sicurezza in vigore.
Art.5 GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia.
La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio che verrà comunicato in sede di avvio del servizio.
E’ richiesto che in fattura siano indicati i singoli prezzi unitari di ciascuno dei prodotti richiesti per fini di inventario.
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, nella fattura dovranno essere indicate anche le seguenti informazioni:
Informazione | Elemento del tracciato fattura elettronica |
Codice Identificativo Gara | <CodiceCIG> |
CONTRATTO: numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di avvio del servizio | <Dati Generali><DatiContratto> |
NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa | <Dati Generali><DatiFattureCollegate> |
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previa verifica, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del R.U.P., della congruenza della stessa rispetto ai servi
effettivamente svolti. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi.
In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi contrattuali dipendente da causa non imputabile all’Ateneo, non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior danno patito dal creditore.
Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte del Committente omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto (di norma tramite PEC) al Fornitore, il quale è tenuto a fornire riscontro scritto.
Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative, il Fornitore è tenuto all'emissione di note di credito per l’annullamento delle fatture contestate e alla successiva riemissione di fatture corrette.
In particolare in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, l’Ateneo si riserva la facoltà di sospendere il pagamento per il tempo necessario alle dovute verifiche, di trattenere dall’importo dovuto l’ammontare corrispondente all’inadempienza e di provvedere alla segnalazione all’Autorità competente ai fini dell’eventuale intervento sostitutivo.
2.6.1 Anticipazione
È facoltà richiedere l’anticipazione sul valore del contratto secondo quando previsto all’art. 35 c.18 del D.lgs 50/2016.
Art. 7 TEMPI DI CONSEGNA
Il Fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le consegne entro 30 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di attivazione della fornitura da parte della Stazione Appaltante, secondo quanto definito all’art. 2 del presente documento, senza creare interruzione all’ordinaria attività lavorativa dell’ente pubblico. Le consegne dovranno essere effettuate rispettando i seguenti orari: 8.30 – 16.00 dal lunedì al venerdì. Le consegne si intendono comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati. Per eventuali inadempienze (ritardo nelle forniture, consegna del materiale diverso da quello aggiudicato, servizi non erogati, ecc.) saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste dal presente documento.
I materiali saranno consegnati al seguente indirizzo (tassativamente previo accordo con il referente sotto indicato):
Edificio A – Xxx Xxxxxxx 00000 Xxxxxx
La fornitura dovrà essere effettuata previo contatto il seguente referente che sarà comunicato in fase di attivazione della fornitura. Sarano anche fornite indicazioni più specifiche per la consegna
La consegna si intende comprensiva della movimentazione del materiale sino alla destinazione finale e non la semplice consegna piano strada.
Art. 8 PENALITA’, REGOLARITÀ DEI SERVIZI, CONTROLLI
Il Fornitore è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato nel rispetto delle modalità descritte.
Il Fornitore riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione dei servizi e l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.
A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione dei servizi, il Committente provvederà a notificare al Fornitore l’accertamento delle stesse e all’applicazione di penalità determinate sulla base delle modalità di seguito descritte, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni:
# | Causale | Penale |
1 | Ritardo consegna prodotti | Per ogni giorno di ritardo nella consegna sarà applicata una penale pari al 3 per mille del valore dell’acquisto. |
2 | In caso di mancata rimozione e sostituzione di materiali che risultino difettosi o difformi, parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelli ordinati e proposti in sede di gara e sostituzione entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) decorrente dalla notifica di contestazione. | 10% (dieci per cento) dell’importo della fornitura eseguita e indipendentemente da qualsiasi contestazione in caso di ritardo superiore ai 20 giorni solari Il Politecnico di Milano si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla consegna e o ritiro e sostituzione sono a carico della Ditta. |
3 | Mancato utilizzo dei DPI necessari secondo la normativa vigente o utilizzo di attrezzature non conformi alle norme vigenti in tema di sicurezza. | € 500 (cinquecento/00) per ogni inadempimento. |
4 | Mancato rispetto delle regole relative al subappalto o delle condizioni per il personale dei subappaltatori e per non aver comunicato subappalti e subforniture ai sensi del D.Lgs 50/16 art. 105, oltre alla denuncia organi di competenza. | €. 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni subappalto non autorizzato e/o 500,00 € (cinquecento/00) per ogni inadempimento. |
5 | Altre inadempienze, non contemplate nel presente articolo, dovute a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione delle prestazioni. | Commisurata all'inadempienza: da € 100,00 (cento/00) a € 3.000,00 (cinquemila/00) per segnalazione a giudizio del RUP. |
Tutte le penali verranno applicate con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali
difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare sarà fatturato dal Politecnico di Milano all’Appaltatore.
In caso di mancato pagamento della fattura relativa alla penale, anche tramite compensazione con importi dovuti, il Politecnico di Milano potrà avvalersi delle garanzie per il recupero del credito residuo.
L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto disposto dal presente capitolato in materia di risoluzione del contratto.
