Comune di Gaggiano
Comune di Gaggiano
Città metropolitana di Milano
Novembre 2019
PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA 7
TITOLO I - NORME PROCEDURALI 7
Art. 1 – Oggetto del Regolamento Edilizio 7
Art. 2 – Deroghe alle norme del RE 7
Art. 3 – Coordinamento con le norme del PGT 7
Art. 4 – Rinvio alle disposizioni del Regolamento Locale d’Igiene 7
Art. 5 – Rinvio ad altre disposizioni 8
PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA 9
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI 9
CAPO I. SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI 9
Art. 6 –Titolari dell’esercizio dell’attività edilizia 9
Art. 7 – Sportello Unico per l’Edilizia 10
Art. 8 – SIGIT. Accesso telematico per l’Edilizia 10
Art. 9 – Commissione per il paesaggio 11
Art. 10 – Composizione e nomina 11
Art. 11 – Funzionamento della Commissione per il paesaggio 12
Art. 12 – Segretario della Commissione per il paesaggio 13
Art. 13 – Criteri di valutazione 13
Art. 14 – Collaborazione con gli organi amministrativi 14
Art. 15 – Commissione edilizia 14
Art. 16 – Composizione 15
Art. 17 – Nomina e funzionamento della Commissione edilizia 15
Art. 18 – SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive 16
CAPO II. ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI 16
Art. 19 – Autotutela 16
Art. 20. Certificato di Destinazione Urbanistica 16
Art. 21. Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi 17
Art. 22. Agibilità 17
Art. 23. Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità 17
Art. 24. Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni; 18
Art. 25 - Pareri preventivi 18
Art. 26 - Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia; 19
Art. 27 - Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio; 19
Art. 28 - Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti; 19
TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 19
CAPO I. NORME PROCEDURALI SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI 19
Art. 29 – Comunicazioni di inizio e fine lavori 19
Art. 30 – Ultimazione dei lavori 20
Art. 31 – Allegati alle dichiarazioni di inizio e fine lavori 20
Art. 32 – Documentazione antisismica 21
Art. 33 – Occupazione degli spazi pubblici 21
Art. 34 – Opere relative ad interventi di bonifica 21
CAPO II. NORME TECNICHE SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI 21
Art. 35 – Requisiti delle costruzioni 21
Art. 36 – Richiesta e consegna dei punti fissi 22
Art. 37 – Inizio dei lavori 22
Art. 38 – Cartello di cantiere 22
Art. 39 – Documentazione di cantiere 22
Art. 40 – Attrezzature e servizi di cantiere 23
Art. 41 – Disciplina di cantiere 23
Art. 42 – Occupazione temporanea del suolo pubblico e recinzioni di cantiere 23
Art. 43 – Sicurezza del cantiere e riduzione dell’inquinamento 24
Art. 44 – Scavi e demolizioni 24
Art. 45 – Conferimento dei materiali di risulta 25
Art. 46 - Rinvenimenti 25
Art. 47 – Ultimazione dei lavori 25
Art. 48 – Interventi non ultimati 26
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI 26
CAPO I. DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO 26
Art. 49 – Decoro delle costruzioni - generalità 26
Art. 50 – Colori e materiali di facciata 27
Art. 51 – Qualità dell’aria negli spazi confinati 27
Art. 52 – Ventilazione naturale 28
Art. 53 – Ventilazione meccanica 28
Art. 54 – Energia da fonti rinnovabili 28
ART. 55 – Impianti solari 29
Art. 56 – Illuminazione naturale 29
Art. 57 – Illuminazione artificiale 29
Art. 58 – Controllo dell’irraggiamento solare 30
Art. 59 – Comfort igrotermico 30
Art. 60 – Comfort acustico 30
Art. 61 – Prevenzione e protezione dall’inquinamento da GAS 31
Art. 62 – Servizi indispensabili degli edifici 31
Art. 63 – Altezze minime dei locali 31
Art. 64 – Alloggi ed altre unità immobiliari 32
Art. 65 – Superficie minima utile degli ambienti 32
Art. 66 – Cucine, spazi cottura, locali bagno e servizi igienici 32
Art. 67 – Soppalchi 33
Art. 68 – Prevenzione dei rischi di caduta dall’alto. “Linee vita” 34
Art. 69 – Sale da gioco e installazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e raccolta delle scommesse 35
CAPO II. DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO 35
Art. 70 – Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico 35
Art. 71 – Passaggi pedonali 36
Art. 72 – Marciapiedi e gallerie 36
Art. 73 – Percorsi ciclabili 37
Art. 74 – Spazi porticati 37
Art. 75 – Insegne e mezzi pubblicitari 37
Art. 76 – Chioschi, dehors, edicole, plateatici 37
Art. 77 – Nuovi passi carrabili 38
Art. 78 – Autorimesse o posti auto privati 38
Art. 79 – Spazi di sosta e deposito per biciclette 39
Art. 80 – Deposito per rifiuti differenziati 39
Art. 81 – Autorimesse pubbliche o d’uso pubblico 39
Art. 82 – Numerazione civica 40
Art. 83 – Toponomastica e segnaletica 40
CAPO III. TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE 40
Art. 84 – Aree verdi 40
Art. 85 – Tutela ambientale del suolo e sottosuolo 41
CAPO IV. INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE 42
Art. 86 – Scarichi di acque meteoriche – invarianza idraulica 42
Art. 87 – Allacciamento ai servizi a rete 42
Art. 88 – Risorse idriche 43
Art. 89 – Riduzione consumi di acqua potabile 43
Art. 90 – Recupero acque piovane 44
Art. 91 – Scarichi 44
Art. 92 – Impianti tecnici 44
Art. 93 – Impianti termici 46
Art. 94 – Impianti elettrici ed elettronici 46
Art. 95 – Contabilizzazione energia consumata 47
CAPO V. RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO 47
Art. 96 – Ambiente urbano 47
Art. 97 – Elementi progettuali per la qualità degli interventi 48
Art. 98 – Illuminazione pubblica 48
Art. 99 – Tetti 49
Art. 100 – Allineamenti 49
Art. 101 – Spazi conseguenti ad arretramenti 49
Art. 102 – Disciplina del verde privato 49
Art. 103 – Sporgenze sugli spazi pubblici – Inferriate 50
Art. 104 – Antenne 50
Art. 105 – Tende parasole 51
Art. 106 – Prospetti su spazi pubblici 51
Art. 107 – Ombre portate 51
Art. 108 – Sporgenze ed aggetti 51
Art. 109 - Portici e gallerie 52
TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO 53
Art. 110 – Vigilanza 53
Art. 111 – Sanzioni 53
TITOLO V – NORME TRANSITORIE 53
Art. 112 – Aggiornamento del regolamento edilizio 53
Art. 113 – Coordinamento con altre normative 54
ALLEGATO ENERGETICO
Capo 1 - Disposizioni Generali 56
Articolo 1. Finalità, obiettivi, articolazione delle disposizioni 56
Articolo 2 - Ambito di applicazione 58
Articolo 3 - Categorie degli edifici in funzione delle destinazioni d’uso 58
Articolo 4 - Tipologie di intervento 59
CAPO 2 – Efficienza energetica negli edifici 60
Articolo 5 - Attestato di prestazione energetica degli edifici 60
Articolo 6 - Classe energetica dell’edificio 62
Articolo 7. Prestazione energetica 62
Articolo 8 - Edifici a energia quasi zero 63
Articolo 9 - Disposizioni costruttive 67
Articolo 10 - Ponti termici 68
Articolo 11 - Involucro degli edifici, premialità e deroghe 69
Articolo 12 – Requisiti e prestazioni per la riqualificazione degli impianti tecnici 69
CAPO 3 – Sistemi bioclimatici passivi 70
Articolo 13 - Sistemi costruttivi bioclimatici passivi 70
Articolo 14 - Sistemi a guadagno diretto 70
Articolo 15 - Sistemi a guadagno indiretto 70
Articolo 16 - Tetti verdi 72
CAPO 4 – Utilizzo delle fonti rinnovabili 72
Articolo 17 - Aspetti generali 72
Articolo 18 - Produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili 73
Articolo 19 - Impianti geotermici 73
CAPO 5 – Obiettivo di contenimento 74
Articolo 20 - Premialità per edifici di categoria A e B 74
CAPO 6 – Elementi di sostenibilità 75
Articolo 21 - Edilizia sostenibile 75
Articolo 22 - Materiali edili 75
Articolo 23 - Analisi del sito 75
Articolo 24 - Rispetto delle tradizioni locali 76
Articolo 25 - Protezione acustica 76
Articolo 26 - Contenimento dei consumi idrici 76
Articolo 27 - Fitodepurazione 77
Articolo 28 - Verde nelle aree di pertinenza 78
Articolo 29 - Verde sull’edificio 78
Articolo 30 - Verde nelle aree a parcheggio 79
Articolo 31 - Azione per la mobilità sostenibile 79
Articolo 32 - Radioattività e radon 79
Articolo 33 - Attuazione del Piano Regionale Amianto Lombardia 80
Articolo 34 - Depositi per rifiuti differenziati 80
Articolo 35 - Norme applicative del presente regolamento 81
ALLEGATO B - DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI 78
Dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695
REGOLAMENTO EDILIZIO
PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA.
TITOLO I - NORME PROCEDURALI
Art. 1 – Oggetto del Regolamento Edilizio
Nell’esercizio della potestà regolamentare attribuita al Comune, il presente regolamento di- sciplina le disposizioni sule modalità costruttive, anche di sostenibilità edilizia e con riferi- mento agli aspetti tecnici architettonici estetici igienico sanitari e di sicurezza di vivibilità e fruibilità degli immobili e delle loro pertinenze in attuazione della legislazione statale e re- gionale vigente.
Il presente regolamento è redatto in attuazione ed adeguamento alle definizioni contenute nel regolamento tipo approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali in data 20.10.2016 pubblicato sulla G.U. n. 268 del 16.11.2016 e succ. m. & i. nonché della DGR 24 ottobre 2018 n. XI/695 di Regione Lombardia recante “recepimento dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo di cui all’art. 4, comma 1 sexties, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
Il RE contribuisce al controllo della qualità urbana e territoriale, si applica sull’intero territorio comunale ed interessa gli interventi sul suolo e nel sottosuolo, le destinazioni d’uso ed i controlli sull’esecuzione delle attività di trasformazione, secondo le vigenti disposizioni legi- slative e regolamentari e le norme degli strumenti di pianificazione e programmazione.
Le disposizioni contenute nel presente RE prevalgono su quelle ad esse contrastanti che siano contenute in atti regolamentari comunque denominati che disciplinino materie di com- petenza del presente RE.
Art. 2 – Deroghe alle norme del RE
Previo parere della Commissione per il Paesaggio e della Commissione Edilizia, sono am- messe deroghe alle norme del presente RE unicamente per gli interventi relativi ad edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, con l’osservanza delle specifiche procedure previste dalla Legge.
Art. 3 – Coordinamento con le norme del PGT
In applicazione delle disposizioni dell’art 28 della LR 11 marzo 2005 n° 12, il presente RE non contiene disposizioni che incidano sui parametri urbanistico-edilizi previsti dal vigente PGT.
Art. 4 – Rinvio alle disposizioni del Regolamento Locale d’Igiene
In riferimento alle norme igieniche di particolare interesse edilizio, conformemente al dispo- sto di cui all’art. 28 comma 1 lettera h) della LR 11 marzo 2005 n. 12, si rinvia al vigente Regolamento Locale d’Igiene (RLd’I).
Art. 5 – Rinvio ad altre disposizioni
In coerenza con i principi di semplificazione ed economicità dell’attività amministrativa di cui alla L 241/90, si rinvia, per quanto non è previsto nel presente RE, alle norme statali e re- gionali e alle disposizioni regolamentari vigenti di interesse per l’attività edilizia.
Il presente regolamento rinvia espressamente alla disciplina contenuta nelle norme statali e regionali vigenti per ciò che concerne:
• le definizioni uniformi deli parametri urbanistici ed edilizi;
• le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso;
• il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
• la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stes- sa;
• i requisiti generali delle opere edilizie attinenti:
a) ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza tra i fabbricati e dai confini
b) ai rispetti (stradale, ferroviario, cimiteriale, dei corsi d’acqua, degli acquedotti e impian- ti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio)
c) agli accessi stradali
d) alle zone interessate da eventuali stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
e) ai siti oggetto di bonifica o contaminazione ed inquinanti;
• la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;
• le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, tra cui la nor- mativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla nor- mativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.
PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA.
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI.
Capo I. SUE, SUAP e organismi consultivi.
Art. 6 –Titolari dell’esercizio dell’attività edilizia
I soggetti legittimati a presentare istanze afferenti l’attività edilizia sono disciplinati dalla Legge; in via ricognitiva sono:
• il proprietario o tutti i comproprietari unitamente in caso di comproprietà,
• l’amministratore del Condominio, limitatamente agli interventi sui beni comuni, o de- legato
• il singolo condomino per interventi sulle parti private, previo consenso del condomi- nio per interventi che interessino le parti comuni,
• il rappresentante del proprietario munito di speciale valida procura ovvero delega,
• il titolare del diritto di superficie,
• l’usufruttuario, nei limiti di cui all’art 986 del CC,
• l’enfiteuta,
• il titolare del diritto di servitù, limitatamente alle opere necessarie all’esercizio della servitù,
• l’affittuario del fondo rustico, limitatamente alle opere consentite dalla Legge in forza di tale titolo,
• il conduttore o l’affittuario, limitatamente all’autorizzazione espressamente conferita dal proprietario,
• il beneficiario di decreto di occupazione d’urgenza
• il concessionario di cave e miniere, limitatamente alle opere necessarie all’esercizio dell’attività in concessione
• il conduttore o l’affittuario, nel caso in cui, in base al contratto, abbia la facoltà, e- spressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire gli interventi edilizi richiesti
• il soggetto che abbia ottenuto dall’Autorità Giudiziaria un provvedimento che lo legit- timi ad interventi su beni altrui.
• coloro che hanno titolo al godimento di beni immobili appartenenti al demanio.
Ai sensi dell’art. 12, comma 4, L.R. n.12/05, per la presentazione del Piano attuativo di ini- ziativa privata, è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresen- tanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all’imponibile catastale ri- sultante al momento della presentazione del Piano.
Sono legittimati a chiedere il rilascio del certificato di agibilità tutti i soggetti intestatari dei provvedimenti abilitativi di cui ai precedenti commi o, comunque, legittimati alla realizzazio- ne di opere per le quali sia richiesta tale certificazione di conformità alla normativa igienico- sanitaria
Art. 7 – Sportello Unico per l’Edilizia
Per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di edilizia è istituito lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) costituito da:
• Responsabile del settore,
• Responsabile del procedimento
Lo sportello unico provvede alle incombenze di cui all’art. 32 della LR 12/2005 ed in partico- lare:
• alla ricezione delle pratiche edilizie comunque denominate ovvero a titolo esemplifi- cativo e non esaustivo delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), delle domande per il rilascio di permessi di costruire (PdC) e di ogni altro atto di assenso comunque deno- minato in materia di attività edilizia, ivi comprese le ricezioni delle istanze per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 149 del Dlgs 42/2004 di competenza del Comune ed alla ricezione delle SCIA di agibilità;
• all’istruttoria delle istanze ed al rilascio dei permessi di costruire, delle autorizzazioni comunque denominate e dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative di carattere urbanistico-edilizio;
• alla ricezione delle proposte di Piano Attuativo, curandone l’istruttoria,
• alla cura dei rapporti tra il Comune, i cittadini, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti chiamati a pronunciarsi sui provvedimenti edilizi oggetti di istanza.
• Lo SUE, ai fini dell’istruttoria e della definizione dei procedimenti edilizi, acquisisce direttamente i pareri ed i nulla osta comunque denominati, non allegati all’istanza da parte del richiedente afferenti:
• il parere igienico sanitario nel caso in cui non possa essere sostituito da una auto- certificazione,
• il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa an- tincendio,
• ogni altro parere o nulla osta comunque denominato richiesto ai sensi di legge.
Lo SUE cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche mediante confe- renza di servizi, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizza- zione dell’intervento edilizio;
Ai sensi del DPR 160/2010 e successive modificazioni ed integrazioni ed in applicazione delle norme vigenti le pratiche edilizie riguardanti l’edilizia produttiva sono inviate al SUE e da quest’ultimo ufficio istruite e definite, tal per cui le stese rimangono separare dalle prati- che commerciali e produttive di pertinenza del SUAP.
Le pratiche edilizie oggetto del presente regolamento possono essere presentate esclusi- vamente con il canale telematico digitale attraverso il portale del Comune ed i relativi appli- cativi.
Art. 8 – SIGIT. Accesso telematico per l’Edilizia
L’accesso telematico per le pratiche edilizie oggetto del presente regolamento avviene tra- mite il portale del Comune.
Lo SUE, che utilizza il collegamento attraverso la banca dati del Polo Catastale SIGIT di Gaggiano, riceve le pratiche edilizie attraverso il portale telematico del Comune ed avvia l’istruttoria ai sensi di legge ed ai sensi del presente regolamento.
Art. 9 – Commissione per il paesaggio
Il Comune ha istituito la Commissione per il paesaggio, conformemente all’art. 148 Dlgs n° 42/2004 ed all’art.81 LR n° 12/2005, per l’esercizio funzioni amministrative di cui al succes- sivo comma.
La Commissione per il Paesaggio, con riferimento alle competenze amministrative attribuite al Comune dall’art. 80 della sopracitata l.r. esprime pareri obbligatori:
• nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di competenza comunale previsti dagli artt. 146, 147 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
• in merito all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compa- tibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e suc- cessive modifiche ed integrazioni, nonché alle procedure di cui all'art. 32 della legge 28 feb- braio 1985, n. 47,
• in merito al giudizio di impatto paesaggistico dei progetti, previsto dalle Norme di At- tuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), secondo le modalità stabilite dalle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" attualmente vigenti.
• in merito al giudizio di impatto paesaggistico dei progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti ai sensi dell’art. 64 comma 8 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.
La Commissione per il Paesaggio può essere chiamata ad esprimersi altresì facoltativamen- te in merito ai piani urbanistici qualora il Responsabile del Procedimento o la Giunta Comu- nale lo ritengano opportuno per le ricadute paesaggistiche e/o ambientali delle trasforma- zioni oggetto dei piani stessi.
Art. 10 – Composizione e nomina
La Commissione per il paesaggio si compone di 5 (cinque) membri, tra i quali uno assume la carica di Presidente
La Commissione per il Paesaggio è nominata dalla Giunta comunale con apposita delibera- zione. Con la medesima deliberazione viene altresì designato il Presidente.
Alla prima seduta i membri della Commissione possono eleggere il Vicepresidente.
Ai fini della nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio l’ente provvede a fare pubblicare apposito avviso all’albo e sul sito internet del comune, affinché gli interessati possano far pervenire la propria candidatura corredata dal proprio curriculum.
La Commissione è rinnovata contemporaneamente alla Giunta ed i membri della stessa ri- mangono in carica sino alla nomina dei loro sostituti. La nomina è disposta ordinariamente entro 45 giorni dall’insediamento della Giunta.
La Commissione decade altresì in caso di modificazione del presente regolamento, salvo conferma dei membri da parte della Giunta comunale.
Qualora nel corso del mandato venga a mancare un componente, la Giunta Comunale provvede alla sostituzione. Qualora per dimissioni o per altre cause venga contemporane-
amente a mancare la maggioranza dei componenti, l'intera Commissione decade ed il Sin- daco provvede a convocare la Giunta comunale per la nomina della nuova Commissione.
Il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, ge- ografiche ed ambientali, nonché dell’abilitazione all'esercizio della professione ed aver ma- turato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipen- dente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
I restanti componenti devono essere scelti tra soggetti che siano in possesso di diploma u- niversitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urba- nistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografi- che ed ambientali. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con ri- ferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune.
Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché̀ gli ulteriori titoli professio- nali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum in- dividuale allegato alla candidatura presentata.
I componenti devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla ca- rica di consigliere comunale, e non possono essere contestualmente membri della Commis- sione Edilizia e/o urbanistica e del Consiglio Comunale.
Art. 11 – Funzionamento della Commissione per il paesaggio
Il Presidente, su proposta del Responsabile del Procedimento per le pratiche di cui al pre- cedente art 34, convoca e presiede la Commissione, definendo l’ordine del giorno di cia- scuna seduta.
Il Responsabile del Procedimento dovrà verificare preliminarmente che le pratiche da sotto- porre alla Commissione siano corredate della idonea documentazione prevista dalle norma- tive di riferimento e ciò salva la possibilità, da parte della Commissione, di richiedere inte- grazioni.
La documentazione inerente i procedimenti di autorizzazione e sanzione paesaggistica è resa disponibile in consultazione all’atto della convocazione presso la segreteria della commissione. In caso di particolare complessità la documentazione, in tutto o in parte, potrà essere trasmessa con posta elettronica all’indirizzo che i membri della Commissione do- vranno comunicare.
La comunicazione della convocazione è trasmessa per iscritto, a mezzo fax o per posta e- lettronica, almeno 7 (sette) giorni prima della seduta, a cura del segretario della commissio- ne.
In caso di urgenza la convocazione è trasmessa per iscritto, a mezzo fax o per posta elet- tronica almeno 24 ore prima dell’ora fissata per la riunione.
La comunicazione della convocazione viene trasmessa per conoscenza anche al Sindaco e all’Assessore competente.
Le sedute della Commissione sono validamente costituite con la presenza di almeno tre membri compreso il Presidente ovvero il Vicepresidente.
I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla vo- tazione, allontanandosi dall’aula, relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammessa l'astensione. A parità di voto prevale quello del Presidente.
Il componente dissenziente può chiedere l'inserimento nel verbale della seduta dei motivi del suo dissenso.
Le sedute della Commissione non sono pubbliche e si tengono presso la sede comunale.
In caso di assenza a tre sedute continuative di un membro della Commissione il segretario di cui al successivo art. 35 o il Presidente riferiscono al Sindaco, il quale propone alla Giun- ta la surroga del componente qualora insindacabilmente non ritenga giustificate le assenze. Tale procedura viene avviata anche nel caso di impossibilità a svolgere l'incarico per un pe- riodo di tempo continuativo superiore a mesi tre.
I membri della Commissione e in genere tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, sono te- nuti al segreto d'ufficio.
Il verbale di seduta, alla cui cura provvede il segretario, si intende approvato con la sotto- scrizione da parte del Presidente.
Sulla copia di tutti gli elaborati da conservarsi nell’archivio comunale è apposto un timbro recante la lo spazio per la data e la firma di almeno un componente della Commissione e del segretario.
Art. 12 – Segretario della Commissione per il paesaggio
Le funzioni di segretario della Commissione per il paesaggio sono esercitate dal Responsa- bile del Procedimento per le pratiche o da persona dallo stesso delegata. Il Segretario non ha diritto di voto.
Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta in un registro da conservare mediante archiviazio- ne. I verbali devono essere sottoscritti sia dal segretario, sia dai membri presenti alla com- missione e contenere:
• l’indicazione dei presenti,
• il parere motivato,
• eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivate da parte del membro che li esprime.
Qualunque sia l’esito del parere espresso dalla Commissione, il Segretario è tenuto:
• ad apporre su ogni elaborato progettuale un timbro attestante l’avvenuto esame da parte della Commissione;
• a far firmare l’attestazione al Presidente o a un Commissario, facendo apporre la da- ta della seduta di commissione.
Art. 13 – Criteri di valutazione
La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere esclusivamente in relazione agli aspetti paesaggistico-ambientali.
Nell’esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa riferimento agli atti di natura paesistica vigenti, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni emanate dalla Re- gione Lombardia:
• Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei ben paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12;
• Linee guida regionali per l’esame paesistico dei progetti vigenti;
• Direttiva “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica” vigente. La Commissione per il paesaggio fa altresì riferimento ai seguenti atti :
• Piano di Governo del Territorio,
• -Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale,
• -Piano Territoriale Regionale,
• -eventuali PTC dei Parchi e Piani di gestione delle aree protette, ove si pongano in relazione con le opere oggetto di esame.
Art. 14 – Collaborazione con gli organi amministrativi
La Commissione per il paesaggio svolge la propria attività consultiva anche su richiesta del- la Giunta comunale con riguardo ai progetti di piani urbanistici o ad atti regolamentari in ma- teria urbanistico-edilizia attinenti gli aspetti paesaggistico-ambientali.
La Giunta comunale può inoltre disporre periodiche audizioni del presidente della Commis- sione per essere informata sull’attività della Commissione.
Art. 15 – Commissione edilizia
La Commissione edilizia è un organo collegiale tecnico–consultivo del Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia
La Commissione edilizia valuta la qualità edilizia tecnica ed architettonica degli interventi pubblici e privati con particolare riguardo al loro inserimento nel contesto urbano, valutan- done l’impatto estetico visuale rispetto al contesto urbanistico/edilizio esistente, la qualità tecnica progettuale e dei materiali, la colorazione ed ornamentazione delle facciate degli e- difici.
All’interno del procedimento istruttorio svolto a cura dal Responsabile del procedimento e su proposta di quest’ultimo, la Commissione edilizia esprime parere obbligatorio, non vincolan- te, per:
• Proposte di piani Attuativi comunque denominati e relative convenzioni;
• Proposte di nuove opere di urbanizzazione;
• Proposte di adozione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica;
• domande di permesso di Costruire,
• Annullamento d’ufficio del permesso di Costruire,
• Varianti essenziali, ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 380/2001 e LR 12/2005;
• Rilascio di permessi di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/01;
• Modifiche da apportare al Regolamento Edilizio o al Regolamento Locale d’Igiene.
All’interno del procedimento istruttorio svolto a cura dal Responsabile del procedimento e su proposta di quest’ultimo, la Commissione edilizia esprime inoltre parere facoltativo, non vin- colante, per:
• Posizionamento di insegne commerciali su pubblica via, per le dimensioni, colori, particolari costruttivi e materiali impiegati;
• Interventi di privati o della pubblica amministrazione per il mantenimento o il miglio- ramento del decoro urbano;
• Prepareri su ogni intervento edilizio richiesto da proprietà o dall’Ufficio Tecnico Co- munale o dalla Amm.ne Comunale;
• Interventi sul territorio in grado di comportare modifiche allo stato dei luoghi.
Art. 16 – Composizione
La Commissione edilizia si compone dei seguenti membri:
a) il Responsabile dello Sportello unico per l’Edilizia, o da un suo delegato, che funge da Presidente;
b) il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’ATS o suo funzionario delegato;
c) il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
d) un esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche.
e) tre esperti in materia edilizia, architettura ed urbanistica, di cui almeno due abilitati alla progettazione.
Il Presidente della Commissione può chiamare a partecipare ai lavori della Commissione e- dilizia, senza diritto di voto, funzionari dell’Amministrazione comunale, ricercatori o profes- sionisti esterni, per questioni ritenute di speciale importanza, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione stessa.
Art. 17 – Nomina e funzionamento della Commissione edilizia
I componenti della Commissione edilizia sono nominati dalla Giunta comunale, sulla base di curriculum e di documentati titoli professionali, e rimangono in carica per tutta la durata del mandato amministrativo della Giunta che li ha nominati, fino alla loro surroga e possono es- sere confermati per i successivi mandati.
I componenti della Commissione edilizia, che, senza giustificato motivo, rimangono assenti per più di tre sedute consecutive, decadono dall’incarico senza necessità di specifica di- chiarazione e possono essere sostituiti da altre persone nominate con la medesima proce- dura prevista dal comma precedente. I membri nominati in sostituzione di quelli decaduti o di quelli dimissionari, restano in carica quanto i membri da essi sostituiti.
I componenti della Commissione edilizia devono astenersi dal prendere parte ai relativi lavo- ri, sia nella fase istruttoria, sia in quella decisionale, quando sono trattati argomenti di inte- resse proprio, o del coniuge, o dei parenti, entro il terzo grado e di affini entro il secondo grado.
La Commissione edilizia si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese ed in seduta stra- ordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritiene opportuno. In entrambi i casi è necessaria formale convocazione; solo in caso di seduta straordinaria la convocazione può avvenire anche per via telefonica o fax con almeno ventiquattr'ore di anticipo.
La funzione di segretario della Commissione edilizia è affidata a dipendenti dell’Amministrazione comunale, designati dal responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia.
Il presidente fissa l’ordine del giorno almeno tre giorni prima della data della seduta.
I progetti sono iscritti all’ordine del giorno sulla base della data di loro presentazione al pro- tocollo Comunale.
Le sedute e i pareri della Commissione edilizia sono validi quando almeno la metà dei com- missari aventi diritto di voto è presente.
I pareri della Commissione edilizia sono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei commissari presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presiden- te.
Alle sedute della Commissione edilizia è esclusa la partecipazione di terzi estranei; il Presi- dente potrà invitare, su richiesta, il progettista limitatamente per l’illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
La Commissione edilizia potrà eseguire sopralluoghi qualora lo ritenga utile per l’espressione del parere.
La Commissione edilizia deve esprimersi in termini temporali tali da consentire la tempestiva conclusione del procedimento prevista dalla normativa vigente.
Il segretario della Commissione edilizia provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sot- toscritti dal Presidente, dal segretario e da tutti i membri presenti.
Sulla copia di tutti gli elaborati da conservarsi nell’archivio comunale è apposto a cura del segretario della commissione edilizia un timbro recante la lo spazio per la data e la firma di almeno un componente della Commissione e del segretario.
Art. 18 – SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive.
Ai sensi del DPR 160/2010 e delle vigenti norme statali e regionali le pratiche presentate al- lo Sportello Unico delle Attività Produttive relative alle attività produttive commerciali indu- striali ed economiche in genere seguono la disciplina prevista dall’apposito regolamento cui si rimanda integralmente.
Le pratiche relative all’edilizia produttiva anche se connesse alle pratiche relative a proce- dimenti commerciali devono essere inviate al SUE, che ne cura l’esame, l’istruttoria e la de- finizione, mantenendo quindi separati il canale SUE ed il canale SUAP relativamente all’edilizia produttiva.
Capo II. Altre procedure e adempimenti edilizi.
Art. 19 – Autotutela
I titoli abilitativi edilizi ed i provvedimenti oggetto del presente regolamento possono essere oggetto di procedimento di autotutele ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 quinques e 21 nonies della legge 241/1990 e succ. m. & i.
La medesima legge 241/90 stabilisce i termini e le modalità dell’esercizio dell’autotutela.
Art. 20. Certificato di Destinazione Urbanistica
Il certificato di Destinazione Urbanistica certifica le prescrizioni urbanistiche di un’area se- condo le norme del Piano di Governo del Territorio vigenti alla data di rilascio dello stesso. La certificazione urbanistica può anche essere riferita ad una data precedente all’approvazione dello strumento urbanistico generale vigente o dell’ultima variante allo stesso; in tal caso il Certificato di Destinazione urbanistica si definisce storico, ma per la certificazione della prescrizione urbanistica vigente dovrà essere richiesto un nuovo CDU.
Esso può essere richiesto dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, dall’erede, dal notaio rogante, da tecnico abilitato munito di regolare delega ovvero da sog- getto indicato al precedente art. 6.
Art. 21. Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi
La proroga ed il rinnovo dei titoli abilitativi edilizi possono essere concessi all’interessato u- nicamente nei casi e con le modalità consentiti dalla legge.
Art. 22. Agibilità.
L’agibilità degli edifici è disciplinata dall’art. 24 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii. (TUE), al- la cui disciplina si rinvia integralmente, ai sensi del quale l’interessato può presentare appo- sita SCIA di agibilità corredata dalla documentazione ivi prescritta.
La proprietà e l’Ente sono tenuti alla conservazione di tutta la documentazione relativa.
Art. 23. Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità.
La conformità edilizia e agibilità comunque attestata non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inabitabilità di un edificio o di parte di esso ai sensi di legge. Il Responsabi- le di settore competente, quando ricorrono motivate ragioni in ordine alle condizioni igieni- che e/o di sicurezza dei fabbricati, ordina la sospensione dell’uso del fabbricato o di parte di esso.
Per le ragioni di ordine igienico, sentito il parere del Responsabile del Dipartimento di Pre- venzione dell’ATS, può essere fissato un termine per l’adeguamento, trascorso inutilmente il quale viene dichiarata l’inabitabilità.
Tale ordinanza si applica anche nel caso di risultanza negativa conseguente all’effettuazione di controllo a campione, in relazione a gravi difformità rispetto a quanto previsto dal Regolamento Edilizio e/o dal Regolamento Locale di Igiene.
Per le abitazioni esistenti, il Responsabile di settore competente può̀ dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni: − condi- zioni di degrado delle strutture e degli impianti tali da pregiudicare l’incolumità̀ degli occu- panti; − alloggio improprio (ad es. sottotetto o seminterrato che non siano stati oggetto di operazioni di recupero secondo la normativa regionale, box, edificio al grezzo); − insuffi- cienti requisiti di superficie (Sminima per alloggio), o di altezza, insufficienti condizioni di ae- razione (ventilazione) ed illuminazione, laddove non oggetto di deroga; − mancata disponi- bilità di acqua potabile; − assenza di servizi igienici; − mancato allacciamento alla fognatu- ra, ove esistente, o ad altro idoneo sistema di trattamento delle acque reflue; − opere rea- lizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le dif- formità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone di- versamente abili.
All'atto dell'accertamento della non conformità, il Responsabile di settore competente indica le prescrizioni tecniche da adottarsi e il termine per la regolarizzazione, trascorso infruttuo- samente il quale, provvede secondo quanto esposto ai commi precedenti
Art. 24. Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applica- tivi e rateizzazioni;
Il Contributo di Costruzione previsto dalla legge è composto dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dalla quota commisurata al costo di costruzione e dal contributo rela- tivo al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti, oltre che quant’altro stabilito dalla legge cui si rinvia integralmente.
Le tariffe degli oneri di urbanizzazione e del contributo per lo smaltimento dei rifiuti sono de- terminate con deliberazione della Giunta comunale e riferite alla superficie lorda di pavi- mento o al volume complessivo oggetto di intervento, calcolati secondo le indicazioni del
P.G.T. e del presente Regolamento. Il contributo sul costo di costruzione è determinato se- condo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
In caso di presentazione di S.C.I.A per interventi comportanti la corresponsione del Contri- buto di Costruzione, il relativo calcolo deve essere allegato alla denuncia medesima.
Le componenti del contributo, il cui ammontare viene verificato in sede istruttoria, possono essere versate anche in soluzioni rateali, secondo le modalità e con le garanzie stabilite dall’Ente.
Gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, dei seminterrati, di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, di traslazione di s.l.p. fuori sagoma nell’ambito di ri- strutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica, ove ammessi, sono soggetti al paga- mento del Contributo di Costruzione secondo le tariffe approvate, così come tutti gli inter- venti edilizi ai sensi di legge anche se qui non richiamati espressamente.
Le rateizzazioni sono ammesse nei limiti ed in applicazione dei vigenti atti amministrativi dell’Ente che le prevedono.
Art. 25 - Pareri preventivi.
Qualora l'interessato ritenga di acquisire un parere preventivo dall'Amministrazione comu- nale per una preventiva valutazione di carattere tecnico o nei casi di incertezza della norma, può presentare apposita istanza di massima o preventiva esclusivamente su progetti di in- tervento non di modesta entità.
La predetta istanza dovrà riportare almeno: a. la generalità di chi effettua l'istanza, preci- sando di averne titolo, ossia di essere proprietario dell'area o del bene su cui chiede di ope- rare, oppure allegando specifica delega del proprietario o altro documento che gli dia titolo;
b. la descrizione idonea e non equivoca dell'intervento richiesto, sue caratteristiche e sue necessità; c. indicazione sul "carico urbanistico" indotto dall'intervento richiesto, ossia l'inci- denza che tale intervento avrà per movimento di persone e/o di mezzi, loro attività, perma- nenza e, in particolare, indicazione delle idonee aree per parcheggio e per altri eventuali servizi conseguenti a detto carico; d. un programma di attuazione dell'intervento sia in ter- mini temporali, sia indicando le concrete possibilità di realizzazione; e. disegni, grafici ed al- tri elaborati tecnici necessari alla individuazione della località interessata e alla rappresen- tazione dell'intervento. Sarà in ogni caso l'ufficio a stabilire i documenti minimi da allegare alla domanda.
L'istanza viene verificata ed istruita dall'Unità operativa competente, sentita eventualmente la Commissione Edilizia, che è tenuta a fornire risposta scritta entro 45 giorni dalla presen- tazione dell'istanza. Il parere preventivo ha validità di 6 mesi dalla comunicazione di risposta
e decade in presenza di adozione di nuovi strumenti urbanistici. Qualora il parere abbia va- lenza generale potrebbe essere pubblicato sul sito istituzionale sotto forma di risposta a faq.
Art. 26 - Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia;
L’Ente, il Sindaco ed il responsabile di settore adottano Ordinanze in materia edilizia così come effettuano gli interventi urgenti ed esercitano i poteri eccezionali rispettivamente in applicazione delle leggi vigenti.
Art. 27 - Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio;
L’Ente adotta tutte le procedure di legge stabilite per l’attuazione degli obblighi relativamen- te al tema “amministrazione trasparente” ed agli obblighi di informazione e trasparenza del procedimento edilizio.
Art. 28 - Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti;
l’Ente adotta misure di coinvolgimento e partecipazioni degli abitanti nell’ambito dell’iter di adozione ed approvazione di regolamenti che incidano nella materia edilizia, nonché nell’ambito delle varianti al PGT.
TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI.
Capo I. Norme procedurali sull’esecuzione dei lavori.
Art. 29 – Comunicazioni di inizio e fine lavori.
Nel caso della C.I.L.A. e della S.C.I.A. di cui all’art. 22 del D.P.R. 380/2001, la comunica- zione di inizio dei lavori coincide con la presentazione del titolo e pertanto dovranno essere contestualmente adempiuti tutti gli obblighi di legge inerenti, compresa la consegna della documentazione necessaria all’inizio dei lavori.
Nel caso di S.C.I.A. in alternativa al Permesso di Costruire di cui all’art. 23 del D.P.R. 380/2001, i lavori devono avere inizio trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione al SUED.
Nel caso del Permesso di Costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall’efficacia del titolo, fatte salve diverse disposizioni legislative; pertanto è necessario presentare la comunicazione di inizio dei lavori con tutti gli adempimenti connessi entro tale data.
L'inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Testo Unico dell’Edilizia, deve intender- si riferito a concreti lavori edilizi. Pertanto, i lavori debbono ritenersi "iniziati" quando consi- stano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nella compiuta organizzazione del can- tiere e nell'innalzamento di elementi portanti o nell’esecuzione di scavi coordinati al getto delle fondazioni del costruendo edificio. L’Amministrazione vigilerà affinché il termine di de- cadenza del permesso non venga eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici.
Nel caso di interventi assentiti con Permesso di Costruire, il termine di inizio lavori può es- sere prorogato, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso, sopravvenuti a ritardare l’effettivo inizio delle opere.
Nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico generale il cui finanziamento sia previ- sto in più esercizi finanziari, in presenza di comprovate motivazioni di ordine finanziario, det- to termine può essere prorogato sino alla concessione del finanziamento, senza alcun ag- gravio istruttorio.
Decorsi inutilmente i termini per l'inizio dei lavori ed in assenza di provvedimento di proroga, il titolo edilizio decade, con diritto del richiedente alla restituzione dei contributi versati, fatte salve diverse disposizioni legislative.
La trasmissione della notifica preliminare di inizio lavori in cantiere e dei suoi aggiornamenti deve avvenire tramite sistema informatizzato. Tale inserimento garantisce la trasmissione all’ATS e alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) competente e permette la stampa dell’atto utile per l’affissione presso il cantiere. L’obbligo sussiste nei seguenti casi: a) nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici;
b) nei cantieri che ricadono nella fattispecie sopra descritta, in un momento successivo all’inizio dei lavori; c) nei cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavo- ro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
Art. 30 – Ultimazione dei lavori.
Il termine entro il quale l’opera assentita con Permesso di Costruire deve essere ultimata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori, fatte salve diverse disposizioni legislative. Decorso tale termine il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, fatta salva la possibilità dell’interessato, prima della scadenza del titolo, di richiedere la proroga nei casi e con le modalità previste dalla legge.
La S.C.I.A e la C.I.L.A. conservano efficacia per tre anni a decorrere dall’inizio dei lavori, fatte salve diverse disposizioni legislative, senza possibilità di proroghe di tale termine. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel predetto termine è subordinata a nuova segnalazione o comunicazione.
Art. 31 – Allegati alle dichiarazioni di inizio e fine lavori
Prima dell’inizio dei lavori, per le pratiche di Permesso di Costruire devono essere presenta- ti: a) la documentazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, comprensiva della comunicazione con l’indicazione del nominativo e dei dati iden- tificativi dell’impresa esecutrice dei lavori, al fine di consentire all’Amministrazione comunale di acquisire d’ufficio il DURC. b) visto-esame del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o autocertificazione nei casi previsti dalle norme, nonché altri visti o au- tocertificazioni non allegati alla presentazione del titolo edilizio; c) la documentazione richie- sta per lo specifico intervento pubblicata dal Comune.
Prima dell’inizio delle opere strutturali previste nel progetto deve essere presentata la relati- va denuncia ove prescritta ai sensi della legislazione vigente.
Per tutti gli interventi realizzati mediante S.C.I.A., ultimate le opere, dovrà essere presentata allo sportello unico la comunicazione di fine dei lavori corredata di un certificato di collaudo finale a firma di un tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell’opera al proget- to presentato. Contestualmente dovranno anche essere allegate: documentazione fotogra- fica dello stato delle opere per le verifiche necessarie, certificazione energetica, denuncia della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non siano necessarie, ricevuta dell’avvenuta presentazione in forma digitale, nei termini e secondo le modalità che verranno definite dalla Giunta regionale, degli elaborati di
aggiornamento del data base topografico. L'unità organizzativa competente potrà accertare l’avvenuta regolare realizzazione delle opere e la compatibilità delle eventuali variazioni al progetto inizialmente approvato.
Alla comunicazione di fine lavori di interventi di nuova costruzione, ricostruzioni o sopraele- vazioni totali o parziali, e di interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, devono inoltre essere allegati: a) Segnalazione di Agibilità secondo quanto dispo- sto dall'art. 24 del T.U.E; b) rilievo delle opere di fognatura realizzate; c) dichiarazione di conformità degli impianti alla legislazione vigente; d) dichiarazione di conformità delle opere eseguite alle norme vigenti per gli interventi relativi ad insediamenti produttivi che comporti- no scarichi liquidi, solidi e gassosi; e) serie completa delle tavole di progetto riportanti lo sta- to definitivo in formato digitale. Tale documentazione è necessaria anche qualora ci si vo- glia avvalere della facoltà prevista relativamente alle parti ultimate.
La presentazione degli elaborati di cui ai precedenti punti è da porre in relazione alla natura dei singoli interventi edilizi. Il progettista, sotto la propria responsabilità, può attestare che il progetto non incide sugli elementi di cui alle precedenti elencazioni.
E’ facoltà del proponente presentare la comunicazione di fine lavori anche per le CILA.
Art. 32 – Documentazione antisismica.
Ogni pratica edilizia deve essere munita di apposita documentazione antisismica ove richie- sta ai sensi di legge.
Art. 33 – Occupazione degli spazi pubblici
L’occupazione temporanea degli spazi pubblici è soggetta a concessione rilasciata dal com- petente ufficio comunale nel rispetto delle leggi vigenti e dello specifico regolamento.
Il rilascio della concessione è subordinato alla corresponsione dei tributi determinati secon- do lo specifico regolamento.
La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l’occupazione, indica il termine finale della medesima, nonché gli obblighi connessi al ripristino dei luoghi e stabilisce le relative garanzie da prestare.
L’occupazione di spazi pubblici, temporanea o permanente, con o senza interventi di tra- sformazione mediante manufatti ove finalizzata allo svolgimento di attività economiche è al- tresì subordinata al rispetto delle prescrizioni del PGT.
Per quanto non disciplinato nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti norme regolamentari contenute nel regolamento sull’occupazione suolo pubblico e relativi tributi, nonchè nelle leggi di settore disciplinanti la materia.
Art. 34 – Opere relative ad interventi di bonifica
Per tutti gli interventi soggetti a bonifica si applicano i procedimenti e le norme previsti dalle leggi statali e regionali vigenti.
Capo II. Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori.
Art. 35 – Requisiti delle costruzioni
La realizzazione dei fabbricati deve conformarsi ai requisiti generali di resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio, tutela dell’igiene, della salute e dell’ambiente, sicu- rezza nell’impiego, protezione contro il rumore, risparmio energetico e comfort igrotermico. Nella scelta dei materiali dovrà essere privilegiata la loro riciclabilità ed il possibile riuso.
Art. 36 – Richiesta e consegna dei punti fissi
Per qualsiasi intervento di costruzione o ricostruzione, prima dell'inizio dei lavori, il titolare dell’atto abilitativo è tenuto a chiedere allo SUE la determinazione dei punti fissi di allinea- mento verso gli spazi pubblici, nonché la quota di riferimento, cui dovrà scrupolosamente attenersi, precisando nella richiesta il nominativo del direttore dei lavori e delle esecutore qualora non comunicato precedentemente.
La consegna dei punti fissi è fatta con apposito verbale entro 7 (sette) giorni dalla presen- tazione della domanda ed titolare dell’atto abilitativo è tenuto a fornire il personale ed i mezzi necessari ed a eseguire le necessarie operazioni indicate dagli incaricati dallo SUE.
Prima di iniziare gli scavi per nuove costruzioni, il titolare dell’atto abilitativo è tenuto a con- trassegnare, mediante segnalazioni o picchettature, la posizione sul terreno naturale delle costruzioni stesse; tale collocazione deve essere conforme alle previsioni di progetto e deve essere verificata in sede di consegna dei punti fissi di cui al precedente comma.
Per le costruzioni poste a confine con spazi pubblici, appena l'opera raggiunge il piano stra- dale esistente o di progetto, il titolare dell’atto abilitativo deve darne immediato avviso scritto allo SUE affinché effettui gli opportuni controlli.
Art. 37 – Inizio dei lavori
Il concreto inizio dei lavori deve avvenire entro i termini stabiliti dall’atto abilitativo edilizio ovvero dalla legge.
L’esecuzione delle sole opere di scavo e di approntamento del cantiere non valgono ad in- tegrare l’effettivo avvio dei lavori.
L’inutile decorrenza del termine per l’inizio dei lavori comporta la decadenza ope legis dell’atto abilitativo anche senza necessità di un atto provvedimentale espresso.
Art. 38 – Cartello di cantiere
Nei cantieri edili, in cui siano in esecuzione gli interventi contemplati dal presente Regola- mento, dovrà essere affisso in luogo visibile dagli spazi pubblici, un cartello di cantiere a ca- ratteri leggibili di dimensioni minime di m. 0,75 x 1,50 riportante gli estremi del provvedimen- to abilitativo, le generalità del titolare, il nominativo dell’impresa assuntrice dei lavori, del re- sponsabile del cantiere, del progettista e del direttore dei lavori.
L'apposizione del cartello di cantiere è esente dal pagamento di tasse e di diritti comunali.
Il cartello deve essere conservato in perfette condizioni e perfettamente leggibile in ogni sua parte per tutta la durata dei lavori.
L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione solidale delle sanzioni a carico del titolare dell’atto abilitativo e dell’esecutore dei lavori.
Art. 39 – Documentazione di cantiere
Nei cantieri edili devono essere conservati a disposizione dei funzionari comunali preposti all’attività di controllo e vigilanza gli atti abilitativi completi dei tipi di progetto in corso di ese- cuzione, muniti del visto originale di approvazione o copia autentica degli stessi.
Nei cantieri edili devono essere presenti tutti i documenti richiesti dalla ATS e dalle legge vigenti per la corretta esecuzione e verifica di tutti gli obblighi di cantiere.
Art. 40 – Attrezzature e servizi di cantiere
Gli impianti di acqua potabile e di fognatura dei servizi igienici provvisori di supporto al can- tiere edile devono, in generale essere allacciati alle reti comunali; in caso contrario l’acqua di adduzione dovrà essere riconosciuta potabile dal competente ufficio. L’allacciamento fo- gnario potrà essere sostituito da bottino mobile secondo le prescrizioni vigenti.
E’ vietato l’uso di acqua dei canali pubblici, deviare e/o impedire il libero deflusso degli stessi senza preventiva o formale concessione
Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, devono essere conformi alla disciplina vigente e sono installati sotto la responsabilità dell’assuntore dei lavori.
Per le misure igieniche da adottare nei cantieri si rinvia alla disciplina del RLd’I.
Art. 41 – Disciplina di cantiere
Durante l'attività edilizia l’assuntore dei lavori è tenuto alla presenza continua in cantiere o ad assicurarvi la permanenza di persona idonea da lui delegata, che lo rappresenti in quali- tà di responsabile di cantiere, osservando e facendo osservare tutte le cautele per evitare il pericolo di danno a case o persone nonché il rispetto delle disposizioni vigenti.
In caso di interruzione dei lavori devono essere eseguite le opere necessarie a garanzia della sicurezza, dell'igiene e del decoro. In difetto il Responsabile dello SUE ingiunge gli opportuni provvedimenti, salva la facoltà di intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente. Trascorso un mese dalla interruzione dei lavori, salvo che questa dipenda da provate cause di forza maggiore, è facoltà del Responsabile dello SUE di far cessare l'occupazione del suolo pubblico eventualmente autorizzata.
Qualora i lavori dovessero essere interrotti per qualsiasi motivazione il titolare dell’atto abili- tativo e l’esecutore dei lavori dovranno garantire il pubblico decoro e la sicurezza, appron- tando i relativi provvedimenti e/o dando pronta esecuzione alle disposizioni impartite dallo SUE.
Art. 42 – Occupazione temporanea del suolo pubblico e recinzioni di cantiere
Prima di dar corso a interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, il titolare del provvedimento abilitativo, deve provvedere a far recingere provvisoriamente l’area interessata dai lavori, adottare gli appropriati accorgimenti tecnici secondo le prescri- zioni che saranno eventualmente impartite dallo SUE.
La realizzazione di recinzioni provvisorie deve essere corredata dal nullaosta degli enti e- sercenti le condutture e i cavi aerei e sotterranei eventualmente interessati.
Devono essere sempre adottati provvedimenti atti a salvaguardare l’incolumità pubblica, assicurare il pubblico transito ed evitare la formazione di ristagni d’acqua o corrivazioni ver- so gli spazi pubblici.
Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l’esterno e devono rimanere chiuse durante le fasi di sospensione dei lavori.
Gli spigoli delle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere dipinti per tutta la lo- ro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnale luminoso con luce rossa mantenuta accesa dal tramonto all’alba.
Le recinzioni provvisorie devono essere decorose, avere altezza di almeno 2.00 m. ed es- sere realizzate con materiali non trasparenti.
Il titolare dell’atto abilitativo edilizio o l’assuntore dei lavori che comportano occupazione temporanea di area pubblica, devono preventivamente richiedere allo SUE o ai competenti uffici comunali la relativa concessione.
Qualora la recinzione provvisoria racchiuda manufatti ospitanti servizi di pubblico interesse deve essere garantito il libero accesso degli addetti a tali servizi.
Qualora si rendesse necessario prolungare l’occupazione del suolo pubblico oltre il termine stabilito dalla concessione, il titolare dell’atto abilitativo edilizio o l’assuntore dei lavori sono tenuti a presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, richiesta di rinnovo della spe- ciale concessione, indicando la durata presunta dell’ulteriore occupazione.
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di utilizzare recinzioni provvisorie prospettanti gli spazi pubblici per le pubbliche affissioni senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispetti- vo.
Art. 43 – Sicurezza del cantiere e riduzione dell’inquinamento
Ferme restanti le vigenti norme di legge in materia di sicurezza e antinfortunistica, per tutte le strutture provvisionali dovranno essere assicurate particolari condizioni di resistenza e stabilità in relazione all’azione del vento.
Nel deposito e nell’accatastamento di materiali di lavorazione sui piani di lavoro ancorché ammessi dai piani di sicurezza, dovranno essere messi in atto provvedimenti che evitino cadute accidentali di materiali sul suolo pubblico.
Particolare attenzione deve essere posta nella riduzione degli effetti dell’inquinamento am- bientale indotto da polveri, rumore e stillicidio che devono essere mitigati con gli opportuni provvedimenti previsti dalle normative vigenti.
Gli interventi aventi carattere di urgenza per la messa in sicurezza di edifici durante l’esecuzione dei lavori potranno essere intrapresi senza preventivo assenso dello SUE, sal- va la sola comunicazione, anche con posta certificata, entro 24 ore dall’inizio dei relativi in- terventi e la presentazione della documentazione comprovante lo stato di necessità corre- data dalle eventuali istanze entro i successivi 15 (quindici) giorni.
Art. 44 – Scavi e demolizioni
Negli scavi e nelle demolizioni di strutture edilizie si dovrà procedere con cautela, adope- rando tutti quei mezzi che l'arte suggerisce come puntelli, armature provvisionali diverse, ecc., e ciò in modo che rimanga sempre libero e sicuro il transito sulle strade e non si verifi- chino condizioni di pericolo all'interno del cantiere.
Durante le attività si dovrà evitare il sollevamento di polvere sia usando le opportune caute- le durante il trasporto dei materiali, sia innaffiando opportunamente i materiali da demolire.
E' vietato far precipitare i materiali demoliti disciolti od altri materiali dall'alto dei ponteggi, dall'interno dei cantieri e dai tetti. Essi dovranno essere calati a terra entro appositi recipien-
ti o fatti discendere con cautela attraverso condotti chiusi. Una volta giunti a terra saranno provvisoriamente accatastati all'interno dell'area del cantiere.
E' vietato il deposito di materiali sul suolo pubblico all’esterno dalla recinzione del cantiere, salvo i casi di comprovata necessità, specificamente autorizzati in via straordinaria dallo SUE.