In caso di servizi non erogati, oltre all’applicazione della penale, saranno decurtati dalla fatturazione i servizi effettivamente non erogati. L’Ateneo si riserva inoltre di far eseguire ad altri operatori i servizi non correttamente prestati, con addebito al Fornitore delle maggiori spese (esecuzione in danno).
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il Fornitore dovrà risarcire il Committente di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare da un'inadempienza del Fornitore stesso. Il Committente si riserva, al raggiungimento di penali per un importo pari al 10% dell’ammontare del contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice raccomandata A/R con conseguente incameramento della cauzione, fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni.
Il Politecnico di Milano si riserva, comunque, in caso di ritardo superiore ai 30 giorni solari indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi 5 dell’art. 1456 C.C., con semplice comunicazione scritta e di affidare a terzi la fornitura dei servizi oggetto del contratto imputando le spese aggiuntive dell’appaltatore (rescissione in danno), salvo il risarcimento per maggiori danni.
Qualora a consegna effettuata, a seguito di accertamento da parte del Responsabile del servizio interessato, i materiali risultino difettosi o difformi, parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelli ordinati, la Ditta fornitrice è tenuta a provvedere alla loro idonea rimozione e sostituzione entro il termine massimo di giorni 20 (dieci) decorrente dalla notifica di contestazione come sopra effettuata.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla consegna e o ritiro e sostituzione sono a carico della Ditta.
Art. 9 RISOLUZIONE
Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano.
Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola:
- Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
- In caso di ritardo della consegna superiore ai 30 giorni solari;
- In caso di ritardo superiore ai 20 giorni solari per la rimozione e sostituzione di materiali che risultino difettosi o difformi
- Frode nella esecuzione del servizio;
- Arbitrario abbandono del servizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- Uso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi;
- Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti;
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente.
- Concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa.
Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti:
- Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016;
- Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi;
- Mancata partecipazione alle riunioni indette dalla Committente;
- Mancata compilazione dei documenti di legge;
- Danneggiamento beni di proprietà della committente;
- Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività;
Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016.
Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva.
Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto.
In tutti i casi di risoluzione di cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati.
Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo i prezzi contrattuali. Al termine dei servizi l’Appaltatore dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc..
Art. 10 RECESSO
Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall’Art.109 D.Lgs.50/2016.
Art. 11 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all’art. 3 comma 9 della legge 136/2010.
A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.
Art. 12 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l’applicazione, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Milano.
Art. 13 NORME APPLICABILI
Per tutto quanto non espressamente previsto dagli atti e documenti di gara si fa riferimento alla normativa vigente, al D. Lgs.50/2016 e al Codice Civile.
Art. 14 TRATTAMENTO DATI
Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.
Nello specifico, per tutti i trattamenti di dati personali effettuati dal Fornitore nell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti, dovrà essere garantito il rispetto delle vigenti norme, comunitarie e nazionali, in relazione al trattamento di dati personali e di tutti principi di cui all’Art. 5 del GDPR, sia nella fase di realizzazione ed avvio dei servizi che nell’esercizio a regime nonché a fronte di eventuali variazioni della normativa di riferimento.
In caso di necessità di raccolta o trasferimento di dati personali per lo svolgimento del servizio o di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dal Politecnico al Fornitore o la raccolta di dati personali da parte del Fornitore nell’ambito dello svolgimento del servizio, il Fornitore verrà nominato all’avvio del servizio dal Committente con apposito atto negoziale ai sensi dell’art. 28 e seguenti del GDPR “Responsabile del trattamento” in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente appalto.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara, per l’aggiudicazione e la stipula del successivo contratto di appalto a cui il presente documento si riferisce. Ai sensi del Regolamento UE i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto e successivamente stipulare il contratto deve fornire alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione.
I dati raccolti possono essere comunicati al personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel caso di richiesta di accesso ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Milano – Direzione Generale Piazza Xxxxxxxx xx xxxxx, 32 – Responsabile del trattamento, Dirigente dell’Area Gestione Infrastrutture e Servizi.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite SINTEL il Responsabile del trattamento dei dati è il gestore del sistema stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
Art. 15 SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.
Art. 16 UTILIZZO DEL NOME DEL POLITECNICO
Art. 17 RISERVATEZZA
Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.
Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.
Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionatele tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.
Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 18 NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.
1) RAPPORTI DI PARENTELA
Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.
2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE
Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
3) CONOSCENZA CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO
Il Fornitore ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria organizzazione il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.
4) EX DIPENDENTI
Con riferimento agli ex dipendenti dell’Ateneo che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali presso l’Ateneo stesso, si applica l’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001.
Art. 19 ACCESSO AGLI ATTI
Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D.Lgs. n. 50/2016 all’art. 53, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.
Nel caso in cui non fosse stata presentata in sede di gara alcuna dichiarazione contenente l’indicazione analitica delle parti dell’Offerta Tecnica coperte da riservatezza, la stazione appaltante consentirà accesso alla documentazione tecnica presentata, che sarà considerata priva di segreti tecnici o commerciali.
Art. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con conseguente perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati al Politecnico di Milano.
È ammesso il subappalto nella misura non eccedente il 40% dell’importo complessivo dell’appalto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.