La stabilità degli scavi deve essere garantita con le opere provvisionali idonee a resistere alla spinta del terreno circostante; non devono essere compromessi la sicurezza di edifici circostanti e il funzionamento di impianti posti nelle vicinanze degli scavi.
Le operazioni di scavo non devono impedire o disturbare l’ordinario uso degli spazi pubblici e in particolare la percorribilità sulle sedi stradali. Qualora risulti necessaria l’occupazione di sedi stradali, deve essere richiesta formale concessione allo SUE.
Qualora durante le attività di scavo fosse necessario l’allontanamento di acque dovrà ne essere preventivamente definita la modalità, restando esclusa la possibilità di immissione nella rete fognaria senza l’autorizzazione dello SUE, sentiti gli uffici competenti.
Art. 45 – Conferimento dei materiali di risulta
Per ogni scavo, demolizione o altro intervento che comporti l’allontanamento di materiale di risulta, l’esecutore dell’opera deve, prima dell’inizio dei lavori, comunicare allo Sportello uni- co per l’edilizia,i dati relativi alla quantità ed alla natura del materiale ed il luogo di recapito dello stesso.
La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o l’eventuale riutilizzo del materiale risultante dalla attività edilizia sono soggetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di gestione dei rifiuti e di carattere igienico-sanitario.
Art. 46 - Rinvenimenti
I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico e artistico, devono essere im- mediatamente posti a disposizione degli enti competenti, dando immediata comunicazione allo SUE, che a sua volta richiede l’intervento degli stessi entro i 15 giorni successivi.
I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle Leggi speciali vi- genti in materia.
In dipendenza di tali rinvenimenti lo SUE dispone i provvedimenti più opportuni
Art. 47 – Ultimazione dei lavori
I lavori di costruzione si considerano ultimati quando siano idonei alla presentazione della SCIA di agibilità ex art. 24 del D.P.R. n. 380/01. L’eventuale diniego dell’anzidetta autoriz- zazione fa venire meno tale presunzione.
In sede di verifica da parte dello SUE dell’effettiva ultimazione dei lavori potranno essere ordinati i lavori necessari per la sistemazione degli spazi esterni pubblici o privati visibili da- gli spazi pubblici al fine di tutela del pubblico decoro.
Nel caso di lavori per opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione di aree, l’ultimazione dei lavori è dichiarata in conformità alle disposizioni contenute nella relativa convenzione urbanistica.
Art. 48 – Interventi non ultimati
I lavori devono essere completati nella loro interezza, incluse le sistemazioni esterne delle aree,
Per le opere oggetto di atto abilitativo le opere non ultimate, in attesa del conseguimento di nuovo atto abilitativo, devono essere confinate adottando tutti gli accorgimenti necessari a conservare la sicurezza e a garantire il decoro.
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.
Capo I. Disciplina dell’oggetto edilizio.
Art. 49 – Decoro delle costruzioni - generalità
Salve le disposizioni di cui al D.Lgs 42/2004, il progetto delle nuove costruzioni deve essere sottoposto al giudizio di impatto paesaggistico previsto dalle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) vigente; in ogni caso si devono tenere in debita considera- zione le condizioni climatologiche e gli aspetti storici, ambientali e culturali dei contesti in cui le opere si inseriranno.
Tutti gli edifici esistenti devono essere conservati decorosamente ed in buone condizioni di manutenzione, con particolare riferimento ai materiali di finimento esterni, alle coperture ed ai sistemi di captazione ed allontanamento delle acque meteoriche.
Art. 50 – Colori e materiali di facciata
La scelta dei colori e dei materiali di facciata costituisce elemento fondamentale per la valu- tazione del progetto e del suo armonico inserimento con riferimento alla disciplina paesag- gistica del PTR e della componente paesaggistica del PGT e degli eventuali strumenti at- tuativi.
Particolare cura dovrà essere posta negli interventi su edifici di valore storico, per i quali do- vranno essere valorizzati gli elementi decorativi superstiti.; in particolare dovrà evitarsi la ri- copertura con tinteggiature o intonacature degli apparati decorativi superstiti.
Negli interventi sugli edifici esistenti, ove la Commissione per il Paesaggio ne ravvisi l’opportunità, potranno prescriversi ricerche documentali e/o interventi preliminari e saggi d’indagine sugli edifici per evidenziare eventuali apparati decorativi superstiti celati da inter- venti o superfetazioni incongrue.
Qualora i rivestimenti o le colorazioni delle facciate degli edifici presentino un aspetto inde- coroso o contrastante con le indicazioni progettuali autorizzate, con provvedimento motivato è ordinato il rifacimento totale o parziale, fissando un congruo termine per l’esecuzione.
La realizzazione su pareti esposte alla pubblica vista di pitture figurative e decorative di qualunque genere o il restauro di quelle esistenti, devono essere preventivamente abilitate dallo SUE e sottoposte al parere della Commissione per il Paesaggio, allegando idonea do- cumentazione fotografica.
Gli interventi edilizi di qualsivoglia tipologia e genere devono rispettare le disposizioni con- tenute nel Piano del Colore vigente ove esistente.
Art. 51 – Qualità dell’aria negli spazi confinati
Il volume d’aria in ciascuno spazio confinato deve essere commisurato alla sua destinazio- ne d’uso, nonché alle condizioni dell’inquinamento atmosferico al contorno.
I vani destinati alle abitazioni devono essere progettati e realizzati evitando che le concen- trazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo costituiscano sia rischio per il benessere e la salute delle persone sia per la corretta conservazione delle cose e degli elementi costi- tuitivi delle stesse, avendo cura che le condizioni di purezza e di salubrità dell’aria siano tecnicamente le migliori possibili.
Nei vani destinati alla presenza di persone devono essere impediti l’immissione ed il rista- gno di inquinanti espulsi e di esalazioni.
Per non compromettere l’igiene o la salute delle persone, la progettazione e la realizzazioni di ogni costruzione deve essere effettuata in modo da non provocare:
a) sviluppo di gas tossici,
b) presenza nell’aria di particelle o di gas pericolose,
c) emissioni di radiazione pericolose;
d) inquinamento o tossicità dell’acqua o del suolo,
e) difetti nell’eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei rifiuti solidi o liquidi,
f) formazione di umidità su parti o pareti dell’opera.
Ai fini delle riduzione degli effetti dell’emissione del gas Radon, in tutti gli edifici di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione dovranno essere realizzati gli accorgimen- ti necessari a garantire che la concentrazione del gas Radon sia inferiore ai limiti di sicurez- za scientificamente determinati per la salute umana, applicando le disposizioni di cui alla successiva Sezione Va del presente Capo III°.
Non è consentito l’utilizzo di materiali contenenti fibre di amianto; i materiali a base di altre fibre minerali, diverse dall’amianto, devono essere trattati e posti in opera in maniera tale da escludere la presenza di fibre in superficie e la cessione di queste all’ambiente; in ogni caso non è consentito l’utilizzo di materiali a base di fibre minerali nei condotti degli impianti di adduzione dell’aria.
Art. 52 – Ventilazione naturale
La ventilazione naturale degli spazi confinati è, in generale, condizione sufficiente per l’ottenimento di idonee condizioni di qualità dell’aria.
Negli edifici residenziali di nuova costruzione tutti i locali destinati alla presenza permanente di persone devono usufruire di areazione naturale diretta a mezzo di aperture a finestra o porta/finestra che prospettino direttamente su spazi liberi o su cortili di adeguate dimensio- ni.
La dimensione minima delle aperture è disciplinata dal RLd’I, tenendo anche in considera- zione l’eventuale presenza di apparecchiature a fiamma libera.
Gli alloggi aventi più di una camera da letto devono essere dotati di riscontro d’aria ottenuto mediante la realizzazione di almeno due aperture su facciate contrapposte o almeno orto- gonali; per gli alloggi aventi una sola camera da letto, in assenza di riscontro d’aria deve essere predisposta un ventilazione sussidiaria con una canna di idonea sezione sporgente dalla copertura dell’edificio o con apertura finestrata apribile sopra la porta d’ingresso pro- spiciente uno spazio esterno aperto.
Le condizioni di ventilazione naturale si ritengono soddisfatte quando siano assicurate l’aerazione primaria per unità abitativa nonché l’aerazione sussidiaria per i singoli spazi dell’unità abitativa medesima.
Art. 53 – Ventilazione meccanica
In luogo della ventilazione naturale è ammessa quella di tipo attivata con sistemi permanen- ti di estrazione meccanica dell’aria adeguati alla destinazione d’uso dei locali, in conformità alle disposizioni del RLd’I nei seguenti casi:
nei bagni ciechi degli alloggi residenziali, nei locali destinati ad uffici;
nei locali, anche aperti al pubblico, destinati ad attività commerciali, paracommerciali, cultu- rali, ricreative e di spettacolo;
nei locali destinati ad attività produttive in cui specifiche esigenze tecnologiche legate al ci- clo produttivo richiedono particolari condizioni di aerazione artificiale;
Gli impianti di ventilazione meccanica devono garantire un ricambio d’aria medio giornaliero pari a 0,35 vol/h per le destinazioni residenziali e assimilate; mentre per le destinazioni d’uso diverse da quella residenziale, i valori dei ricambi d’aria dovranno essere ricavati dalla normativa tecnica UNI 10339,
Art. 54 – Energia da fonti rinnovabili.
I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti devono prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calo- re, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione stabiliti dalla normativa vigente.
Salvo motivate richieste di deroga, l’installazione di impianti solari fotovoltaici deve rispetta- re le seguenti condizioni: − i pannelli disposti su falde inclinate e quelli installati su facciate, balaustre o parapetti di edifici devono essere adagiati sulla superficie di appoggio; − nel ca- so di coperture piane, i pannelli possono essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l’ombreggiamento tra di essi, se disposti su più file.
La relazione tecnica di dimensionamento dell’impianto e gli elaborati grafici (piante, prospet- ti, sezioni ecc.) che dimostrano le scelte progettuali relative all’installazione dei collettori stessi, sono parte integrante della documentazione di progetto. 4. Eventuali casi particolari, ai fini della collocazione degli impianti fotovoltaici, saranno sottoposti al parere preventivo della Commissione Edilizia, per valutare il loro corretto inserimento dal punto di vista am- bientale.
ART. 55 – Impianti solari.
Salvo motivate richieste di deroga, l’installazione di impianti solari termici deve rispettare le seguenti condizioni: − nel caso di coperture piane, i pannelli e i loro serbatoi possono esse- re installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sotto- stante ed evitando l’ombreggiamento tra di essi, se disposti su più file; − i serbatoi di accu- mulo devono essere posizionati all’interno degli edifici.
La relazione tecnica di dimensionamento dell’impianto solare e gli elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni ecc.) che dimostrano le scelte progettuali relative all’installazione dei col- lettori stessi, sono parte integrante della documentazione di progetto.
Eventuali casi particolari, ai fini della collocazione dei pannelli solari e/o impianti fotovoltaici, saranno sottoposti al parere preventivo della Commissione Edilizia, per valutare il loro cor- retto inserimento dal punto di vista ambientale.
Art. 56 – Illuminazione naturale
L’illuminazione naturale è garantita da superfici finestrate apribili verticali; le superfici fine- strate inclinate (lucernari) equivalenti a quelle verticali sono quelle poste ad una altezza compresa tra m.1,00 e mt.2,00 dal piano del pavimento..
Per superficie illuminante utile si intende la superficie totale della apertura finestrata vertica- le misurata in luce architettonica (vuoto di progetto), detratta la eventuale porzione posta entro una altezza di mt.0,60, misurata dal pavimento del locale.
Sugli elaborati planimetrici dei progetti volti a conseguire gli atti abilitativi edilizi deve essere riportata una tabella analitica dimostrativa dell’osservanza alle disposizioni del RLd’I.
Per gli interventi sugli edifici esistenti, ove non sia possibile modificare le aperture sulle pa- reti perimetrali esterne nei vani agibili è consentita la conservazione di rapporti di aeroillu- minazione non inferiori a quelli esistenti, purché gli stessi non determino una situazione di inabitabilità dell’alloggio, così come previsto dal RLd’I..
Art. 57 – Illuminazione artificiale
Di norma tutti gli ambienti di nuova costruzione devono avere una regolamentare illumina- zione naturale fornita da superficie finestrata, nonché di idonea illuminazione artificiale nel rispetto del RLd’I Possono usufruire di illuminazione solo artificiale gli ambienti descritti nel Manuale del RLd’I.
Negli ambienti destinati ad attività terziaria (uffici) la cui estensione, per particolari esigenze operative, non consente la regolamentare illuminazione naturale, sono ammesse integra- zioni mediante impianti di illuminazione artificiale.
L'impianto di illuminazione artificiale deve possedere caratteristiche di adattabilità, facilità di regolazione dell'intensità luminosa e del numero di unità in funzione.
Restano fatte salve diverse disposizioni dell' ATS per l'applicazione, ove necessario, di di- sposizioni integrative.
Art. 58 – Controllo dell’irraggiamento solare
Negli spazi confinati destinati alla permanenza di persone, che non siano prevalentemente orientati verso nord, devono essere previsti mezzi di controllo dell’irraggiamento solare esti- vo in relazione alle attività svolte dall’utente, al fine di:
a) evitare i disagi provocati da un’insufficiente attenuazione della luce entrante, in relazione ad attività di riposo e sonno;
b) contribuire al raggiungimento di adeguate condizioni di benessere termico estivo.
c) condizioni non adatte alla conservazione di alimenti e/o cose;
d) eccessivi apporti di calore durante la stagione estiva.
Il controllo dell’irraggiamento solare estivo può essere ottenuto con sistemi mobili esterni sulla facciata, oppure con la formazione di adeguati aggetti al di sopra delle superfici fine- strate e/o un loro arretramento rispetto al filo di facciata.
Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento nelle nuove costruzioni è vietata la realiz- zazione di unità abitative i cui vani principali abbiano pareti esterne orientate esclusivamen- te con un angolo di + 30° verso a Nord.
Art. 59 – Comfort igrotermico
Gli edifici devono essere realizzati e progettati in modo che si abbiano, in ogni locale agibi- le, temperature d’aria e temperature superficiali interne delle parti opache delle pareti ade- guate alle specifiche funzioni svolte all’interno di ciascun ambiente:
La temperatura di progetto degli spazi interni abitabili delle residenze di norma non deve superare i 20°C, né essere inferiore ai 18° C.
Le parti opache delle pareti degli alloggi non devono essere sedi di condensazioni superfi- ciali nelle condizioni di occupazione ed uso ordinario.
La struttura muraria deve essere conformata per consentire alle eventuali condensazioni in- terne di essere smaltite nel bilancio di accumuli della condensa estate / inverno, senza che abbiano ad alterarsi le caratteristiche prestazionali delle stratificazioni inserite.
La velocità dell’aria nei locali dotati di impianto di condizionamento o di aerazione non deve essere maggiore di 0,15 m/s misurata dal pavimento ad una altezza di m.2.
Art. 60 – Comfort acustico
Gli edifici devono essere realizzati e progettati in modo che i livelli sonori di eventuali rumori interni o provenienti dall'ambiente esterno non superino i valori compatibili con la loro desti- nazione:
I parametri di riferimento da assumere in sede di progettazione delle prestazioni acustiche degli edifici sono quelli indicati dalle Leggi vigenti e dal RLd’I e dal Piano di zonizzazione acustica comunale.
Art. 61 – Prevenzione e protezione dall’inquinamento da GAS
Gli interventi di nuova costruzione, nonché gli interventi relativi al patrimonio edilizio esisten- te riferiti all’intero edificio destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone, devono assicurare criteri e sistemi di progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza, l’esposizione della popolazione al gas radon.
I livelli di sicurezza per l’esposizione al gas radon sono quelli stabiliti dalle norme vigenti. 3. In tutti gli edifici di nuova costruzione deve essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato; in particolare nei locali interrati e seminterrati si devono adottare accorgimenti per impedire l’eventuale passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello stesso edificio (vespaio areato, aerazione naturale del locale, pellicole speciali, ecc.), in modo che la concentrazione del suddetto gas risulti inferiore ai limiti consigliati dalle racco- mandazioni europee, recepiti e individuati attraverso il monitoraggio effettuato dall'Ente preposto (ARPA).
Art. 62 – Servizi indispensabili degli edifici.
Gli edifici, per potersi considerare agibili, devono poter fruire, in misura adeguata alla loro destinazione, almeno dei seguenti servizi fondamentali: a) riscaldamento; b) distribuzione dell'acqua potabile; c) distribuzione dell’energia elettrica, d) raccolta e smaltimento delle ac- que meteoriche e delle acque nere; e) locali o spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Secondo le specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli edifici oggetto di interventi edilizi dovranno inoltre essere dotati: a) di sistemi di trasporto verticale delle persone e delle cose, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; b) di sistemi di protezione dagli incendi; c) di impianto contro le sca- riche atmosferiche; d) di impianti di estrazione meccanica dell’aria e/o di condizionamento.
Art. 63 – Altezze minime dei locali
L'altezza netta media ponderale interna degli spazi di abitazione (sale soggiorno, cucine e sale da pranzo, camere da letto) non deve essere inferiore a m. 2,70.
L'altezza media dei locali accessori non deve essere minore di m. 2,40.
L'altezza media dei locali di servizio non deve essere minore di m. 2,40; ulteriormente ridu- cibile a m. 2,10 per i corridoi ed i luoghi di passaggio in genere, compresi i ripostigli.
L’altezza minima non deve essere inferiore a m. 2,10, gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono, in relazione all’uso del locale, essere chiusi mediante opere murarie o ar- redi fissi e ne potrà essere consentito l’uso esclusivamente come ripostiglio o guardaroba o, compatibilmente con le esigenze tecniche relative, per l’alloggiamento di impianti. Le norme dei precedenti punti non si applicano agli interventi di recupero abitativo dei sottotetti e dei seminterrati. Nell’ambito di interventi edilizi minori di recupero del patrimonio edilizio esisten- te è ammessa la conservazione di minori altezze medie che in ogni caso non possono risul- tare inferiori a m. 2,40 per i locali principali(sale soggiorno, cucine e sale da pranzo, camere da letto) , fermo quanto previsto in merito all’altezza minima di m. 2,10 necessaria per tutte le tipologie di locali.
Trovano inoltre applicazione le vigenti disposizioni in merito alle altezze dei vani cantina e dei vani interrati oltre che dei vani sottotetto, sulla base delle vigenti leggi regionali cui si rin- via integralmente, per i casi rientranti nei relativi ambiti di applicazione.
Art. 64 – Alloggi ed altre unità immobiliari.
Nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo del presente regolamento gli alloggi possono avere pianta definita o pianta libera, cioè senza delimitazioni fisse.
L'alloggio a pianta libera non può avere una superficie utile inferiore a 28 mq. Tale superfi- cie minima è riferita a un singolo occupante.
Nel caso di alloggi destinati fin dalla realizzazione a soggetti con disabilità motorie, la super- ficie utile non potrà essere inferiore a 45 mq e dovrà essere accessibile come da normativa di settore.
Le unità immobiliari destinate ed usi diversi dal residenziale non possono avere una super- ficie utile inferiore a 20 mq fatto salvo il rispetto delle normative di settore.
Art. 65 – Superficie minima utile degli ambienti.
La superficie minima utile dei locali di abitazione non deve risultare inferiore ai seguenti va- lori: a) camere ad un posto letto: 9,00 mq; b) camere a due posti letto: 14,00 mq (alla for- mazione della superficie della camera da letto non può contribuire la superficie dell’eventuale cabina armadio); c) soggiorno: 14,00 mq; d) soggiorno con spazio di cottura: 17,00 mq; e) cucina: 8,00 mq; f) locale studio: 7,00 mq; g) uno o più locali bagno di dimen- sione adatta ad ospitare complessivamente la dotazione minima di apparecchi sanitari, fatte salve le verifiche per il calcolo della s.l.p. Tutti i locali bagno dovranno avere lato minimo non inferiore a 1,20 m., la superficie minima del locale bagno non deve essere inferiore a 4mq; h) spazi accessori 8,00 mq.
Gli alloggi devono essere dotati almeno di uno spazio di cottura e di uno o più locali bagno che ospitino la dotazione minima di apparecchi sanitari nel rispetto di quanto indicato al comma precedente. Negli immobili aventi destinazione diversa dalla residenza, quando non regolamentati da specifiche norme al riguardo, la superficie dei servizi igienici non deve es- sere inferiore a 2,00 mq e comunque adatta ad ospitare la dotazione minima di apparecchi sanitari necessari (lavabo, water, eventuale doccia).
Il volume minimo delle camere da letto non dovrà essere inferiore a mc. 24 per le camere singole ed a mc 38 per le camere doppie.
Art. 66 – Cucine, spazi cottura, locali bagno e servizi igienici.
Le cucine e gli spazi di cottura devono avere le seguenti caratteristiche: a) pavimenti in ma- teriale impermeabile, liscio, lavabile e resistente; b) pareti perimetrali in materiale imperme- abile fino a ml.1,80; c) soffitto di materiale traspirante; d) cappa aspirante, sopra l’apparecchio di cottura, atta ad assicurare la captazione e 37 l’allontanamento di vapori, odori e fumi. Sono vietati tutti gli accorgimenti tecnici che non prevedono l’allontanamento all’esterno di tali prodotti; e) parete ove sono ubicati il lavello ed il punto di cottura rivestiti in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente realizzato anche mediante elementi di arredo.
Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, latrine, antilatrine, ecc devono avere le seguenti caratteristiche: a) pavimenti e pareti perimetrali sino ad un'altezza di 180 cm. di regola piastrellate, comunque costituiti di materiale impermeabile-liscio, lavabi- le e resistente; essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale; avere
accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone; i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abita- zione o di lavoro o da spazi d’uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno (antilatrine, antidoccia, disbrigo etc.). È consentito l’accesso diretto al locale bagno da sin- gole camere da letto. Negli alloggi a pianta fissa l’accesso al servizio igienico, quando an- che fosse dotato di antibagno, non potrà avvenire dalla cucina; b) dotazione minima di ap- parecchi sanitari: - nel caso di abitazioni: costituita da lavabo, doccia o vasca, water e bidet, questi ultimi realizzati anche in unico apparecchio; - nel caso di unità immobiliari con altra destinazione, sarà previsto almeno un locale bagno con wc e lavabo sospesi; - qualora l’unità immobiliare venga destinata ad un’attività aperta al pubblico (es. pubblici esercizi, at- tività di servizio alla persona) dovrà contestualmente essere dotata di un locale bagno per disabili con le caratteristiche di cui al punto precedente.
Art. 67 – Soppalchi.
L’altezza minima degli spazi sottostanti e sovrastanti ai soppalchi non deve essere minore di m. 2,10; la medesima altezza minima deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppal- chi e il soffitto finito dei locali. Con tali caratteristiche la superficie dei soppalchi, esclusa la scala di accesso, non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato.
Qualora l'altezza come sopra definita, sia per la parte sottostante sia per la parte soprastan- te, sia compresa tra 2,30 m. e 2,70 m., la superficie del soppalco può raggiungere 1/2 della superficie del locale soppalcato.
Qualora l'altezza come sopra definita, sia per la parte sottostante sia per la parte soprastan- te, sia pari o superiore a 2,70 m., la superficie del soppalco può raggiungere 3/4 della su- perficie del locale a condizione che sia la parte sottostante che la parte soprastante fruisca- no di autonoma ed idonea aeroilluminazione.
Ove sia consentito realizzare soppalchi, le parti soprastanti devono avere il lato maggiore completamente aperto sugli spazi sottostanti e dotato di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m., in modo da garantire la continuità degli spazi sottostanti e sovrastanti.
Salvo il caso previsto al precedente comma 3, l'aeroilluminazione deve essere verificata per la somma delle superfici del locale soppalcato e del soppalco. Nelle strutture non destinate alla residenza nel caso in cui la regolarità dell’aerazione non fosse verificata è ammessa, salvo specifiche regolamentazioni, l’integrazione con impianto di trattamento dell’aria munito delle caratteristiche previste dal vigente Regolamento Locale d’Igiene.
Devono essere assicurati tutti i requisiti e le caratteristiche di cui ai successivi commi.
In ogni caso, le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle su- perfici finestrate.
Esclusivamente nei locali esistenti alla data di adozione del presente Regolamento e auto- rizzati da idonea documentazione edilizia sono ammessi, senza essere computati nella s.l.p., soppalchi, aventi profondità massima di cm. 250, di superficie non superiore a 1/3 del locale/i sottostanti, fermi i requisiti prima elencati.
Al di fuori di quanto previsto al comma precedente, non è consentita la realizzazione, non computata in s.l.p., di piani e/o solette intermedie sia nell’esistente che nelle nuove costru- zioni.
E’ ammessa la realizzazione di controsoffitti ispezionabili, non computati in s.l.p., se non accessibili mediante scala fissa, a condizione che abbiano altezze interne inferiori a 180 cm. nell’esistente e 80 cm. nelle nuove costruzioni e che siano completamente chiusi, nel rispetto comunque dei requisiti di cui al comma 8 qualora interessino locali principali. 11. L’aeroilluminazione degli spazi sottostanti e soprastanti i soppalchi, se destinati a locali di abitazione, deve essere naturale diretta.
Art. 68 – Prevenzione dei rischi di caduta dall’alto. “Linee vita”
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi destina- zione d’uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo, ecc.), nonché agli interventi sugli edifici esistenti che comportino il rifacimento di tutta o parte della copertura, con esclu- sione degli interventi oggetto di attività edilizia libera.
L’intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di veri- fica e manutenzione possano avvenire in condizioni di sicurezza. A tal fine dovranno essere osservate le disposizioni dei commi seguenti.
L’accesso alle coperture deve essere assicurato mediante una o più aperture aventi le se- guenti dimensioni minime: a) aperture verticali: larghezza ≥ m. 0,70, altezza: ≥ m. 1,20. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni di- verse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali; b) a- perture orizzontali o inclinate: superficie ≥ 0,50 mq e lato minimo ≥ m. 0,70; se a sezione circolare il diametro deve essere ≥ m. 0,80; c) le aperture orizzontali di accesso al sottotetto devono avere una superficie ≥ 0.50 mq.
L’accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell’anta ed il sistema di connessione dell’anta deve essere tale da impedirne il distacco accidentale. L’anta dovrà essere provvista di un meccanismo tale da evitare l’investimento del soggetto che la apre.
L’accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza; a tal fine gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es. scale, passerelle, parapetti, dispositivi di an- coraggio, ecc.) tali da consentire l’accesso sulla copertura e permettere gli interventi di ma- nutenzione e riparazione, in sicurezza.
La presente disposizione non elimina l’obbligo di allestire idonee opere provvisionali (es. ponteggi o simili) laddove si configurino lavori importanti sulle facciate e sui tetti, nel rispetto della normativa vigente.
Laddove, nel caso di edifici esistenti, non esista la possibilità di accesso alla copertura tra- mite apertura dall’interno dell’edificio e non siano previsti manufatti fissi esterni (scale), do- vrà essere prevista una modalità d’accesso che preveda almeno l’attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili, ecc.).
L’accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture deve avvenire mediante dispositivi di an- coraggio dotati delle seguenti caratteristiche: − essere dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura; − essere chiaramente identificabili per forma e colore; − essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie carat- teristiche di resistenza e solidità; − nella zona di accesso alla copertura deve essere posta idonea cartellonistica identificativa da cui risultino l’obbligo dell’uso di imbracature di sicu- rezza e di funi di trattenuta, l’identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio; − il punto di accesso deve essere conformato in modo da con- sentire l’ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta; − i dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalle norme tecniche relative.
L’ottemperanza del progetto alle prescrizioni dei commi precedenti dovrà risultare da appo- sita dichiarazione in sede di presentazione dell'istanza inerente al titolo abilitativo prescritto e nella relazione di collaudo.
All’atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (ad esempio facciate continue) dovranno essere previste attrezzature fisse per eseguire in sicurezza le opere di pulizia e manutenzione.
Il fascicolo del fabbricato deve contenere le indicazioni circa la presenza e le modalità di uso e manutenzione dei dispositivi di sicurezza indicati ai punti precedenti.
Nell’affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve in- formare l’appaltatore circa i dispositivi di sicurezza indicati ai punti precedenti esistenti nel fabbricato. In particolare laddove non esista la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all’interno dell’edificio e non esistano manufatti fissi per accedervi.
Art. 69 – Sale da gioco e installazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e raccolta delle scommesse.
In attuazione delle leggi vigenti, per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormen- te vulnerabili e per prevenire fenomeni da gioco d'azzardo patologico, è vietata l’apertura di sale pubbliche da gioco e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, ovvero altri luoghi sensibili individuati dall’Ente.
Tale distanza è calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall’ingresso considerato come principale.
I locali destinati alle sale giochi devono avere accesso al piano terreno, direttamente pro- spicienti la strada, ad eccezione di quelli all’interno di centri commerciali di grande e media struttura di vendita con connaturata attività di concorsi pronostici, lotterie e giochi: per que- ste ultime attività dovrà essere predisposto e reso evidente apposito regolamento a tutela dei minori e a prevenzione di situazioni patologiche.
In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.
È fatto divieto di utilizzo, per quanto riguarda l’insegna o comunque per l’identificazione del- la sala giochi, del termine di “Casinò” o di altre definizioni che possano richiamare il gioco d’azzardo o costituiscano incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica.
L’apertura delle sale scommesse di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S. è parimenti soggetta alle disposizioni e modalità previste dal presente articolo per le sale gioco.
Capo II. Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pub- blico.
Art. 70 – Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico.
Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico devono essere trattati in superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità utilizzan- do materiali e modalità costruttive nel rispetto del contesto urbano che consentano facili operazioni di ispezionabilità e ripristinabilità, nel caso siano presenti sottoservizi impiantisti- ci.
Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico laddove non diversa- mente specificato devono essere trattati in superficie con l’utilizzo di materiali tradizionali e con particolare attenzione alla valorizzazione degli aspetti paesaggistici
Nei progetti che riguardano la ripavimentazione di spazi pubblici si dovranno utilizzare ma- teriali compatibili con il singolo contesto architettonico, privilegiando obiettivi di riordino ge- rarchico dei diversi fruitori quali pedoni, biciclette, automobilisti, trasporto pubblico, trasporto merci.
Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il convo- gliamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni.
E’ vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o assoggettabili all’uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà può essere im- posta la sistemazione in modo conveniente e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, in- segne e quant’altro possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica inco- lumità.
Art. 71 – Passaggi pedonali
Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti dovranno essere muni- te di marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico, realizzati in conformità con le vigenti disposizioni di legge, anche inerenti l’eliminazione di barriere architettoniche.
Non sono ammesse fessure in griglie ed altri manufatti con larghezza o diametro superiore a m. 1,20; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi or- togonali al senso di marcia. Di norma non devono essere utilizzati manufatti tipo “green- block” e similari su percorsi di forte passaggio in quanto possono costituire barriera architet- tonica a chi deambula con l’ausilio di bastoni o stampelle.
Nelle zone a prevalente destinazione residenziale devono essere individuati passaggi pre- ferenziali per l’accesso a spazi o edifici pubblici con attraversamenti della viabilità stradale realizzati alle quote del marciapiede e raccordati con rampe al piano stradale.
Gli attraversamenti pedonali delle strade urbane principali dovranno essere adeguatamente illuminati.
Art. 72 – Marciapiedi e gallerie.
L’Amministrazione comunale provvede a sistemare i marciapiedi posti in fregio a spazi pub- blici comunali con particolare attenzione alla fruibilità da parte di tutti i cittadini.
I proprietari devono sostenere la spesa di prima sistemazione e relativa pavimentazione dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà nel caso di manomissione degli stessi per la- vori edilizi eseguiti all’interno delle singole proprietà.
Nelle zone storiche e nelle zone sottoposte a vincolo di tutela, i materiali e le forme della pavimentazione devono essere scelti nel rispetto del carattere dei luoghi e/o ad indicazione dell’Amministrazione comunale.
A cura e spese dei proprietari possono essere predisposti, previa approvazione dell’Amministrazione comunale, progetti che, in armonia con il contesto urbano circostante, siano finalizzati alla valorizzazione dei marciapiedi e degli spazi antistanti gli edifici stessi favorendo l’uso pubblico. Nel caso di immobili interni che usufruiscono del marciapiede fronteggiante altri edifici, le spese per la realizzazione dei progetti di cui al punto 3 sono a carico di tutti i proprietari in quote proporzionali.
Per l’accesso alle attrezzature ricettive, ricreative e a quelle che comunque prevedono l’afflusso di pubblico, è ammessa l’installazione di pensiline e passaggi coperti, anche trami- te occupazione di suolo pubblico.
Art. 73 – Percorsi ciclabili.
Le piste ciclabili devono avere la larghezza minima pari a m. 1,50, riducibile a m. 1,25 in ca- so di due piste contigue; le predette misure sono comprensive delle strisce di delimitazione. La larghezza è eccezionalmente riducibile fino a m. 1,00 per una limitata lunghezza dell'iti- nerario ciclabile a condizione che: a) tale circostanza sia opportunamente segnalata; b) vi sia oggettiva impossibilità di realizzare la pista con le larghezze ordinarie; c) vengano adot- tati particolari accorgimenti per garantire la sicurezza d’uso.
Le piste devono essere ben delimitate e, ove possibile, fisicamente separate dalla carreg- giata stradale, con installazione di elementi separatori continui, di adeguata stabilità e con larghezza non inferiore a m. 0,50. La pavimentazione deve garantire aderenza, visibilità e scorrevolezza.
Per ogni altra caratteristica trovano applicazione le norme vigenti.
Art. 74 – Spazi porticati.
La realizzazione di spazi porticati ad uso pubblico deve attenersi alle tipologie di finitura e di materiali, compatibili con il contesto.
Non deve essere alterata la continuità delle cortine storiche, incentivando la continuità dei percorsi coperti ed evitando eventuali interruzioni da parte di edificazioni prive di spazi por- ticati.
La costruzione dei portici destinati al pubblico transito e fronteggianti vie o spazi pubblici o di uso pubblico e inseriti in edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione, deve essere relazionata alle caratteristiche della strada e/o alla fisionomia dell’ambiente circo- stante. 4. Il portico o la galleria devono essere architettonicamente dimensionati in rapporto alle altre parti dell’edificio, coordinandosi con i portici o le gallerie contigue o vicine.
Le dimensioni minime di larghezza ed altezza devono assicurare un’effettiva fruibilità di tali spazi, garantendo le condizioni di sicurezza e accessibilità.
I porticati aperti al pubblico transito devono essere illuminati da fonti di luce artificiali.
Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, in sede di rilascio dei titoli abilitativi pos- sono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e specifiche coloriture per le pavi- mentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
Art. 75 – Insegne e mezzi pubblicitari.
L’installazione d’insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non dovrà es- sere in contrasto con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di ese- cuzione e attuazione, oltre che alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità.
Il Comune può autorizzare, sentita la Commissione edilizia, l'installazione di mezzi pubblici- tari temporanei, nell'ambito di interventi di riqualificazione di facciate degradate.
L’installazione di insegne e mezzi pubblicitari non dovrà inoltre costituire in alcun modo o- stacolo alla normale deambulazione né, in alcun modo, barriera architettonica o pregiudizio alla sicurezza stradale, nonché rispettare le esigenze di decoro degli spazi pubblici e le ca- ratteristiche panoramiche dei percorsi.
Art. 76 – Chioschi, dehors, edicole, plateatici.
Chioschi, edicole e plateatici situati su spazi pubblici e ad uso pubblico, anche se di tipo precario e provvisorio, devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione
con l’ambiente circostante e non devono rappresentare ostacolo alla circolazione, fatte sal- ve le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
Si applica la regolamentazione stabilita nel Piano delle Regole del PGT attualmente vigente cui si fa espresso rinvio.
Art. 77 – Nuovi passi carrabili.
Contestualmente alla presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni per inter- venti edilizi, laddove sia stato concesso il passo carrabile, occorre richiedere la relativa a- pertura nella cordonatura del marciapiede, con esecuzione dei lavori a spese e a cura del- l'edificante e sotto il controllo dell’Ufficio comunale competente che potrà farsi rilasciare i- donea cauzione da restituire a seguito della verifica di corretta esecuzione dei lavori. L'a- pertura nella cordonatura del marciapiede deve essere effettuata nei seguenti casi: a) ove la larghezza del passo carrabile non sia inferiore a m. 4,50 e non sia superiore a m. 6,50 (la larghezza può essere maggiore solo per comprovate necessità nel caso di attività produtti- ve); b) ove la distanza da un altro passo carrabile non sia inferiore a m. 2 ed inoltre la di- stanza dello stesso e del relativo varco veicolare dal confine di proprietà non sia inferiore a
m. 1.
Per la realizzazione dei passi carrai non è possibile modificare il marciapiede se non per la parte relativa alla cordonatura. Eventuali richieste di passo carraio da parte di attività situate direttamente sul fronte strada, qualora necessario, dovranno comportare l’adeguamento delle quote interne dei propri locali senza interferire con lo spazio del marciapiede neanche con pedane mobili. In caso ciò non risulti tecnicamente possibile, non potrà essere conces- so il passo carraio.
Art. 78 – Autorimesse o posti auto privati
Le autorimesse o posti auto privati devono essere realizzati nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, di prevenzione incendi di cui al D.M. del 1 febbraio 1986 ed igieniche dettate dal- la vigente normativa in materia. Le griglie di areazione dei corselli e/o degli spazi di mano- vra devono distare dalle finestre o aperture almeno m. 3,00. Ove non diversamente definito dal P.G.T. le autorimesse destinate ad un solo veicolo devono avere superficie netta mini- ma di mq 18, esclusi gli spazi di manovra. Le rampe di accesso alle autorimesse non pos- sono avere pendenze superiori al 20% e immissione diretta sulla carreggiata in strade ad alto traffico veicolare.
In caso di dimostrata impossibilità al rispetto della predetta pendenza (=20%), potrà essere concesso, per autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a 9 autoveicoli, di derogare fino ad un massimo del 25%.
La realizzazione delle autorimesse interrate non deve ostacolare il deflusso di corsi d’acqua esistenti e della fognatura comunale, né pregiudicare le linee di erogazione di servizi di inte- resse pubblico (acqua, energia elettrica, metano, telefono), né alterare l’equilibro idrogeolo- gico del sottosuolo.
Quando la conformazione strutturale dell’organismo edilizio o le dimensioni dell’area di per- tinenza non consentano la formazione al proprio interno di spazi di manovra adeguati, è ammessa la realizzazione di accessi ai parcheggi tramite sistemi automatizzati di elevazio- ne e movimentazione meccanizzata o con rampe regolate da impianto semaforico. In tal caso devono comunque essere realizzati spazi di attesa degli autoveicoli, al di fuori della sede stradale dimensionati in modo tale da non creare ostacolo ai flussi veicolari sulle car- reggiate.
Per il conseguimento del titolo abilitativo edilizio relativo alla realizzazione di edifici ad uso diverso da quello residenziale con superficie lorda di pavimento superiore a 500 metri qua-
drati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché di edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e dei relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del Decreto del Mi- nistero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, è obbligatoria l’installazione di infrastrut- ture elettriche per la ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, e relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con alme- no 10 unità abitative per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.
Trovano applicazione le norme del PGT attualmente vigenti.
Art. 79 – Spazi di sosta e deposito per biciclette
Gli edifici multipiano con destinazione d’uso residenziale di nuova costruzione o oggetto di intervento di sostituzione edilizia nonché di ristrutturazione globale composti da più di 8 uni- tà immobiliari devono essere dotati di spazi comuni attrezzati per il deposito di biciclette. Ta- li locali, che dovranno essere preferibilmente posti nei piani interrati, dovranno avere le di- mensioni minime di mq. 16, ai quali vanno aggiunti altri mq. 1,5 per ogni unità immobiliare in più, oltre alle prime 8.
Gli edifici con destinazione d’uso commerciale, produttiva e terziaria di nuova costruzione o oggetto di intervento di sostituzione edilizia nonché di ristrutturazione globale dovranno pre- vedere spazi comuni attrezzati per il deposito di biciclette nella misura minima di 1 posto bi- ci/300 mq. di superficie lorda di pavimento.
Nei cortili di edifici di nuova costruzione o oggetto di intervento di sostituzione edilizia non- ché di ristrutturazione globale devono essere individuati spazi comuni attrezzati per il par- cheggio delle biciclette di chi abita o lavora negli edifici da esso accessibili nella misura maggiore tra almeno un posto bici ogni unità immobiliare e un posto bici ogni 100 mq. di
s.l.p. Nel caso di edifici produttivi tale indice è ridotto a un posto bici ogni 300 mq. di s.l.p.
I manufatti di cui ai commi precedenti sono considerati come volumi tecnici non computabili in termini urbanistici (volume, superficie lorda di pavimento e superficie coperta) e devono inserirsi armonicamente nel contesto. Potranno essere realizzati anche in deroga alle di- sposizioni sulle distanze dai confini, nonché per quanto attiene le distanze dei manufatti dalle strade.
Art. 80 – Deposito per rifiuti differenziati.
Per tutte le nuove costruzioni dovrà essere individuata un’area di proprietà privata di depo- sito temporaneo dei contenitori per la consegna dei rifiuti al sistema di raccolta da parte de- gli operatori, in prossimità dell’ingresso adiacente al marciapiede/strada, tale da non arreca- re ingombro alla pubblica circolazione stradale e pedonale.
Art. 81 – Autorimesse pubbliche o d’uso pubblico.
Le autorimesse o posti auto privati devono essere realizzati nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, di prevenzione incendi di cui al D.M. del 1 febbraio 1986 ed igieniche dettate dal- la vigente normativa in materia.
Ai fini del presente regolamento per autorimesse pubbliche o d’uso pubblico si intendono tutti i ricoveri per autoveicoli al chiuso, interrati o meno, aperti al pubblico, che vengano uti- lizzati, anche parzialmente, a rotazione su base oraria o giornaliera. Di norma, qualora que- ste ultime vengano realizzate al di sotto o in prossimità di aree verdi, o al di sotto di strade o
piazze pubbliche, le relative bocche di areazione devono venir realizzate in modo tale da non recare molestia o danno e sfociare almeno m. 3,00 al di sopra del piano di calpestio dell’area soprastante, qualora non esistano edifici circostanti in un raggio di m. 10,00. In ogni altro caso, le bocche di areazione delle autorimesse in esame, devono sfociare al di sopra del colmo del tetto più alto degli edifici circostanti.
Per il conseguimento del titolo abilitativo edilizio relativo alla realizzazione o alla ristruttura- zione di autorimesse pubbliche o di uso pubblico è obbligatoria l’installazione di un congruo numero di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connes- sione degli autoveicoli utilizzanti gli spazi a parcheggio all’interno delle stesse.
In tali autorimesse deve essere realizzato almeno un idoneo servizio igienico per il persona- le addetto. Le autorimesse pubbliche dovranno essere presegnalate da apposita segnaleti- ca.
Art. 82 – Numerazione civica.
I numeri civici ed eventuali loro subalterni assegnati dal Comune devono essere apposti a cura e spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbli- che.
E’ fatto obbligo per il proprietario di ripristinare il numero civico qualora esso sia stato dan- neggiato o divenuto poco leggibile.
Qualora l’apposizione della numerazione civica e interna non venisse realizzata dal proprie- tario, vi provvede il Comune addebitando a questi le spese.
Art. 83 – Toponomastica e segnaletica.
E’ riservata al Comune la potestà di applicare e mantenere, sulle pareti di manufatti privati, prospicienti strade o altri spazi pubblici, targhe di toponomastica urbana, targhe direzionali o altri mezzi di segnaletica stradale, orologi, lapidi commemorative, ecc.
Il Comune definisce le modalità attuative con cui dovranno essere apposti tali oggetti di pubblica utilità, nonché le caratteristiche tecnologiche delle soluzioni adottate. Le indicazioni relative alla presenza di servizi devono essere conformate ai modelli definiti dal Comune.
Non è soggetto a provvedimenti abilitativi l’utilizzo di pareti di manufatti privati, non prospi- cienti strade o altri spazi pubblici, per apporre targhe, piastrine, tabelle, orologi, lapidi, ecc., purché il manufatto non sia soggetto a vincolo ai sensi della legislazione vigente.
L’apposizione di targhe, orologi e lapidi su pareti di fabbricati di proprietà privata che sono prospicienti a strade ed a spazi pubblici, deve essere preventivamente autorizzata dal Co- mune.
Capo III. Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente.
Art. 84 – Aree verdi.
La disciplina del verde comprende la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale.
Le alberature devono essere posizionate a distanze idonee dai manufatti e dalle pavimen- tazioni al fine di evitare interferenze derivanti dallo sviluppo dell’apparato radicale, dallo svi-
luppo asimmetrico delle piante o dall’alterazione delle condizioni di ventilazione e soleggia- mento di ambienti confinanti.
La superficie di terreno circostante la base delle piante, rapportata al tipo di essenza arbo- rea, deve essere permeabile e non deve rappresentare ostacolo alla circolazione.
E’ vietata l’apposizione di cartelli, di ogni genere, sulle alberature, con esclusione dei cartel- lini di monitoraggio e di targhette con indicazioni di carattere storico o botanico.
La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere persegui- ta ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare, ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale, ferme re- stando le condizioni di accessibilità e di fruibilità.
Il posizionamento delle alberature negli spazi pubblici deve essere valutato secondo la na- tura del terreno, le condizioni ambientali, l’accessibilità, le caratteristiche della specie ed il disegno dello spazio pubblico eventualmente preesistente.
Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, che presentano ca- ratteristiche storiche, architettoniche e ambientali di rilievo, debbono tendere alla conserva- zione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali.
La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata e il sedime stradale solo quando l’aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,50 rispetto al piano di quest’ultimo.
E’ fatto obbligo ai proprietari di alberi, siepi o altra vegetazione adiacente alla via pubblica o di uso pubblico, di eseguire i tagli necessari affinché non venga intralciata la viabilità veico- lare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, dei semafori, degli specchi riflettenti o di altri elementi necessari alla sicurezza del traffico, la pubblica illuminazione e le linee elettriche aeree. Qualora alberi, rami o arbusti afferenti a terreni privati, cadano per qualsiasi causa sul piano stradale, il proprietario dei medesimi ha l’obbligo di rimuoverli il più presto possibile.
Art. 85 – Tutela ambientale del suolo e sottosuolo.
Al fine di garantire la tutela ambientale del territorio devono essere sottoposte ad Indagine Ambientale Preliminare per la verifica dello stato di qualità del suolo e sottosuolo: a) le aree e gli immobili dove storicamente siano state svolte attività industriali in genere o inerenti il deposito, il commercio e l’utilizzo di sostanze pericolose da convertire a destinazioni d'uso diverse o da riqualificare, mantenendo la funzione produttiva; b) le aree e gli immobili con destinazioni produttive, industriali o artigianali da convertire a usi di tipo residenziale, verde pubblico o assimilabili (nidi, scuole, ecc.); c) le aree oggetto di Piani Urbanistici Attuativi e strumenti di programmazione negoziata, le aree assoggettate a Permesso di Costruire Con- venzionato ove siano previste cessioni di aree al Comune, anche se non ricorrono le condi- zioni di cui alle lettere a) e b); d) le aree già sottoposte a procedimenti di caratterizzazione o bonifica, ove la nuova destinazione prevista preveda requisiti di qualità più stringenti di quelli accertati: e) sono escluse da tale verifica le aree già sottoposte a valutazione sito specifica dell’impianto che documenti che “l’esercizio non reca nocumento alla salute del vi- cinato” di cui all’art. 216 del R.D. 1265 del 27 luglio 1934 o già assoggettate a tale valuta- zione nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o nella Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al D.lgs. 152/06 o nelle valutazioni effettuate ai sensi del D.lgs. 334/99 e succ.
L'Indagine Ambientale Preliminare deve essere realizzata a cura e spese del responsabile della contaminazione o del soggetto interessato, muniti dell'assenso del proprietario (se non coincidente), o dal proprietario, restando impregiudicata per quest’ultimo ogni azione di ri- valsa nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione. L'esito dell'indagine de- ve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e la relazione illustra-
tiva deve essere sottoscritta da un tecnico che ne certifica la validità. L'indagine non è ne- cessaria qualora il proponente possa esibire per l'area in oggetto, per obiettivi coerenti con l’intervento da realizzare, il certificato di avvenuta bonifica o, in alternativa, il provvedimento di conclusione positiva del procedimento di bonifica o l’esito di una precedente indagine, al- legando inoltre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla non compromissione dello stato di qualità delle matrici ambientali nel tempo intercorso dall’emissione degli atti elencati. 3. Il soggetto che procede alle indagini deve inviarne i risultati al Comune che ne invierà copia all'ARPA. Qualora i risultati dell’indagine suddetta evidenzino potenziali con- taminazioni a carico delle matrici ambientali, così come definite dalla normativa vigente, de- ve essere dato avvio al procedimento di bonifica nel rispetto delle modalità previste dalla legge. L'avvio del procedimento di bonifica implica la sospensione dei termini del procedi- mento per il rilascio del titolo edilizio o per l'approvazione del piano e dell'intervento, sino al provvedimento di autorizzazione dell'intervento di bonifica, ma non interrompe l’esame edi- lizio del progetto. L'avvio dei lavori edilizi è comunque condizionato alla conclusione del procedimento di bonifica e al rilascio delle eventuali relative certificazioni, salvo che per le demolizioni e per le altre opere strettamente propedeutiche agli interventi di bonifica per le quali il Responsabile del procedimento di bonifica abbia espresso specifico nulla osta.
Capo IV. Infrastrutture e reti tecnologiche.
Art. 86 – Scarichi di acque meteoriche – invarianza idraulica.
Gli interventi edilizi definiti dall’articolo 27, comma 1, lettere d), e) ed f), della L.R. 12/2005, e gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione, devono garantire il rispetto dei principi di inva- rianza idraulica introdotti dall’art. 7 della L.R. 4/2016 e successivo regolamento. La loro at- tuazione è condizionata alla realizzazione di opere in grado di garantire che le portate di de- flusso meteorico scaricate dall’area oggetto di intervento edilizio nei ricettori naturali o artifi- ciali di valle, non siano maggiori di quelle preesistenti all’urbanizzazione.
Qualora le caratteristiche idrogeologiche dei suoli nell’area oggetto di intervento edilizio sia- no tali da consentire l’infiltrazione delle acque meteoriche, dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica e idrologica. In questo caso, l’attuazione degli interventi edilizi è con- dizionata alla realizzazione di opere in grado di garantire che le portate e i volumi di deflus- so meteorico scaricate dall’area oggetto di intervento edilizio nei ricettori naturali o artificiali di valle, non siano maggiori di quelle preesistenti all’urbanizzazione.
Qualora ricorrano le condizioni urbanistiche o idrogeologiche specificate nel regolamento di cui all’art. 7, comma 5, lettera g), della L.R. 4/2016, in luogo della realizzazione di opere di invarianza idraulica o idrogeologica può essere prevista la monetizzazione delle stesse al Comune.
Il valore della monetizzazione di cui al capo precedente è pari al volume d’acqua, in metri cubi, che è necessario trattenere per il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrolo- gica calcolato secondo quanto previsto dal regolamento regionale di attuazione della L.R. n. 4/2016, moltiplicato per il valore medio del costo unitario di una vasca di volanizzazione o di trattenimento/disperdimento.
Art. 87 – Allacciamento ai servizi a rete.
Gli edifici devono essere dotati delle canalizzazioni interne per i servizi di fognatura, idrici, di distribuzione dell’energia elettrica, del gas, dell’energia termica e di telecomunicazione e devono essere allacciati alle relative reti ed infrastrutture secondo la vigente disciplina e se- condo le prescrizioni degli enti gestori.
Sono comprese tra le opere di urbanizzazione primaria definite dalla legge le reti ed infra- strutture per i servizi di fognatura, idrici, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, dell'e- nergia termica/frigorifera e delle telecomunicazioni, cavedi multi servizi e cavidotti per il pas- saggio di reti di telecomunicazioni, di raccolta automatizzata dei rifiuti solidi, nonché le di- ramazioni delle stesse, collocate su suolo o sottosuolo pubblico, ovvero in sottosuolo di ra- gione privata asservito all’uso pubblico, che si rendessero necessarie al fine di assicurare le dotazioni degli edifici.
Le dotazioni e gli allacciamenti necessari per la realizzazione delle reti interne per i servizi di cui al comma precedente sono a totale carico dei richiedenti.
I progetti edilizi dovranno prevedere la realizzazione delle dotazioni impiantistiche indicate ai punti precedenti e degli allacciamenti alle reti infrastrutturali, la cui esistenza e idoneità dovranno essere asseverate dal progettista all’atto della presentazione del progetto; in caso di carenza delle essenziali opere di urbanizzazione, la loro estensione dovrà essere realiz- zata contestualmente all’intervento edilizio privato previa costituzione di idonee garanzie fi- nanziarie. 5. Negli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, dovranno essere previste apposite nicchie nella struttura di facciata per l’alloggiamento di eventuali armadietti contenenti apparati di linee elettriche e di telecomunicazioni ovvero per l’alloggiamento dei contatori dell’acqua potabile, o del gas metano, secondo le norme tecniche di settore vigenti e da definirsi con le Società erogatrici di pubblici servizi. Tali nicchie, ove possibile dovranno essere ricavate anche nelle ipotesi di interventi minori interessanti la facciata verso strada degli edifici. Per ulteriori prescrizioni tecniche specifiche sugli impianti si fa rinvio alle disposizioni tecniche vigenti.
I proprietari sono tenuti a consentire l’alloggiamento sugli edifici di elementi di illuminazione pubblica e per opere di interesse collettivo.
Art. 88 – Risorse idriche.
Al fine della diffusione dell’impiego di acque meno pregiate nonché delle tecniche di rispar- mio della risorsa idrica, il Permesso di Costruire o l’efficacia della S.C.I.A vengono subordi- nati alla circostanza che il progetto edilizio preveda per ogni singola unità abitativa di nuova costruzione o ristrutturata integralmente un contatore individuale, nonché il collegamento a reti duali, ove già disponibili.
In accordo con gli enti preposti per le verifiche igienico-sanitarie, per le nuove costruzioni terziarie il raffrescamento estivo dovrà essere effettuato senza consumo di acque di falde profonde o di acquedotto.
Gli interventi riguardanti la realizzazione di reti duali separate tra acqua potabile e acqua per i servizi igienici sono assimilati a opere di urbanizzazione primaria.
Art. 89 – Riduzione consumi di acqua potabile.
E’ obbligatoria l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche. Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli edifici esistenti, tali disposizioni si applicano nel caso di rifa- cimento dell’impianto idricosanitario.
L’approvvigionamento idrico alle colonne wc degli edifici di nuova costruzione dovrà essere realizzato, ove non ne sia dimostrata l’impossibilità tecnica, tramite le seguenti modalità (o tramite la combinazione delle stesse): acque meteoriche, acque di prima falda, acque grigie recuperate dagli scarichi dell’edificio (reflui provenienti da lavabi, docce e scarichi degli elet- trodomestici).
Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatoria l’adozione di rubinette- rie dotate di miscelatore aria e acqua.
Art. 90 – Recupero acque piovane.
E’ obbligatorio, nelle nuove costruzioni, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, realizzare sistemi di recupero tramite serbatoi interrati delle acque meteoriche (possibilmente raccolte dalle coperture degli edifici), prevedendo il riutilizzo delle stesse, per l’irrigazione del verde pertinenziale, per la pulizia dei cortili e dei passaggi.
Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta interrati per poter essere riutilizzate.
Art. 91 – Scarichi.
Le acque di scarico derivanti da fabbricati si distinguono in: 52 a) acque meteoriche (bian- che) provenienti dalle coperture (di norma non contaminate) o da superficie esterne pavi- mentate se ad uso pedonale; b) acque provenienti da operazioni di lavaggio domestico (gri- gie); c) acque luride civili (nere); d) acque provenienti da qualsiasi tipo di attività lavorativa.
Le suddette acque, nel rispetto delle norme vigenti, devono essere raccolte all’origine, al- lontanate tramite condotti separati e conferire, tra di loro distinte, al recapito finale. Per le acque meteoriche dei piazzali delle attività industriali e artigianali e per le acque meteoriche di scolo dalle coperture di insediamenti aventi emissioni in atmosfera, si dovrà provvedere alla separazione delle acque di prima pioggia che dovranno essere trattate nel rispetto delle previsioni del Regolamento Regionale n. 4/2006.
Nelle zone servite da pubblica fognatura, qualora il condotto comunale sia unico, è ammes- sa l’unificazione delle diverse reti a monte del recapito finale e al limite della proprietà (sifo- ne, braga), ferma restando la possibilità di ispezione e prelievo di campioni dalle singole reti e dai singoli insediamenti produttivi. Le acque meteoriche non contaminate devono essere smaltite in loco, ovvero recuperate ad usi irrigui, ma non recapitate alla pubblica fognatura mista.
Le vasche interrate adibite al trattamento delle acque di scarico, o allo stoccaggio dei reflui provenienti da attività lavorative, dovranno essere dotate di intercapedine ispezionabile per accertare eventuali dispersioni nel sottosuolo ed essere rese facilmente accessibili per le operazioni di manutenzione e di svuotamento.
La progettazione e la realizzazione delle reti di scarico deve risultare conforme ai contenuti e nei limiti imposti dal D.Lgs. 152/2006, dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Lom- bardia, dal Regolamento Regionale n. 3/2006 e dal Regolamento Regionale n. 4/2006.
Art. 92 – Impianti tecnici.
I generatori di calore del tipo autonomo posizionati sulle facciate principali dell’edificio, se non sono installati in un apposito vano tecnico, dovranno essere occultati con un armadietto metallico, verniciato dello stesso colore dell’edificio in modo da ridurre l’impatto visivo.
Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigen- te. Nel caso di nuova installazione di caldaie murali in edifici esistenti sul fronte strada o spazi pubblici, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie sistemi di evacuazione fumi oltre il coperto del fabbricato, potranno essere installati genera- tori di calore con sistema forzato di evacuazione fumi di combustione direttamente nell’atmosfera, a condizione che appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI vigente.
Limitatamente alle tubazioni del gas, sul patrimonio edilizio esistente, qualora sia constatata la oggettiva impossibilità di realizzare l’impianto per il trasporto e utilizzazione del gas sulle facciate non prospettanti strade o spazi pubblici, utilizzando percorsi di risalita a vista sul fronte principale dell’edificio, dovranno essere sfruttati elementi architettonici di facciata ver- niciati dello stesso colore dell’edificio a mascheramento delle tubazioni, assicurando nel contempo il rispetto delle Norme Tecniche UNI vigenti per gli impianti a gas per uso dome- stico alimentati da rete di distribuzione. Le tubazioni del gas con sviluppo sulle facciate in- terne dell’edificio dovranno essere verniciate dello stesso colore dell’edificio.
Le canne fumarie devono essere, di norma, poste all’interno delle murature. Gli impianti di protezione antincendio per l'alimentazione di idranti dovranno essere sviluppati esclusiva- mente all’interno degli edifici o sulle facciate non prospettanti strade o spazi pubblici, e si dovranno prevedere opere di mascheratura delle condutture, armonizzandole con l’aspetto architettonico della facciata, osservando le norme tecniche dettate dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi.
E’ consentito installare apparecchi di climatizzazione estiva e/o pompe di calore sul fronte principale dell’edificio direttamente prospiciente spazi pubblici, a condizione che le unità motocondensanti esterne del tipo a split siano posizionate esclusivamente sui balconi delle unità immobiliari interessate dalla climatizzazione e non siano visibili dalla pubblica via, sfruttando elementi strutturali o architettonici della facciata in modo da ridurre l’impatto visi- vo, oppure utilizzando climatizzatori senza unità esterna. Per le installazioni sugli altri fronti non sarà necessario alcun tipo di occultamento dei macchinari esterni, con obbligo di posi- zionamento sui balconi degli immobili. Sono ammesse anche le installazioni di impianti di climatizzazione sulle coperture piane e/o falde inclinate degli edifici a condizione che le uni- tà esterne non siano visibili dalla pubblica via.
Negli interventi di nuova costruzione di immobili composti da più unità abitative e di inter- venti su immobili esistenti, con opere che interessano nel loro complesso l’intero immobile (ristrutturazione edilizia, conservazione tipologica, restauro, ecc.), deve essere prevista la centralizzazione della ubicazione degli impianti radiotelevisivi riceventi (antenne, parabole, ecc.) mediante l’installazione di un’antenna collettiva, posizionata solamente sulla copertura degli edifici. Nel caso di edifici con tetti a falda e cortili interni, l’installazione deve avvenire su una delle falde prospicienti il cortile, mentre per gli edifici con tetti a falda in linea o isola- ti, l’installazione deve avvenire sulla falda meno visibile dal percorso circostante, ad una ad una distanza dal filo di gronda non inferiore dell’antenna.
Per gli edifici esistenti, è consentita l’installazione di antenne paraboliche satellitari indivi- duali, qualora la collocazione avvenga sui balconi prospicienti il cortile interno. L’apparato di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve presentare una colorazione in grado di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, con il minor impatto visivo possibi- le, in modo tale da tutelare adeguatamente gli aspetti paesaggistici. Le dimensioni delle an- tenne satellitari devono essere il più possibile ridotte e comunque di diametro non superiore al metro.
Gli impianti a rete relativi alla telefonia e trasmissione dati ed energia elettrica devono esse- re riportate “sotto traccia” alle varie utenze, possibilmente accentrando in un unico locale al
piano terra le linee principali, i misuratori di consumo e la gestione delle diramazioni. In caso di ristrutturazione edilizia, urbanistica o di nuova costruzione dell’edificio, il progetto architet- tonico dovrà prevedere se necessario le opportune opere di mascheratura per l’occultamento degli impianti tecnici da realizzare, nonché delle condutture degli impianti a rete, armonizzandole con gli elementi compositivi della facciata, con elementi strutturali o architettonici, inserendosi in modo coordinato nel contesto ambientale e paesaggistico cir- costante.
Per quanto concerne la realizzazione di depositi di gas di petrolio liquefatto, sono ammessi serbatoi ad asse verticale e/o orizzontale del tipo interrato e fuori terra comprensivi della re- cinzione metallica prevista dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi.
Art. 93 – Impianti termici.
I lavori di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti posti all’interno degli edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso, sono regolati dalle disposizioni dettate dal D.M. n. 37/2008. Per le opere che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a Per- messo di Costruire ovvero a SCIA, il soggetto richiedente dovrà produrre in duplice copia il progetto degli impianti da realizzare al SUED, contestualmente al progetto edilizio, ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 37/2008.
Per impianto termico, si definisce un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione de- gli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola pro- duzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzio- ne, distribuzione e 54 utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Il progetto degli impianti termici di cui all’art. 28 della Legge n. 10/1991, attestante la rispon- denza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, do- vrà essere redatto da un professionista abilitato alla progettazione, secondo le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica, riportate nell’allegato E del D. Lgs. n. 192/2005 come modificato dal D. Lgs. n. 311/2006.
La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto presentato e alle sue eventuali va- rianti ed alla relazione tecnica di cui al comma precedente, nonché l’attestato di qualifica- zione energetica dell’edificio come realizzato, dovranno essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. La dichiara- zione di fine lavori sarà inefficace a qualsiasi titolo, qualora la stessa risulterà non accom- pagnata da tale documentazione asseverata. Una copia della documentazione tecnica sarà conservata dal Comune, anche ai fini degli accertamenti previsti dall’ art. 8 del D. Lgs. n. 192/2005 come modificato dal D. Lgs. n. 311/2006, mentre la seconda copia verrà restituita con l’attestazione dell’avvenuto deposito al committente, il quale provvederà a consegnarla al direttore dei lavori, quale responsabile della conservazione di tale documentazione in cantiere. Al termine dei lavori l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati a regola d’arte, ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 37/2008, nonché il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Gli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibile solido, liquido, o gassoso con potenzialità superiore a 116 KW, sono classificati al p.to 74 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, e quindi saranno soggetti alle normative antincendio. Per gli impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 KW, dovranno essere osservate le disposizioni dettate dalla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al Decreto Ministeriale 12.04.1996 – Ap- provazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
Art. 94 – Impianti elettrici ed elettronici.
La costruzione, la modifica e gli ampliamenti degli impianti elettrici ed elettronici e delle ope- re negli edifici da adibire ad abitazioni civili o rurali devono essere realizzati sulla base di un progetto esecutivo redatto e firmato, da un professionista iscritto agli albi professionali se- condo le specifiche competenze tecniche, come disciplinato dal D.M. n. 37/2008.
Per impianti elettrici ed elettronici si intendono l’insieme dei circuiti di alimentazione dei corpi illuminanti, degli elettrodomestici e delle apparecchiature ad essi collegati, compresi quelli eventuali esterni adiacenti agli edifici, a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore.
Per l’installazione, la trasformazione e l’ ampliamento degli impianti elettrici relativi agli im- mobili adibiti ad attività, produttive, al commercio, al terziario e altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte a bassa tensione aventi po- tenza impegnata superiore a 6 KW o qualora la superficie superi i 200 mq., oppure per im- pianti relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pe- ricolo di esplosione o maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volumetria superiore a 200 mc., dovrà essere redatto un progetto a firma di un professionista abilitato, in osservanza alle normative più rigorose in materia di progettazione, nonché delle normative di sicurezza nei luoghi di lavoro dettate dal Testo Unico per la sicurezza – Decreto Legislativo n. 81/2008. L’obbligo documentale in argomento sarà necessario anche nel caso di impianti elettronici in genere quando coesi- stono con impianti elettrici con obbligo di progettazione.
Per la realizzazione di impianti al di sotto dei limiti dimensionali precitati, il progetto potrà essere redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, come speci- ficato dall’art. 55, del D.M. n. 37/2008, e l’elaborato tecnico dovrà essere costituito dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale dell’opera da ese- guire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le va- rianti introdotte in corso d’opera.
Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono con- nesse ad interventi edilizi subordinati a Permesso di Costruire ovvero a S.C.I.A, il soggetto richiedente dovrà produrre il progetto degli impianti da realizzare, contestualmente al pro- getto edilizio, ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 37/2008. All’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione degli edifici, l’impresa installatrice dovrà affiggere un cartello informativo da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all’art. 5, comma 2, del D.M. n. 37/2008, il nome del progettista o degli im- pianti.
Art. 95 – Contabilizzazione energia consumata.
Per gli edifici di nuova costruzione, per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale o negli edifici oggetto di riqualificazione impiantistica, qualora la produ- zione di energia elettrica sia centralizzata, è obbligatoria l’installazione di contatori indivi- duali di corrente elettrica (uno per unità immobiliare), così da poter garantire che i costi per l’energia, sostenuti dall’immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario.
Capo V. Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico.
Art. 96 – Ambiente urbano.
Il Comune favorisce le iniziative e gli interventi edilizi che nella progettazione, nella costru- zione e nell’uso siano rivolti a migliorare il paesaggio e a diminuire gli impatti sull’ambiente
urbano, in termini di utilizzo e vivibilità. Sono perciò incentivati gli interventi innovativi in ter- mini architettonici, ambientali e culturali, che dimostrino particolare attenzione alla qualità della forma costruita intesa come insieme di manufatti e spazi aperti.
Il Comune favorisce il recupero del patrimonio edilizio, in particolare delle aree e degli im- mobili in disuso. Vengono promossi il rifacimento di facciate, la sistemazione delle aree ver- di private, l'inserimento di elementi di arredo urbano, compresi idonei stalli, manufatti o altri elementi per il parcheggio e il ricovero delle biciclette (realizzati con materiali idonei a ga- rantire l’indeformabilità del suolo), i manufatti delle aziende erogatrici di pubblici servizi, l’adeguata integrazione di parcheggi pubblici e privati, la realizzazione delle reti ecologiche.
Con particolare riferimento ai piani di cablaggio della città presentati da operatori autorizza- ti, il Comune promuove e incentiva le opere volte ad adeguare gli edifici esistenti in ordine alle necessarie dotazioni di canalizzazioni interne, di allacciamenti a rete e di infrastrutture per i servizi di telecomunicazione.
L’Amministrazione comunale, secondo le competenze attribuite dalle norme vigenti, ese- gue, avvalendosi della Commissione Edilizia e della Commissione del Paesaggio, un esa- me dei progetti relativamente alla qualità estetica ed all’inserimento nel paesaggio.
Art. 97 – Elementi progettuali per la qualità degli interventi.
Gli interventi di nuova edificazione e di recupero degli edifici esistenti, ivi compresi i manu- fatti delle aziende erogatrici di pubblici servizi, in particolare se prospicienti spazi pubblici, devono garantire un corretto inserimento paesistico nel contesto urbano.
Gli interventi sulle facciate devono essere realizzati con materiali di finitura e accorgimenti tecnici resistenti agli agenti atmosferici.
Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti ed occupate concorrono al corretto inseri- mento dell’intervento nel contesto urbano e alla valorizzazione dello stesso.
Il Comune promuove, nella trasformazione e rinnovo del patrimonio edilizio esistente, il mi- glioramento delle condizioni di comfort interno, la riduzione delle emissioni inquinanti, l’uso razionale dell’energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Art. 98 – Illuminazione pubblica.
L’illuminazione assume un ruolo fondamentale nell’ambito del progetto urbano in quanto strumento in grado di cambiare totalmente lo scenario di edifici e piazze, senza andare ad alterarne le forme.
Gli interventi relativi all'illuminazione pubblica, anche se frazionati nel tempo e di piccola en- tità dimensionale, dovranno risultare armonizzati con le scelte urbanistiche generali riguardo lo spazio pubblico.
In particolare il progetto dovrà permettere di valutare l’effettivo impatto dell’evento illumino- tecnico, sia durante la notte sia durante il giorno, documentando accuratamente: a) intensi- tà luminosa complessiva e puntuale; b) resa cromatica; c) effetti d’ombra; d) impatto visivo degli oggetti.
I progetti di illuminazione dovranno rispettare le indicazioni contenute nella Legge Regiona- le 5 ottobre 2015, n. 31, “Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso” e ss.mm.ii..
Dovranno essere evitate intensità luminose eccessive, forzature ad effetto, rese cromatiche incoerenti con le tipologie dei materiali del sito che possono entrare in contrasto con il pae- saggio considerato come unità di parti naturali ed edificate.
Ogni progetto di illuminazione pubblica dovrà contenere indicazioni relative al risparmio e- nergetico con la scelta di strategie che possono riguardare: − la parzializzazione degli im- pianti (lo spegnimento o l’attenuazione di un certo numero di punti luce rispetto al totale, a rotazione e a orari prestabiliti); − la sostituzione delle lampade esistenti con altre più effi- cienti; − la realizzazione di interventi “a monte” attraverso sistemi centralizzati o flessibili che intervengono sulla stabilizzazione; − la regolazione di flusso e potenza delle lampade, per esempio attraverso l’introduzione di servizi di accensione e spegnimento differenziati in ba- se alle esigenze o l’uso di software che permettono di controllare e gestire in maniera intel- ligente i singoli punti luce.
Art. 99 – Tetti.
La pendenza delle falde non deve superare il 40%.
Le coperture dei tetti devono essere dotate di canali di gronda impermeabili, per convoglia- re le acque meteoriche nei pluviali e nei sistemi di raccolta al fine del successivo riutilizzo.
Le tegole curve impiegate sulle falde del tetto con pendenza superiore al 30% devono es- sere fissate tra loro con idonei ganci e devono essere dotate di elementi fermaneve.
I canali ed i pluviali esterni alle facciate, in confine con spazi pubblici, devono rientrare nello spazio di proprietà privata a m. 3,00 di altezza dal suolo.
Art. 100 – Allineamenti.
Il Comune in sede di rilascio del titolo abilitativo all’edificazione può chiedere, fatte salve le distanze minime previste dalla legge o dallo strumento urbanistico, l’allineamento con edifici preesistenti, al fine di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza, di transitabilità e di fruibilità delle aree pubbliche, o la continuità del disegno urbano.
Il Comune, in sede di rilascio del titolo abilitativo all’edificazione, può chiedere la costituzio- ne di fronti unitari degli edifici, anche con l’edificazione a confine, al fine di costituire una cortina edilizia continua verso gli spazi aperti al pubblico.
Art. 101 – Spazi conseguenti ad arretramenti.
Gli spazi derivati dalla costruzione degli edifici in arretramento agli allineamenti preesistenti, avvenuta in epoca passata, se non recintati, devono essere sistemati con soluzioni che contribuiscono al miglioramento della qualità dello spazio urbano. Tale spazio deve essere sistemato a verde, oppure dotato di idonea pavimentazione che si deve integrare con quella pubblica esistente.
Per i fronti ciechi realizzati a seguito di edificazione di aree limitrofe, in assenza di armoniz- zazione delle relative progettazioni, si deve prevedere la predisposizione di elementi di mi- metismo dei fronti medesimi, realizzati anche mediante l’uso di essenze arboree o elementi architettonici alternativi con disegni di facciata in bassorilievo o complanari.
Art. 102 – Disciplina del verde privato.
La formazione, la conservazione e/o la sostituzione del verde negli spazi privati è fattore di qualificazione ambientale ed è assoggettata alle disposizioni di Legge e delle presenti nor- me.
Negli spazi a verde devono essere posti a dimora alberi di alto fusto scelti preferibilmente tra quelli autoctoni, con prevalenza di latifoglie a foglia caduca; per la loro scelta si dovran-
no privilegiare le essenze arboree compatibili con l’ambiente urbano, con riferimento agli aspetti di stabilità, crescita, resistenza al vento e umbratilità.
La distanza delle alberature rispetto a confini verso spazi pubblici o privati o verso le edifi- cazioni, oltre al rispetto delle norme di Legge vigenti, deve essere commisurata con lo svi- luppo prevedibile della chioma che in ogni caso non deve divenire fattore di disturbo e alte- razione delle condizioni di ventilazione, soleggiamento, di ambienti confinanti prospicienti
La realizzazione di superfici a verde, superficie filtrante, deve essere eseguita in percentua- le a quanto disposto per i singoli azzonamenti dello strumento urbanistico per ridurre gli ef- fetti di rinvio delle radiazioni solari ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale, fermo restando quanto previsto dal R.L.I. in merito alla superfi- cie scoperta e drenante.
Per le piantumazioni si evitino essenze che possono provocare allergie quali Cipresso, Be- tulla, Ontano, Nocciolo, Carpino, Olivo, Platano e di erbe appartenenti a Graminae, Planta- ginaceae, Polygonaceae; è altresì opportuno evitare specie con parti urticanti o tossiche quali Tasso, Oleandro, Maggiociondolo, e simili.
Art. 103 – Sporgenze sugli spazi pubblici – Inferriate.
I muri d’ambito al piano terreno potranno essere rivestiti di materiale lapideo che potrà spor- gere sullo spazio pubblico fino a cm 5 (cinque) a condizione che sia garantita la larghezza minima del marciapiede di ml 1,50 (uno virgola cinquanta).
Eventuali grate di protezione delle aperture del piano terreno potranno sporgere sullo spa- zio pubblico fino a cm 10 (dieci) dalla facciata a partire da almeno ml 2,00 (due) dal piano del percorso pubblico pedonale. Le inferriate poste a protezione di aperture dei piani se- minterrati o a quota inferiore a ml 2,00 (due) non potranno sporgere sulla pubblica via.
Le ante a battente di porte di qualsiasi natura prospicienti gli spazi pubblici dovranno aprirsi solo sullo spazio privato, senza invadere lo spazio pubblico.
Potranno valutarsi deroghe alla disposizione del precedente comma solo qualora sussista- no motivi connessi alla sicurezza ed all’incolumità di persone ospitate all’interno dell’edificio che non possano essere diversamente risolti.
Art. 104 – Antenne.
Fatte salve le generali disposizioni a tutela della salute e del patrimonio storico e paesaggi- stico di cui al DLgs. 42/2004, l’installazione di antenne TV, ricetrasmittenti, paraboliche e satellitari devono rispettare i seguenti criteri:
a) tutti gli edifici già in possesso di un impianto centralizzato o che intendono installarne uno devono avvalersi di antenne collettive,
b) l’installazione degli apparati di ricezione, singoli o collettivi, ha luogo nel rispetto del deco- ro, dell’estetica e dell’ambiente,
c) salvo specifiche e motivate esigenze, le antenne paraboliche devono rispettare le se- guenti dimensioni massime: 120 cm di diametro per impianti collettivi e 85 cm di diametro per impianti singoli;
d) le antenne paraboliche devono avere un colore in armonia con l’edificio;
e) sul disco dell’antenna parabolica è autorizzata unicamente la presenza del logo del co- struttore e/o dell’importatore;
f) ogni tipo di antenna deve essere stabilmente installata, garantendo la sicurezza e nel ri- spetto delle disposizioni di Legge
g) le antenne paraboliche installate su balconi, terrazzi o pareti di facciata non devono es- sere visibili dalla via pubblica;
Art. 105 – Tende parasole.
Le tende parasole da installare su balconi, terrazze o finestre devono avere una conforma- zione, dimensione e colore in armonia con l’edificio.
Per gli edifici costituiti da più unità immobiliare la tipologia, dimensione, forma e colore delle tende parasole deve essere unitaria.
Art. 106 – Prospetti su spazi pubblici
Il rapporto tra le altezze delle fronti dei fabbricati e gli spazi pubblici antistanti è disciplinato dallo strumento urbanistico generale e dagli strumenti urbanistici attuativi; quest’ultimi in generale devono definire le soluzioni progettuali da adottare (tipologiche, cromatiche, mate- riche) così da armonizzare il rapporto tra gli edifici e gli spazi pubblici con i quali sono in re- lazione; su tali aspetti potrà essere sentita la Commissione per il Paesaggio.
I progetti dovranno prestare particolare cura nella conformazione di aggetti e/o spazi loggia- ti, nell’uso di pareti trasparenti o riflettenti e nella formazione di eventuali sistemi a verde pensile.
Art. 107 – Ombre portate.
Il progetto di nuove edificazioni che non siano non soggette a particolari vincoli di allinea- mento deve tenere in considerazione il sistema delle ombre portate nei confronti degli edifici al contorno, evitando che vengano prodotte significative alterazioni delle condizioni ambien- tali di soleggiamento delle pareti frontistanti, evitando, ove possibile, la creazione di ombre permanenti.
Art. 108 – Sporgenze ed aggetti
Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, gli sporti di facciata, aperti o chiu- si, aggettanti sugli spazi pubblici devono essere realizzati con materiali durevoli al fine di garantire l’incolumità delle persone; essi dovranno garantire uno spazio inferiore libero da ogni ingombro di ad altezza inferiore a ml 5,50 (cinque virgola cinquanta), riducibile fino a ml 3,50 (tre virgola cinquanta) solo per gli sporti sovrastanti gli spazi riservati esclusivamen- te al transito pedonale.
Per gli edifici esistenti o di nuova costruzione sul filo degli spazi pubblici o di uso pubblico è vietata la collocazione di serramenti che si aprano con ingombro verso gli spazi pubblici o di uso pubblico ad altezza inferiore a ml 5,00 (cinque), riducibile fino a ml 2,50 (due virgola cinquanta) solo per gli spazi riservati esclusivamente al transito pedonale.
Gli elementi aggettanti, aperti o chiusi, sugli spazi pubblici di cui al precedente comma 1 non potranno sporgere sugli stessi più di ml 1,50 (uno virgola cinquanta).
Gli elementi aggettanti chiusi (cd. bow-window) devono essere considerati nella determina- zione delle distanze tra pareti finestrate, dai confini e dalle strade.
Le tende parasole a protezione delle aperture delle attività commerciali e paracommerciali in genere devono essere armonicamente inserite nel fabbricato come già disposto dal pre-
cedente art 67 e, qualora sporgenti sugli spazi pubblici, devono consentire l’agevole transito pedonale evitando ingombri sui passaggi a quota inferiore a ml 2,50 (due virgola cinquanta) dal piano di calpestio.
Le costruzioni private non devono invadere con le proprie fondazioni il suolo pubblico salvo formale concessione; in ogni caso le costruzioni devono essere progettate e realizzate in modo da non trasmettere spinte orizzontali od altre azioni verso il suolo pubblico.
Art. 109 - Portici e gallerie.
Gli spazi porticati pubblici o di uso pubblico, già sottoposti alla disciplina del precedente ar t 49, dovranno garantire un’altezza interna minima di ml 3,50 (tre virgola cinquanta), riducibile fino a ml 2,50 (due virgola cinquanta) unicamente in corrispondenza di elementi strutturali o decorativi quali travi, archi, catene e simili. Nei porticati pubblici o di uso pubblico non po- tranno transitare a soffitto reti orizzontali delle acque nere.
I percorsi pedonali connessi ai porticati pubblici e di uso pubblico devono essere progettati in conformità della disciplina sulle barriere architettoniche, garantendone il facile e sicuro accesso e percorso alle persone diversamente abili.
TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO
Art. 110 – Vigilanza.
La vigilanza sull’attività edilizia e urbanistica nel territorio comunale è assicurata da ufficiali e agenti di polizia locale e dagli incaricati del settore competente che possono intervenire con sopralluoghi anche congiuntamente, sulla base di autonome determinazioni ovvero a seguito di richiesta della struttura competente, di rilevazioni mediante videosorvegliana o di segnalazioni da parte dei cittadini.
Le segnalazioni dei cittadini sono riferite alla presunta esistenza di violazioni edilizie o alla tutela del decoro urbano.
Le segnalazioni devono pervenire alla struttura competente in forma scritta e devono con- tenere i dati anagrafici del soggetto oltre alla sottoscrizione del medesimo. La struttura com- petente, verificata l’identità del soggetto, attiva le procedure di controllo.
La vigilanza deve inoltre essere effettuata mediante controlli a campione per tipologia di in- tervento ed in modo omogeneo su tutto il territorio comunale. In particolare vengono effet- tuati controlli a campione mediante sopralluogo, laddove sia prevista dalla legge l'attesta- zione del requisito da parte degli Uffici comunali, sulle autocertificazioni in materia di con- formità ai requisiti igienicosanitari, nonché di idoneità abitativa.
In merito alla modalità di formazione della campionatura (numero e tipologia di pratiche da sottoporre a controllo, tempistica, estrazione casuale) vengono adottati e pubblicati appositi atti di indirizzo che garantiscano l'imparzialità dell'attività amministrativa.
Art. 111 – Sanzioni.
La violazione di ciascuna disposizione del presente Regolamento, nonché l'inosservanza delle ordinanze attuative degli obblighi e divieti ivi previsti, è sanzionata con l’applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00, fatte salve le ulteriori san- zioni amministrative e penali derivanti dalla violazione delle prescrizioni contenute nelle norme in materia edilizia ed urbanistica.
TITOLO V – NORME TRANSITORIE
Art. 112 – Aggiornamento del regolamento edilizio.
Le modifiche del presente Regolamento sono di competenza del Consiglio Comunale.
Il presente RE entra in vigore a partire dalla data di esecutività della deliberazione di appro- vazione.
Dalla data di entrata in vigore del presente RE è abrogato il precedente R.E. di cui alla deli- berazione CC n° 10 del 28 febbraio 2013 e sono disapplicate le norme in contrasto con quanto disciplinato dal presente RE, salvo quelle di carattere urbanistico che incidano sui parametri urbanistico-edilizi previsti dal PGT.
Per i progetti depositati alla data di entrata in vigore del presente RE e non ancora conclusi con la formazione dell’atto abilitativo edilizio è data la facoltà di applicazione del previgente RE per un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni, decorsi i quali i progetti dovranno comunque adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente RE.
Art. 113 – Coordinamento con altre normative.
I riferimenti normativi citati hanno natura puramente ricognitiva. L’abrogazione, la modifica- zione ovvero l’entrata in vigore di nuove disposizioni viene automaticamente recepita e non rende necessaria la modifica al presente Regolamento.
Per ogni sezione, capo ed articolo del presente regolamento, ove non diversamente defini- to, si rinvia alle relative norme di legge.
Nel caso in cui norme di legge nazionali o regionali, anche sopravvenute, siano in contrasto con disposizioni del presente regolamento, si intendono applicabili le disposizioni contenute nelle leggi nazionali e regionali e si intendono disapplicate le relative norme del presente regolamento, così come le norme stabilite nel Regolamento d’Igiene prevalgono ove in con- trasto con le disposizioni del presente regolamento.
Comune di Gaggiano
Città metropolitana di Milano
ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO
Novembre 2019
ALLEGATO ENERGETICO
Capo 1 - Disposizioni Generali
Articolo 1. Finalità, obiettivi, articolazione delle disposizioni
1. La direttiva 2010/31/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 19 maggio 2010 sul- la prestazione energetica nell’edilizia recita:
o al punto (3) dell’introduzione: Gli edifici sono responsabili del 40% del consumo glo- bale di energia nell’Unione. Il settore è in espansione, e ciò è destinato ad aumentarne il consumo energetico. Pertanto, la riduzione del consumo energetico e l’utilizzo di e- nergia da fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia costituiscono misure importanti neces- sarie per ridurre la dipendenza energetica dell’Unione e le emissioni di gas a effetto ser- ra.
Unitamente ad un maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili, le misure adottate per ridurre il consumo di energia nell’Unione consentirebbero a quest’ultima di conformarsi al protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambia- menti climatici (UNFCCC) e di rispettare sial’impegno a lungo termine di mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto di 2 °C,sia l’impegno di ridurre entro il 2020 le emissioni globali di gas a effetto serra di almeno il 20 % al di sotto dei livelli del 1990 e del 30 % qualora venga raggiunto un accordo internazionale.
La riduzione del consumo energetico e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili rappresentano inoltre strumenti importanti per promuovere la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e gli sviluppi tecnologici e per creare posti di lavoro e sviluppo regionale, in particolare nelle zone rurali.;
o all’articolo 9 ”Edifici a energia quasi zero” stabilisce che Gli Stati membri provvedono affinché:
a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a “energia quasi zero”;
b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubbli- ci e di proprietà di questi ultimi siano edifici a “energia quasi zero”;
2. Successivamente la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 25 ottobre 2012 che abroga e integra le precedenti Direttive comunitarie in materie recita:
o al punto (49) dell’introduzione: È opportuno incoraggiare gli Stati membri e le re- gioni ad utilizzare appieno i fondi strutturali e il fondo di coesione per stimolare gli investi- menti nelle misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Gli investimenti nell'efficienza energetica possono contribuire alla crescita economica, all'occupazione, all'innovazione e alla riduzione della precarietà energetica delle famiglie e contribuiscono pertanto in modo positivo alla coesione economica, sociale e territoriale. Tra i settori potenziali di finanzia- mento si annoverano misure di efficienza energetica negli edifici pubblici e negli alloggi so- ciali e la fornitura di nuove competenze che favoriscano l'occupazione nel settore dell'effi- cienza energetica;
3. Da ultimo l’Accordo di Parigi, sottoscritto il 22 aprile 2016 e ratificato dal Parlamento ita- liano il 4 novembre dello stesso anno, all’articolo 7 comma 2 recita Le Parti riconoscono che l’adattamento è una sfida globale che riguarda tutti, con dimensioni locali, sub nazionali, nazionali, regionali e internazionali, e che esso è un elemento chiave della risposta globale di lungo termine ai cambiamenti climatici per proteggere le popolazioni, i mezzi di sussi-
stenza e gli ecosistemi, tenendo conto delle esigenze urgenti ed immediate delle Parti che sono paesi in via di sviluppo e che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici riconoscendo un ruolo primario nelle sviluppo delle politiche energe- tiche anche ai livelli amministrativi e locali, come quello comunale;
4. Il legislatore nazionale e intervenuto, a partire dal D.Lgs. 192 del 19 agosto 2005, per re- cepire nell’ordinamento italiano i principi derivanti dalle Direttive, piu recentemente con il D.Lgs. 102 del 4 luglio 2014, fino all’elaborazione delle norme di attuazione e di dettaglio di cui ai decreti interministeriali del 26 giugno 2015 aventi per oggetto rispettivamente:
o applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizio- ne delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
o schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di pro- getto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione ener- getica negli edifici;
o adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
5. A sua volta l’amministrazione regionale, introducendo in anticipo i requisiti minimi di pre- stazione energetica per gli edifici rispetto alle scadenze previste dalle direttive comunitarie per l’edilizia pubblica al 2018 e per l’edilizia privata al 2020 come previsto all’art. 9 bis della legge regionale n. 24/2006 cosi come modificata dalla legge regionale n. 7/2012, ha delibe- rato con D.g.r. X/3868 del 17 luglio 2015 le Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a segui- to dell’approvazione dei decreti ministeriali per l’attuazione del d.lgs. 192/2005, come modi- ficato con l.90/2013 con decorrenza dal 1 gennaio 2016 per tutti gli edifici, siano essi di proprieta pubblica o privata, l’obbligo di realizzare “Edifici ad energia quasi zero” come pre- visti dalla Direttiva 2010/31/UE e definiti daidetti decreti interministeriali del 26 giugno 2015;
6. Il presente Allegato Energetico definisce le procedure di applicazione in ambito comunale delle disposizioni previste dal D.Lgs. 192/2005, e successive modificazioni, e dalla D.g.r X/3868/2015 e i relativi Decreti attuativi, in ultimo il DDUO n° 2456/2017, con particolare ri- ferimento ai requisiti minimi delle prestazioni energetiche finalizzate alla certificazione ener- getica del patrimonio immobiliare con criteri di sostenibilità ambientale;
7. Mediante le disposizioni del presente Allegato Energetico si intende perseguire l’obiettivo di migliorare le condizioni abitative con la costruzione di edifici energicamente efficienti e con l’applicazione di sistemi e tecnologie favorevoli al risparmio energetico e allo stesso tempo migliorare la qualita ambientale riducendo le emissioni inquinanti e climalteranti in atmosfera;
8. Per quanto concerne le disposizioni inerenti le procedure per la certificazione energetica degli edifici, la metodologia di calcolo, l’attestazione della certificazione energetica ed i sog- getti certificato, si rimanda alla D.g.r. X/3868/2015, e successive modificazioni, oltre che al DDUO 2456/2017;
9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente testo e nella normativa di rife- rimento si rimanda alla norme UNI EN, UNI/TS e del CTI, Comitato Termotecnico Italiano, per il settore di riferimento;
Articolo 2 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutte le categorie di edifici, cosi come classificati in base alla destinazione d’uso, ai fini del contenimento dei consumi ener- getici e della riduzione delle emissioni inquinanti, nel caso di:
• progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
• opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetri- ci, recupero di volumi esistenti precedentemente non climatizzati, riqualificazione energetica e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
2. Sono escluse dall’applicazione del presente Allegato Energetico, salvo aggiornamento della sovraordinata normativa, le seguenti categorie di edifici e di impianti:
• gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili, fatta eccezione di quanto previsto dal presente Regolamento Edilizio relativa- mente alla conversione solare elettrica;
• gli edifici rurali destinati all’attività agricola o zootecnica non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
• i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;
• gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture rivestite da un involucro interamente rimovibile quali quelle stagionali a protezione degli impianti sportivi, anche se sostenute da strutture portanti fisse; per questa categoria di edifici il presente dispositivo si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
• le strutture temporanee autorizzate per non piu di sei mesi.
• gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio solo ed esclusivamente nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai ca- ratteri storici, artistici o paesaggistici;
Articolo 3 - Categorie degli edifici in funzione delle destinazioni d’uso
1. Con riferimento all’art. 3 del D.P.R. 412/1993 gli edifici sono classificati in relazione alla loro destinazione d’uso e distinti secondo le categorie seguenti:
E1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili
• E1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme
• E1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine-settimane e simili
• E1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari E2 Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
o ivi compresi quelli adibiti al ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per
l’assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali
pubblici;
E4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili
• E4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi
• E4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto
• E4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo
E5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili
o Quali: negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni
E6 Edifici adibiti ad attività sportive
• E6 (1) piscine, saune e a0000ssimilabili
• E6 (2) palestre e assimilabili
• E6 (3) servizi di supporto alle attività sportive
E7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili E8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili
Articolo 4 - Tipologie di intervento
1. Le disposizioni del presente allegato energetico si applicano a tutti gli interventi così come definiti dal precedente articolo 2 in forma graduata e differenziale secondo le se- guenti categorie:
a) CATEGORIA A: Edilizia di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione e ristruttu- razione importante di primo livello di edifici esistenti.
In caso di ristrutturazione edilizia di primo livello la ristrutturazione interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda com- plessiva dell’edificio, costituito dall’unione di tutte le unità immobiliari che lo compon- gono, e comporta anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di cli- matizzazione invernale e/o estiva; pertanto si ricade in un intervento di ristrutturazio- ne importante di primo livello quando, in aggiunta all’intervento sull’intero fabbricato, viene effettuata la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribu- zione ed emissione del calore dei servizi di climatizzazione preesistenti (invernale o estiva
o entrambi se presenti).
Fanno parte di questa categoria gli interventi la cui pratica edilizia viene presentata dall’entrata in vigore del presente allegato energetico fino all’entrata in vigore dei nuovi limiti nazionali/regionali, qualora più restrittivi.
b) CATEGORIA B: Intervento importante di secondo livello, l’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, costituito dall’unione di tutte le unità immobiliari che lo com- pongono e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva;
Fanno parte di questa categoria gli interventi la cui pratica edilizia viene presentata dall’entrata in vigore del presente allegato energetico fino all’entrata in vigore dei nuovi limiti nazionali/regionali, qualora più restrittivi.
c) CATEGORIA C: Intervento di riqualificazione energetica di un edificio;
Fanno parte di questa categoria gli interventi non rientranti nella categorie A e B che coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disper- dente lorda complessiva dell’edificio, costituito dall’unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono, e/o consiste nella nuova installazione o nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la so- stituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applica- no ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termofisiche o di efficienza;
d) CATEGORA D: Fanno parte della categoria D gli interventi di ampliamento volu- metrico e di recupero dei volumi esistenti.
CAPO 2 – Efficienza energetica negli edifici
Articolo 5 - Attestato di prestazione energetica degli edifici
1. Gli edifici e gli impianti non di processo devono essere progettati per assicurare, in rela- zione al progresso della tecnica e tenendo conto del principio di efficacia sotto il profilo dei costi, il massimo contenimento dei consumi di energia non rinnovabile e totale.
2. La prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione, gli impianti a- scensori e le scale mobili.
3. La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, classificati in base alla destinazione d'uso indicata all'articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n.412, nei seguenti casi:
a) a decorrere dal primo Gennaio 2016, gli edifici per i quali viene presentata la domanda per il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività, di cui, rispettiva- mente, agli articoli 20 e 22 del DPR 380/2001 per interventi di nuova costruzione o di ristrut- turazione importante di primo e secondo livello, devono essere dotati, al termine dei lavori e prima della dichiarazione di agibilità, dell’Attestato di Prestazione Energetica redatto secon- do lo schema definito all’Allegato D del DDUO n° 2456/2017 con la stessa decorrenza gli edifici sottoposti ad ampliamento volumetrico il cui volume lordo climatizzato risulti superiore al 15% dell’esistente o comunque superiore a 500 m3, o recupero di volumi esistenti prece- dentemente non climatizzati, devono essere dotati di Attestati di Prestazione Energe- tica, per ciascuna unità immobiliare appartenente:
b) all’edificio esistente comprensivo dell’ampliamento volumetrico o del volume recuperato, qualora questi siano serviti mediante l’estensione di almeno uno dei sistemi tecnici preesistenti relativi ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva;
c) al solo ampliamento volumetrico o al volume recuperato, qualora questi siano serviti e- sclusivamente da sistemi tecnici ad essi dedicati relativi ai servizi di climatizzazione inverna- le e/o estiva.
4. Gli edifici esistenti che non rientrano nel campo di applicazione richiamato al pre- cedente punto sono soggetti all’obbligo dell’Attestato di Prestazione Energetica secondo le seguenti casistiche:
a) nel caso di edifici utilizzati da Pubbliche Amministrazioni e aperti al pubblico, la cui superficie utile superi i 250 m2, a cura del proprietario o del soggetto responsabile del- la gestione, ove presente.
b) nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi edifici o di singole unità immobiliari;
c) nel caso di contratti di locazione soggetti a registrazione, di locazione finanziaria e di af- fitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari. Per contratto “nuovo” deve intendersi quello perfezionato a par- tire dalla data del 1° luglio 2010. Per contratto “rinnovato” deve intendersi quello che abbia subito un rinnovo espresso o tacito con decorrenza dal 1° luglio 2010. In tali casi l’Attestato di Prestazione Energetica, deve essere allegato al contratto di locazione.
5. L’obbligo di dotazione e di allegazione dell’APE sussiste in caso di vendita giudiziale di beni indivisi che non siano oggetto di procedure esecutive individuali o concorsuali.
6. Rientrano nell’obbligo di dotazione della certificazione energetica anche le unità immobi- liari e gli edifici che siano privi di impianti rilevanti ai fini della certificazione energetica, in quanto suscettibili di essere energeticamente parametrati alla corrispondente unità immobiliare o al corrispondente edificio “di riferimento”. Tali unità, pertanto, anche quando privi di impiantistica rilevante ai fini energetici sono sottoposti alla disciplina che prevede l’obbligo di allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, negli stessi termini e alle medesime condizioni e con le stesse eccezioni previste per gli edifici o singole unità immobiliari provvisti di impianti.
L’edificio si considera privo di impianto nel caso in cui l’impianto termico in esso installato sia sprovvisto di almeno uno dei sottosistemi (generazione, distribuzione o emissio- ne);
diversamente non si considera privo di impianto l’edificio in cui sono presenti tutti i sottosistemi che lo compongono ma manca l’allacciamento alla rete di fornitura energetica.
7. L’ottenimento della dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è presupposto per l’ottenimento del Certificato di Agibilità.
8. Gli oneri relativi all’ottenimento dell’Attestato di Prestazione Energetica sono a completo carico dei soggetti richiedenti la certificazione medesima.
9. Al fine di perseguire il massimo risparmio energetico ed il benessere fisico di chi vi abita, il progetto dovrà essere integrato da una relazione tecnica che indichi le soluzioni tecnolo- giche previste al fine di ridurre il dispendio energetico nelle fasi di realizzazione e ge- stione/conduzione dell’edificio. Il progettista o i progettisti, devono inserire i calcoli e le verifiche nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza degli inter- venti che intende realizzare alle prescrizioni per il contenimento del consumo di e- nergia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in forma digitale, contestual- mente alla presentazione della comunicazione di inizio lavori o della domanda per il per- messo di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività, di cui, rispettivamente,
agli articoli 6, 20 e 22 del DPR 380/2001. Lo schema e la modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica sono riportati all’Allegato C del DDUO n° 2456/2017.
Ai fini della più estesa applicazione dell’articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, negli enti soggetti all’obbligo di cui all’articolo 19 della stessa legge, tale rela- zione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta redatta dal Responsabile per la conser- vazione e l’uso razionale dell’energia nominato.
Articolo 6 - Classe energetica dell’edificio
1. La classe energetica è l’intervallo convenzionale delimitato da soglie di riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un edificio sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren);
2. L’indice è calcolato secondo il metodo indicato nell’allegato H del D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile DDUO n° 2456/2017- n. in aggiornamento al DGR n. VIII/5018 e s.m.i. e si esprime in kWh/m2 anno.
Articolo 7. Prestazione energetica
1. La prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia primaria necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione, gli impianti a- scensori e le scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici.
La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rin- novabile, o totale come somma delle precedenti;
2. La prestazione energetica invernale del fabbricato, è definita a partire dal valore dell’indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio di riferi- mento, EPH,nd,limite, ipotizzando che in esso siano installati elementi edilizi rispondenti ai requisiti minimi di cui al punto 1 dell’Allegato B del DDUO n° 2456/2017. L’indice EP H ,nd dell’unità immobiliare oggetto dell’attestazione deve risultare inferiore al valore EP H
,nd,limite calcolato per l’edificio di riferimento.
3. La prestazione energetica estiva del fabbricato, è definita a partire dal valore dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva dell’edificio di riferi- mento, EPc,nd,limite, ipotizzando che in esso siano installati elementi edilizi rispondenti ai requisiti minimi di cui al punto 1 dell’Allegato B del DDUO n° 2456/2017.
L’indice EPc,nd dell’unità immobiliare oggetto dell’attestazione deve risultare inferiore al va- lore EPc,nd,limite calcolato per l’edificio di riferimento.
La prestazione energetica estiva del fabbricato è definita inoltre alla trasmittanza termica periodica YIE e all’area solare equivalente estiva per unità di superficie utile A- sol,est/Asup utile di cui al paragrafo 2.2 dell’Allegato B del DDUO n° 2456/2017.
4. Per favorire la sostenibilità ambientale, perseguendo un maggior grado di efficienza e- nergetica del sistema edificio-impianto, si raccomanda l’attuazione di interventi e scelte progettuali atte a ottenere valori dell’indice di prestazione energetica per la climatizza- zione invernale e estiva inferiori a quelli previsti da normativa.
5. L’individuazione dei requisiti da rispettare a seguito di un intervento e la relativa normati- va di riferimento è determinata in relazione alla data di richiesta del titolo abilitativo relativo all’intervento stesso; resta inteso che, nel caso in cui il titolo abilitativo risulti scaduto, le o-
pere di completamento dovranno essere conformi alla normativa vigente al momento della data richiesta del nuovo titolo abilitativo.
Articolo 8 - Edifici a energia quasi zero
1. Prescrizioni per edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello
In questi interventi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o ai servizi interessati.
In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante di primo livello, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esisten- ti sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello di tutte le destinazioni d’uso dovranno essere edifici a energia quasi zero; per i suddetti edifici in sede progettuale si procede alla:
a) determinazione dei parametri, degli indici di prestazione energetica, espressi in kWh/m2anno, e delle efficienze, calcolati nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di cal- colo di cui all’allegato H al DDUO n° 2456/2017.
H’T | [W/ m2K] | coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente; | ||
Asol,est/ Asup utile | area solare equivalente estiva per unità di superficie utile | |||
EPH,nd | [kWh/m2] | indice di prestazione termica utile per climatizzazione invernale | ||
ηH | efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione in- vernale | |||
EPH [kWh/m2] | indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice “nren”) o totale (indice “tot”) | |||
EPW,nd [kWh/m2] | indice di prestazione termica utile per la produzione di acqua cal- da sanitaria | |||
ηW | efficienza media stagionale dell’acqua calda sanitaria; | dell’impianto | di | produzione |
EPW [kWh/m2] | indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua cal- da sanitaria. Può essere espresso in energia primaria non rinnovabile (indice “nren”) o totale (indice “tot”); | |||
EPV [kWh/m2] | indice di prestazione energetica per la ventilazione. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice “nren”) o totale (indice “tot”); | |||
EPC,nd [kWh/m2] | indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva; | |||
ηC | efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione estiva (compreso l’eventuale controllo dell’umidità); |
EPC [kWh/m2] | indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (compreso l’eventuale controllo dell’umidità). Si esprime in energia pri- maria non rinnovabile (indice “nren”) o totale (indice “tot”); |
EPL [kWh/m2] | indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale. Questo indice non si calcola per la categoria E.1, fatta ec- cezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3). Si esprime in energia primaria non rinno- vabile (indice “nren”) o totale (indice “tot”) |
EPT [kWh/m2] | indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mo- bili). Questo indice non si calcola per la categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme non- ché per la categoria E.1(3); |
EPgl = EPH + EPW + EPV + EPC + EPL + EPT [kWh/m2] | indice di prestazione energetica globale dell’edificio, espres- so in energia primaria. Questo indice può essere espresso in energia pri- maria totale (EPgl,tot) e in energia primaria non rinnovabile (EPgl,nren); |
b) verifica del rispetto delle seguenti condizioni con riferimento ai parametri, indici ed efficienze definiti alla precedente lettera a):
I. il parametro H’T risulti inferiore al pertinente valore limite riportato nella Tabella 10 dell’Allegato B al DDUO n° 2456/2017;
II. il parametro Asol,est/Asup utile, determinato in base a quanto previsto al paragrafo
2.2 dell’Allegato B al DDUO n° 2456/2017, risulti inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella 11 del medesimo Allegato B, rispettivamente per gli edi- fici della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), e per gli edifici di tutte le altre categorie;
III. gli indici EPH,nd, EPC,nd e EPgl,tot risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indi- ci limite calcolati per l’edificio di riferimento (EPH,nd,limite, EPC,nd,limite e EPgl,tot,limite) per il quale i parametri energetici, le caratteristiche termiche e impiantisti- che sono definiti dalle pertinenti tabelle del Capitolo 1 dell’Allegato B al DDUO n° 2456/2017;
IV. Le efficienze η H , η W e η C , risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l’edificio di riferimento ( η H ,limite, η W ,limite, e η C ,limite), per il quale i parametri energetici e le caratteristiche termiche sono definiti alle tabelle del Capitolo 1 dell’Allegato B al DDUO n° 2456/2017.
c) verifica del rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti all’Allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28., ossia
I. Copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinno- vabili, del 50% del fabbisogno di energia primaria per l’acqua calda sanitaria;
II. copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% della somma dei fabbisogni di energia primaria per l’acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
III. Installazione, sopra o all’interno o nelle relative pertinenze dell’edificio, di impianti ali- mentati da fonti rinnovabili di potenza elettrica, misurata in kW, calcolata secondo la formu- la:
P = (1 /K) * S
Dove:
- S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2
Per superficie in pianta al livello del terreno si intende la proiezione al suolo della copertura dell’edificio (così come visto da foto aerea), esclusi balconi e terrazze, qualora non coperti ed escludendo le pertinenze (su cui però possono essere installati gli impianti).
-K è un coefficiente (m2 /kW) avente valore pari a 50;
La quota da fonti rinnovabili deve essere determinata:
• per intero edificio qualora i servizi energetici siano soddisfatti esclusivamente da impianti a servizio di tutte le unità immobiliari;
• per singola unità immobiliare qualora i servizi energetici siano soddisfatti solo o anche da impianti a servizio, in maniera esclusiva, di singole unità immobiliari.
La determinazione dei requisiti di cui al punto C) III (potenza elettrica) è invece da applicare all’intero edificio.
Ai fini della ripartizione degli obblighi di integrazione delle FER (quota termica ed elettrica) tra le unità immobiliari si utilizzano i millesimi di proprietà.
Ai fini della verifica del rispetto di cui al punto iii della precedente lettera C) precedente si considera quanto segue:
a) gli obblighi di cui alla lettera C) non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizza- zione invernale e la climatizzazione estiva tramite effetto Joule;
b) in caso di utilizzo di pannelli solari termici e fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i pre- detti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa incli- nazione e lo stesso orientamento della falda;
c) gli obblighi di cui ai punti C) i e C) ii non si applicano qualora l’edificio sia al- lacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per la climatizzazione invernale e la fornitura di acqua calda sanitaria; l’edificio resta soggetto all’obbligo di cui al punto C) iii.
d) gli obblighi di cui al punto C) sono incrementati del 10% per gli edifici pubblici;
e) l’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al punto C) deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica e dettagliata e- saminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili;
f) nei casi di cui alla lettera v precedente, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazio- ne energetica globale totale dell’edificio, EPgl,tot, che risulti inferiore al valore limite calcolato con l'utilizzo dell'edificio di riferimento, EPgl, tot limite, nel rispetto della seguen- te formula:
Dove:
• % obbligo è il valore della percentuale della somma dei fabbisogni di energia primaria previsti per l’acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva che deve essere coperta, ai sensi del punto C), tramite fonti rinnovabili, equivalente al 50%;
• % effettiva è il valore della percentuale effettivamente raggiunta;
• Pobbligo è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del punto C);
• Peffettiva è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ef- fettivamente installati sopra o all’interno o nelle relative pertinenze dell’edificio;
g) nelle zone A definite dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968 n.1444, i requisiti previsti al punto C) sono ridotti del 50%;
h) Ai fini delle verifiche di cui alla lettera c) punti i e ii, la quantità di energia estratta dalle pompe di calore è calcolata secondo quanto riportato all’allegato 1 del D.Lgs 28/2011, os- sia:
Q gn,amb = Q gn,out (1-1/SPF) Dove:
Q gn,out = quantità di energia termica prodotta dalla pompa di calore SPF= fattore di rendimento medio stagionale
Il fattore di rendimento medio stagionale (SPF) è il rapporto tra la prestazione media stagio- nale della pompa di calore e il rendimento η; tale rendimento η assume valore pari a 1 per pompe di calore elettriche e pari a 0,46 per pompe di calore a gas.
Sono altresì soggetti agli obblighi di integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili previsti dall’Allegato 3 al Decreto Legislativo 2 marzo 2011, n.28 gli “edifici sottoposti a ristruttura- zione rilevante” come definiti dall’art.2 del predetto decreto anche se non ricompresi nella definizione di ristrutturazione importante di primo livello ai sensi del DDUO n° 2456/2017.
Sono edifici a energia quasi zero “NZEB” tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui siano contemporaneamente rispettati tutti i requisiti previsti dalla lettera b) e gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili di cui alla lettera c) dell’articolo 8.
2. Prescrizioni per edifici di nuova costruzione o sottoposti a ampliamento volumetri- co o recupero dei volumi esistenti
Le prescrizioni della categoria D si applicano agli edifici esistenti sottoposti ad am- pliamento volumetrico e recupero di volume esistente appartenente a tutte le categorie de- finite in base alla destinazione d’uso, fatte salve eccezioni espressamente indicate.
a) Per tutti gli interventi inclusi nella categoria D, limitatamente alla sola nuova porzione di struttura o per la sola porzione di struttura recuperata occorre procedere alle verifiche di cui al presente articolo 8 punto 1 lettera b)i e lettera b)ii e a tutte le verifiche pertinenti di cui al paragrafo 5 dell’allegato al DDUO n° 2456/2017.
b) Nel caso di ampliamento volumetrico sempre che la nuova porzione abbia un vo- lume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente (riferito all’intero edificio costituito dall’unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono) o comunque su- periore a 500 m 3 e nel caso di recupero di un volume esistente precedentemente non climatizzato, qualora questi siano climatizzati mediante nuova installazione anche solo di un sistema tecnico dedicato alla climatizzazione invernale e/o estiva, occorre procedere, per la nuova porzione di edificio o per il volume recuperato, ad effettuare tutte le ve- rifiche di cui al presente articolo 8 punto 1 lettera b.
Solo nel caso di ampliamento volumetrico è richiesta anche la verifica del ri- spetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti all’Allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come previsto al punto 6.14 lettera c) con riferimento ai fab- bisogni e alla potenza elettrica della nuova porzione.
Articolo 9 - Disposizioni costruttive
Le presenti disposizioni si applicano a tutte le tipologie di intervento previste dall’articolo 2 del presente Regolamento, in particolare:
1. sull’isolamento: nei casi di isolamento termico delle strutture edilizie verticali, gli sguinci e i parapetti delle finestre dovranno avere le stesse prestazioni delle pareti esterne. Al fine di assicurare un adeguato livello di comfort durante le stagioni, tutte le coperture con sottostanti locali abitati (sottotetto, mansarda e simili), devono essere realizzate con sistema ventilato, ad eccezione dei tetti verdi; il maggiore spessore determinato da questa soluzione verrà escluso dal conteggio delle volumetrie. Nei casi di manutenzione straordinaria dell’intera copertura con sostituzione totale del manto, si dovranno rispettare i valori di trasmittanza imposti per i tetti di nuova costruzione. Nei casi di interventi dalle nuo- ve costruzioni, gli incrementi di spessore dovuti ad integrazione, con manti di isola- mento perimetrali, verticali od orizzontali od obliqui necessari a soddisfare i requisiti specifici per l’isolamento termico-acustico o per la realizzazione di superfici di adeguata inerzia termica, devono essere considerati secondo quanto previsto dalla L.R. 31/2014 come mo- dificata dalla L.R. 38/2015, fatto salvo il rispetto delle distanze minime tra edifici e dai confi- ni di proprietà, così come definite dal Codice Civile, per la verifica delle quali si dovrà sem- pre far riferimento allo spessore delle pareti.
2. sugli sporti di copertura: nelle sole proprietà private, potranno essere realizzati sporti di gronda in aggetto, anche supportati da elementi statici di appoggio a terra, al so- lo scopo di determinare soluzioni di ombreggiatura delle facciate, in alternativa ad altri tipi di schermature. Tale soluzione costruttiva, per la quale il progettista dovrà dimostrare con cal- coli termici l’utilità ai fini bioclimatici, non determinerà un manufatto conteggiabile ai fini volumetrici, fermo restando il rispetto delle distanze dai confini e dagli altri corpi di fab- brica e fermo restando quanto previsto dall’art. 3.4.12 R.L.I.
3. sui serramenti: negli interventi interessanti il patrimonio edilizio esistente, nel caso di opere che comprendano la sostituzione dei serramenti, i valori delle trasmittanze termi- che degli infissi e dei vetri dovranno essere gli stessi applicati alle nuove costruzioni. Il valo- re massimo della trasmittanza (U) delle chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, ovvero verso ambienti non do- tati di impianto di climatizzazione, comprensive degli infissi e non tenendo conto della componente oscurante, deve essere inferiore o uguale a 1,4 W/mq K come riportato nella Tabella 15 dell’Allegato B del DDUO n° 2456/2017. All’uopo si consiglia
l’adozione di infissi che montino vetri selettivi basso emissivi che presentino valore di Ug 1,1 W/mq K con valore del fattore di trasmissione solare totale (ggl+sh) della componente finestrata inferiore o uguale a 0,35 come riportato nella Tabella 16 dell’Allegato B del DDUO n° 2456/2017.
I cassonetti delle tapparelle dovranno essere isolati termicamente e alla tenuta all’aria nel caso di nuove realizzazioni o di interventi sull’esistente che comprendano la loro sostituzio- ne.
4. sull’inerzia termica della costruzione: le superfici perimetrali, verticali e orizzontali degli edifici abitabili devono mantenere condizioni di comfort negli ambienti durante il perio- do estivo evitando il surriscaldamento dell’aria grazie alla capacità di accumulare il calore (inerzia termica) e di attenuare e ritardare gli effetti delle variazioni di temperatura esterna (tempo di sfasamento dell’onda termica). A tal proposito il progettista deve attenersi a quan- to previsto all’articolo 13 punto 4.
5. Sulle superfici opache: nel caso di intervento che riguardi le strutture opache de- limitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tec- nica vigente (UNI EN ISO 13788) ed eventualmente secondo metodi di calcolo avanzati e/o dinamici (previsti dalla stessa normativa tecnica), alle seguenti verifiche:
a) assenza di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione (verifica effettuata sia sulla sezione corrente che sul ponte ter- mico);
b) condensazioni interstiziali assenti o limitate alla quantità massima ammissibile rievapo- rabile.
Le condizioni interne di utilizzazione sono quelle previste nell’appendice della norma sopra citata secondo il metodo delle classi di concentrazione. Le medesime verifiche pos- sono essere effettuate con riferimento a condizioni diverse, qualora esista un sistema di controllo dell’umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei fabbisogni di e- nergia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva.
6. sulla ventilazione naturale: nelle nuove edificazioni tutti i vani di abitazione per- manente e quelli accessori, così come classificati all’art. 3.4.3. del vigente R.L.I., con e- sclusione dei disimpegni e dei bagni ad aerazione forzata, devono usufruire di aeroillumina- zione naturale diretta attraverso aperture dotate di infissi prospettanti all’aperto su spazi li- beri, o cortili o cavedi, nel rispetto dei rapporti aeroilluminanti e delle norme locali d’igiene. In merito alla ventilazione degli spazi di servizio dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 3.4.22 del R.L.I. riguardo all’obbligo della ventilazione naturale nel primo bagno di abitazione. Nelle nuove edificazioni e altresì negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dove le condizioni costruttive lo consentano, le unità abitative dovranno possedere una ven- tilazione trasversale con riscontro d’aria su pareti opposte.
7. Sulle altezze interne degli edifici; negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche, come dettagliato nell’allegato 1 voce 2.3 “Pre- scrizioni” punto 4 del Decreto 26/06/2015 nel caso di installazione di impianti termici do- tati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto, e nel caso di intervento di isola- mento dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al se- condo comma del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri; tale deroga si applica anche per interventi tra unità immobiliari sovrapposte e/o verso ambienti non climatizzati.
Articolo 10 - Ponti termici
1. Nelle nuove disposizioni delle classi E1 (residenze e assimilabili), E2 (uffici e assimilabi- li), E3 ( ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili), E7 (attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili), è prescritto l’obbligo di effettuare un isolamento totale che racchiuda
l’intero involucro, includendo le fondazioni, le murature controterra, il tetto, i tamponamenti verticali perimetrali. La presente regola non è prescrittiva per i fabbricati isolati al servizio delle costruzioni principali, ubicati nella stessa area di proprietà, non aventi funzione abitati- va (quali i box interrati, seminterrati e fuori terra, gli ascensori e simili), qualora siano co- struttivamente totalmente indipendenti e non fisicamente connessi a locali abitati e riscalda- ti.
2. Al fine di evitare la presenza di ponti termici si raccomandano soluzioni di continuità del manto isolante che sarà collocato, secondo le tipologie costruttive, con preferenza del sistema a cappotto o a parete ventilata. A questo proposito, per la posa dei serramenti, si raccomanda altresì di effettuare soluzioni di continuità con i manti isolanti, rimanendo prescrittivo l’inserimento dei cassonetti isolati nelle nuove costruzioni e negli interventi sull’esistente che prevedano la loro sostituzione, così come specificato al precedente arti- colo 12. Si raccomanda altresì di adottare soluzioni di tagli termico per i balconi in aggetto, che devono garantire una continuità con il sistema d’isolamento delle fac- ciate, ovvero con soluzioni finalizzate a limitare al minimo la presenza di ponti termi- ci e le conseguenti dispersioni di calore. A tal proposito sono ritenute ammissibili, nelle sole proprietà private, soluzioni costruttive che prevedano il totale distacco dei balconi dalle facciate a mezzo di appoggi diretti a terra, da realizzarsi al solo fine di evitare la forma- zione di ponti termici , lasciando una disposizione di continuità dell’isolamento dell’involucro edilizio, ma solo nel caso di adozione della soluzione cosidetta “a cap- potto” o a “parete ventilata”. Tale soluzione costruttiva determina la formazione di un manu- fatto che non costituisce volumetria ai fini edilizi e urbanistici, bensì sarà considerato solo ai fini del calcolo delle distanze di Legge.
Articolo 11 - Involucro degli edifici, premialità e deroghe
L’art.4, comma 2 bis e seguenti della l.r. 28 novembre 2014 n.31 “Disposizioni per la ridu- zione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, introduce la pos- sibilità di non includere l’involucro esterno degli edifici nel calcolo della superficie lorda di pavimento, dei volumi e i rapporti di copertura dell’unità immobiliare o dell’edificio interessa- to dall’intervento a condizione di raggiungere determinate riduzioni del fabbisogno di ener- gia primaria previsto dalla normativa regionale. Al fine di beneficiare dello scomputo di cui sopra, si precisa che:
1. la riduzione dell’indice di prestazione energetica espresso in termini di energia primaria deve essere dimostrata rispetto al valore limite dell’Energia Primaria Totale Glo- bale (EP gl ,tot), calcolato tramite l’edificio di riferimento;
2. la riduzione rispetto ai requisiti di trasmittanza termica, prevista nei casi e alle condizioni di cui all’art. 4, comma 2 ter e comma 2 quater della l.r. 31/2014 come possibile al- ternativa alla dimostrazione della riduzione del fabbisogno di energia primaria, deve essere dimostrata rispetto a tutti i parametri di trasmittanza termica dell’edificio di riferi- mento di cui al punto 1.1 dell’Allegato B al DDUO n° 2456/2017;
Articolo 12 – Requisiti e prestazioni per la riqualificazione degli impianti tecnici
Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (in- vestimento, esercizio e manutenzione). Tale diagnosi deve essere conservata unita- mente al libretto dell’impianto termico.
La soluzione progettuale prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica sulla base dei risultati della diagnosi. La diagnosi energetica deve considerare, in modo vinco- lante ma non esaustivo, almeno le seguenti opzioni:
a) impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termo- regolazione del calore per singola unità immobiliare;
b) impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabiliz- zazione e termoregolazione del calore per singola unità immobiliare;
c) le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;
d) impianto centralizzato di cogenerazione;
e) stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto le- gislativo n. 102 del 2014;
f) per gli edifici non residenziali, l’installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN15232.
CAPO 3 – Sistemi bioclimatici passivi
Articolo 13 - Sistemi costruttivi bioclimatici passivi
Sia nelle nuove costruzioni che nell’esistente, è consentito prevedere la realizzazione di si- stemi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare passiva; i sistemi solari passivi sono tecnologie applicate al costruito impiegate al fine di regolare gli scambi ter- mici tra esterno ed interno dell’edificio facendo uso della radiazione solare come fonte energetica e sfruttando, come elementi captanti e d’accumulo componenti edilizi sia d’involucro che interni.
Si potranno adottare sistemi a guadagno indiretto e/o separato, ferma restando la dimostrazione, mediante calcoli, dei guadagni energetici che dovranno risultare superiori ai valori di dispersione e che dovranno essere presentati unitamente alla formale richiesta del Permesso di Costruire o di altro titolo abilitativo.
Articolo 14 - Sistemi a guadagno diretto
Nei sistemi solari a guadagno diretto la radiazione entra direttamente nello spazio da riscal- dare mediante ampie superfici trasparenti e si converte in calore. Le superfici dell’ambiente dotate di grande inerzia termica assorbono il calore in eccesso rilasciando- lo nelle ore notturne. Captazione mediante superficie trasparente (Vetrata) per irraggia- mento ed effetto serra.
Accumulo l’energia è trattenuta da materiali ad elevata inerzia termica. Distribuzione mediante le superfici di accumulo soprattutto per irraggiamento.
Con questo sistema solo gli ambienti direttamente interessati si giovano dell'apporto ener- getico solare, a meno che non vengano messi in diretta comunicazione con gli altri spazi dell'abitazione. E’ essenziale prevedere l’apertura diffusa degli ambienti vetrati e la loro schermatura nel periodo estivo. Non sono ammesse altre soluzioni che contemplino, ad esempio, “shed solari” o lucernari orizzontali o ampie superfici vetrate dotate di vetri sempli- ci e direttamente affacciate su locali riscaldati.
Articolo 15 - Sistemi a guadagno indiretto
Nei sistemi a guadagno indiretto il collettore fa parte dell'involucro e riceve direttamente la radiazione solare dall’esterno senza farla penetrare all’interno, per poi ricederla attraverso l’assorbitore, sotto forma di energia termica trasmessa per irraggiamento e convezione agli ambienti di accumulo, con un ritardo di alcune ore dipendente dai materiali utiliz- zati e dallo spessore dell'assorbitore.
I principali sistemi a guadagno indiretto sono: la serra solare, il muro di Trombe, i roof- pond.
1. Serra solare. Le serre potranno realizzarsi nelle tipologie a “scambio radiativi” e a “scam- bio convettivo”, sia per edifici esistenti che di nuova costruzione, costituendo spazi finalizza- ti unicamente al risparmio energetico e dovranno rispettare tutte le seguenti condizioni:
• siano progettate in modo da integrarsi nell’organismo edilizio nuovo o esistente, valoriz- zandolo;
• dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare e/o la funzione di spazio intermedio; in particolare il guadagno energetico dovrà essere verificato a norme UNI;
• siano realizzate con serramenti di buona resistenza all’invecchiamento e al degra- do estetico e funzionale, con elementi trasparenti realizzati in vetro semplice temprato di spessore ≥ 5 mm;
• siano separate dall’ambiente retrostante da una parete piena, priva di serramenti apribili che impedisca, di fatto, la loro trasformazione in un unico vano con il suddetto am- biente, fermo restando la possibilità di realizzare piccole aperture, nelle parti inferiore e su- periore della parete, nel caso di realizzazione di una serra a scambio convettivo; qualora l’ambiente retrostante sia il locale cucina, non dovrà essere realizzato in tale parete il foro di areazione continua per presenza di fiamme libere, ma dovrà comunicare diret- tamente con l’esterno.
• siano dotate di un accesso all’esterno, per i soli fini di manutenzione, ovvero qualora sia- no realizzate nel contesto di un edificio composto da più unità immobiliari insieme, siano do- tate di una accesso proveniente da uno spazio comune (ad esempio condominiale), ovvero, nel caso di abitazione monofamigliare con possibilità di accesso da un vano late- rale contiguo o un disimpegno, ma solo nel caso dell’adozione di serre del tipo a loggia o incassate nella costruzione;
• i locali retrostanti siano dotati di proprie aperture verso l’esterno non collocate sul- la parete scaldante della serra, allo scopo di garantire un corretto rapporto aeroilluminante naturale diretto;
• sia dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo ed altrettanti per evitare il raffreddamento nei periodi invernali (e- sempio,
vegetazione arborea a foglia caduca);
• il progetto architettonico sia redatto da un professionista abilitato e corredato da tutti i cal- coli e le indicazioni atte a comprovare il rispetto di suddette condizioni;
Questo progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento sola- re, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra l’energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza della serra.
La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro dei telai. Sono ammissibili soluzioni tipologiche addossate, semi-incorporate o incorporate (log- ge) nella costruzione. Il volume d’aria interne della serra dovrà essere opportunamente verificato, calcolando le seguenti condizioni:
• in una serra addossata ad una minore profondità corrisponde una maggiore temperatura di picco, devono pertanto essere realizzate con profondità adeguata per evitare un veloce surriscaldamento;
• per una serra incassata il rapporto profondità/larghezza non dovrà essere < ¼ e > ½;
Una serra solare potrà essere realizzata unicamente a seguito della sottoscrizione di una dichiarazione di impegno, da presentare unitamente alla formale richiesta del Per- messo di Costruire o altro titolo abilitativo, al rispetto dell’uso a cui è destinata, nel tempo a venire. Nel rispetto di queste regole costruttive, la serra verrà indicata come volume tecnica e pertanto non verrà conteggiata ai fini volumetrici, ma considerata u- nicamente per le distanze di legge.
2. Muro di Trombe: il muro di trombe deve essere costituito da una parete vetrata incassata nella muratura della profondità di cm 10-15, costituita di un vetro singolo e da una parete captante retrostante di calcestruzzo o di mattoni pieni o altro materiale di forte i- nerzia termica che può avere anche funzione strutturale. Come sistema costruttivo alter- nativo può essere contemplato l’inserimento sulla parte inferiore e superiore della pare- te captante di griglie di aerazione che, nei momenti di maggiore calore (giornate molto as- solate e non molto fredde), per convenzione trasferiscano l’aria presente nell’intercapedine direttamente all’ambiente interno; durante la notte le griglie devono inve- ce restare chiuse per evitare la dispersione del calore accumulato dalle pareti. Per aumentare l’efficienza del sistema è opportuno scegliere, per la parete captante, un materiale di elevate capacità termiche, che possa funzionare da buon volano termico nell’arco delle ventiquattrore e usare un colore molto scuro sulla stessa in modo da miglio- rarne la capacità di assorbimento.
Questo sistema può funzionare anche nel periodo estivo, praticando delle aperture nella parte inferiore e superiore anche della parete vetrata per creare dei moti convettivi tali che l’aria calda dell’ambiente interno venga attirata all’interno dell’intercapedine per effetto camino e quindi espulsa attraverso le griglie presenti sulla superficie trasparente. E’ opportuno che la parete sia dotata di apposite schermature e/o dispositivi mobili per e- vitare la permanenza di ponti termici nei periodi di non uso.
3. Il roof-pond: il sistema è costituito da una massa termica (acqua) sulla copertura dell’edificio, sorretta da un solaio ad elevata conducibilità termica. In inverno durante il gior- no avviene un accumulo di energia nella massa d’acqua. Di notte i contenitori di acqua vengono coperti con pannelli isolanti e il calore ceduto agli ambienti sottostanti attra- verso il solaio. D’estate nel periodo diurno i contenitori sono coperti e l’acqua assorbe il calore proveniente dall’ambiente sottostante. Di notte i contenitori vengono scoperti e ce- dono il calore accumulato all’esterno.
Articolo 16 - Tetti verdi
Compatibilmente con i vincoli di natura paesistica, artistica, storico-ambientale, costruttivi e statici, è consentita la realizzazione di tetti verdi sia su coperture piane che inclinate con lo scopo di ridurre gli effetti ambientali
CAPO 4 – Utilizzo delle fonti rinnovabili
Articolo 17 - Aspetti generali
Per limitare le emissioni di CO 2 e di altre sostanze inquinanti, climalteranti e/o nocive nell’ambiente, oltre che per ridurre i costi di esercizio, in tutte le categorie di edifici, di proprietà pubblica o privata, è fatto obbligo l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produ- zione di energia termica ed elettrica, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.
Articolo 18 - Produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili
Per tutti gli edifici pubblici e privati di nuova costruzione, in occasione di nuova in- stallazione o di ristrutturazione di impianti termici è obbligatorio progettare e realizza- re l’impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richieste per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.
Per gli edifici pubblici e privati soggetti a interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia, le disposizioni del precedente comma sono raccomandate.
Conversione solare termica ed elettrica Nel caso di installazione di impianti solari termici o fotovoltaici i pannelli devono sempre essere disposti in modo ordinato compatto, scegliendo preferibilmente le superfici meno esposte alla vista, compresi in un orientamento più o me- no 45° dal sud cardinale; essi devono dare origine ad una configurazione equilibrata che si inserisca nell’architettura delle superfici dei tetti o delle facciate in modo coerente. Devono presentare una forma geometrica semplice, regolare e compiuta: un rettango- lo o un quadrato e devono evitare una collocazione casuale in varie parti del tetto, di dimensioni diverse e con orientamenti non omogenei. Gli impianti ad essi collegati (serba- toio – inverter – apparati) devono essere posizionati al di sotto delle falde del tetto. Nel caso di impianti solari termici possono essere presi in considerazione sistemi compatti di pannelli con serbatoio, posizionati sopra il mando di copertura ma esclusivamente in presen- za di assoluta e dimostrata impraticabilità tecnica di altre soluzioni, ovvero su coperture piane, dove non dovranno essere preferibilmente visibili dagli spazi pubblici. Se collocati su tetti a falde i pannelli devono essere adagiati o integrati completamente sul manto di coper- tura, ovvero, nel caso di tetti esistenti a limitata pendenza, potranno essere supportati da strutture aggiunte tali da raggiungere l’inclinazione a 30° - 45°. Se collocati in facciata i pannelli devono risultare integrati nel disegno dell’edificio. I pannelli possono essere anche collocati a terra su idonei supporti, di qualsiasi natura fisica, entro l’area di proprietà e a fianco dell’edificio negli spazi di pertinenza, purché siano essi visivamente ed esteticamente integrati nel contesto costruttivo o del giardino, privi di ostacoli che proiettino ombre sui lati esposti all’orientamento solare captativo.
Resta inteso che nel caso di installazione di pannelli in zone vincolate, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 dovrà essere preventivamente ottenuta la prescritta Autorizzazione paesaggi- stica. Gli stessi dovranno essere realizzati ottemperando a tutte le prescrizioni ivi imparti- te.
Articolo 19 - Impianti geotermici
Per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, finalizzata ad una certificazione di qualità, nelle diverse tipologie edilizie si raccomanda l’adozione di sistemi impiantistici per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti collegati ad un impianto di captazione di energia geotermica a bassa entalpia con sistema a sonda verticale. Per l’installazione di una sonda geotermica verticale non si dovranno avere vincoli geo- logici e/o di altra natura alla perforazione e una condizione litostratigrafica del sotto- suolo che dovrà presentare una conducibilità termica sufficientemente elevata, cioè una buona capacità di trasportare calore.
In fase di perforazione dovrà essere prestata particolare attenzione alla tutela delle falde acquifere e dei corpi idrici superficiali, per evitare sia l’alterazione del regime idrico, sia la messa in comunicazione delle falde profonde con quelle più superficiali.
Le autorizzazioni da conseguire per l’installazione di una pompa di calore con sonde geo- termiche o con utilizzo di acqua (superficiale o di falda) sono:
• l’autorizzazione da parte dell’Autorità Competente per lo scavo dei pozzi;
• la concessione di derivazione di acque superficiali o sotterranee (nel caso di sistemi ad acqua), che viene di norma concessa, a meno di conflitto con zone di protezione delle ac- que, di riserve o di captazione idriche
• l’autorizzazione allo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in deroga al divieto generale stabilito dall’art. 104 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato nel D.P.R. 380/2001;
Le sonde geotermiche che non prevedono il prelievo di acqua collegate a pompe di calore a bassa entalpia devono essere installate secondo le procedure amministrative e tecniche definite dal Regolamento regionale 7/2010 in attuazione dell’art. 10 della L.R. 24/2006. Il proprietario del terreno sul quale è prevista l’installazione oppure il proprietario dell’immobile servito dall’impianto stesso, deve provvedere alla preventiva registrazione presso il Registro Regionale Sonde Geotermiche e contestualmente registrare le pompe di calore deve essere anche registrata al Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.
CAPO 5 – Obiettivo di contenimento
Articolo 20 - Premialità per edifici di categoria A e B
Per gli interventi che sono sottoposti alla disciplina di cui alla categoria A, come definiti dal precedente articolo 4, si applicano le seguenti ulteriori premialità a livello comunale:
a) qualora l’edificio raggiunga la Classe A1: bonus volumetrico pari al 3%;
b) qualora l’edificio raggiunga la Classe A2: bonus volumetrico pari al 5%;
c) qualora l’edificio raggiunga la Classe A3: bonus volumetrico pari al 8%;
d) qualora l’edificio raggiunga la Classe A4: bonus volumetrico pari al 10%
Alle premialità di cui sopra vengono aggiunte ulteriori premialità per quegli interventi classi- ficabili, ai sensi della normativa vigente, quali “ristrutturazione edilizia” senza demolizioni e ricostruzioni:
:a) qualora l’edificio raggiunga la Classe B:
- riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria del 5%
b) qualora l’edificio raggiunga la Classe A
- riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria del 8%
c) qualora l’edificio raggiunga la Classe A1 e superiori
- riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria del 10%
Per gli interventi che sono sottoposti alla disciplina di cui alla categoria B, come definiti dal precedente articolo 4, si applicano le seguenti premialità a livello comunale:
a) qualora l’edificio raggiunga la Classe B: bonus volumetrico pari al 3%;
b) qualora l’edificio raggiunga la Classe A: bonus volumetrico pari al 5%;
c) qualora l’edificio raggiunga la Classe A1 o superiori: bonus volumetrico pari al 8%;
I bonus volumetrici di cui sopra sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quanto in- dicato all’articolo 15. Involucro degli edifici, premialità e deroghe .
In alternativa ai bonus volumetrici di cui sopra il committente potrà usufruire, a sua scelta, di altre forme di premialità definite gli articoli 30 e 31 delle NTA del Piano delle Regole del PGT:
I bonus volumetrici di cui sopra non sono cumulabili con altre forme di incentivi edilizi o pre- mialità
Tali bonus non possono essere applicati con deroghe agli altri parametri edilizi (altezze, di- stacchi, distante, ecc.).
CAPO 6 – Elementi di sostenibilità
Articolo 21 - Edilizia sostenibile
Disposizione raccomandata
Ferma restando la garanzia del rispetto delle norme sul risparmio energetico e sulla qualità acustica, nelle nuove costruzioni e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, è racco- mandata l’adozione di criteri costruttivi sostenibili, che sostanzialmente realizza costruzioni a basso impatto ambientale, con una particolare attenzione alla salute degli abitanti, attra- verso un uso cosciente di materiali naturali riciclabili o provenienti da recupero.
Ogni intervento di bioedilizia si attua nel rispetto dei requisiti costruttivi e di indagine di se- guito indicati.
Articolo 22 - Materiali edili
Disposizione raccomandata
E’ raccomandato l’impiego di materiali di provenienza naturale e materiali riciclabili che nel proprio ciclo di vita (dal processo di estrazione, fabbricazione o manipolazione, traspor- to, posa in opera e smaltimento finale) richiedano il più basso consumo di energia e il minimo impatto ambientale. Tali materiali, di origine naturale e manipolati, devono presenta- re limitata radioattività e non devono essere in grado di generare radon, soprattutto in siti che geologicamente presentano tale rischio. Eventuali indagini in tal senso sono da condur- re in collaborazione con la locale A.R.P.A.
Nelle diverse applicazioni costruttive devono garantire un’alta traspirabilità, soprattutto nei casi di coibentazione termo-acustica, dove sono da impiegare materiali esenti da e- missione di fibre volatili, inattaccabili da insetti e roditori, inalterabili nel tempo. Sono pertan- to da evitare materiali provenienti dalla sintesi petrolchimica, ad eccezione di quelli per i quali non esista sul mercato un’alternativa che la natura può offrire, oltre a quelli impermea- bilizzanti.
Sono consigliati materiali di produzione locale, dove è possibile reperirli con facilità, al fine di incentivare il recupero e la salvaguardia di un mercato legato alla tradizione pro- duttiva locale.
Allo stesso modo vanno impiegati soltanto legni provenienti da zone temperate, a riforesta- zione programmata, privi di trattamento tossici antiparassitari e privi di emissioni ra- dioattive, certificati da marchi di qualità ambientali riconosciuti dalla U.E.
Articolo 23 - Analisi del sito
Disposizione raccomandata
L’analisi del sito consiste nell’attuare alcune azioni che devono sommarsi alla normale prassi di conoscenza di un luogo prima di intervenire progettualmente, che producono una relazione tecnica supportata da eventuali schemi grafici e che, oltre ai rilievi canonici plano-altimetrico e geologico, comprendono anche:
• rilevamento della radioattività naturale dei materiali presenti in sito e di eventuale presen- za di gas radon nel sottosuolo, attraverso la consulenza del locale ufficio dell’ARPA, ovve- ro, nel caso della sola indagine sulla radioattività nei materiali costruttivi, ad opera di un pro- fessionista biorchitetto in possesso di un attestato di qualifica e di idonea strumentazione;
Articolo 24 - Rispetto delle tradizioni locali
Disposizione raccomandata
Nelle nuove costruzioni e negli interventi sull’esistente, con riferimento alle tipologie di in- tervento ammesse e indicate nel presente Regolamento all’articolo 3 si dovranno mantenere i caratteri storici e tipologici della tradizione costruttiva locale, evitando inter- venti che alterino l’identità storica degli agglomerati urbani.
Saranno adottate all’uopo tecnologie costruttive tradizionali e, possibilmente, materiali tipicamente locali nell’ottica di ricreare un ambiente urbanizzato vicino alla tradizione, ma non dimenticando l’applicazione e l’utilizzo delle innovazioni costruttive odierne.
Articolo 25 - Protezione acustica
Disposizione raccomandata
76Per gli edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione integrale la conformità a- custica è attestata da una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato e trasmes- sa unitamente alla documentazione della domanda del Permesso di Costruire o alla S.C.I.A. La protezione acustica dell’involucro edilizio è determinata di regola da sistemi isolanti con- tinui formati di materiali compositi, anche di diversa natura, tipologia e densità. Per una mi- gliore prestazione acustica è richiesta l’applicazione delle misure che seguono:
• per i rumori provenienti dall’esterno e da altre unità abitative, oltre al rispetto dei valori di isolamento imposti dal D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 e successive modificazioni, deve essere garantito un isolamento acustico > del 5%;
• per i rumori da calpestio e derivanti da sistemi impiantistici, si devono assumere limiti di rumore ammissibili < del 5% rispetto ai valori prescritti dal D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 e successive modificazioni;
Per gli edifici produttivi o per gli edifici con particolati destinazioni d’uso (discoteche, sale da balle e simili) devono essere previste misure di contenimento del rumore proveniente dall’interno degli edifici stessi. Per ulteriori norme e definizioni si rimanda al vigente Piano di zonizzazione comunale.
Articolo 26 - Contenimento dei consumi idrici
Disposizione raccomandata
Contabilizzazione dei consumi di acqua potabile.
Al fine di una riduzione del consumo idrico, si introduce la contabilizzazione indivi- duale obbligatoria dell’impiego di acqua potabile, così da garantire che i costi per l’approvvigionamento idrico sostenuti dall’immobile vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamento cor- retti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi. Tale obbligo va applicato a tutti gli edifici di nuova costruzione, mentre per gli edifici esistenti il provvedimento si ap- plica nel caso di rifacimento della rete di distribuzione dell’acqua potabile. La contabi- lizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l’applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE.
Installazione di dispositivi per la regolazione del flusso delle cassette di scarico.
Al fine di una riduzione del consumo di acqua potabile, si obbliga l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei gabinetti, in base alle e- sigenze specifiche. Il provvedimento riguarda i servizi igienici negli appartamenti e in quelli riservati al personale di tutti gli edifici di nuova costruzione. Per gli edifici esistenti il prov- vedimento si applica, limitatamente alle suddette categorie, nel caso di rifacimento dei servizi igienici. Il requisito si intende raggiunto quando siano installate cassette di dispositivo di scarico che interrompe la fuoriuscita dell’acqua quando viene premuto una seconda volta, oppure cassette WC dotate di doppio pulsante.
Utilizzo delle acque meteoriche.
Fatte salve necessità specifiche di attività produttive con prescrizioni particolari, si obbliga il recupero delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici e convo- gliate in un apposito serbatoio interrato, previa l’eliminazione delle acque di prima piog- gia. Si fa obbligo altresì di predisporre una doppia tubazione di approvvigionamento idrico, di cui una collegata alla rete municipale e l’altra distribuita dal serbatoio di accumulo verso i punti di utilizzo, quali per l’irrigazione dei giardini pertinenziali e delle aiuo- le, per la pulizia dei cortili e passaggi, per il lavaggio di autovetture, per l’alimentazione di lavatrici (a ciò predisposte). Le coperture dei tetti debbono pertanto essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e verso altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate. Tutti gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata al verde pertinenziale e/o cortile superiore a 100 mq, devono dotarsi di una cister- na per la raccolta delle acque meteoriche di dimensioni non inferiori a 20 litri per ogni mq di superficie coperta complessiva dell’edificio. La cisterna sarà dotata di un sistema di fil- tratura per l’acqua in entrata, di sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada, per smaltire l’eventuale acqua in eccesso e di un adeguato si- stema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L’impianto idrico così formato non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa vigente.
Sistemi per la rubinetteria.
Al fine di una razionalizzazione dei consumi idrici, è fatto obbligo per le classi di edifici E1 dell’adozione di sistemi di rubinetteria dotati di limitatore di flusso, che permette di regolare il flusso dell’acqua in funzione della necessità e della pressione e di diffusori per la miscelazione dell’aria con l’acqua; è prescritto inoltre l’adozione di limitatori di pressione collocati nelle tubazioni d’entrata. Si raccomanda l’uso di rubinetti monocomando. Per le altre classi di edifici, così come classificati nel presente Regolamento Edilizio, po- tranno essere adottati rubinetti con temporizzatore o elettronici. E’ raccomandata l’installazione di una rete per acqua non potabile per uso domestico (per lavatrici, scarico WC, lavatoio e simili).
Articolo 27 - Fitodepurazione
Disposizione raccomandata
Per le zone non servite da fognatura comunale, lo smaltimento delle acque reflue deve av- venire nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni. In tutti i casi dovrà esse- re realizzato un idoneo pozzetto di ispezione e prelievo, facilmente accessibile.
In tali zone, al fine di concorrere alla realizzazione della salvaguardi ambientale e del risa- namento delle acque, vengono favoriti tutti gli interventi edificatori che prevedono la realiz- zazione di sistemi di depurazione delle acque reflue di tipo naturale tramite piante (fito-
depurazione), fatto salvo l’obbligo di ottemperare alle prescrizione di A.T.S., degli Uffici Comunali o della cITTà Metropolitana di Milano – Settore Tutela Risorse Naturali – Servizio Risorse Idriche.
Il requisito si intende soddisfatto con il progetto di bacini di fitodepurazione opportunamente dimensionati con il carico inquinante, secondo le prescrizioni dell’Ente competente.
Devono essere adottate tipologie di trattamenti igienizzati conformi alle direttive degli Enti proposti al controllo. Sono da privilegiarsi sistemi combinati di piatto fitodepurati- vo con biofiltrazione in biofiltro sommerso aerato. Tali impianti non necessitano di manutenzione specializzata e consentono risparmi di energia elettrica fino a circa il 60% rispetto a un depuratore a fanghi attivi.
Altri elementi a favore della fitodepurazione sono la creazione di un’area verde irrigua e di aspetto piacevole e la possibilità di riutilizzare l’acqua depurata, ricca di nutrienti, per giardi- ni e simili.
Articolo 28 - Verde nelle aree di pertinenza
Disposizione raccomandata
Al fine di massimizzare l’ombreggiamento estivo, si deve così disporre la vegetazione:
• su tetti e coperture privi di impianti;
• su superfici vetrate e/o trasparenti esposte a sud e sud-ovest;
• su sezioni esterne di dissipazione del calore degli impianti di climatizzazione, ove previsti o prediposti;
• su pareti esterne esposte a est, a sud e a ovest;
• su superfici orizzontali adiacenti alle sezioni esterne di dissipazione del calore de- gli impianti di climatizzazione, ove previsti o predisposti;
• su superfici capaci di assorbire radiazione solare entro 6 metri dall’edificio;
• nel rapporto dell’edificio con la strada al fine di attutire il rumore e le polveri sono da pre- vedersi recinzioni integrate con siepi e rampicanti; è consigliabile che anche le parti più bas- se delle pareti perimetrali degli edifici esposte a est, ovest e sud, vengano ombreggiate per mezzo di cespugli;
Gli alberi utilizzati sono piantati a distanze tali che la chioma sia a una distanza dalla faccia- ta utile a ombreggiare quando esposta a est, a sud e a ovest.
Articolo 29 - Verde sull’edificio
Disposizione raccomandata
1. Al fine di raggiungere riduzioni dell’assorbimento della radiazione solare in estate e del- le dispersioni per convenzione in inverno con sistemi vegetali, vanno utilizzati schermi ibridi quali griglie e pergolati in legno su cui vanno fatte crescere piante rampicanti, o piante in appositi alloggiamenti, con idoneo impianto irriguo.
Deve essere utilizzato uno dei metodi sopra citati per più del 30% della superficie di almeno un fronte dell’edificio. Si possono prendere in considerazione solo i fronti sud ed ovest, con tutti gli orientamenti intermedi.
2. La metodologia progettuale ed i risultati preventivati vanno evidenziati nella relazione il- lustrativa. All’inizio lavori dovranno essere presentati gli elaborati esecutivi dell’impianto irri- guo.
3. Le strutture edilizie di supporto della vegetazione rampicante, qualora integrate nelle murature e parte delle facciate, non vengono considerate come spessori ai fini del calcolo delle volumetrie.
Articolo 30 - Verde nelle aree a parcheggio
Le aree di sosta dei veicoli di spazi pubblici o di uso pubblico saranno coperte e delimitate da vegetazione; il numero di alberi piantati deve garantire che la superficie coperta dalla chioma a maturità sia uguale o superiore all’80% della superficie di parcheggio o di sta- zionamento; un lato dell’area deve essere delimitato da verde arbustivo di altezza non inferiore a 1,0 metri.
Articolo 31 - Azione per la mobilità sostenibile
1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatorio prevedere per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o non pertinenziali.
2. Le caratteristiche tecniche costruttive delle centraline dovranno avere i requisiti minimi previsti dalle Linee guida per l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici approvate dalla Regione Lombardia con D.G.R. del 14 dicembre 2015 n. X/4593, con particolare riferimen- to al punto 5 “Disposizioni”.
3. Per gli interventi di cui al comma precedente su edifici aventi destinazione residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati è obbligatoria la predisposizione impianti- stica per la successiva installazione di colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici.
4. Ove possibile le colonnine dovranno preferibilmente essere alimentate con fonti di ener- gia rinnovabile.
5. Con la definizione di “spazio a parcheggio” è da intendersi non il singolo stallo e/o posto auto, ma l’intera area destinata a parcheggio e relative aree di manovra a servizio della co- struzione. Nel caso di più spazi a parcheggio, tra essi non collegati, o comunque fisicamen- te separati (come nel caso di parcheggio posti su piani diversi) la ricarica dei veicoli elettrici deve essere prevista per ogni area a parcheggio o ogni piano.
Articolo 32 - Radioattività e radon
1. Gli interventi di nuova costruzione nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esi- stente (Interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria) destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abita- zioni, insediamenti produttivi, commerciali di servizio, ecc.) devono assicurare criteri e si- stemi di progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l’esposizione della popolazione al gas radon. Nell’edilizia residenziale il riferimento per le concentrazioni di gas radon indoor è la Direttiva europea n° 90/143, che suggerisce livelli d’azione di 400 Bq/mc (Bequerels/metro cubo) e livelli di progetto di 200 Bq/mc. Negli ambienti destinati ad uso lavorativo la suddetta direttiva è stata recepita dalla normativa na- zionale relativa alla Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione dai rischi da radia- zioni ionizzanti (D. Lgs. 241/00). In tale caso il livello d’azione è pari a 500 Bq/mc come concentrazione media annua di radon.
2. Per garantire il rispetto dei limiti riportati è necessario adottare alcuni accorgimenti co- struttivi, che possono variare in funzione delle caratteristiche morfologiche e litologiche del sito, nonché dalla tipologia di edificio e dalle specifiche esigenze degli occupanti. Gli accor- gimenti ritenuti più efficaci, da applicare singolarmente o in combinazione tra loro devono
essere eseguiti in accordo con quanto previsto dal Decreto Regione Lombardia n.12678 del 21/12/2011 “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas ra- don in ambienti indoor”:
• ventilazione naturale tramite formazione di vespaio aerato posto tra la quota del piano più basso e le fondazioni, con una altezza minima di aerazione di cm 40 e sfogo oltre il tetto attraverso camini di ventilazione a tenuta stagna;
• ventilazione meccanica controllata (VMC) con l’installazione di un sistema centrale o locale di ventilazione forzata;
• depressurizzazione del vespaio o delle fondazioni;
• drenaggio delle fondazioni a mezzo di materiale sciolto inerte e condotti forati per l’allontanamento dell’eventuale gas presente nel terreno;
• posizionamento di apposite guaine antiradon;
• sigillatura delle fonometrie per il passaggio di impianti, scarichi e canalizzazioni, ovvero distribuzione degli stessi all’esterno della massa muraria dell’edificio ovvero in intercapedini, ecc.
Nei locali di abitazione e particolarmente nelle zone notte, dovrà essere evitato l’uso di ma- teriali costruttivi e di finitura contenenti significative concentrazioni di radionuclidi naturali, quali i tufi, i graniti, le sieniti, i basalti, lepozzolane, i cementi contenenti polveri e scorie di altoforno, le calci eminentemente idrauliche, i gres porcellanati. Sono inoltre da evita- re finiture di legno proveniente da paesi stranieri dell’Europa orientale, a meno che non siano accompagnati da certificati d’analisi di enti riconosciuti che ne attestino un contenuto di radionuclidi nella norma. Della salubrità dei materiali adottati nella costruzione edilizia (compreso il contenuto di radionuclidi sono ritenuti responsabili il progettista e il di- rettore dei lavori). La coerenza e conformità dei criteri sopra richiamati, con particolare rife- rimento alle “tecniche di prevenzione e mitigazione” di cui al capitolo 3 delle Linee Guida della DDG 12678 del 21.12.2011, andrà certificata dal committente, dal progettista e dal direttore dei lavori in fase di progetto e in fase di agibilità. La verifica di efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante determinazioni sulle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell’occupazione dei fabbricati.
Articolo 33 - Attuazione del Piano Regionale Amianto Lombardia
In attuazione della L.R. 17/2003 “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smalti- mento dell’amianto” ed alle successive disposizioni attuative emanate dall’ATS compe- tente, tutti i proprietari, e gli amministratori condominiali, di edifici contenenti amianto, devono provvedere ad inoltrare l’autonotifica obbligatoria presso gli uffici SPASLL dell’ATS, allo scopo di contribuire alla redazione dei previsti Registri Regionali di Censimento della presenza di amianto negli immobili pubblici e privati e favorire l’attuazione del Piano Regionale Amianto Lombardia.
Articolo 34 - Depositi per rifiuti differenziati
Ferme restando le disposizioni di cui al Regolamento Locale d’Igiene e/o al Regolamento Locale d’Igiene tipo della Regione Lombardia (delibera G.R.L. 4/45266/1989 integrato e modificato con deliberazione dell’Assemblea Generale dell’ex USSL 33 58/1990 vistata dal
C.R.C. nella seduta del 23 luglio 1990 al progressivo 088249), ogni edificio plurifamigliare maggiore o pari a 4 unità immobiliari, deve dotarsi di un apposito locale chiuso per la raccol- ta dei rifiuti, ove siano collocati i vari contenitori per il recupero dei materiali riciclati e per quelli organici. Detti locali dovranno essere costruttivamente ed esteticamente integra- ti nella tipologia del fabbricato di riferimento, ovvero, qualora completamente isolati da esso, dovranno avere caratteristiche estetiche tali da integrarsi dignitosamente nel contesto urbano.
Il dimensionamento interno dovrà consentire un agevole accesso dall’esterno e dovrà per- mettere una corretta collocazione dei contenitori. La dimensione interne di detti locali dovrà essere tale da sopperire alle necessità delle unità immobiliari, secondo le disposizioni di Legge, adottando comunque una dimensione base non inferiore a mq 10, con un in- cremento di mq 0,50/unità immobiliare.
Tali locali potranno essere suddivisi in più locali all’interno del complesso edilizio a condi- zione che si mantenga inalterato il totale dimensionamento in proporzione alle unità immobi- liari e il limite minimo sopra specificato.
Oltre ai locali di cui sopra dovrà essere individuata, in sede di progettazione di nuovi edifici, un’area di deposito temporaneo dei contenitori dei rifiuti oggetto della raccolta porta a por- ta di facile accessibilità da parte degli operatori ecologici tale da evitare l’ingombro dei mar- ciapiedi e strade.
La presente norma si applica a tutti gli interventi, siano essi conseguenti all’approvazione dei Piani attuativi, che conseguenti all’approvazione di permessi edilizi (S.C.I.A., Permesso di Costruire e simili).
Articolo 35 - Norme applicative del presente regolamento
1. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e attuative. Nel caso, la Giunta Co- munale procede nel più breve tempo possibile ad avviare la procedura di modifica del pre- sente regolamento ai sensi dello Statuto comunale.
2. Contestualmente la Giunta Comunale rende disponibile un’idonea informativa al pubbli- co che permetta agli utenti di utilizzare correttamente, medio tempore, il presente Regola- mento.
ALLEGATO B
DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI
Dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695
VOCI | ACRONIMO | DESCRIZIONE | INCIDENZA URBANISTICA | NOTE ESPLICATIVE |
1 - Superficie territoriale | * ST | Superficie reale di una porzione di territorio og- getto di intervento di trasformazione urbani- stica. Comprende la su- perficie fondiaria e le aree per dotazioni terri- toriali ivi comprese quelle esistenti. | SI | |
2 - Superficie fondiaria* | SF | Superficie reale di una porzione di territorio de- stinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territo- riali ivi comprese quelle esistenti. | SI | |
3 - Indice di edificabilità territoriale | IT | Quantità massima di su- perficie o di volume edifi- cabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. | SI | Per superficie si in- tende la superficie lorda. |
4 - Indice di edificabilità fondiaria* | IF | Quantità massima di su- perficie o di volume edifi- cabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. | SI | Per superficie si in- tende la superficie lorda. |
5 - Carico urbanistico* | CU | Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determi- nato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destina- zione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbiso- gno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destina- zione d’uso. | SI |
6 – Dotazioni Territoriali | * DT | Infrastrutture, servizi, at- trezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di ur- banizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggisti- ca, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. | SI | |
7 - Sedime | Impronta a terra dell’edificio o del fabbrica- to, corrispondente alla localizzazione dello stes- so sull’area di pertinenza. | NO | ||
8 - Superficie coperta* | SCOP | * Superficie risultante dalla proiezione sul piano oriz- zontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori ter- ra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50. | SI | Gli sporti superiori a 1,50 m sono da con- siderarsi nella loro interezza. |
9 - Superficie permeabile* | SP | Porzione di superficie ter- ritoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, en- tro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda ac- quifera. | SI | |
10 - Indice di permeabilità* | IPT/IPF | Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità ter- ritoriale) o fondiaria (indi- ce di permeabilità fondiaria). | SI | |
11 - Indice di copertura | * IC | Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. | SI | |
12 - Superficie totale* | STOT | Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio. | SI | |
13 - Superficie lorda* | SL | Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le su- perfici accessorie. | SI | |
14 - Superficie utile* | SU | Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto | SI |
della superficie accesso- ria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. | ||||
15 - Superficie accessoria* | SA | Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla de- stinazione d’uso della co- struzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: • i portici e le gallerie pe- donali; • i ballatoi, le logge, i bal- coni e le terrazze; • le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aven- ti profondità uguale o infe- riore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanen- za continuativa di perso- ne, e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola por- zione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotet- ti che presentino i requisiti ri- chiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; • i vani scala interni alle unità immobiliari compu- tati in proiezione orizzontale, per ciascun livello; • spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione | SI | Le murature divisorie tra le superfici ac- cessorie e le superfi- ci lorde saranno considerate tali sino alla mezze- ria del muro comune. |
delle autorimesse che co- stituiscono attività imprenditoriale; • i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma re- gionale; • i volumi tecnici; • le parti comuni, quali i locali di servizio condo- miniale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzon- tale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collega- mento verticale quali rampe, montacarichi, sca- le, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, so- no esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda. | ||||
16 - Superficie complessiva* | SC | Somma della superficie utile e del 60% della su- perficie accessoria (SC=SU+60% SA). | SI | |
17 - Superficie calpestabile | * SCAL | Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA). | SI | Non vanno ovvia- mente computati due volte murature, pila- stri, tramezzi, sguinci, vani di porte e fine- stre delle superfici accessorie. |
18 - Sagoma | Conformazione planivo- lumetrica della costruzio- ne fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed oriz- zontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. | NO | ||
19 - Volume totale o volumetria- complessiva* | VT | Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lor- da. | SI | |
20 - Piano fuori terra | Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia col- locato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del ter- | NO |
reno posto in aderenza all’edificio. | ||||
21 - Piano seminterrato | Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota su- periore rispetto al terreno posto in ade- renza all’edificio. | NO | Il soffitto dell’edificio del piano seminterra- to può trovarsi anche solo in parte ad una quota superiore ri- spetto al terreno po- sto in aderenza allo stesso, così come indicato nell’art. 4 della l.r. 7/2017. | |
22 - Piano interrato | Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terre- no posto in aderenza all’edificio. | NO | ||
23 - Sottotetto | Spazio compreso tra l’intradosso della copertu- ra dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. | NO | ||
24 - Soppalco | Partizione orizzontale in- terna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzon- tale in uno spazio chiuso. | NO | ||
25 - Numero dei piani | E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorro- no, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). | NO | ||
26 - Altezza lorda | Differenza fra la quota del pavimento di ciascun pia- no e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del sof- fitto o della copertura. | NO | ||
27 - Altezza del fronte | L’altezza del fronte o della parete esterna di un edifi- cio è delimitata: - all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto; - all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di | NO |
copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. | ||||
28 - Altezza dell'edificio* | Altezza massima tra quel- la dei vari fronti. | SI | ||
29 - Altezza utile | Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali a- venti soffitti inclinati o cur- vi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. | NO | ||
30 - Distanze | Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbani- stico, ecc.), in modo che ogni punto del- la sua sagoma rispetti la distanza prescritta. | NO | Si ricorda che ai fini dell’applicazione dell’art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fab- bricati è misurata su tutte le linee ortogo- nali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati. | |
31 - Volume tecnico | Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparec- chiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termi- co, di condizionamento e di cli- matizzazione, di solleva- mento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). | NO | ||
32 - Edificio | Costruzione stabile, dota- ta di copertura e comun- que appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costru- zioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fonda- menta al tetto, funzionalmente indipen- dente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfa- | NO |
zione di esigenze perdu- ranti nel tempo. | ||||
33 - Edificio Unifamiliare | Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che dispon- ga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singo- lo nucleo familiare. | NO | ||
34 - Pertinenza | Opera edilizia legata da un rapporto di strumenta- lità e complementarietà rispetto alla costruzione principa- le, non utilizzabile autonoma- mente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. | NO | ||
35 - Balcone | Elemento edilizio pratica- bile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di rin- ghiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. | NO | ||
36 - Ballatoio | Elemento edilizio pratica- bile a sviluppo orizzonta- le, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o pa- rapetto. | NO | ||
37 - Loggia/Loggiato | Elemento edilizio pratica- bile coperto, non agget- tante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. | NO | Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004. | |
38 - Pensilina | Elemento edilizio di co- pertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montan- ti verticali di sostegno. | NO |
39 - Portico/Porticato | Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edi- fici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. | NO | Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004. | |
40 - Terrazza | Elemento edilizio scoper- to e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. | NO | Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004. | |
41 - Tettoia | Elemento edilizio di co- pertura di uno spazio a- perto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. | NO | ||
42 - Veranda | Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o porti- co, chiuso sui lati da su- perfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmen- te o totalmente apribili. | NO | ||
43 - Superficie scolante Impermeabile dell’intervento | Superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall’intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale. | NO | Nuova definizione | |
44 – Altezza urbanistica * | AU | Altezza convenzionale definita dal PGT da utiliz- zarsi nel calcolo del volume urbanistico. | SI | Nuova definizione |
45 – Volume urbanistico | VU | * Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l’altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urba- nistici. | SI | Nuova definizione |